PRESCRIZIONI DI MASSIMA POLIZIA FORESTALE VIGENTI IN PROVINCIA DI TORINO
- INDICE
TITOLO I
NORME DI TUTELA FORESTALE
(INDICE)NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI
(INDICE)Paragrafo a) : Vincolo per la conversione e mutazione dei boschi
1 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici
E’ vietata, senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui.
E’ pure vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
Fanno eccezioni i castagneti la cui utilizzazione è regolata dalla legge 18 giugno 1931, n. 973.
Le infrazioni sono punite ai termini dell’art.26 della legge forestale, computando la penale sul valore delle piante che - secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario- non si sarebbero potute utilizzare.
2 - Sradicamento di piante e ceppaie
Lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie è vietato, eccezione fatta per i pioppeti.
Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, ragguagliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbito – se l’inerbimento non è spontaneo – oppure rimboschito con piante della specie arborea sradicata, o di specie più pregiate entro il termine di un anno e provvedendo, se dal caso, alla sostituzione delle piante morte.
Nei boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche della caduta di valanghe o dal rotolamento dei sassi, lo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie non può eseguirsi senza il permesso della Amministrazione Economia Montana e Foreste.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per ogni pianta o ceppaia a meno che la estrazione delle piante o ceppaie non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 della legge forestale.
3 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie
Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa, si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie ed alla lavorazione del suolo, occorre chiedere l’autorizzazione all’Amministrazione Economia Montana e Foreste, indicando i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere. La detta Amministrazione determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.
A garanzia della regolare esecuzione dei lavori l’amministrazione citata deve esigere dal proprietario o possessore del bosco o dall’acquirente del legname, prima dell’inizio dei lavori, un congruo deposito, da effettuarsi secondo le modalità che verranno fissate di volta in volta, per provvedere al reimpianto del bosco.
Il proprietario o possessore del bosco, o l’acquirente del legname, nel corso dei lavori, potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.
Il proprietario o possessore del bosco o l’acquirente del legname che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti risponde di entrambe le sanzioni amministrative previste negli articoli 24 e 26 della Legge forestale e i lavori saranno eseguiti d’ufficio ai sensi dell’art.25 della medesima.
Paragrafo b) :Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali
4 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l’alto fusto
E’ consentito, in qualsiasi stagione dell’anno, il taglio dei boschi di alto fusto.
In qualsiasi periodo dell’anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all’articolo 40 del presente regolamento.
5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui
Per i boschi cedui, il tempo dei tagli é regolato come segue:
Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, la Amministrazione Economia Montana e Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e di quindici per gli altri.
Le infrazioni sono punite ai termini dell’articolo 26 della legge forestale, considerando come danno il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.
6 - Modalità dei tagli
L'abbattimento dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto.
Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle altre piante e al novellame sottostante, è prescritto l’uso delle funi per regolare l’atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto alle disposizioni del presente articolo, salvo l’applicazione dell’articolo 26 della legge.
7 - Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali
I boschi situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza e quelli soggetti a valanghe, sono a cura dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste, descritti in apposito elenco che, approvato dalla Regione Piemonte, è notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all’Albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati.
In tali boschi e in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime o crinali, può praticarsi soltanto il taglio saltuario per una larghezza di 200 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margina superiore del bosco.
Le infrazioni sono punite ai termini dell’articolo 26 della legge.
8 - Potatura
La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante.
La potatura dei rami verdi può farsi soltanto dall’agosto alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.
La potatura deve essere fatta rasente al tronco e in maniera da non danneggiare la corteccia.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per pianta, oppure se possa derivarne il totale deperimento delle piante, con l’applicazione dell’articolo 26 della legge forestale e dell’articolo 45 del regolamento.
9 - Sugherete
… omissis
10 - Allestimento e sgombero delle tagliate
L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.
Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate, o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse, allo scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio di cui all'articolo 5.
I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi. L'Amministrazione Economia Montana e Foreste può dispensare da tale obbligo, verificandosi condizioni favorevoli.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 ad ara e, quando ne sia seguito danno, anche con la pena comminata dall’art.26 della legge forestale.
11 - Esbosco dei prodotti
Ferma l’osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l’esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione.
Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata alla strada, condotto, o canale più vicino, o all’aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all’uopo dovesse imporre l’Amministrazione Economia Montana e Foreste.
L’apertura o l’allargamento di strade o di condotti e canali non può effettuarsi senza il permesso dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste la quale può altresì vietare l’uso dei condotti e canali d’avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane e smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.
Questo permesso non è necessario per i lavori di manutenzione e consolidamento indispensabili alla conservazione delle strade forestali e per i lavori di semplice spianamento del suolo o tracciamento di viottoli, sentieri e stradelle per il transito di autoveicoli, persone e bestie da soma adibite al servizio delle carbonaie, delle capanne e dei luoghi di deposito.
L’Amministrazione Economia Montana e Foreste può imporre il ripristino del bosco mediante colture artificiali, nei luoghi adibiti all’asportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca di conservare per le utilizzazioni le strade aperte temporaneamente.
Per il detto ripristino potrà, se del caso, richiedere il versamento di un congruo deposito con le modalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
Le infrazioni sono punite come nell’articolo 10.
12 - Carbonizzazione
E’ consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti.
Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo e alla consistenza e stabilità del terreno.
In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti del bosco meno folte di piante.
Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari di legname.
Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l’Amministrazione Economia Montana e Foreste può, nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione e può altresì inibirla.
Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 e, qualora ne sia seguito il danno, altresì con la pena comminata dall’articolo 26 della legge forestale.
Paragrafo c) :Estrazione e raccolta dei prodotti secondari dei boschi
13 - Preparazione carbonella
La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento.
Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.
Le infrazioni sono punite a norma dell’articolo 26 della legge forestale in caso di danno al bosco.
14 - Denuncia per l’esercizio della resinazione
I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne dichiarazione all’Amministrazione Economia Montana e Foreste, almeno un mese prima di intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all’impiego di stimolanti chimici.
La mancata denuncia è punita con una sanzione amministrativa di lire 4.000.
15 - Sistemi di resinazione
La resinazione è consentita con qualsiasi sistema purché siano rispettati i limiti sottoindicati.
Per la resinazione con l’asciotto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm e profonda 1 cm; l’altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm nel primo e secondo anno e i 70 cm negli anni successivi; comunque tutte le incisioni suddette non devono superare m. 3,50 di altezza della pianta.
Per la resinazione col raschietto le incisioni a forma di V saranno costituite da solchetti larghi non più di un centimetro e profondi mezzo centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un centimetro. Le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l’altezza di m. 2,40 dal suolo.
L’impiego di stimolanti chimici è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste.
16 - Resinazione a vita e a morte
Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; e per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.
La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a metri 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie:
La resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro 5 anni.
La resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nel periodo di 10 anni che precede il taglio delle piante.
17 - Infrazioni alle norme della resinazione
Alle infrazioni delle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 si applicano le pene comminate dall’articolo 26 della legge forestale.
18 - Raccolta dello strame ( copertura morta o lettiera ) nei boschi
La raccolta dello strame ( copertura morta o lettiera ) nei boschi è consentita soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 50 per cento. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.
Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio. E’ sempre vietata l’asportazione del terriccio.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 salvo l’applicazione dell’articolo 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.
19 - Raccolta dell’erba e taglio del cespugliame nei boschi
La raccolta dell’erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.
Il cespugliame ( erica, scope, ginestre e simili ) può essere sempre tagliato senza però arrecare danno alle piante del bosco frammiste ad esso.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 salvo l’applicazione dell’articolo 26 della legge forestale nel caso di danni al bosco.
20 - Estrazione del ciocco d’erica e degli altri arbusti nei boschi
L’estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa denuncia all’Amministrazione Economia Montana e Foreste, che peraltro può disciplinarla o inibirla entro 30 giorni.
Decorso detto termine senza che l’Amministrazione Economia Montana e Foreste abbia dettato modalità o divieti, l’interessato può procedere ai lavori di estrazione.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 oltre l’applicazione dell’articolo 26 della legge forestale qualora vi siano danni ai boschi.
21 - Raccolta dei semi forestali dai boschi
La raccolta dei semi forestali dai boschi può essere vietata o sottoposta a limitazioni dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste, con notifica ai proprietari o possessori, qualora rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco. Ciò vale anche per i boschi da frutto.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per l’inosservanza delle limitazioni imposte, salvo l’applicazione dell’articolo 26 della legge forestale qualora dalla raccolta derivi danno al bosco.
22 - Alberi di Natale
Le piante, rami o cimali destinati al commercio degli Alberi di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permesso, o da contrassegni rilasciati o prescritti dall’Amministrazione Economia Montana e Foreste, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfolli legittimi.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per pianta ramo o cimale, per mancanza del permesso o dei contrassegni, oltre l’ammenda di cui all’articolo 26 della legge forestale nel caso in cui si sia arrecato danno al bosco.
Paragrafo d) :Pascolo nei boschi
23 - Chiusura e apertura del pascolo nei boschi
In applicazione dell’articolo 9 della legge forestale e salvo il disposto dell’articolo 25 del presente regolamento si prescrive che :
24 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali
Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.
25 - Pascolo delle capre
In applicazione dell’articolo 9 della legge forestale, per il pascolo delle capre si osserveranno le seguenti disposizioni:
26 - Personale addetto alla custodia del bestiame
La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei di età non inferiore a 14 anni.
Ad ogni custode non possono essere affidati più di cento capi di bestiame minuto o cinquanta capre oppure di venti capi di bestiame grosso.
27 - Infrazioni ai divieti di pascolo
Le infrazioni ai divieti stabiliti dagli articoli 23 e 24 e dal primo comma dell’articolo 25 sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per ogni caprino, bovino, equino, suino e ovino.
La sanzione amministrativa è raddoppiata quando il pascolo avviene nei vivai forestali e nei rimboschimenti, siano o non protetti da chiudenda.
Le sanzioni previste nei tre commi precedenti sono ridotte alla metà per le altre infrazioni dell’articolo 25.
La sanzione amministrativa è di lire 4.000 per l’infrazione all’articolo 26 di questo regolamento.
Nel caso di danno al bosco, oltre all’ammenda di cui ai commi precedenti, si applica l’art.26 della legge forestale.
Paragrafo e) :Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche
30 - soppresso dalla LR 16/94
29 - Cautele per l’impianto di fornaci e fabbriche nei boschi
Nell’interno dei boschi o almeno a m. 100 da essi non è permesso, senza autorizzazione dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste, impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
Nell’autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 salvo l’applicazione dell’articolo 26 della legge forestale quando ne sia seguito danno al bosco.
30 - soppresso dalla LR 16/94
31 - soppresso dalla LR 16/94
32 - soppresso dalla LR 16/94
Paragrafo f) :Tutela fitopatologica
33 - Norme per i boschi affetti da malattie
Allo scopo di preservare i boschi dall’invasione di insetti e di crittogame, l’Amministrazione Economia Montana e Foreste può ordinare in qualsiasi epoca dell’anno il taglio delle piante e l’estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.
E’ vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi (acervi) appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. E’ altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie, regine, maschi e larve, cosidette " uova di formiche ").
La distruzione dei nidi di formiche del gruppo Formica rufa è punita con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per nido.
Le altre infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per piante o ceppaie e, nel caso si verifichino danni, anche ai sensi dell’articolo 26 della legge forestale.
34 - Lotta antiparassitaria
Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia agli agenti forestali od agli uffici municipali, perché a loro volta ne informino immediatamente l’Amministrazione Economia Montana e Foreste.
Il proprietario o possessore del bosco è obbligato altresì ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall’Amministrazione ed a permettere l’esecuzione delle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.
Per i castagneti invasi dal cancro della corteccia e dal male dell’inchiostro, l’Amministrazione può ordinare il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione.
Le infrazioni per mancata denuncia sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000; quelle alle disposizioni del comma secondo con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per decara e quella del comma terzo con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per pianta o ceppaia, oltre all’eventuale applicazione dell’art. 500 del codice penale.
Paragrafo g) : Ricostituzione boschiva
35 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati
Quando in seguito ad incendio, ad invasione di insetti o di funghi o di altri fatti dannosi, si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangano spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto ad osservare le modalità prescritte dalla Amministrazione Economia Montana e Foreste per ottenere la ricostituzione naturale del bosco.
La stessa disposizione si applica ai boschi molto radi e a quelli estremamente deteriorati.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per ara.
Paragrafo h) : Piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi
36 - Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento.
I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello stato, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità del piano di coltura e di conservazione di cui agli articoli 54 e 91 della legge forestale. Tale piano ha l’efficacia del presente regolamento; quest’ultimo continua ad essere applicato per tutto quanto non disciplinato dal piano stesso.
37 - Progetti di utilizzazione dei boschi degli Enti Pubblici o Morali
Quando in mancanza di piano economico si debba provvedere ai sensi dell’articolo 140 del regolamento forestale, il progetto di utilizzazione, sostituendosi ad esso, è parificato ad ogni effetto alle prescrizioni di massima. Il progetto deve uniformarsi alle prescrizioni stesse ma può contenere disposizioni più restrittive.
38 - Piani di coltura ( piani economici ) dei boschi privati
I privati proprietari possono chiedere tramite l’Amministrazione Economia Montana e Foreste l’approvazione da parte della Regione Piemonte di un piano di coltura ( o piano economico ) per il governo e il trattamento dei boschi di loro proprietà.
Il piano così approvato diviene esecutivo anche se diverso parzialmente dalle norme del presente regolamento e il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata prevista in esso. Il piano economico assume l’efficacia delle Prescrizioni di Massima.
Le infrazioni alle discipline del piano sono punite in base al presente regolamento.
CAPO II
NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO
(INDICE)|
Art. |
TESTO P.M.P.F. |
Istruzioni tecniche per l’applicazione (D.G.R. 66-884 del 18.09.2000) |
Istruzioni amministrative per l’applicazione (D.G.R. 66-884 del 18.09.2000) |
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39 |
Fustaie - Utilizzazioni in genere I privati, le società anonime, le vicinie, le interessenze e le consortele, qualora intendano utilizzare fustaie di loro proprietà, devono inoltrare dichiarazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’Amministrazione Economia Montana e Foreste, almeno 60 giorni prima dall’inizio del taglio, indicando i seguenti elementi: ubicazione e superficie complessiva del bosco, specie legnosa, età media, criteri tecnici secondo i quali si intendono effettuare i tagli, numero delle piante e massa presunta ricavabile. L’Amministrazione Economia Montana e Foreste potrà, entro detto termine, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, stabilire le norme da osservare. Su richiesta dei proprietari, l’Amministrazione Economia Montana e Foreste potrà anche disporre l’assegno delle piante da far cadere al taglio. La mancata dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa di lire 4.000, salvo l’applicazione dell’art.47. Comunque, in ogni caso, le utilizzazioni dovranno uniformarsi alle norme degli articoli che seguono. |
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40A |
FUSTAIE COETANEE (a raso o a tagli successivi): Tagli intercalari Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso che a tagli successivi, sono consentiti i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti. Essi debbono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate di non oltre:
Per interventi di maggiore intensità o che interessano altre categorie di piante, nonché per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, occorre la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste. In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l’età di anni 20. Gli sfollamenti e le ripuliture, cioè gli interventi che hanno luogo prima di dieci anni di età, sono ammessi nei limiti delle esigenze colturali. |
Definizione di Sfolli e Diradamenti: insieme dei tagli intercalari eseguibili prima della scadenza del turno e che non sono volti alla rinnovazione del soprassuolo. |
Autorizzazioni: Devono tuttavia essere autorizzati ai sensi della LR 57/79 tagli a scelta di piante di grandi dimensioni se non classificabili come diradamenti.
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40B |
FUSTAIE COETANEE trattate a raso . Nelle Fustaie coetanee, i tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo articolo 44 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che possono essere stabilite caso per caso dall’Amministrazione Economia Montana e Foreste. In ogni caso il taglio a raso non è consentito nelle fustaie di faggio e di quercia. |
Definizione di taglio raso: taglio di tutta la vegetazione arborea su una superficie superiore a 1000 metri quadrati. |
Autorizzazioni: Il taglio a raso deve essere altresì autorizzato ai sensi della L.r.20/89. Non devono essere autorizzate ai sensi della LR 20/89 le linee di esbosco per gru a cavo. |
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41 |
FUSTAIE COETANEE trattate a raso. Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio a raso debbono essere sgombrati e anche rimboschiti qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale. Salvo quanto è disposto nel comma precedente, trascorso il periodo di 2 mesi dalla spedizione della dichiarazione di taglio senza che l’Amministrazione ne abbia determinato le modalità, il taglio può essere eseguito. La stessa Autorità oltre alle norme predette può esigere dal proprietario, prima dell’utilizzazione, un congruo deposito, da effettuarsi secondo le modalità che verranno fissate di volta in volta, per garantire la rinnovazione artificiale del bosco stesso. Mancando il deposito, il taglio non può essere effettuato e se le modalità non sono osservate, il taglio può essere sospeso dall’Amministrazione anche a deposito avvenuto. Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, nel corso dei lavori, può chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma depositata mediante presentazione di stati di avanzamento. |
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42 |
Consistenza legnosa minima per ettaro. Nelle fustaie a tagli successivi dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all’età del turno e che deve far salve le piante portasemi, deve comunque risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per Ha. Per i boschi di faggio: mc. 100 Per i boschi di quercia: mc. 70 Per i boschi di abete: sotto i m.1.200: mc.130 sopra i m.1.200: mc.100 Per i boschi di larice: sotto i m.1.200: mc.120 Per i boschi di pino: sotto i m.1000: mc.100 sopra i m.1.000: mc.70 Ove la provvigione scenda al di sotto di detti quantitativi, i tagli di sementazione sono subordinati all’autorizzazione della Amministrazione. L’Amministrazione può emanare entro 2 mesi le istruzioni per le modalità del taglio. Trascorso il termine senza che tali istruzioni siano state date, l’utilizzazione può eseguirsi. Nel caso invece esse siano state impartite e non vengono osservate, il taglio può essere sospeso dall’Amministrazione. |
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Autorizzazioni: |
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43 |
FUSTAIE COETANEE a tagli successivi. Il taglio di sgombero – preceduto o no da tagli secondari in conformità dell’andamento della rinnovazione – non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata. |
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Autorizzazioni: |
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Turni minimi Per le fustaie coetanee trattate a taglio a raso e a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti: Fustaie resinose Fino ai 600 m./s.m. anni 50 Da 600 a 1000 m./s.m. anni 70 Da 1000 a 1500 m./s.m.anni 100 Oltre i 1500 m./s.m. anni 130 Fustaie latifoglie Fino a 600 m./s.m. anni 50 Da 600 a 1500 m./s.m. anni 100 Oltre i 1500 m./s.m. anni 120 |
Latifoglie alpine: con tale termine si identificano tutte le latifoglie presenti nella Regione Piemonte. I turni minimi previsti dal presente articolo non sono applicabili a boschi costituiti da fustaie di conifere o latifoglie a rapido accrescimento. |
Il provvedimento autorizzativo ai sensi della L.r.57/79, art.12, 14, 15 potrà consentire tagli di rinnovazione di boschi costituiti da fustaie di conifere o latifoglie a rapido accrescimento a un turno inferiore di quello minimo previsto dal presente articolo. |
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Fustaie Disetanee Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l’utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non al di sotto: per i boschi di faggio: mc. 150 per i boschi di quercia: mc. 120 Per i boschi di abete: sotto i m. 1.200 mc. 160 sopra i m. 1.200 mc. 120 Per i boschi di larice: sotto i m. 1.200 mc. 160 Per i boschi di pino: sotto i m. 1.200 mc. 150 sopra i m. 1.200 mc. 100 Per le fustaie degradate o che, per particolari condizioni ecologiche o microclimatiche, non arrivano neanche prima del taglio alle provvigioni citate, le masse legnose che dovranno restare dopo le utilizzazioni, dovranno essere fissate dalla Amm. Ec. M. e Foreste, su richiesta degli interessati. Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 32 e 33. |
Provvigioni da rilasciare: Ai fini del mantenimento della disetaneità del popolamento, in sede di autorizzazione le provvigioni da rilasciare dovranno essere stabilite in una quota minima pari a due terzi della massa del soprassuolo preesistente. |
Autorizzazioni: L’autorizzazione è sempre prevista in base alle norme della L.r. 57/79. |
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FUSTAIE IRREGOLARI I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, verranno considerati, ai fini del taglio, come boschi disetanei, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste a richiesta del proprietario. |
Provvigioni da rilasciare: Ai fini del mantenimento della disetaneità del popolamento, in sede di autorizzazione le provvigioni da rilasciare dovranno essere stabilite in una quota minima pari a due terzi della massa del soprassuolo preesistente. |
Autorizzazioni: |
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Penalità per irregolarità dei tagli Qualunque sia il tipo di taglio adottato per i boschi di alto fusto, il proprietario, ovvero chi procede alla utilizzazione, risponde dei danni derivati dall’eccesso o dalla condotta irregolare delle operazioni ai sensi dell’articolo 26 della legge forestale, salvo il compimento dei lavori di ripristino in virtù dell’articolo 25 della medesima. |
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Sanzioni: |
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Taglio delle piante di castagno Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dal presente regolamento anche dalle disposizioni contenute nel RDL 18 giugno 1931 n.973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 70, salvo quanto è disposto dall’art.1 del presente regolamento. Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all’art.53. |
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L’articolo si applica alle piante di castagno fuori bosco, vale a dire ai castagneti da frutto in attualità di coltura o recentemente abbandonati ed ai castagni isolati. Negli altri casi si applicano le norme previste dalla L.r. 57/79 e dalle P.M.P.F. |
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Castagneti da frutto Nei castagneti da frutto è permessa:
La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dall’Amministrazione Economia Montana e Foreste, la quale stabilisce all’uopo le modalità atte a prevenire i danni. |
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NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI
(INDICE)
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Art. |
TESTO P.M.P.F. |
Istruzioni tecniche per l’applicazione (D.G.R. 66-884 del 18.09.2000) |
Istruzioni amministrative per l’applicazione (D.G.R. 66-884 del 18.09.2000) |
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CEDUI SEMPLICI – riserve di matricine Il taglio di boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro , ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 20 . Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o , in mancanza , tra i polloni migliori e più sviluppati , e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi , a seconda che possano o no resistere all’isolamento con preferenza però per zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco . Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano , l’Amm. Ec. M. Foreste può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo . Le matricine cadenti al taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo. |
Ceduo semplice: Matricine: i soggetti che non hanno le caratteristiche minime previste, anche se rilasciati, non possono essere computati tra le matricine utili al raggiungimento del numero minimo ad ha. Matricine nei castagneti: vanno reclutate prioritariamente le piante da seme, anche se di altre specie; se di castagno dovranno essere rilasciate a gruppi. Matricine di faggio: sussiste l’esigenza di assicurare il raggiungimento dell’età utile alla disseminazione, si prescrive di posticipare il taglio di parte delle matricine di un periodo pari ad almeno un ulteriore turno minimo previsto all’art. 53, e sino al raggiungimento di una età di almeno 60 anni. Rinnovazione gamica: la rinnovazione gamica di specie spontanee deve essere sempre salvaguardata. Boschi di neoformazione: i boschi di neoformazione e di invasione non costituiscono ceduo , in quanto mai sottoposti a tale forma di governo e di prevalente origine gamica. Essi devono essere gestiti secondo quanto previsto dal Capo II. |
Autorizzazioni: Se di superficie superiore ai 5000 metri quadrati essi possono essere effettuati a seguito di comunicazione, da trasmettere almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’organo forestale competente (ndr Corpo Forestale). I tagli di estensione non superiori a 5000 mq non sono soggetti né ad autorizzazione né a comunicazione preventiva. |
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Piante conifere nei cedui Quando nel bosco ceduo vi siano piante conifere, queste, salvo autorizzazione dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste, devono essere escluse dal taglio, ma non dal computo delle matricine, se ne hanno la qualità |
Conifere in ceduo: i cedui con presenza di conifere (cedui coniferati), devono essere gestiti secondo quanto previsto dall’art. 60 nel caso possano essere classificati come cedui composti secondo i parametri dettati dallo stesso articolo 60, includendo le conifere nel computo delle matricine. |
Il taglio delle conifere aventi avvenire selvicolturale nei boschi cedui deve sempre essere autorizzato ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 della L.r. 57/79. |
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Cedui senza matricine Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione |
Cedui non matricinati: le utilizzazioni forestali dovranno essere effettuate rilasciando tutte le piante appartenenti a specie diversa da quella che forma il ceduo e aventi avvenire selvicolturale, oltre alla rinnovazione gamica presente. |
L’eliminazione delle piante appartenenti a specie diversa da quella che forma il ceduo e non aventi avvenire selvicolturale deve essere autorizzata ai sensi della LR 57/79. |
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Turno minimo dei cedui puri Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore: per il faggio ad anni 20 per le querce caducifoglie ed il carpino ad anni 15 per il forteto ad anni 16 per il castagno ad anni 9 per l'ontano, nocciolo, robinia, salice e betulla ad anni 6 |
Turno massimo: Dopo tale età il bosco deve considerarsi governato a fustaia e pertanto ad esso si applicano le norme previste al capo II. Turno minimo: |
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Turno minimo dei cedui misti Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti dall'art.53 per la specie predominante. |
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CEDUI A STERZO Per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 20. |
In Piemonte i cedui a sterzo sono di regola costituiti unicamente da faggio. Tale forma di trattamento non è praticabile per le specie eliofile (castagno, querce etc.). Periodo di curazione: Rilascio di matricine: |
Autorizzazioni: Se di superficie superiore ai 5000 metri quadrati essi possono essere effettuati a seguito di comunicazione, da trasmettere almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’organo forestale competente (ndr Corpo Forestale). I tagli di estensione non superiori a 5000 mq non sono soggetti né ad autorizzazione né a comunicazione preventiva. |
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Norme transitorie per l’allungamento dei turni dei cedui Qualora il turno in atto dei boschi cedui sia più breve di quello prescritto dai tre articoli precedenti, il primo taglio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento può effettuarsi ad una età intermedia tra i due turni. |
TALE NORMA E’ ORMAI SUPERATA |
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Taglio della frasca Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici in qualsiasi stagione. Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui, sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine e i polloni destinati a divenire matricine. |
Le norme previste per gli sfolli si applicano a tutti gli interventi intercalari , quali , in particolare , i tagli di conversione ed i diradamenti |
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Scortecciamento dei polloni da cortecciola I polloni che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati al taglio nella stagione silvana successiva. Alla base di ciascun pollone va rilasciata una "calza" di 15 cm di altezza. Nella successiva stagione si deve provvedere al taglio del pollone in prossimità del colletto. Le infrazioni sono punite a termine dell’articolo 26 della legge forestale. |
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Operazioni colturali nei boschi cedui Nell’esecuzione del taglio nei boschi cedui è d’obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti. |
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CEDUI COMPOSTI Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età. Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno. |
Ceduo composto: Le matricine di origine gamica sono generalmente di specie diversa da quella che costituisce lo strato ceduo; Lo strato ceduo è generalmente coetaneo. Viene classificato come ceduo composto un bosco con le seguenti caratteristiche: lo strato di fustaia deve essere costituito da un numero minimo di 30 piante ad ettaro (matricine) di diversa classe di età, multipla rispetto a quella del ceduo. Trattamento: Deroghe: Qualora il numero delle matricine presenti prima del taglio sia inferiore a 140 ad ettaro la loro quantità potrà essere fissata in sede di autorizzazione ad un numero medio tra le 140 previste dall’art.60 e quello esistente al momento del taglio. |
Autorizzazioni:
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C) Cedui da capitozza o da sgamollo
61 – Cedui da capitozza o da sgamollo
La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine.
Sulle piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell’anno precedente, conservando quelle dell’ultima primavera ed un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all’età non minore di quattro anni.
E’ tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di luglio e agosto, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esauste.
Salvo il disposto del comma precedente, l’epoca dei tagli nei boschi a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.
D) Penalità relative ai cedui semplici e composti
62 – Penalità basata sull’art.26 della legge forestale
Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 50 – 51 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 60 e 61 si applicano le pene comminate dall’articolo 26 della legge forestale.
63 – Ammende
Le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 52 e 59 sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per ceppaia.
TITOLO II
NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI
(INDICE)64 – Denuncia e modalità della soppressione
Chiunque intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve farne, 30 giorni prima, dichiarazione all’Amministrazione Economia Montana e Foreste, indicando la data dell’inizio dei lavori.
Detta eliminazione è subordinata all’obbligo di provvedere, nella stagione successiva, all’inerbimento del terreno o al suo rimboschimento.
Per quanto riguarda il ciocco d’erica, valgono le norme di cui al precedente articolo 20.
Allorchè il terreno è mobile o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate od a scacchiera.
L’Amministrazione Economia Montana e Foreste, nel termine di 30 giorni, può prescrivere le norme da osservare; in mancanza, i lavori possono essere senz’altro eseguiti.
La mancata denuncia è punita con una sanzione amministrativa di lire 4.000. Per le altre infrazioni si applicano gli articoli 24 e 25 della legge forestale.
I cespugliati di specie forestale o prevalentemente tali, sono equiparati ad ogni effetto ai boschi estremamente deteriorati, di cui al secondo comma dell’articolo 35 di questo regolamento.
65 – Stagione del taglio
Il taglio dei cespugli e degli arbusti non può essere eseguito nei mesi estivi.
Le infrazioni sono punite a norma dell’articolo 24 della legge forestale.
66 – Lavanda ed altre piante arbustive-cespugliose
E’ vietata l’estirpazione delle piante di lavanda.
La raccolta deve avvenire con le seguenti norme:
Le infrazioni sono punite ai sensi dell’articolo 24 della legge forestale in caso di estirpazione delle piante e con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per le altre inosservanze.
NORME PER I TERRENI PASCOLIVI
(INDICE)67 – Modalità del pascolo
Per l’esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:
Le infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:
68 – Pascoli deteriorati
Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo sono stabiliti dall’Amministrazione Economia Montana e Foreste.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per ogni capo bovino o equino e per ogni giornata di pascolo, con un minimo di L. 500, salvo il ragguaglio stabilito per l’altro bestiame nell’articolo precedente.
69 – Miglioramento dei pascoli
Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.
La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi in seguito a sola denuncia fatta all’Amministrazione Economia Montana e Foreste, la quale entro 30 giorni può imporre determinate modalità per impedire danni alla conservazione del suolo, in conformità dell’art.20 del regolamento forestale.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 per decara o frazione di decara.
NORME PER IL DISSODAMENTO DEI TERRENI NUDI E SALDI
(INDICE)70 – Modalità di trasformazione dei terreni nudi e saldi
Le modalità di cui all’art.21 del regolamento forestale per i dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare lo sgrondo delle acque, l’eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima dello scasso e le eventuali opere di sostegno.
71 – Movimento di terreni per l’impianto di nuovi boschi
I lavori per l’impianto di nuovi boschi non sono soggetti a preventiva autorizzazione, sempre che – senza dissodare andantemente il terreno – si eseguano a buche, a piazzette o a gradoni.
Fuori dei casi previsti dal precedente comma, è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste.
Le infrazioni sono punite a norma dell’art.24 della legge forestale.
NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA
(INDICE)72 – Lavorazione del terreno
Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente ad evitare i danni previsti all’art.1 della legge forestale, l’Amm. Ec. M. Foreste può subordinare l’ulteriore lavorazione alle modalità intese a suddividere le acque, a diminuire la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.
L’Amministrazione Economia Montana e Foreste notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.
Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d’arte delle opere di sistemazione.
Le infrazioni saranno punite ai termini dell’articolo 24 della medesima legge.
73 – Sgrondo delle acque
Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, lavatoi, ecc. debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 salvo l’applicazione degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.
NORME CIRCA LE CAVE MINIERE E MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI, DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI SALDI
(INDICE)74 – Ghiaia, sabbia, sassi
E’ consentita la raccolta in superficie della ghiaie, della sabbia e dei sassi.
Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.
Le infrazioni sono punite con una sanzione amministrativa di lire 4.000 e nel caso si verifichino danni, anche ai sensi degli articoli 24 e 26 della legge forestale.
La raccolta del materiale predetto nel greto dei corsi d’acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.
75 – Cave e Miniere
Articolo superato dalla LR 45/89 e LR 69/78.
76 – Lavori stradali, impianti idroelettrici ecc.
I lavori sia pure di interesse pubblico, per la costruzione di strade ordinarie, tranvie, ferrovie, funicolari, funivie, risine, impianti idroelettrici, elettrodotti, ecc. devono essere condotti in modo da ridurre al minimo gli scavi ed i movimenti in terra. Si dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di frane ed erosioni nelle pendici.
Le scarpate dovranno essere opportunamente sistemate e consolidate.
77 – Scarichi di materiale di rifiuto
Gli scarichi dei materiali di rifiuto ( terra o pietrame ) dovranno essere sistemati in modo che sia impedito il loro movimento verso valle.
Si dovrà evitare che gli ammassi di tali materiali costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque di canali, torrenti e corsi d’acqua in genere.
Salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione Economia Montana e Foreste è vietato lo scarico dei citati materiali nei boschi ed i lavori dovranno essere condotti in modo da ridurre al minimo i danni ai boschi stessi.
78 – Dichiarazione dei lavori e penalità
Articolo superato dalla LR 45/89 e LR 69/78.