Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 9 marzo 2001, N. 1/L
Regolamento
ex articolo 7 della Legge
Regionale 8 luglio 1993 N. 29 in materia di qualificazione delle
imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a
finanziamento regionale
TITOLO
I Disposizioni Generali
TITOLO
II Requisiti per la qualificazione
TITOLO
III Modifiche dei requisiti, dell'organizzazione e della
struttura delle Imprese
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.
1
Ambito di applicazione
1.
COMMA NON AMMESSO A
REGISTRAZIONE
DALLA CORTE DEI CONTI
2.
Gli Enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11,
penultimo comma, della legge regionale 22 aprile 1987 n. 24, che intendono
appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si
svolgono nell’ambito del territorio regionale, sono tenuti
all’applicazione delle seguenti disposizioni per la validità
dell’intero procedimento.
ART.
2
Qualificazione delle
imprese
1.
La qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui
all’articolo 1 del presente regolamento, attestata sulla base delle
disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente
per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità
economico-finanziaria, dell’idoneità tecnica e organizzativa, della
dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo
delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d’appalto dei
lavori pubblici di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
2.
Per i lavori il cui importo a base d’asta sia pari o inferiore a
lire 150.000.000 le imprese interessate dimostrano di svolgere
un’attività lavorativa adeguata a quella richiesta per la realizzazione
dei lavori oggetto dell’appalto, presentando in sede di gara il
certificato di iscrizione alla Camera di commercio o la dichiarazione
personale sostitutiva.
3.
COMMA NON AMMESSO A
REGISTRAZIONE
DALLA CORTE DEI CONTI
4.
COMMA NON AMMESSO A
REGISTRAZIONE
DALLA CORTE DEI CONTI
ART.
3
Organismo di qualificazione
1.
La qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli
appalti di lavori pubblici di cui all’articolo 1 è attribuita da una
Commissione permanente, costituita presso l’Assessorato regionale dei
lavori pubblici.
2.
COMMA
NON AMMESSO A REGISTRAZIONE
DALLA CORTE DEI CONTI
3.
Le funzioni di segretario, con attività verbalizzante, sono svolte
da un dipendente, assegnato al
Servizio dei Contratti ed appartenente
almeno alla VI fascia funzionale.
4.
COMMA
NON AMMESSO A REGISTRAZIONE
DALLA CORTE DEI CONTI
5.
Le deliberazioni sono
assunte con la presenza di almeno metà più uno dei componenti
e con voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
6.
Contro le deliberazioni della Commissione, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla
Giunta regionale la quale,
entro i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può
disporre, per una sola volta, il riesame
da parte della Commissione.
7.
7.
Un estratto delle deliberazioni della Commissione è pubblicato,
entro trenta giorni dalla loro adozione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
8.
COMMA
NON AMMESSO A REGISTRAZIONE
DALLA CORTE DEI CONTI
9.
La Commissione è nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta
dell’Assessore dei lavori pubblici.
10. La
Commissione è convocata dal
Presidente, o dal suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni.
11. Gli
ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento
della convocazione .
12. L’esposizione
alla Commissione degli argomenti in discussione è affidata, almeno dieci
giorni prima della riunione, dal
Servizio dei contratti ad un componente
che redige, sottoscrivendola, una relazione redatta secondo il modello previamente predisposto.
13. Copia
della domanda e dell’annesso corredo documentale concernente la
richiesta di qualificazione o
di variazione della situazione dell’impresa interessata, viene
affidata dal predetto Servizio al componente della Commissione
ai fini della relazione di cui al comma 12.
14. La
Commissione, nella sua prima seduta, stabilisce le regole interne per il
suo funzionamento ed approva la modulistica da utilizzare ai fini del
presente regolamento.
15. Le
decisioni della Commissione
sono comunicate alle imprese interessate entro trenta giorni dalla loro
adozione dal Direttore del Servizio dei contratti che provvede, altresì,
alla raccolta delle notizie
sull’idoneità tecnica, finanziaria, organizzativa
e morale degli imprenditori.
ART.
4
Casellario
regionale
1.
Le imprese qualificate vengono iscritte in un apposito
Casellario denominato “Albo regionale appaltatori” che, già
istituito ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è diviso
in quattro sezioni:
a) consorzi di
società, di cooperative o di imprese;
b) cooperative;
c)
imprese individuali;
d) società.
2.
Il casellario o l’Albo ha sede presso l’Assessorato dei lavori
pubblici, Servizio dei contratti, ed è tenuto dal personale addetto
designato dal competente dirigente che forma la segreteria dell’Albo.
3.
L’iscrizione al casellario si comprova mediante
attestazione, rilasciata dal competente Servizio dei contratti,
valevole per tre anni dalla data della deliberazione della Commissione di
cui all’articolo 3.
4.
Alla presentazione della domanda di qualificazione ovvero di
revisione, di variazione delle specializzazioni o di aumento della
classifica, le imprese versano l’importo fisso di lire 300.000 a titolo
di contributo alle spese di tenuta e aggiornamento del casellario.
5.
Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa
qualificata i seguenti dati:
a)
denominazione e ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice
fiscale, numero di matricola, data di iscrizione alla Camera di Commercio;
b) rappresentanti
legali, direttori tecnici e organi con poteri di rappresentanza;
c)
categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data
dell’ultima attestazione conseguita e data di cessazione
dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
e)
cifra d’affari in lavori, costo complessivo del personale e costo
degli ammortamenti nell’ultimo
quinquennio;
f)
natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria
nell’ultimo quinquennio;
g)
elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione
finanziaria;
h)
data di cancellazione
o sospensione dal casellario e motivi della cancellazione o della
sospensione;
i)
eventuali procedure concorsuali pendenti.
ART.
5
Categorie
e classifiche
1.
COMMI
NON AMMESSI A REGISTRAZIONE
DALLA CORTE DEI CONTI
2.
3.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici di cui
all’articolo 1, nei limiti della propria classifica attribuita,
incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate,
la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa
raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una
classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di
gara.
ART.
6
Categorie di
opere
(Integrato
con Decreto n°30/ASS Ass. LL. PP.)
CATEGORIE
DI OPERE GENERALI
individuate con il simbolo “OG”
OG
1 - edifici civili e industriali
OG
2 - restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali
OG
3 - strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e
piste aeroportuali e relative opere complementari
OG
4 - opere d’arte nel sottosuolo
OG
5 - dighe
OG
6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di
evacuazione
OG
7 - opere marittime e
lavori di dragaggio.
OG
8 - opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di
bonifica
OG 9 - impianti per la produzione di energia elettrica
OG
10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione
e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua
OG
11 – impianti tecnologici
OG
12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG
13 – opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE
DI OPERE SPECIALIZZATE individuate con il simbolo “OS”
OS 1 – lavori di terra
OS
2 - superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico
OS
3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS
4- impianti elettromeccanici trasportatori
OS
5 - impianti pneumatici e antintrusione.
OS 6 - finiture di
opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 - finiture di
opere generali di natura edile
OS 8 - finiture di
opere generali di natura tecnica
OS 9 - impianti
per la segnaletica luminosa e
la sicurezza del traffico
OS
10 - segnaletica stradale non luminosa
OS
11 - apparecchiature strutturali speciali
OS
12 - barriere e protezioni stradali
OS
13 - strutture prefabbricate in cemento armato
OS
14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS
15 – pulizia di acque marine, lacustri e fluviali
OS 16 – impianti
per centrali di produzione energia elettrica
OS 17 – linee
telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18 – componenti
strutturali in acciaio e metallo
OS 19 – impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS 20 -
rilevamenti topografici
OS
21 - opere strutturali speciali
OS
22 - impianti di potabilizzazione e depurazione
OS
23 - demolizione di opere
OS 24 - verde e arredo urbano
OS 25 - scavi archeologici
OS 26 - pavimentazioni e sovrastrutture
speciali
OS 27 - impianti per la trazione
elettrica
OS 28 - impianti termici e di
condizionamento
OS 29 - armamento ferroviario
OS 30 - impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelevisivi e televisivi
OS 31 - impianti per la mobilità sospesa
OS 32 - strutture in legno
OS 33 - coperture speciali
OS 34 - sistemi antirumore per
infrastrutture di mobilità
ART.7
Classifiche
(Integrato
con Decreto n°30/ASS Ass. LL. PP.)
La tabella di cui
all’articolo 2 della L.R. 27.04.1984, n. 13 è aggiornata come segue:
01
– fino a L.
300.000.000
(Euro 154.937)
02
– fino a L.
500.000.000
(Euro 258.228)
03
– fino a L.
1.000.000.000
(Euro 516.457)
04
– fino a L.
2.000.000.000
(Euro 1.032.913)
05
– fino a L.
5.000.000.000
(Euro 2.582.284)
06
– fino a L.
10.000.000.000
(Euro 5.164.569)
07
– fino a L.
20.000.000.000
(Euro 10.329.138)
08
– fino a L.
30.000.000.000
(Euro 15.493.707)
09
– oltre L. 30.000.000.000
(Euro 15.493.707)
TITOLO II
Requisiti per la qualificazione
ART.
8
Domanda di qualificazione
1.
Le imprese interessate al conseguimento della qualificazione devono
dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente titolo.
2.
La documentazione del possesso dei requisiti è allegata alla
domanda di qualificazione da presentare all’Assessorato regionale dei
lavori pubblici – Servizio dei contratti -
Albo regionale appaltatori.
3.
Nella domanda di qualificazione, il rappresentante dell’impresa
dichiara di essere a conoscenza, ai
sensi e per tutti gli effetti previsti dalla Legge 31 dicembre 1996, n.
675, delle finalità del trattamento dei dati dell’impresa e delle
persone fisiche che ne fanno parte e di essere informato e di dare
informazione alle medesime persone fisiche che i dati di cui sopra sono
oggetto di pubblicazione per i fini istituzionali dell’Amministrazione
riguardanti l’esecuzione dei lavori pubblici.
4.
L’impresa può
chiedere di essere qualificata a più categorie di lavoro purché sia in
possesso dei requisiti per ciascuna di esse.
5.
La domanda e la
documentazione relativa presentata dall’impresa, prima di essere
affidate ai relatori, sono sottoposte all’istruttoria da parte del
competente ufficio dell’Albo che provvede ad accertare la presenza dei
requisiti previsti. Tale ufficio compila una scheda, contenente i dati
dell’impresa e i requisiti presentati, che è consegnata al relatore per
l’esposizione in Commissione.
Scarica qui le istruzioni e la
modulistica per:
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE - PRIMA ISCRIZIONE ALL’ARA –
AUMENTO DI CLASSIFICHE – ESTENSIONE DI CATEGORIA –
CONFERIMENTI – FUSIONI- CESSIONI DI IMPRESE – VARIAZIONE DIRETTORI
TECNICI
ART.9
Requisiti d’ordine generale
1.
I requisiti di ordine generale occorrenti per ottenere la
qualificazione sono:
a) cittadinanza
italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono
trattamento di reciprocità
nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza
di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché
dal decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490;
c) inesistenza
di sentenze definitive di condanna passate in giudicato
per delitti contro il
patrimonio e
contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad
un anno di reclusione per
delitti non colposi o preterintenzionali, ovvero
inesistenza di sentenze di
applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale
per reati che incidono sulla moralità professionale;
d) inesistenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza;
e) inesistenza
di irregolarità, definitivamente accertate , rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana
o del paese di provenienza;
f) iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ufficio
Registro delle Imprese - ai
sensi del D.P.R. 07 dicembre 1995 n. 581 –
riguardante i seguenti requisiti:
1)
l’indicazione dell’oggetto sociale e dell’attività che devono
essere adeguate alle categorie di lavoro per le quali l’impresa chiede
l’iscrizione al casellario delle imprese qualificate;
2)
il riferimento alla Legge 5 marzo 1990, n. 46, per l’abilitazione
all’esercizio dell’attività di impiantistica (qualora l’impresa
voglia operare nel settore);
3) la
dichiarazione che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti, non essendo state iniziate, né essendo in corso a suo carico
procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata, scioglimento e liquidazione;
4)
le generalità e l’indicazione dei rappresentanti legali, degli
amministratori, dei consiglieri e
dei procuratori in carica con la specifica
dei poteri conferiti
ai medesimi nonché di tutti i direttori
tecnici della società; nel caso di società in accomandita
semplice, devono essere indicati tutti gli accomandatari e tutti i
direttori tecnici e nel caso
di società in nome collettivo tutti i componenti e tutti i direttori
tecnici;
5)
l’assenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza
previste nell’articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo n. 490 del
1994;
h) assolvimento
degli oneri contributivi dovuti agli enti previdenziali, assicurativi e
alle Casse Edili, qualora dovuti, derivanti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
2.
I requisiti
di cui alle lettere a), b), c), d), ed e)
sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione che deve essere rilasciata:
a) da
tutti i direttori tecnici e da tutti i componenti, se trattasi di società
in nome collettivo;
b) da
tutti i direttori tecnici e
da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita
semplice;
c) da
tutti i direttori tecnici e da tutti i
rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, consorzi e
cooperative;
d) da
tutti i procuratori speciali
o generali della società.
3. I requisiti di cui alla lettera f) del comma 1
sono comprovati mediante presentazione del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio – Ufficio Registro Imprese.
4. I requisiti di cui alla lettera h) del comma 1
sono dimostrati mediante certificazione dei medesimi enti e Casse Edili.
ART.
10
Requisiti
di ordine speciale
(Integrato
con Decreto n°30/ASS Ass. LL. PP.)
1.
I requisiti di ordine
speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
capacità economica e finanziaria;
b)
capacità tecnica e organizzativa;
c)
dotazione di attrezzature tecniche;
d)
adeguato organico medio annuo.
2.
Al fine del rispetto dei requisiti di
ordine speciale di cui all’articolo 10 del D.P.G.R. 09.03.2001 n. 1/L,
l’importo della classifica 09 (illimitato) è convenzionalmente
stabilito pari a L. 40.000.000.000.
3.
Per concorrere agli appalti di importo a base di gara superiore a
lire 40.000.000.000 l’impresa, oltre alla qualificazione di cui al
presente regolamento, deve dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari in
lavori, ottenuta mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a
tre volte l’importo a base di gara.
ART.
11
Capacità economica e finanziaria
1.
La capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a)
da idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito,
indicati dall’impresa nella domanda di iscrizione, concernenti la
solidità finanziaria dell’impresa;
b) dalla
cifra di affari in lavori realizzata
dall’impresa negli ultimi cinque anni mediante attività diretta ed
indiretta non inferiore al 100 per cento della somma degli importi delle
qualificazioni richieste
nelle varie categorie. Per la
determinazione dell’importo complessivo della cifra d’affari concorre
interamente il valore
dell’attrezzatura per effetto dell’applicazione del comma 2
dell’articolo 18 del presente regolamento.
2.
La cifra d’affari in lavori relativa all’attività diretta è
comprovata:
a)
per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di
cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili che
effettuano esclusivamente attività di costruzione ai sensi
dell’articolo 12 della Legge 11 febbraio 1994, n.109, con le
dichiarazioni annuali IVA e con il modello
unico corredati dalla
relativa ricevuta di presentazione;
b) per
le società di capitali e le società di cooperative che effettuano
esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci
annuali redatti ai sensi dell’articolo 2423 e segg. del Codice Civile riclassificati in base alle normative europee recepite
nell’ordinamento italiano, corredati della relativa nota che ne
attesti l’avvenuto deposito.
3.
La cifra d’affari in lavori relativa all’attività indiretta,
in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è
comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati
in conformità alle
direttive europee, e della
relativa nota di deposito dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere e) ed e-bis) della Legge n. 109 del 1994
e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa
fa parte, nel caso in cui questi abbiano
fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano
ricevuto fatture per lavori eseguiti dai soggetti consorziati.
ART.
12
Capacità tecnica e
organizzativa
1.
La capacità tecnica ed
organizzativa dell’impresa è dimostrata
con la presentazione di certificati dai quali risulti che
l’impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali
l’imprenditore chiede la qualificazione.
2.
Per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella tabella
di classificazione delle opere generali e specializzate di cui
all’articolo 6.
3. I
certificati sono rilasciati:
a)
se trattasi di lavori pubblici,
da un funzionario tecnico in servizio, responsabile di ufficio
statale, regionale, provinciale, comunale o di altri enti pubblici che
hanno curato l’appalto dell’opera; nel caso in cui manchi il
responsabile tecnico dei suddetti uffici i certificati sono rilasciati dal
rappresentante dell’ente pubblico e vistati da un tecnico dell’ente
medesimo; se i lavori pubblici sono stati eseguiti dall’impresa
interessata all’iscrizione con contratto di subappalto, i certificati
contengono anche l’esplicita indicazione della ditta appaltante e gli
estremi dell’autorizzazione concessa per il sub-appalto;
b)
se trattasi di lavori
privati, dal direttore dei
lavori ovvero dal committente; la dichiarazione è sempre vistata
dall’Ufficio del Genio Civile, competente
per territorio, che accerta e conferma i lavori eseguiti. A corredo
dei certificati dei lavori privati, l’interessato allega copia delle
fatture il cui importo deve corrispondere all’ammontare dei lavori
eseguiti indicati nel certificato.
4.
L’Ufficio del Genio Civile
competente per
territorio dovrà apporre
sul certificato
suddetto il visto di
conferma sui lavori.
5.
Sia per i lavori pubblici che per quelli privati il certificato,
inoltre, indica:
a)
il nominativo del direttore tecnico - con relativo codice fiscale -
sotto la cui direzione i lavori sono stati eseguiti dall’impresa
interessata all’iscrizione;
b)
l’oggetto e il luogo dell’opera eseguita, con la menzione
dell’ente pubblico o del committente a favore dei quali l’opera è
stata realizzata; l’oggetto dell’opera deve essere esaurientemente
descritto con tutte le caratteristiche salienti del lavoro effettuato in
modo che si possa individuare inequivocabilmente la categoria di opera
corrispondente; i lavori eseguiti devono rientrare nella tabella di
classificazione delle categorie di opere sopra indicate;
c)
l’importo della categoria del lavoro prevalente ed eventualmente
l’importo delle categorie dei lavori scorporabili;
d) il
periodo di inizio e termine dei lavori;
e)
la data e il numero del contratto di appalto (se trattasi di lavori
pubblici);
f)
che i lavori sono stati, regolarmente e con buon esito, portati a
termine, senza dar luogo a vertenze con il committente;
g)
gli estremi della certificazione liberatoria rilasciata dalle Casse
Edili riconosciute, ai sensi delle vigenti disposizioni,
per l’assolvimento degli oneri contributivi dovuti a favore dei
lavoratori dipendenti.
6.
I lavori di cui al presente articolo riguardano quelli eseguiti
negli ultimi cinque anni antecedenti la data della domanda di
qualificazione; nel caso di lavori iniziati in epoca precedente, i
certificati contengono la parte dei lavori eseguiti nel quinquennio utile.
7.
Per i lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione
della domanda di qualificazione, i certificati indicano l’importo dei
lavori contabilizzati sulla base degli stati di avanzamento emessi nel
quinquennio utile ed eseguiti alla data del rilascio del certificato.
8.
L’importo dei lavori è costituito dall’importo contabilizzato
al netto del ribasso d’asta, incrementato dall’eventuale revisione dei
prezzi e dall’importo delle
riserve riconosciute all’impresa con esclusione dei compensi
riconosciuti a titolo risarcitorio.
ART.
13
Criteri di valutazione
dell'attività lavorativa
eseguita per conto di terzi
1.
L’attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle
tabelle di cui all’articolo 6 e relative ai lavori eseguiti per conto di
soggetti pubblici ovvero di soggetti sottoposti all’applicazione delle
leggi in materia di opere pubbliche, è effettuata con riferimento alla
categoria prevalente indicata nel bando di gara o nella lettera
d’invito.
2.
I lavori privati, non
sottoposti al vincolo delle leggi in materia di lavori pubblici,
effettuati in regime privatistico ai sensi delle sole norme del Codice
Civile, sono sottoposti, come indicato all’articolo
12, all’accertamento del Servizio del Genio Civile
competente per territorio che attesta la conformità dei lavori
certificati a quelli eseguiti
dall’impresa richiedente sia per l’importo
che per categoria di lavoro.
3. I
certificati di esecuzione dei lavori privati contengono, al pari dei
lavori pubblici, oltre la categoria prevalente
dei lavori, l’eventuale suddivisione per le altre
categorie di lavoro e relativi importi, la puntuale ed esauriente
descrizione della tipologia dei lavori medesimi
per consentire all’organo deliberante la corretta attribuzione della qualificazione secondo le categorie e
classifiche di cui agli articoli 6 e 7.
4.
L’attività lavorativa
svolta dalle imprese per conto di committenti privati è accertata con:
a)
copia conforme del contratto di affidamento dei lavori, regolarmente
registrato;
b)
nell’eventualità che non sia stato stipulato formale contratto di
appalto, possono essere prodotte, in copia conforme all’originale,
scritture private, atti di impegno, lettere di commessa, buoni d’ordine,
atti di cottimo, contabilità dei lavori, purché
da essi si desuma la volontà negoziale delle parti;
c)
la documentazione individuata nelle lettere a) e b) e, in ogni caso, i
certificati dei lavori privati, devono essere sempre suffragati dalle
fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori a favore del committente;
la somma degli importi netti
delle fatture deve corrispondere agli importi indicati dal
committente o dal direttore dei lavori nei certificati, parimenti detta
corrispondenza deve
sussistere tra la categoria di lavoro indicata nel certificato dei lavori
eseguiti e quella indicata nelle fatture;
d)
copia conforme, per tutti i
lavori, della concessione o autorizzazione edilizia.
5.
La verifica delle fatture da parte del Genio Civile non ha valore
di controllo sulla regolarità della fattura medesima né sulla sua
regolare iscrizione nei registri contabili dell’impresa, ma ha valore di
un’attività amministrativa finalizzata al controllo della
corrispondenza delle categorie di lavoro, dei relativi importi e del
periodo dei lavori nelle stesse indicati con quanto dichiarato nel
certificato rilasciato dal committente privato. La difformità tra questi
elementi porta come conseguenza il diniego, da parte del competente
ufficio, del visto favorevole sui certificati.
6. Per casi più complessi, l’Ufficio del Genio
Civile può disporre
sopralluoghi dei quali si redige il processo
verbale.
7. Gli Uffici istruttori del Genio Civile conservano
nei propri archivi la documentazione e i verbali dei sopralluoghi
effettuati; copia di detta documentazione deve essere messa a disposizione
della Commissione di valutazione, qualora necessaria per consentire una più
congrua valutazione dell’idoneità
tecnica-organizzativa del richiedente.
8. L’esito favorevole dell’accertamento è
annotato dal Servizio del Genio Civile competente sul certificato dei
lavori mediante apposizione della dicitura di rito che deve contenere la
data e la firma, unitamente a quella del dirigente responsabile, del
funzionario preposto, tenuto all’asseverazione delle fatture, delle
categorie di lavoro e degli importi eseguiti per conto dei
committenti privati.
ART.
14
Criteri di valutazione
dell'attività lavorativa
eseguita per conto proprio
1. L’attività
lavorativa eseguita per proprio conto ricorre quando i lavori privati sono
eseguiti per conto della stessa impresa o perché l’opera finita rimane
di proprietà della ditta esecutrice per i fini connessi all’esercizio
dell’azienda o perché l’opera deve essere immessa nel mercato per
fini commerciali.
2. In tal caso
l’accertamento non può riferirsi alle fatture che, qualora esistenti, rispecchino il valore commerciale
del prodotto finito e non anche il valore connesso alla costruzione in se
considerata.
3. L’accertamento
è effettuato al netto di ogni utile dell’impresa, in stretta
connessione con il costo sopportato dall’Impresa per la sola costruzione
(forniture materiali e mano d’opera) sulla base dei seguenti elementi di
riferimento:
a) parametri
fisici (costo di una costruzione stabilito a metro quadrato o metro cubo
secondo prescrizioni o indici ufficiali o usuali di mercato correnti nel
luogo ove insiste la
costruzione; nel caso di edilizia abitativa si fa riferimento ai valori
stabiliti in via generale dal decreto dell’Assessore dei lavori pubblici
n. 362/2 dell’11 settembre 1995, pubblicato nel BURAS n. 43 del 22
dicembre 1995, supplemento straordinario n. 3);
b) progetto
approvato;
c) contabilità
lavori, ove esistente.
4. Per casi di
lavoro in proprio si applicano anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7
e 8 dell’articolo 13.
ART.
15
Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa
lavori eseguiti
1. La
capacità tecnica delle imprese è soggetta ai seguenti parametri di
valutazione:
a)
attribuzione della
classifica fino all’importo di lire 1.000.000.000:
1) l’importo complessivo dei lavori, eseguiti in ciascuna delle
categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione,
non deve essere inferiore a quello della classifica richiesta
ovvero a quello della classifica attribuita dalla Commissione di
valutazione.
b)
attribuzione della classifica da lire
2.000.000.000 fino alla classifica di
lire 30.000.000.000:
1) esecuzione
di lavori, eseguiti in
ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione,
per un importo complessivo non inferiore al 90 per cento della classifica
richiesta ovvero della classifica attribuita dalla Commissione di
valutazione;
2) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto
della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell’importo
della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori ,
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore
al 55 per cento dell’importo della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al
65 per cento dell’importo della qualificazione richiesta;
c) attribuzione
della classifica di oltre
lire 30.000.000.000:
1)
l’attribuzione di tale classifica è soggetta alla dimostrazione
dei requisiti tecnici di cui alla precedente lettera b) con
riferimento all’importo convenzionalmente stabilito in lire
40.000.000.000.
ART.
16
Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa
lavori diretti
1.
La capacità tecnica ed organizzativa delle imprese che chiedono la
qualificazione può essere dimostrata anche mediante l’attività di
direzione dei lavori pubblici o privati certificabili secondo i parametri
e le condizioni previsti dall’articolo 12.
2.
Per attività di direzione si intende esclusivamente l’attività
materiale, strettamente connessa a quella di cantiere, esercitata dal
direttore tecnico o dai direttori tecnici di un’impresa riferita
all’ultimo quinquennio e deve riguardare lavori analoghi a quelli della
specializzazione richiesta affidati ad altre
imprese.
3.
Gli importi
dei lavori
indicati nei
certificati attestanti la direzione dei lavori sono valutati abbattendo ad
un decimo l’importo complessivo di essi; in ogni caso l’importo
massimo di iscrizione concedibile non può superare l’importo di lire
2.000.000.000.
4.
Tale qualificazione è, inoltre, subordinata a:
a)
che i lavori siano stati eseguiti da altre imprese della cui
condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici dell’impresa
che chiede la qualificazione;
b)
che i soggetti, designati dall’impresa che chiede la
qualificazione quali
direttori tecnici, abbiano ricoperto la medesima funzione per conto di
altre imprese - iscritte
all’Albo Nazionale dei Costruttori o all’Albo Regionale degli
Appaltatori ovvero qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
– per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno
tre consecutivi nella stessa impresa; lo svolgimento delle funzioni in
questione è dimostrato con l’esibizione del certificato dell’A.N.C. o
A.R.A. o attestazione rilasciata ai sensi del citato D.P.R. n. 34 del 2000.
5.
I soggetti nominati direttori tecnici dalla impresa qualificata non
possono far valere la capacità tecnica dimostrata con lavori diretti
qualora non siano trascorsi cinque anni
dalla precedente dimostrazione; a tal fine devono produrre
un’apposita dichiarazione.
6.
La qualificazione conseguita ai sensi del presente articolo è
collegata al direttore tecnico che l’ha consentita e può essere
confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa
provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici
uscenti con soggetti aventi
analoga idoneità.
7.
I lavori
diretti sono
presi in
considerazione solamente per
la prima iscrizione di ogni singola categoria di lavoro.
L’aumento dell’importo
nella medesima
categoria di lavoro è consentito soltanto se documentato con certificati
di lavori eseguiti.
ART.
17
Criteri
particolari di valutazione della capacità tecnica
1.
L’attribuzione di alcune categorie di opere richiede la presenza
di particolari elementi.
2. La
qualificazione nella
categoria di opera
generale OG2
“restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali” è
concessa a condizione che
l’impresa abbia
eseguito lavori pubblici volti alla conservazione, al
ripristino e al consolidamento statico
di immobili aventi caratteristiche
artistiche o che comunque siano vincolati ai
sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali), di
competenza della Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e
storici.
3.
Nel caso in cui altri soggetti privati provvedano all’esecuzione
di questo genere di opere, è necessario che la competente Soprintendenza
confermi espressamente la qualità del lavoro e la sua esecuzione
sull’immobile vincolato.
4. Nel
caso di esecuzione di scavi archeologici (OS 25), i certificati dei lavori
devono riportare la conferma della competente Soprintendenza Archeologica.
ART.
18
Dotazione di attrezzatura tecnica
1.
La dotazione di
attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, dei
mezzi d’opera e dell’equipaggiamento tecnico, in proprietà o in
locazione finanziaria o in noleggio, necessari per l’esecuzione dei
lavori. Essa dev’essere adeguata alla categoria di lavoro e
all’importo di qualificazione richiesto ed è comprovata mediante
autocertificazione, rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa,
contenente l’indicazione specifica e matricolare di tutti i mezzi
d’opera.
2.
La dotazione dell’attrezzatura è riferita all’ultimo
quinquennio sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio per un valore complessivo
quinquennale non inferiore al 2 per cento
della cifra di affari in lavori, costituito per almeno la metà
dagli ammortamenti e dai
canoni di locazione finanziaria.
3.
Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica sia inferiore
alla percentuale di cui al comma 2, la cifra di affari è figurativamente
e proporzionalmente ridotta in
modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d’affari così
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di
cui all’articolo 11, comma 1, lettera
b).
4.
Alla percentuale
richiesta per l’attrezzatura concorre, in proporzione alle quote di
competenza dell’impresa, anche
l’attrezzatura dei consorzi
e delle società fra imprese riunite.
5.
L’ammortamento è comprovato:
a) da
parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la
presentazione delle dichiarazioni annuali
dei redditi corredate dalle ricevute di presentazione e di
autocertificazione relative alla quota riferita alla attrezzatura tecnica.
L’ammortamento può essere rilevato nel prospetto di determinazione dei
redditi ai fini IRPEF o nel prospetto dei dati di bilancio oppure nel
prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri;
qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, l’ammortamento è
comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata del
libro dei beni ammortizzabili vidimato;
b) da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei
consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei
bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati
dalla relativa nota di deposito; la quota di ammortamento riferita
all’attrezzatura tecnica è quella risultante dalla nota integrativa nel
“prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce”; qualora la
nota integrativa non contenga tali informazioni è sufficiente
un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa che, a
richiesta della Commissione di qualificazione, deve essere corredata di
copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato che attesti l’effettiva
ripartizione degli ammortamenti.
6.
Qualora l’attrezzatura tecnica
non sia di proprietà dell’impresa richiedente la qualificazione
ma sia da questa assunta in locazione finanziaria o in noleggio,
l’impresa richiedente deve presentare i relativi contratti da cui si
desumano i canoni effettivamente ed annualmente corrisposti.
ART.
19
Adeguato organico medio annuo.
1.
L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti
ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento
della cifra di affari in lavori effettivamente realizzati, di cui
almeno il 40 per cento per il personale operaio. In alternativa
l’organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente
assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di
affari in lavori, di cui almeno l’80 per cento
per personale tecnico laureato o diplomato. Per
le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende
compresa nella percentuale minima
necessaria. Per le imprese individuali
e per le società di persone il valore della retribuzione del
titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
2.
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è
documentato:
a) da
parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la
presentazione delle dichiarazioni annuali
dei redditi corredate delle ricevute di presentazione. Il costo
complessivo da ripartire può essere rilevato o nel prospetto di
determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e
notizie rilevanti ai fini dei
coefficienti presuntivi di ricavo oppure
ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei
parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo
complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante
corredata della documentazione INPS che ne attesti l’importo. La
ripartizione del costo tra personale operaio
e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in
base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da
autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica
attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione
INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza dell’organico;
b) da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei
consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei
bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati
della relativa nota di deposito. Il
costo complessivo è quello risultante dalla voce “ costi per il
personale ” del conto economico. La ripartizione del costo tra personale
operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere
comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie
attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di
verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra
documentazione INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza
dell’organico.
3. Qualora
il costo del personale sia inferiore alle percentuali indicate nel comma
1, la cifra d’affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta
in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra
d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione
del requisito di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera b).
4.
Alle percentuali
richieste per il costo complessivo del personale dipendente concorrono, in
proporzione alle quote di competenza dell’impresa,
anche il costo per il personale
dipendente dei consorzi e delle società fra imprese riunite.
ART.
20
Lavori eseguiti in subappalto
1.
I lavori eseguiti in regime di subappalto possono essere utilizzati
dall’impresa subappaltatrice per l’intero importo dei lavori
eseguiti corrispondenti alle categorie
di lavoro elencate all’articolo
6, a condizione che il committente abbia rilasciato la prescritta
autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I certificati
dei lavori rilasciati dal committente ai sensi dell’articolo 12 devono
indicare gli estremi della predetta autorizzazione.
2.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto principale può
utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l’importo delle
lavorazioni subappaltate
non supera il 30 per cento dell’importo complessivo. In caso
contrario l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota
eccedente.
ART.
21
Consorzi di imprese
1.
I consorzi di imprese costituiti ai sensi del comma 1 – lettere
b), c) ed e) dell’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni, sono qualificati sulla base delle
qualificazioni delle singole imprese consorziate. I requisiti richiesti
sono così dimostrati:
a)
per quanto riguarda la
capacità economica e finanziaria, mediante la cifra d’affari
propria o dei propri consorziati conseguita ai sensi dell’articolo 11;
b)
per quanto riguarda la
dotazione di attrezzature tecniche, mediante l’attrezzatura
propria o in dotazione stabile
dei propri consorziati comprovata ai sensi dell’articolo
18;
c)
per quanto riguarda il
requisito relativo all’organico medio annuo si deve far riferimento al
costo complessivo del personale direttamente dipendente del consorzio o
dei propri consorziati, dimostrato secondo le previsioni di cui
all’articolo 19;
d)
il requisito della capacità tecnica può essere dimostrato con la
presentazione di certificati di lavori eseguiti o diretti dal direttore
tecnico del consorzio ovvero
da ciascuna delle imprese consorziate; se il consorzio
è costituito
tra imprese
iscritte all’Albo
Regionale degli Appaltatori, in
luogo dei certificati
dei lavori
eseguiti o
diretti, la
capacità tecnica può
essere dimostrata con la presentazione dei certificati comprovanti la
qualificazione delle imprese consorziate
con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata; in questo ultimo
caso la qualificazione
è acquisita per la classifica corrispondente all’importo pari o
immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute da tutte
le imprese consorziate; per
la classifica di
importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le
imprese consorziate già
possieda tale qualificazione.
ART.
22
Direttore tecnico
1. Il
direttore tecnico è il soggetto responsabile della conduzione tecnica
dell’impresa; egli compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico e
organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire.
2. Le
società comunque costituite nonché i Consorzi di imprese
nominano uno o più direttori tecnici. Analogamente provvedono le
imprese individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore
tecnico.
3.
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare
dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore o dal
socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di
contratto di opera professionale regolarmente
registrato. Il rapporto di dipendenza
è dimostrato con la produzione di copia del libro paga o altra
documentazione INPS, INAIL.
4.
E’ fatto divieto alla medesima persona di ricoprire
contemporaneamente l’incarico di direttore tecnico in più imprese
qualificate; a tal fine la domanda dell’impresa richiedente la
qualificazione deve essere corredata della dichiarazione
di unicità di incarico rilasciata dal soggetto nominato direttore
tecnico.
5.
La mancanza di almeno un direttore tecnico non consente
all’impresa di svolgere legittimamente la sua attività imprenditoriale.
6.
La scelta del direttore
tecnico avviene nei seguenti modi:
a
per la qualificazione in
categorie di lavoro con classifica di importo superiore alla V della
tabella di cui all’articolo 7, è
necessaria la laurea in ingegneria o in architettura;
b)
per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica pari o
inferiore alla V, è ammesso il possesso
del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico
ovvero il possesso di particolare esperienza nel settore delle costruzioni
acquisita mediante l’attività di direzione di cantiere, con rapporto di
lavoro dipendente, dimostrata con certificati di lavori eseguiti e
realizzati da altra impresa
negli ultimi cinque anni; il rapporto di lavoro dipendente è dimostrato
con la produzione del libro paga o altra documentazione INPS o INAIL;
c)
per la qualificazione delle imprese nelle categorie
aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali ovvero per gli scavi archeologici,
la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in
conservazione di beni culturali o in architettura; per la qualificazione
nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla IV,
il direttore tecnico, qualora non possieda la laurea, deve essere
dotato di esperienza professionale, acquisita in tali
lavori quale direttore di cantiere con rapporto di lavoro
dipendente presso un'altra impresa, per un periodo non inferiore a cinque
anni. Tale esperienza è comprovata da idonei certificati di esecuzione
dei lavori attestanti tale condizione
e rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei beni e con
la produzione di copia del libro paga o altra documentazione
INPS, INAIL.
ART.
23
Variazione o sostituzione dei direttori tecnici
1.
Al fine di poter confermare la qualificazione di un’impresa che
abbia sostituito o aggiunto uno o più direttori tecnici, i nuovi soggetti
devono possedere una capacità tecnica analoga a quella posseduta dai
soggetti uscenti e dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 16 e 22.
2.
Se l’impresa non provvede alla sostituzione dei direttori tecnici
uscenti, è disposta la revoca ovvero la riduzione della qualificazione
nelle categorie ed importi corrispondenti, in connessione,
rispettivamente, alla mancanza o alla minor capacità tecnica dei nuovi
direttori tecnici.
TITOLO III
MODIFICHE
DEI REQUISITI, DELL’ORGANIZZAZIONE
E DELLA STRUTTURA DELLE IMPRESE
ART.
24
Atti di trasformazione delle aziende
1.
Nei casi di trasformazione delle imprese, quali
il conferimento, la fusione per incorporazione e la cessione di
azienda, i nuovi soggetti
risultanti da dette operazioni mediante atto pubblico notarile,
possono avvalersi della capacità economico-finanziaria, della
capacità tecnica e organizzativa, della dotazione delle attrezzature e
dell’organico medio annuo ovvero della qualificazione già
posseduti dalle imprese originarie;
a tal fine dai medesimi atti
pubblici si deve desumere che al momento del trasferimento i nuovi
soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che
detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti
dall’impresa richiedente.
ART.
25
Conferimento d’azienda
1.
Le imprese individuali o societarie già
qualificate che
intendono conferire
la propria
azienda in
un’altra impresa, devono nominare
quale direttore
tecnico la
stessa persona
che ricopriva
tale incarico nella ditta individuale o società originaria, fatta
salva la possibilità di sostituirlo con altro soggetto avente una capacità
tecnica ritenuta idonea
rispetto alla qualificazione posseduta dall’impresa originaria.
ART.
26
Fusione per incorporazione
1.
Qualora le imprese manifestino la volontà di unire in un unico
soggetto la propria organizzazione, gli organici, i mezzi d’opera, le
proprie capacità finanziarie e tecniche al fine di potenziare la propria
attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni, il criterio da
seguire per la qualificazione da assentire al nuovo soggetto risultante
dalla fusione tiene conto delle migliori prestazioni imprenditoriali che,
in virtù della sommatoria delle suindicate capacità, tale nuovo soggetto
acquisisce.
2. La qualificazione da attribuire ai soggetti
risultanti dalle avvenute
fusioni o incorporazioni deve risultare dalla sommatoria delle
qualificazioni già possedute dai soggetti coinvolti nelle suddette
trasformazioni, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi
direttori tecnici dell’impresa cessionaria siano in possesso dei
requisiti necessari, ai sensi del presente regolamento, per la
qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti
dalla fusione.
ART.
27
Cessione d’azienda
1.
L’impresa cessionaria può conservare la medesima qualificazione
già posseduta dall’impresa cedente l’intero ramo o semplicemente un
ramo di azienda a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi
direttori tecnici dell’impresa cessionaria siano in possesso dei
requisiti necessari, ai sensi del presente regolamento, per la
qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti
dalla cessione.
ART.
28
Decesso del titolare di impresa individuale
1.
E’ ammesso il recupero della qualificazione posseduta dal
titolare di una ditta individuale, nell’ipotesi di decesso di
quest’ultimo, a favore
dell’erede o degli eredi a
condizione che il direttore tecnico del nuovo soggetto sia in possesso dei
particolari requisiti previsti dal presente regolamento e che l’impresa
richiedente mantenga le capacità operative, finanziarie e tecniche
dell’impresa già appartenente al titolare deceduto.
ART.
29
Variazioni
1.
Le imprese iscritte al
casellario di cui all’articolo 4
comunicano alla segreteria, entro il termine di trenta giorni dal loro
verificarsi, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e
strutture che siano rilevanti ai fini del presente regolamento.
2.
È fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla
segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti
di competenza della Commissione di cui all’articolo 3.
ART.
30
Rinnovo dell’attestazione di qualificazione
1.
Almeno tre mesi prima della scadenza del termine triennale di
validità dell’attestazione, l’impresa può chiederne il rinnovo,
effettuato secondo le procedure di cui all’articolo 32.
2.
Da tale data di attestazione decorre il nuovo termine di efficacia
fissato dall’articolo 4.
3.
Nei casi di conferimento, fusione per incorporazione, cessione
d’azienda o di un ramo di azienda o in caso di ricupero della
qualificazione per decesso del titolare di una ditta individuale,
l’attestazione rilasciata alle imprese che hanno dato origine al nuovo
soggetto continua a produrre la propria efficacia fino allo scadere del
triennio decorrente dal rilascio della medesima attestazione. E’ fatta
salva la facoltà per i nuovi soggetti di richiedere, per un nuovo
triennio, il rinnovo dell’attestazione che avviene sulla base della
revisione operata secondo le condizioni previste nell’articolo 32.
ART.
31
Aumento di classifica
ed estensione a nuove
categorie di lavoro
1.
Le imprese interessate possono chiedere l’aumento della
classifica per ciascuna delle categorie di lavoro già possedute ovvero l’estensione ad altre
categorie di lavoro purché sia decorso almeno un anno dalla data
dell’attestazione precedente.
2.
L’aumento da una classifica inferiore ad una superiore
e l’estensione a nuove categorie è soggetta all’accertamento
della capacità tecnica e organizzativa, di cui all’articolo 12, con riferimento
alle classifiche che si intende aumentare o alle categorie di lavori di
cui si chiede l’estensione. In tali casi, il possesso della percentuale
della cifra d’affari è riferita alla sommatoria tra gli importi di
qualificazione conseguiti, per i quali si chiede la conferma, e gli
importi delle nuove qualificazioni richieste.
3.
Per la dimostrazione della capacità tecnica e organizzativa,
l’impresa può far riferimento alla documentazione già in possesso
della segreteria dell’Albo purché questa rientri nell’ultimo
quinquennio di riferimento.
4.
L’impresa richiedente l’aumento o l’estensione, deve
sottoporsi alla revisione generale di cui all’articolo 32.
5.
L’aumento della classifica o l’estensione a nuove categorie di
lavoro comporta il rinnovo dell’attestazione della qualificazione che ha
efficacia per un triennio.
Scarica qui le istruzioni e la
modulistica per:
QUALIFICAZIONE
DELLE IMPRESE - PRIMA ISCRIZIONE ALL’ARA – AUMENTO DI
CLASSIFICHE – ESTENSIONE DI CATEGORIA – CONFERIMENTI – FUSIONI-
CESSIONI DI IMPRESE – VARIAZIONE DIRETTORI TECNICI
ART.
32
Revisione generale delle
qualificazioni
1.
La revisione delle qualificazioni è soggetta all’accertamento
dei seguenti requisiti:
a)
requisiti generali di cui all’articolo 9;
b)
idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti di Credito
indicati dall’impresa richiedente la revisione;
c)
dotazione della direzione tecnica avente i requisiti previsti
dall’articolo 22;
d)
cifra d’affari in lavori derivante da attività diretta ed
indiretta, documentata e
determinata ai sensi dell’articolo 11, non inferiore al 100 per cento
della somma degli importi di qualificazione conseguiti nelle categorie di
lavoro di cui all’articolo 6; alle qualificazioni per un importo
illimitato si attribuisce il valore convenzionale di lire 40.000.000.000;
e)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica documentata e determinata
ai sensi dell’articolo 18;
f)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dimostrato
e determinato ai sensi dell’articolo 19.
2.
Nel caso
in cui i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f), non
rispettino i valori previsti
rispetto alla cifra di affari in lavori, questa è figurativamente ridotta
in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste.
3.
I requisiti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) sono riferiti al
quinquennio antecedente la data di richiesta della revisione.
4.
L’impresa che dimostra di possedere i requisiti richiesti è
confermata nella qualificazione, per categorie di opere e classifiche
corrispondenti.
5.
L’impresa non che dimostri il possesso di tali requisiti deve
indicare, con richiesta motivata, quali
categorie di opere intende cancellare o in quali delle medesime categorie
intende ridurre gli importi corrispondenti, in modo da rientrare nei
requisiti stabiliti, pena la mancata conferma delle qualificazioni
possedute, fatta comunque salva la facoltà della Commissione di cui
all’articolo 3 di provvedere d’ufficio.
ART.
33
Prima attuazione della revisione
1.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, risultano
regolarmente iscritte all’Albo Regionale degli Appaltatori
sono soggette ad una prima revisione generale che avviene secondo
le seguenti modalità:
a)
per l’attribuzione
della qualificazione nelle
categorie di opere con classifiche pari o inferiori all’importo di lire
500.000.000, l’impresa deve dimostrare:
1)
di possedere i
requisiti indicati nell’articolo 32, comma 1, lettere a) e b);
2)
di aver almeno un
direttore tecnico con il
possesso del diploma di
geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di
particolare esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante
l’esecuzione di lavori ovvero l’espletamento di attività di direzione
di cantiere con rapporto di lavoro dipendente presso un'altra impresa,
riferito a lavori eseguiti generalmente
negli ultimi cinque anni per un importo complessivo non inferiore
al 50 per cento, della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi
richiesti e da comprovare con idonei certificati attestanti tale
condizione e con la produzione di copia del libro paga o altra
documentazione INPS,
INAIL;
b)
per l’attribuzione
della qualificazione nelle
categorie di opere con classifica superiore all’importo di lire
500.000.000, si procederà ai sensi dell’articolo 32.
2.
All’impresa sottoposta a revisione è attribuita la
qualificazione delle categorie di opere che trovano corrispondenza con
quelle indicate nell’articolo 6, come rappresentato nella tabella A)
allegata al presente regolamento.
3.
Per quanto riguarda l’attribuzione degli importi di
qualificazione per ciascuna delle suddette categorie di lavoro,
all’impresa viene attribuita la classifica immediatamente inferiore
all’importo risultante dalla precedente iscrizione fermo restando
l’obbligo dell’accertamento positivo dei requisiti di cui
all’articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), e),
f); il requisito di cui all’articolo 32, lettera d) è invece
ridotto al 50 per cento.
Alle imprese che risultano già iscritte all’A.R.A per importi
illimitati viene attribuita
la classifica di lire 30.000.000.000, fatta salva la possibilità di
ottenere la classifica illimitata alle condizioni di cui all’articolo
32. Per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica e
organizzativa all’importo illimitato si attribuisce il valore
convenzionale di lire 40.000.000.000.
4.
In deroga a tali disposizioni:
a)
le imprese, già iscritte all’A.R.A. con categorie
di lavoro fino all’importo di lire 150.000.000, sono cancellate
dall’Albo, fatta salva la possibilità di chiedere la qualificazione per
importi superiori rientranti nelle classifiche stabilite dall’articolo
7, previa dimostrazione dei requisiti di cui all’articolo 31;
b)
le imprese, già iscritte all’A.R.A. con categorie
di lavoro fino all’importo di lire 240.000.000, possono
beneficiare dell’adeguamento della qualifica fino all’importo di lire
300.000.000 purché dimostrino di possedere i requisiti previsti al comma
1, lettera a), dell’articolo 33;
5.
Entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, tutte le imprese iscritte all’A.R.A.
devono presentare la domanda di revisione ai sensi del presente articolo,
corredata della documentazione richiesta.
6.
Nel caso in cui la revisione non venga chiesta entro il termine
sopra stabilito, l’impresa non può più godere del beneficio della
medesima revisione, fatta salva la possibilità di
sottoporsi a nuova qualificazione presentando la documentazione
richiesta.
Scarica
qui le istruzioni e la modulistica per:
PRIMA
ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DELL’ALBO APPALTATORI
(Art. 33 DPGR n. 1/2001” Regolamento qualificazione imprese”)
ART.
34
Revoca dell’attestazione di qualificazione
1.
Con provvedimento della Commissione di cui all’articolo 3, è
disposta la cancellazione di un impresa qualificata nei seguenti casi:
a)
qualora abbia cessato la propria attività;
b)
per il decesso del titolare dell’impresa individuale;
c)
per il venir meno di uno dei requisiti generali previsti
dall’articolo 9 e che ne avevano consentito la qualificazione;
d)
per grave e ripetuta negligenza nell’esecuzione dei lavori
accertata dalle amministrazioni competenti;
e)
in tutti gli altri casi cui facciano riferimento altre disposizioni
vigenti di legge in materia
di esecuzione di opere pubbliche.
ART.
35
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla
Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, lì 9 marzo 2001
Floris
TABELLA
CORRISPONDENZA
NUOVE E VECCHIE CATEGORIE
TABELLA
NON AMMESSA A REGISTRAZIONE
DALLA CORTE DEI CONTI
Corte dei Conti – Sezione di Controllo per
la Regione Autonoma della Sardegna – Registrato a seguito della
deliberazione della Sezione di Controllo n. 15 – Addì 16 luglio 2001
– Reg.1 Fl. 2 con esclusione delle seguenti parti: Articolo 1, primo
comma; - Articolo 2, commi tre e quattro; - Articolo 3, commi due, quattro
e otto; - Articolo 5, commi uno e due; - Articoli 6 e 7, nonché la
“Tabella di corrispondenza…” allegata al regolamento.
Il Consigliere Delegato:
Dott. Giorgio Longu
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