IPOTESI DI ACCORDO

 

Il  giorno  11 luglio 2000, in Roma, presso la sede SNEBI, in  via  di  S.Teresa 23

 

tra

 

SNEBI,  rappresentato dal Presidente prof. Giuseppe  Lo  Manto,  dal  Segretario  nazionale  avv. Anna Maria Martuccelli,  dai  componenti  la  Commissione  trattative sigg.: dr. Guido Bettini, cav. Giuseppe  Dellai,  avv.  Santo  Alfonso Martorano, P.A. Lorenzo Paolicchi,  dr.  Gianfranco  Poncemi e ing. Sergio Previdi, assistiti dal dr. Antonio Pocci, dal  dr.  Giuseppe Manzari e dal dr. Riccardo Fornelli

 

e

 

·        FLAI-CGIL, rappresentata dal sig. Antonio Carbone e dal sig. Claudio  Sala;

·        FISBA-CISL, rappresentata dal Segretario nazionale sig. PietroMassini e dal sig. Giovanni Mattoccia;

·        FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario generale sig. Giuseppe Vito, dal sig. Francesco Possenti e dal sig. Luigi Vecchi;

 

si è stipulata la seguente ipotesi di accordo

 

il  CCNL  6 marzo 1996 e successivo Accordo di rinnovo 9 giugno 1998 

sono rinnovati alle seguenti condizioni:

 

Declaratoria 2ª fascia funzionale.

 

L'ultimo comma della  declaratoria della 2ª fascia  funzionale,  di  cui all'art. 2, CCNL 6.3.96, è soppresso.

 

Declaratoria 3ª fascia funzionale.

 

Gli ultimi 2 commi della declaratoria della 3ª fascia funzionale, di cui all'art. 2, CCNL 6.3.96, sono sostituiti dal seguente:

 

"È inoltre inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici".

 

 

4a f.f.

 

Al    alinea  è  aggiunta  la seguente frase: "Nonché  i  conduttori  di macchine  operatrici complesse delle quali curano anche la manutenzione  e le piccole riparazioni".

 

 

Art. 39 - Costituzione del rapporto di lavoro.

 

Dopo la lett. B) viene aggiunta la seguente lett. c): "le mansioni alle quali verrà adibito all'inizio del rapporto".

 

Contratto d'appalto.

 

In  caso  di  esecuzione di opere mediante ricorso all'appalto i  Consorzi inseriranno  nel  contratto d'appalto e nel capitolato  speciale  apposite clausole  che  vincolino  le  imprese  appaltatrici  all'osservanza  degli obblighi  ad esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle  norme di  legge  vigenti  in  materia  di assicurazioni  sociali,  di  igiene  e sicurezza  sul  lavoro  e  di diritto al lavoro  dei  disabili  nonché  al rispetto delle norme contrattuali collettive del settore merceologico  cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.

 

Art. 118 - Costituzione del rapporto di lavoro degli operai avventizi.

 

Dopo la lett. e) è aggiunta la seguente lett. f): "l'ambito  territoriale  all'interno del quale  devono  svolgere  le  loro mansioni".

 

Allegato "L" al CCNL 6.3.96.

 

Il punto 10 dell'allegato "L" al CCNL 6 marzo 1996 è soppresso.

 

La lett. h) dell'allegato "L" al CCNL 6.3.96 è sostituita dalla seguente:

 

"acquisto  della prima casa di abitazione per i figli o costruzione  della medesima alle condizioni e nei limiti di cui alla precedente lett. e)".

 

All'allegato  "L"  al  CCNL 6.3.96, dopo il punto 12,  viene  aggiunta  la seguente norma:

"13) i dipendenti consorziali, i quali abbiano percepito l'anticipazione del  TFR ai sensi della legge 29.5.82 n. 297, e il cui rapporto di  lavoro cessi per infortunio o malattia professionale (art. 89, CCNL 6.3.96),  per dispensa  nell'interesse  del  servizio  (art.  98,  CCNL  6.3.96)  o  per collocamento  in  disponibilità  nell'ipotesi  di  godimento,   a   titolo personale, della stabilità d'impiego (cfr. art. 144, CCNL 6.3.96), possono optare per il trattamento di pensione consortile, sempreché sussistano  le condizioni  previste  dal  citato CCNL 6.3.96, previa  restituzione  delle somme ottenute come anticipazione, maggiorate degli interessi legali.

 

Art. 11 - Compiti dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

 

Dopo il 1° periodo del punto 4 è aggiunto il seguente:

 

"I  predetti schemi devono essere consegnati alle RSA o alla RSU di  norma almeno 20 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti".

 

Art. 4 - Sistemi di informazioni sulle attività consortili.

 

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

"I   Consorzi convocheranno per lo meno 1 volta l'anno le   OO.SS. territoriali dei lavoratori aderenti alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alla RSU, per un'informazione sulle previsioni inerenti l'attività che si propongono di svolgere nell'anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno".

 

Permessi straordinari.

 

L'art. 85, CCNL 6.3.96 è così sostituito:

 

"Possono   accordarsi   al   personale,   in   circostanze   speciali    e subordinatamente  alle esigenze del servizio, permessi  straordinari,  non computabili  nelle ferie, della durata non superiore a 2  giorni  all'anno anche consecutivi, con la corresponsione dei normali emolumenti".

 

Gravidanza - Puerperio - Paternità.

 

Il comma 1, art. 93, CCNL 6.3.96 è così sostituito:

 

"In caso di gravidanza o di puerperio trovano applicazione le disposizioni della  legge 30.12.71 n. 1204 così come modificata e integrata dalla legge 8.3.00 n. 53".

 

Dopo il comma 2, art. 93, CCNL 6.3.96 è aggiunto il seguente comma:

 

"Lo  stesso  trattamento  economico  di  cui  al  precedente  comma  verrà corrisposto  ai  lavoratori padri durante l'astensione  dal  servizio  nei primi  3  mesi  dalla  nascita del figlio in caso  di  morte  o  di  grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della  madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre".

 

Art. 98 - Dispensa nell'interesse del servizio.

 

Dopo il comma 2, art. 98, è aggiunto il seguente:

 

"Acquisito  il parere del Collegio medico e prima di adottare il  relativo provvedimento,  il  Consorzio, su richiesta  del  lavoratore  interessato, dovrà  valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da  quelle  in  precedenza  svolte e ad  esse  equivalenti  o,  se  ciò  è impossibile, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico

in  godimento, purché la prestazione da rendere nelle nuove  mansioni  sia proficuamente   utilizzabile  nell'ambito  della  struttura  organizzativa consortile".

 

Art. 105 - Preavviso.

 

Nelle  ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per le cause indicate alle  lett.  e)  ed  l),  art. 97, è dovuto dal  Consorzio  il  preavviso, osservati  i  seguenti  termini  in relazione  all'anzianità  di  servizio effettivo:

 

-    per il personale appartenente alla 7ª fascia funzionale:

 

a)   4 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni;

b)   6 mesi per anzianità superiore a 5 e fino a 10 anni;

c)   8 mesi per anzianità superiore a 10 e fino a 15 anni;

d)   10 mesi per anzianità superiore a 15 e fino a 20 anni;

e)   12 mesi per anzianità superiore a 20 anni;

 

-    per il personale appartenente alla 6ª fascia funzionale:

 

a)   2 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni;

b)   4 mesi per anzianità superiore a 5 e fino a 10 anni;

c)   6 mesi per anzianità superiore a 10 e fino a 20 anni;

d)   8 mesi per anzianità superiore a 20 anni;

 

-    per il rimanente personale:

 

a)   2 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni;

b)   3 mesi per anzianità superiore a 5 e fino a 10 anni;

c)   4 mesi per anzianità superiore a 10 e fino a 20 anni;

d)   6 mesi per anzianità superiore a 20 anni.

 

Il  dipendente  che intenda rassegnare le dimissioni deve notificarle con lettera raccomandata a.r., rispettando i termini di preavviso indicati nel precedente comma, ridotti a metà.

 

Norma transitoria.

 

Per  il  personale  con rapporto a tempo indeterminato  con  anzianità  di servizio al 31.7.94 superiore a 10 anni e fino a 20 anni, nell'ipotesi  di cessazione  del rapporto ai sensi della lett. l), art. 97,  i  termini  di preavviso  indicati al precedente art. 105 sono prolungati di ulteriori  2 mesi.

 

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

 

Nuovo articolato.

 

Ferme  restando  le  disposizioni relative ai  lavoratori  studenti  e  al diritto  allo  studio  di cui ai precedenti artt. 18  e  19  del  presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni d'anzianità  di servizio  presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione  del rapporto  di lavoro a titolo di congedo per la formazione per  un  periodo

non  superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

 

Per   congedo   per  la  formazione  si  intende  quello  finalizzato   al completamento  della scuola dell'obbligo, al conseguimento del  titolo  di studio  di    grado,  del  diploma  universitario  o  di  laurea,   alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in  essere  o finanziate dal Consorzio.

 

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva  il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.

 

Lo  stesso  periodo  non è computabile ad alcun effetto nell'anzianità  di servizio non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con  le ferie, con la malattia e con gli altri congedi.

 

Il  Consorzio  può  non  accogliere  la  domanda  di  congedo  ovvero  può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.

 

Ogni  anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli  aventi titolo  di  cui  al  comma  1  del presente articolo  compatibilmente  con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività consortile.

 

Può  comunque  usufruire  del  congedo per  la  formazione  un  dipendente all'anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipendenti.

 

In  particolare  il  congedo  non può essere  riconosciuto  ai  dipendenti durante  il periodo dell'esercizio irriguo o di accentuata attività  degli impianti  idrovori o in caso di indifferibile necessità delle  prestazioni del lavoratore interessato.

 

Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve presentare domanda  scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell'inizio del  corso  di studi  o dell'attività formativa se inquadrato nelle fasce funzionali  3ª, 4ª,    o    o  almeno  1 mese prima se inquadrato  nelle  altre  fasce funzionali,  specificandone  il tipo e la durata  e  indicando  l'istituto scolastico o universitario o l'ente che organizza l'attività formativa.

 

Il  dipendente  deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione  al corso  o  all'attività  formativa  e  successivamente  i  certificati   di frequenza.

 

Nel  caso  in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite  sopra indicato viene seguito l'ordine di precedenza della domanda.

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Nuovo articolato.

 

Le  parti  considerano la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori condizioni necessarie, da un lato, al miglioramento della compatibilità degli istituti consortili e, dall'altro, alla tutela e alla promozione del lavoro.

 

La  formazione professionale assume infatti un ruolo di primo piano per la modernizzazione  del  settore della bonifica e per garantire  allo  stesso sistema le adeguate professionalità.

 

A  tal fine le parti s'impegnano a tutti i livelli ad esercitare un attivo ruolo  di promozione e d'indirizzo, diretto anche ad acquisire al  settore consortile   la  quantità  di  risorse  pubbliche  adeguate  a   garantire l'attuazione di programmi di formazione.

 

Per la realizzazione dei suddetti obiettivi e in applicazione dell'art. 6, legge  n. 53 dell'8.3.00 in materia di congedi per la formazione continua, le parti convengono che tra le Unioni regionali dei Consorzi di bonifica e le  OO.SS.  territoriali dei lavoratori firmatarie del presente  contratto siano definiti appositi piani formativi territoriali.

 

Il piano formativo territoriale predisposto ai sensi del presente articolo dovrà essere inviato a SNEBI e alle OO.SS. nazionali dei lavoratori per un parere di conformità alle leggi ed alle norme contrattuali collettive.

 

 

CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

 

Nuovo articolato.

 

Ai  sensi  dell'art.  4, legge n. 53 dell'8.3.00, i dipendenti  consortili hanno  diritto  a  3  giorni di permesso retribuito all'anno  in  caso  di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il    grado  o  del  convivente  purché la  stabile  convivenza  con  il lavoratore risulti da certificazione anagrafica.

 

In  alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei  soggetti  di cui  al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare  con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

 

I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari,   un   periodo  di  congedo  non  retribuito,  continuativo   o frazionato, non superiore a 2 anni.

 

Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

Il  congedo  non  è  computabile nell'anzianità di  servizio    ai  fini previdenziali.

 

Per l'assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti

dalla legge 5.2.92 n. 104, come modificata dalla legge 8.3.00 n. 53.

 

INCENTIVI ALL'ATTIVITÀ  DI PROGETTAZIONE

 

"Nell'ipotesi in cui il Consorzio realizzi opere pubbliche in  qualità  di concessionario  dello  Stato  o  della Regione  e  comunque  con  relativo finanziamento  a  totale  carico pubblico, per ogni  opera  pubblica  agli incaricati  della  redazione  del  progetto  esecutivo  cantierabile,   al responsabile  unico  del  procedimento,  agli  incaricati  del  piano   di sicurezza,  della  direzione lavori, del collaudo nonché ai  collaboratori

nelle predette specifiche attività è attribuito un incentivo ripartito  insede aziendale tra i diversi soggetti, non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara della relativa opera, al netto dell'IVA.

 

L'individuazione   delle  specifiche  prestazioni  da   svolgere,   e   la graduazione  della  percentuale effettiva,  nel  predetto  limite  massimo dell'1,5%,  sono  stabilite  dalle parti in  sede  aziendale  in  rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

 

Ugualmente  in  sede  aziendale è fissata dalle parti la  ripartizione  di detta  percentuale sulla base delle responsabilità professionali  connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

 

L'importo,  derivante  dalla percentuale di cui  ai  precedenti  commi,  è comprensivo  di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi sia  a  carico del datore di lavoro che del lavoratore.

 

Occorrerà  inoltre, in sede di riparto, tener conto delle prestazioni  che non  sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno  al Consorzio.  Le  quote  corrispondenti  a  tali  prestazioni  costituiranno economie.

 

Le  specifiche prestazioni che determinano l'erogazione degli incentivi di cui  al  presente  articolo non possono essere prese in considerazione  ai fini del riconoscimento del premio risultato di cui all'art. 143".

 

 

Dopo  il  n.  4, punto 5, ACNL 30.3.83, allegato "L" al CCNL  6.3.96  sono aggiunti i seguenti commi:

 

"Nell'ipotesi  di cui alla lett. l) del precedente punto 4 la  domanda  di anticipazione deve essere accompagnata dalle indicazioni di cui al comma 8 dell'art.... del CCNL cui è allegato il presente accordo.

All'inizio  del  corso di studio o dell'attività formativa  il  lavoratore dovrà  produrre  al  Consorzio il certificato di  iscrizione  al  corso  o all'attività  formativa.  Durante  il  corso  di  studio  o  formativo  il lavoratore  dovrà  produrre  il  certificato  di  frequenza  ed  alla  sua

conclusione il certificato di avvenuta frequenza".

 

ANTICIPAZIONE DEL TFR

 

Al  punto 9, ACNL 30.3.83, allegato "L" al CCNL 6.3.96 vengono aggiunte le seguenti frasi:

 

"Nei  casi  urgenti  è compreso il caso di richiesta di anticipazione  per spese  per il sostentamento delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri durante  i periodi di astensione facoltativa di cui all'art. 7,  comma  1, legge n. 1204 del 30.12.71 come sostituito dall'art. 3, comma 2, legge  n. 53 dell'8.3.00.

 

L'anticipazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge  29.5.82  n. 297,  può  essere richiesta nella misura massima necessaria  a  garantire, mediante integrazione dell'indennità spettante ai sensi dell'art. 4, legge 8.3.00  n.  53,  una  retribuzione mensile pari a quella  percepita  dalla lavoratrice  o dal lavoratore nel mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria. Resta fermo che l'interessato, qualora l'importo complessivo

delle somme anticipate non raggiunga il 70% dell'accantonato, potrà, in un momento  successivo, chiedere un'ulteriore anticipazione per  ottenere  la differenza  tra  quanto già percepito e il predetto 70%  dell'accantonato, nelle  ipotesi,  alle condizioni e con le modalità previste  nel  presente accordo.

 

 

Dopo  la  lett. i), punto 4, ACNL 30.3.83, allegato "L" al CCNL  6.3.96  è inserita la seguente lett. l):

"Spese  per il sostentamento dei lavoratori durante i periodi di fruizione dei  congedi  per  la formazione di cui agli artt. 5  e  6,  legge  n.  53 dell'8.3.00".

 

 

Dopo  il  numero 9, punto 5, ACNL 30.3.83, allegato "L" al CCNL  6.3.96  è

inserito il seguente numero 9 bis:

 

"Nei  casi di cui al comma 2, punto 9 e alla lett. l) del precedente punto

4, l'anticipazione è corrisposta nel mese precedente la data di inizio del

congedo".

 

 

Dopo  il 2° periodo, punto 3, Accordo 30.3.83, allegato "L" al CCNL 6.3.96

è aggiunto il seguente periodo:

 

"Le frazioni di unità scattano a prescindere dall'esistenza di domande  di

anticipazione e si sommano negli anni fino a raggiungere l'unità.

 

Nell'anno  in  cui  il  cumulo  di  frazioni  raggiunge  l'unità,  ciascun

dipendente interessato avente titolo potrà richiedere l'anticipazione, che

verrà  riconosciuta seguendo l'ordine di priorità indicato  al  successivo

punto 4.

 

Riconosciuta l'anticipazione riprenderà automaticamente, anche in  assenza

di  domande di anticipazione, il cumulo delle frazioni di unità  che  darà

luogo,  al  termine  del  periodo di tempo  necessario  al  raggiungimento

dell'unità  attraverso  la  somma  delle frazioni,  al  riconoscimento  di

un'altra anticipazione".

 

 

Dopo la lett. l), punto 4, Accordo 30.3.83, allegato "L" al CCNL 6.3.96  è

inserito il seguente comma:

 

"L'anticipazione  sul  TFR  potrà  essere  riconosciuta,   nelle   ipotesi

contemplate dalla lett. b) alla lett. h) comprese, anche a lavoratori  che

abbiano perfezionato l'acquisto dell'abitazione per sé o per i figli o  ne

abbiano  iniziato la costruzione in un momento antecedente  alla  data  di

richiesta dell'anticipazione purché non risulti ancora saldato il prezzo o

estinto  il mutuo. L'anticipazione in tali ipotesi verrà riconosciuta  nei

limiti del residuo prezzo da saldare o delle residue rate di mutuo".

 

 

Accorpamenti o fusioni di più Consorzi.

 

In caso di accorpamento o fusioni di più Consorzi sono conservate a titolo

personale  le  condizioni di miglior favore godute da  ciascun  dipendente

presso  il Consorzio di provenienza, derivanti da provvedimenti consortili

formalmente assunti.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Le condizioni di miglior favore di cui al precedente art.. sono conservate

con  i  medesimi  contenuti  e caratteristiche  con  i  quali  sono  state

riconosciute dal Consorzio di provenienza.

 

 

Dopo il comma 2, art. 16, CCNL 6.3.96 è aggiunto il seguente:

 

"Il  numero  dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi  direttivi

provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al  precedente

comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di:

 

-     1  per  ciascuna O.S. nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti

  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

-    2 per ciascuna O.S. nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

-    3 per ciascuna O.S. nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

-    5 per ciascuna O.S. nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

 

 

 

Distacco sindacale retribuito.

 

L'ultimo comma, art. 28, CCNL 6.3.96 è sostituito dai seguenti:

 

"Decorsi  4 anni dall'inizio del distacco sindacale, il distacco  medesimo

cessa,   a  richiesta  del  Consorzio  interessato,  che  darà  preventiva

comunicazione  della  richiesta di cessazione del distacco  alla  O.S.  di

appartenenza  del distaccato, sei mesi prima della scadenza del  distacco.

La O.S. provvederà a darne comunicazione all'interessato".

 

"In  sede  di 1a applicazione la presente norma ha effetto dalla  data  di

stipulazione dell'accordo di rinnovo del presente contratto".

 

 

 

Indennità di funzione per i Quadri.

 

L'art. 70, CCNL 6.3.96 è sostituito dal seguente:

 

"Ai  dipendenti con la qualifica di Quadro viene corrisposta, in  aggiunta

alla  retribuzione mensile ai medesimi spettante e quale elemento distinto

della  stessa, un'indennità di funzione in misura fissa pari a £.  220.000

da corrispondere per 14 mensilità".

 

 

 

Banca delle ore.

 

Dopo l'art. 73, CCNL 6.3.96 è inserito il seguente articolo:

 

"I   Consorzi  potranno  consentire,  a  richiesta  dei  dipendenti,  alla

trasformazione,  in tutto o in parte, delle prime 25 ore annue  di  lavoro

straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di  riposo

compensativo,  fatte salve le relative maggiorazioni che  verranno  pagate

unitamente  alla  retribuzione  del  mese  di  effettuazione  del   lavoro

straordinario.

 

La  richiesta di trasformazione delle prime 25 ore di lavoro straordinario

in  altrettante  ore  di riposo compensativo dovrà  essere  inoltrata  dai

lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.

 

I  riposi compensativi potranno essere goduti non prima di 15 giorni dalla

data  di  svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che  hanno

dato  luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre  il

1° semestre dell'anno solare successivo.

 

Per  il  godimento  dei  riposi  compensativi  di  prestazioni  di  lavoro

straordinario,  che  non potranno essere cumulati  con  le  ferie,  con  i

permessi  ordinari e con i recuperi delle festività soppresse,  è  inoltre

necessario  che  non risulti contemporaneamente assente  per  il  medesimo

motivo  più  del  3%  del  personale  e  che,  nei  giorni  richiesti  dai

lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali

degli uffici e degli impianti consortili.

 

Le  ore  di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo

non  entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario

effettuabili,  salvo  comprovate esigenze di  carattere  eccezionale,  nel

corso dell'anno".

 

 

 

Compenso per lavoro straordinario e festivo.

 

Il comma 3, art. 73, CCNL 6.3.96 è sostituito dal seguente:

 

"Fatta  eccezione  per  quanto  previsto al successivo  art..,  il  lavoro

compiuto  oltre l'orario normale è retribuito con un compenso orario  pari

al  valore  orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25%  per  il

lavoro  diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per  il

lavoro festivo notturno".

 

 

 

L'art. 114, CCNL 6.3.96 è sostituito dal seguente:

 

Art. 114 - Rapporti di lavoro a tempo parziale.

 

I  Consorzi,  ove  ritengano di avvalersi della  facoltà  di  ricorrere  a

rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 25.2.00 n. 61, con

esclusione  dei  dipendenti  con qualifica di Quadro,  si  attengono  alle

seguenti modalità.

 

Il  rapporto  di  lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale  prevede  un

orario  di  lavoro ridotto, non inferiore al 35% né superiore  al  60%  di

quello  normale,  considerato  nella  sua  consistenza  settimanale,   con

distribuzione giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme.

In  casi particolari qualora la tipologia del rapporto a tempo parziale lo

richieda  (es.  servizi  di pulizia) la percentuale  del  35%  può  essere

ridotta fino al 30%.

 

Per  esigenze  connesse alla funzionalità dei servizi i  Consorzi  possono

costituire  rapporti di lavoro 'part-time' di tipo verticale,  quando  sia

previsto  che  l'attività  lavorativa sia  svolta  ad  orario  normale  ma

limitatamente  a  giorni predeterminati nell'arco della  settimana  e  per

tutte   le   settimane  dell'anno  ovvero  che  sia   svolta   a   periodi

predeterminati  nell'arco  dell'anno,  con  copertura  dell'intero  orario

normale giornaliero e settimanale.

 

Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale

potrà  superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a  tempo

pieno.

 

Con  riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il  principio

della  parità  di  trattamento per cui tutti  gli  istituti  del  presente

contratto  applicabili ai lavoratori a tempo pieno devono essere applicati

al  personale  a tempo parziale in misura proporzionale alla minor  durata

dell'attività  svolta, sempreché siano compatibili con la speciale  natura

del rapporto.

 

In particolare:

 

a)    gli  elementi  costitutivi della retribuzione vanno  corrisposti  in

  misura proporzionale alla durata della prestazione;

b)   in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in

rapporto di lavoro a tempo pieno l'anzianità di servizio maturata ai fini

degli aumenti periodici d'anzianità durante il rapporto di lavoro a tempo

parziale viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è stato

prestato il lavoro a tempo parziale;

c)   ai lavoratori con rapporto di lavoro, a tempo parziale di tipo

orizzontale, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a

tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere

effettuate);

d)   ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo

verticale che preveda lo svolgimento dell'attività lavorativa a giorni

predeterminati della settimana lungo tutto l'arco dell'anno spettano, per

ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti sono i

giorni lavorativi settimanali previsti nel contratto a tempo parziale,

moltiplicato 4,33;

e)   ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che

preveda lo svolgimento di attività lavorativa in periodi predeterminati

nell'arco dell'anno per l'intero orario di lavoro giornaliero e

settimanale spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni

lavorativi di ferie quanti ne risultano dal rapporto tra il numero delle

settimane lavorate e le 52 settimane annue;

f)   l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con riferimento

alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione

del rapporto di lavoro.

 

I  rapporti di lavoro a tempo parziale di cui ai commi 2 e 3 del  presente

articolo possono essere costituiti anche a tempo determinato, ai  sensi  e

nei  limiti della legge 18.4.62 n. 230, così come modificata dall'art. 12,

legge 24.6.97 n. 196 ed eventuali successive modificazioni.

 

Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni

di  lavoro  supplementari  rispetto  a  quelle  concordale  nel  contratto

individuale. Il numero massimo di ore di lavoro supplementari effettuabili

in  ragione  di  anno non può superare il 10% della durata dell'orario  di

lavoro  a  tempo parziale riferita a periodi non superiori a 1 mese  e  da

utilizzare nell'arco di più di 1 settimana. Il numero massimo  di  ore  di

lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa  è  di

1.

 

Il  lavoro  supplementare può essere richiesto nei periodi  di  accentuata

operatività  degli  impianti  idrovori e/o  irrigui  e  ogniqualvolta  sia

necessario all'ente compiere un'opera od un servizio collegati  a  termini

di scadenza improrogabili.

 

L'effettuazione  di prestazioni di lavoro supplementare richiede  in  ogni

caso  il  consenso del lavoratore interessato. L'eventuale  rifiuto  dello

stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del

giustificato motivo di licenziamento.

 

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie.

 

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito  lo

svolgimento  di  prestazioni  di lavoro straordinario  in  relazione  alla

giornata  di  attività lavorativa. Le prestazioni di lavoro  straordinario

rese  dai  dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  sono

compensate così come previsto all'art. 73, CCNL 6.3.96.

 

L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie  è

consentita  anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a  tempo  parziale

sia  stipulato  a  tempo determinato nelle ipotesi previste  dall'art.  1,

comma 2, lett. b) e c), legge 18.4.62 n. 230, e successive modificazioni.

 

I  limiti alle prestazioni di lavoro straordinario rispettivamente di  225

ore  e  di  250  ore  all'anno, previsti per i lavoratori  a  tempo  pieno

dall'art.  73 e per gli operai avventizi dall'art. 129, CCNL 6.3.96,  sono

riproporzionati  in relazione al minor orario di lavoro  pattuito  con  il

lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

Su  accordo scritto tra lavoratore e Consorzio potrà essere concordato  lo

svolgimento  del  rapporto  di lavoro a tempo  parziale  secondo  modalità

elastiche, che consentano, a richiesta del Consorzio, la variabilità della

collocazione   temporale   della   prestazione   lavorativa   inizialmente

stabilita.

 

La  variazione  della collocazione temporale della prestazione  lavorativa

del  lavoratore  a  tempo  parziale potrà avvenire  soltanto  in  caso  di

comprovate ragioni tecniche e organizzative.

 

La  variazione  della collocazione temporale della prestazione  lavorativa

potrà  essere  richiesta al lavoratore a tempo parziale con  un  preavviso

scritto,  non  inferiore a 15 giorni, recante l'indicazione delle  ragioni

tecniche ed organizzative che rendono necessaria la variazione medesima.

 

La  variazione  della collocazione temporale della prestazione  lavorativa

comporta,  in  favore del lavoratore, una maggiorazione della retribuzione

del   10%,   comprensiva   dell'incidenza  degli   istituti   retributivi,

contrattuali e legali indiretti e differiti.

 

Nell'accordo  scritto  stipulato tra lavoratore e  Consorzio  deve  essere

prevista  la  possibilità di denuncia della disponibilità allo svolgimento

del rapporto di lavoro a tempo parziale con variabilità della collocazione

della prestazione lavorativa.

 

La  possibilità  della  denuncia di cui al  precedente  comma  può  essere

esercitata  dal  lavoratore, decorsi 5 mesi dall'accordo  che  prevede  la

variabilità  della  collocazione  della  prestazione  lavorativa,  qualora

ricorra una delle seguenti documentate ragioni:

 

a)   esigenze di carattere familiare;

b)   esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio

sanitario pubblico;

c)   necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinala o

autonoma.

 

La  denuncia  della  clausola elastica deve avvenire per  scritto  e  deve

essere  accompagnata  dal preavviso di un mese in  favore  del  datore  di

lavoro. In caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui  alle

precedenti lett. a) e b) il periodo di preavviso potrà essere ridotto a 15

giorni.

 

Il  rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto che consente  la

variabilità  della  collocazione temporale  della  prestazione  lavorativa

inizialmente concordata e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di

ripensamento di cui al precedente comma 19 non possono integrare in  alcun

caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

 

Successivamente  alla  denuncia da parte  del  lavoratore  del  patto  che

consente  la  variabilità  della  collocazione  temporale  dell'orario  di

lavoro, resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e

il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.

 

Il  contratto  di  lavoro a tempo parziale va stipulato per  scritto,  con

indicazione  delle mansioni alle quali il dipendente viene adibito,  della

durata   della  prestazione  lavorativa  e  della  collocazione  temporale

dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno

e del trattamento economico.

 

Il  contratto di lavoro a tempo parziale va inviato, entro 30 giorni dalla

sua  stipulazione  alla  Direzione provinciale del lavoro  competente  per

territorio.

 

I   Consorzi  informeranno  le  rappresentanze  sindacali  aziendali,  ove

esistenti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, sull'andamento delle

assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al  lavoro

supplementare richiesto nell'anno precedente.

 

Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni contenute nel D.lgs. 21.1.00 n. 61.

 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA SULLA "PREVIDENZA INTEGRATIVA"

 

Premesso

 

che  nel  corso  delle trattative per il rinnovo del CCNL 6.3.96,  il  cui

vigore  è  stato  prorogato al 31.12.99 dall'ACNL 9.6.98, le  parti  hanno

proseguito il confronto, da tempo in atto, per l'istituzione di un sistema

di  previdenza complementare nel settore consortile, ai sensi e nei limiti

del D.lgs. 21.4.93 n. 124;

 

che dagli approfondimenti fatti è emersa in maniera chiara l'impossibilità

di  istituire  un  "Fondo  chiuso", specifico del settore  consortile,  in

considerazione dell'esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a

garantire,  al  netto  dei  costi di esercizio, rendimenti  adeguati  agli

accantonamenti dei lavoratori;

 

che  è  stata  inoltre ravvisata l'inopportunità di risolvere il  problema

dell'istituzione della previdenza complementare nel settore consortile  in

modo  semplicistico prevedendo la possibilità per i dipendenti di  aderire

ad  un  "Fondo di previdenza complementare aperto", che sfugge a qualunque

valutazione puntuale di gestione e di funzionamento;

 

che  le  parti  hanno  di  conseguenza convenuto sull'opportunità  che  la

previdenza  complementare nel settore consortile sia realizzata negoziando

l'adesione  dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un "Fondo  chiuso"

di altra categoria produttiva;

 

che  tale  "Fondo  chiuso"  deve essere costituito  da  una  categoria  di

lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di

adesioni al "Fondo" tale da ammortizzarne le spese di funzionamento  e  da

garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata;

 

che  allo stato attuale lo scenario esistente non offre la possibilità  di

valutazioni comparative all'uopo necessarie;

 

che  l'individuazione  del  "Fondo chiuso" al quale  dovrebbe  aderire  il

settore   consortile  comporta  altresì  una  serie   di   valutazioni   e

accertamenti  che  vanno  compiuti con  estrema  attenzione,  al  fine  di

garantire la massima convenienza per i lavoratori agli accantonamenti  dei

datori di lavoro e dei lavoratori medesimi;

 

che  è  quindi  opportuno  dedicare  un  congruo  periodo  di  tempo  alla

individuazione della soluzione più conveniente e più idonea;

 

tutto ciò premesso

 

le  parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio

indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione  del

"Fondo"  con il quale negoziare l'adesione del settore consortile in  modo

tale  da  poter riprendere gli incontri per l'istituzione della previdenza

complementare entro il mese di ottobre del corrente anno.

 

 

 

Aumenti periodici di anzianità.

 

Il testo dell'art. 63, CCNL 6.3.96 è sostituito dal seguente:

 

"I  dipendenti  hanno  diritto, per il servizio  prestato  dalla  data  di

assunzione,  fatti salvi gli effetti del successivo art. 67, a  6  aumenti

periodici  biennali  della retribuzione, ciascuno di ammontare  pari  agli

importi indicati nel successivo comma 3.

 

Per i dipendenti con qualifica di Quadro, assunti a decorrere dall'1.1.90,

i primi 2 aumenti periodici hanno periodicità annuale.

 

Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici,  determinati applicando la percentuale del 5% sui minimi di stipendio base in vigore al 31.12.99 aumentati di £. 37.000, sono i seguenti:

 

1ª f.f.             74.446

2ª f.f.             78.939

3ª f.f. 1° liv.     85.680

        2° liv.     79.688

4ª f.f. 1° liv.     92.420

        2° liv.     86.054

5ª f.f. 1° liv.     96.914

        2° liv.     92.794

        1° liv.    117.501

6ª f.f.

        2° liv.    100.658

        3° liv.     97.288

        1° liv.    138.104

7ª f.f.

        2° liv.    126.121

        3° liv.    118.258

 

In  caso  di  passaggio automatico di livello retributivo o di  promozione

vengono  attribuiti  gli  aumenti  periodici,  determinati  ai  sensi  del

successivo  art. 67 e calcolati sulla base dell'importo unitario  previsto

per  la  fascia  funzionale e livello retributivo attribuibili  a  seguito

della promozione o del passaggio automatico di livello.

 

In  deroga a quanto previsto ai precedenti commi i dipendenti in  servizio

alla  data  di  sottoscrizione del presente accordo  consentano  a  titolo

personale il numero di aumenti periodici e la periodicità già previsti dal

CCNL  6.3.96.  L  'importo di ciascun aumento periodico è  determinato  in

cifra  fissa,  di  ammontare pari, per ciascuna fascia  funzionale  e  per

ciascun livello, a quello indicato al precedente comma 3.

 

Per  il  personale  in servizio alla data di sottoscrizione  del  presente

accordo continuano altresì a trovare applicazione le norme di cui al comma

4, art. 63, CCNL 6.3.96".

 

 

 

AUMENTI DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE

 

                    1.1.00 1.1.01  1.11.01   totale

                      

1ª f.f.             16.780 15.566    7.153   39.499

2ª f.f.             18.794 17.434    8.011   44.239

3ª f.f. 1° livello  21.814 20.236    9.299   51.349

3ª f.f. 2°   "      19.129 17.745    8.154   45.028

4ª f.f. 1°   "      24.834 23.038   10.586   58.458

4ª f.f. 2°   "      21.982 20.391    9.370   51.743

5ª f.f. 1°   "      26.848 24.906   11.445   63.199

5ª f.f. 2°   "      25.002 23.193   10.658   58.853

6ª f.f. 1°   "      36.077 33.467   15.379   84.923

6ª f.f. 2°   "      28.526 26.462   12.160   67.140

6ª f.f. 3°   "      27.016 25.061   11.516   63.593

7ª f.f. 1°   "      45.306 42.028   19.313  106.647

7ª f.f. 2°   "      39.936 37.047   17.024   94.007

7ª f.f. 3°   "      36.413 33.778   15.522   85.713

 

 

 

Anticipazione parziale recupero differenza tra inflazione effettiva

e inflazione programmata.

 

Le  parti,  in  via  del tutto eccezionale e senza che tale  intesa  possa

costituire  un  precedente rivendicabile in altra occasione  contrattuale,

tenendo   conto   delle   indicazioni   provenienti   dal   documento   di

programmazione economico-finanziario 2001-2004 presentato dal  Governo  il

30.6.00, concordano di anticipare, con decorrenza 1.11.01, una quota, pari

allo  0,50%,  della  differenza percentuale tra  il  tasso  di  inflazione

programmata per gli anni 2000 e 2001 e il tasso d'inflazione effettiva che

sarà ufficialmente registrata alla fine del biennio sopra indicato.

 

Tale  anticipo  verrà detratto dalla percentuale che  risulterà  dovuta  a

decorrere dall'1.1.02 per effetto della citata differenza percentuale  tra

i  tassi  d'inflazione  programmata ed effettiva calcolata  ai  sensi  del

Protocollo Governo-Sindacati 23.7.93.

 

 

 

Minimi di stipendio base per i dipendenti assunti dal 15 luglio 2000.

 

Per  i  dipendenti che saranno assunti a decorrere dal 15.7.00, la tabella

dei  minimi  di  stipendio base sarà determinata applicando,  a  decorrere

dalla stessa data, un aumento del 5% sugli importi in vigore dall'1.1.00.

 

L'ammontare  degli  stipendi  base come sopra determinato  sarà  adeguato,

secondo le regole del Protocollo Governo-Sindacati del 23.7.93, in base al

tasso  d'inflazione programmata del 2001 (1,1%) e con decorrenza  1.11.01,

in  base  ad un'ulteriore percentuale dello 0,50%, costituente un anticipo

dello  scarto tra inflazione programmata e inflazione effettiva registrata

ufficialmente   al   termine  del  biennio  2000-2001,  trovando   altresì

applicazione  quanto  previsto per il personale in servizio  ai  fini  del

recupero di tale anticipo.

 

 

 

Decorrenza e durata.

 

Il  presente  accordo  ha  decorrenza  dal    gennaio  2000,  tranne  le

disposizioni  a  carattere  retroattivo, che le  parti  individueranno  di

intesa.

 

Il contratto collettivo rinnovato con il presente accordo, in applicazione

di   quanto   previsto   dal  Protocollo  Governo-Sindacati,   ha   durata

quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

 

 

 

COMUNICATO UNITARIO

 

Il  giorno  11  luglio alle ore 2, presso la sede SNEBI in Roma,  è  stata

raggiunta  l'ipotesi  di accordo per il rinnovo del  CCNL  dipendenti  dei

Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario.

 

L'ipotesi, realizzata dopo una lunga e delicata giornata di trattativa  ci

consente di potere esprimere un giudizio soddisfacente sui contenuti della

stessa.

 

È  opportuno  ricordare che gli obiettivi iniziali di  SNEBI,  miravano  a

mettere in discussione pesantemente diritti contrattuali e sindacali.

 

Il   risultato  conseguito,  in  coerenza  con  l'impostazione  sindacale,

realizza soluzioni compatibili sia con gli interessi del settore che della

categoria  ed  è in linea con gli orientamenti contenuti nell'accordo  del

luglio '93 in materia di politica dei redditi.

 

Nel   rimandare  ad  una  attenta  lettura  e  valutazione  dei  contenuti

dell'ipotesi   di  accordo,  riteniamo  utile  evidenziare  le   soluzioni

convenute  sui temi più difficoltosi del negoziato che, ricordiamo,  si  è

sviluppato per circa 7 mesi con un fitto calendario di incontri.

 

 

Incentivi per la progettazione.

 

È  contrattualmente  definito  per personale  consortile,  il  diritto  di

accedere  ai benefici previsti dalla norma di legislativa su tale materia:

modalità di erogazione e relativi importi dovranno essere definiti  previo

accordo tra le parti, in sede consortile.

 

 

Indennità di funzione per i Quadri.

 

È stato esteso a 14 mensilità.

 

 

Anticipazione TFR (allegato "L").

 

Il    nuovo    articolato   rimuove   alcuni   impedimenti    all'utilizzo

dell'anticipazione  ed  estende il diritto  dei  lavoratori  a  richiedere

l'anticipazione  stessa,  per  i  casi aggiuntivi  rispetto  alla  vigente

normativa.

 

 

Formazione, congedi parentali, part-time.

 

Sull'insieme  di  queste materie sono state recepite recenti  disposizioni

legislative  che consentono una migliore organizzazione del lavoro,  anche

in un'ottica di incremento occupazionale; ulteriori opportunità di accesso

a   percorsi  formativi  e  miglioramento  della  qualità  di   vita   per

lavoratori/ci sotto forma di nuove tutele.

 

 

Classificazione.

 

Dopo  un  lungo  periodo  di  rifiuto  di  SNEBI  ad  accettare  qualsiasi

cambiamento  del sistema classificatorio, si sono realizzati, solo  alcuni

degli obiettivi che ci eravamo prefissati.

 

 

Automatismi - Scatti.

 

Si  è  realizzata  la soluzione da noi ipotizzata in sede  di  discussione

rivendicativa  (paletti), salvaguardando i 16 scatti per il  personale  in

servizio, lo scatto in cifra fissa corrispondente all'attuale valore e una

soluzione per i nuovi assunti che prevede: incremento della paga base  del

valore del 5% in aggiunta all'aumento contrattuale e 6 scatti dello stesso

importo definito per i lavoratori già in forza.

 

 

Aumenti salariali.

 

Si  è  conseguito, così come previsto dal protocollo del  luglio  '93,  un

incremento  delle retribuzioni (aumento medio a regime pari a £.  64.000),

in   linea   con   le  previsioni  contenute  nel  vigente  documento   di

programmazione economica e finanziaria.

 

Le   Segreterie   nazionali  FLAI-FISBA-FILBI,  ritengono   che   rispetto

all'attuale contesto, i risultati conseguiti siano soddisfacenti.

 

Tale  valutazione  è  frutto di ponderata riflessione  e  di  responsabile

valutazione.

 

Tutto   ciò  premesso,  considerato  che  occorre  sciogliere  la  riserva

sull'ipotesi di accordo entro tempi relativamente brevi (fine luglio),  le

Segreterie  nazionali invitano le strutture territoriali  e  aziendali  ad

attivare  il percorso di consultazione tra i lavoratori e a far  pervenire

alle stesse gli esiti delle varie assemblee.

 

Roma, 11 luglio 2000

 

FISBA-CISL (P. Massini)

FLAI-CGIL (A. Carbone)

FILBI-UIL (G. Vito)