COMUNE DI

 

Capitolato d'Oneri

(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957)

 

per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dall’utilizzazione del lotto boschivo      , costituito da      , in territorio e di proprietà del Comune di      , da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.

                               

A)    CONDIZIONI GENERALI E

DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

 

Art.A1-Ente che effettua la vendita

Il Comune di       mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo in località       assegnato al taglio in data       dal Dr…………….

 

Art.A2-Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di €       (diconsi euro      ).

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese amministrative.

Prima di procedere all'offerta, le ditte partecipanti al procedimento di vendita potranno richiedere all'Ente venditore di rendere noto, in maniera sia pure approssimativa, gli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco d'altofusto, garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.

 

Art.A3-Materiale legnoso in vendita

Il materiale legnoso posto in vendita consiste in      .

Art.A4-Procedimento di vendita

La vendita avviene a mezzo di   del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

 

Art.A5-Ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria dovrà:

·               essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura come ditta boschiva;

·               risultare idonea all’utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici.

Risultano idonee senza alcuna certificazione le ditte inserite nell’elenco provinciale trasmesso all’Ente proprietario dal Coordinamento Provinciale CFS di Torino contestualmente all’approvazione degli atti di assegno e stima.

Ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, l’idoneità di altre ditte boschive non inserite nell’elenco (aventi o non aventi sede in Provincia di Torino), potrà essere richiesta a cura dell’Ente proprietario al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato - o corrispondente Ufficio della Regione o Provincia o Stato Membro dell’Unione Europea - del territorio nel quale esercitano la loro attività.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, qualora la ditta aggiudicataria lo desideri, potrà presentare un certificato d’idoneità rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato - o corrispondente Ufficio della Regione o Provincia o Stato Membro dell’Unione Europea - del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a sei mesi a quella dell’aggiudicazione.

Non possono essere ammessi al procedimento di vendita coloro che non abbiano corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi.

 

Art.A6-Versamento del prezzo di aggiudicazione

L'Aggiudicatario dovrà pagare l'importo del prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente proprietario nel seguente modo:

1) la prima metà del prezzo di aggiudicazione prima della consegna;

2) la seconda metà del prezzo di aggiudicazione prima di iniziare l’esbosco del materiale legnoso.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

 

Art.A7-Deposito cauzionale

Prima di iniziare i lavori in bosco, l'Aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale in numerario presso il Tesoriere dell'Ente Venditore o mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale e della prima rata del prezzo di aggiudicazione, l'Ente proprietario potrà annullare il procedimento di vendita al fine di riaggiudicare il lotto boschivo.

 

ART.A8-Deposito per migliorie boschive

Dovrà essere destinato a opere di miglioramento del patrimonio forestale dell’Ente proprietario, a norma dell’art.131 e seguenti del RD 30.12.23 n° 3267, il  dell’importo del prezzo di aggiudicazione.

Tale somma dovrà essere versata dall’aggiudicatario su apposito capitolo del bilancio comunale, vincolato per l’esecuzione di opere di migliorie boschive a termine dell’art.6 della Legge Regionale 04.09.57 n° 57.

 

Art.A9-Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'aggiudicazione della vendita da farsi all'Aggiudicatario, l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro un mese il materiale venduto.

Copia della comunicazione e delle quietanze di versamento del deposito cauzionale e della prima rata del prezzo di aggiudicazione saranno rimessi al Corpo Forestale dello Stato che provvederà a comunicare il giorno in cui il proprio incaricato procederà alla consegna alla presenza di un rappresentante dell'Ente e dell'Aggiudicatario.

L'incaricato del Corpo Forestale dello Stato darà atto nel relativo verbale firmato dall'Aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, di prescrizioni particolari attinenti il taglio, il concentramento e l'esbosco e del termine assegnato per i lavori di utilizzazione forestale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'Aggiudicatario e qualora il Corpo Forestale dello Stato lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'Aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

 

Art.A10-Inizio lavori, termine e proroga del termine

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e alla Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro       mesi dalla data della  e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro la stessa data salvo eventuali proroghe.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

La proroga dei termini stabiliti per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, al Corpo Forestale dello Stato cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dal Corpo Forestale dello Stato stesso.

 

Art.A11-Confini e marcatura del lotto

a)      Confini del lotto:

·        nord:      ;

·        sud:      ;

·        est:      ;

·        ovest:      .

b)      Marcatura del lotto:      .

 

Art.A12-Disciplinare speciale di utilizzazione forestale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale secondo le seguenti norme tecniche che, ai sensi dell’art.37 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, sono parificate ad ogni effetto alle Prescrizioni di Massima stesse:

a)      Piante o superficie arborea da utilizzare:      .

b)       Piante da riservare dal taglio:      .     

 

 

B) DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

 

Art.B1-Rispetto delle norme forestali

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l’Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

 

Art.B2-Piante ingombranti i tracciati d'esbosco

Le piante eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco saranno assegnate al taglio e stimate dal Corpo Forestale dello Stato. La ditta aggiudicataria potrà procedere al taglio e esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente Proprietario il valore delle stesse.

 

Art.B3-Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

a)      I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o dopo la consegna qualora prevista.

b)      Nei lotti boschivi costituiti da piante d'altofusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi; sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile; la presente norma non vale per il taglio dei pioppeti e degli impianti per arboricoltura da legno.

c)      Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti il taglio dei polloni dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.

d)      Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti il taglio dovrà essere effettuato nel periodo previsto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

e)      Nei lotti boschivi costituiti da piante d'altofusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non martellate o non numerate o non indicate col segno di croce.

f)       Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti dovranno essere riservate dal taglio tutte le matricine indicate dal Corpo Forestale dello Stato.

g)      Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisata la Stazione Forestale competente per territorio.

h)      Andranno abbattute ed esboscate tutte le piante prive di valore economico indicate col segno di croce.

i)        La ramaglia e i residui della lavorazione andranno concentrati negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione.

j)       L'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati esistenti che, all'occorrenza, saranno indicati dal Corpo Forestale dello Stato; tutti i tracciati di esbosco dovranno essere risistemati al termine dei lavori di esbosco.

k)      Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco.

 

Art.B4-Penalità

Per le sottoindicate infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

a)      Euro 10 per ogni giorno di taglio prima del versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o prima della consegna qualora prevista (art.B3a).

b)      Euro 3 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile o per mancata trascrizione del numero sul ceppo (art.B3b).

c)      Euro 5  per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte (art.B3c).

d)      Euro 5 per ogni ceppaia recisa nel periodo di divieto di taglio dei boschi cedui o cedui composti (art.B3d).

e)      Per ogni pianta non martellata , non numerata, non indicata col segno di croce o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali.  In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.(art.B3e, B3f, B3g).

h)  Euro 10 per ogni pianta indicata col segno di croce non tagliata ed esboscata (art.B3h).

i)        Euro 2 per ogni ara in cui non sia stata effettuata la concentrazione della ramaglia negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione (art.B3i).

j)       Euro 250  per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza consenso ed assegno del Corpo Forestale dello Stato o non risistemato al termine dei lavori di esbosco (art.B3j).

k)      Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una penale di Euro 10 se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 20 se poteva essere evitato, a stima del Collaudatore (art.B3k).

 

Art.B5-Sospensione del taglio

Il Corpo Forestale dello Stato, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'Aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti del Personale del Corpo Forestale dello Stato, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Corpo Forestale dello Stato salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

 

Art.B6-Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato:

a)      a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;

b)      a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;

c)      a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

d)      ad esonerare e rivalere in ogni caso l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

 

Art.B7-Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, il Corpo Forestale dello Stato procederà, alla presenza dei rappresentanti dell'Ente e dell'Aggiudicatario, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tale verbale sarà sottomesso al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

 

Art.B8-Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente e al Corpo Forestale dello Stato. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione al CFS.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un Commissario del Corpo Forestale dello Stato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'Aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in loro assenza.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

 

Art.B9-Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

 

Art.B10-Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale di collaudo dell'utilizzazione.

In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

 

Art.B11-Assicurazione operai

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

 

Art.B12-Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

 

Art.B13-Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

 

Art.B14-Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell'Aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente stesso.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

 

Art.B15-Collaudo d'ufficio

Il Corpo Forestale dello Stato ha la facoltà di redigere dichiarazione di regolare esecuzione lavori o verbale di collaudo d'ufficio anziché per sopralluogo quando non vi siano danni gravi e il verbale di rilievo danni sia stato accettato dal rappresentante dell'Ente e dall'Aggiudicatario o suo delegato senza riserva di sorta.

 

Art.B16-Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme previste dalla Legge 18 novembre 1923, n.2440, dal Regolamento 23 maggio 1924, n.827 e dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 di approvazione del Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale.

 

Art.B17-Divieto di subappalti

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi al utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato.

 

Art.B18-Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: agli effetti tutti dell'art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del presente Capitolato, che approva incondizionatamente.

 

Data

Firma