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CENTRO ASSISTENZA SERVIZI TECNICI

 

LE RESPONSABILITA' DEI PROPRIETARI CONDUTTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI.

Introduzione

L' energia elettrica, l'acqua, il gas, la produzione dell' acqua calda, il riscaldamento etc. sono divenute ormai "cose" essenziali per la vita quotidiana.
Sono innumerevoli i vantaggi che ci forniscono, ma in alcune circostanze possono essere estremamente pericolosi.Purtroppo ci rendiamo conto della loro potenziale pericolosità solo quando veniamo coinvolti in incidenti più o meno gravi e per alcuni addirittura letali.
Le cause di questi incidenti sono da attribuirsi ad una errata realizzazzione degli impianti o alla mancanza di manutenzione.
Per tutelarci da questi "pericoli", è stata varata la LEGGE N. 46 del 5 marzo 1990, che ci fornisce una serie di norme per la sicurezza degli impianti.Sostanzialmente la legge "identifica" il soggetto "ideale" da abilitare alla esecuzione ed alla manutenzione degli impianti, nel rispetto delle normative vigenti, essendo in possesso di determinati requisiti.
Quindi, questa legge garantisce, che gli impianti e le manutenzioni, vengano eseguite a "regola d'arte" e da personale qualificato.In seguito, con la LEGGE N. 10 del 9 gennaio 1991 sul risparmio energetico, ed il DPR N. 412 del 26 agosto 1993 contenente il regolamento recante le norme per la progettazione, l'installazione, l' esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, il quadro è stato completato.

Il responsabile dell'esecizio e della manutenzione

In particolare il DPR N. 412 stabilisce che:il proprietario o conduttore (inquilino) è

L'UNICO RESPONSABILE

- dell' ESERCIZIO dell'impianto termico
- della MANUTENZIONE dell' impianto termico.

1)Esercizio

Il proprietario o conduttore ha la responsabilità della conduzione dell' impianto termico(esercizio), nel rispetto delle normative vigenti , in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, e vale a dire, rispettando i periodi e gli orari previsti per la zona territoriale di appartenenza e non superando la massima temperatura ambiente consentita.

2)Manutenzione

Il proprietario o conduttore, è l'unico responsabile e deve provvedere al mantenimento dell' efficenza dell' impianto termico, anche qui in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Ed in particolare ha l'obbligo di provvedere:

alla MANUTENZIONE ORDINARIA

alle VERIFICHE PERIODICHE

alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA ed

alla compilazione ed aggiornamento del LIBRETTO DI IMPIANTO o di CENTRALE

a) Manutenzione ordinaria della caldaia

Deve essere eseguita almeno una volta l'anno, (due volte l'anno per caldaie di potenza termica uguale o superiore ai 36 KW).

b)Verifiche periodiche (analisi di combustione)

Devono essere eseguite almeno una volta ogni due anni, (una volta l'anno per caldaie di potenza uguale o superiore ai 36 KW).

c) Manutenzione straordinaria

Per ristabilire il corretto funzionamento della caldaia in seguito ad avarie riscontrate dal proprietario/conduttore stesso, o in seguito a mal funzionamenti segnalati per mezzo del rapporto di servizio dalla ditta o dalla persona a cui è
stata affidata la manutenzione dell'impianto termico.

d) Libretto di Impianto o di Centrale

Il Proprietario o conduttore è tenuto a compilare sottoscrivere e
conservare il LIBRETTO DI IMPIANTO dove vengono registrati tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e le verifiche periodiche che di volta in volta vengono eseguite, o il LIBRETTO DI CENTRALE per caldaie di potenza pari o superiore ai 36 KW.
Il libretto di impianto o di centrale deve essere esibito alle autorità competenti (Comune, Provincia), ogni volta che ne faranno richiesta.(l'ente preposto per i controlli periodici presso gli impianti termici installati nelle abitazioni dei cittadini, è il Comune per i comuni che hanno un numero di abitanti pari o superiore ai 40 mila, ed è la Provincia per i comuni con un numero di abitanti inferiore ai 40 mila).

Dal punto di vista pratico , chi deve provvedere all' esercizio e chi alla manutenzione?

1)Esercizio

Il proprietario o conduttore può provvedere personalmente all'esercizio dopo un breve addestramento da parte del tecnico che ha eseguito la prima accensione.
(solo per gli impianti termici con potenza termica superiore alle 200 mila Kcal/h è necessario che il conduttore possegga il patentino di conduzione, tuttavia per tutte le caldaie ad uso familiare non è necessario, visto che hanno potenze che vanno mediamente dalle 20 alle 45 mila Kcal/h).

2)Manutenzione

Per la manutenzione ordinaria, straordinaria e le verifiche periodiche, il proprietario o conduttore non è in grado di provvedere personalmente, ma deve affidare il compito ad una ditta specializzata che possegga i requisiti, previsti dalla Legge N. 46 del 1990, riconosciuti dalla C.C.I.A. della città di residenza ed ivi regolarmente iscritta. (A meno che il proprieterio conduttore non possegga egli stesso tali requisiti).
Il nominativo della ditta a cui è stato affidato l'incarico della manutenzione, deve essere riportato sul libretto di impianto.

Contratto di manutenzione

E' opportuno che il proprietario conduttore, oltre a segnalare sul libretto di impianto
o di centrale, il nominativo della ditta o persona in possesso dei necessari requisiti,
stipuli un contratto di manutenzione preventiva con la ditta segnalata.

Sanzioni

Qualora il responsabile dell' esercizio e della manutenzione (proprietario/conduttore), non provveda a quanto detto sopra e cioè
ad eseuire tutte le operazioni di manutenzione e di controllo, saranno applicate (dalle autorità competenti) le sanzioni previste dall' art. 34 comma 5 della Legge N.10 del 09/01/91 che vanno da un minimo di
£ 1.000.000 ad un massimo di £ 5.000.000.

 

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