1.Sfera di applicazione |
15.Lavoro straordinario, notturno e festivo
(Parte impiegati) |
2.Sistema di informazione |
16.Classificazione dei lavoratori |
3.Orario di lavoro |
17.Lavoro temporaneo (parte comune) |
4.Banca ore |
18.Contratto a termine |
5.Accantonamenti
presso la cassa edile (ex.art.22) |
19.Distacco temporaneo |
6.Riposi annui (ex. art.7) (Parte operai) |
20.Assenza e permessi |
7.Lavoro straordinario notturno e festivo
(Parte operai) |
21.Prestazioni sanitarie integrative del
servizio sanitario nazionale |
8.Protocollo sulla trasferta |
22.Formazione professionale ed apprendistato |
9.Lavoro a tempo parziale |
23.Una tantum |
10.Soste di lavoro |
24.Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria
delle costruzioni |
11.Accordi locali |
25.Accantonamenti della maggiorazioni per
ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei
contributi a carico del lavoratore |
12.Casse edili |
26.Aumenti retributivi dei minimi di paga base
e di stipendi mensili |
13.Previdenza complementare |
27.Decorrenza e durata |
14.Orario di lavoro (Impiegati) |
|
Il Contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per gli addetti
del comparto artigiano e piccole imprese industriali, dei consorzi costituiti
da artigiani e piccole imprese industriali anche in forma cooperativistica che
operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle
seguenti attività:
Lavorazioni in amianto collegate all’edilizia
civile, industriale, comprese i lavori
di bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che
riguardano il cemento amianto(lastre piane e ondulate, tubi , canne) mattonelle
di vinile-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti
e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni che ineriscono a
centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche e
distillerie e zuccherifici, siderurgia.
Costruzioni di opere marittime, lagunari in genere. Le opere attinenti
alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari ineriscono a lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso
montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati.
Opere di bonifica di terreni e su parete,
sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzanti in
sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di
contenimento frane e smottamenti anche con l’ausilio di reti di riparo o ferro,
cemento, cavi in acciaio ecc.
Infrastrutture
Costruzione di strade, pavimentazioni stradali,
installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento,
acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di
prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di
dilatazione.
Demolizione e rimozione
di opere edili in materiale a base c/o contenente amianto
e/o sostanze riconosciute
nocive;
Demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali
e procedure la cui
rimozione deve seguire particolari
iter previsti dalle norme di legge;
Manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro
e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate
ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
Dichiarazione
congiunta:
Con la definizione dì beni mobili si intendono
quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli
interventi manutentivi c/o di ristrutturazione necessitano anche di
essere trasportate presso strutture esterne adeguate.
Nell'ambito del sistema di concertazione e
informazione delle parti territoriali inserire, nel livello
regionale, il seguente ultimo comma:
"Le Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali dell'artigianato e, della piccola
impresa industriale firmatarie del presente CCNL
forniranno anche informazioni in
merito all'utilizzo sul territorio dei
contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché
del lavoro straordinario".
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe
relative.
L'orario normale contrattuale
di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso,
di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie
località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto
nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a
norma dell’art. 6 CCNL 15/11/91 in
ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi
dell'anno.
Sempre nei limiti delle
facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al secondo comma, il
prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al
lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni
retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario
di cui all'art.
23.
Ove l'impresa, per obiettive
esigenze tecnico‑produttive ripartisca su
sei giorni
l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo
prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione
dell'8%, calcolata sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.
26.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 13 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente
visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di
lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del
personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di
riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto
di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l’orario stesso deve essere
esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori
e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L.
15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste
dall’art. 23 del presente contratto.
Coerentemente
con la logica di quanto previsto dal terzo capoverso in sede regionale sarà
resa possibile la distribuzione per alcuni mesi dell’anno dell’orario di lavoro
in turni di sei ore giornaliere per sei giorni. La differenza di ore
settimanali mancanti rispetto al normale orario di lavoro, sarà compensata con
un meccanismo simile a quello previsto per la Banca Ore, con turni fino a un
massimo di 10 ore da effettuare in periodo differente della stessa annualità.
La retribuzione sarà comunque legata al numero delle ore effettivamente
lavorate.
Fermo restando l'orario di lavoro
di cui all'art. 6 C.C.N.L. 15/11/91,
qualora si presentino situazioni collegate a maggiorazioni della
commessa e rientranti nel programma di prosecuzione dei lavori, per cause
insorgenti e indipendenti dalle volontà delle parti potranno essere previste
prestazioni eccedenti l'orario normale di lavoro settimanale previa contrattazione tra le parti.
1)
E’
l’istituto strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere messi in
condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni
supplementari e straordinarie prestate. A tal fine le parti istituiscono il
conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie,
effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, ed
essere fruite in forma di riposo compensativo.
2)
A
partire dall'1/1/2001:
3)
L'utilizzazione
delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata ed
al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà esser resa possibile
tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative
e produttive.
4)
I
lavoratori, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o familiari
entro l'anno successivo a quello di maturazione.
5)
Le
ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.
6)
Le
ore accantonate saranno depositate in apposito conto ore presso le Casse Edili di
riferimento.
7)
Un
apposito estratto del conto ore del lavoratore verrà periodicamente fornito, a
cura della Cassa Edile, a titolo informativo, sia al lavoratore che all’impresa.
Per
quanto concerne il conteggio delle ore accantonate secondo il meccanismo
previsto dalla nota a margine del precedente punto 3), esse saranno evidenziate
in busta paga, senza alcun corrispettivo, e segnalate alla Cassa Artigiana
dell'Edilizia che provvederà alla tenuta di un archivio, con successivo assorbimento
nei mesi a seguire.
Il trattamento economico spettante agli operai per
le ferie (art. 19) e per la gratifica
natalizia (art. 20) è assolto dall'impresa con la corresponsione
di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 4 dell’art.
26, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e
sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell’art. 21.
Gli importi della percentuale di cui al presente
articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo
quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti.
Detta percentuale va computata anche sull’utile
effettivo di cottimo e sul premi di produzione o cottimo impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va
computata su:
La percentuale di cui al presente articolo non va
inoltre computata su:
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50%
al trattamento economico per ferie e per il
10%,
alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all’operaio anche
durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale
o per Infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con
decorrenza dell’anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa
è tenuta, nel limiti di cui all'art.
28, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale
nella misura del 18,5% lordo.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia
professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso
la Cassa Edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento
economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore. (vedi
allegato E CCNL 15/11/91).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire
che l'obbligo di cui ai commi
precedenti sia assolto dalle imprese in forma
mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli
accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità
di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto
degli importi di cui ai commi precedenti.
Nel casi di assenza dal lavoro per malattia o
infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro
effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero
sulla base dell'orario normale
di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano
totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno
corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle
scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali
stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro,
all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati
presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora
liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo,
considerata nella sua inscindibilità, si intendono
integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori
di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli
artt. 19 e 20, per cui nulla è dovuto dalle imprese nel casi di assenza dal
lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli
interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro
per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere e fa riferimento
all'allegato E del CCNL 15/11/91.
A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno
diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinano
effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui
alle lettere a) e b) dell'allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano
in misura di un’ora ogni 26 ore.
Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato
A i permessi individuali predetti in misura di un’ora ogni 31 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore
di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti
nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari
al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 4 dell’art. 26 è corrisposta alla scadenza
di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa
al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e
sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell'art. 21.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va
computata su:
La percentuale di cui al presente articolo non va
inoltre computata su:
·
le
indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella
determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette
indennità è stato tenuto conto - come gia nei precedenti contratti
collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile
– dell’incidenza
per i titoli di cui al presente articolo e al l’art. 21.
I permessi saranno usufruiti a
richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso,
tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31
dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno
dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al primo comma
non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo
trattamento
economico è comunque assolto dall’impresa mediante
la corresponsione al lavoratori, della percentuale di cui al
sesto comma.
Agli effetti della maturazione dei
permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella
relativa alle festività soppresse dall’art.
1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come
modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento
economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla
presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di
provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede
europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al
livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi
individuali.
NORMA TRANSITORIA
Per
i rapporti di lavoro intercorsi sino alla data del 30 settembre 2000 restano
ferme le disposizioni contenute negli artt. 7 e 22 del CCNL
vigente.
7. LAVORO STRAORDINARIO
NOTTURNO E FESTIVO
(Parte operai)
Le
percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1.
Lavoro
straordinario diurno 35%
2.
Lavoro
festivo 45%
3.
Lavoro
festivo straordinario 55%
4.
Lavoro
notturno non compreso in turni regolari
avvicendati 25%
5.
Lavoro
diurno compreso in turni regolari
avvicendati 8%
6.
Lavoro
notturno compreso in turni regolari avvicendati 10%
7.
Lavoro
notturno del guardiano 8%
8.
Lavoro
notturno a carattere continuativo di operai
che compiono lavori di
costruzione o di riparazione
che possono eseguirsi
esclusivamente di notte 15%
9. Lavoro
notturno straordinario 40%
10.Lavoro festivo notturno 50%
11.Lavoro festivo notturno straordinario 70%
12.Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti 8%
A
decorrere dal 1° luglio 2000 la percentuale di cui al punto 6 è pari al 11 %.
A.
Le
parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale
della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sarà
avviata a decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base dell’attuazione di
quanto previsto dalla lettera B. La
sperimentazione avverrà in ambito regionale in quanto fuori dall’ambito
territoriale regionale resta l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile
del luogo ove ha sede il cantiere.
Entro tre mesi dalla stipula
del presente accordo di rinnovo del C.C.N.L., le parti nazionali individueranno congiuntamente le
regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.
B.
Fermo
restando quanto stabilito in materia alla successiva intesa “Casse Edili” le
parti demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili
(CNCE):
·
di
realizzare e rendere operativo il progetto di informatizzazione delle
Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse
siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati
con particolare riferimento alle denunce ed al versamenti per gli operai in
trasferta;
·
di
predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che
dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da
tutte le Casse Edili.
C. a) Fermo restando l'applicazione del
contratto integrativo dei territorio regionale/provinciale di provenienza, il
trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall’erogazione
di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale
di settore, elemento economico territoriale e dei 50% del trattamento di
trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di
provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante
dall’applicazione
di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale
di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si
svolgono i lavori. L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità
territoriale temporanea.
b) L'impresa che esegue
lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in
trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.
c) L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all’art. 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa
Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo
degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano.
Tale comunicazione e' aggiornata con periodicità mensile.
d) La Cassa Edile di
provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori
il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa denunciati nonché i
versamenti effettuati dall’impresa per ciascun operaio in
trasferta al fini del successivo punto e).
e) In applicazione della
clausola sociale in vigore per le opere pubbliche la Cassa Edile del luogo in
cui si svolgono i lavori è tenuta a rilasciare, su richiesta dell’impresa
o del committente, il
certificato di regolarità contributiva sulla
base dei criteri definiti dalle parti
nazionali sottoscritte nonché sulla base della
documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa Edile di
provenienza in applicazione del punto d) ancorché appartenenti a diversi
sistemi contrattuali.
D.
In
caso di divergenze interpretative
tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa
alla decisione della Commissione nazionale paritetica per
le Casse Edili (CNCE).
E.
La
disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sarà
tempestivamente portata all'esame del Ministero del lavoro agli effetti dell'osservanza
dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere
applicabile la presente normativa
in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le
circoscrizioni territoriali informatizzate e
poste in rete al livello centrale e tra di loro.
Le parti si incontreranno al termine di un anno dall’avvio
della sperimentazione, al fine di valutare
l’esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.
Dichiarazione di parte
Le Organizzazioni
sindacali dichiarano che gli importi delle quote territoriali di
adesione contrattuale afferenti
gli operai in trasferta saranno trasmesse alla Cassa Edile del luogo di
esecuzione dei lavori.
Per
quanto concerne il sistema artigiano, la Cassa Artigiana dell'Edilizia
provvederà all’interno del Coordinamento delle Casse Edili Artigiane a dare
applicazione a quanto previsto nei punti A. e B.
Per
quanto concerne il punto C., il trattamento in trasferta sarà pari a quello
applicato nella regione Sardegna, ad esso sarà cumulata l’indennità di
trasferta. La somma dei due trattamenti non potrà comunque essere inferiore al
trattamento così come individuato nel territorio in cui si svolgono i lavori.
Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto
di lavoro prestato con orario di lavoro che risulta inferiore a quello
stabilito dall’articolo 6 del presente contratto.
Così come stabilito dall’articolo 1
del Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, esso si definisce di tipo “orizzontale” quando la riduzione di orario rispetto al tempo
pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di
lavoro, “verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che
l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve
risultare da atto scritto,
sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta,
le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo
i seguenti criteri:
a) possono
accedervi nuovi assunti o lavoratori
in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente
contratto;
b) volontarietà
di entrambe le parti;
e) reversibilità
della prestazione da tempo parziale a tempo pieno qualora il lavoratore sia
stato assunto precedentemente a
tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico produttive, compatibilmente con le
mansioni svolte o da svolgere fermo
restando la reciproca volontarietà;
d) priorità
nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dal lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni,
per identiche mansioni;
e)
possibilità
di previsione di clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di lavoro;
f)
possibilità
di previsione nell’atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto
da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legislativo le parti convengono che è consentita la prestazione di lavoro
supplementare al verificarsi delle seguenti ipotesi:
10. SOSTE DI LAVORO
In
aggiunta all’art. 11 C.C.N.L. 15/11/91
viene previsto che:
in caso di soste dovute a cause meteorologiche
l’operaio, a richiesta trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere
l’operaio ha diritto alle integrazioni
salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i e
criteri previsti dal successivo
art. 12.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino
le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere,
comprese le prime due ore, l’impresa è tenuta a
corrispondere all’operaio la differenza tra il
trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che
avrebbe percepito se avesse lavorato.
(Contrattazione di 2° livello)
L'art. 42 del C.C.N.L.
15/11/91 è così modificato:
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali
dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di
provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo
quanto stabilito dal sistema contrattuale.
Il contratto integrativo, in Particolare provvede:
a)
alla
ripartizione, a norma dell’art. 6, terzo comma, dell’orario normale di lavoro
che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in
modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle condizioni
meteorologiche locali;
b)
alla
determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c)
alla
determinazione dell’elemento economico di 2° livello, secondo i criteri
indicati ai commi quarto e sesto del presente articolo;
d)
all’attuazione
delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia
e riposi compensativi;
e)
alla
individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la
disciplina della trasferta di cui all’art. 25;
f)
alla
determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
g)
alla
determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità
sostitutive;
h)
alla
determinazione di eventuali indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei
lavoratori;
i)
alla
determinazione di indennità per lavori in galleria.
In presenza di zone montane e/o economicamente
deboli o disagiate, le Organizzazioni predette potranno prevedere. ove ne
ricorrano i presupposti contrattuali, un’indennità forfettaria unica
in sostituzione dell’indennità di alta montagna, del
concorso alle spese di trasporto e dell’indennità di mensa.
L’elemento economico di 2°
livello, di cui alla lettera c) sarà
concordato in sede regionale o territoriale tenendo
conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai
risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività
nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:
·
andamento
del numero imprese artigiane e della piccola industria e dipendenti iscritti
alla Cassa edile e relativo monte salari;
·
dinamica
del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti
aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell’artigianato e
della piccola industria;
·
dinamica
del numero e dell'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di avvio dei lavori;
·
dinamica
del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza
di lavoro ed andamento della cassa integrazione guadagni;
·
evoluzione
del prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori o diversi indicatori potranno essere
concordati in sede regionale o territoriale.
L'elemento economico di cui alla lettera c), sulla
base dei criteri di cui al comma precedente
rilevati a livello nazionale, sarà rinegoziato in sede regionale/territoriale
entro la misura massima che le Associazioni azionali contraenti
stabiliranno entro il 30 giugno 2000. I contratti integrativi avranno la durata
quadriennale.
Le richieste per la stipula del contratto
integrativo di secondo livello debbono essere avanzate secondo i tempi e le
procedure previste dal sistema contrattuale. Il contratto integrativo avrà
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002 ed avrà
validità quadriennale, fatto salvo quanto previsto nella
Dichiarazione a verbale sotto riportata.
Alle Organizzazioni regionali
o territoriali è, inoltre, demandato
di provvedere:
1)
alla
determinazione
della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili, Artigiane;
2) all’attuazione della disciplina relativa
alle prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio
sul lavoro e malattia professionale;
3)
alla
determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali;
4)
alla
determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile;
5) all’attuazione della disciplina della formazione
professionale contenuta nell’art.40;
6)
alla
istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina
nazionale, dei Comitati paritetica
territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro, previsti dall'art.39.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le Organizzazioni nazionali contraenti si danno atto
che eventuali modifiche
che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti
contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 60
giorni dalle modifiche intervenute.
La Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna
provvederà ad aderire al sistema informatico delle Casse Edili Artigiane per
dare attuazione a quanto previsto dal
protocollo sulla trasferta.
Le parti sul territorio regionale, provvederanno ad
avviare le trattative per la costituzione di un sistema di previdenza
complementare entro il 28/02/2001.
A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge
con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale
contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo,
in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della legge 4 luglio
1997, n. 196. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi, entro i limiti
consentiti dalla legge, eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo,
salvo giustificati motivi di impedimento.
Il prolungamento del lavoro,
oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a
percepire le maggiorazioni retributive per
lavoro straordinario dì cui all'art.
58 dei presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive
esigenze tecnico‑produttive da portare a preventiva conoscenza delle
rappresentanze sindacali unitarie
al fini di eventuali verifiche, ripartisca su
sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo
prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%,
calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui al punti 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8,dell'art.
49 del CCNL 15/11/91.
Per il personale impiegatizio addetto al lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella
dettata per gli operai di produzione dall’art. 6 e dagli accordi
integrativi dello stesso.
B)
L'impiegato
ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali
retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali
maturano in misura di un'ora
ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si
computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente
certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria
per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a
richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso,
tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il
31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno
dell'anno successivo.
Nel caso di mancato
godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento
economico sostitutivo, calcolato a nonna dell’ultimo comma
dell’art. 49.
La presente regolamentazione
assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977,
n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto
previsto dal comma seguente.
In relazione alle festività
nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di
novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione
mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le
pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in
via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni
di orario di lavoro di cui
alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di
provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede
europea che in sede nazionale.
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche
lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Norma
transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli
impiegati addetti al lavori di cantiere restano ferme le disposizioni
precedenti.
15. LAVORO
STRAORDINARIO,
NOTTURNO E
FESTIVO
(Parte impiegati)
Le
percentuali per lavoro straordinario,
notturno e festivo sono le seguenti:
1)
Lavoro
straordinario diurno 35 %
2)
Lavoro
festivo 45%
3)
Lavoro
festivo straordinario 55%
4)
Lavoro
notturno non compreso in turni regolari avvicendati 5%
5)
Lavoro
diurno compreso in turni regolari avvicendati 8%
6)
Lavoro
notturno compreso in turni
regolari avvicendati
10%
7)
Lavoro
notturno del guardiano
8%
8)
Lavoro
notturno a carattere continuativo
di operai che compiono lavori
di costruzione
o di riparazione che possono
eseguirsi
esclusivamente di notte 15%
9) Lavoro
notturno straordinario 40%
10) Lavoro
festivo notturno 50%
11) Lavoro
festivo notturno straordinario 70%
12) Lavoro
domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti 8%
A
decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 è pari all’11 %.
Nota
a verbale:
Le
parti nazionali in sede di stesura del presente CCNL valuteranno
l'applicazione del presente articolo con la non‑nativa vigente.
Fermo restando quanto contenuto all’art. 78, vengono individuati i seguenti profili professionali:
2°
LIVELLO ‑ Operatore Cartogessista,
Controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia
su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a
secco o prefabbricati in genere.
Addetto
alla preparazione e posa in opera di fili o cavi o tubazione per
telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas
c/o altro materiale necessario al finanziamento di sistemi a rete.
3°
LIVELLO ‑ Operatore Cartogessista,
Controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia
su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco
o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
·
Decoratore,
verniciatore, applicatore di parti speciali, suddividere e distinguere, specificando
le professionalità che prevedono l'utilizzo di tecniche artistiche, da
quelle non artistiche sono proprie dei pittori edili che prevedono una ampia
competenza su specifici materiali e tecnologie.
·
Posatore
di ‑rivestimenti, mosaicista capace di eseguire e
ripristinare e su disegno, rivestimenti con materiali pregiati
(grés, vetro, ceramica, mosaico, clinker,
marmo) che per essere eseguito richiedono particolare conoscenza dei
materiali e delle nuove tecnologie (conei
autobloccanti, marini alla veneziana, piastrelle,
ceramiche).
·
Lavoratore
o restauratore che nell'ambito di lavori di ripristino consolidamento,
conservazione e restauro di opere nelle aree archeologiche o
su costruzioni di interesse artistico storico urbanistico, operino con comprovata
esperienza eseguendo lavori specializzati comportanti la conoscenza delle
specifiche tecniche dì scavo, dì restauro conservativi, di recupero e bonifica
di reperti murati e strutturali.
·
Lavoratore
che nell'ambito di lavori di
ristrutturazione e realizzazione,
dopo adeguata e certificata formazione teorico‑pratica, esegue operazioni
di bonifica e smaltimento di materiali nocivi.
4° LIVELLO ‑
Lavoratori che autonomamente nell’ambito
di lavori di scavo, di ripristino
e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o
su costruzioni di interesse storico-urbanistico, operino con comprovata
specifica esperienza eseguendo lavori specializzati comportanti la conoscenza
delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativi, di recupero e
bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici
sottoposti a tutela delle vane sovrintendenze.
· Operatore archeologico che
sia in possesso delle specifiche competenze storiche,
archeologiche,
grafiche e strategiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico.
· Operai che eseguono lavori
di riparazione muraria e restauro di archi, piattabande,
volte a crociera, etc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o
sintetici con l’adozione di tecniche specifiche (cuci e scuci).
· Decoratore restauratore che
utilizzi tecniche artistiche.
· Posatore restauratore di
rivestimento capace di eseguire cori autonomia funzionale e su disegno lavori che portano particolari difficoltà.
· Restauratore che sia in grado
di compilare schede tecniche riguardante l’intervento di
restauro e di realizzare tutte le mansioni non complesse.
5° LIVELLO ‑ Appartengono a tale categoria i lavoratori che svolgono un ruolo di
coordinamento e di gestione di cantiere con responsabili dei risultati globali
loro assegnati.
La responsabilità per le
opere in pietra e stucchi, per i dipinti murali e intonaci, dipinti su tela, su
tavola, manufatti in rame e leghe di rame, su calchi in gesso, carta e
doratura, si esplicano sia per le opere di ricognizione
dell’opera che per le opere di sostegno e protezione, per le opere di
pulitura anche chimica, per le opere di plastica
sostitutiva, per le opere di consolidamento, per le opere di ricomposizione,
per le opere di pittura, per le opere di protezione finale.
Procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a terzi su
specifica delega dell’azienda, provvede alla segnalazione dei materiali occorrenti
per l'approvvigionamento.
Vengono inserite le figure degli impiegati tecnici e
amministrativi di 4° livello,
Appartengono a questo livello gli impiegati sia
tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto che comportano un’adeguata
autonomia nell’ambito delle direttive
impartite, per le quali si richiede adeguata conoscenza o esperienza nel campo
tecnico e amministrativo.
Impiegati tecnici:
Impiegati amministrativi:
Viene inserito al 5° livello la figura del PROGETTISTA CAD,
impiegato capace di sviluppare, sulla base di indicazioni
tecniche impartite dalla Dirigenza
aziendale, elaborati progettuali utilizzando le tecniche
di disegno e progettazione assistita dal calcolatore (CAD) curandone i
dettagli grafici ed esecutivi.
Responsabile di restauro e di recupero archeologico:
appartengono gli impiegati di concetto e tecnici che nel lavori di restauro
hanno la responsabilità della corretta conduzione
del cantiere e dell’esito dell’intervento, e
possiedono inoltre competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive,
amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica,
scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, curano il
coordinamento dell’intervento delle diverse
professionalità addette alla documentazione e studio dell’opera, impostano
coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.
All’art. 78 C.C.N.L. 15/11/91
viene inserito al settimo livello, negli impiegati di 1ª super la qualifica di
quadro.
Al sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190, ha la
qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non
appartenendo alla categoria dei dirigenti,
per l’alto livello di responsabilità gestionale ed
organizzativa
attribuito e per l’elevata preparazione
specialistica conseguita, è chiamato a
fornire
contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e
svolge, con carattere di continuità, funzioni
di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di
tali obiettivi.
Al lavoratori con la qualifica di quadro viene
riconosciuta , anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura
delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per
cause non dipendenti da colpa grave o dolo relativa a fatti direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni
svolte.
L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la
qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei
quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al
miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche
attività svolte.
In caso di svolgimento di mansioni di quadro, che
non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto
della conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo
di 6 mesi.
A far data dal 1° luglio 2000 al personale con la
qualifica di quadro inquadrato al 7° livello sarà riconosciuta
una indennità di £ 50.000 con assorbimento del superminimo
individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione
valgono per i quadri le disposizioni del C.C.N.L. previste
per gli impiegati:
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro
è stata effettuata dalle parti con la stipula del presente contratto.
In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la
qualifica di quadro al lavoratori interessati a far data dal 1° settembre 2000.
Dichiarazione verbale
Le parti dichiarano che
con la individuazione dei criteri
per l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente
disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto
dalla legge 13 maggio 1985 n. 190.
(parte comune)
In relazione a quanto previsto dall'articolo
1 comma 3 della legge n. 196/97 e dall'art. 64
comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro
temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2, della legge n.
196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi.
Il ricorso al lavoro temporaneo è
vietato nelle ipotesi individuate dall’art. 1 , comma 4, della legge n. 196/97,
come modificato dall’art. 64, comma 1,
lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al D.M. 31
maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:
·
lavori
che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza
legale di sorveglianza sanitaria;
·
lavori
con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
·
costruzioni
di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
·
lavori
subacquei con respiratori;
·
lavori
in
cassoni ad aria compressa;
·
lavori
comportanti l'impiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui
al punti 1, 2, 3 e 4 ed al contratto a termine di cui all'art.
.... dei presente contratto non può superare, mediamente nell’anno,
complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo
indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di
utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque
non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da
tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla
media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare
precedente.
Le parti
concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro
temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore
per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione
ed accantonamento nel confronti della Cassa Edile e degli altri
Organismi paritetici di settore.
Dichiarazione
a verbale
In base alle citate disposizioni contenute nelle
leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del
lavoro temporaneo, al sensi dell’art.
1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha
carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere
dall’entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro la data del 31 dicembre 2001
verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell’attuazione della presente
normativa.
Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo
rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell’impiego regolare
di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla
necessità di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che
stabilisca:
·
le
procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di
lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale
di settore ai fini degli interventi formativi di
cui all’art. 5. legge n. 196/97 e
successive modificazioni;
·
le
modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di
settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che
entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente
articolo.
Le parti ritengono, ai fini dell’operatività della
disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia
elemento vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua
integrale applicazione.
In relazione a quanto previsto nell’art.
23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.56, il quale consente l’apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi
individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati
nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra
ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative,
l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita
anche nelle seguenti fattispecie:
Il ricorso al contratto a termine di cui al
presente articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui al punti 1, 2, 3
e 4 dell'art . …non può superare, mediamente nell’anno,
complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di
utilizzare almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero
di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali
conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media
annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Anche nel caso di inoperatività della
disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai e impiegati, di cui all'art. .. ... dei
presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine
di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, restano
riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati ed
al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal presente
contratto.
In caso di intervento legislativo le parti si
incontreranno entro 30 giorni per armonizzare la disciplina del presente
istituto alle norme di legge.
Nell’ambito di quanto consentito dal
sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore
edile può essere temporaneamente distaccato, con
mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora
esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante,
anche con riguardo alla salvaguardia delle
proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a
favore dell’impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie
all'obbligazione
di prestare la propria opera nel confronti dell’impresa distaccataria,
conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra
presso l'impresa distaccante.
L’impresa distaccante evidenzierà nelle
denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo
quanto previsto dall'art.
8, comma 3, della legge n. 236/93.
L’articolo 85 C.C.N.L. viene
integrato come segue:
L’impresa ha facoltà di far controllare l’infermità
del lavoratore da parte degli Istituti previdenziali
competenti.
Fermo restando quanto disposto dall'art.
5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per
malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto
a trovarsi nel proprio domicilio per le visite di controllo dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da
disposizioni legislativa o amministrative.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà
essere dallo stesso comunicato tempestivamente all’impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità
di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni
ed accertamenti specialistici
e per le visite di controllo, selle quali il lavoratore darà preventiva
informazione all’impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di
controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al
trattamento economico dovuto dall’impresa e dalla Cassa Edile per
l'intero per i primi
10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli
di ricovero ospedaliero o già accertati da
precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.
21. PRESTAZIONI
SANITARIE INTEGRATIVE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale l’elenco delle prestazioni
sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui
attuazione è demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle
associazioni stipulanti il presente CCNL.
A tal fine è dato incarico
alla commissione Nazionale Paritetica
per le Casse Edili a cui parteciperanno i rappresentanti delle
Organizzazioni Artigiane firmatarie del presente CCNL, con
voto deliberativo, di formulare uno schema di regolamentazione
tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole
Casse Edile della evoluzione della legislazione sanitaria
e fiscale.
La proposta della Commissione conterrà anche
l’ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico‑sanitarie
che tengano conto, nelle forme
da convenirsi, di situazioni già in essere.
La commissione formulerà la propria proposta entro
il 30 settembre 2000 in modo da consentire a tutte le parti nazionali di
sottoscrivere l’accordo di cui al primo comma, realizzato secondo le modalità
previste dal terzo comma, entro il 31 dicembre 2000.
Per gli impiegati, l’accordo nazionale verificherà
le possibili modalità di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative
secondo quanto previsto al quarto comma.
Le parti convengono sull’opportunità di valutare
proposte per l’estensione delle prestazioni al lavoratori autonomi a fronte di
una corrispondente contribuzione.
L’applicazione del presente art.
che non porterà comunque oneri aggiuntivi, avverrà con definizione dell’elenco
delle prestazioni sanitarie entro il 31 gennaio 2001 a cura delle parti
firmatarie, in coordinamento con il sistema delle casse Edili artigiane; la copertura delle prestazioni
sarà garantita da apposite polizze stipulate dalla Cassa Artigiana
dell'Edilizia a favore dei lavoratori.
Le parti fanno riferimento alle normative e agli
accordi vigenti per l’artigianato..
Ai lavoratori in forza alla data del 1 giugno 2000 è
corrisposto un importo forfettario di L. 180.000 lorde, suddivisibili
in quote mensili o frazioni in relazione alla durata dei rapporto di
lavoro nel periodo 1 gennaio 2000 ‑ 31 maggio 2000.
Il suddetto importo verrà erogato dalle imprese con
la retribuzione del mese di luglio 2000. Detto importo per i lavoratori in
contratto di apprendistato sarà riparametrato in relazione alla
percentuale della classe retributiva di riferimento.
24. PROTOCOLLO
SULLE POLITICHE DEL LAVORO
NELL'INDUSTRIA
DELLE COSTRUZIONI
Confartigianato-FRAS e UGL- Unione regionale,
contestualmente alla stipula dell’accordo per il rinnovo del CCRL marzo 1997, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere
tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l'artigianato delle costruzioni, nel comune
convincimento del ruolo strategico che lo stesso può svolgere per lo sviluppo
economico del Paese e per l’incremento dell’occupazione su
di un piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le
parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel
campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la
trasparenza del mercato, l’efficienza e la produttività delle imprese, la
flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con
la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di
operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire
con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva
opera di impulso della concertazione in atto con il Governo:
Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni di cui sopra.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli
effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il
graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
Confartigianato-FRAS e UGL-Unione Regionale si
impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente
Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo,
in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati al lavoratore in aggiunta
alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare
risorse alla previdenza complementare,
Nel quadro delle azioni dirette a contrastare
fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano
altresì sull’opportunità di rivisitare congiuntamente entro il
medesimo termine l’articolato della legge n. 1369/60.
25. ACCANTONAMENTO
DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO
DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE
A norma del terzo comma
dell’art. 19 del presente contratto, il criterio convenzionale
per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge,
della maggiorazione per ferie e
gratifica natalizia è il seguente:
1.
Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
L’impresa
provvede
a calcolare l’ammontare dei contributi delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio
sull'intera retribuzione lorda afferente
ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla
maggiorazione di cui all’art. 19 del CCNL.
Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione
è computata al fini di cui sopra, nel modo seguente:
giornate di carenza INPS e
INAIL 18,5%
dal 4° giorno di
malattia in poi 18,5%
dal 4° al 90°
giorno di infortunio o
malattia professionale 7,4%
dal 91° giorno d’infortunio
o malattia
professionale in poi 4,6%
2.
Accantonamento netto presso la Cassa Edile
L’importo che deve essere
accantonato presso la Cassa Edile è pari al 10%, computato sulla stessa
retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di
cui all’art. 19. Nel casi di assenza per malattia, infortunio o malattia
professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
giornate di carenza INPS e
INAIL 10%
dal 4° giorno di
malattia in poi 10%
dal 4° al 90° giorno
di infortunio
o malattia professionale 5,7%
dal 91° giorno di
infortunio o malattia
3.
Retribuzione diretta netta.
La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio
da parte dell'impresa è costituita dalla
retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e
le ritenute fiscali complessivi
nonché l’accantonamento nell’importo
di cui al punto 2.
4.
Esclusione del criterio
convenzionale.
Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica
per i periodi di paga nel quali non vi sia
retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per
l'intero periodo (malattia ed infortunio).
Pertanto in tali casi le
imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti
dall’impresa
dagli accantonamenti stessi,
Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le
percentuali di cui al punto 1 al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali
nel casi di mutualizzazione di cui al 11° comma
dell’art. 19 del CCNL.
L’applicazione delle nuove percentuali di accantonamento
netto avverrà a partire dai calcoli sulle retribuzioni del mese di aprile 2001.
A regime, le
liquidazioni avverranno annualmente nel
corso del mese di dicembre.
26. AUMENTI RETRIBUTIVI
DEI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO MENSILI
Livelli |
Parametri |
AUMENTI
|
||||
|
|
Complessivi |
1.6.2000 |
1.1.2001 |
1.1.2002 |
1.1.2003 |
7° |
205 |
211.860 |
69.985 |
42.386 |
42.853 |
56.635 |
6° |
180 |
186.023 |
61.451 |
37.217 |
37.627 |
49.728 |
5° |
150 |
155.019 |
51.209 |
31.014 |
31.356 |
41.440 |
4° |
139 |
143.651 |
47.454 |
28.740 |
29.056 |
38.401 |
3° |
130 |
134.350 |
44.381 |
26.879 |
27.175 |
35.915 |
2° |
115 |
118.848 |
39.260 |
23.778 |
24.039 |
31.771 |
1° |
100 |
103.346 |
34.139 |
20.676 |
20.904 |
27.627 |
Ai sensi e per gli effetti dell’Accordo interconfederale
3 agosto/3 dicembre 1992, le Parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi su
indicati, di aver preso a riferimento i seguenti tassi di inflazione:
2000:
1,5%
2001:
1,1%
2002:
1,1%
2003:
1,4%
Eventuali aumenti della retribuzione,
corrisposti a titolo di acconto su
futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno
assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti
dal presente contratto.
Salvo le diverse decorrenze
espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° giugno 2000 al 31 dicembre 2003.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con
lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della
scadenza, si intenderà rinnovato per quattro anni e così di seguito.