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modifica,
con effetto dal 01/01/2002, il “Regolamento I.C.I.”, sostituendo l’art. 5
come segue:
“Pertinenze
dell’abitazione principale. Le
pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a
servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817
del Codice Civile, sono equiparate all’abitazione principale e pertanto
soggette alla medesima aliquota e detrazione (ovviamente per la parte che non
trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione).
Tale trattamento spetta
indipendentemente dal numero e dalla tipologia catastale delle pertinenze
stesse.
A titolo esemplificativo,
rientrano nella fattispecie : il garage, il posto auto, la soffitta
ovvero la cantina, ubicati nella stessa unità immobiliare o complesso
immobiliare nel quale è ricompresa l’abitazione principale.
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fissa,
con efficacia dal 01/01/2002, le
seguenti aliquote ai fini I.C.I.:
abitazione
principale : aliquota del 5, 5 per mille ; | |
pertinenze
dell’abitazione principale : aliquota del 5,5 per mille ; | |
restanti
immobili imponibili : aliquota del 6,00 per mille ; |
detrazione abitazione principale : euro 129,11 pari a lire 250.000.
di seguito è possibile scaricare COPIA della delibera: