CONTRATTO
PROVINCIALE
DELL'EDILIZIA
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO 29 GENNAIO 2000
In
data 30 giugno 2003 presso la
Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di
Sassari
tra
- la
Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente Geom. Salvatore
MERELLA
e
le
Segreterie Territoriali della provincia di Sassari:
-
FENEAL-UIL
rappresentata dai Sigg. Marco FODDAI, Carmine MARRONE, Giuseppe
FOLINO
-
FILCA-CISL
rappresentata dai Sigg. Renzo CORVEDDU, Antonio ROSSINO, Alfredo
COSTA
-
FILLEA-CGIL
rappresentata dai Sigg. Antonio RUDAS, Sebastiano CROSA, Salvatore
FRULIO
visti
·
l'art.
39 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000
·
l'accordo
sottoscritto dalle Parti nazionali in data 29 gennaio 2002
·
l'art.
2 della legge 23 maggio 1997 n. 135, la circolare INPS n. 114 del 1 giugno 1998
ed il messaggio INPS n. 21760 del 2 giugno 1998
richiamata
la
premessa al citato C.C.N.L. 29 gennaio 2000
viene
stipulato
il
presente contratto provinciale dell'edilizia, integrativo del contratto
collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000
Sistema di concertazione e di
informazione e creazione
dell'osservatorio
provinciale sui fenomeni
del
settore edile.
Le
parti concordano sulla utilità di realizzare, attraverso iniziative comuni, un
sistema di osservazione e studio del settore che possa consentire una adeguata
programmazione degli interventi di consolidamento e sviluppo dello
stesso.
A tal
fine, si attiveranno per eliminare gli eventuali ostacoli che possono impedire
una corretta politica di concertazione e di informazione.
Tale
sistema sarà finalizzato a sviluppare elementi di confronto sulle dinamiche
settoriali, sulle politiche industriali, sul costo del lavoro, sul lavoro nero e
sulla concorrenza sleale tra le aziende.
Le
parti pertanto convengono sulla
costituzione di un "Osservatorio"
che possa monitorare i fenomeni del settore.
L'
"Osservatorio" avrà il compito di
analizzare ed elaborare i dati relativi all'evoluzione degli
investimenti privati e pubblici,
delle opere di pubblica utilità
finanziate con capitale privato, la tipologia delle imprese presenti sul mercato
e l'andamento del costo del lavoro.
Verranno
definiti obiettivi comuni sulle tematiche relative a :
· Mercato
degli investimenti in relazione alle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di
realizzazione delle
opere;
· Mercato
del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali e all'utilizzo degli
strumenti di sostegno al reddito;
· Struttura
del costo del lavoro e conseguenti
riflessi sul piano occupazionale.
L'Osservatorio" che potrà essere stabilmente insediato
con la creazione di una "Commissione"
di composizione paritetica, nominata dalle OO.SS. dei lavoratori e dalla
Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali di Sassari, sarà
coadiuvato per lo svolgimento della propria attività dalle strutture degli Enti
paritetici.
A tal
fine sarà indispensabile un consolidamento ed un ampliamento delle attività
degli Enti paritetici, che comunque dovranno costituire il punto di riferimento
costante di tutta l'attività di monitoraggio e concertazione del
settore.
L'
"Osservatorio" realizzerà un sistema di raccolta di informazioni che fornisca
periodicamente l'esatta immagine dell'andamento del
settore.
Le
parti disporranno, in tal modo, di tutti gli elementi informativi necessari ad
individuare gli indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di
politica industriale e del lavoro.
Le
informazioni utili saranno rilevate dai dati forniti dagli Enti paritetici
territoriali e verteranno in particolare sulla:
Distribuzione della
occupazione per qualifiche e per età;
Ore lavorate
Dimensione delle
imprese;
Malattia e Cassa integrazione
guadagni
Infortuni
Andamento degli
appalti
La
rilevazione di informazioni utili potrà essere fornita da dati elaborati da
fonti interne ed esterne, in particolare da:
Organismi Sindacali dei lavoratori
Associazioni datoriali
Enti pubblici preposti alla raccolta e alla diffusione dei
dati
La
"Commissione" dovrà stabilire i
tempi e le modalità di raggiungimento degli obiettivi da conseguire per fasi
progressive e le risorse umane da utilizzare per questi
scopi.
La
"Commissione" elaborerà, anche, un apposito regolamento di funzionamento
dell'Osservatorio, la cui attivazione è prevista entro il 31 dicembre 2003
La
nascita dell'Osservatorio non dovrà comportare, in alcun modo, costi aggiuntivi per le
Imprese.
Sistema
degli enti paritetici
Le
parti, riaffermando l'importanza
delle funzioni svolte dagli Enti Paritetici, ribadiscono il comune intendimento a favorire la
massima operatività degli stessi al fine di garantire, nell'interesse delle
varie componenti del comparto edile, il raggiungimento dei rispettivi scopi
statutari con particolare riferimento all'erogazione di prestazioni di
previdenza e di assistenza, alla
formazione e alla riqualificazione degli operatori del settore, alla
prevenzione degli infortuni nei
luoghi di lavoro.
A tal
fine si impegnano a promuovere
iniziative congiunte
finalizzate, anche in
attuazione di quanto previsto nel sistema di concertazione di cui al presente
contratto, non solo al rafforzamento dei ruoli finora svolti, ma anche al
perseguimento ed alla valorizzazione di tutte quelle attività che possano
consentire un completo e costante
sviluppo degli Enti, anche attraverso la costituzione di nuovi modelli
organizzativi in conformità allo Statuto tipo nazionale in fase di definizione
tra le parti sociali.
A)
CASSA EDILE
In
attuazione degli artt. 37 e 39 del vigente C.C.N.L. il contributo dovuto alla Cassa Edile è
fissato nella aliquota dello 2,03%
a carico delle imprese e nell'aliquota dello 0,27% a carico del lavoratore, pari
ad una percentuale complessiva del 2,30% computata sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale vigente, su
tutte le ore normali contrattuali effettivamente
prestate.
Le
quote territoriali di adesione contrattuale sono fissate nell'aliquota
complessiva dell' 1% di cui 0,50% a carico dei datori di
lavoro e 0,50% a carico dei lavoratori, da computarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al comma precedente.
Modalità
e misura degli sgravi sui contributi Cassa Edile per le imprese in regola con i
versamenti nonché degli interessi
per ritardato pagamento, vengono disciplinate nell'allegato A che fa parte integrante del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Richiamato
l’accordo nazionale 11 giugno 1997 e l’all. E del vigente C.C.N.L., le parti si
danno atto che, nell’eventualità sussistano ancora casi in cui una persona
ricopra contemporaneamente cariche negli enti derivanti dal presente contratto
collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione
collettiva, l’organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione
della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è
tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare
tale situazione di incompatibilità.
Entro
i successivi trenta giorni le parti effettuano una verifica congiunta di tali
situazioni.
B) ENTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
LA SICUREZZA NEL LAVORO
Richiamato
l’art. 87, lett. A, comma 11 del vigente C.C.N.L. e l’accordo provinciale per
l’unificazione dell’Ente Scuola Edile e del Comitato Paritetico per la
prevenzione infortuni, stipulato in data 30/06/2003 tra le parti firmatarie del
presente contratto, al finanziamento dell’Ente per la formazione professionale e
la sicurezza nel lavoro, si provvederà mediante un contributo pari allo 0,01% a
carico dei datori di lavoro da computarsi sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3 dell’art. 25 del C.C.N.L. vigente (su tutte le ore normali
contrattuali effettivamente prestate)
Le
parti, inoltre, visto l’allegato E del vigente C.C.N.L. e l’accordo nazionale 29
gennaio 2002, si impegnano a garantire e mantenere il necessario equilibrio tra
misura del contributo ed esigenze della gestione dei vari fondi (Cassa Edile,
Ente per la formazione professionale e la prevenzione infortuni) e, di
conseguenza, ad esaminare, ogni
qualvolta sia necessario o comunque, a richiesta delle parti, entro il mese di
febbraio di ogni anno, l'andamento
delle varie gestioni al fine di apportare immediatamente le necessarie
variazioni dei relativi contributi.
Qualora
nessuna delle parti dovesse procedere alla richiesta dell'incontro, si intenderà
tacitamente confermata la misura percentuale in atto.
art. 1
- RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.T.)
Le
parti concordano di istituire, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti
e nelle quali non si sia provveduto o non si provveda alla elezione o designazione diretta del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.)
Il
funzionamento degli R.L.S.T., cui sono demandati esclusivamente i compiti
previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e dall'art. 88 del vigente
C.C.N.L., sarà disciplinato da un apposito regolamento di attuazione che le
parti si impegnano ad approvare,
sentito il parere dell’ Ente
per la formazione professionale e la prevenzione infortuni, entro il 31 dicembre 2003.
Al
finanziamento degli R.L.S.T. si provvederà tramite un apposito fondo costituito
presso l’Ente per la formazione professionale e la prevenzione infortuni, di
importo pari a € 77.500,00 l’anno,
fino ad esaurimento delle disponibilità dell’ente.
In
fase di esaurimento di tali disponibilità, le parti si incontreranno per
determinare un apposito contributo tale da soddisfare le esigenze delle R.L.S.T.
stesse.
Tempi
e modalità per la formazione, per l'inizio e lo svolgimento dell'attività, nonché i criteri di
individuazione ed i requisiti dei R.L.S.T., saranno determinati dal regolamento
di cui al presente articolo.
Le
parti concordano di incontrarsi annualmente e tre mesi prima della scadenza per
la verifica del funzionamento dell'istituto di cui sopra.
Le
parti si impegnano a verificare annualmente la congruità del finanziamento in
relazione alle esigenze dell’effettiva operatività dei
R.L.S.T.
art.
2
ORARIO DI LAVORO
Con
riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. vigente le parti concordano che, l'orario
normale contrattuale di lavoro sia
ripartito su cinque giorni della settimana e precisamente dal lunedì al
venerdì
Il
superamento delle 40 ore
settimanali e delle 8 ore giornaliere, per casi eccezionali, sarà
preventivamente concordato in sede aziendale
art.
3
ATTREZZI DI LAVORO
L’impresa
fornirà gli attrezzi di lavoro ai dipendenti.
art.
4
FERIE
Salvo
diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno
quelli appresso indicati:
due settimane nel mese di agosto
una settimana in occasione delle feste di fine anno
una
settimana da concordare a livello aziendale, fatte salve le esigenze delle
imprese, anche su richiesta di singoli lavoratori.
Art.
5 LAVORI IN
GALLERIA
In
riferimento all'art. 21 gruppo b)
del vigente C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in
aggiunta alla retribuzione, una
indennità secondo la misura percentuale sotto indicata:
a) per Il personale addetto al
fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, al lavori di
riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, 46%
b) per il personale addetto al
lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; al lavori per opere sussidiarie, al
carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la
perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, 26%
c) per
il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e
degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate,compresi i lavori di
armamento delle linee ferroviarie, 18%
Fino a
nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma
precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole
circoscrizioni dal C.C.N.L.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di
eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che
investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal
basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente
ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco,
le parti direttamente interessate possono promuovere la
determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di
un'ulteriore indennità non superiore al 20%. Qualora vi sia concorrenza di
condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la
misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso di gallerie che si estendano in
più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma,
le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da
parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla
base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al
caso di specie.
Al personale addetto al lavori in galleria
con fronte di avanzamento oltre 1 Km. dall'imbocco, sarà riconosciuta in
aggiunta alla normale retribuzione una indennità pari al 15% da calcolarsi: su
paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di
settore.
art.
6
TRASFERTE
Con
riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. la diaria del 10% di cui alle norme
generali dello stesso articolo, è dovuta all'operaio in servizio comandato a
prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato
assunto e situato oltre 10 Km dai confini territoriali del Comune in cui si
trova il cantiere di provenienza.
art.7 - MENSA
Le
parti, riconosciuta la validità sociale dell'istituzione e tenuto conto delle
difficoltà esistenti per la realizzazione della mensa nelle aziende e
considerato inoltre che al momento mancano le infrastrutture pubbliche
necessarie, convengono che a favore dei lavoratori venga erogata una indennità
sostitutiva di mensa, legata alla presenza sul posto di lavoro nella misura di €
2,70
giornaliere.
Pur in
carenza delle infrastrutture menzionate le parti concordano altresi che ove
particolari situazioni di fatto lo consentano, l'impresa potrà provvedere
all'istituzione del suddetto servizio.
Per
particolari situazioni di fatto si fa riferimento all'ubicazione ed alla durata dei
cantieri ed alle condizioni effettive in cui essi vengono a
trovarsi.
Nel
caso dell'istituzione del servizio di mensa l'onere relativo al costo delle
derrate alimentari verrà ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per
1/3 a carico del lavoratore fatte salve condizioni di miglior
favore.
art. 8
- TRASPORTO
Al
lavoratore effettivamente presente sul posto di lavoro sarà corrisposta una indennità di
trasporto per ogni giorno di viaggio effettivamente compiuto, sulla base delle
tariffe dei mezzi pubblici che alla data di stipula del presente accordo vengono
concordate e definite come segue,
quale rimborso a piè di lista.
I
valori chilometrici elencati nella presente tabella sono da intendersi come distanza
calcolata dal luogo di abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, mentre
l'importo relativo è
corrisposto per la percorrenza giornaliera intesa in andata e
ritorno.
I
lavoratori non avranno diritto alla suddetta indennità in caso di trasporto
effettuato a cura dell'azienda, o quando la stessa provveda o vi concorra in
altre modalità.
In
caso di variazione delle tariffe prese a riferimento, le parti concordano di
incontrarsi, su richiesta delle OO.SS., per procedere alla revisione di detta
tabella, con decorrenza dal mese di presentazione della richiesta
stessa.
da 0
a
10 Km
€ 0,78
(L. 1.500)
"
11
"
15 "
€ 1,19
(L. 2.300)
"
16
"
20 "
€ 1,60 (L. 3.100)
"
21
" 25 "
€ 2,02
(L. 3.900)
"
26
"
30 "
€ 2,38
(L. 4.600)
"
31
"
35 "
€ 2,79
(L. 5.400)
"
36
"
40 " € 3,20
(L. 6.200)
"
41
"
45 "
€ 3,56
(L.
6.900)
"
46
"
50 "
€ 3,98
(L. 7.700)
"
51
"
55 "
€ 4,39 (L. 8.500)
"
56
"
60 "
€ 4,80
(L. 9.300)
"
61
"
65 "
€ 5,17
(L. 10.000)
"
66
"
70 "
€ 5,58
(L. 10.800)
" 71
"
75 "
€ 5,89
(L. 11.400)
"
76
"
80 "
€ 6,20
(L. 12.000)
"
81
"
85 "
€ 6,56
(L. 12.700)
art. 9
- ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In
conformità all’accordo nazionale del 29 gennaio 2002 l'elemento economico
territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito
nella legge 23 maggio 1997, n. 135.
Nella
determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno
tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del
settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori
indicatori:
numero imprese e
lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari
relativo;
numero ed importo
complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
numero ed importo
complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei
lavori;
numero dei lavoratori
edili iscritti nelle liste di mobilità
L'elemento
economico territoriale di cui agli artt. 12, 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 29
gennaio 2000 è pertanto stabilito
nella misura del 11% a decorrere dal 1° giugno 2003 e del 14% a decorrere dal 1° dicembre
2003 rispettivamente dei minimi di
paga e di stipendio secondo gli importi di cui alle allegate tabelle B e C.
Ai
fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico
territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati e riferiti all'anno
solare precedente , le parti
stipulanti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno di durata del
presente contratto integrativo.
art.
10 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE
Con
riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 12 del C.C.N.L. 29 gennaio
2002, l'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre
attualmente in atto.
art.
11 - Trattamento in caso di malattia,
infortunio sul lavoro o malattia professionale
In
adempimento a quanto disposto in materia dal CCNL, la percentuale per ferie,
gratifica natalizia e festività, da corrispondere agli operai durante l'assenza
dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale, resta fissata
nelle seguenti misure già in atto, da versare alla Cassa Edile secondo quanto previsto
dall'allegato F al CCNL.
Infortunio
o malattia professionale: lordo
netto
-
primi tre giorni
18,50%
14,20%
-
dal 4° al 90° giorno
7,40%
5,70%
-
dal 91° giorno
4,60%
3,60%
malattia
18,50%
14,20%
per
tutto il periodo
Per le
malattie fino a 7 giorni, l’impresa dovrà inoltre corrispondere direttamente al
lavoratore, per i 3 giorni di carenza, la percentuale del 4,95% relativa ai
riposi annui, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4
dell’art. 25.
art.
12 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
In
riferimento all’art. 30 del vigente C.C.N.L. il contributo dovuto a tale titolo
dai datori di lavoro è fissato nella misura del 3% da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente
contratto per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate, nonché sul
trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del medesimo
C.C.N.L.
(Le
parti inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 30, si
impegnano a verificare la congruità dell'aliquota del contributo con periodicità
annuale al fine di apportare immediatamente le eventuali necessarie
variazioni.)
art.
13 - Accantonamento
ALLA CASSA EDILE
E'
fatto obbligo alle imprese che operano in provincia di Sassari di accantonare
presso la Cassa Edile provinciale, con le modalità di denuncia e di versamento
da questa disposte, l'importo del 18,50% lordo e 14,20% netto, per quota ferie e gratifica natalizia,
secondo quanto disposto dall’art. 19 e
dall'allegato F al CCNL
La
liquidazione ai lavoratori interessati degli importi accantonati a tale titolo
verrà effettuata dalla Cassa Edile in occasione:
a) del
Ferragosto, e cioè entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti il
1° ed il 2° trimestre dell'anno finanziario, quale stabilito dalla Cassa Edile
stessa;
b)
del Natale, e cioè entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti
gli altri due trimestri dell'anno finanziario
predetto.
Art.
14 RIPOSI
ANNUI
In
attuazione dell’art. 5 del CCNL la percentuale per i riposi annui pari al 4,95%
calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 25, è
corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa
al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.
5 e 6 effettivamente prestate, e sul trattamento economico delle festività di
cui al punto 3 dell’art. 18
art.
15 Contributi
sindacali
Le
Parti convengono di confermare il sistema di raccolta dei contributi sindacali
degli operai mediante delega rilasciata alla Cassa Edile secondo le modalità
stabilite dalle apposite convenzioni stipulate in merito.
art.
16 MULTE
I
proventi delle multe, a norma dell'ultimo comma dell'art. 99 del CCNL, verranno
versate alla Cassa Edile provinciale entro il mese successivo a quello in cui
sono state trattenute ai dipendenti.
art.
17 – PATRONATI
In
attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le
parti concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei
cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla
produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle
OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1974, n.
804.
art.
18 - ASSORBIMENTI
Eventuali
trattamenti aziendali in atto, agli stessi titoli concessi, verranno assorbiti,
fino a concorrenza, dalle norme del presente contratto.
Sono
fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
art.
19
DECORRENZA
Il
presente contratto, valido per l'intero territorio della provincia di
Sassari, avrà decorrenza dal 1° giugno 2003
Allegato
A
CONTRIBUTI
CASSA EDILE
NORMA
PREMIALE
Le
imprese iscritte alla Cassa Edile sono tenute ad effettuare il versamento dei
contributi mensili sui salari e dell’accantonamento entro 2 mesi da quello di
competenza e a presentare le denunce mensili dei lavoratori occupati entro il 20
del mese successivo a quello di riferimento.
Alle
imprese che osserveranno tali prescrizioni entro i termini previsti ed in regola
con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS, comprovati dalla
presentazione del corrispondente Mod. DM 10 debitamente quietanzato, unitamente
alla denuncia e comunque entro 3 mesi da quello di riferimento, verrà applicata, da parte della Cassa
Edile, una riduzione contributiva pari all’1,50%.
INTERESSI
PER RITARDATI PAGAMENTI E SANZIONI PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
MENSILI
In
caso di mancato pagamento, entro i termini suddetti, sarà dovuto dall’impresa un
interesse compensativo pari al 5% annuo, per il periodo intercorrente tra la
scadenza e l’effettivo pagamento.
Qualora
il ritardo si protragga per un periodo superiore ai 180 giorni, sarà dovuto
dall’impresa un interesse compensativo pari al 7% annuo, per tutto il periodo
intercorrente tra la scadenza e l’effettivo pagamento.
Nel
caso di presentazione delle denunce mensili oltre il 20 del mese successivo a
quello di riferimento, le imprese sono tenute al pagamento, a titolo di penale, della somma di € 50,00 per ogni denuncia
presentata in ritardo.
Allegato
B
MISURA
DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
(in
vigore dal 1° giugno 2003)
OPERAI
|
Costo
orario |
4°
Liv. |
Spec. |
Qual. |
Com. |
Guard.s.a. |
Guard.c.a. |
|
|
euro |
0,44 |
0,41 |
0,37 |
0,32 |
0,28 |
0,25 |
|
IMPIEGATI
|
Costo
mensile |
Liv.7 |
Liv.
6 |
Liv.
5 |
Liv.
4 |
Liv.
3 |
Liv.
2 |
Liv.
1 |
|
euro |
109,69 |
98,72 |
82,27 |
76,78 |
71,30 |
64,17 |
54,84 |
Allegato
C
MISURA
DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
(in
vigore dal 1° dicembre 2003)
OPERAI
|
Costo
orario |
4°
Liv. |
Spec. |
Qual. |
Com. |
Guard.s.a. |
Guard.c.a. |
|
|
euro |
0,56 |
0,53 |
0,47 |
0,40 |
0,36 |
0,32 |
|
IMPIEGATI
|
Costo
mensile |
Liv.7 |
Liv.
6 |
Liv.
5 |
Liv.
4 |
Liv.
3 |
Liv.
2 |
Liv.
1 |
|
euro |
139,60 |
125,64 |
104,70 |
97,72 |
90,74 |
81,67 |
69,80 |