per i dipendenti delle Imprese Artigiane
del settore dell’Edilizia e Affini
In Oristano, il 14 marzo 1997
la
CONFARTIGIANATO Federazione Regionale dell’Artigianato Sardo, da qui in avanti
chiamata semplicemente Confartigianato e rappresentata agli effetti del
presente contratto dal Presidente Franco Ignazio Cuccu, dal Segretario
Regionale Paolo Dessi, dal componente dell’Assemblea Regionale Sig. Felice Doro
e dal componente della Segreteria Regionale Sig. Sandro Chessa
E
L’U.G.L. Unione
Generale del Lavoro, Unione Regionale- del Lavoro, da qui in avanti chiamata
semplicemente U.G.L. e rappresentata da agli effetti del presente contratto daI
Vice Segretario Regionale U.G.L. Sardegna e Segretario responsabile Unione
Territoriale di Cagliari Franco Fontana, dal Componente della segreteria
Regionale U.G.L. Sardegna Antonio Corda, dal Segretario Responsabile Unione
Territoriale di Sassari Elio Sanna e dal Segretario Responsabile Unione
Territoriale di Oristano Giovanni Masala.
PREMESSO
a) che la Confartigianato è firmataria del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell’Edilizia ed Affini,
contratto che anche le Imprese Edili Artigiane della Sardegna sono tenute ad
applicare in ogni sua parte (allegato);
b) che I’U.G.L. con il presente accordo
recepisce integralmente il vigente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane edili ed affini, intendendosi con ciò l’accettazione di tutti gli
istituti in esso contenuti. Il reperimento estende all’ U.G.L . tutte le
prerogative riconosciute alle Organizzazioni firmatarie del CCNL cui si fa
riferimento col presente atto;
c) che il contratto citato demanda alla
contrattazione regionale la definizione di alcuni istituti contrattuali
d) che ad oggi tali istituti non hanno trovato
pratica attuazione per l’ indisponibilità delle rappresentanze dei lavoratori
firmatarie del contratto in questione;
e) che vi è
l’esigenza di addivenire alla rapida
attuazione, nell’interesse sia dei lavoratori che delle imprese, degli istituti
contrattuali inattuali;
SOTTOSCRIVONO
il presente contratto regionale di lavoro per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane edili e affini,- che riprende integralmente
il più volte citato in premessa CCNL e regolamenta l’efficacia, in Sardegna
istituti demandati alla contrattazione
regionale
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LAVORATORI
DELLE
IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI
DISCIPLINA GENERALE
Sfera di applicazione
Il presente contratto vale in tutto in
territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali
in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443, delle piccole imprese e dei consorzi artigiani
costituiti anche in forma cooperativistica, che operano nel settore delle
costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività:
- costruzioni
edili e cioè costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le
opere necessarie al completamento ed alle rifiniture delle costruzioni stesse
compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le
carpenterie in legno ed in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di
opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei
materiali;
- intonacatura,
tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e
simili;
- decorazione e
rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali,
linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri
rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione
in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno,
pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di rnanti
impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc, con eventuale
sottofondo di materiali coibenti ;
- posa in opera di manti impermeabilizzanti di
asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali
coibenti;
- posa
in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murali
per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli
edifici;
- spolveratura,
raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici,
sgombero della neve dai tetti;
- costruzione e
demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di
depurazione, ecc.;
- pozzi d’acqua
(scavati, trivellati o realizzati con sistema auto-affondante) per uso
potabile, industriale o irrigua;
- costruzione,
manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione od
installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato,
ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi
specie;
- costruzione,
manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della
neve ed altri materiali;
- costruzione,
manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera
di pali, tralicci e simili;
- costruzione di
linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rinterri
e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
- realizzazione di
opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di
opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di
terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici,
preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- esecuzione di
segnaletica stradale orizzontale - posa in opera di segnaletica.
Nota a verbale
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti
direttamente dall’impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori
sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto
le attività connesse per complementarità e/o sussidiarietà all’edilizia,
compresi gli installatori di impianti, o le stesse attività siano regolate da
contratti artigiani di altre categorie.
Premesso che non sono in alcun modo poste in
discussione l’autonomia del1’attività
imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e
decisioni degli imprenditori artigiani, della loro organizzazione e delle
organizzazioni dei lavoratori, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo
dell’imprenditoria artigiana del settore delle costruzioni ha assunto
nell’economia generale del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale
situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che,
tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più
approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato,
finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli
occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, la acquisizione
di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e
della loro autonomia.
Gli incontri verranno effettuati sulle materie ed
ai livelli di seguito specificati.
a)Livello
nazionale
Annualmente le Organizzazioni Nazionali di
categoria degli artigiani e dei lavoratori si incontreranno al fine di
effettuare un esame congiunto in ordine alle prospettive produttive della
globalità delle imprese artigiane del settore, alla salvaguardia e lo sviluppo
dell’occupazione. Verranno altresì esaminati i problemi inerenti la politica
globale e di sviluppo del settore con riferimento alle leggi inerenti il
rilancio del mercato edilizio.
lI confronto sui temi sopra indicati permetterà
inoltre alle parti di valutare l’andamento della situazione occupazionale e di
conseguenza le iniziative che favoriscono prospettive di sviluppo per le
imprese artigiane.
Nel corso di tale incontro le parti potranno
effettuare un esame congiunto in merito al fenomeno dell’appalto e del
subappalto per valutarne l’andamento complessivo.
Le parti nel prendere atto dell’entità
del significato del fenomeno dell’appalto e del subappalto dell’edilizia e
valutando tutti gli aspetti connessi a tale fenomeno riconoscono che il ricorso
ad esso non debba avere caratteristiche di generale applicazione
nell’esecuzione del cantiere, in particolare per quanto riguarda le fasi
principali della costruzione.
Da questo punto di vista, si afferma che il
ricorso all’appalto e al subappalto per le imprese artigiane è consentito in qualsiasi opera rientrante
nella sfera di applicazione del CCNL in rapporto alle specializzazioni relative
alle opere da eseguire. Pertanto la concessione del subappalto non deve
minacciare l’occupazione dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente a
parità di specializzazione professionale.
b)Livello
regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle parti,
le organizzazioni di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si
incontreranno per l’esame dello stato di attuazione dei provvedimenti
legislativi riguardanti il settore anche in relazione al ruolo dell’Ente
Regione, nonché sulle prospettive globali di investimento, relative al credito
agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo
dell’imprenditoria medesima anche in riferimento alla crescita delle strutture
consortili, del settore edili ed affini.
Le parti si impegnano per un coordinamento della
politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo
particolare all’occupazione giovanile tenendo in considerazione -le iniziative
dell’Ente Regionale per le sue specifiche competenze.
Le parti concordano inoltre per un confronto in
merito ai problemi dell’occupazione e a sviluppare iniziative che favoriscano,
in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
c)Livello
territoriale
A livello territoriale che coincide con quello
provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali
esistenti, le parti su propria iniziativa si incontreranno, semestralmente, per
un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della
globalità delle imprese artigiane dell’edilizia operanti nel territorio ed in
ordine all’ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle
evoluzioni tecnologiche.
Nel corso di tali
incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in
loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali del
settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione
professionale, con specifico riferimento alla occupazione giovanile ed in
particolare sull’andamento dell’occupazione nel comparto dell’apprendistato.
Semestralmente su
richiesta delle rappresentanze sindacali i consorzi artigiani di produzione con
un fatturato annuo di almeno 30 miliardi di lire, forniranno informazioni sui
programmi complessivi di sviluppo occupazionali e produttivi.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai
punti precedenti i livelli d’intervento sono quelli sopra determinati; ciò
comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo
spirito del confronto e dell’esame congiunto non intendono necessariamente il
raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermo restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato
dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti
contraenti ai livelli richiesti.
Mobilità
Per affrontare in modo completo i problemi
occupazionali derivanti dalla particolarità del lavoro nel settore nonché dei
processi di ristrutturazione in atto, ferma restando 1~applicazione integrale
delle norme legislative in materia di collocamento e mercato del lavoro, si
concorda quanto segue:
a) le imprese informeranno le Associazioni Artigiane e per loro tramite il
sindacato
territoriale sulla eventuale eccedenza di manodopera nonché sulle prevedibili
offerte di lavoro;.
b) a partire dai dati di cui al punto a) le Associazioni
Artigiane ed il sindacato territoriale opereranno, anche con il contributo
della informazione degli enti paritetici (Casse, Scuole Edili) affinché la
domanda e l’offerta di lavoro siano concordate nel miglior modo possibile;
a) le parti sono impegnate, laddove ne esistono i
presupposti, a sperimentare forme di orientamento ed agevolazione della
ricollocazione in altre imprese artigiane deI lavoro in esubero.
Osservatorio nazionale ed osservatori regionali
Le parti firmatarie
del presente contratto condividono l’interesse a costituire un osservatorio
nazionale.
Entrambe convengono che l’istituzione di un
osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente
sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti
nel comparto costruzioni.
Detto osservatorio potrà condurre, a favore dei
propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei
mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, a fini di
divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da
costruzione.
Inoltre la centralità della spesa pubblica nonché
la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l’osservatorio
approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una
moderna legislazione degli appalti e subappalti nonché alla predisposizione di
idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito
comunitario.
Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei
diversi contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni diano
vita ad apposite commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità
tecnicoorganizzative più opportune per il conseguimento delle finalità
convenute.
In tale opera di proposta saranno attentamente
considerati,. al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi
acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle associazioni firmatarie.
Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e
necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi
rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni del
Mezzogiorno ed ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano ed
ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l’esigenza di
più avanzate relazioni sindacali.
Le parti convengono, altresì, sulla utilità, al
fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-sociali che
caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire osservatori regionali
composti da tutte le associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di
CCNL nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio regionale.
Tale organismo utilizzerà le potenzialità
operative dell’intero sistema delle Casse Edili per acquisire dati ed informazioni
relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento
all’uso di C.I.G. e DS ed ai fabbisogni quali-quantitativi di manodopera),
nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.
Regionalmente saranno definite le forme e le
finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli osservatori
pubblici del lavoro.
Al fine di arricchire il confronto previsto
all’art. 89 destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le
rappresentanze territoriali delle parti firmatarie.
Fermo restando l’impegno delle parti per
realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse
possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto
per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via
sperimentale, alla costituzione di comitati regionali tra le associazioni
firmatarie con i compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
Sulla base dei dati acquisiti da tali comitati, le
parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in
materia di mobilità l’attività delle Commissioni regionali e territoriali
dell’impiego e delle Agenzie di lavoro, nell’ambito delle quali si ritiene
utile ed opportuna la costituzione di una speciale sezione edile.
Nell’ambito dell’osservatorio nazionale viene
costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da sei membri delle
Associazioni artigiane e
sei membri delle Organizzazioni sindacali.
Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno una volta l’anno, nominerà un coordinatore la cui
carica è prevista nella durata di 18
mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta tra i componenti di parte artigiana e la volta
successive tra i
componenti di parte sindacale.
L’Osservatorio nazionale, nell’espletamento delle
sue finzioni, attiverà le opportune sinergie utilizzando istituti di ricerca,
ivi compresi quelli esistenti nelle organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre
utilizzerà la potenzialità degli
enti paritetici previsti dal CCNL,
quali le Casse Edili Artigiane, le Scuole Edili, i Comitati Tecnici di cui
all’art. 39 del CCNL.
Le parti si impegnano, entro il 3 1.6.1992, a
definire le modalità organizzative e funzionali per l’attività del predetto organismo.
PARTE PRIMA
REGOLAMENTAZIONE PER GLI
OPERAI
Art. l
Assunzione
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.
Art. 2
Documenti
All’atto dell’assunzione l’operaio deve presentare:
1) la carta d’identità o altro documento equipollente;
2)
il libretto di
lavoro;
3)
i documenti atti a
comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;
4)
il codice fiscale;
5)
la tessera per le
assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale;
6)
i documenti
comprovanti il diritto all’assistenza malattia;
7)
i documenti
eventuali relativi ai versamenti effettuati a favore dell’operaio per ferie,
gratifica natalizia, riposi annui. Nel caso in cui l’operaio ne sia sprovvisto
l’impresa provvederà a far munire l’operaio dei documenti di cui trattasi.
E’ in facoltà dell’impresa di richiedere il
certificati penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l’operaio deve
documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni
familiari.
L’impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti
che trattiene.
L’operaio deve dichiarare all’ impresa la sua
residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati
adempimenti da parte dell’impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi
Cessato il rapporto di lavoro I’ impresa deve
restituire all’operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua
spettanza.
Per quanto
riguarda il libretto si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
L’assunzione di lavoro di ogni operaio si
intende, effettuata con un periodo di prova pari a 20 giorni di lavoro per
operai di 4° livello, 15 giorni di lavoro per operai specializzati, 10 giorni
di lavoro per operai qualificati e 5 giorni
di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del
rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. L’assunzione degli
autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di auto
betonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può
avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante
il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del
rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del
periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di
inquadramento, deve essere fatta per iscritto all’atto dell’assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi
precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa
impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto
di lavoro, sempre che quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerate
agli effetti del computo dell’anzianità dell’operaio confermato.
Art. 4
Mutamento di mansione
All’operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni
per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente
percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni
durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi
oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l’operaio acquisisce il
diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea
assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Nell’ipotesi che l’operaio adibito a mansioni
superiori risulti avere già nel passato acquisito la qualifica inerente alle
mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica
superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un
periodo di tempo non inferiore a quello previsto per
periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da
regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l’indicazione della
decorrenza.
Art. 5
Mansioni
promiscue
L’operaio che si sia adibito, con carattere di
continuità a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella
qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le
mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se
non prevalente, sul complesso dell’attività da lui svolta.
Art. 6
Orario
di lavoro
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge
con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40
ore settimanali di media annua ripartito su 5
giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 giornaliere ove l’impresa, per
obiettive esigenze tecnico-produttive, ripartisca su sei giorni il suddetto
orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella
giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell’8% calcolata sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell’art 26.
Resta salvo quanto previsto dall’art.. 13 in
materia di recupero.
Nell’effettuare la ripartizione degli orari di
lavoro nei vari mesi dell’anno le parti, entro limiti dell’art..8 deI R.D. 10
settembre 1923, n. 1955 e del R.D. 19 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare
per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle
medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell’anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle
disposizioni della legge di cui al comma precedente, il prolungamento del
lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale,
sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni
retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all’art.
23 del presente contratto.
Art. 7
Riposi
compensativi
I
dipendenti potranno usufruire a
decorrere dal l marzo 1989 di complessive ore 80 di permessi
individuali e di 88 ore dal 1.1.1994 per ogni anno solare nel seguente modo:
a) i permessi per complessive 40
ore potranno essere usufruiti nell’arco dell’anno, preferibilmente nei mesi
invernali, in considerazione delle condizioni meteorologiche, coordinandoli col
il meccanismo della Cassa Integrazioni Guadagni INPS;
b) Le residue 40 ore di permessi
fino al 31.12.1993 e per complessive 48 ore con decorrenza 1.1.1994 saranno
concordate nell’ambito aziendale in finzione delle esigenze lavorative. In ogni
caso il godimento dovrà essere compreso fra un minimo di 4 ore e un massimo di
8 ore consecutive.
Tali
permessi maturano in misura di un’ora ogni 44 ore di lavoro ordinario
effettivamente prestato a partire dal l0’marzo 1989 e in misura di
un’ora ogni 36 ore dal 1.1.1994.
Per gli
operai di cui alla lettera a) e b) dell’art. 8 i permessi individuali, a
decorrere dal 1 marzo 1989 maturano rispettivamente in misura di un’ora ogni 56
ore e di un’ora ogni 67 ore
fino al 3 1.12.1993 e in misura di un’ ora ogni 46 e in misura di un’ora ogni 56 ore dal
1.1.1994 di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Agli effetti
di cui sopra si computano anche le ore di assenze per malattia o infortunio
indennizzato dagli istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La
retribuzione per le 80 ore di permessi individuali fino al 21.12.1993 e di 88
ore dal 1.1.1994 di cui al presente articolo è corrisposta mediante
l’accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.
In occasione del godimento dei permessi
individuali è corrisposta l’anticipazione da parte dell’impresa del
trattamento economico di cui al punto 4) dell’art. 26 per le ore di
permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di cui alla lettera b)
l’anticipazione dell’impresa è pari all’importo corrispondente a cinque ore dei
medesimi elementi retributivi.
L’anticipazione di cui al comma precedente è
effettuata nel limite dell’accantonamento complessivo di cui all’art. 22
maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta
dall’importo che per lo stesso operaio l’impresa è tenuta ad accantonare alla
Cassa Edile medesima in applicazione del citato art. 22.
I permessi sono concessi a richiesta
dell’operaio, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non
vengano in tutto o in parte usufruite, il lavoratore ha comunque diritto alla
corresponsione da parte della Cassa Edile degli importi accantonati a suo
favore.
Per le ore di lavoro in tal modo prestato, resta
fermo l’accantonamento di cui all’art. 22.
I lavoratori turnisti potranno usufruire di
permessi individuali con le stesse modalità di cui al primo Gomma lettera b)
del presente articolo per complessive 88 ore dal 1.1.1994. Pertanto i
permessi individuali maturano nella misura di un’ora ogni 40 ore di lavoro
ordinario effettivamente prestato a decorrere dal l marzo 1989 e di un’ora ogni
36 ore dal 1.1.1994.
Agli effetti della maturazione dei permessi si
computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzato dagli
istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La presente regolamentazione assorbe quella
relativa alle sette festività soppresse dall’art 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salva la conferma del trattamento economico per le festività
del 2 giugno e del 4 novembre mediante l’accantonamento di cui all’art. 22.
Art. 8
Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa
Sono considerati lavori discontinui e di semplice
attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre
1923, a. 2657 e nei successivi provvedimenti
aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua
e continuativa nel qual caso valgono le
norme dell’art. 6.
L’orario normale contrattuale degli operai
addetti à tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i
guardiani e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel
magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane,
baracche, o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le
60 ore settimanali.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari
settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga
base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegata al presente contratto
ad eccezione di:
A - custodi,
guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i
minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;
B - custodi,
guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel
magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane o
baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla
lettera c) della medesima tabella.
Le ore di
lavoro eventualmente prestate nei limiti delle facoltà previste dalle
disposizioni di legge, oltre gli orari settimanali di cui al comma secondo,
sono compensate con la maggiorazione di straordinario.
Al guardiano notturno, fermo quanto
disposto, ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione
dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 26 per
ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra
percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista all’art. 2.
Al gruista si applicano le norme contenute
nell’art. 6.
All’operaio di produzione che durante
il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto
di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va
corrisposto, in aggiunta alla retribuzione
relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario la
cui misura è elevata da L. 300 a L.
1.000 giornaliere, con decorrenza 1 luglio 1985.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da
doveri di guardiano o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio il
particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio che
sia
richiesto per iscritto dalla impresa di pernottare in cantiere.
Art.9
Flessibilità di orario e lavora a turni
Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di
pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all’opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più
rapida esecuzione dei lavori, tra l’impresa ed i lavoratori dipendenti potranno
essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro,
anche a turni.
I1 lavoro a turno potrà essere organizzato, in
ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le
unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più
turni giornalieri.
L’operaio deve prestare la sua opera nei turni
stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai
devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a
prestare la loro opera sempre in ore notturne.
L’impresa informerà la propria organizzazione
territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta,
informerà le OO.SS. territoriali.
Art. l0
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una
durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge,
in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dai presente
contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto
dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno
di domenica, essi goderanno del prescritto riposo compensative in altro giorno
della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione di
cui al punto 3) dell’art. 26 sempreché non si tratti di operai turnisti ,vanno
maggiorati con la percentuale di cui all’art. 23 punto 12).
L’eventuale
spostamento del riposo settimanale
della giornata di riposo compensative prefissata deve essere comunicata
all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta
anche la maggiorazione per lavoro festivo.
Art. 11
Soste
di lavoro
In caso di soste di breve durata a causa di forza
maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste
medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella
giornata; qualora l’impresa trattenga L’operaio nel cantiere, l’operaio stesso
ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Art. 12
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli
Organi competenti per rendere più sollecito l’esame delle richieste di
autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai
edili sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli organi
competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese
delle decisioni di autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti. Inoltre,
le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella
settimana successive a quella in cui è iniziata la Sospensione o riduzione
dell’orario.
A decorrere dal l giugno 1976, nel caso di
sospensione o riduzione di orario determinate da cause meteorologiche, le
imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni
salariali, dovute a norma di legge,
contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio - sia nel caso di
sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non
continuativi di sospensioni e riduzioni
- l’acconto di cui sopra non
deve comportare l’esposizione dell’impresa per un periodo complessivo superiore
a 150 ore di integrazioni non
ancora autorizzate dall’INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della
competente Commissione Provinciale dell’INPS l’impresa procederà al conguaglio
delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a
qualsiasi titolo.
Art. 13
E’ ammesso il recupero dei periodi di sosta
dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e
dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni
dell’orario normale concordato tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono
eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro
i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è
avvenuta la sosta o l’interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha la facoltà di
recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate
durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di
recupero non si può eccedere l‘orario normale giornaliero di 10 ore.
Art 14
e
indennità di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro è
disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso,
i minimi di paga base oraria (comprensivi[ dell’indennità di caropane per i
lavori pesanti) di cui alla tabella allegato A) che forma parte integrante deI
presente articolo.
In relazione agli orari contrattuali di lavoro di
cui ai precedenti articoli 6 e 8 resta convenuto che il valore orario
dell’indennità di cui all’allegata
tabella, è ragguagliato:
A) per gli operai di produzione: a 1 / 173 della
contingenza mensile;
B) per gli operai addetti a lavori discontinui o
di semplice attesa o custodia:
a 1/216,66 della contingenza
mensile;
per gli operai discontinui retribuiti con il
minimo di paga base. di cui alla lettera a) della tabella allegata A) del
presente contratto, il valore orario dell’indennità di contingenza a decorrere
dal 10 agosto 1976, è ragguagliato a 1/173 della
contingenza mensile;
C) per i guardiani, portieri e custodi, con
alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze
degli stessi, approntato, anche in carovane, baracche o simili: a 1/260 della
contingenza mensile.
Art. 15
Indennità territoriale di settore
Per le particolari caratteristiche della
prestazione in edilizia e con riferimento alle diverse situazioni produttive,
dell’occupazione e ambientali delle singole circoscrizioni territoriali ~
dovuta, per tutte le ore di effettivo lavoro, una indennità nelle misure in
atto alla data di stipula del presente contratto.
Restano fermi, in aggiunta alle indennità di cui
sopra, i super minimi e le altre differenze retributive vigenti per singole
mansioni o per particolari categorie di Lavoro.
Nei casi particolari in cui nella struttura
retributive complessiva le indennità sopra dette non sono identificabili, esse
debbono intendersi corrisposte fino a concorrenza delle indennità suddette e la
parte eventualmente eccedente considerata come super minimo.
Le organizzazioni territoriali di categoria,
aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti, potranno concordare per la
circoscrizione di propria competenza, con decorrenza non anteriore al 1.1.1993,
un incremento dell’indennità territoriale di settore e del premio di
produzione.
Art. 16
Lavoro a cottimo
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo sia
individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate
in modo da consentire al complesso dei lavoratori a cottimo, in un medesimo
lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore all’8% dei
minimi di paga base ed ai concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore
al 5% dei minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate
per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i
componenti la squadra, prima dell’inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse
all’Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà
essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra
(quando si tratta di cottimi collettivi) con la indicazione nominativa dei
partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione
da eseguire;
c) descrizione dei servizi di
cantiere a disposizione della squadra;
d) unita di misura assunta per la
formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unita
di misura
Le tariffe di cottimo cosi determinate fra le
parti direttamente interessate, non divengono definite se non dopo superato un
periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo
strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto
periodo di assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno
comunicate per iscritto ai componenti della squadra
Una volta superato il periodo di assestamento, le
tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono
mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori o in ragione degli stessi.
In questo caso la sostituzione o La variazione della tariffa non diviene
definitive se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l’operaio, lavorando a cottimo, o
partecipando al cottimo come cottimista, non riesca a conseguire il minimo
previsto dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacita e
volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi
collettivi saranno fatte dall’impresa agli operai che vi hanno lavorato in
misura proporzionale alla loro retribuzione e al numero complessivo delle ore
lavorate nell’esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di
guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in
parti uguali nei periodi normali di paga di cui al secondo comma ed all’operaio
saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione
maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l’operaio passi dal lavoro a cottimo a
quello ad economia, non ha il diritto al mantenimento dell’utile di cottimo
salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l’impresa
richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le
norme perla liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste
dagli articoli 33 e 38 del presente contratto di lavoro.
L’operaio deve essere retribuito secondo il
sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è
vincolato all’osservanza di un determinate ritmo produttivo o quando la
valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle
misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ai concottimisti, intesi per tali gli operai
specificatamente vincolati a ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e
soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad
economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la
percentuale minima di cottimo del 5% di cui sopra.
Art. 17
Divieto
di cottimismo e di interposizione
nelle
prestazioni di lavoro
E’ vietata l’interposizione nel lavoro a cottimo
e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione ed interposizione
nelle prestazioni di lavoro. E’ altresì vietato il ricorso a prestazione di
lavoratori, per l’esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini,
qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di
eludere le norme sul lavoro subordinate oppure sul divieto di interposizione
nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.
Art. 18
Disciplina dell’impiego di manodopera
negli appalti e nei subappalti
A) L’impresa artigiana appaltatrice o
subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per
l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto e del subappalto.
All’impresa artigiana appaltatrice o
subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed
attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione
dell’opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
B) L’impresa artigiana che, nell’esecuzione di
una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente
contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative
lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o
subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa. occupati
nella 1avorazione medesima il trattamento economico e normative previsto nel
presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’articolo 42
dello Stesso.
L’impresa artigiana è tenuta a comunicare alla
Cassa Edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni
appaltate o subappaltate la denominazione dell’impresa appaltatrice o
subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione de1l’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli
accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il facsimile concordato fra le Associazioni nazionali
contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti
competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e
alle Associazioni territoriale dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
L’impresa artigiana appaltante o subappaltante è
tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al
sindacato territoriale la denominazione dell’impresa appaltatrice o
subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della
durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno
occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione
dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali
di cui all’art. 42, redatta secondo il facsimile concordato tra le Associazioni
nazionali contraenti.
La comunicazione ai sindacati competenti per la
circoscrizione territoriale - per il tramite dell’Organizzazione territoriale
dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti deve essere
effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione dei
lavori affidati in appalto o subappalto.
C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera B), l’impresa
artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa artigiana
appaltatrice o subappaltatrice - la
quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni
edili ed affini rientranti nera sfera di applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle
lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle
stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della
lettera B).
Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far
valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui
alle lettere B) e C), debbono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi
dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle
lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma
la applicazione delle norme di cui all’art. 35 del presente contratto, il
tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente
dell’impresa appaltante e subappaltante e dell’impresa appaltatrice o
subappaltatrice.
E) La discipline di cui alle lettere precedenti
si applica anche nei confronti dell’ imprenditore che esercita l’attività di
promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per
l’affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle
opere.
F) E’
compito del rappresentante sindacale dir cui all’art 89, lettera B),
d’intervenire nei confronti dell’impresa, per il tramite l’Organizzazione
territoriale dell’artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti,
per il pieno rispetto della disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti
e subappalti.
La discipline di cui al presente articolo non si applica alle imprese per
le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le
imprese edili ed affini.
Art. 19
Gli operai hanno diritto per ogni anno di
anzianità consecutive presso l’impresa ad un periodo di ferie pari a 4 settimane
di calendario (160 ore di orario normale) escludendo dal computo i giorni
festivi di cui all’art. 21. Con gli accordi integrativi locali sarà effettuata
la distinzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno fissati i
periodi nell’ambito dei quali dì nonna le ferie debbono essere godute.
Agli operai che non hanno maturato l’anno di
anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un
dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di
anzianità maturata presso le imprese.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le
esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per
squadra o individualmente.
Il periodo di preavviso non può essere
considerate periodo di ferie. Per il pagamento delle ferie valgono le norme
dell’art. 22.
Art. 20
Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutive presso
l’impresa ad un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell’anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia
per quanti sono i mesi interi prestati presso l’impresa
Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le nonne dell’articolo
22.
Art. 21
1) Tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensative di lavoro
domenicale;
3) le seguenti festività nazionali ed
infrasettimanali:
1° gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania;
lunedì successivo alla Pasqua;
25 aprile - anniversario della liberazione;
1° maggio - Festa del lavoro;
15 agosto - Assunzione;
1°novembre -Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - Santo Stefano.
Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività
infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle
Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
A decorrere dal 1° luglio 1985 per le festività di cui al punto 3), il trattamento economico
è corrisposto dall’impresa all’operaio a norma di legge nella misura di 8 ore
degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’att. 26.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l’orario normale
settimanale di 50 o 60 ore in attuazione dell’art. 8, il trattamento economico
per le festività è pari rispettivamente a dieci e dodici ore.
A norma della legge il trattamento economico per
le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel
caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore
purché, nell’ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da
oltre due settimane. A decorrere dal 1° luglio 1985 per le festività soppresse
del 2 giugno e del 4 novembre agli operai è corrisposto dall’impresa un
trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli
elementi di cui al punto 4) dell’Art. 26
Art. 22
Il trattamento economico spettante agli operai
per i riposi compensativi (art. 7), per le ferie (art. 19) e per la’
gratifica natalizia
(alt 20) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva
del 23% fino aI 31.12.1993 e del 23,45% dal 1.1.1994, calcolata sugli elementi della
retribuzione di cui al. punto 4) dell’art. 26 per tutte le ore di lavoro
normale contrattuale di cui agli art. 6 e 8 effettivamente prestate e sul
trattamento economico
per le festività di cui all’art 21.
Detta percentuale
va. computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o
cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va
computata su: - l’eventuale
indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell’indennità di
caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per
minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per
lavoro supplementare e per lavoro straordinario, sia esso diurno notturno e
festivo;
la
maggiorazione sulla retribuzione per lavoro normale notturno;
- la diaria e le indennità di cui all’art. 25;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va
inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali, disagiati,
per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione
delle misure percentuali, attribuite a ciascuna delle predette indennità stato
tenuto conto - come già
nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche
dell’impresa edile - dell’incidenza
per i titoli di cui al presente articolo ed all’art. 21.
La percentuale complessiva va imputata per 18,50%
al trattamento economico per ferie, per il 10% alla gratifica natalizia e per
il 4,50% ai riposi annui fino al 31.12.1993 e per il 4,95% dall’ 1.1.1994.
La percentuale spetta all’operaio anche durante
l’assenza del lavoro per malattia anche professionale o per l’infortunio sul
lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.
Gli importi della percentuale di cui al presente
articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile
Artigiana, secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
A decorrere dal 1° luglio 1985, tali importi sono accantonati al netto delle
ritenute di legge secondo il criterio convenzionale stabilito dalle
Associazioni. nazionali stipulanti con il protocollo allegato che costituisce
parte integrante del presente contratto.
Gli importi accantonati saranno corrisposti dalla
Cassa edile artigiana agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità
parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle organizzazioni di cui
sopra.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro,
all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per
iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile Artigiana in base al presente articolo e dalla stessa non
ancora liquidati all’operaio. Con la disciplina contenuta nel presente
articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente
assalti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei
trattamenti economici di cui agli art. 19 e 20 per cui nulla è dovuto dalle
imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra
previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli
interventi della Cassa Integrazione guadagni in caso di sospensione di lavoro
per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire
che l’obbligo di cui al comma precedente sia assolto dalle imprese in forma
mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile
Artigiana di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi che potrà
essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le
modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi
diritto degli importi di cui al comma precedente, nei casi di assenza dal
lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base
dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza
dell’operaio, ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in
vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Chiarimenti a verbale
Le parti si danno atto che la percentuale resta
ferma nella misura del 23% tenendo conto da un lato dell’incremento dei riposi
compensativi di cui all’art. 7 e, dall’altro, deI pagamento diretto delle
festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre.
Art. 23
Lavoro supplementare,
straordinario, notturno e festivo.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali
di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o
straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli art 6 e 8.
Per ore notturne si considerano quelle compiute
dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei
giorni festivi di cui all’art.. 21, escluso il lavoro domenicale con riposo
compensativo.
Le percentuali per lavoro supplementare,
straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) lavoro
supplementare diurno 35%
2) lavoro
straordinario diurno 35%
3) lavoro festivo 45%
4) lavoro festivo supplementare e
straordinario 55%
5) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 25%
6)
lavoro diurno o
notturno compreso in turni regolari avvicendati 8%
7)
lavoro notturno del
guardiano 8%
8)
lavoro notturno a
carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di
riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte 15%
9)
lavoro notturno supplementare o straordinario
40%
10)
lavoro festivo notturno 50%
11)
lavoro festivo notturno supplementare o
straordinario 70%
12)
lavoro domenicale con riposo compensative,
esclusi i turnisti 8%.
Le suddette percentuali vengono calcolate, per
gli operai che lavorano in economia, sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3 lettera a) dell’art. 26; per i cottimisti, va tenuto conto anche
dell’utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci un. 1, 2, 3, 4, 9 e Il devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.
Art. 24
Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che
lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in
aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sotto indicate da computarsi
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 e per gli
operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - Lavori vari Tabella Situazioni
unica extra
nazionale
1) Lavori
eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la 4 5
prima mezz’ora (compresa la prima
mezz’ora)
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici
demolitori non montati
su supporti 5 5
(limitatamente agli operai addetti alla manovra
dei martelli)
3) Lavori di
palificazione o trivellazione
limitatamente agli operai
addetti e nor- 5 12
malmente
sottoposti a getti di acqua o fango
4) Sgombero
della neve o del
ghiaccio nei lavori per
armamento ferroviario 8 15
5) Lavori su punti a castello
installati su natanti, con o senza motore, in mare, 8 15
lago o fiume
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di
tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici
negli stabilimenti di prefabbricazione, 10 10
quando
elevata temperatura degli
stampi stessi, per il riscaldamento prodotto
elettricamente, con
vapori o con
altri analoghi mezzi, crei per
gli stessi operai
addetti condizioni di effettivo disagio
8) Lavori
eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria 10 10
compressa
oppure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi
portati ad elevata temperature con conseguente
nebulizzazione dei prodotti impiegati
tale da determinare per gli operai addetti condizioni di
effettivo disagio
9) Lavori eseguiti in
stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, 11 17
oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre
condizioni di elevata
temperature od in altre condizioni di disagio,
limitatamente agli operai edili che
lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente
degli operai degli stabilimenti
stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale
trattamento. La stessa indennità spetta
infine per i lavori edili che, in stabilimenti
industriali che producono o impiegano
sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non ~
richiesta normalmente la
presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei
quali si riscontrano obiettive
condizioni di nocività.
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque
in 12 20
sospensione)
li) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità
superiore ai m.3,50 e 13 20
qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio
12 Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 22
13 Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei
quali malgrado 16 28
i mezzi
protettivi disposti dall’impresa l’operaio é costretto a lavorare con i piedi
immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a
cm. 12)
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi
esterni con 17 35
lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6
dal piano terra, se isolato o
dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal
tetto del fabbricato stesso
17) Costruzione di pozzi a
profondità da 3,50 a 10 metri 19 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria 19 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con
profondità superiore a 3 metri 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature
preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10
metri 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55
In situazione extra si trovano le seguenti
province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo
plastico all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto,
l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è
dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura è
determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria
competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
a)Per il personale
addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli
impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento
delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del.
comma precedente resta. in vigore la indennità percentuale prevista.
Nel caso in
cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di
eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che
investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal
basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione
particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un
chilometro da11’imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere
la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una
u1teriore indennità non superiore al
20% -
Nel caso di gallerie che si estendono in più
circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui
al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la
determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure
percentuali unificate sulla base dì criteri ponderati ritenuti dalle
Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Costruzione
di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche,
aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione,
è dovuta una indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli
elementi di cui al punto 3) dell’Art. 26 per tutte le ore di lavoro
effettivamente prestate.
L’indennità assorbe
fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia
o neve - non sono cumulativi e, cioè, la maggiore assorbe
la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti
dall’impresa, ove necessario soltanto per il tempo di effettiva prestazione
d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 25
Trasferta
A) Norme generali
Nell’operaio in servizio, comandato a prestare
temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta
normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L’operaio in servizio comandato a prestare la
propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e
situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall’accordo locale di cui
all’art. 42, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art. 26, oltre al rimborso
delle spese di viaggio.
Restano ferme le eventuali maggiori percentuali
già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti
l’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si
applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle
eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia quando l’operaio sia comandato
a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto, con una
maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre dieci
chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta
all’operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi delta
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta
nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora
dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla
sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra
ha obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del
lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l’impresa ci
tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l’alloggio ed il
vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state
preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in
luogo, l’operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.
Ferma restando l’applicazione dei contratto
integrative della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico
derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione del minimo
di paga base e dell’indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale
di settore e delta quota assoggettata a contribuzione del trattamento di
trasferta previsti dal contratto integrative della circoscrizione di
provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante
dall’applicazione del minimo di paga base, indennità di contingenza ed
indennità territoriale della circoscrizione in cui sì svolgono i lavori.
L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo
di indennità territoriale temporanea. L’operaio in trasferta resta iscritto
alla Cassa Edile di provenienza di cui all’art.43 del CCNL.
Con riferimento all’art. 18 della Legge I9.3.1990
n. 55, l’impresa esecutrice di opere pubbliche è tenuta a darne
comunicazione, prima de1l’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in
cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l’impresa è
tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l’elenco degli
operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in
trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli
operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
L’impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa
Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle
retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In applicazione della clausola sociale in vigore
per le opere pubbliche, la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori è
tenuta a rilasciare il certificate di regolarità contributive su richiesta
dell’impresa o del committente, sulla base dell’attestazione di tale regolarità
per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di
provenienza.
Fermo restando che la materia è di esclusiva
competenza delle Associazioni nazionali, le Associazioni medesime si riservano
di approfondire la materia stessa con particolare riferimento agli aspetti
applicativi delle disposizioni vigenti nel campo delle opere pubbliche.
Le parti firmatarie del presente contratto si
impegnano a far si che le procedure indicate nei precedenti capoversi abbiano
una piena applicazione anche tra Casse Edili o Edilcasse promosse da
Organizzazioni imprenditoriali diverse.
Le parti si impegnano a costituire una
commissione nazionale per formulare una proposta che individui le
caratteristiche del trasfertista in tutti i suoi aspetti compreso il riconoscimento
della reciprocità.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario
Nei lavori dell’armamento delle linee ferroviarie, per “cantiere” s’intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per “posto di lavoro” si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nella esecuzione del lavoro, nell’ambito del cantiere dove l’operaio deve prestare la sua opera.
L’operaio si deve trovare sul posto di lavoro
all’ora fissata dall’orario di cantiere munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all’operaio addetto ai lavori
di armamento ferroviario - qualunque
sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l’estensione
del cantiere e/o l’ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale
è stato assunto - è
corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15%, da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 per ogni ora di
effettivo lavoro.
La predetta indennità s’intende comprensiva, in
via convenzionale, delle spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano
consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria
prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi
territoriali ove spettante nei casi di passaggio dell’operaio da un cantiere a
un altro e/o da un Comune ad un altro.
L’impresa qualora richieda il pernottamento in
luogo dell’operaio, deve provvedere al vitto e alloggio ed al rimborso delle
spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura
forfetaria.
Art. 26
Elementi
della retribuzione
Agli effetti della applicazione del presente
contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria.
Si intendono i
minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto.
Si intende la paga attribuita all’operaio “ad
personam” (minimo contrattuale più eventuale
superminimo).
3) Ai tini dell’applicazione degli art. 78 (classificazione
dei lavoratori) 8, 10, 23, 24,
25, 30, 31 e 43
debbono essere assunti
a base di calcolo i seguenti
elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
paga base di fatto;
indennità di contingenza;
indennità territoriale di settore;
b) per
gli operai che lavorano a cottimo:
paga base di fatto;
indennità
di contingenza;
indennità territoriale di settore;
utile minimo contrattuale di cottimo;
utile medio ed effettivo di cottimo nei casi di
cui agli artt. 22, 23, 33, 34, del presente contratto.
4) Ai tini dell’applicazione degli art. 21 e 22
oltre gli elementi retributivi di cui al punto 3) del presente articolo deve
essere assunta a base di calcolo per i capo-squadra, anche la speciale
maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.
5) agli effetti dell’applicazione degli artt. 1,
3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 21, 33, 86 e 90 oltre agli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 deve computarsi anche ogni
altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto
a titolo di rimborso spese.
Art. 27
Modalità
di pagamento
La paga deve essere effettuata settimanalmente,
quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia quattordicinale,
quindicinale o mensile, possono essere
corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e
degli assegni familiari maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottata, la
corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i quindici
giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso che
l’impresa ritardi il
pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l’operaio può
recedere dal rapporto di lavoro
con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa
la corresponsione dell’ indennità di preavviso.
Per comprovati particolari casi, il periodo di
cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali
dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga si faccia in località
diversa dal cantiere si concederà all’operaio di cessare il lavoro in modo da
poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto
per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente
dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All’atto
del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all’operaio una busta
paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della
somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni
legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di
decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento.
Art.28
In caso di malattia l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione di anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 20
mesi consecutivi.
Trascorso
tale periodo ove l’ impresa licenzi l’operaio, o la malattia,
debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità
sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all’art. 38. Ove
l’impresa non proceda ai licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la
decorrenza
dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’operaio che cada malato in periodo di
preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell’art. 38,
alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di
malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali
riguardanti l’assistenza di malattia agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della
conservazione del posto di cui al presente articolo è tenuta ad erogare
mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari
all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della
retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di
settore e dall’indennità di contingenza per il numero di ore corrispondenti
alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella
circoscrizione durante l’assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono
calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti
seguenti:
a) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi 14 giorni
e 7 giorni dal 1° ottobre
1992: 0,5495;
b) per il l°, 2°, 3° giorno nel caso
la malattia superi 21 giorni e 14 giorni dai 1° ottobre 1992: 1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate
dall’INPS: 0,3795;
d) dal 21” ai 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565;
e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS:
0,5495;
Per gli apprendisti, il coefficiente per le
giornate non indennizzate dall’INPS è pari a 0,5495.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di
cui alle lettere b) e c) della
tabella allegato A) ai presente contratto, le quote orarie di cui al
quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria gli
stessi coefficiente individuati nel sesto comma.
Il trattamento economico
giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per
sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come
tale riconosciuta dall’INPS,vale ai fini
dei coefficiente da applicare la
normative dell’INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale,
il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le
quote orarie di cui al sesto comma per il numero delle ore di lavoro
giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell’orario settimanale
convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui
all’art. 86 - nel mese di
calendario precedente l’inizio della malattia il trattamento dovuto
dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di
1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al nono
comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di
orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60
ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia
l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo
comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui
all’art. 20 nella misura del 23% lordo dal l° gennaio 1989 e del 23,45% lordo
dal 1° gennaio 1994, salvo l’ipotesi di cui al nono comma dello stesso
articolo.
Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto
dal comma precedente, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Art 29
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
a malattia professionale
In caso di malattia professionale, l’operaio non
in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi
consecutivi, senza interruzione dall’anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella
stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo complessivo di nove
mesi nell’arco di dodici mesi consecutivi.
In caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non
in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura
l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo
di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato
definitive di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente
Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi
l’operaio o la infermità conseguente all’infortunio o alla malattia
professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro,
l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento
economico di cui all’art. 38.
L’operaio che si infortuni o sia colpito da
malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione
del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A
guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la
conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz’altro risolto,
fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il trattamento economico
spettante a norma dell’art. 38.
Per il trattamento economico dovuto in caso di
infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa
riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o malattia
professionale agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o
malattia professionale, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto
di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in
prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta
moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal
minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore e dall’indennità
di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette
dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante
l’assenza per infortunio o malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono
calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i
coefficienti seguenti dal l° ottobre 1988:
a) dal 4° giorno al 90° giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per infortunio o
malattia professionale, compreso il giorno dell’infortunio, la percentuale per
riposi annui pari al 4,95% di cui all’art.7 è erogata direttamente dall’impresa
dell’operaio.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di
cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto,
le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla
retribuzione oraria, gli stessi coefficiente individuati nel settimo comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra
determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate
indennizzate dall’I.N.A.I.L. comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale,
il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie
di cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere
risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio - soggetta
ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 86 - nel
mese di calendario precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia
professionale, il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della
presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza
ingiustificata. Per gli operai di cui all’ottavo comma il trattamento dovuto
dall’impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e
di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza
ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per
malattia professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la
percentuale di cui all’art. 20, nella misura e con le modalità ivi stabilite,
salva l’ipotesi di cui al nono comma dello stesso articolo.
Ove, invece, l’infortunio sul lavoro si verifichi
o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova, l’operaio sarà
ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di
riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di
prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma
sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in
servizio.
Norma transitoria
La presente normative si applica dal 1° aprile
1988, anche per gli infortuni in corso a tale data. Fino al 31 marzo 1988 si
applica la discipline contenuta nell’art. 28 del C.C.N.L. 18 luglio 1985.
Art. 30
All’operaio non in prova, in occasione del
matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di dieci giorni
consecutivi con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell’art.
26 per 72 ore.
All’operaio che abbia maturato presso la stessa
impresa un’anzianità ininterrotta di almeno 12 mesi compiuti viene concesso
invece un periodo di congedo della durata dì gg. 12 consecutivi con diritto al
trattamento economico di cui al punto 3) dell’art. 26 per 88 ore.
L’impresa deve anticipare la somma corrispondente
alle giornate di congedo subordinatamente agli adempimenti da parte
dell’operaio richiesti dall’istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha
diritto di trattenere quanto l’Istituto medesimo è tenuto a corrispondere
all’operaio per lo stesso titolo.
Art. 31
Sono istituiti a favore degli operai particolari
benefici connessi all’anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la
maturazione e l’erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento
allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri
derivanti dalla discipline dell’anzianità professionale edile si provvede con
un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in
relazione alle esigenze della gestione con accordi tra le Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo è computato sugli elementi della
retribuzione di cui la punto 3) dell’art. 26 per tutte le ore di lavoro
ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le
festività di cui all’art. 21.
Art. 32
Conservazione degli utensili
L’operaio deve conservare in buono stato
macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza
apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta
l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta
arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto
altro messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue
competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale
occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di
risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale
incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea
Art. 33
Preavviso
I1 licenziamento o le dimissioni dell’operaio che
abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con
un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche
dell’edilizia, è stabilito in una settimana per gli operaio con anzianità
ininterrotta fino a tre anni e 10 giorni di calendario per gli operai con
anzianità ininterrotta di oltre 3 anni
Ai sensi dell’art 2118 del Codice Civile, in
mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all’altra parte
un’indennità equiva1ente all’importo della retribuzione (v. punto 3 dell’art
26) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Art. 34
Indennità in caso di morte
In caso di morte dell’operaio, il trattamento di
fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte
a norma dell’articolo 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli e, se
vivevano a carico dell’operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini
entro il secondo grado.
La ripartizione dell’indennità, se non vi è
accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
E’ nullo ogni patto anteriore alla morte
dell’operaio circa l’attribuzione e la ripartizione dell’indennità.
Art. 35
Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie
che, dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello
svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la
controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il
tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima
riguarda l’attribuzione della categoria e l’applicazione delle norme sulla
discipline del cottimo di cui all’art. 16, ciascuna delle Associazioni
suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l’intervento del
Comitato Tecnico paritetico previsto all’art. 37, per l’accertamento degli
elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle
Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 gg. dalla data di
ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata
all’Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta d’intervento del Comitato Tecnico
paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di
conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali,
resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo
di conciliazione.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto
saranno risolte amichevolmente dalle
competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle
nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.
Art. 36
Reclami
In considerazione delle particolari
caratteristiche dell’edilizia e della possibilità che al termine delle opere
l’organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi
reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro
debbono essere presentati dall’operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro dell’operaio stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell’art 2113
del Codice Civile, come modificato dalla legge 1l agosto 1973 n. 533.
Art 37
In ciascuna delle Circoscrizioni territoriali per
le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente
contratto nazionale a norma dell’art. 42 è istituito un Comitato Tecnico
paritetico a carattere permanente per l’applicazione dei compiti di cui al
secondo comma. dell’articolo 35.
I componenti del Comitato sono nominati in eguale
numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei lavoratori di cui all’art 42 primo comma, in ragione queste ultime di un
rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il
termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.
Art. 38
Trattamento
di fine rapporto
Il trattamento
di fine rapporto è regolato dalla Legge 20 maggio 1982, n. 297. Per la
rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi
4 e 5 dell’art. 2120 c.c. - sub art. 1 delta legge n. 297.
A) Per
l’anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983 la retribuzione
valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il
criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 c.c.
Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma
dell’art. 2120 del codice civile la retribuzione da prendere in considerazione
agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai
seguenti elementi:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982;
- indennità territoriale di settore;
-
superminimi ad personam di merito o collettivi;
-
trattamento
economico di cui all’art. 22;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui
all’Art. 24, lettere B), C), D) e F);
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all’Art.
25, lett. B).
Nella retribuzione da prendere in considerazione
agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa ai sensi e
con la gradualità di cui all’Art. 5 secondo e terzo comma della citata legge numero
297, anche la indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
Fino al 31 dicembre 1986, il trattamento di fine
rapporto, in base all’articolo 5, quarto comma, della citata legge n. 297, è commisurato, per gli operai di produzione, al
76,3% e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92% e al 50,77%,
rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8, della retribuzione di ciascun
anno computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1987 il trattamento di fine rapporto e
commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del
secondo comma della presente lettera A), divisa per 13,5.
B) Per l’anzianità maturata fino al 31 maggio
1982, ferma restando l’applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di
risoluzione del rapporto spetta all’operaio, per ogni mese intero di anzianità
ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della
retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta
data aventi carattere continuative nonché dalla percentuale per gratifica
natalizia con esclusione dell’indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio
1979.
L’indennità nella misura stabilita al primo comma
della presente lettera B), deve essere corrisposta per l’anzianità decorrente
dal 1° settembre 1979.
Art,39
Comitati paritetici territoriali per la
prevenzione infortuni
l’igiene dell’ambiente di lavoro
E’ data facoltà alle Organizzazioni sindacali
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera aderenti alle
associazioni nazionali contraenti di istituire un comitato paritetico a
carattere permanente per lo studio ed i problemi inerenti alla prevenzione
degli infortuni, all’igiene e in generale al miglioramento dell’ambiente di
lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei
lavoratori, nonch6 i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della
sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi
segnalati dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole
imprese relativamente all’attuazione delle norme di prevenzione infortuni ed
igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo
rilievo prioritario alla sicurezza e all’igiene del lavoro nei cantieri e al
miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s’impegnano a
promuovere il funzionamento dei comitati di cui al presente articolo, a
coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per
l’azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà
provvedere mediante il contributo di cui all’art 40 o, in caso di diversa
valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal
presente Contratto Collettivo Nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati
saranno disciplinati da un protocollo nazionale d’intesa.
Le parti, nel riconoscere la validità dei
Comitati per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro,
previsti nel presente articolo, concordano sull’esigenza della loro diffusione
in tutto il territorio nazionale e costituiranno entro il 31 dicembre 1986 un
organismo nazionale paritetico a carattere permanente con le funzioni di
promozione, coordinamento e controllo dei Comitati predetti.
Art. 40
Addestramento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la
necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale
per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacita
tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella
produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle
zone di rispettiva competenza decidono l’attuazione pratica di tale principio,
addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola o al potenziamento di
quello esistente.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi
mediante l’istituzione di scuole professionale edili o laddove queste, per
obiettive accertate difficoltà, non possono organizzare corsi in proprio,
questi potranno essere affidati - sotto controllo
degli Enti scuola stessi
ad istituti professionale esistenti nel rispettivo
ambito territoriale.
Al relativo finanziamento si provvederà con il
contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra
le 0,20% e 1 % sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.
26 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di
Amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali
aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
lI Consiglio di amministrazione nominerà il
Presidente nella persona di un rappresentante degli artigiani, il
Vice-Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori, ed il
Direttore, all’infuori del Consiglio stesso, su designazione dell’Associazione
territoriale dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le
norme statutarie che dovranno regolare l’esercizio degli Enti scuola.
Le clausole difformi dagli statuti esistenti alla
data dell’entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate
secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei
limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio e portati a conoscenza
delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti-Scuola in questione, in linea di massima
ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali,
interprovinciali e regionali.
I corsi
dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito
favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo,
verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e
dell’avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato ed assunti
per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell’addestramento dovranno
effettuare un periodo non superiore a 30 giorni di addestramento pratico alle
lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio,
conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di addestramento, gli operai
avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello del I° livello e saranno loro applicabili, salvo che per
la durata, le norme di cui all’art. 3. Le norme di cui sopra, escluse quelle di
cui all’art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano
l’attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare
localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai
corsi professionali, gestiti dagli Enti-Scuola, gli operai ritenuti idonei ad
incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
E’ istituito un organismo paritetico a livello
nazionale con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di
formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia.
Dichiarazione
a verbale
Le parti si riservano di rivedere l’intera disciplina
anche in relazione ai compiti demandati all’organismo paritetico nazionale di
cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire
criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale
dell’attività svolta dagli Enti-Scuola.
Art. 41
Quote sindacali
Le Associazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di
cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, un
importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai
medesimi presso le Casse Edili Artigiane.
Le Associazioni territoriali possono adottare il
sistema previsto dal presente articolo anche assieme a quello indicato
all’allegato D del presente contratto; i predetti sistemi non sono cumulabili
con qualsiasi altro sistema non previsto dal presente contratto.
Art. 42
Accordi locali
Alle Organizzazioni regionali e territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti è demandato di provvedere con decorrenza non anteriore al 1° gennaio
1993:
a) alla
ripartizione dell’orario normale di lavoro a norma dell’art. 6 terzo comma;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori di alta montagna;
c) alla regolamentazione del trattamento dovuto, con carattere non di
generalità, agli operai assunti con l’apporto di attrezzi di lavoro, ove
sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per
tale titolo;
d) alla determinazione dell’indennità territoriale di settore;
e) alle attuazioni di cui all’art. 22 per gli accantonamenti per ferie,
gratifica natalizia e permessi annui;
f) alla individuazione dei limiti territoriali oltre
i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 25;
g) alla
determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 24;
h) alla determinazione del periodo di normale
godimento delle ferie;
i)
alla
determinazione della indennità per mensa e trasporto.
Alle Organizzazioni predette è
inoltre demandato di provvedere:
1) alla determinazione dei contributo per l’anzianità professionale edile, ai
sensi dell’art. 31;
2) alla
determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili
Artigiane;
3)
all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse
Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia
professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) all’ attuazione della disciplina dell’addestramento professionale
contenuta nell’art. 40;
5) alle determinazioni di cui all’art. 41, relativo
alle quote sindacali.
In caso di dissenso che non consenta la stipula
degli accordi locali., l’esame delle singole situazioni sarà avocato alle
Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le questioni di interpretazione, della disciplina
nazionale sono immediatamente demandate alle Associazioni nazionali contraenti.
Art. 43
In ciascuna circoscrizione territoriale è
istituita la Cassa Edile Artigiana. Essa è lo strumento per l’attuazione per le
materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le
Associazioni artigiane ANAEPA - FNAE - FIAE - CLAAI e le Federazioni Nazionali dei lavoratori
Fe.n.e.a.1. - U.I,L., F.i.l.c.a. CISL, F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L nonché fra le
Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e
i versamenti alle Casse Edili Artigiane sono definiti dai contratti e dagli
accordi stipulati dalle Associazioni di
cui al primo comma.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento
alle Casse Edili Artigiane stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai
contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed
inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento. Le
Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro
un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’art. 26.
Il contributo può essere stabilito in misura
superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse
Edili Artigiane accertate dall’organismo paritetico di cui al presente
articolo.
Il contributo
complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6
a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico
dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di
ogni singolo periodo di paga per il successive versamento alla Cassa Edile
Artigiana.
La Cassa Edile Artigiana è amministrata da un Comitato di Gestione nominato in misura paritetica
dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro,
da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori, dall’altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo,
l’erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile Artigiana deve essere
effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della
rappresentanza sindacale. Il presidente del Collegio Sindacale deve essere
iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Cassa Edile Artigiana sono
stabilite dagli accordi stipulati dalle Associazioni Nazionali contraenti e
dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi
nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono
concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei
limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Consiglio di
Amministrazione.
Le prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i
casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro sono disciplinate
dall’allegato che forma parte integrante del presente articolo.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali
e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l’automatica ed
integrale applicazione.
Gli organi delle Casse Edili Artigiane sono
vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a
non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli
accordi nazionali medesimi.
I bilanci consuntivi, situazioni patrimoniali,
conto economico, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile
Artigiana e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei
dati analitici che le Associazioni nazionali contraenti si riservano di
specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi entro 30 giorni dalla
loro approvazione alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione della Cassa Edile Artigiana nonché alla Commissione Nazionale
perle Casse Edili Artigiane.
Entro i successivi 30 giorni, le Organizzazioni
territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e
sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro i 10
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente
della Cassa Edile Artigiana il quale ne darà lettura al Consiglio di
Amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.
L’esercizio finanziario della Cassa Edile
Artigiana decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successive.
Le funzioni nazionali di controllo e
coordinamento delle Casse Edili Artigiane sono assicurate da un organismo
paritetico a carattere permanente (Commissione Nazionale per le Casse Edili
Artigiane) costituito tra le Associazioni Nazionali di cui al primo comma del
presente articolo.
In particolare le finzioni di controllo e di
coordinamento riguardano:
–
la valutazione
delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che
dovranno essere trasmessi dalle singole Casse Edili Artigiane;
–
la verifica della
rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in
essere dalle Casse Edili Artigiane.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTAZIONE
PER GLI IMPIEGATI
Art 44
Assunzione
Gli impiegati devono essere assunti secondo le
norme di legge.
Il rapporto
d’impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l’impresa
deve specificare:
1) la
data di assunzione;
2)
la categoria cui
l’impiegato viene assegnato e, in modo sommario le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell’eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di
assunzione a tempo determinate;
5) II trattamento economico
iniziale.
Art. 45
Documenti
All’atto dell’assunzione l’impiegato deve presentare:
1) la carta d’identità o altro documento
equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) i documenti atti a comprovare l’eventuale
diritto agli assegni per il nucleo familiare;
4) la tessera per le assicurazioni sociali
obbligatorie ed il libretto personale;
5) i documenti comprovanti il diritto
all’assistenza malattia;
6) i certificati comprovanti eventuali titoli di
studio e precedente occupazione;
7) numero del codice fiscale.
Nel corso del rapporto di lavoro l’impiegato deve
documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni
familiari.
E’ in facoltà dell’impresa di richiedere il certificate penale di data
non anteriore a 3 mesi.
L’impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che
trattiene.
L’impiegato deve dichiarare all’impresa la sua
residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge prevede
determinati adempimenti da parte dell’impresa, questa provvederà agli
adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l’impresa deve
restituire all’impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di legge.
Art. 46
Periodo di prove
L’assunzione
può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli
impiegati di 7° livello (categoria super), a 5 mesi per gli impieghi di 6° livello
(categoria prima), a 3
mesi per gli impiegati di 5° livello (seconda categoria) e per gli assistenti tecnici di 4° livello,
a due mesi per quelli di 4°,3°,2°.1° livello.
Tale periodo di prova deve risultare dalla
lettera di assunzione. Non sono ammesse né la protrazione né la
rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché
non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta
sospeso fino a guarigione clinica. Durante l’assenza per malattia o infortunio
non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto espressamente disposto dal presente contratto,
nel corso del periodo di prova
sussistono fra le parti i diritti
e gli obblighi previsti dal contratto
stesso. La risoluzione del rapporto
può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza
preavviso né indennità. In caso di risoluzione del rapporto
per volontà dell’impresa deve essere
corrisposto all’impiegato il trattamento
economico dovuto sino alla meta o alla
fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro
la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L’impiegato, che in epoca precedente di non oltre
un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per
le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova
l’impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l’impiegato
si intenderà confermato in servizio
con anzianità dalia data di inizio del periodo di prova stesso.
Art. 47
Orario di lavoro
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge
con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40
ore settimanali.
L’orario normale contrattuale sarà ripartito su 5
giorni per settimana.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico
produttive, ripartisca su 6 giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per
le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione
dell’8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4,
6 e 7 dell’art. 49.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori
di cantiere, la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli
operai di produzione dell’art. 6 (parte operai) e dagli accordi integrativi
dello stesso.
Il prolungamento del lavoro oltre gli orari
contrattuali di cui ai precedenti comuni, fino a concorrenza dei maggiori orari
previsti dall’art.8 del R.D. 10-9-1923 n. 1957, dà agli
impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro
straordinario di cui all’art. 23 del presente contratto.
Art. 48
Riposi compensativi
L’impiegato ha diritto di usufruire in un anno di
riposi compensativi pari ad 80 ore complessive a far data dal 1.3.1989 e pari a
88 ore a far data dal 1.1.1994.
I riposi compensativi maturano in misura di
un’ora ogni 22 ore sino al 3 1.12.1993 e di un’ora ogni 20 dal 10 gennaio 1994
di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per gli impiegati addetti ai
lavori di cantiere, i riposi compensativi
sono pari nell’anno a 40 ore sino al 31.12.1993 e di complessive 48 ore
dal 10 gennaio 1994. I risposi compensativi maturano in misura di un’ora ogni
44 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato sino al 31.12.1993 e di
un’ora ogni 36 a decorrere dal 1.1.1994.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di
assenza per malattia ed infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo
matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
I1 riposo è concesso a richiesta dell’impiegato
da effettuarsi con adeguato preavviso tenendo conto delle esigenze di lavoro. I
riposi maturati entro il 31 dicembre di ciascuno anno solare possono essere
goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei riposi,
all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma
dell’ ultimo comma dell’art. 49.
La presente regolamentazione assorbe la
discipline relativa alle 7 festività soppresse dell’art. 1 della legge 5 marzo 1977 n.54, salvo quanto previsto dal comma
seguente.
In relazione alle festività nazionali del 2
giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i
mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione
mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Le riduzioni di orari di lavoro di cui alla
presente discipline saranno assorbite fino a concorrenza in caso di
provvedimenti assunti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede
nazionale.
Ari. 49
Gli elementi che possono concorrere a formare il
trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:
1)stipendio mensile: s’intende lo stipendio
riportato nella tabella allegata al contratto;
2)superminimi;
3)indennità
di contingenza;
4)premio di
produzione territoriale;
5)indennità speciale per il personale non soggetto
a limitazioni di orario (v. art. 52);
6)aumenti
periodici di anzianità (v. art. 57);
7)compensi e
premi aventi carattere continuative e determinate;
8)provvigioni,
interesse e partecipazione agli utili;
9)indennità sostitutiva di mensa (v. art. 56);
10)indennità
di cassa e di maneggio di denaro (v. arI. 55);
11)indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed
in galleria (v. art. 54);
12)ogni
altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto
a titolo di rimborso
spese anche se in misura forfetaria;
13)rateo
delta tredicesima mensilità (v. art. 64);
14)rateo del
premio annuo (v. art. 65);
15)rateo
del premio fedeltà (v. art. 66);
Per determinare la quota oraria dei singoli
elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari
istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per
173.
Art. 50
Stipendio
minimo mensile
Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo
mensile di cui alla allegata tabella che forma parte integrante del presente
contratto.
Art. 51
premio
di produzione
Agli impiegati è corrisposto un premio di
produzione territoriale mensile in cifra fissa nelle misure in atto alla
stipula del presente contratto-
A decorrere dal 1° luglio 1985, il premio di
produzione dell’impiegato di 7° livello
(la categoria Super) è uguale a quello localmente in atto per l’impiegato di
sesto livello (lª categoria).
Gli importi del premio di produzione previsti per
ciascuna circoscrizione territoriale saranno incrementati secondo i criteri di
cui al 40 comma dell’art. 15.
Art.52
Indennità speciale a favore del
personale
non soggetto a limitazioni di orario
Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle
vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno comunque inteso
introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo
1923 n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro gli
impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare
personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - quello
preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’impresa o di un reparto
di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (art. 3 n. 2
del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una
indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile e dell’indennità
di contingenza.
E’ in facoltà dell’impresa di dedurre l’importo
dell’indennità suddetta dall’eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione
della particolare natura delle mansioni.
Art. 53
Indennità per uso di mezzi di trasporto
di proprietà dell’impiegato
All’impiegato che, a richiesta dell’impresa, usi
in via consecutiva mezzi di trasporto di sua proprietà per l’espletamento delle
mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più
cantieri ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di
manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra
le parti.
Art. 54
Indennità per lavori in
alta montagna,
in cassoni
ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro
opera, continuamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta
montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad
aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra,
stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta
montagna, Io stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli
elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 49;
b) per lavori in galleria una indennità di L.
15.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che
da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi
in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.
Art. 55
Indennità di cassa e maneggio denaro
All’impiegato che ha normalmente maneggio di
denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell’8%
dello stipendio minimo mensile e dell’indennità di contingenza della sua
categoria. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio
dell’impiegato.
Art 56
Mense aziendali
Per le mense aziendali e per l’indennità
sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna
circoscrizione territoriale
Art. 57
Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dal 10 gennaio 1986 L’impiegato ha
diritto per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa, ad
uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili
sotto indicati per ciascuna categoria:
Impiegato
lª super (7° livello) L.27.000
Impiegato lª (6° livello) L.24.874
Impiegato 2ª A (5° livello) L.20.255
Impiegato 2ª B (4° livello) L.18.620
Impiegato 3ª (3° livello) L.17.412
Impiegato 4ª (2° livello) L. 15.919
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal
primo giorno del mese immediatamente successive a quello in cui si compie il
biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo
assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici
di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi
aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli
aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio a categoria superiore sarà
mantenuto all’impiegato l’importo in cifra degli aumenti periodici maturati
nelle categorie di provenienza.
La frazione di biennio in corso al momento del
passaggio di categoria sarà considerate utile agli effetti della maturazione
del biennio della nuova categoria.
Art. 58
Lavoro supplementare,
straordinario, notturno e festive
Sono considerate ore straordinarie quelle
eseguite oltre l’orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge,
fermo il trattamento economico previsto dall’ultimo comma dell’articolo 47.
Nessun impiegato tecnico o
amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di
compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo salvo
giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare straordinario, notturno e
festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi
d’urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L’impresa, alla fine di ogni mese, deve
richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro supplementare
e straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore supplementari e
straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il
pagamento va effettuato nella prima decade del mese successive a quello in cui
la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934
e seguenti del Codice Civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento per lavoro
supplementare, straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
Lavoro
supplementare diurno 35%
Lavoro straordinario
diurno 35%
Lavoro festivo 45%
Lavoro supplementare o straordinario 55%
Lavoro notturno non compreso in turni periodici 34%
Lavoro notturno compreso
in turni periodici 10%
Lavoro supplementare o
straordinario notturno 47%
Lavoro festivo notturno
(escluso quello compreso in turni periodici) 50%
Lavoro notturno festivo supplementare o
straordinario 70%
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del
mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli
elementi di cui ai punti 1-2-3-4-6-7 dell’art. 49. Qualora l’impiegato sia
retribuito in tutto o in parte con
elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1-3-4-6
dell’art. 49.
Qualora venga richiesto all’impiegato
occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia
lasciato l’ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di
servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la
prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la
prestazione viene effettuata in ore notturne.
Art. 59
Trasferta
All’impiegato occasionalmente e temporaneamente
comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità a piè
di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio.
Inoltre
all’impiegato deve essere corrisposto:
-
nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15% sull’ammontare
delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);
-
nel caso che non sia costretto a
pernottare fuori sede e la missione si protragga per l’intera giornata, una
indennità del 15% sull’ammontare
delle spese di vitto;
-
nel caso in cui
l’impresa provveda all’alloggio e/o al vitto, corrisponderà all’impiegato in
missione, in luogo dell’indennità del 15% di cui sopra, un compenso forfetario
preventivamente convenuto con l’impiegato stesso.
Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di
servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l’impresa in
sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potrà convenire con L’impiegato
una diana giornaliera a titolo forfetario.
Art. 60
Mutamento mansioni
All’impiegato destinato
temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla
sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla
differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale
della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno
di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz’altro il
passaggio dell’impiegato, a tutti gi effetti, nella categoria superiore salvo
che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare
o per altre cause che comportino per l’impresa l’obbligo della conservazione
del posto. Qualora, a seguito del definitive passaggio di categoria,
l’impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla
precedente di almeno il 20% della differenza intercorrente fra lo stipendio
minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli
va riconosciuto l’importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli
raggiungere la suddetta maggiorazione.
Agli effetti del comma precedente per
retribuzione s’intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1-2-3-4
dell’art. 49.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto
dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e
presso la medesima impresa pub essere effettuato anche non continuamente.
In tal caso la somma dei singoli periodi, agli
effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere rispettivamente
sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e quattro mesi nel
disimpegno di mansioni di altra categoria.
Art.61
Pagamento della
retribuzione
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla
fine di ogni mese: all’impiegato deve essere consegnato all’atto del pagamento
un paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che
l’impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno
diritto a favore dell’impiegato, dal1a scadenza di detto termine, gli interessi
di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
L’impiegato in
dipendenza del ritardo di cui sopra ha facoltà di risolvere il contratto coI diritto
alla corresponsione della indennità. di mancato preavviso e di anzianità come
in caso di licenziamento.
In caso di contestazioni sugli elementi
costitutivi della retribuzione, l’impresa deve comunque corrispondere la parte
di retribuzione non contestata.
Eventuali reclami sulla corrispondenza della
somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni
legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di
decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non
pub mai superare il 10% dello stipendio minimo mensile, salvo che non
intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 62
Agli effetti del presente contratto sono
considerati festivi:
a) le
domeniche e i giorni di riposo settimanale compensative;
b) le festività nazionali del 25 aprile e 10
maggio;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
I°gennaio-
Capodanno;
6
gennaio - Epifania;
lunedì
successive alla Pasqua;
15
agosto - Assunzione;
1°
novembre - Ognissanti;
8
dicembre - Immacolata Concezione;
25
dicembre - Santo Natale;
26
dicembre - Santo Stefano.
Santo
Patrono della Località ove ha sede il cantiere o dove lavora l’impiegato.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida
con una delle festività infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà
considerate dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una
delle festività di alle lettere B) e C), agli impiegati dovuto in aggiunta alla
normale retribuzione l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di
fatto. Detto importo sarà determinate dividendo la retribuzione mensile per
venticinque.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con
quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e
potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra
stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo settimanale si effettua normalmente di
domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel
qual caso la domenica viene considerate giorno lavorativo mentre il giorno
fissato per il risposo viene considerate giorno festivo.
Art.63
Ferie
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio
ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario,
escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 62. In caso di ferie frazionate,
cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se
l’orario normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia
effettuata, su sei giorni, sei gironi lavorativi fruiti come ferie equivalgono
ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione
dell’indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.
Per il periodo di ferie devono essere
corrisposti gli elementi di cui ai
numeri dall’l al 12 dell’art. 49.
In considerazione delle particolari caratteristiche
dell’industria edilizia, l’impiegato ha diritto, trascorso il
periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Il riposo
feriale ha normalmente carattere continuative.
Nel fissare l’epoca deI riposo feriale sarà
tenuto conto da parte dell’impresa, compatibilmente con le esigenze di
servizio, degli eventuali desideri dell’impiegato anche per un eventuale
frazionamento delle ferie medesime. La risoluzione del rapporto per qualsiasi
motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
L’assegnazione delle ferie non può aver luogo
durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell’istituto
delle ferie non è ammessa in rinuncia da parte dell’impiegato al godimento
delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze
di lavoro dell’impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far
godere all’impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l’impresa è tenuta a
versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe
spettato all’impiegato se avesse goduto del periodo di ferie. Tale indennità va
corrisposta entro i sei. mesi successivi alla data in cui l’impiegato ha
maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all’impiegato
gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell’art. 61, con
decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi.
Se l’impiegato viene
richiamato in servizio durante il periodo di ferie l’impresa è tenuta a
rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che
per l’eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse.
L’eventuale periodo di tempo necessario per
rientrare in servizio non va computato come ferie.
Qualora per esigenze di servizio l’impiegato non
possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall’impresa, egli ha
diritto al rimborso dell’eventuale anticipo corrisposto per l’alloggio
prenotato per il periodo di ferie sempreché dia la precisa documentazione del
versamento dell’anticipo stesso.
Norma
transitoria
L’anzianità di servizio utile agli effetti della
durata delle ferie previste dal presente articolo decorre dal primo luglio
1976.
L’impiegato che alla data del 4-9-1979 abbia
maturato quattordici, anni di anzianità di servizio presso l’impresa, è
riconosciuto ad personam il diritto
ad una quinta settimana di ferie.
Tale diritto sarà parimenti riconosciuto ad
personam all’impiegato che
maturerà un’anzianità di servizio di 14 anni entro il periodo di scadenza del
presente contratto, a decorrere dalia data di maturazione della predetta
anzianità.
Art. 64
L’impresa deve corrispondere una tredicesima
mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall’1 al 12 dell’art. 49.
I1 pagamento ditale mensilità va normalmente
effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell’anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi
dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l’impresa.
La frazione di mese non superiore ai 15 giorni
non va considerata mentre deve essere considerate come mese intero la frazione
di mese superiore ai 15 giorni.
Art. 65
Premio
annuo
Per l’anzianità di servizio maturata dal 10
luglio al 30 giugno dell’anno successive è dovuto all’impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una
mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall’1 al 12 dell’art.
49.
Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni
anno.
Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto
nel corso dell’anno di maturazione, debbono essere corrisposti tanti dodicesimi
dell’ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato
pressa la impresa.
La frazione di mese non superiore ai 15 giorni
non va considerata, mentre deve essere considerate come mese intero la frazione
di mese superiore ai 15 giorni.
Art. 66
Premio
di fedeltà
All’impiegato in servizio quando abbia presso la stessa
azienda una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di venti anni, va
corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli
elementi di cui ai nn. dall’1 al 12 dell’art. 49.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto
ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare,
combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato
nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell’impiegato.
L’impiegato che avendo già maturato il diritto al
premio venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti
dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato
all’epoca della maturazione del precedente premio.
Art. 67
Trattamento
in caso di malattia
L’assenza per malattia deve essere comunicata
nelle ventiquattr’ore salvo i casi di giustificato impedimento, inoltre
L’impiegato deve trasmettere entro tre giorni il relativo certificate medico.
Per il controllo della malattia dell’impiegato
valgono le norme di legge.
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a
malattia, all’impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto
per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolare
sugli elementi di cui ai mi. dall’1 all’8 dell’art. 49.
1) per anzianità di servizio fino a due anni
compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento
economico per sei mesi;
2) per anzianità di servizio fino a due anni
compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento
economico per i primi sei mesi e del 50% per
i restanti mesi;
3) per anzianità di servizio superiore a sei anni
compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell’intero
trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e
del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella
stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi
complessivi di conservazione del posto:
a) mesi nove in un periodo di dodici mesi per gli
aventi anzianità di cui ai punto 1);
b) mesi dodici in un periodo di 18 mesi per gli
aventi anzianità di cui al punto 2);
c) mesi quindici in un periodo di ventiquattro
mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).
Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b)
e c) del comma precedente,
L’impiegato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico
per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.
Alla scadenza dei termini sopra indicati
l’impresa, se procede al licenziamento dell’impiegato, gli deve corrispondere
l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di cui
all’art. 71.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di
riprendere servizio, L’impiegato stesso potrà risolvere il contratto d’impiego
con diritto al solo trattamento di cui all’art. 71 del presente contratto.
Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al
licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità
agli effetti del preavviso.
L’impiegato che cada ammalato
in periodi di preavviso, ha diritto
alla conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del
preavviso stesso.
All’impiegato in prova, colpito da malattia non
compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di
prova sospende il rapporto di
lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del
periodo di prova stesso.
Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a termini delle
vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.
Art. 68
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, l’impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di
malattia di cui all’art. 67, salvo per quanto riguarda la conservazione del
posto e dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti
dall’anzianità fino alla data di rilascio da parte di competenti istituti del
certificate definitive di abilitazione alla ripresa di lavoro.
In considerazione delta particolare natura
dell’attività dell’edilizia nei casi di infortunio o di malattia professionale
verificatisi sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro dell’impiegato
oltre i limiti previsti dall’art. 67, l’impresa è tenuta a corrispondere
all’impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell’articolo stesso
per l’ulteriore maggiore tempo di degenza.
Nel caso che L’impiegato fruisca durante
l’assenza di lavoro di un trattamento economico a carico dell’INAIL o di altro
istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall’impresa,
quest’ultima tenuta a corrispondere all’impiegato la differenza tra l’importo
di detto trattamento e l’eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due
commi precedenti.
Nel caso in cui L’impiegato non sia più in grado,
a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’impresa
esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini
dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili
con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso L’impiegato conserverà
l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediate, limitatamente
alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per
il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Per l’assistenza a favore dell’impiegato si
provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto
collettivo.
Dichiarazione
a verbale
Le Organizzazioni artigiane dichiarano che per il
trattamento integrative di infortunio sul lavoro e malattia professionale,
limitatamente ai soli impiegati le aziende hanno facoltà di ricorrere a forme
assicurative.
Art. 69
Congedo
matrimoniale
Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso
un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti
di cui ai nn. dall’1 all’8 dell’art. 49 percepiti nei normale periodo di lavoro.
Art. 70
Aspettativa
All’impiegato che ne faccia richiesta pub essere
concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità
ad alcun effetto.
L’impiegato, che entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio, è considerate
dimissionario.
L’impresa, qualora accerti che durante
l’aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione,
può invitare l’impiegato a riprendere servizio nei termine di 15 giorni.
Art.71
Trattamento
di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla
legge 20 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine
rapporto valgono la norme di cui ai commi 4 e 5 dell’art 2120 c.c. sub
art.1 della legge n. 297.
Nella retribuzione da prendere in considerazione
agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e
con la gradualità di cui all’art. 5, 20 e 3 o comma, della citata legge n. 297, anche
l’indennità di
contingenza maturata dal IO febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
B) Per l’anzianità maturata fino al 31 maggio
1982, ferma restando la applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di
risoluzione di rapporto di lavoro, all’impiegato non in prova spetterà
un’indennità di anzianità pari a
tante mensilità dell’ultimo trattamento economico da computarsi sugli elementi
sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria
impiegatizia.
Inoltre all’impiegato proveniente dalla, categoria
operaia spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia,
una indennità nella misura di 15/30 (quindici-trentesimi) della retribuzione
mensile per l’anzianità maturata fino al 31 maggio 1982.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per
dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiore ai 15
giorni.
L’indennità di anzianità deve calcolarsi sugli
elementi di cui ai numeri dall’1 al 15 dell’art. 49 computando cioè anche le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni a li utili e ai prodotti e ogni altro compenso di
carattere continuative, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese e delta indennità di contingenza maturata dal 10 febbraio 1977
in poi.
Se L’impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di
produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta determinate sulla media
degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio
prestato.
In facoltà dell’impresa, salvo espresso patto
contrario, di dedurre dall’indennità di cui al presente articolo quanto
L’impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro
per eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni
varie) compiuti dall’impresa; nessuna detrazione è invece ammessa per il
trattamento previsto dall’art. 74 del presente contratto.
Chiarimento a verbale
La disposizione di cui al 20 comma della lettera B)
si applica agli impiegati per i quali il passaggio dalla categoria operaia è
avvenuto dopo il 31 maggio 1973 e, ai sensi dell’art. 88 del presente
contratto, non ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 72
Gli impiegati devono osservare le disposizioni
per la esecuzione e per la discipline del lavoro impartite dall’imprenditore e
dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio
a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella
dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone
alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato tenuto a
rivolgersi per avere disposizioni inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di
lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed
avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli
interessi della impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto
forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli
interessi dell’impresa.
Risolto in contratto di impiego,
essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie
ottenute durante il
servizio.
Art.73
Preavviso
di licenziamento e di dimissioni
Salva l’ipotesi di cui al punto 2) dell’art. 87, il
contratto di impiego a tempo determinate non può essere risolto da alcuna delle
parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a)
per gli impiegati
che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di
servizio:
-
mesi due per gli
impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
-
mesi uno e mezzo
per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di quarto
livello;
-
mesi uno per gli
impiegati di terza, quarta e quinta categoria primo impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque
anni di servizio e non dieci:
-
mesi tre per gli
impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
-
mesi due per gli
impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di quarto livello;
-
mesi uno e mezzo
per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c)per gli
impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
-
mesi quattro per
gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
-
mesi tre per gli
impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di quarto livello;
-
mesi due per gli
impiegati di terza e quarta categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla meta o
dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni
eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la meta o la fine
del mese.
In caso di dimissioni, i termini suddetti sono
ridotti alla metà.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto
verso l’altra parte ad una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del c.c.
L’impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto
all’impiegato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso da questo
eventualmente non dato.
La parte che riceve il preavviso pub troncare il rapporto sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l’impresa
concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione;
la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dall’impresa in
rapporto alte proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni
devono essere comunicati per iscritto.
L’impiegato già in servizio alla data di entrata
in vigore del presente contratto mantiene ad personam l’eventuale
maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a
consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
Art. 74
In caso di morte dell’impiegato le indennità indicate
agli articoli 71 e 73 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivono a
carico dell’impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il
secondo grado; fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti
di previdenza compiuti dall’impresa.
La ripartizione delle indennità, se non vi è
accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come
previsto dall’art. 2122 del Codice Civile.
E’ nullo ogni patto anteriore alla morte
dell’impiegato circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.
In caso di licenziamento dell’impiegato in
dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente oppure in caso di morte prima
che L’impiegato abbia raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni
stabilite nel R.D.L. 8- 1-1942 n. 5 e del D.L.L. 1-8-1945 n. 708, relativi al
“fondo anzianità agli
impiegati”.
Art. 75
Certificato
di lavoro
In caso di licenziamento o di dimissioni, per
qualsiasi causa dell’impiegato, l’impresa ha l’obbligo di mettere a
disposizione dello stessa all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e
nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l’indicazione del tempo durante
il quale l’impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di
assegnazione e delle mansioni disimpegnate.
Restano ferme le disposizioni previste dalla
legge 10-1-1935, n. 112 relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto
di lavoro.
Art. 76
Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie
che dovessero sorgere nella applicazione del presente contratto o nello
svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la
controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti
Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di
conciliazione delle parti. Il tentativo di conciliazione dovrà essere
esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta
avanzata dalla Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di
conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare per le
controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra le parti
interessate.
Le controversie collettive per l’applicazione del
presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni
locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 77
E’ in facoltà del singolo impiegato di autorizzare
il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta e
a tempo determinate, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo
definito per contributi a favore delle organizzazioni sindacali.
PARTE TERZA
REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI
E AGLI IMPIEGATI
Art. 78
Classificazione dei lavoratori
La classificazione dei lavoratori
è effettuata secondo i seguenti livelli
Livelli Categoria
Parametri
Settimo Impiegati
di 1ª super 205
Sesto Impiegati di 1ª 178,5
Quinto Impiegati
di 2ª 148,8
Quarto Assistenti tecnici già
inquadrati in 3ª e operai di 4ª livello. 137,5
Terzo Impiegati terzo e operai
specializzati 128
Secondo Impiegati di 4ª e operai
qualificati 114
Primo Impiegati
di 4ª primo impiego e operai comuni 100
La predetta classificazione determina comuni
livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non
intende modificare, tra l’altro, l’attribuzione ai singoli lavoratori dei
trattamenti di carattere normative ed economico che sono previsti,
rispettivamente, per gli impiegati e per gli operai dalle disposizioni di
legge, di accordi interconfederali e di contratti ed accordi collettivi
nazionali e territoriali.
I parametri del primo comma trovano applicazione
dal l° novembre 1991. Pertanto, fermi restando i minimi di paga base e di
stipendio di cui alla tabella allegati A e B, l’assegnazione delle categorie e
l’incasellamento vengono fatte in base ai seguenti criteri:
7°
livello
Appartengono a questo livello gli impiegati con
funzioni direttive preposti dalia direzione, con specifico mandato a ricoprire
ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a
coordinare e dirigere l’attuazione dei programmi con responsabilità dei
risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi
dell’impresa.
6°
livello
Appartengono a questo livello gli impiegati sia
tecnici che ministrativi con funzioni direttive che richiedono una specifica
preparazione e capacita professionale con discrezionalità di potere e con
facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive
generali impartite dal titolare o dai superiore di livello per grado di
responsabilità.
5°
livello
Appartengono a questo livello gli impiegati sia
tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti
iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell’ambito delle direttive
ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica
o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle
necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i
sotto indicati impiegati.
-
Assistente tecnico:
è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione del lavoro
in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei
lavori affidati a cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare
con i fornitori provvedendo
all’approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle
maestranze ed assume e licenzia operai, nell’ambito delle direttive impartite
dall’impresa.
-
Tecnico che
provvede allo sviluppo di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei
calcoli statici e metrici relativi.
-
Disegnatore di
concetto con responsabilità di interpretazione dello sviluppo e del controllo
dei disegni. Impiegati amministrativi di seconda categoria.
-
Impiegato addetto
agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei
fornitori, secondo le indicazioni di massima dei diretti superiore, e che
svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei
compiti affidatigli.
-
Impiegato che cura
l’applicazione e l’integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali
inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso istituti
ed enti di assicurazioni, di previdenza ed assistenza dei lavoratori e cioè con
diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiore.
-
Contabile che
imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.
-
Lavoratori che,
oltre alle caratteristiche di tecnico
consollista, traducono in
programmi le metodologie di lavoro tecnico, con utilizzo di elaboratore quale
elemento d’uso della professionalità, seguendo procedure secondo linguaggi
informatici.
4° Livello
Appartengono al livello 4° i lavoratori dotati di
specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di
svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacita
esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori.
Sono inquadrati in tale livello i sotto indicati
lavoratori:
-
Programmatore EDP,
impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la Conseguente
struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella
appropriate sequenza di dichiarazioni ed istruzioni di linguaggio di codifica: predispose
e controlla le compilazioni e prove necessarie alLa certificazione del
programma.
-
Operai di quarto
livello sono coloro che essendo altamente specializzati, dirigono e coordinano
l’attività di altri lavoratori, sotto la direzione del tecnico di cantiere o
direttore tecnico e partecipano anche alla esecuzione del lavoro con competenza
e materia.
-
Lavoratori
altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e
con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle
lavorazioni e direzioni cui sono addetti.
Esempio: operatore
di macchine di particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per
operazioni di normale manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare
la messa a punto di detti macchinari.
-
Lavoratori che
eseguono a regola d’arte opere di particolare complessità non solo
nell’edilizia tradizionale ma anche nell’ambito delle nuove tecnologie di
industrializzazione.
-
Lavoratore che utilizza
in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per la elaborazione di schemi e
studi predeterminati.
-
Addetto alla
preparazione di elementi prefabbricati di opere speciali in cemento armato che
interpreta, su disegno, le tipologie di montaggio, dispone i necessari
componenti nelle diverse disposizioni, impartisce mandati ai lavoratori per il
montaggio.
-
Addetto, con
carattere di continuità, al coordinamento ed alla preparazione di muri di
sostegno con la tecnica
della terra armata (cioè con la posta
ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari
in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento
procedendo per strati successivi sub paralleli), il quale, interpretando i
disegni, provvede all’approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in
opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire
sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile
del cantiere.
-
Lavoratore che,
nell’ambito di lavori di ripristino e consolidamento di opere nelle aree
archeologiche, esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di alta
specializzazione comportanti la conoscenza delle speciali tecniche di scavo, di
restauro conservativo di reperti murari e strutturali, di misurazione e
tracciamento del disegno archeologico.
- Lavoratore che possiede ampia e comprovata
esperienza e professionalità che presta la sua opera nella
conduzione di macchine
operatrici cosiddette greder motolivellatore e vibrofinitrici, che è in grado
di intervenire in riparazioni e manutenzione di queste e~ in autonomia, esegue compiti affidatigli dai
superiori per responsabilità.
-
Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate
per la perforazione di gallerie in sotterraneo.
-
Lavoratore che con ampia autonomia funzionale, conduce e
manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse adibite ai
lavori di rigenerazione “in situ” dei
manti autostradali e/o
aeroportuali, con buona conoscenza
della loro tecnologia e del loro funzionamento.
-
Riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto
alla grande e totale revisione di tutte
le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario.
-
Lavoratore che,
possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza
operativo - organizzativa, conduce
gru a torre di qualsiasi tipo, in
base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle
operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e
smontaggio.
-
Addetto al
coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate
fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito.
-
Colui che nelle
imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere
espletare le mansioni dell’operaio specializzato del settore, conosce il
disegno ed esegue rilievi; conosce ed applica e fa rispettare le norme
antinfortunistiche, tiene i contatti con l’ente appaltante ed esegue
misurazioni e contabilità.
-
Operatore Derrik o
Blondin.
-
Tubista che esegue
su disegno la tracciatura. il taglio, la assiematura, la curvature di elementi
di tubazione su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti,
acquedotti.
-
Giuntista saldatore
che esegue saldature elettriche in ascendente, discendente, e CO2 di qualità di
1° e 2° passata, di riempimento e finitura su tubazione in acciaio al carbonio.
3°
Livello
Appartengono al 3° livello quei lavoratori
aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione
professionale.
Profili:
Operatore EDP impiegato che provvede alla
preparazione e all’avviamento dell’elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a consolle i vari cicli di lavoro
assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.
-
Disegnatore
esecutivista, colui che predispose, da un progetto articolato, elaborati
particolari su indicazioni o direttive del livello superiore.
-
Impiegato d’ordine
che svolge all’interno dell’impresa operazioni esecutive di tipo amministrativo
(esempio fatturazione, compilazione documenti accompagnatori, semplice
scrittura contabile, prima nota, registro delle presenze e/o segnatore).
-
Lavoratori che in
via continuative e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni ricevute
e senza diretta responsabilità curano calcoli e computi relativi alla
contabilità tecnico - amministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle
paghe e il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Esempio: addetto a calcoli, impiegato alle paghe
e ai contributi, addetto alla contabilità fiscale o di cantiere. Cura contratti
e preventivi sempre chi è sotto direzione.
Operai
specializzati
Per operai specializzati si intendono quegli
operai superiore ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari
che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da
preparazione tecnico - pratica.
A titolo di esempio sono
considerati operai specializzati:
-
Carpentiere in legno
o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o cantine composte o casse
formi per armature speciali in opere di cemento e di natanti.
-
Muratore capace di
eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in
rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre
ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra,
volte a crociere, a vela o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scule in
pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di davanzali e stipiti.
-
Camionista e
operaio muratore per la costruzione di forni industriali.
-
Pontatore capace di
ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in
ferro.
-
Ferraiolo capace di
eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per
costruzioni in cemento armato.
-
Addetto nelle opere
realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio smontaggio su disegni
di stampi preformati o delle relative parti componenti.
-
Addetto al
montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi
principali e secondarie capriate, cornicioni ecc, nella costruzione di
fabbricati industriali, ponti, viadotti, ed altre opere di edilizia speciale.
-
Addetto alla
tesatura, con l’uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di
fili o cavi di acciaio per l’armatura di strutture in cemento armato e
precompresso.
-
Addetto alla guida
di mezzi di trasporto dell’azienda, destinato all’approvvigionamento,
smistamento mezzi, materiali, collocazione maestranze sui cantieri, nonché alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo; provvede anche alla sua
riparazione con la eventuale sostituzione di pezzi di ricambio.
-
Imboscatore o
armatore, capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria,
effettuandone la posa in opera.
-
Minatore: operaio
che stabilisce la posizione dei fori di mina e predispose e sorveglia
l’armamento.
-
Fochino: operaio
che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina ed
al suo brillamento.
-
Falegname: capace
di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di
riquadratura, anche con l’impiego delle macchine.
-
Cementista
forzatore: capace di eseguire rilievi ornamentali o di qualsiasi tipo, forme di
gesso ed in cemento, su modello o disegno.
-
Operaio ornatista o
modellista: capace di eseguire ornati o modelli richiedenti capacita adeguate
ai lavori di stuccatore.
-
Stuccatore e
riquadratore: capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso
o altri agglomerati sia al banco che sul posto.
-
Decoratore,
verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e
riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e marini; dorature
in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera.
-
Tappezziere di
parati speciali (industria, tekko, salubra, in plastica o similari).
-
Vetrocementista:
capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.
-
Pavimentatore:
capace di eseguire tipi di pavimentazione in grès, vetro, ceramica, marmo, alla
palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di
esecuzione.
-
Posatore di
rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimento in grès, vetro, ceramica,
marmo, che presentino particolari capacita di esecuzione.
-
Parquettista: che
sa posare in opera ogni tipo di parquette.
-
Linoleista che sa
posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno.
-
Mosaicista: capace
di eseguire, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati quali vetro,
klinker e ceramica mosaico.
-
Scalpellino: che sa
eseguire su disegno qualsiasi sagomatura con ornati semplici, sia su marmo, che
su pietra.
-
Addetto a opere di
impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle seguenti
lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione o coibentazione per
costruzioni civili e industriali, di qualsiasi difficoltà:
a)
mariti impermeabili
in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;
b)
mariti impermeabili
bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola
oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;
c)
manti impermeabili
in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi ecc., comprese le
relative opere di fissaggio ed ancoraggio meccanico;
d)
esecuzione di cappe
cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze,
per riparazione su strati isolanti;
e)
posa in opera di
strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché
soffittature con pannelli isolanti.
Deve essere inoltre in grado di redigere
documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di
rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di particolari esecutivi
inerenti, al suo lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. E
pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici,
all’applicazione di vernici (riflettenti e colorate) sui manti impermeabili,
alla granigliatura e sabbiature degli asfalti colati e dei manti impermeabili
in genere.
-
caposquadra nei
lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida
l’attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla
esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che la stessa deve svolgere
nel caso specifico dell’armamento, si conviene di riconoscergli una
maggiorazione del 10% (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 8 dell’art. 25 spettante all’operaio specializzato (compreso
l’utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Quando la mansione di caposquadra si eserciti su
più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%
(quattordici per cento).
-
Addetto ai lavori
di armamento ferroviario colui che- indica e controlla l’esattezza del livello
dei binari e dei deviatori. Colui che dà il tracciamento per la posa dei
deviatori.
-
Motorista o
meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere - anche per i lavori
per l’armamento ferroviario o in officina o su natanti ordinarie riparazioni
e installazioni.
-
Autista e
motoscafista meccanico: addetto alla conduzione della macchina e capace di
provvedere alla riparazione del motore e della meccanica in genere anche con la
sostituzione di pezzi di ricambio.
-
Gruista,
escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper. ruspa
e simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente
superiore a dieci quintali, che provvede alla conduzione e manutenzione di
dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle
e smontarle.
-
Macchinista di
locomotiva a vapore per decauvill e macchinista di rulli compressori stradali:
capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione
della stessa.
-
Guardiafili: colui
che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del progetto e
capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco,
previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche
aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera
funzionale.
Installatore: colui che installa impianti
speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere.
Montatore: addetto al montaggio di
stazioni elettriche primarie.
Tesatore: linee AT-MT.
Amarragista: linee AT-MT.
Addetto al tracciamento linee di livellamento
delle basi dei tralicci.
Addetto di officina con specifiche conoscenze
delle attrezzature del settore elettrico.
-
Conducente di
copertura e di macchine di mezzi d’opera natanti, forniti di motori, per
l’esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari; in questa voce
sono compresi: il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone del
comando, il capo puntone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista
ed il fuochista autorizzati.
-
Nostromo di prima.
-
Palombaro di prima:
capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee.
-
Cuoco: che possiede
tutti i requisiti propri del mestiere e che sovrintende al lavoro di almeno
cinque addetti alla cucina.
3°
livello
Appartengono al 2° livello, i lavoratori in grado
di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono
normali capacità e qualificazioni
professionali per la loro esecuzione.
Profili:
–
Lavoratori
amministrativi in grado di eseguire operazioni esecutive.
Esempio:
Centralinisti telefonici, addetti alla
perforazione e verifica di schede meccanografiche, stenodattilografi, addetti
al controllo fatture, addetti al controllo di documenti contabili con il
movimento del materiale.
Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che
richiedono il possesso di normali capacita conseguite con normale tirocinio.
Operai qualificati
Per operai qualificati si intendono quegli operai
che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la
loro esecuzione.
A titolo di esempio sono considerati operai
qualificati:
–
Carpentiere in
legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria;
–
Intonacatore che
sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a
livello in angoli e rigature;
–
Pontatore: capace
di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedano la capacita
dell’operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi obbligati e
predisposti, sia in ferro che in legno;
–
Addetto a opere di
impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a dosatura,
miscelamento a caldo di asfalti colati e malte asfaltiche; eseguire manti
impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti in piano e verticali;
–
Addetto alla
rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale,
ecc.
–
Addetto al
montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio,
di rampe, scale, ecc. con l’impiego di attrezzature di sostegno;
–
Addetto alla
sigillatura di giunti con l’uso di mastici o miscele leganti, di elementi
prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.
–
Addetto alla
preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per 1’armatura
di struttura in cemento armato precompresso;
–
Imboscatore o armatore:
capace di eseguire lavori in armamento di galleria, di pozzi, di scavi, di
fognature;
–
Minatore: capace di
eseguire tutti i
lavori inerenti all’impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli
indicati per il minatore specializzato e per il fochino;
–
Cementista per
getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro;
–
Cementista per
pietra artificiale;
–
Scalpellino: capace
di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra e marmo;
–
Lucidatore in
pietra artificiale;
–
Squadratore in tufo;
–
Falegname: capace
di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di
cantiere;
–
Stuccatore comune
di soffitti e pareti;
–
Stuccatore da banco
comune;
–
Decoratore,
imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiàtura e coloritura
con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri
della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai
specializzati);
–
Vemniciatore:
capace di eseguire verniciature e filettature;
–
Tappezziere: capace
di eseguire lavori proprio della categoria con materiali diversi da quelli
indicati per gli specializzati;
–
Vetrocementista: capace di eseguire lavori di
tipo comune in vetrocemento;
–
Pavimentatore:
capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della
categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà;
-
Parquettista:
capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune;
-
Linoleista: che non
abbia la capacita specifica dell’operaio specializzato;
-
Mosaicista: capace
di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno;
-
Asfaltista
stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione;
-
Calderaio: addetto
alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi;
-
Selciatore: capace
di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido,
curando le opportune pendenze;
-
Lastricatore:
capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune
pendenze;
-
Scalpellino
stradale;
-
Addetto ai lavori
di armamento ferroviario;
-
Colui che
regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatori;
-
Colui che esegue la
rincalzatura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;
-
Colui che esegue la
rincalzatura delle traverse e
dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a
vibrazione);
-
Colui che esegue la
foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
-
Colui che esegue il
taglio delle rotaie con mezzi meccanici;
-
Colui che con mezzi
meccanici a motore, esegue l’allentamento o stringimento, lo smontaggio o
montaggio degli organi di attacco del binario o deviatori;
-
Colui che è addetto
al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento
del lavoro e dei passaggi a livello, abilitato dall’Amministrazione delle
Ferrovie dello Stato. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito
di abilitazione;
-
Addetto al
funzionamento della centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il
regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e capace
di provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto;
-
Saldatore: capace
dì eseguire lavori normali cori apparecchiature elettriche o ossiacetileniche;
-
Motorista o
meccanico elettricista di seconda: addetto al funzionamento ed alla
manutenzione dei motori, macchine ed impianti; anche per i lavori
dell’armamento ferroviario;
-
Guardiafili: colui
che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e/o inseriti in
cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche
di normale difficoltà;
-
Installatore: colui
che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere;
-
Montatori di
tralicci in ferro e sostegni in genere;
-
Addetto, nel
settore di linee elettriche (installazione), alla manutenzione di officina;
-
Addetto alla posa
di cavi sotterranei ed aerei;
-
Aiuto tesatore
linee AT-MT;
-
Aiuto amarragista
linee AT-MT;
-
Installatore:
addetto alla installazione di impianti speciali telefonici, elettrici di segnalamento
in genere;
-
Montatore di
tralicci in ferro e sostegni in genere;
-
Autista o
motoscafista: addetto alla conduzione della macchina capace di provvedere alla
manutenzione ordinaria dello stesso;
-
Conduttore di
locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre la
macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;
-
Meccanico ed
elettricista comune;
-
Fuochista e
conduttore di generatori a vapore, motorista di seconda su natanti per cui è
richiesta la patente di 3° grado generale e particolare; anche conduttore di
locomobili a vapore con patente di 4° grado;
-
Conduttore di
coperta, di mezzi d’opera natanti sforniti di motore a produzione, per la
esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;
-
Fabbro di cantiere;
-
Lattoniere e
tubista comune;
-
Nostromo di
seconda;
-
Guida palombaro;
-
Campanaro - pipista
per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di
equilibrio;
-
Cuoco di seconda:
che possiede tutti i requisiti propri del mestiere;
-
Addetto alla
potatura di piante di giàrdini e parchi con conoscenza dei sistemi di innesto e
simili.
1°
Iivel[o
Appartengono alla categoria gli
impiegai qui di seguito specificati:
-
Dattilografi;
-
Centralinisti
telefonici;
-
Addetti a mansioni di
scritturazione e copia;
-
Addetti alla
perforazione di schede meccanografiche ed all’inserimento dati
nell’elaboratore.
Agli effetti di cui
al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che non
abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella
specifica mansione.
Resta inteso che l’anzianità utile per la
maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di
assunzione.
Operai comuni
-
Lavoratori addetti
al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori.
-
Lavoratori capaci
di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è
associate al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono
adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza,
conseguibile in pochi giorni.
-
Addetto al servizio
diretto di operai specializzati o qualificati (sernpreché non sia egli stesso
operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida
degli operai cui addetto nell’esecuzione dei lavori propri a quest’ultimi, le
lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano
di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di
sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni
idonei per l’esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame
specificatamente idoneo per l’esecuzione della muratura nel corso della
lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di
approvvigionamento al piano degli
elementi costituenti solai di particolare conformazione; l’esecuzione di lavori
murari semplici (sgrossatura preparatori alla sigillatura dei pavimenti, dei
rivestimenti, dei serramenti interni e esterni e dei controtelai, la scelta dei
pezzi di marmo di misura per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi
grezzi);
-
Addetto nelle opere
realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc.
propria dei cantieri di prefabbricazione:
al montaggio o smontaggio di stampi preformati e
delle relative parti competenti già predisposte;
al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli
prefabbricati di parete o di solaio, con l’impiego di attrezzature di sostegno;
alla posa in opera, entro stampi preformati, di
gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di
elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento
(fogli di tasserine, piastrelle in cottogres, klinker, ecc.), di tubazioni,
serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;
al getto di calcestruzzo negli stampi;
alla rifinitura di pannelli prefabbricati di
parete o di solaio, di rampe scale, ecc.;
alla tesatura con l’uso di apparecchiature apposite
di fili o cavi di acciaio per l’armatura di strutture in cemento armato
precompresso;
all’iniezione di miscele leganti nei cavi di
acciaio testati per l’armatura di strutture in cemento armato precompresso;
al montaggio in opera, in cantiere, di elementi
prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni ecc,
nelle costruzioni di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di
edilizia speciale;
alla sigillatura di giunti con l’uso di mastici o
miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai,
cornicioni, ecc.
-
Addetto ad
operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi,
asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.
-
Terrazziere:
l’operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligatoria, nonché. le
profilature di scarpate, di cunette stradali di sbadacchiature (non armamento)
degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchiettatura.
-
Calcinato o
calcinaiolo.
-
Piegaferro o
posatore di armature di ferro in stampi preformati.
-
Massicciatore
stradale.
-
Spalatore di neve
senza impiego di mezzi meccanici.
-
Addetto alla
pulizia ed innalzamento dei giardini.
-
Battitore o
aiutante posatore stradale.
-
Spezzatore o
spaccapietre o pietriscante.
-
Aiuto decoratore,
aiuto verniciatore che esegue come aiutante e sotto la guida di operai
specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.
-
Gettatore o tubista
in cemento.
-
Addetto all’uso di vibratori per strutture
cementizie.
-
Addetto all’uso di
martelli pneumatici.
-
Addetto all’uso di
vibratori, sifoni, pipe e lancie di acqua nei lavori in cassoni ad aria
compressa.
-
Aiutante posatore
di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati
-
Molatore o
arrotatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti odi superfici di
getti.
-
Aiutante posatore di coperture impermeabili.
-
Bitumatore o
catramista stradale .
-
Canneggiàtore.
-
Addetto ai lavori
di armamento ferroviario.
-
Colui che esegue le
rincalzature a mano delle traverse e dei legnami.
-
Colui che senza
impiego di mezzi meccanici a motore esegue l’allentamento o lo stringimento, lo
smontaggio o montaggio degli argani di attacco del binario o deviatori.
-
Colui che colloca
in sede le rotaie e gli argani di attacco per le successive operazioni di
montaggio del binario o dei deviatori, o che dopo lo smontaggio del binario o
dei deviatori esegue le operazioni inverse.
-
Colui che esegue il
cambio delle traverse o dei legnami.
-
Colui che nei
lavori di scarico compie operazioni analoghe a quelle deI terrazziere.
-
Colui che è addetto
alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.
-
Addetto al
funzionamento del macchinario (come betoniere, benne raschianti, montacarichi,
biocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers, ecc.).
-
Frenatore: addetto a cave di sabbia od a cantiere con
movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura.
-
Aiuto pontatore.
-
Aiutante fuochista.
-
Addetto a trasporti con decauville.
-
Addetto a lavori di copertura e scopertura e a lavori di
diserbamento nell’armamento ferroviario.
-
Magazziniere: l’operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura
la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere
dei lavori dell’armamento ferroviario o ai magazzini di stabilimenti o di
cantiere di prefabbricazione.
-
Carrettiere,
barcaiolo, battellante.
-
Marmaio.
-
Cuciniere o aiutante di cucina.
Resta
fermo che l’assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere
effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate,
indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
Laureati
e diplomati
I laureati in specialità tecniche inerenti all’industria
edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative
(dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili), e i diplomati di
scuole medie superiori in specialità
tecniche inerenti all’industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in
specialità amministrative (ragionieri periti commerciali) non possono essere
assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza per i
diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti alloro titolo di studio.
Terminato il periodo di prova:
- agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda
categoria, CS è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio
minimo mensile di cui all’art. 50;
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza
categoria, è dovuta una maggiorazione dell’otto per cento sullo stipendio
minimo mensile di cui all’art. 50.
Il titolo
di studio deve essere denunciato per iscritto alla impresa all’atto
dell’assunzione o del conseguimento di esso.
Caposquadra
Al lavoratore (comunque denominato caposquadra,
capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria e
qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall’impresa a sorvegliare ed
a guidare l’attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi
categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all’esecuzione dei
lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla
durata dello Stesso, una maggiorazione del dieci per cento da computarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 26 (compreso l’utile
minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta
in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell’operaio qualificato,
oltre alla maggiorazione del dieci per cento di cui sopra sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 26 (compreso l’utile minimo
contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Art. 79
Lavoro
delle donne e dei fanciulli
L’ammissione al lavoro delle donne
e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.
Art. 80
Il lavoratore
non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha
diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità di
servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell’impresa nel termine di 30
giorni di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.
Art. 81
Diritti
Tutela
della maternità
Per la tutela fisica
ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Tutela
ed accesso al lavoro delle donne
Le parti, al fine di favorire iniziative atte a
promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge
9/12/1977 n. 903 e di pari opportunità nell’accesso al lavoro, concordano di
costituire a livello regionale commissioni paritetiche per le pari opportunità
con lo scopo di:
- verificare l’andamento occupazionale femminile;
- individuare
iniziative di formazione professionale atte a favorire l’accesso al lavoro
delle dorme attraverso corsi di formazione professionale promossi dalle Scuole
edili o da altri Enti od Organismi idonei.
Videoterminali
In relazione, alle problematiche relative all’uso
dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed
allattamento, le parti concordano sull’attivazione di progetti pilota da parte
del Comitato Tecnico
di cui all’art. 39 del CCNL, che permettano l’approfondimento delle
problematiche e delle sue relazioni con l’igiene e la sicurezza nel lavoro
d’ufficio.
Permessi
per il padre lavoratore
Le parti concordano che le disposizioni della
legge 31/12/1971 n. 1204, in materia di permessi post-parto, trovino
applicazione, in alternative alla madre, anche nei confronti del padre
lavoratore ai sensi, per gli effetti ed alle condizioni previste dall’art. 7
della legge su richiamata.
Lavoratori
invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di
infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali
che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi
lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
Portatori
di handicap
Le imprese edili favori-anno, in ragione delle
opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi,
l’inserimento nelle loro strutture
di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese
ricercheranno:
a) compatibilmente
con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di
permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi
a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente
a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura
sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre,
sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle
medesime strutture sanitarie pubbliche;
b) il
possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al
normale svolgimento dell’attività dei lavoratori stessi in azienda.
Lavoratori
extracomunitari
Le parti concordano di realizzare corsi di
formazione professionale per i lavoratori extracomunitari attraverso gli Enti
scuola di cui all’art. 40 del CCNL anche in collegamento con le iniziative dei
Ministeri competenti e degli Enti regionali e locali.
Tossicodipendenti
Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle
competenti strutture sanitarie pubbliche lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari delle Unita Sanitarie Locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un
periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà
avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 162 del 26 giugno 1990.
I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre,
presentare all’azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la
prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o
concorrono. In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipate del
programma terapeutico l’aspettativa si intende contestualmente terminata ed il
lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l’attività lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai
lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma
terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio
per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l’aspettativa
o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno
avere una durata superiori ai 4 mesi.
Art. 82
Sicurezza
del lavoro
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione
infortuni
Nell’intento di migliorare le condizioni
ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti
necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed
alla durata dei cantieri, parteciperanno all’attuazione dei servizi comuni a
più imprese, ove svolgano la propria attività nell’ambito di un unico cantiere,
e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le
norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il
numero minimo dei dipendenti oltre il quale l’impresa artigiana provvederà a
mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad
uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali e per
uso servizio igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell’attività edilizia,
le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di
legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno
avere sede in unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno
apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall’avvio del cantiere, purché
questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla
durata dei cantieri.
E’ istituito il libretto sanitario ed i dati
biostatici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
-
eventuali visite di
assunzione;
-
visite periodiche
effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
-
controlli
effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del
secondo comma dell’art. 5 della legge n399 del 1970;
-
infortuni sul
lavoro;
-
malattie
professionali;
-
assenze per
malattie e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse
edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e
distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni su libretto, per
la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto
stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti.
E’ istituito, secondo un facsimile stabilito a
livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatici la cui adozione
è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente
articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in
tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all’istituto
servizio sanitario nazionale.
B) Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le parti affermano la necessità di promuovere e
sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre
maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del
cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l’analisi costi-benefici
dell’intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia
socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente
vantaggioso.
Le parti ritengono fondamentale cooperare per
favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l’individuazione e
l’applicazione di programmi e progetti comuni.
Le parti concordano, infine, che le direttive
della Comunità Economica Europea, attuali e future, riguardanti gli aspetti
generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di
riferimento per l’attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si
andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per
una nuova regolamentazione legislative e normative che tenga conto delle
modifiche intervenute nell’organizzazione del lavoro e nell’assetto tecnologico
del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese ed
all’artigianato.
Sedi e
strumenti di confronto
Le parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e
regionale atti ad elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza
attraverso la promozione di idonee iniziative.
In particolare le parti concordano la
costituzione di un Comitato Paritetico Nazionale (C.P.N.), il cui Statuto,
regolamento e finanziamento saranno determinati dalle parti, avente le finalità
previste dall’art. 39 del CCNL, entro il 31/12/1991, predisponendo entro lo
stesso termine analoga normative statutaria e regolamentare per i Comitati paritetici regionali.
Alla
determinazione del finanziamento dei Comitati Paritetici
Regionali, provvedono le competenti
Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori
aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
Formazione professionale per
la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo
di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per
un’azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
La formazione professionale svolta dagli Enti
Scuola, in collaborazione e coordinamento con i Comitati Tecnici di Prevenzione
territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale
negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata
nella formazione per l’attività produttiva.
A tal fine assume un ruolo determinante la
costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e
coordinamento con il Comitato Paritetico Nazionale al fine di fornire gli
opportuni indirizzi alle Scuole Edili ed ai Comitati paritetici regionali.
Le parti individuano, quali interventi prioritari
per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:
-
lavoratori che
accedono per la prima volta al settore;
-
lavoratori assunti
con contralto di formazione-lavoro o di apprendistato;
-
tecnici,
capisquadra, capicantiere e preposti;
-
lavoratori
occupati.
Le parti, in collaborazione con il Comitato
Paritetico Nazionale, elaboreranno moduli di corsi formativi per la sicurezza
di otto ore retribuite, ai quali parteciperanno i lavoratori che accedono per
la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un
accordo tra le parti a livello regionale o territoriale.
Le parti si riservano di approvare, sulla base di
un accordo successivo, uno schema tipo dello Statuto delle Scuole Edili di cui
all’art. 40 del CCNL.
Organizzazione della prevenzione - Piani
di sicurezza
Le parti concordano sulla funzionalità del Piana
di Sicurezza nell’ambito dei diversi approcci utilizzabili nell’organizzazione della
prevenzione antinfortunistica.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia
tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all’art. 89, lett.
B), del CCNL.
In caso di presenza contemporanea di più imprese
nel cantiere, l’impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a
disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della
sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle
imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute
nell’art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55 e dell’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio
1991, n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori è il documento redatto dall’impresa prima dell’inizio dei lavori ed
adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive,
nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie
prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono
essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di
legge per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro. Nel caso
di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi
successive.
Assicurazione contro gli
infortuni sul Lavoro
Le Parti rilevano che sull’artigianato delle
costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della
tariffa dei premi dovuti all’INAIL e concordano di assumere nelle sedi
competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
Normativa tecnica
Rilevato che la specifica disciplina legislativa
sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al
1956, le Parti concordano sulla esigenza che, in attuazione anche della delega
contenuta nell’art. 24 della legge 23.12.1978 n. 833, venga approvata una nuova
regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute
nell’organizzazione produttiva e nell’assetto tecnologico dell’industria delle
costruzioni.
Art. 83
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono
essere accordati brevi permessi, con facoltà per l’impresa di non corrispondere
la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
Art. 84
Al fine di contribuire al miglioramento culturale
e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle
condizioni di cui ai commi successive permessi retribuiti ai lavoratori non in
prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento
scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno
avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi
retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche in un
solo anno.
Tale norma si applica nelle imprese con almeno 8
dipendenti con esclusione del computo degli apprendisti soggetti all’obbligo di
frequenza dei corsi professionali della legge n. 25 del 19 gennaio 1955.
I1 lavoratore dovrà, presentare domanda scritta
all’impresa almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di
corso, la durata, l’istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all’impresa un
certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza
mensile con l’indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi
cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva
il diritto alle integrazioni salariali a
norma di legge e non trova applicazione la discipline di cui al presente
articolo.
Art. 85
Assenze
e permessi
Tutte le assenze debbono essere giustificate
entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo caso
di impedimento giustificato.
L’assenza ingiustificata può essere punita con
una multa variabile dal 5 al 20 per cento della retribuzione corrispondente
alle ore non lavorate.
L’importo della multa non potrà mai superare 3
ore della retribuzione base. Prolungandosi l’assenza ingiustificata per tre
giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente
la festività, il lavoratore può essere licenziato ai sensi della lettera f)
dell’art. 86 (licenziamento per giusta causa).
L’assenza ancorché giustificata o autorizzata,
non consente la decorrenza della retribuzione.
Durante le ore di lavoro, l’operaio non può
lasciare l’impresa senza regolare autorizzazione.
Art. 86
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino al massimo di 3 ore di
retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3
giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lettera f
(licenziamento per mancanze).
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati alla Cassa Edile.
Le ammonizioni, le multe, [e sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
-
abbandoni il posto
di lavoro senza giustificato motivo;
-
non si presenti al lavoro o si presenti in
ritardo senza giustificato motivo;
-
ritardi l’inizio
del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
-
non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo
esegua con negligenza;
-
arrechi danno per
disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti
scarti di lavorazione;
-
sia trovato
addormentato.
-
introduce nei
locali dell’impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
-
si presenti o si
trovi in stato di ubriachezza;
-
in qualsiasi altro
modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle
direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene
ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di
maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
f) l’azienda potrà procedere al
licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
-
insubordinazione
non lieve verso i superiori;
-
reati per i quali
siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro
natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
-
rissa nell’interno
dell’impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali
dell’impresa o di materiali di lavorazione;
-
trafugamento di
disegni, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell’impresa;
-
lavori fuori
dell’impresa in concorrenza. con la stessa;
-
lavorazione e
costruzione nell’interno dell’impresa senza autorizzazione di oggetti per
proprio uso o per conto terzi;
-
assenza
ingiustificata per tre giorni di
seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di
un anno;
-
recidiva in una
qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno
precedente.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra,
in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore
sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 87
Passaggio da operaio ad impiegato
Il passaggio
dell’operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce
di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’anzianità di servizio maturata nella categoria
operaia è utile ai soli effetti deI preavviso e del trattamento economico di
cui all’articolo 71, a norma del secondo comma della lettera B) dello stesso
articolo.
Art. 88
Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in
qualsiasi modo dell’azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il
personale ad essa addetto conserva i suoi diritti, nei confronti del nuovo
titolare. In caso di fallimento o di cessazione dell’azienda, seguiti dal
licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all’indennità di anzianità ed a
quant’altro gli compete in base al presente contratto.
Art. 89
Diritti sindacali
A) Diritto di assemblea
Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di
permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi
collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro
e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’impresa; in presenza
di locali idonei, può svolgersi anche all’interno, previ accordi tra i datori
di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà
presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in
caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’orario di svolgimento.
B) Rappresentanze sindacali.
Le parti, confermano la validità delle soluzioni
adottate per le rappresentanze sindacali, all’interno dell’accordo
interconfederale 21.7.1988, allegato al presente CCNL, di cui salvaguardano la
piena ed integrate applicazione.
In attuazione di quanto previsto dalla nota a
chiarimento all’accordo su indicato del 4.4.1990, allegata al presente CCNL, le
parti convengono quanto segue:
1) per le particolari caratteristiche del
settore, i rappresentanti sindacali, nei limiti e con le modalità previsti
dall’Accordo Interconfederale, verranno istituiti dalle OO.SS.LL. di categoria
firmatarie su indicazioni dei lavoratori dipendenti di imprese edili artigiane;
2) le imprese edili artigiane assolveranno a
quanto previsto al punto 2 del Regolamento attuativo dell’Accordo
interconfederale versando gli importi di cui al punto 5) dell’Accordo
medesimo tramite le Casse Edili Artigiane.
La verifica e le modalità di attuazione di quanto
sopra definito vengono demandate alle organizzazioni territoriali delle parti
stipulanti. Eventuali problemi derivanti, nelle, singole realtà territoriali,
dall’attuazione del presente articolo, verranno affrontati in sede nazionale
con la partecipazione delle strutture territoriali interessate.
Le parti, nel confermare le soluzioni adottate
nell’art. 89 punto B), per le rappresentanze sindacali in attuazione di quanto
previsto dalla nota del 4 aprile 1990, convengono di verificare, a livello
territoriale attraverso appositi incontri tra le parti e di concerto con le
rispettive organizzazioni, territoriali, da tenersi entro il 31 dicembre 1991,
le modalità e lo stato di attuazione della normative contrattuale.
E’ costituita una commissione paritetica
nazionale per la verifica dell’applicazione dei sistemi di rappresentanze di
categoria e di versamento contributiva di cui punto B, secondo capoverso, del
su citato art. 89.
Resta inteso che daI l° novembre 1991 il
versamento contributivo su richiamato va effettuato attraverso il sistema delle
Casse Edili Artigiane.
C) Tutela
dei licenziamenti individuali
Premessa
Le parti, nel concorde intento di tutelare il
diritto al lavoro ed allo scopo di assicurare ai lavoratori dell’impresa
artigiana l’esercizio delle libertà sindacali, affermano che è contrario allo
spirito del presente accordo ogni atto effettuato in contrasto a quanto sopra
espresso e in particolare i licenziamenti determinati da motivi di fede
religiosa, di credo politico, di appartenenza ad un sindacato.
Le organizzazioni firmatarie del presente CCNL,
in attuazione dell’Accordo interconfederale del 21-12-1983, nell’ambito di un
corretto rapporto tra le parti sociali, si danno le seguenti procedure allo
scopo di svolgere un ruolo costruttivo nella discussione di eventuali
controversie che dovessero sorgere con riferimento a licenziamenti individuali.
Punto 1
I licenziamenti dei lavoratori non in prova e non ai sensi delle norme
previste dal CCNL (licenziamenti per mancanze) potranno aver luogo in qualsiasi
giorno della settimana con i periodi di preavviso previsti dal presente CCNL.
Punto 2
La decorrenza del licenziamento, effettuato ai
sensi dell’articolo 2118 del Codice Civile, sarà comunicato per iscritto al
lavoratore a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano. La data della
comunicazione deve risultare dall’avviso di ricevimento o, in caso di
raccomandata a mano, da ricevuta datata, direttamente sottoscritta dal
lavoratore.
Punto 3
Ferme restando la decorrenza
del licenziamento e l’efficacia del
provvedimento, l’organizzazione sindacale firmataria del CCNL, su istanza del
lavoratore licenziato, potrà richiedere, entro e non oltre sei giorni
lavorativi dalla data di ricevuta comunicazione del provvedimento stesso di cui
al punto 2), un incontro a livello di Organizzazioni sindacali provinciali per
le organizzazioni artigiane, o comunque nel rispetto delle proprie autonomie
organizzative e territoriali per le organizzazioni dei lavoratori, per un
tentativo di conciliazione che dovrà essere espletato entro 15 giorni dalla
data di ricevuta comunicazione.
Punto 4
In caso di mancato accordo, entro sei giorni
lavorativi dall’avvenuto espletamento del tentativo di conciliazione di cui al
punto 3), su richiesta di una delle parti, le organizzazioni di cui sopra
potranno procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione che sarà effettuato
con l’assistenza tecnica del Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro o di
un suo delegato.
Dette procedure dovranno esaurirsi entro 40
giorni dalla data di licenziamento.
Punto 5
Nel corso dei tentativi di conciliazione potrà
essere proposta una indennità completamente al TFR non inferiore a settanta ore
e non superiore a centottanta ore di retribuzione contrattuale.
Il risultato dei tentativi sarà comunicato alle parti
interessate dalle rispettive organizzazioni sindacali, qualora queste abbiano
individuato di comune accordo una soluzione da proporre per l’eventuale
adesione delle parti stesse.
In caso di accordo delle parti (datore di Lavoro
e lavoratore) sarà redatto processo verbale ai sensi dell’art. 411 Codice di
procedure civile.
La procedure conciliative è esaurita con il
secondo tentativo di conciliazione.
L’impegno delle organizzazioni sindacali si
considera come sopra esaurito.
Punto 6 L
La presente normative si applica nelle imprese
artigiane che abbiano almeno otto dipendenti (nel computo vengono inclusi anche
gli apprendisti). Le parti convengono che le procedure sopra concordate non si
applicano nei confronti dei lavoratori licenziati per motivi già previsti dal
CCNL che comportino il licenziamento senza preavviso di cui all’art. 86
(licenziamenti per mancanze), nonché, ai lavoratori assunti con contratto a
termine a norma di legge, anche in sostituzione di altri lavoratori ammalati o
temporaneamente assenti.
Convengono, inoltre, che le procedure sopra
richiamate si applicano esclusivamente ai lavoratori non in prova con almeno
tre mesi di anzianità ed agli apprendisti con un anno compiuto di anzianità
nell’azienda.
Su richiesta delle parti stipulanti si procederà,
a livello nazionale, ad una verifica degli eventuali problemi derivanti dalla
applicazione delle procedure sopra elencate, con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali interessate.
Nota a verbale
Con la precedente procedure non si è inteso
apportare contrattualmente innovazione alcuna alla normative vigente in materia
(art. 35 della legge 300/1970, leggi 604/1966 e 533/1973
ed articoli nn. 2118 e 2119 del Codice Civile).
Allo stesso modo le parti convengono che le
procedure descritte sono complete ed esaustive in se e pertanto, non
recepiscono né direttamente nè in via analogica quanto pattuito sui medesimi
argomenti in altri accordi o contratti collettivi vigenti, ad eccezione di
quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 2-12-1983.
Art. 90
Previdenza integrativa
Le parti concordano di costituire una commissione
per l’istituzione di un sistema previdenziale integrative per il settore edile,
alla luce della riforma contributive sui fondi integrativi, che in ogni caso
avrà decorrenza non prima dell’1 / 1 / 1993.
Tale commissione ne verificherà le modalità
attuative all’interno di un apposito regolamento che verrà predisposto entro il
30/6/1992.
Art. 91
Disposizioni
generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono
le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono, inoltre, osservare le
eventuali disposizioni stabilite dall’impresa sempre che queste non modifichino
e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.
Art. 92
Inscindibilità
delle disposizioni contrattuali
Condizioni
di migliore favore
Le disposizioni del presente contratto sono
correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro
trattamento.
La previdenza e l’indennità di anzianità, anche
quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma restando La inscindibilità di cui ai commi
precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli, sia singole che
collettive, derivanti da accordi, usi e consuetudini eventualmente praticate ai
lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di
entrata in vigore del presente contratto.
Art. 93
I sotto indicati allegati fanno parte integrante
del presente contratto.
Allegato A: Tabella dei minimi di paga base oraria
per gli operai
Allegato B: Stipendi minimi mensili per gli
impiegati
Allegato C: Regolamentazione nazionale per la
discipline dell’apprendistato nelle aziende artigiane del
settore delle costruzioni edili
Allegato D: Casse
Edili Artigiane
Allegato E:
Accantonamento presso la C.E.A. - Protocollo di intesa
Allegato F:
Regolamento anzianità professionale edile
Allegato G : Accordo
interconfederale 21/07/1988
Allegato H: Oneri
sociali
Art. 94
Decorrenza e durata
Il presente
contratto entra in vigore il 1° novembre 1991 e scade il 31 dicembre 1994. *
TABELLA DEI
MINIMI DI PAGA BASE OPARIA
1.11.1991 1.1.1994
a)
operai di
produzione
operaio di IV livello
4404,79
5005,78
operaio di III livello
4059,07
4658,38
operaio di II livello 3649,36
4148,84
operaio di I livello
3210,17 3639,30
b)
custodi, guardiani,
portinai, fattorini, uscieri e inservienti 2889,15 3275,37
c)
custodi, portinai,
guardiani con alloggio 2568,14 2911,44
ALLEGATO B
STIPENDI MINIMI MENSILI PER GLI IMPIEGATI
Livelli 1.11.1991
1.1.1994
7°livello 1.138.500 1.290.700
6°livello 993.900 1.123.700
5°livello 828.600 937.000
4°livello 762.030 866.000
3°livello 702.220 805.900
2°livello 631.340 717.750
1°livello 555.360 629.600
ALLEGATO
C
REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DELL’APPRENDISTATO NELLE IMPRESE
ARTIGIANE DEL
SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI
Art. 1
Norme generali
La discipline dell’apprendistato nell’artigianato
del settore edile ed affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo
regolamento e dalle disposizioni della presente normativa.
Per quanto non contemplate dalle disposizioni di
legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti
le norme del presente contratto.
Art. 2
Periodo di prove
I1 periodo di prova avrà la durata massima di 6
settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere
il rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso o di indennità, con il solo
pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 3
Tirocinio
presso aziende diverse
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista
presso altre imprese si cumulano ai fini della durata del tirocinio prevista dalla presente normative,
purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e
si riferiscono alle stesse qualificazioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei
periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre imprese,
l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio
già compiuti e la frequenza dei
corsi di insegnamento complementare.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di
lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i
periodi di tirocinio già compiuti e le qualificazioni per la cui acquisizione
sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che
abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese per le
medesime qualificazioni è quella relativa al semestre nel quale il precedente
periodo stato interrotto.
Art. 4
Durata del tirocinio
La durata del periodo di apprendistato viene
determinata in relazione ai gruppi di lavorazioni e di qualifiche come di
seguito indicati:
1° Gruppo
Le lavorazioni artistiche e ad alto contenuto
tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore,
scaipellinoornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere,
mosaicista, colorista e modellista).
Durata 4 anni e 6 mesi.
2° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale e a medio
contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore,
palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata 3 anni e 6 mesi.
3° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale e a basso
contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista),
montatore di prefabbricati.
Durata 1 anno e 6mesi.
Per gli impiegati, l’apprendistato ha La stessa
durata dei 3° Gruppo.
Art 5
Retribuzione
La retribuzione dell’apprendista è determinate
mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga,
indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore spettante al
lavoratore inquadrato al 2° livello.
Le parti concordano che, in nessun caso, la
retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare la retribuzione globale
minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.
Legge
56/57 60 65 70 75 80 85 85 90 90
1° gruppo 60 64 66 70 72 75 80 85 90
2° gruppo 60 65 70 75 80 85 90
3° gruppo 60 75 85
Norma transitoria
Agli apprendisti in forza alla data del 10 marzo
1989 si applica il trattamento economico e normative previsto dal CCNL 18
luglio 1985. Per il
trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia,
infortunio e malattia professionale si fa rinvio agli articoli 28,29 e 67,68.
Art. 6
Attuazione Legge n. 56/1987
Le parti, inoltre, nell’ambito della propria
autonomia contrattuale, in attuazione dell’art. 21, 5° comma,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, concordano di sperimentare l’applicazione
del disposto sopra richiamato, convenendo sui seguenti criteri applicativi:
1) elevazione
fino al compimento del 23° anno di età per l’assunzione degli apprendisti
per le qualifiche riferite al 1° Gruppo della presente normative;
2) ferma restando la durata del periodo
di apprendistato stabilita per il 1° Gruppo, il trattamento economico per gli apprendisti assunti in attuazione
della legge 56, cioè oltre i 20 anni di età, viene determinato mediante
l’applicazione delle percentuali indicate dall’art. 5 sul minimo di paga,
indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore spettante al
lavoratore del 30 livello;
3) agli apprendisti assunti in attuazione della
legge 56, al termine dell’intero periodo di tirocinio suindicato, verrà
attribuita la qualifica professionale del lavoratore di 3° livello.
Art. 7
Insegnamento
complementare
Le ore destinate all’insegnamento complementare
di cui all’art. 10 della legge n. 25, saranno stabilite in numero di 4 ore settimanali
da effettuare di norma presso le Scuole Edili di cui all’art 40 e possono
essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività,
come previsto dall’art. 38 del Regolamento della legge sull’apprendistato; in
tal caso l’apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.
Art. 8
Ultimato il periodo di tirocinio di cui all’art.
4 della presente normative, previa prova di idoneità, all’apprendista dovrà
essere attribuita la categoria professionale dei lavoratore del 2° livello.
Art.9
Decorrenza e durata
La presente normativa è parte integrante del
Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti.
Nota a verbale
In considerazione della particolare legislazione
vigente nella provincia di Bolzano, le parti concordano di demandare alle
rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del
rapporto di apprendistato.
ALLEGATO
D
CASSE EDILI
ARTIGIANE
I rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane e
della FLC concordano di programmare la costituzione di nuove Casse Edili
artigiane, oltre a quelle già esistenti; a tale scopo sarà costituita una
Commissione nazionale paritetica per le definizione, entro il 30 settembre 1985, di criteri e principi
nell’ambito dei quali le Organizzazioni territoriali, di concerto con le
rispettive Organizzazioni nazionali opereranno per la costituzione di nuove
Casse Edili.
Le parti convengono, altresì che le realtà
mutualistiche già costituite verranno armonizzate con i principi e criteri
fissati dalla Commissione nazionale paritetica entro un periodo massimo di 12
mesi dalla definizione dei principi e criteri stessi.
A tal fine la Commissione nazionale
paritetica concorderà con le organizzazioni promotrici di dette realtà
mutualistiche le relative modalità di attuazione.
Le prestazioni indicate negli articoli 7,19, e 20
sono erogate ai lavoratori attraverso Istituti mutualistici secondo le seguenti
modalità:
a)
nelle realtà
territoriali in cui è costituita la Cassa Edile Artigiana, le prestazioni
saranno erogate attraverso la CEA stessa, la quale provvede a:
-
gestione
accantonamento per ferie, gratifica natalizia e permessi retribuiti;
-
prestazioni di previdenza e di assistenza;
-
ogni altro compito
ad esse affidato secondo gli statuti e gli accordi vigenti;
Mediante l’iscrizione alle Casse Edili Artigiane i lavoratori e le imprese aderiscono alla
politica contrattuale delle organizzazioni
rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente
contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.
La riscossione per il tramite della Casse Edili
Artigiane dei contributi associativi è regolata da accordi nazionali. Il
lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai commi precedenti
al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall’obbligazione di
corrisponderle con l’integrale adempimento degli obblighi verso la CEA
stabiliti dal presente contratto, dagli accordi nazionali, dagli accordi locali
integrativi, nonch6 dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.
I predetti obblighi sono correlativi ed
inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale assolvimento.
La Cassa Edile Artigiana, con le modalità stabilite
localmente, raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono
del servizio e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta di
adesione al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro agli accordi
locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché allo Statuto ed al
Regolamento della Cassa stessa, con formale impegno di osservare integralmente
gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi
medesimi, Con l’iscrizione alla CEA i lavoratori e le imprese sono vincolati al
versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
A decorrere dal 10 novembre 1991, è posta a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori una quota nazionale di adesione
contrattuale in misura pari allo 0,15% degli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 26 maggiorata deI 23%.
L’importo della quota nazionale a carico dei
lavoratori è trattenuto dal datore di
lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all’importo a proprio carico alla
CEA con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento dei
contributi. Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in due
parti uguali da attribuire cumulativamente alle Federazioni Nazionali
stipulanti il presente contratto di cui uno di spettanza alla rappresentanza
dei datori di lavoro.
La CEA provvederà a rimettere direttamente alle Organizzazioni Nazionali predette gli
importi di rispettiva competenza.
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto possono prevedere
l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in
misura paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori e da computarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 26. Tale base dì
calcolo sarà maggiorata del 23% con accordo tra le competente
Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L’importo della quota a carico
dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni
singolo periodo di paga ed è versato,
unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alla CEA secondo
le modalità ed alle condizioni da concordare localmente dalle Associazioni
predette.
Il gettito complessivo delle
quote di adesione contrattuale sarà ripartito in due parti uguali di cui una di
spettanza delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle
Organizzazioni firmatarie del presente contratto e l’altra da attribuire
cumulativamente alle Associazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle
Associazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successive riparto tra
loro.
b)
Nelle realtà
territoriali in cui non è ancora
costituita la CEA, in attesa della costituzione di detto Ente,le prestazioni
saranno erogate attraverso gli Istituti mutualistici esistenti nel territorio
(Casse Edili) nel rispetto dei relativi regolamenti.
Ad unica eccezione
di quanto sopra previsto, le parti convengono che per gli apprendisti dipendenti
dalle imprese artigiane si opererà nel rispetto di quanto pattuito nel presente
contratto sia per quanto riferito alla contribuzione del datore di lavoro che
per quanto attiene alla erogazione delle prestazioni.
ALLEGATO E
ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE ARTIGIANA
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
le Associazioni Artigiane ANAEPA, FNAE, FIAE, CLAAI
e
la F.e.n.e.a.l. - UIL,
la F.i.l.c.a. - CISL e la
F.i.I.l.e.a. - CGIL, che
costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni
si
conviene come segue il criterio convenzionale per
accantonamento presso la Cassa Edile Artigiana al netto delle ritenute di legge
della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei
contributi - l’impresa provvede, come finora effettuato, a calcolare
l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico
dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita
dalla somma della retribuzione diretta e della maggiorazione di cui all’art. 22
del C.C.N.L.
Per i casi di malattia e di infortunio o malattia
professionale risulta confermato che la maggiorazione è computata ai fini di
cui sopra:
fino
al dall’l-l-94
31-12-93 in poi
Giornate di carenza INPS e INAIL 23% 23,45%
Dal 4° giorno
di malattia in poi 23% 23,45%
Dal 4° al 90° giorno
di infortunio o
malattia professionale 9,20% 9,38%
Dal 91° giorno
di infortunio o malattia professionale in poi 5,75% 5,86%
2) Accantonamento netto presso la
Cassa Edile - l’importo che deve essere accantonato presso la
Cassa Edile è pari al 18%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si
calcola la maggiorazione di cui all’art. 22. Nei casi di assenza per malattia
professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
Giornate di carenza INPS e INAIL 18%
Dal 4° giorno di malattia in poi
18%
Dal 4à al 90° giorno di infortunio o
malattia professionale 7,20%
Dal 91° giorno di malattia professionale in
poi
4,50%
3) Retribuzione
diretta netta. La retribuzione netta erogata direttamente da parte dell’impresa
è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1),
detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento
dell’importo di cui al punto 2).
4) Esclusione
del criterio convenzionale. Il sistema convenzionale previsto dai punti
precedenti non si applica per i periodi di paga per lavoro prestato per
l’intero periodo (malattia e infortunio). Pertanto in tali casi le imposte ed i
contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli
accantonamenti stessi.
Inoltre la Cassa Edile Artigiana accrediterà sul
conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi
e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui al settimo comma
dell’art. 22 del C.C.N.L..
5) Il
presente protocollo costituisce parte integrante del C.C.N.L. del 15.11.1991.
Allegato
F
REGOLAMENTO
DELL’ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
1) All’operaio
che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in
Casse Edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell’anno
successive, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal
presente regolamento.
2) L’operaio matura l’anzianità professionale
edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore
computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di
assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal
lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL. Ciascun
biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.
L’erogazione è effettuata dalla Cassa Edile artigiana in occasione del la
maggio.
3) La prestazione per l’anzianità professionale edile è stabilita secondo importi
crescenti, in relazione al
numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e
calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero
di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e
denunciate alla Cassa Edile Artigiana per il secondo anno del biennio di cui al
secondo comma del par. 2.
Importo orario maggio 1992
numero delle erogazioni operai operai operai operai
percepite dal singolo IV III Il I
lavoratore livello livello livello livello
lª
e 2ª erogazione 175,16 161,05 145,00 128,32
3ª
e 4ª erogazione 350,32 322,09 290,01 256,64
5ª e 6ª erogazione 525,48 483,14 435,02 384,97
7ª
e 8ª erogazione 700,64 644,18 580,02 513,29
9ª
e successive 875,81 805,23 725,03 641,62
Importo orario maggio 1993
numero delle erogazioni operai operai operai operai
percepite dal singolo IV III 11 I
lavoratore livello livello livello livello
lª
e 2ª erogazione 220,24 202,95 182,47 160,51
3ª
e 4ª erogazione 440,48 405,90 364,94 321,02
5ª
e 6ª erogazione 660,72 608,86 547,40 481,53
7ªe
8ª erogazione 880,96 811,81 729,87 642,04
9ª
e successive 1.101,20 1.014,76 912,34 802,55
Importo orario maggio 1994
numero delle erogazioni operai operai operai operai
percepite dal singolo IV III Il I
lavoratore livello livello livello livello
lª
e 2ª erogazione 220,24 202,95 182,47 160,51
3ª
e 4ª erogazione 440,48 405,90 364,94 321,02
5ª
e 6ª erogazione 660,72 608,86 547,40 481,53
7ª
e 8ª erogazione 880,96 811,81 729,87 642,04
9ª
e successive 1.101,20 1.014,76 912,34 802,55
Nota - Le parti si danno atto
che le cifre sopraindicate corrispondono rispettivamente al 5%, al 10%, a! 15%,
al 20% e al 25% deI minimo di paga base di ciascuna categoria.
Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8 l’importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90%
ed alI’80% di quello dell’operaio comune.
Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo
di paga ad essi spettante a norma della discipline contrattuale vigente.
La Cassa Edile artigiana presso la quale è
iscritto l’operaio al momento dell’accertamento del requisito, qualora risulti
che l’operaio ha prestato la sua attività nell’ultimo anno presso altre Casse
Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per
il tramite di essa Cassa Edile artigiana l’importo della prestazione di loro
competenza.
Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo
il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito invalidità
permanente debitamente accertata dall’INPS o di infortunio o di malattia
professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso,
all’operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla
Cassa-Edile artigiana anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.
4) In
caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che
abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato
il requisito di cui al punto 2) e per i quali, nel biennio precedente l’evento,
siano stati effettuati presso la Cassa Edile artigiana gli accantonamenti di
cui all’art. 22 del CCNL, è erogata dalla Cassa Edile artigiana, su richiesta
dell’operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la
retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base,
indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti
all’operaio stesso al momento dell’evento.
5) Al
fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al presente
regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
a) a
dichiarare alla locale Cassa Edile artigiana le ore di lavoro ordinario
effettivamente prestato da ciascun operaio;
b) versare
alla Cassa Edile artigiana un contributo da calcolassi sugli elementi della
retribuzione al punto 3 dell’art. 26 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma
della lettera a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle
esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti. Il contributo affluisce ad un
autonomo fondo denominato “Fondo per anzianità professionale edile”.
6) Agli
effetti dell’accertamento del requisite previsto dal par. 2 la Cassa Edile artigiana registra a favore di
ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore
dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.
Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile
artigiana registra anche le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia
professionale indennizzate dall’INAIL.
Cassa Edile artigiana registra altresì:
1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su
richiesta dell’operaio munita della necessaria documentazione, compresa
l’attestazione dell’impresa in ordine all’effettivo godimento del congedo
suddetto;
2) 88 ore ogni mese intero dì servizio militare
di leva, su richiesta dell’operaio munita della certificazione necessaria e
dell’attestazione dell’impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti
1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate
dall’INPS e dall’INAIL, delle quali la Cassa Edile artigiana non sia a
conoscenza, la richiesta dell’operaio deve pervenire alla Cassa Edile Artigiana
entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del
requisito.
Nel caso in cui l’operaio si trasferisca da una
ad altra Cassa Edile artigiana, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta
dell’operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello
predisposto dalle Associazioni Nazionali comprovante la sua posizione in ordine
all’anzianità professionale edile.
L’operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile
artigiana della circoscrizione nella quale si è trasferito.
Lo stesso procedimento si applica anche in caso
di eventuali successivi trasferimenti.
7) Qualsiasi controversia inerente
all’interpretazione e all’applicazione del presente regolamento è deferita
all’esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
Nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo tra le stesse, la
controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via
definitiva.
Ogni controversia tra le Organizzazioni
territoriali inerenti all’amministrazione del “fondo per l’anzianità
professionale edile” è parimenti rimessa alle Associazioni Nazionali per le
decisioni definitive.
8) Le Casse Edili artigiane sono tenute a dare
esatta ed integrate applicazione al presente regolamento, fino a nuova
disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.
Gli organi di amministrazione delle Casse Edili
artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il
regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni
territoriali derogative, innovative e integrative del regolamento medesimo.
9)
La disciplina
dell’Istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme
di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.
RELAZIONI SINDACALI
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e
UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell’accordo interconfederale
del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo,
concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di
confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una
gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e
dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione
di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell’accordo
del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza malattia, politica fiscale,
credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e
qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari
livelli, e ripropongono l’impegno all’attuazione di quanto sopra indicato.
Nell’ambito del raccordo tra i momenti di
confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della
articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le
parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello
nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione sub
regionale definita con l’intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di
concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a)la valutazione congiunta dei dati conoscitivi
sul ruolo produttivo ed occupazionale dell’artigianato, nonché sulle sue
possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dal
CCNL;
b)la promozione di sedi bilaterali di confronto che
svolgano un moto propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia
di occupazione e mercato del la varo, per coniugare flessibilità e dinamismo
del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di
governo locale del mercato del lavoro.
e)l’intervento congiunto a sostegno della
politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la
valorizzazione della rappresentanza e associazionismo dell’imprenditoria
artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d)la ricerca di modifiche del sistema fiscale e
para fiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori,
necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti
produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di
ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme
fiscali, previdenziali, contrattuali;
e)la definizione di piani di sviluppo di alcune
aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica
risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a
sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopraindicati le parti
realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l’attuazione di quanto
previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni
3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno
relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto
sub a), b). c) e),f), alla realizzazione delle politiche per l’artigianato di competenza
dell’ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando
le commissioni bilaterali regionali previste nell’accordo del 27-2-1987.
Le organizzazioni artigiane
Confartigianato CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e
UIL, concordando sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni
sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento
delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative:
In attuazione di quanto sopra
si conviene:
1)Vengono istituiti rappresentanti sindacali,
riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per
queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive
federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle
imprese artigiane di un determinate bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma
precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive
rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno
esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle
imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano
trovato in precedenza composizione.
3) Le
procedure di cui ai commi
precedenti si armonizzeranno
con l’articolazione dei livelli
di contrattazione previsti dal CCNL dei settori artigiani, per cui le
parti concordano che esse non comportano l’istituzione di un ulteriore livello
di contrattazione territoriali.
4) I
rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese
artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato
utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti
rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In
relazione ai punti precedenti e a modifica dell’accordo del 21-12-83 tutte le
imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei settori
artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del
presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al l° comma
del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità
retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed i ai soli fini
contabili delle quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
-
a L. 7.500 annue
per dipendente per l’attività della rappresentanza (1° comma
punto 1);
-
a L. 1.500 annue
per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2°
comma punto 1).
Detti valori varranno per l’attuale vigenza
contrattuale.
6) I bacini
di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello
regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno
essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli
ambiti provinciali, ferma restando la successive verifica ed armonizzazione a
livello regionale al massimo entro un anno..
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla
armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese,
si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l’unicità
della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dal1’entrata in vigore del presente
accordo e fino all’armonizzazione suddetta non si procederà all’elezione di
delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle
dove esistono restano in vigore i contratti
e gli accordi esistenti.
8) Le
parti riconfermano l’impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e
della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori, dipendenti
previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le
OO.AA. esamineranno, in sede conciliative, il provvedimento di risoluzione del
rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati
individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.
Il tentativo
di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni
dal ricevimento dell’avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS.
il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente la assenza delle OO.AA.
comporterà la revoca del provvedimento.
9) I
rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, comunque espressi, durano in carica almeno
un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il
presente accordo non si è inteso
apportare modifiche alla normative vigente in materia – Legge 300/1970 - Legge
604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 Codice
Civile.
DICHIARAZIONE A
VERBALE DEL MINISTRO
Il ministro
dichiara che l’accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il
proprio modello di espressione della rappresentanza.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DI CISL E UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma
scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero
dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente
accordo, data la peculiarità e la dimensione dell’attività produttiva artigiana
eserciteranno il loro mandato in via continuative. In questo caso, le strutture
CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle
OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle
rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore
interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i
trattamenti previsti daI 30 e 40 comma dell’art. 31 della Legge 300/700 Statuto
dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI
prendono atto ditale dichiarazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
DELLA CGIL
La CGIL dichiara che procederà a designare ai
livelli previsti congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l’accordo prevede che i rappresentanti
possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno
scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende
artigiane del bacino elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente i criteri e le
modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle
realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti
contrattuali e di legge competenti.
PROTOCOLLO PER IL RECOLAMENTO DEL
FONDO
1) Ai fmi
della gestione dell’accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al
punto 5) del presente accordo
interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e
controllato dalle OO.sS..
2) Le
imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso
IINPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza
di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31-7-1989, il
versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo
regionale.
4) Le
parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di
prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell’Ente bilaterale,
possono defmire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti
precedenti.
5) Le
parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati
relativi ai versamenti di cui Sopra.
6) Il
fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini,
individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo
interconfederale entro 30 giorni dalla data dell’effettivo versamento.
7) Il fondo
regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore
merceologico.
8) Il fondo regionalé comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le
parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima
volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse
accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse
ai bacini individuali e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti
al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari Wotivi
congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di
ripartizione delle risorse che adeguino il criterio delta provenienza
territoriali.
10) La
erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni
che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. ftrmatarie.
Il) A
livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati
nelle sedi bilaterali di CGIL, CISL E UIL confermano che, con il presente
accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la
titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a
verbale.
Sono tenute all’applicazione della normative sulle rappresentanze
sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di
applicazione del Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n.300.
NOTA A CHIARIMENTO DEL SETTORE
EDILE
A chiarimento dell’Accordo Interconfederale del 21-7-1988, tenendo conto
della specificità dell’organizzazione del lavoro presente nei cantieri edili,
CGIL-CISL-UIL e le Confederazioni dell’Artigianato firrnatarie
dell’Accordo sopra richiamato,
d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali di categoria del settore
edile, precisano quanto segue:
- per il settore dell’edilizia, nel confermare la validità delle soluzioni
adottate all’interno dell’Accordo interconfederale in merito alla rappresentanza
sindacale, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dell’Accordo
stesso, si conviene che in sede di trattative di categoria possono essere
individuate diverse modalità applicative, fermo restando quanto previsto al
punto 5 dell’Accordo
interconfederale, in ordine al punto 2 deI relativo Regolamento, tenuto conto
della realtà delle Casse Edili Artigiane e dell’impegno di una loro estensione
su tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall’accordo di
categoria del 19-3-1990.
Allegato H
ONERI SOCIALI
Le Organizzazioni di categoria dell’artigianato Anaepa-Confartigianato, Fnae-Cna, Fiae-Casa, e la Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil convengono sulla necessità di ridurre il divario, oggi sensibile, tra l’ammontare del costo del lavoro ed il livello delle retribuzioni, registrando che ciò determina difficoltà nella definizione delle dinamiche retributive e rappresenta un elemento di riduzione della competitività che si aggiunge ad altri, quali la inefficienza dei servizi, nella penalizzazione delle piccole imprese italiane del settore delle costruzioni.
Nel rilevare, inoltre, le negative conseguenze che determinano le
ricorrenti incertezze e la provvisorietà nell’adozione di misure di
fiscalizzazione degli oneri sociali, concordano sulla urgenza dell’adozione di
provvedimenti che prevedano il passaggio, anche graduate, alla fiscalità
generate di oneri oggi gravanti sul costo del lavoro ma destinati a finanziare
forme di assistenza a disposizione della generalità dei cittadini.
Considerato, inoltre, che il sistema degli oneri sociali, totalmente
gravante sulle retribuzioni lorde, tende a penalizzare le imprese a più alta
densità del fattore lavoro e, pertanto, la totalità delle imprese artigiane,
valutano con interesse ed attenzione l’ipotesi di assumere a parziale
riferimento per la contribuzione previdenziale altri indicatori economici in
misura tale da non scoraggiare nè l’innovazione di processo nè l’occupazione e
la valorizzazione delta professionalità.