La norma Nel Diritto e Nella Morale

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La norma nel diritto e nella morale

Le norme giuridiche hanno la funzione di organizzare la società dandole un ordinamento e di disciplinare l'attività pratica dell'uomo in modo da garantire la conservazione della pacifica convivenza umana sotto forma di aggregato sociale. La norma giuridica è perciò un atto di volontà generale della comunità destinata a prevalere sulla volontà dei singoli componenti; per cui, se nel rapporto che si stabilisce tra volontà normativa e volontà del singolo sussiste difformità, prevale la volontà della norma. Onde assicurare l'osservanza delle norme, l'ordinamento giuridico commina una sanzione ai trasgressori. La sanzione, vale a dire l'insieme dei provvedimenti predisposti per coloro che non osservano spontaneamente le norme giuridiche, opera sia nell'ambito del diritto civile (ripristino di una situazione compromessa, obbligo al risarcimento del danno causato, ecc.) sia in quello del diritto penale (pene restrittive della libertà personale o pene pecuniarie). La presenza di una sanzione giuridica è essenziale per garantire l'osservanza della norma; sanzione giuridica da un lato e coercibilità dall'altro costituiscono i connotati principali che differenziano la norma giuridica da quella morale, nonostante i molteplici nessi di origine e la comune base etica. Mentre, quindi, l'osservanza della norma giuridica è resa obbligatoria dallo Stato, il rispetto della norma morale, pur essa fornita di una sua sanzione, diversa però da quella giuridica (es. rimorso di coscienza, disistima da parte della società e simili) è lasciato alla libera scelta e alla spontanea iniziativa dei consociati: la norma morale sostanzialmente è incapace di coercizione esterna.

Inoltre la norma giuridica è espressione di volontà di un soggetto diverso dai destinatari (è eteronoma), e disciplina una prestazione e una pretesa a favore di un soggetto e a carico di un altro soggetto (è bilaterale); la norma morale invece è rimessa alla spontanea osservanza degli interessati (è autonoma) e determina un dovere per il soggetto senza un complementare diritto (è unilaterale).

v Classificazione delle norme giuridiche

Rispetto alla diversa funzione, le norme giuridiche si distinguono in: norme cogenti o imperative o di ordine pubblico, che essendo dettate in vista di un interesse generale non possono essere derogate con pattuizioni private (ad es. diritti della persona e di famiglia, rapporti di lavoro) e norme dispositive, che non imponendo un dovere di osservanza incondizionata possono essere derogate (ad es., l'enfiteusi è regolata dalla legge a meno che il titolo disponga diversamente); norme interpretative, che determinano il senso di espressioni contenute in altre norme giuridiche; norme suppletive o integrative, che ricostruiscono il contenuto di atti giuridici, qualora la manifestazione di volontà non sia sufficientemente chiara.

Rispetto all'estensione della forza imperativa, le norme giuridiche si distinguono in: norme generali, che vigono per la totalità del territorio dello Stato, e norme locali, che hanno vigore solo in determinate parti del territorio (ad es. le norme che si applicano nelle regioni a statuto speciale); norme di diritto comune, che costituiscono la regola e disciplinano in modo uniforme i rapporti della vita sociale, norme di diritto singolare, che formano eccezione alla regola generale e si applicano solo a determinati rapporti (ad es. le norme che vietano donazioni tra coniugi), norme di diritto speciale, che disciplinano determinati complessi di soggetti o di rapporti (ad es. diritto penale militare). Rispetto alla forma, si distinguono norme scritte (ad es. leggi e regolamenti) e norme non scritte (ad es. usi normativi).

Rispetto alla sanzione, si distinguono in norme perfette quando sono accompagnate da una sanzione diretta, e norme imperfette quando la sanzione risulti indirettamente o incompletamente.