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Statuto dell'Associazione
"Casa per la Pace - Milano"

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede legale in Milano, Via Marco d'Agrate, l'Associazione Casa per la Pace - Milano.

L'Associazione è democratica e senza scopo di lucro, e persegue finalità di solidarietà sociale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

È regolata a norma del Titolo I° Cap. III Articolo 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Possono essere istituiti uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Essa ha durata illimitata.

Art. 2 Finalità

L'Associazione si impegna a promuovere la pace intesa come costruzione di una società più giusta/equa/ solidale in cui siano eliminate le cause economiche e culturali dei conflitti distruttivi e violenti, come opposizione alle scelte che preparano il terreno alle prossime guerre, e come opposizione al sistema culturale-politico-economico che produce ingiustizie e cerca di mantenerle con l'uso dello strumento militare.

L'Associazione promuove la pace come cultura della nonviolenza che concepisce i conflitti come elemento naturale delle relazioni sociali e cerca modalità creative per gestirli e per renderli risorsa di cambiamento, nonché per prevenirne la degenerazione.

L'Associazione ritiene che la pace non riguardi solo i grandi sistemi, le leggi, le istituzioni, ma anche la quotidianità, i rapporti interpersonali, la gestione dei conflitti di tutti i giorni, la valorizzazione e la difesa delle differenze (culturali, ideologiche, etniche, sessuali, religiose), considerata anche come strumento di lotta politica.

L'Associazione Casa per la Pace si costituisce come un luogo aperto a tutti che possa essere un punto di riferimento stabile e visibile a Milano sui temi della nonviolenza, dell'antimilitarismo, dell'interculturalità.

Art. 3 Attività

L'Associazione Casa per la Pace si propone di realizzare le seguenti attività:

Corsi di formazione per le scuole, per operatori sociali e per volontari

Servizi formativi e informativi

Un centro di documentazione e biblioteca

Dibattiti, convegni, mostre, cineforum, pubblicazioni, ricerche, studi, campagne, attività di solidarietà

sui temi della pace, della nonviolenza, della gestione dei conflitti, dell'antimilitarismo, del disarmo, della riconversione dell'industria bellica, dell'obiezione di coscienza, dell'interculturalità, dei diritti umani, della solidarietà, dello squilibrio fra Nord e Sud del mondo.

E inoltre:

Progetti di studio e sperimentazione di difesa civile nonviolenta (come previsto dalla legge 230/98)

Interventi di mediazione dei conflitti in ambiti diversi

Collaborazione con realtà stabili di formazione alla pace e alla nonviolenza.

Iniziative politiche

Feste, spettacoli ed altre attività ricreativo-culturali

Art. 4 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività mediante:

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea ordinaria, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'Associazione può anche avvalersi di collaborazioni professionali e di personale dipendente.

È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione Casa per la Pace è aperta a tutte quelle organizzazioni, associazioni, cooperative, gruppi formali e informali che ne condividono lo statuto, lo spirito e l'idealità e sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori, coloro che hanno costituito l'Associazione Casa per la Pace

Soci ordinari, gli enti che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi, partecipando e collaborando alle attività promosse dall'Associazione. Sono tenuti a versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata dall'Assemblea dei soci.

Soci benemeriti, sono gli enti che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione, e che non sono tenuti al versamento di quote associative.

L'ammissione dei soci ordinari, dietro domanda scritta del richiedente, e dei soci sostenitori è deliberata dall'Assemblea. Nella domanda di ammissione l'ente che aspira a diventare socio dichiara espressamente di accettare senza riserve lo Statuto.

L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 6 Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di eleggere gli organi dell'Associazione, e di recedere in qualunque momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato annualmente dall'Assemblea.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il/la Presidente dovrà intervenire e convocare d'urgenza l'Assemblea perché valuti la situazione e applichi, se ne sussistono le condizioni, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti sul Libro dei soci alla data di convocazione della stessa.

L'assemblea è aperta a tutti i membri delle realtà socie.

Ogni realtà socia è rappresentata nell'Assemblea dell'Associazione Casa per la Pace da due suoi rappresentanti, entrambi nominati dai rispettivi organi e con modalità proprie.

L'assemblea adotta il metodo del consenso.

Ove non fosse possibile raggiungere una decisione con tale metodo si adotterà il metodo della maggioranza semplice.

In caso di parità il voto del presidente vale doppio

Ciascuna realtà socia è titolare di due voti esercitati in modo disgiunto attraverso le persone dei due rappresentanti. In caso di assenza o impedimento di uno dei due rappresentanti l'altro esercita comunque solo il suo voto salvo delega scritta della realtà socia.

L'Assemblea è convocata dal/la Presidente almeno due volte all'anno:

L'Assemblea è convocata in via supplementare o straordinaria ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario o quando i 1/3 dei soci ne facciano richiesta scritta al/la Presidente.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e delibera validamente col metodo del consenso o con la maggioranza semplice dei soci presenti. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno tre soci.

Il/la Presidente o un segretario incaricato all'apertura della seduta dovrà redigere e sottoscrivere il verbale finale dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti: L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei soci e col voto favorevole della maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In terza convocazione, la validità prescinde dal numero dei soci presenti.

La convocazione dell'Assemblea va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data stabilita. Delle delibere di tale organo deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Il/La Presidente
Viene eletto dall'assemblea all'interno dei rappresentanti delle associazioni.
Resta in carica per 2 anni.
Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e in particolare ha i seguenti compiti:
dare esecuzione alle delibere assembleari secondo le norme definite dal regolamento interno.
convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea.
predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale.

Il/la Vice-presidente
Viene eletto dall'assemblea all'interno dei rappresentanti delle associazioni.
Il/la Vice-presidente dura in carica 2 anni e assume le funzioni del/la Presidente su delega dello stesso o dell'assemblea.

Art. 8 Bilancio

Ogni anno deve essere redatto a cura del/la Presidente, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, entro la fine del mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 Quota associativa

La quota associativa a carico dei soci ordinari e/o dei soci fondatori, è fissata dall'Assemblea dei soci. Essa è annuale, non è frazionabile o rivalutabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 10 Il/la Revisore contabile

Il/la Revisore contabile è nominato/a dall'Assemblea ed esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Esso/a agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il/la Revisore riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti i soci. Dura in carica due anni.

Art. 11 Il collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall'assemblea dei soci al di fuori dei rappresentanti delle associazioni. Dura in carica due anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso da parte del socio, sulla decisione di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 12 Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso dall'Assemblea straordinaria convocata specificatamente ed ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto. In caso di scioglimento, l'assemblea nomina un liquidatore che devolverà le eventuali rimanenze ad organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 13 Cariche sociali

Tutte le cariche elettive, ovvero quelle di: Presidente, Vicepresidente, Revisore dei Conti, Collegio dei Probiviri; sono gratuite, così come lo sono le due figure di rappresentanti che ogni realtà socia di Casa per la Pace può nominare e che partecipano all'Assemblea dell'associazione.

A coloro che ricoprono le sopraddette cariche elettive compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate sostenute per gli scopi e le attività dell'associazione.

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.