SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI
COSTRUZIONE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.
1
(Ambito di applicazione)
1. Il
presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui
all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
2.
La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
3. Fatto
salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di
qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione
necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
4. Le
stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione
della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli
previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV.
Art.
2
(Definizione)
1. Ai
fini del presente Regolamento si intende per :
a) “Legge”:
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) “Stazioni
appaltanti”: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge, nonché le
Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c) “Regolamento
generale”: il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, della Legge;
d) “Regolamento”:
il presente regolamento;
e) “Procedimento
di qualificazione”: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del
Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il
possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari
per realizzare lavori pubblici;
f) “Autorità”:
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi
dell’articolo 4 della Legge;
g) “Organismo
di autorizzazione”: l’Autorità;
h) “Organismi
di accreditamento”: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali
ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli
organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
i) “Organismi
di attestazione”: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati
SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori
pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’articolo 8, comma 3,
lettera c) ed eventualmente lettere a) e b) della Legge;
l) “Organismi
di certificazione”: gli organismi di diritto privato che rilasciano i
certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e
correlati del sistema di qualità;
m) “Autorizzazione”:
l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale l’Autorità autorizza gli
organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera i);
n) “Accreditamento”:
l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di
accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le
attività di cui alla lettera l);
o) “Commissione”:
la Commissione consultiva prevista dall’articolo 8, comma 3, della Legge del
cui parere si avvale l’Autorità ai fini dell’autorizzazione e della sua eventuale
revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonché della
definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro
attività i soggetti autorizzati al rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
p) “Attestazione”:
il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8,
comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della Legge;
q) “Certificazione”:
il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità
conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina
nazionale;
r) “Dichiarazione”:
il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del
sistema di qualità di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b) della legge;
s) “Osservatorio”:
l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, commi 10, lettera c),
e all’articolo 14, comma 11, della Legge;
t) “Imprese”:
i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge;
u) “Impresa
assegnataria”: l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo 10, comma 1,
lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o totalmente, l’esecuzione dei
lavori;
v) “Casse
Edili”: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.
Art.
3
(Categorie e classifiche)
1.
Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di
opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per
prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle
categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e
ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione
si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base di gara.
3.
Le categorie sono specificate nell’allegato A.
4.
Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I -fino a
£. 500.000.000 Euro 258.228
II -fino a
£. 1.000.000.000 Euro 516.457
III -fino a
£. 2.000.000.000 Euro 1.032.913
IV -fino a
£. 5.000.000.000 Euro 2.582.284
V -fino a
£. 10.000.000.000 Euro 5.164.569
VI -fino a
£. 20.000.000.000 Euro 10.329.138
VII -fino a
£. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
VIII -oltre
£. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
5.L’importo
della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di
qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (Euro 20.658.276).
6.
Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro
20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica
VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a
base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo
18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma
1-quater, della Legge.
7. Per le imprese stabilite in
altri Stati aderenti all’Unione Europea la qualificazione di cui al presente
regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di
appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in
altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata
in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse
condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite
negli Stati aderenti alla Unione Europea.
8.Le imprese che non
possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione,
possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i
soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.
Art.
4
(Sistema di qualità aziendale ed elementi
significativi e
correlati del sistema di qualità aziendale)
1. Ai
fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), della
Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella
misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista
dall’allegato B.
2. La
certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della
presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa
nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e
classifiche.
3. Il
possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della
dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale,
rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di
costruzione, è attestato dalle SOA.
TITOLO II
Autorizzazione degli organismi di attestazione
Art.
5
(Commissione consultiva)
1.
La
Commissione è composta dai seguenti componenti:
a)
un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro competente;
b) un
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal
Ministro competente;
c) un
rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
designato dal Ministro competente;
d) un
rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato
dal Ministro competente;
e) un
rappresentante del Ministero dell’ambiente designato dal Ministro competente;
f)
un rappresentante del Ministero dei trasporti e
della navigazione designato dal Ministro competente;
g) un
rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
h) due
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
i)
due rappresentanti dei Comuni designati
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
l) un
rappresentante delle Province designato dall’Unione delle province d’Italia;
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n) nove
rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di
categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
2. Le
attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale
dell’Autorità.
3. La
mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del
comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al
funzionamento della Commissione.
4. La
Commissione è convocata dal Presidente dell’Autorità, con preavviso di almeno
quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da trattare.
5. I
pareri della Commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza
di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Per
la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito un compenso nella
misura determinata dall’Autorità nei limiti delle risorse disponibili.
Art.
6
(Nomina dei componenti della Commissione)
1. I membri della Commissione sono nominati dall’Autorità e durano in carica per un triennio.
2. In
caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall’incarico
per qualsiasi altro motivo, l’Autorità provvede alla loro sostituzione con le
stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui
sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art.
7
(Requisiti generali e di indipendenza
delle SOA e relativi controlli)
1. Le
Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per
azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la
locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel
territorio della Repubblica.
2.
Il
capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente
versato.
3.
Lo
statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di
attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei connessi
controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle
imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico -
finanziaria.
4.
La
composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in
presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate
secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del
principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse
commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori.
5. Le
SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro
verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di
interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Ai
fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e
sulla persistenza del requisito dell’indipendenza l’Autorità può richiedere,
indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse
SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni
informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali
situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei
soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
7. Non
possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a)
che si trovano in stato di liquidazione,
concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione vigente;
b) che
sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che
non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali
previsti dalla vigente legislazione;
d) qualora
nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o
indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell’articolo 10
della legge 31 maggio 1965 n. 575;
e) qualora
nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori
tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o
professionale, o per delitti finanziari;
f) che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste.
8. Le SOA comunicano all’Autorità l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata risposta a richieste dell’Autorità
nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel
medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere implicano
l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 7, della Legge e
possono nei casi più gravi comportare la revoca dell'autorizzazione.
Art.
8
(Partecipazioni
azionarie)
1. Non possono possedere, a qualsiasi
titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una
SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1,
della Legge, nonché le regioni e le province autonome.
2. Le associazioni nazionali delle
imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali
rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA
nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle
associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio
dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la
partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese è ammessa
qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di
associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo,
intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione
azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'Autorità.
4. Si intendono acquisite o cedute
indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie,
o comunque tramite interposta persona.
5. L'Autorità,
entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della
partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della
SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7,
comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento
equivale a nulla osta all'operazione.
6. Il trasferimento della
partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA.
Art.
9
(Requisiti
tecnici delle SOA)
1. L'organico
minimo delle SOA è costituito:
a)
da un direttore tecnico laureato in ingegneria,
o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci
anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo
professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza
almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di
responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri
(organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della
capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio
ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo
direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi,
di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da
tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed
uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di
esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori
pubblici;
c) da
sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo
indeterminato.
2. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle
SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3 Il venire meno dei
requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi
sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.
4. Le SOA devono disporre di
attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni
all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art.
10
(Concessione e
revoca della autorizzazione)
1.
Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della
qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla
autorizzazione dell'Autorità.
2. La SOA presenta istanza
di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a)
l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione
della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di
controllo o di collegamento;
c) l'organigramma
della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la
dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle
vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7,
comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o
direttori tecnici;
e) certificato
del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e
direttori tecnici della SOA;
f)
un documento contenente la descrizione delle
procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno
utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione;
g) una
polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle
responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore
a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorità ai fini
istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla
documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario
all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel
termine.
4.
Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova
istanza.
5.
L'autorizzazione è revocata dall'Autorità quando sia accertato il venire meno
dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando
sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla
autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei
mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione
dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8
e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività
in modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge, del presente
Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al
comma 2, lettera f).
6.
Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando
l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di
terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5.
A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a
presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta
giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la
decisione in ordine alla revoca.
8.
In via istruttoria l’Autorità
può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le
audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le
acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un
termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni.
In tal caso, il termine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso
per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed alle
presentazione delle controdeduzioni.
9. In caso di revoca dell’autorizzazione,
ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni
rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano,
entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA
cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le
attestazioni di qualificazione; nell’eventualità di inerzia del soggetto
qualificato il trasferimento è disposto dall’Autorità.
10. In caso di revoca dell’autorizzazione,
ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le
documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora
conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese
contraenti.
Art.
11
(Elenco delle
SOA ed elenchi delle imprese qualificate)
1. L'Autorità
iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di
attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
2. L'Autorità,
sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12,
cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei
soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la
qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art.
12
(Svolgimento
dell'attività di qualificazione e relative tariffe)
1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a) comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1, della Legge;
b) acquisire
le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da
assicurare adeguata informazione;
c) agire
in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal Regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare
la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle
documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato.
2. Per l’espletamento delle loro
attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla
loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione
o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato, in
rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o
specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui
all'allegato E.
4. L’importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato
corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il
pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto
contrario è nullo.
5. Le SOA trasmettono all'Autorità,
entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.
(Autorizzazione
di organismi di certificazione)
1. Gli organismi già
accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono
svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da
parte dell'Autorità.
2. L'autorizzazione è
subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni
stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla
denominazione sociale e all’unicità dell’oggetto sociale.
Art. 14
(Vigilanza
dell’Autorità)
1. L’Autorità,
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul sistema
di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo
qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a)
operino secondo le procedure, anche di controllo
interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate
dall’Autorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino
le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 4, e
nel titolo III.
d) applichino
le tariffe di cui all’allegato E.
2. I
poteri di vigilanza e di controllo dell’Autorità ai fini di quanto previsto dal
comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di
altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza
dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione, sempre che
vanti un interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica l’Autorità,
disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita
l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni.
3. L’Autorità
provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni
rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.
TITOLO III
Requisiti per la qualificazione
Art.
15
(Domanda di qualificazione)
1.
Per il conseguimento della
qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di
sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi
di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della Legge secondo la cadenza
temporale prevista nell’allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L'impresa che intende ottenere
l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una
delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari
alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto
alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di
rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di
rilascio dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta
giorni.
5. La durata dell'efficacia
dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del
termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve
stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata.
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima
della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio
dell'attestazione già acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle
stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio
dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di
efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione
e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione le
variazioni che non producono effetti
diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione;
dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall’Autorità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a
procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.
9.
In caso di fusione o di altra
operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo
soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle
imprese che ad esso hanno dato origine.
Art.
16
(Controllo
dell’Autorità sulle attestazioni)
1.
Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle
imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell’Autorità
qualora l’impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta
giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.
2.
L’Autorità, sentita l’impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni
necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali
condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato.
L’inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell’Autorità costituisce
comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del presente Regolamento.
Art.
17
(Requisiti d'ordine generale)
1.
I requisiti d'ordine generale occorrenti
per la qualificazione sono:
a) cittadinanza
italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in
Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza
di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza
di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla
moralità professionale;
d) inesistenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza;
e) inesistenza
di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza;
f) iscrizione
al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
g) insussistenza
dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
h) inesistenza
di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza
di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza
di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
2.
L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono
qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da
sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si
riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in
nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta
di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori
muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di
consorzio.
Art.18
(Requisiti di
ordine speciale)
1. I
requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata
idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata
dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato
organico medio annuo.
2. La
adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a)
da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c)
limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale
netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo
2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore
positivo.
3. La
cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte
delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative,
dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione
delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee,
e della relativa nota di deposito.
4. La
cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle
quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee,
e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma
1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite dei
quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori
eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5.
La
adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo 26;
b) dall'esecuzione
di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di
importo non inferiore al 90% di
quello della classifica richiesta;
l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 22.
6. L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di
esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 22, comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici
affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti
di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure
affidati in concessione, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì
dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati
assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei
quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese
qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti
alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate
nelle classifiche successive.
8. L'adeguata
attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi
d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o
in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.
Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al
comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua
dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
predetta cifra d’affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai
canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è
terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari
sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un
periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato
con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano
di ammortamento concluso.
9.
L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società
di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito.
10 L'adeguato organico medio annuo è dimostrato
dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al
comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per
personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere
dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto
a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di
cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese
artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale
minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il
valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il
valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione
INAIL.
11. Il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è
documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in
conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e
dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione
sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui
desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli
riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL
ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai
relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’ammortamento ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
13. I consorzi di
cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono
dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti
possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il
costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14.
Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti
di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa
mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di
direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella
stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con
l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei
certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori
tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo
ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque
miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma
5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale
precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita
dichiarazione.
15.
Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il
rapporto di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente e la cifra d’affari di cui al comma 2, lettera b), è inferiore alle
percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa è
figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata
vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
Art. 19
(Incremento convenzionale premiante)
1. Qualora l’impresa, oltre
al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui all’articolo 4,
presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;
i valori degli importi
di cui all’articolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti
dall’impresa sono figurativamente incrementati in base alla percentuale
determinata secondo quanto previsto dall’allegato F; gli importi così
figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei
suddetti commi dell’articolo 18.
Art.
20
(Consorzi stabili)
1.
Il
consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad
una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica
corrispondente all’importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate.
Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni
caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione.
Art.
21
(Rivalutazione dell’importo dei lavori
eseguiti)
1.
Gli
importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle
tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni
accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di
sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2.
Sono
soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a
seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all’articolo
2, comma1, lettera b) del presente Regolamento.
Art.
22
(Determinazione
del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati)
1. La
cifra d’affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente
all’articolo 18, comma 2, lettera b), e all’articolo 18, comma 5, lettera b),
sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA.
2. Fino
al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli
importi previsti all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati
nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
3. I
lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
4. Fino
al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i
lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
5. I
lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati
ed ultimati nel periodo di cui al precedente comma 1, ovvero la parte di essi
eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o
per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del
contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
6. L'importo
dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
7. I
certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di
cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i
lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno
dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato
l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data
di entrata in vigore del presente Regolamento.
8. I
certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in
copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede
ai necessari riscontri a campione.
Art.
23
(Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori
eseguiti all’estero)
1. Per
i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce:
a)
per i Paesi aderenti all’Unione Europea, la certificazione
rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per
gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del
consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori
eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che
i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c) una
copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
Art.
24
(Lavori eseguiti dall’impresa
aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice)
1.
Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in
subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di
subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto
sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l’impresa
subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle
lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa
aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l'importo
delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni
appartenenti alle categorie di cui all’allegato A per le quali è prescritta la
qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei
lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo dei
lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la
qualificazione nella categoria prevalente.
2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.
Art.
25
(Criteri di valutazione dei lavori
eseguiti e dei relativi importi)
1.
L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di
cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni
appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle
leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla
categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
2.
Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui
lavori pubblici, l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto
di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella
corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.
3.
Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a
parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di
prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura
del 100%.
4.
Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale
dell’intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo
le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e
maggiorato del 25%.
5.
Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla
seguente documentazione:
a)
concessione edilizia relativa all'opera
realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia
del contratto stipulato;
c) copia
delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia
del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori
appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al
consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio
stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le
percentuali previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b).
Art.
26
(Direzione tecnica)
1. La direzione tecnica è
l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere
assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale
rappresentante dell’impresa, o da più soggetti,
2.
I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati,
per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV,
di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma
universitario in ingegneria o in architettura o equipollente; per le
classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di
equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale
identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale
direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare
con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3.
I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire
analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una
dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona
diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o
in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i
lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione
tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni
culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori
alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei
suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a
cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei
suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o
individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.
4.
La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 14, è collegata al direttore tecnico che
l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di
autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del
direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5.
Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici
uscenti, si dispone:
a) la
revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi
alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la
conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori
rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6. Se la variazione della
direzione tecnica è influente per l’iscrizione conseguita, ovvero se la
medesima è costituita da una sola persona, l’impresa provvede a darne
comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Osservatorio dei lavori
pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
7. In deroga a quanto
stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono
conservare l’incarico presso la stessa impresa.
Art.
27
(Casellario informatico)
1.
Presso l’Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario
informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle
attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del presente
Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal
Regolamento generale.
2.
Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i
seguenti dati:
a)
ragione
sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla
C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c)
categorie
ed importi della qualificazione conseguita;
d)
data
di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
e)
ragione
sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f)
cifra
di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima
attestazione conseguita;
g)
costo
del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima
qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al
personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h)
costo
degli ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi e dei canoni
per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data
dell’ultima qualificazione conseguita;
i)
natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni
categoria nel quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita,
risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco
dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m) importo
dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in ordine alla
retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale
stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali
procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali
episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di
sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle
stazioni appaltanti;
q) eventuali
sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico
dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici
per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio;
r) eventuali
provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della
Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali
falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla
procedura di cui all’articolo 10, comma 1 quater, della Legge;
t) tutte
le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della
tenuta del casellario.
3.
Le
imprese sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti
dall’articolo 17.
4.
Le
stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul
comportamento dell’impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita
dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. I
dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura
dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione
dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
6. Tutte
le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel
casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte
salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.
Art.
28
(Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150.
000 Euro)
1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale
in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora
in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:
a) importo
dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata
attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli
agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari
a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon
esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela
dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto
previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione
o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo
le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO IV
Norme transitorie
Art.29
(Disciplina transitoria)
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese non ancora
in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e
III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di
affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.
2. I
requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono
determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo
possesso è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di
offerta ed è accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni
vigenti in materia.
3.
Fino all’entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione
dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
determinate con riferimento a quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 3.
(Categoria prevalente e lavorazioni
subappaltabili o scorporabili)
1. La stazione appaltante indica nel bando di gara:
a) l'importo
complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l’allegato A e l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento;
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
2. Le parti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera d) sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art.31
(Appalti di importo superiore a 150.000 Euro
ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1. Alle
procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono
pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cifra
d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da
affidare;
b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di Euro, la percentuale è fissata al 40%;
c) costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori
fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente
realizzata;
d) dotazione
stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’articolo 18,
comma 8, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata; per le
procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore
richiesto è pari alla metà.
2. Nel
caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 18, comma 15; la cifra d’affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
comma 1, lettera a).
3. A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti
di cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del trenta per cento.
Art.
32
(Appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1. Alle
procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse le imprese in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori non inferiore a due
volte e mezzo l’importo dell’appalto da affidare;
b) esecuzione
di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di
importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da affidare;
c) esecuzione
di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di
importo, non inferiore al 30% di quello dell’appalto da affidare, ovvero, in
alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo
complessivo, non inferiore al 40% di
quello dell’appalto da affidare ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella
suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di
quello dell’appalto da affidare;
d) costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore a quanto
previsto valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra
d’affari effettivamente realizzata;
e) dotazione
stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall’articolo 18,
comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente realizzata.
2. Nel
caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
comma 1, lettera a).
3. Qualora
il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui
all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge, ogni singolo
lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve
essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o
consorziate.
Articolo
33
(Disposizioni finali)
1. L’Ispettorato generale
per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per i contratti con il
compito di provvedere, con l’attuale struttura organizzativa, all’esperimento
delle gare e alla stipulazione dei contratti per l’appalto dei lavori, dei
servizi e delle forniture di competenza del Ministero dei lavori pubblici,
nonché alla stipulazione degli atti di transazione nell’interesse del Ministero
stesso. All’Ispettorato è demandato
inoltre ogni adempimento relativo alle materie che residuano a seguito
dell’abrogazione dell’Albo nazionale dei costruttori, con particolare
riferimento alla normativa antimafia.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinato il contingente di
personale da assegnare all’Ispettorato nell’ambito delle dotazioni organiche
complessive del Ministero dei lavori pubblici.
2. Ai sensi dell’articolo 8,
commi 10 e 11, della Legge, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi
deliberanti dell’Albo nazionale dei costruttori per le quali non sia
intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l’effettiva iscrizione all’Albo stesso.
Art.
34
(Entrata in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
ALLEGATO A
PREMESSE
· Ai
fini delle seguenti declaratorie per “opera”
o per “intervento” si intende un
insieme di lavorazioni capace di
esplicare funzioni economiche e tecniche.
· La
qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con
l’acronimo “OG”, è conseguita
dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo
l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi
per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte
dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche
lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed
organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento
tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella
conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano
l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua
attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
· La
qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con
l’acronimo “OS”, è conseguita
dimostrando capacità di eseguire in proprio
l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche
lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di
un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e
professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed
organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della
lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed
amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
· La
qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle
previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni
realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni
previste dalle declaratorie del presente allegato.
· Le
lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate
per le quali nell’allegata tabella “corrispondenze
nuove e vecchie categorie” è prescritta la qualificazione obbligatoria,
qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da
realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive
delle relative adeguate qualificazioni.
CATEGORIE OPERE GENERALI
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o
indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende
in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli
uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e
metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in
cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili,
cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di
particolari caratteristiche e complessità .
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via
esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in
sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati,
le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e
le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo
aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni
realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti,
anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice
o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici
mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che siano necessari per
consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria,
puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza,
svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei
pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon
servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende
in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei,
tunnel.
OG
5: DIGHE
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali
che siano necessari per consentire la
raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi
d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici
ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché
delle opere o lavori a rete a servizio
degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo
di materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE
E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il
“servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione
fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici,
meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon
servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali
comunque realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per
la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque
dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende
in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte
sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o
in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI
DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda
la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali
e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua
naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi
d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG
9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende
le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA
TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E
CONTINUA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione
degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media
tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente
finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
Comprende
in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la
fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei
cavi di tensione.
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E
PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda
la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della
bonifica e della protezione ambientale
Comprende
in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane
dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio
ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione,
nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei
lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione
e di sicurezza.
OG
13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori
puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio
ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema,
comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e
zoologiche.
Comprende
in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e
torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico
per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la
riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la
rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS
1: LAVORI IN TERRA
Riguarda
lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi
mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare:
vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI
INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
Riguarda
l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di
superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse
storico, artistico ed archeologico.
OS
3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state
già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi
di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS
5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di
impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare
o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o
siano in corso di costruzione
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA
TECNICA
Riguarda
la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco,
impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA
SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda
la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di
impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle
informazioni e l’elaborazione delle medesime.
OS
10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda
la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la
esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
complementare.
OS
11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari
OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda
la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS
14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS
15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
Riguarda
la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed
il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti
norme.
OS
16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la
costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati
elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica..
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI
TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS
18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
Riguarda
la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio
e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in
vetro o altro materiale.
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E
DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS
20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda
l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica
organizzazione imprenditoriale.
Riguarda
la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti
su terreni non idonei a reggere i
carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di
resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti
e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le
strutture esistenti e funzionanti nonché l’esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende
in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di
opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l’esecuzione di
indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo
dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché
l’esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità
dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E
DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS
23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda
lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con
attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in
cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali
di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei
componenti.
OS
24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda
la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari
a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la
manutenzione del verde urbano.
Comprende
in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato,
recinzioni.
OS
25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda
gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS
26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni
realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto
sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa,
quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda
la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione
degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o
linea tranviaria.
Comprende
in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e
posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o
interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di
tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici
ed elettronici, necessari in termini di
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS
28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti,
in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda
la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione
dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché
degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di
trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle
categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di
costruzione.
OS
31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento
e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e
simili.
OS
32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda
la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
OS
33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda
la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate
quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri,
quelle pannellate e simili.
Riguarda
la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle
opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali
barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico
trasparente, biomuri, muri cellulari o
alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno
o di pareti di gallerie.
TABELLA
CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE
|
CATEGORIE
NUOVE |
QUALI-FICA-ZIONE
OBBLI- GATO-RIA |
CATEGORIE D.M. 15/5/98 n. 304 |
CATEGORIE
D.M.25/2/82 N.770 |
|
|
OG 1 |
Edifici civili e
industriali |
SI |
G 1 |
2 |
|
OG 2 |
Restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela …. |
SI |
G 2 |
3A -3 B |
|
OG 3 |
Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ……….. |
SI |
G 3 |
4 – 6 - 8 |
|
OG 4 |
Opere d’arte nel
sottosuolo |
SI |
G 4 |
15 |
G |
OG 5 |
Dighe |
SI |
G 5 |
14 |
E |
OG 6 |
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione |
SI |
G 6 |
10A -10C - 19E |
N |
OG 7 |
Opere marittime e
lavori di dragaggio |
SI |
G 7 |
13A -13B |
E |
OG 8 |
Opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica |
SI |
G 8 |
10B |
R A |
OG 9 |
Impianti per la
produzione di energia elettrica |
SI |
G 9 |
16A - 16B - 16C 16D |
L I |
OG 10 |
Impianti per la
trasformazione alta/media tensione e
per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua |
SI |
G 10 |
9D - 16F - 16G 16H – 16L |
|
OG 11 |
Impianti tecnologici |
SI |
G 11 |
5A - 5C |
|
OG 12 |
Opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale |
SI |
S 22 |
|
|
OG 13 |
Opere di ingegneria
naturalistica |
SI |
S 1 |
11 |
|
OS 1 |
Lavori in terra |
|
S 1 |
1 |
|
OS 2 |
Superfici decorate e
beni mobili di interesse storico e artistico |
SI |
S 2 |
|
|
OS 3 |
Impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
SI |
S
3 |
5A1 - 5B |
|
OS 4 |
Impianti
elettromeccanici trasportatori |
SI |
S 4 |
5D - 5D1 - 20 |
|
OS 5 |
Impianti pneumatici
e antintrusione |
SI |
S 5 |
5E |
|
OS 6 |
Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi |
|
S 6 |
5F1 - 5F3 |
|
OS 7 |
Finiture di opere generali di natura edile |
|
S 7 |
5F2 - 5G |
|
OS 8 |
Finiture di opere generali di natura tecnica |
|
S 8 |
5H |
|
OS 9 |
Impianti per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
SI |
S 9 |
9A - 9B - 9C -9E |
|
OS 10 |
Segnaletica stradale
non luminosa |
SI |
S 10 |
7 |
|
OS 11 |
Apparecchiature
strutturali speciali |
SI |
S 11 |
|
S |
OS 12 |
Barriere e
protezioni stradali |
|
S 12 |
|
P |
OS 13 |
Strutture
prefabbricate in cemento armato |
SI |
S 13 |
|
E |
OS 14 |
Impianti di
smaltimento e recupero rifiuti |
SI |
S 14 |
12B |
C |
OS 15 |
Pulizia di acque
marine, lacustri, fluviali |
SI |
S 15 |
13C |
I |
OS 16 |
Impianti per
centrali produzione energia elettrica |
SI |
S 16 |
16E - 16I |
A |
OS 17 |
Linee telefoniche ed
impianti di telefonia |
SI |
S 17 |
16M |
L |
OS 18 |
Componenti
strutturali in acciaio o metallo |
SI |
S 18 |
17 |
I |
OS 19 |
Impianti di reti di
telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento …. |
SI |
S 19 |
18 |
Z |
OS 20 |
Rilevamenti
topografici |
SI |
S 20 |
19A - 19B |
Z |
OS 21 |
Opere strutturali
speciali |
SI |
S 21 |
19C - 19D - 19F |
A |
OS 22 |
Demolizione di opere |
|
S 1 |
|
T |
OS 23 |
Impianti di potabilizzazione
e depurazione |
SI |
S 23 |
12A |
E |
OS 24 |
Verde e arredo
urbano |
SI |
S 1 |
11 |
|
OS 25 |
Scavi archeologici |
SI |
G 2 |
3B |
|
OS 26 |
Pavimentazioni e
sovrastrutture speciali |
|
G 3 |
8 |
|
OS 27 |
Impianti per la
trazione elettrica |
SI |
G 10 |
9D |
|
OS 28 |
Impianti termici e
di condizionamento |
SI |
G 11 |
5A |
|
OS 29 |
Armamento
ferroviario |
SI |
S 9 |
9A- 9B -9C - 9E |
|
OS 30 |
Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
SI |
G 11 |
5C |
|
OS 31 |
Impianti per la
mobilità sospesa |
SI |
S 18 |
17 |
|
OS 32 |
Strutture in legno |
|
G 1 |
2 |
|
OS 33 |
Coperture speciali |
SI |
G 1 |
2 |
|
OS 34 |
Sistemi antirumore
per infrastrutture di mobilità |
|
S 8 |
5H |
Requisito |
Classifica I e II ( da 0 a 1 mld.) |
Classifica III,IV e V (da 1 a 10 mld.) |
Classifica VI e VII ( da 10 a 30 mld.) |
Classifica VIII (illimitato) |
Elementi del sistema di qualità |
Anno 2000 - no Anno 2001 - no Anno 2002 - no Anno 2003 - no Anno 2004 - no |
anno 2000 - no anno 2001 - no anno 2002 - no anno 2003 - sì anno 2004 - sì |
anno 2000 - no anno 2001 - no anno 2002 - sì anno 2003 - sì anno 2004 - // |
Anno 2000 – no Anno 2001 – no Anno 2002 – sì Anno 2003 - // Anno 2004 - // |
Sistema di qualità |
Anno 2000 - no Anno 2001 - no Anno 2002 - no Anno 2003 - no Anno 2004 - no Regime - no |
anno 2000 - no anno 2001 - no anno 2002 - no anno 2003 - no anno 2004 - no regime -
sì |
anno 2000 - no anno 2001 - no anno 2002 - no anno 2003 - no anno 2004 - sì regime - sì |
Anno 2000 – no Anno 2001 – no Anno 2002 – no Anno 2003 – sì Anno 2004 – sì Regime - sì |
ALLEGATO
C
ELEMENTI
SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA’
1. ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA E MANUALE DELLA
QUALITA’
La
presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità si
considera raggiunta in una impresa quando sono presenti in essa le
caratteristiche organizzative e le modalità operative specificate nel presente
documento.
L'impresa
dimostra di avere acquisito elementi significativi e tra loro correlati del
sistema qualità, che sono riassunti in un manuale della qualità; questo
costituisce anche strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento.
Il
manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso
corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle
attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.
La
dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità da parte degli
organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali dell'impresa,
che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa
stessa intende qualificarsi.
Gli
aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente
documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo.
Si
tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da
corrispondere a un sistema qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi
organizzative e operative di una impresa di costruzioni.
2.
ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E LORO CONTROLLO
Principio generale
L'impresa
è dotata di una organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un
sistema qualità semplificato, basato su elementi significativi e tra loro
correlati tra quelli indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti
nel seguente documento.
Elementi da prendere
in considerazione:
2.1 il vertice dell'impresa ha espresso e
diffuso la volontà di operare in qualità, in un documento "Politica della
qualità", che fa riferimento agli obìettivi e agli strumenti per ottenere
lo scopo; la politica della qualità è contenuta nel manuale della qualità;
2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta
nel manuale della qualità mediante un organigramma funzionale ed una
descrizione delle principali figure professionali che intervengono nel processo
produttivo. con ruoli e responsabilità;
2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un
responsabile della qualità che ha competenza autorità e responsabilità per
quanto concerne il funzionamento e l'applicazione dei sistema qualità
aziendale; questo ruolo può essere assunto da una persona che abbia anche altre
mansioni all'interno dell'impresa;
2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una
procedura per tenere sotto controllo i documenti relativi al sistema qualità;
il responsabile della qualità ha concordato il contenuto dei documenti con le
persone coinvolte ed ha organizzato circolazione, archiviazione e aggiornamento
dei documenti stessi;
2.5 L'impresa ha messo a punto ed applica
procedure per il reclutamento dei personale e per la formazione dei personale
stesso, laddove necessaria;
2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in
una procedura le modalità per effettuare ispezioni interne finalizzate a
verificare se le procedure sono seguite, se sono congrue con gli obiettivi
prefissati, se ci sono possibilità di migliorarle.
L'impresa
deve perciò:
Avere
ed applicare un manuale della qualità che contenga:
· la
politica della qualità (vedi 2.1);
·
gli elementi organizzativi dell'impresa
(organigramma funzionale, ruoli competenze e responsabilità) (vedi 2.2);
·
l'indicazione del responsabile per la qualità
(vedi 2.3);
· le
procedure adottate, articolate secondo il seguente schema: scopo,
responsabilità personali, procedura, documentazione;
·
le modalità di controllo e revisione dei
sistema;
Le procedure
necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Controllo della documentazione (vedi
2,4)
Descrive
come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le corrette
informazioni
Reclutamento del personale e formazione (vedi
2.5)
Descrive
le procedure da seguire per il reclutamento dei personale necessario, per la
individuazione e pianificazione delle eventuali necessità di formazione
Ispezioni ínterne (vedi 2.6)
Descrive le modalità
da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne dei sistema qualità .
3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, VERIFICHE IN
CASO Di AGGIUDICAZIONE, AVVIO E PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA
Principio generale
L'impresa deve seguire
delle metodologie prestabilire per garantirsi di avere, in ogni fase della gara
e della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i
requisiti dell'opera da costruire e i tempi contrattuali.
Elementi da prendere
in considerazione:
3.1. in fase di formulazione dell'offerta, il dossier dei
documenti di gara deve essere esaminato sotto tutti gli aspetti tecnici,
temporali, economici, di qualità e di sicurezza; se l'impresa intende
partecipare, l'offerta è studiata e formulata comprendendo una parte tecnica,
una parte economica e una parte relativa alla gestione della qualità, per
ciascuna delle quali si è verificata la capacità dell'impresa a soddisfare il
contratto;
3.2. in caso di aggiudicazione, l'impresa
deve verificare la relativa documentazione, per risolvere con il committente
gli eventuali aspetti che differissero da quelli dei documenti di gara;
l'impresa deve anche verificare le
modalità di comunicazione con il committente e i suoi rappresentanti e
verificare le garanzie sulle modalità di pagamento;
3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la
pianificazione della commessa, che prevedano la distribuzione di ruoli e
responsabilità, la pianificazione dei lavori, la preparazione, se necessario,
di alcune istruzioni di lavoro
Le procedure necessarie ai fini di questo
paragrafo sono:
Formulazione
delle offerte (vedi 3.1) Descrive le attività da intraprendere
per esaminare e verificare le richieste dei committenti e per partecipare alle
gare.
Aggiudicazíone
dí un lavoro (vedi 3.2)
Descrive le attività da intraprendere per
verificare dettagliatamente le richieste dei Committente ed accertarsi della
disponibilità delle risorse necessarie per portare a termine il lavoro
Avvio
della commessa (vedi 3.3)
4. APPROVVIGIONAMENTO
DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBAPPALTI
Principio generale
L'impresa deve
garantirsi che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti richiesti
nelle specifiche di progetto e di capitolato.
L'impresa deve
garantirsi che i subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo da non
creare problemi nella gestione di una commessa.
Tali
subappaltatori dovranno perciò essere tali da fornire garanzie di affidabilità
per quanto riguarda i requisiti della parte di opera loro assegnata, i tempi di
realizzazione, il rispetto delle norme tecniche e le normative sul lavoro.
Elementi da prendere
in considerazione:
4.1. definizione dei requisiti dei materiali e prodotti da approvvigionare
: tali requisiti devono essere chiaramente individuati in funzione dì quanto
richiesto dalla normativa tecnica nazionale, dagli elaborati progettuali e dal
capitolato speciale tecnico di appalto;
4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di
acquisto devono contenere espressamente la richiesta dei requisiti individuati
e tutti gli elementi utili per definire chiaramente i prodotti.
4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono essere
selezionati secondo criteri volti a garantire la loro affidabilità e quella dei
loro prodotti; l'impresa è libera di scegliere i criteri di selezione da
adottare, purché questi facciano riferimento alla qualità di forniture
precedenti, al rapporto costo qualità, al rispetto dei tempi di consegna, agli
aspetti organizzativi dei fornitore, alle sue eventuali forme di certificazione
di prodotto o di azienda; la presenza di procedure di selezione dei fornitori e
la loro applicazione sono sufficienti ai fini della dichiarazione
dell'organismo di certificazione, anche se una selezione storica non è stata
ancora portata a termine;
4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e
componenti approvvigionati devono essere verificati, accettati e immagazzinati
in modo da garantire la loro rispondenza all'ordine e la loro successiva
corretta utilizzazione;
4.5. i potenziali subappaltatori devono essere individuati
sulla base di parametri di tipo commerciale, esaminati congiuntamente ad
aspetti relativi alla garanzia del loro operare (eventuale certificazione di
sistema qualità o dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità,
dati storici sulle loro prestazioni, accertamenti diretti da parte
dell'impresa);
4.6. l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei
potenziali subappaltatori in fase di offerta e per la loro selezione quando un
lavoro è stato aggiudicato.
Le procedure
necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Approvvigionamento di materiali e componenti (vedi
4.1, 4.2 e 4.3)
Descrive
le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e componenti
relativi ai lavori dell'impresa
Accettazíone e immagazzinamento di materíali e componenti (vedi
4.4)
Descrive le modalità
di controllo dei materiali e componenti quando vengono consegnati in cantiere e
le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego.
Subappaltí (vedi 4.5 e 4.6)
Descrive
i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per garantirsi
che essi operino conformemente a requisiti prestabiliti.
5. ESECUZIONE DEI LAVORI E LORO CONTROLLO
Principio generale
L'impresa deve essere
in grado di garantire il risultato dei lavori in ogni singola commessa,
programmando, pianificando e controllando i lavori stessi in modo da
raggiungere sistematicamente gli obiettivi prefissati.
Elementi da prendere
in considerazione:
5.1 Ogni nuova commessa viene preceduta dalla redazione di
un piano di qualità, tramite il quale si applicano alla commessa i principi e
le regole dei sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra l'altro
elementi di carattere organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei
lavori, le istruzioni di lavoro, identifica quando e come effettuare controlli,
individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari
particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono redatte
per ogni commessa, anche in conformità delle prescrizioni dei capitolato
tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute critiche o per attività
frutto di azioni correttive;
5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto
controllo attraverso la verifica della competenza della manodopera impiegata,
una periodica verifica della chiarezza e conformità delle eventuali istruzioni
date alla manodopera, la registrazione delle istruzioni verbali della Direzione
dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di lavoro, la verifica dei
programmi di lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori, le modalità di
protezione delle parti di lavoro completate;
5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e
delle verifiche sulla base di quanto previsto nel piano della qualità,
indicando la criticità di tali ispezioni e verifiche e predisponendo la
modulistica necessaria;
5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo, con un livello di
precisione proporzionato alla loro natura e al loro impiego, gli strumenti di
misura e di prova che sono correntemente impiegati; i controlli devono essere
individuati e pianificati e possono consistere in controlli interni o, laddove
necessario, in controlli presso strutture esterne (ad es. il costruttore dello
strumento);
5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una prova,
rilevano la non corrispondenza di una lavorazione o di una fase di essa alle
specifiche, l'impresa deve aver predisposto modalità operative che prevedano di
contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a seconda dei tipo di difetto
da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire; quando si verifica il
ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere previsto un esame
della relativa fase produttiva per individuare le cause dei difetto e la loro
eliminazione (azione correttiva).
Le procedure necessarie ai fini di questo
paragrafo sono:
Piani
di qualità per i lavori aggiudicati (vedi 5.1.)
Controllo della attività di costruzione (vedi
5.2.)
Descrive
come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'accertamento
dell'idoneità della manodopera, il
controllo dei processi di costruzione e la protezione del prodotto finito.
Verifiche e prove (vedi 5.3.)
Descrive
come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie siano
correttamente eseguite e registrate.
Controllo delle attrezzature dí íspezíone, mísura e prova (vedi
5.4.)
Descrive
le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire la
precisione delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.
Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione (vedi
5.5.)
Descrive le azioni da
intraprendere quando una lavorazione non è conforme alle specifiche.
SCHEMA DI MANUALE DI
QUALITA' CORRISPONDENTE AD ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI
SISTEMA QUALITA'
1 . Politica della qualità
2.
Elementi organizzativi dell'impresa: organigramma funzionale, ruoli, competenze
e responsabilità
3. Responsabile della qualità
4. Procedure
4.1 Controllo della
documentazione
4.2 Reclutamento dei
personale e formazione Ispezioni interne
4.3 Ispezioni interne
4.4 Formulazione delle
offerte
4.5 Aggiudicazione di
un lavoro
4.6 Avvio della
commessa
4.7 Approvvigionamento
di materiali e componenti
4.8 Accettazione e
immagazzinamento di materiali e componenti
4.9 Subappalti
4.10 Piani di qualità
per i lavori aggiudicati
4.11 Controllo della
attività di costruzione
4.12 Verifiche e prove
4.13 Controllo delle
attrezzature di ispezione, verifica e prova
4.14 Rilievo e
trattamento dei difetti di lavorazione
5. Controllo e revisione dei sistema
ALLEGATO
D
CERTIFICATO
DI ESECUZIONE DEI LAVORI
QUADRO
A: DATI
DEL BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE:
..............................................
CODICE:.................................
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.............................. INDIRIZZO....................................
OGGETTO DELL’APPALTO:
.....................................…....................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO :
lire......(in cifre e lettere)............... euro.................
CATEGORIA PREVALENTE:
......................................
LAVORAZIONI
DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Lavorazione |
Categoria |
|
Importo |
|
|
|
(cifre) |
(lettere) |
(euro) |
|
|
|
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|
|
QUADRO B:
SOGGETTO AGGIUDICATARIO
A |
Impresa singola (articolo 10, comma 1,
lettera a, legge 109/94) |
|
B |
Consorzio (articolo 10, comma 1,
lettera b), legge 109/94) |
|
C |
Consorzio stabile (articolo 10, comma
1, lettera b), legge 109/94) |
|
D |
Associazione orizzontale (articolo 10,
comma 1, lettera d), legge 109/94) |
|
F |
Associazione verticale (articolo 10,
comma 1, lettera d), legge 109/94) |
|
E |
Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera
e), legge 109/94) |
|
F |
GEIE (articolo 10, comma 1, lettera
e-bis, legge 109/94 |
|
COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Impresa |
Sede |
man- dataria |
man-dante |
percentuale
di parteci-pazione |
|
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|
|
|
IMPORTO DEL
CONTRATTO (al netto del ribasso) :
lire.................................................................
QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI
DATA DI INIZIO
DEI LAVORI : ..................................... I LAVORI SONO INCORSO ....
............
DATA DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI...............
IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA
...........................: lire
...............................................
IMPORTO REVISIONE PREZZI: lire................................................
RISULTANZE DEL CONTENZIOSO: lire................................................
IMPORTO TOTALE: lire................................................
RESPONSABILE
DELLA CONDOTTA DEI LAVORI:
.........................................................
IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE
Lavorazione |
Importo |
Cate- goria |
Impresa |
Sede |
Subap- palto |
Asse- gna- zione |
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IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE
ASSEGNAZIONI: lire ..........................
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:
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DATA
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI
L’AUTORITA’ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE
ALLEGATO E
Il
corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato
con la seguente formula:
dove:
C = Importo complessivo
delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N =
Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la
qualificazione.
L’incremento
percentuale è dato da:
C1
= (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+
q}
ovvero
C2
= (30/3)*{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+
q}
dove:
p |
= |
il valore del
rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, lettera b); per p ³
O,225 si assume p = 0,225; |
r |
= |
il valore del
rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, secondo periodo, e la cifra
d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b); per r ³
0,15 si assume r = 0,15; |
a |
= |
il valore del
rapporto tra il costo dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo l’articolo
18, comma 7, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo
18, comma 2, lettera b); per a ³
0,03 si assume a = 0,03. |
q |
= |
1 in presenza di certificazione del sistema
di qualità aziendale; |
q |
= |
0 in assenza di
certificazione del sistema di qualità aziendale. |