Costituzione Italiana
dall'
Art.1-
Art. 139
Art.
1.
L’Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art.
2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art.
3.
Tutti
i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art.
4.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art.
5.
La
Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art.
6.
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.
7.
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I
loro rapporti sono regolati dai
Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art.
8.
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze.
Art.
9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art.
10.
L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non
è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art.
11.
L’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art.
12
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso,
a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE
I
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO
I
RAPPORTI
CIVILI
Art.
13.
La
libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se
non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art.
14.
Il
domicilio è inviolabile.
Non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art.
15.
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art.
16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art.
17.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art.
18.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Art.
19.
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume.
Art.
20.
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art.
21.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti
i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art.
22.
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Art.
23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
Art.
24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art.
25.
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art.
26.
L’estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali.
Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art.
27.
La
responsabilità penale è personale.
L’imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non
è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra.
Art.
28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi
la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO
II
RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art.
29.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art.
30.
È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art.
31.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art.
32.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
Art.
33.
L’arte
e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È
prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio
professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art.
34.
La
scuola è aperta a tutti.
L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
TITOLO
III
RAPPORTI
ECONOMICI
Art.
35.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura
la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art.
36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi.
Art.
37.
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art.
38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza
privata è libera.
Art.
39.
L’organizzazione
sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art.
40.
Il
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Art.
41.
L’iniziativa
economica privata è libera.
Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art.
42.
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art.
43.
A
fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o
a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art.
44.
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le
zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà.
La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art.
45.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art.
46.
Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende.
Art.
47.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO
IV
RAPPORTI
POLITICI
Art.
48.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal
fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere,
alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art.
49.
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art.
50.
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art.
51.
Tutti
i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge.
La
legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi
è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art.
52.
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art.
53.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art.
54.
Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
PARTE
II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO
I
IL
PARLAMENTO
Sezione
I
Le
Camere.
Art.
55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art.
56.
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art.
57.
Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d’Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art.
58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
|
Art. 59.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
|
Art. 60.
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art.
61.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
|
Art.
62.
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e
di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l’altra.
|
Art. 63.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art.
64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non
è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono.
Art.
65.
La
legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art.
66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art.
67.
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art.
68.
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
Art.
69.
I
membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
Sezione
II
La
formazione delle leggi.
Art.
70.
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art.
71.
L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il
popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art.
72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l’urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e
consuntivi.
|
Art. 73.
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Art.
74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
|
Art.
75.
È
indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La
legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art.
76.
L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Art.
77.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve
il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art.
78.
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art.
79.
L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale.
La
legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In
ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art.
80.
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che
sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni
di leggi.
Art.
81.
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art.
82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A
tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
|
TITOLO
II
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
|
Art.
83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Art.
84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art.
85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art.
86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione.
Art.
87.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Art.
88.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
Art.
89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art.
90.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art.
91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
|
TITOLO III
IL
GOVERNO
Sezione
I
Il
Consiglio dei ministri.
|
Art. 92.
Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art.
93.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
|
Art.
94.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
Art.
95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La
legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art.
96.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale.
Sezione
II
La
Pubblica Amministrazione.
Art.
97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.
Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art.
98.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero.
Sezione
III
Gli
organi ausiliari.
Art.
99.
Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo
le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art.
100.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell’amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito.
La
legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
TITOLO
IV
LA
MAGISTRATURA
Sezione
I
Ordinamento
giurisdizionale.
Art.
101.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art.
102.
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
Art.
103.
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
|
Art. 104.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
|
Art.
105.
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art.
106.
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La
legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori.
Art.
107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione
disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
Art.
108.
Le
norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge.
La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Art.
109.
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art.
110.
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione
II
Norme
sulla giurisdizione.
Art.
111.
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.1
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura
e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.1
Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore.1
La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.1
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art.
112.
Il
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art.
113.
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa.
TITOLO
V
LE
REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art.
114.
La
Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art.
115.
Le
Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art.
116.
Alla
Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e
alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art.
117.
La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché
le
norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con
quello di altre Regioni:
-
ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
-
circoscrizioni
comunali;
-
polizia
locale urbana e rurale;
-
fiere
e mercati;
-
beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
-
istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
-
musei
e biblioteche di enti locali;
-
urbanistica;
-
turismo
ed industria alberghiera;
-
tranvie
e linee automobilistiche di interesse regionale;
-
viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
-
navigazione
e porti lacuali;
-
acque
minerali e termali;
-
cave
e torbiere;
-
caccia;
-
pesca
nelle acque interne;
-
agricoltura
e foreste;
-
artigianato.
Altre
materie indicate da leggi costituzionali.
Le
leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
Art.
118.
Spettano
alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalla leggi della Repubblica alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali.
Lo
Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni
amministrative.
La
Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole
alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro
uffici.
Art.
119.
Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,
delle Provincie e dei Comuni.
Alle
Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le
loro funzioni normali.
Per
provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni
contributi speciali.
La
Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite
con legge della Repubblica.
Art.
120.
La
Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito
fra le Regioni.
Non
può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non
può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte
del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art.
121.
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art.
122.
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art.
123.
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina
la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi.
Art.
124.
Un
commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le
coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art.
125.
Il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio
regionale.
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
|
Art.
126.
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì
essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto
a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
|
Art.
127.
Ogni
legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che,
salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La
legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra
in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della
Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
Il
Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.
Ove
il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art.
128.
Le
Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art.
129.
Le
Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art.
130.
Un
organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti
locali.
In
casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di
merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione.
Art.
131.
Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle
d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art.
132.
Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo
di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate,
e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si
può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Art.
133.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
TITOLO
VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
Sezione
I
La
Corte Costituzionale.
|
Art.
134.
La
Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
Art.
135.
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d’esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
|
Art. 136.
Quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge
o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Art.
137.
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione
II
Revisione
della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art.
138.
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non
si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art.
139.
La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con
l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il
titolo.
II
Se
alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto
i componenti delle due Camere.
III
Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono
stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno
fatto parte del disciolto Senato;
hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma
del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per
la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
V
La
disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
tribunali militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino
a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino
a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei
limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della
Costituzione.
VIII
Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in
vigore della Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le
funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l’esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La
Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con
l’art. 6.
XI
Fino
a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con
leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco
di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo
di sentire le popolazioni interessate.
XII
È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In
deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili
del regime fascista.
XIII
I
membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli
ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte
del nome.
L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con
l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro
un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e
3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo,
è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII
La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data
a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO
DE NICOLA
Controfirmano:
Il
Presidente dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO
TERRACINI
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE
DE GASPERI
Visto:
il Guardasigilli GRASSI
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