Liceo "Da Ponte"   


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                                                               REGOLAMENTO INTERNO

                                 (Approvato definitivamente nella seduta del Consiglio da’ Istituto il 15.06.1984)

        Art: 1.Art.I L’istituto con la collaborazione degli organi collegiali e delle famiglie, esplica la   propria azione volta a promuovere negli alunni per — per consapevole assunzione di responsabilità — la formazione della persona, la maturazione della coscienza civica ed una seria preparazione culturale -

Art. 2. Gli allievi si educano all’autogoverno e all’esercizio della

democrazia, partecipando attivamente alla vita della scuola.

Art. 3. I rapporti fra tutte le componenti della scuola si informano al colloquio e alla collaborazione.

         Art. 4. Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca individuale e collettiva.

 

                                                                    TITOLO I°

NORME CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI D’ISTITUTO

 

 

ART. 1°

                          Disposizioni generali sul funzionamento degli ORGANI COLLEGIALI

  1. La convocazione del Consiglio di Classe deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai tre giorni dalla data della riunione; del Collegio dei Docenti non inferiore ai sette giorni in linea di massima.

  2. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale o mediante

  3. Affissione all’albo di apposito avviso.

  4. La lettera all 'ordine e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti del giorno.

  5. Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto processo verbale entro 15 giorni, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

  6. Gli, avvisi di convocazione che interessano le due sedi verranno esposti anche all’albo della sede staccata di Asiago.

                                                                       ART. 2°

                                                               Del Consiglio di Classe

  1. Il Consiglio di Classe è convocato dal preside, o di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei suoi membri o almeno una componente.

  2. Il Consiglio di Classe al completo si riunisce, di regola, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

  3. La prima seduta del Consiglio di Classe deve avvenire entro il 22 Dicembre di ogni anno e comunque successivamente all’elezione degli organi collegiali.

  4. I Consigli di classe possono decidere di fare incontri triangolari delle tre componenti al completo, su richiesta motivata dei rappresentanti di almeno una delle due componenti (genitori o studenti) o di almeno la metà dei docenti di quel Consiglio di Classe

                                                                 ART. 3

                                                        Del Consiglio d'Istituto

 

  1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, una volta eletto, deve avvenire appena trascorso il periodo fissato per eventuali ricorsi

  2. Nella prima seduta dopo il rinnovo triennale, il Consiglio presieduto pal preside, elegge tra i rappresentanti dei del Consiglio stesso, il proprio presidente.

  3. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

  4. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti

  5. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione il presidente è eletto in una successiva votazione a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

  6. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

  7. Il Consiglio può eleggere anche un vicepresidente da votarsi tra i genitori componenti il. Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.

  8. Il Consiglio procede successivamente. nella stessa seduta, alla elezione a scrutinio segreto della Giunta Esecutiva in conformità con l’art. 5 Titolo I° del. D..P.R. 31.O5.1974 n. 416.

  9. I membri non di diritto per la Giunta, venuti a cessare per un qualsiasi motivo, vengono sostituiti da altri della stessa Componente mediante regolare votazione a scrutinio segreto nella seduta del Consiglio immediatamente successiva alla scadenza stessa.

  10. La convocazione del Consiglio e il suo regolare funzionamento sono regolati da quanto disposto dallo Statuto del Consiglio stesso approvato nell' anno scolastico 1974-75 e dalle successive modifiche.

                                                                   ART. 4

                                                             Pubblicità degli atti

  1. La pubblicità degli atti del Consiglio stesso, disciplinata dall’art. 27 del DPR31.05.1974, nr 416 deve avvenire

  2. mediante affissione all’albo dell’Istituto, delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

  3. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di quattro giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni. La copia delle convocazioni, contenenti l’ordine del giorno della seduta, è esposta all’albo della sede di Bassano e della sezione staccata di Asiago e poi è depositata nell’archivio del Consiglio di Istituto ed esibita a chiunque ne faccia richiesta.

  4. La copia delle deliberazioni da affiggere all’albo è consegnata al preside dal segretario del Consiglio: il preside ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

  5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

  6. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori e coloro che siano stati autorizzati dal presidente.

                                                                     TITOLO II

                                                                    ASSEMBLEE

  1. Le assemblee un momento di crescita democratica nel rispetto di tutte le opinioni e al fine di promuovere un dibattito civile e costruttivo.

  2. Le assemblee studentesche e dei genitori, di Istituto e di classe sono regolate dagli artt. 42,43;44,45 del D.P.R. nr; 416, del 31.05.1974

  3. Le assemblee generali degli studenti sono comunicate tre giorni prima della data di svolgimento al preside con relativo ordine del giorno, il Preside ne dà immediata comunicazione alle classi;

  4. La richiesta deve essere sottoscritta dal almeno il 10% del Consiglio d’Istituto o dal Comitato Studentesco

  5. Le assemblee di classe sono convocate su un ordine del giorno firmato da due rappresentanti di classe o almeno dal 10% degli alunni della classe e presentato al preside non meno di tre giorni prima, salvo per questioni di carattere eccezionale.

     

                                                                  TITOLO III

                                                           VITA DELLA SCUOLA

     

ART. 1° I rapporti interpersonali all’interno della scuola devono essere improntati a correttezza e a rispetto reciproci

ART. 2° Prima dell’inizio delle lezioni gli alunni attenderanno nell’atrio fino al suono del primo campanello, dopo il quale si recheranno nelle rispettive aule.

Le lezioni campanello avranno puntualmente inizio al suono del secondo campanello.

ART. 3 Non saranno ammessi in classe, per tutta la prima ora gli alunni giunti a scuola dopo il suono della seconda campanella, salvo il caso di ritardo dei mezzi di trasporto pubblico oppure eccezionalmente per validi motivi verificati dal preside o da un suo delegato.

I ritardatari non ammessi attenderanno nell’atrio della seconda ora di lezione

ART. 4. I permessi di uscita anticipata devono essere approvati dal preside o da un suo delegato prima dell’inizio delle lezioni.

ART. 5 Le giustificazioni dovranno essere firmate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci previodeposito delle firme autografe in segreteria all’atto del ritiro del libretto personale allo inizio della frequenza nell’ Istituto.

Ogniqualvolta le assenze di un alunno superassero il numero di cinque o di multipli di questo numero il preside ne darà di norma comunicazione alla famiglia

Per le assenze causate da malattia è necessario presentare certificato modico quando esse si protraggano per oltre tre giorni

Gli  alunni maggiorenni possono giustificare lo assenze firmandole personalmente

Una assenza non giustificata comporta l’avviso d’ufficio al famiglia.

ART. 6 In caso di malore durante le lezioni, l’alunno sarà prontamente assistito a scuola e, in base alla gravità verrà chiamato un medico o il pronto soccorso

In qualsiasi circostanza i genitori o altri familiari se reperibili, verranno tempestivamente avvertiti e potranno venire a scuola per riaccompagnare a casa i figli.

ART. 7. Durante il cambio del docente, che dovrà avvenire in modo sollecito, gli alunni rimarranno in aula.

Durante la ricreazione gli alunni dovranno uscire nei corridoi o nel cortile.

ART. 8. I docenti saranno a disposizione delle famiglie un’ora -della mattina per settimana scelta all’inizio dell’anno scolastico dai docenti e comunicata agli alunni mediante affissione all’albo, nelle singole aule e alle famiglie mediante circolare.

Poiché parecchi genitori sono impossibilitati a venire a colloquio con i docenti durante la mattina, i professori incontreranno i genitori anche di pomeriggio almeno una volta al quadrimestre, possibilmente di Sabato; (la seconda entro Aprile).

ART. 9. E’ obbligo di chiunque avere il massimo rispetto del patrimonio comune della scuola (installazioni, suppellettili, materiale didattico etc), tenuto conto che si tratta di un bene collettivo, affidato a tutta la comunità scolastica. Eventuali danni dovranno essere risarciti Per i danni non imputabili a persone determinate che si potessero verificare in una aula durante l’orario scolastico verrà considerata responsabile l’intera classe.

E’ affidato al senso del.decoro e civiltà dei singoli il mantenere ordinati e puliti tutti i locali e i corridoi della scuola, come pure le adiacenze.

ART. 10. E’ severamente proibito fumare nelle aule e nei corridoi.

ART. 11. Biciclette, motorini e motociclette dovranno essere posti nel cortile posteriore dalla scuola che verrà chiuso dopo l’inizio delle lezioni e riaperto qualche minuto prima della fine delle lezioni.

.ART. 12- Il funzionamento della Biblioteca, dei Gabinetti Scientifici e dei Laboratori e delle Palestre ha come scopo di assicurare

  • l’uso da parte delle componenti dell’Istituto;

  • l’uso a prestito e a consultazione rapida o agevole;

  • la partecipazione delle componenti scolastiche alla scelta delle dotazioni da acquistare.

 

Il funzionamento della Biblioteca e dei Gabinetti Scienti e delle palestre é disciplinato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio d’Istituto.