L. 23 dicembre 1993, n. 548.
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Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica." 

     
      1. Prevenzione della fibrosi cistica.
1.  Le  regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani  sanitari,  progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative diretti a fronteggiare la fibrosi cistica, da  considerarsi  malattia  di  alto  interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a) alla prevenzione primaria  ed  alla  diagnosi  precoce  e prenatale della fibrosi cistica;
b) alla cura e alla riabilitazione  dei  malati  di  fibrosi cistica, provvedono  anche  alla  fornitura  a  domicilio  delle apparecchiature, degli ausili e dei presidi  sanitari  necessari per il trattamento complessivo;
c)  ad   agevolare   l'inserimento   sociale,   scolastico, lavorativo e sportivo dei malati di fibrosi cistica;
d) a favorire l'educazione e  l'informazione  sanitaria  del cittadino malato, dei suoi familiari, nonche' della  popolazione, con riferimento alla cura  ed  alla  prevenzione  della  fibrosi
cistica;
e) a provvedere  alla  preparazione  ed  all'aggiornamento professionale del personale sociosanitario addetto;
f) a promuovere programmi di ricerca atti  a  migliorare  le conoscenze cliniche e di base della malattia per  aggiornare  la possibilita' di prevenzione, nonche' la diagnosi precoce, la  cura e la riabilitazione.

      2. Interventi preventivi.
1. Ai  fini  della  prevenzione  e della  diagnosi  precoce  della  fibrosi  cistica  e  delle  sue complicanze, le regioni indicano alle  unita'  sanitarie  locali, tenuto conto di criteri e  metodologie  stabiliti  con  atto  di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sentito l'Istituto superiore di sanita', gli interventi operativi piu' idonei per:
a)  individuare le fasce di popolazione portatrici asintomatiche con rischio di trasmettere la malattia;
b) adottare strategie di diagnosi precoce in tutti i nati;
c) programmare  gli  interventi  sanitari  conseguenti  alle attivita' di cui alle lettere a) e b).
   
     
3. Obblighi delle regioni. 
1. Le regioni e le  province autonome di Trento e  di  Bolzano  tramite  le  unita' sanitarie locali provvedono a fornire gratuitamente il materiale medico, tecnico e farmaceutico  necessario  per  l'aerosolterapia  anche ultrasonica, l'ossigenoterapia, l'antibioticoterapia, la fisiochinesiterapia e la riabilitazione, la terapia nutrizionale enterale e parenterale e quanto altro ritenuto essenziale per la cura e la riabilitazione  a  domicilio  dei  malati  di  fibrosi cistica.  I  farmaci,  i  supplementi  nutrizionali,  i  presidi sanitari e le apparecchiature di terapia e  riabilitazione  sono forniti ai pazienti direttamente dalle unita' sanitarie locali di residenza su prescrizione di un centro di cui al comma 2.
2.  Le  regioni  istituiscono, a  livello  ospedaliero  o universitario, un
centro regionale specializzato di  riferimento con  funzioni  di  prevenzione,  di  diagnosi,  di  cura  e   di riabilitazione dei malati, di orientamento e coordinamento delle attivita' sanitarie, sociali, formative ed informative e, dove ne esistano  le  condizioni  adeguate,  di  ricerca  sulla  fibrosi cistica, per le finalita' di cui all'articolo 1. Le regioni con popolazione inferiore a un milione e  cinquecentomila  abitanti, per  ragioni  di  efficienza,  qualificazione  ed  economia di risorse, possono costituire un consorzio con  regioni  limitrofe per l'istituzione del centro specializzato di riferimento.
3. Le regioni predispongono interventi per  l'istituzione  del centro di cui al comma 2, con  riferimento agli indirizzi del piano sanitario  nazionale,  nell'ambito  della  programmazione sanitaria regionale.
4.  Le  regioni  assicurano al  centro  di  cui  al comma  2 strutture, personale e attrezzature  adeguati  alla consistenza numerica dei pazienti assistiti e della  popolazione  residente, sulla base di valutazioni epidemiologiche e  delle  funzioni  di cui al medesimo comma 2.
5. Il centro di cui  al  comma  2  puo'  valersi  del  supporto assistenziale di servizi  ospedalieri  o  territoriali  da  esso individuati  nell'ambito della  regione   o   delle   regioni
consorziate; esso coordina le funzioni e le attivita' dei servizi di supporto inerenti l'assistenza ai malati di  fibrosi  cistica  sulla base di piani e protocolli unitari.
6. Al centro di cui al comma 2 competono anche le funzioni  di diagnosi,  cura  e  assistenza  nonche'  le  funzioni previste dall'articolo 5 della legge 16 marzo 1987, n.  115  ,  per  i  malati di fibrosi cistica e diabete.
7.  Le  regioni  predispongono specifici stanziamenti per promuovere e sostenere  le  attivita' di  ricerca  rivolte  alla prevenzione e alla cura della fibrosi cistica, laddove  esistano centri o condizioni adeguati per lo svolgimento di tale tipo  di  ricerca.
8. Le regioni assicurano l'eventuale trapianto di organi ed il servizio di trasporto  immediato,  anche  aereo,  per  tale trapianto, senza alcun onere  per  il  paziente  e  per  la  sua famiglia, indipendentemente dal reddito.
      4. Tessera personale.
1. Al  cittadino  affetto  da  fibrosi cistica e' rilasciata, dal centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, una tessera personale che attesta l'esistenza della malattia. Il modello della tessera  deve  corrispondere  alle  indicazioni stabilite con decreto del  Ministro  della  sanita'  da  emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
2. La tessera di cui al comma 1 riporta,  nella  forma  piu' adeguata per  una  lettura  automatizzata,  le  patologie  e  le complicanze correlate alla malattia di base; qualora  il  malato sia affetto  da  diabete  secondario  a  fibrosi  cistica,  tale tessera  e' sostitutiva  di  quella  prevista  per  i  diabetici dall'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115 .
3. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto  alle  prestazioni  previste   dal   comma   1 dell'articolo 3.
4.  In  via  transitoria,  fino  al  rilascio  della   tessera personale di  cui  al  comma  1,  la  tessera  e'  sostituita  da certificazione rilasciata  da  un  centro  di  cui  al  comma  2 dell'articolo 3.
   
     
5. Assistenza ospedaliera e domiciliare.
1.. I centri di  cui al  comma 2 dell'articolo 3 provvedono alla cura e alla riabilitazione dei malati  di fibrosi  cistica  sia  in  regime ospedaliero, sia in regime ambulatoriale e di day-hospital,  sia a domicilio.
2.  Le cure a domicilio sono assicurate  in regime di ospedalizzazione  domiciliare  continuativa,  su  richiesta  del paziente o del suo tutore, con la collaborazione del  medico  di libera  scelta  e  con  il  sostegno  di  personale  medico infermieristico e riabilitativo, nonché di personale operante nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente  preparato  dai centri di cui al comma 2 dell'articolo 3.
3  Al  fine  di  facilitare  il  trattamento  di  cura  e  di riabilitazione e' consentita per la terapia della fibrosi cistica la prescrizione multipla di farmaci di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 1ø febbraio 1989, n. 37 .

     
6. Educazione sanitaria.
Le regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria in materia di  fibrosi  cistica  rivolte alla globalita' della popolazione, in collaborazione con i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3.
   
     
7. Attivita' sportive.
1. La fibrosi cistica non  costituisce motivo ostativo alla concessione dell'idoneita'  fisica  per  lo svolgimento di attivita' sportive.
2. I protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica sono definiti dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 23 della legge 5  febbraio  1992,  n. 104 .
   
     
8. Servizio militare e servizi sostitutivi
1.  I  cittadini affetti da fibrosi cistica sono esonerati dal servizio  militare e dai servizi sostitutivi di esso.
2. Per l'esenzione di cui al comma 1 fa fede la certificazione di malattia redatta da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, o da una struttura ospedaliera o universitaria coordinata dal centro stesso ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.
   
     
9. Associazioni di volontariato.
1.  Per  il  raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge, i centri  di  cui  al comma 2 dell'articolo 3 e le unita' sanitarie locali si avvalgono della  collaborazione  e  del  sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti  dalla  legge  11 agosto 1991, n. 266 .
   
     
10. Entrata  in  vigore  e  copertura  finanziaria
1. La presente legge entra in vigore il 1ø gennaio 1994.
2. L'onere derivante  dall'attuazione  della  presente  legge, valutato in lire 15 miliardi  per  l'anno  1994  e  in  lire  10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, e' a  carico  dello stanziamento di bilancio relativo al Fondo  sanitario  nazionale di parte corrente iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I finanziamenti sono ripartiti  in  base  alla  consistenza numerica dei pazienti  assistiti  nelle  singole  regioni,  alla popolazione residente,  nonche'  alle  documentate  funzioni  dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attivita' specifiche  di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca.