IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 11 luglio 2000, in Roma, presso la sede
SNEBI, in via di S.Teresa 23
tra
SNEBI, rappresentato dal Presidente prof.
Giuseppe Lo Manto, dal
Segretario nazionale avv. Anna Maria Martuccelli, dai componenti
la Commissione trattative sigg.: dr. Guido Bettini,
cav. Giuseppe Dellai, avv. Santo Alfonso
Martorano, P.A. Lorenzo Paolicchi,
dr. Gianfranco Poncemi e ing. Sergio Previdi,
assistiti dal dr. Antonio Pocci, dal
dr. Giuseppe Manzari e dal
dr. Riccardo Fornelli
e
·
FLAI-CGIL, rappresentata
dal sig. Antonio Carbone e dal sig. Claudio Sala;
·
FISBA-CISL,
rappresentata dal Segretario nazionale sig. PietroMassini e dal sig. Giovanni
Mattoccia;
·
FILBI-UIL, rappresentata
dal Segretario generale sig. Giuseppe Vito, dal sig. Francesco Possenti e dal
sig. Luigi Vecchi;
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo
il CCNL 6 marzo 1996 e successivo Accordo di
rinnovo 9 giugno 1998
sono rinnovati alle seguenti condizioni:
Declaratoria
2ª fascia funzionale.
L'ultimo
comma della declaratoria della 2ª
fascia funzionale, di cui all'art. 2, CCNL 6.3.96, è soppresso.
Declaratoria
3ª fascia funzionale.
Gli
ultimi 2 commi della declaratoria della 3ª fascia funzionale, di cui all'art.
2, CCNL 6.3.96, sono sostituiti dal seguente:
"È
inoltre inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a compiti di
videoscrittura e di gestione di programmi informatici".
4a
f.f.
Al 1° alinea è aggiunta la seguente frase: "Nonché i
conduttori di macchine operatrici complesse delle quali curano
anche la manutenzione e le piccole
riparazioni".
Art. 39 - Costituzione del rapporto di lavoro.
Dopo
la lett. B) viene aggiunta la seguente lett. c): "le mansioni alle quali
verrà adibito all'inizio del rapporto".
Contratto d'appalto.
In caso di esecuzione
di opere mediante ricorso all'appalto i
Consorzi inseriranno
nel contratto d'appalto e
nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino
le imprese appaltatrici all'osservanza
degli obblighi ad esse
derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di
legge vigenti in materia di
assicurazioni sociali, di igiene e
sicurezza sul lavoro e di diritto al
lavoro dei disabili nonché al
rispetto delle norme contrattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse.
Art. 118 - Costituzione del rapporto di lavoro degli operai
avventizi.
Dopo
la lett. e) è aggiunta la seguente lett. f): "l'ambito territoriale all'interno del quale
devono svolgere le loro mansioni".
Allegato "L" al CCNL 6.3.96.
Il
punto 10 dell'allegato "L" al CCNL 6 marzo 1996 è soppresso.
La
lett. h) dell'allegato "L" al CCNL 6.3.96 è sostituita dalla
seguente:
"acquisto della prima casa di abitazione per i
figli o costruzione della medesima
alle condizioni e nei limiti di cui alla precedente lett. e)".
All'allegato "L" al CCNL 6.3.96,
dopo il punto 12, viene aggiunta la seguente norma:
"13)
i dipendenti consorziali, i quali abbiano percepito l'anticipazione del TFR ai sensi della legge 29.5.82 n.
297, e il cui rapporto di lavoro
cessi per infortunio o malattia professionale (art. 89, CCNL 6.3.96), per dispensa nell'interesse
del servizio (art. 98, CCNL 6.3.96) o per
collocamento in disponibilità nell'ipotesi
di godimento, a titolo personale, della stabilità d'impiego (cfr. art.
144, CCNL 6.3.96), possono optare per il trattamento di pensione consortile,
sempreché sussistano le condizioni previste dal citato CCNL
6.3.96, previa restituzione delle somme ottenute come
anticipazione, maggiorate degli interessi legali.
Art. 11 - Compiti dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Dopo
il 1° periodo del punto 4 è aggiunto il seguente:
"I predetti schemi devono essere consegnati
alle RSA o alla RSU di norma
almeno 20 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti".
Art.
4 - Sistemi di informazioni sulle attività consortili.
Dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
"I Consorzi convocheranno per lo
meno 1 volta l'anno le
OO.SS. territoriali dei lavoratori aderenti alle OO.SS. nazionali
firmatarie del presente contratto, unitamente alla RSU, per un'informazione
sulle previsioni inerenti l'attività che si propongono di svolgere nell'anno
successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun
anno".
Permessi straordinari.
L'art.
85, CCNL 6.3.96 è così sostituito:
"Possono accordarsi al personale,
in circostanze speciali e subordinatamente alle esigenze del servizio, permessi straordinari, non computabili
nelle ferie, della durata non superiore a 2 giorni all'anno
anche consecutivi, con la corresponsione dei normali emolumenti".
Gravidanza - Puerperio - Paternità.
Il
comma 1, art. 93, CCNL 6.3.96 è così sostituito:
"In
caso di gravidanza o di puerperio trovano applicazione le disposizioni
della legge 30.12.71 n. 1204 così
come modificata e integrata dalla legge 8.3.00 n. 53".
Dopo
il comma 2, art. 93, CCNL 6.3.96 è aggiunto il seguente comma:
"Lo stesso trattamento economico
di cui al precedente
comma verrà
corrisposto ai lavoratori padri durante l'astensione dal servizio nei
primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio
da parte della madre nonché in
caso di affidamento esclusivo del bambino al padre".
Art. 98 - Dispensa nell'interesse del servizio.
Dopo
il comma 2, art. 98, è aggiunto il seguente:
"Acquisito il parere del Collegio medico e prima
di adottare il relativo
provvedimento, il Consorzio, su richiesta del lavoratore
interessato, dovrà valutare
la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in
precedenza svolte e ad esse equivalenti
o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, fermo restando il
trattamento economico
in godimento, purché la prestazione da
rendere nelle nuove mansioni sia proficuamente utilizzabile nell'ambito della struttura organizzativa consortile".
Art. 105 - Preavviso.
Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro, per le cause indicate alle
lett. e) ed l), art. 97, è
dovuto dal Consorzio il preavviso, osservati
i seguenti termini in relazione
all'anzianità di servizio effettivo:
- per il personale
appartenente alla 7ª fascia funzionale:
a) 4 mesi per anzianità di servizio
fino a 5 anni;
b) 6 mesi per anzianità superiore a
5 e fino a 10 anni;
c) 8 mesi per anzianità superiore a
10 e fino a 15 anni;
d) 10 mesi per anzianità superiore a
15 e fino a 20 anni;
e) 12 mesi per anzianità superiore a 20 anni;
- per il personale
appartenente alla 6ª fascia funzionale:
a) 2 mesi per anzianità di servizio
fino a 5 anni;
b) 4 mesi per anzianità superiore a
5 e fino a 10 anni;
c) 6 mesi per anzianità superiore a
10 e fino a 20 anni;
d) 8 mesi per anzianità superiore a
20 anni;
- per il rimanente personale:
a) 2 mesi per anzianità di servizio
fino a 5 anni;
b) 3 mesi per anzianità superiore a
5 e fino a 10 anni;
c) 4 mesi per anzianità superiore a
10 e fino a 20 anni;
d) 6 mesi per anzianità superiore a
20 anni.
Il dipendente che intenda rassegnare le dimissioni deve notificarle con
lettera raccomandata a.r., rispettando i termini di preavviso indicati nel
precedente comma, ridotti a metà.
Norma transitoria.
Per il personale con
rapporto a tempo indeterminato con anzianità di servizio al 31.7.94 superiore a 10 anni e fino a 20 anni,
nell'ipotesi di cessazione del rapporto ai sensi della lett. l),
art. 97, i termini di preavviso
indicati al precedente art. 105 sono prolungati di ulteriori 2 mesi.
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Nuovo
articolato.
Ferme restando le disposizioni
relative ai lavoratori studenti e al
diritto allo studio di cui ai precedenti artt. 18 e 19 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno
5 anni d'anzianità di
servizio presso lo stesso
Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto di
lavoro a titolo di congedo per la formazione per un periodo
non superiore a 11 mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Per congedo per
la formazione si intende
quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio.
Durante
il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto
alla retribuzione.
Lo stesso periodo non è
computabile ad alcun effetto nell'anzianità di servizio non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è
cumulabile con le ferie, con la
malattia e con gli altri congedi.
Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo
ovvero può differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
Ogni anno può usufruire del congedo per la
formazione il 2% degli aventi
titolo di cui al comma 1
del presente articolo
compatibilmente con l'esigenza
del regolare svolgimento dell'attività consortile.
Può comunque usufruire
del congedo per la formazione
un dipendente all'anno nei
Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipendenti.
In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipendenti
durante il periodo dell'esercizio
irriguo o di accentuata attività
degli impianti idrovori o
in caso di indifferibile necessità delle
prestazioni del lavoratore interessato.
Il
dipendente che intende godere del periodo di congedo deve presentare
domanda scritta al Consorzio
almeno 2 mesi prima dell'inizio del
corso di studi o dell'attività formativa se inquadrato
nelle fasce funzionali 3ª,
4ª, 6ª o 7ª o
almeno 1 mese prima se
inquadrato nelle altre fasce funzionali,
specificandone il tipo e la
durata e indicando
l'istituto scolastico o universitario o l'ente che organizza l'attività
formativa.
Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o
all'attività formativa e
successivamente i certificati di frequenza.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al
limite sopra indicato viene
seguito l'ordine di precedenza della domanda.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nuovo
articolato.
Le parti considerano la valorizzazione delle risorse umane e lo
sviluppo della professionalità dei lavoratori condizioni necessarie, da un
lato, al miglioramento della compatibilità degli istituti consortili e,
dall'altro, alla tutela e alla promozione del lavoro.
La formazione professionale assume infatti
un ruolo di primo piano per la modernizzazione del settore
della bonifica e per garantire allo stesso sistema le adeguate
professionalità.
A tal fine le parti s'impegnano a tutti i
livelli ad esercitare un attivo ruolo
di promozione e d'indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità
di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di
programmi di formazione.
Per
la realizzazione dei suddetti obiettivi e in applicazione dell'art. 6, legge n. 53 dell'8.3.00 in materia di congedi
per la formazione continua, le parti convengono che tra le Unioni regionali dei
Consorzi di bonifica e le OO.SS. territoriali dei lavoratori firmatarie
del presente contratto siano
definiti appositi piani formativi territoriali.
Il
piano formativo territoriale predisposto ai sensi del presente articolo dovrà
essere inviato a SNEBI e alle OO.SS. nazionali dei lavoratori per un parere di
conformità alle leggi ed alle norme contrattuali collettive.
CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
Nuovo
articolato.
Ai sensi dell'art. 4,
legge n. 53 dell'8.3.00, i dipendenti
consortili hanno
diritto a 3
giorni di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o
del convivente purché la stabile
convivenza con il lavoratore risulti da certificazione
anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono
concordare con il Consorzio
diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
I
dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, un periodo di congedo non retribuito,
continuativo o
frazionato, non superiore a 2 anni.
Durante
tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e
non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Per
l'assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti
dalla
legge 5.2.92 n. 104, come modificata dalla legge 8.3.00 n. 53.
INCENTIVI ALL'ATTIVITÀ
DI PROGETTAZIONE
"Nell'ipotesi
in cui il Consorzio realizzi opere pubbliche in qualità di
concessionario dello Stato o della
Regione e comunque con relativo
finanziamento a totale carico pubblico, per ogni opera
pubblica agli
incaricati della redazione del
progetto esecutivo cantierabile, al responsabile
unico del procedimento, agli
incaricati del piano di sicurezza,
della direzione lavori, del
collaudo nonché ai collaboratori
nelle
predette specifiche attività è attribuito un incentivo ripartito insede aziendale tra i diversi
soggetti, non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara della
relativa opera, al netto dell'IVA.
L'individuazione delle specifiche
prestazioni da svolgere, e la graduazione
della percentuale
effettiva, nel predetto limite massimo
dell'1,5%, sono stabilite dalle parti in
sede aziendale in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da
realizzare.
Ugualmente in sede aziendale
è fissata dalle parti la
ripartizione di detta percentuale sulla base delle
responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
L'importo, derivante dalla percentuale di cui ai precedenti commi, è comprensivo
di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi sia a
carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Occorrerà inoltre, in sede di riparto, tener
conto delle prestazioni che
non sono svolte dai dipendenti in
quanto affidate a personale esterno
al Consorzio. Le quote corrispondenti
a tali prestazioni costituiranno economie.
Le specifiche prestazioni che determinano
l'erogazione degli incentivi di cui
al presente articolo non possono essere prese in
considerazione ai fini del
riconoscimento del premio risultato di cui all'art. 143".
Dopo il n. 4, punto 5,
ACNL 30.3.83, allegato "L" al CCNL 6.3.96 sono
aggiunti i seguenti commi:
"Nell'ipotesi di cui alla lett. l) del precedente
punto 4 la domanda di anticipazione deve essere
accompagnata dalle indicazioni di cui al comma 8 dell'art.... del CCNL cui è
allegato il presente accordo.
All'inizio del corso di studio o dell'attività formativa il lavoratore dovrà
produrre al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all'attività formativa. Durante il corso di studio o
formativo il
lavoratore dovrà produrre il certificato di frequenza
ed alla sua
conclusione
il certificato di avvenuta frequenza".
ANTICIPAZIONE DEL TFR
Al punto 9, ACNL 30.3.83, allegato
"L" al CCNL 6.3.96 vengono aggiunte le seguenti frasi:
"Nei casi urgenti è
compreso il caso di richiesta di anticipazione per spese per
il sostentamento delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri durante i periodi di astensione facoltativa di
cui all'art. 7, comma 1, legge n. 1204 del 30.12.71 come
sostituito dall'art. 3, comma 2, legge
n. 53 dell'8.3.00.
L'anticipazione,
nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 29.5.82 n.
297, può essere richiesta nella misura massima necessaria a
garantire, mediante integrazione dell'indennità spettante ai sensi
dell'art. 4, legge 8.3.00 n. 53, una
retribuzione mensile pari a quella
percepita dalla
lavoratrice o dal lavoratore nel
mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria. Resta fermo che
l'interessato, qualora l'importo complessivo
delle
somme anticipate non raggiunga il 70% dell'accantonato, potrà, in un
momento successivo, chiedere
un'ulteriore anticipazione per
ottenere la differenza tra quanto già percepito e il predetto 70% dell'accantonato, nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste nel presente accordo.
Dopo la lett. i), punto 4, ACNL 30.3.83, allegato "L" al
CCNL 6.3.96 è inserita la seguente lett. l):
"Spese per il sostentamento dei lavoratori
durante i periodi di fruizione dei
congedi per la formazione di cui agli artt. 5 e
6, legge n. 53 dell'8.3.00".
Dopo il numero 9, punto 5, ACNL 30.3.83, allegato "L" al
CCNL 6.3.96 è
inserito
il seguente numero 9 bis:
"Nei casi di cui al comma 2, punto 9 e alla
lett. l) del precedente punto
4,
l'anticipazione è corrisposta nel mese precedente la data di inizio del
congedo".
Dopo il 2° periodo, punto 3, Accordo
30.3.83, allegato "L" al CCNL 6.3.96
è
aggiunto il seguente periodo:
"Le
frazioni di unità scattano a prescindere dall'esistenza di domande di
anticipazione
e si sommano negli anni fino a raggiungere l'unità.
Nell'anno in cui il cumulo di
frazioni raggiunge l'unità, ciascun
dipendente
interessato avente titolo potrà richiedere l'anticipazione, che
verrà riconosciuta seguendo l'ordine di
priorità indicato al successivo
punto
4.
Riconosciuta
l'anticipazione riprenderà automaticamente, anche in assenza
di domande di anticipazione, il cumulo
delle frazioni di unità che darà
luogo, al termine
del periodo di tempo necessario al
raggiungimento
dell'unità attraverso la somma delle frazioni, al riconoscimento
di
un'altra
anticipazione".
Dopo
la lett. l), punto 4, Accordo 30.3.83, allegato "L" al CCNL
6.3.96 è
inserito
il seguente comma:
"L'anticipazione sul TFR potrà essere riconosciuta,
nelle ipotesi
contemplate
dalla lett. b) alla lett. h) comprese, anche a lavoratori che
abbiano
perfezionato l'acquisto dell'abitazione per sé o per i figli o ne
abbiano iniziato la costruzione in un momento
antecedente alla data di
richiesta
dell'anticipazione purché non risulti ancora saldato il prezzo o
estinto il mutuo. L'anticipazione in tali
ipotesi verrà riconosciuta nei
limiti
del residuo prezzo da saldare o delle residue rate di mutuo".
Accorpamenti
o fusioni di più Consorzi.
In
caso di accorpamento o fusioni di più Consorzi sono conservate a titolo
personale le condizioni di miglior favore godute da ciascun dipendente
presso il Consorzio di provenienza, derivanti
da provvedimenti consortili
formalmente
assunti.
Chiarimento
a verbale.
Le
condizioni di miglior favore di cui al precedente art.. sono conservate
con i
medesimi contenuti e caratteristiche con i quali sono state
riconosciute
dal Consorzio di provenienza.
Dopo
il comma 2, art. 16, CCNL 6.3.96 è aggiunto il seguente:
"Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi
provinciali,
che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente
comma,
in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di:
- 1 per ciascuna O.S. nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
- 2 per ciascuna O.S. nei
Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti
con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 3 per ciascuna O.S. nei
Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti
con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 5 per ciascuna O.S. nei
Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti
con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
Distacco
sindacale retribuito.
L'ultimo
comma, art. 28, CCNL 6.3.96 è sostituito dai seguenti:
"Decorsi 4 anni dall'inizio del distacco
sindacale, il distacco medesimo
cessa, a richiesta
del Consorzio interessato, che darà preventiva
comunicazione della richiesta di cessazione del distacco alla O.S. di
appartenenza del distaccato, sei mesi prima della
scadenza del distacco.
La
O.S. provvederà a darne comunicazione all'interessato".
"In sede di 1a applicazione la presente norma ha effetto dalla data di
stipulazione
dell'accordo di rinnovo del presente contratto".
Indennità
di funzione per i Quadri.
L'art.
70, CCNL 6.3.96 è sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti con la qualifica di Quadro
viene corrisposta, in aggiunta
alla retribuzione mensile ai medesimi
spettante e quale elemento distinto
della stessa, un'indennità di funzione in
misura fissa pari a £. 220.000
da
corrispondere per 14 mensilità".
Banca
delle ore.
Dopo
l'art. 73, CCNL 6.3.96 è inserito il seguente articolo:
"I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla
trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 25 ore
annue di lavoro
straordinario
prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo
compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni
che verranno pagate
unitamente alla retribuzione
del mese di effettuazione
del lavoro
straordinario.
La richiesta di trasformazione delle prime
25 ore di lavoro straordinario
in altrettante ore di riposo
compensativo dovrà essere inoltrata dai
lavoratori
al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I riposi compensativi potranno essere
goduti non prima di 15 giorni dalla
data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario
che hanno
dato luogo al riconoscimento dei riposi
medesimi e comunque non oltre il
1°
semestre dell'anno solare successivo.
Per il godimento
dei riposi compensativi di
prestazioni di lavoro
straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i
permessi ordinari e con i recuperi delle
festività soppresse, è inoltre
necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo
motivo più del 3% del personale
e che, nei giorni richiesti dai
lavoratori,
non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali
degli
uffici e degli impianti consortili.
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo
compensativo
non entrano nel calcolo del numero massimo
di ore di lavoro straordinario
effettuabili, salvo comprovate esigenze di
carattere eccezionale, nel
corso
dell'anno".
Compenso
per lavoro straordinario e festivo.
Il
comma 3, art. 73, CCNL 6.3.96 è sostituito dal seguente:
"Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art.., il lavoro
compiuto oltre l'orario normale è retribuito con
un compenso orario pari
al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il
lavoro diurno, del 50% per il lavoro festivo o
notturno e del 75% per il
lavoro
festivo notturno".
L'art.
114, CCNL 6.3.96 è sostituito dal seguente:
Art.
114 - Rapporti di lavoro a tempo parziale.
I Consorzi, ove ritengano
di avvalersi della facoltà di ricorrere a
rapporti
di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 25.2.00 n. 61, con
esclusione dei dipendenti con
qualifica di Quadro, si attengono alle
seguenti
modalità.
Il rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo orizzontale
prevede un
orario di lavoro ridotto, non inferiore al 35% né superiore al 60% di
quello normale, considerato
nella sua consistenza settimanale,
con
distribuzione
giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme.
In casi particolari qualora la tipologia
del rapporto a tempo parziale lo
richieda (es. servizi di
pulizia) la percentuale del 35% può essere
ridotta
fino al 30%.
Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi possono
costituire rapporti di lavoro 'part-time' di tipo
verticale, quando sia
previsto che l'attività
lavorativa sia svolta ad orario
normale ma
limitatamente a
giorni predeterminati nell'arco della settimana
e per
tutte le settimane
dell'anno ovvero che sia
svolta a periodi
predeterminati nell'arco dell'anno,
con copertura dell'intero orario
normale
giornaliero e settimanale.
Presso
ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale
potrà superare il 15% del personale fisso con
rapporto di lavoro a tempo
pieno.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a
tempo parziale vale il principio
della parità di trattamento
per cui tutti gli istituti del presente
contratto applicabili ai lavoratori a tempo pieno
devono essere applicati
al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minor durata
dell'attività svolta, sempreché siano compatibili con
la speciale natura
del
rapporto.
In
particolare:
a) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in
misura proporzionale alla durata della
prestazione;
b) in caso di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto
di lavoro a tempo pieno l'anzianità di servizio maturata ai fini
degli
aumenti periodici d'anzianità durante il rapporto di lavoro a tempo
parziale
viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è stato
prestato
il lavoro a tempo parziale;
c) ai lavoratori con rapporto di
lavoro, a tempo parziale di tipo
orizzontale,
spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a
tempo
pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere
effettuate);
d) ai lavoratori con rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo
verticale
che preveda lo svolgimento dell'attività lavorativa a giorni
predeterminati
della settimana lungo tutto l'arco dell'anno spettano, per
ciascun
anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti sono i
giorni
lavorativi settimanali previsti nel contratto a tempo parziale,
moltiplicato
4,33;
e) ai lavoratori con rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale che
preveda
lo svolgimento di attività lavorativa in periodi predeterminati
nell'arco
dell'anno per l'intero orario di lavoro giornaliero e
settimanale
spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni
lavorativi
di ferie quanti ne risultano dal rapporto tra il numero delle
settimane
lavorate e le 52 settimane annue;
f) l'indennità sostitutiva del
preavviso sarà calcolata con riferimento
alla
retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione
del
rapporto di lavoro.
I rapporti di lavoro a tempo parziale di
cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo
possono essere costituiti anche a tempo determinato, ai sensi e
nei
limiti della legge 18.4.62 n. 230,
così come modificata dall'art. 12,
legge
24.6.97 n. 196 ed eventuali successive modificazioni.
Il
datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
di lavoro supplementari
rispetto a quelle concordale
nel contratto
individuale.
Il numero massimo di ore di lavoro supplementari effettuabili
in ragione di anno non può
superare il 10% della durata dell'orario
di
lavoro a
tempo parziale riferita a periodi non superiori a 1 mese e
da
utilizzare
nell'arco di più di 1 settimana. Il numero massimo di ore di
lavoro
supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa è
di
1.
Il lavoro supplementare può essere richiesto nei periodi di accentuata
operatività degli impianti idrovori
e/o irrigui e
ogniqualvolta sia
necessario
all'ente compiere un'opera od un servizio collegati a termini
di
scadenza improrogabili.
L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare
richiede in ogni
caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello
stesso
non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del
giustificato
motivo di licenziamento.
Le
ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie.
Nel
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo
svolgimento di prestazioni di
lavoro straordinario in relazione alla
giornata di attività lavorativa. Le prestazioni di lavoro straordinario
rese dai dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale sono
compensate
così come previsto all'art. 73, CCNL 6.3.96.
L'effettuazione
di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è
consentita anche nel caso in cui il rapporto di
lavoro a tempo parziale
sia stipulato a tempo
determinato nelle ipotesi previste
dall'art. 1,
comma
2, lett. b) e c), legge 18.4.62 n. 230, e successive modificazioni.
I limiti alle prestazioni di lavoro
straordinario rispettivamente di
225
ore e
di 250 ore all'anno, previsti per i lavoratori a
tempo pieno
dall'art. 73 e per gli operai avventizi dall'art.
129, CCNL 6.3.96, sono
riproporzionati in relazione al minor orario di
lavoro pattuito con il
lavoratore
con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Su accordo scritto tra lavoratore e
Consorzio potrà essere concordato
lo
svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale secondo modalità
elastiche,
che consentano, a richiesta del Consorzio, la variabilità della
collocazione temporale della prestazione lavorativa
inizialmente
stabilita.
La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa
del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire soltanto in caso di
comprovate
ragioni tecniche e organizzative.
La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa
potrà essere richiesta al lavoratore a tempo parziale con un preavviso
scritto, non inferiore a 15 giorni, recante l'indicazione delle ragioni
tecniche
ed organizzative che rendono necessaria la variazione medesima.
La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa
comporta, in favore del lavoratore, una maggiorazione della retribuzione
del 10%, comprensiva dell'incidenza
degli istituti retributivi,
contrattuali
e legali indiretti e differiti.
Nell'accordo scritto stipulato tra lavoratore e Consorzio deve essere
prevista la possibilità di denuncia della disponibilità allo svolgimento
del
rapporto di lavoro a tempo parziale con variabilità della collocazione
della
prestazione lavorativa.
La possibilità della denuncia
di cui al precedente comma può essere
esercitata dal lavoratore, decorsi 5 mesi dall'accordo che prevede la
variabilità della collocazione
della prestazione lavorativa, qualora
ricorra
una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute
certificata dal competente Servizio
sanitario
pubblico;
c) necessità di attendere ad altra
attività lavorativa subordinala o
autonoma.
La denuncia della clausola
elastica deve avvenire per
scritto e deve
essere accompagnata dal preavviso di un mese in favore del datore di
lavoro.
In caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle
precedenti
lett. a) e b) il periodo di preavviso potrà essere ridotto a 15
giorni.
Il rifiuto da parte del lavoratore di
stipulare il patto che consente la
variabilità della collocazione temporale
della prestazione lavorativa
inizialmente
concordata e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di
ripensamento
di cui al precedente comma 19 non possono integrare in alcun
caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Successivamente alla denuncia da parte
del lavoratore del patto che
consente la variabilità
della collocazione temporale dell'orario di
lavoro,
resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e
il
lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
Il contratto di lavoro a
tempo parziale va stipulato per
scritto, con
indicazione delle mansioni alle quali il dipendente
viene adibito, della
durata della prestazione
lavorativa e della collocazione
temporale
dell'orario,
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno
e
del trattamento economico.
Il
contratto di lavoro a tempo
parziale va inviato, entro 30 giorni dalla
sua stipulazione alla Direzione
provinciale del lavoro competente per
territorio.
I Consorzi informeranno le
rappresentanze
sindacali aziendali, ove
esistenti,
entro il mese di febbraio di ciascun anno, sull'andamento delle
assunzioni
a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro
supplementare
richiesto nell'anno precedente.
Per quanto non
disciplinato dal presente articolo
si applicano le
disposizioni
contenute nel D.lgs. 21.1.00 n. 61.
PROTOCOLLO
DI INTESA SULLA "PREVIDENZA INTEGRATIVA"
Premesso
che nel corso delle
trattative per il rinnovo del CCNL 6.3.96, il cui
vigore è
stato prorogato al 31.12.99
dall'ACNL 9.6.98, le parti hanno
proseguito
il confronto, da tempo in atto, per l'istituzione di un sistema
di previdenza complementare nel settore
consortile, ai sensi e nei limiti
del
D.lgs. 21.4.93 n. 124;
che
dagli approfondimenti fatti è emersa in maniera chiara l'impossibilità
di istituire un
"Fondo chiuso",
specifico del settore
consortile, in
considerazione
dell'esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a
garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli
accantonamenti
dei lavoratori;
che è
stata inoltre ravvisata
l'inopportunità di risolvere il
problema
dell'istituzione
della previdenza complementare nel settore consortile in
modo semplicistico prevedendo la possibilità
per i dipendenti di aderire
ad un "Fondo di previdenza complementare aperto", che
sfugge a qualunque
valutazione
puntuale di gestione e di funzionamento;
che le parti
hanno di conseguenza convenuto
sull'opportunità che la
previdenza complementare nel settore consortile
sia realizzata negoziando
l'adesione dei Consorzi e dei dipendenti
consortili ad un "Fondo
chiuso"
di
altra categoria produttiva;
che tale "Fondo
chiuso" deve essere
costituito da una categoria di
lavoratori
numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di
adesioni
al "Fondo" tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e
da
garantire
idonei rendimenti della contribuzione accantonata;
che allo stato attuale lo scenario
esistente non offre la possibilità
di
valutazioni
comparative all'uopo necessarie;
che l'individuazione del "Fondo chiuso" al quale dovrebbe
aderire il
settore consortile comporta altresì una serie di
valutazioni e
accertamenti che vanno compiuti
con estrema attenzione, al fine di
garantire
la massima convenienza per i lavoratori agli accantonamenti dei
datori
di lavoro e dei lavoratori medesimi;
che è
quindi opportuno dedicare un congruo periodo di tempo alla
individuazione
della soluzione più conveniente e più idonea;
tutto
ciò premesso
le parti convengono di acquisire tutti gli
ulteriori elementi di giudizio
indispensabili
per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del
"Fondo" con il quale negoziare l'adesione del
settore consortile in modo
tale da poter riprendere gli incontri per l'istituzione della
previdenza
complementare
entro il mese di ottobre del corrente anno.
Aumenti
periodici di anzianità.
Il
testo dell'art. 63, CCNL 6.3.96 è sostituito dal seguente:
"I dipendenti hanno diritto,
per il servizio prestato dalla data di
assunzione, fatti salvi gli effetti del successivo
art. 67, a 6 aumenti
periodici biennali della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli
importi
indicati nel successivo comma 3.
Per i dipendenti
con qualifica di Quadro, assunti a decorrere dall'1.1.90,
i primi 2
aumenti periodici hanno periodicità annuale.
Gli importi
unitari in cifra fissa degli aumenti periodici, determinati applicando la percentuale del 5% sui minimi di
stipendio base in vigore al 31.12.99 aumentati di £. 37.000, sono i seguenti:
1ª f.f.
74.446
2ª f.f.
78.939
3ª f.f. 1° liv. 85.680
2° liv. 79.688
4ª f.f. 1° liv. 92.420
2° liv. 86.054
5ª f.f. 1° liv. 96.914
2° liv. 92.794
1° liv. 117.501
6ª f.f.
2° liv. 100.658
3° liv. 97.288
1° liv. 138.104
7ª f.f.
2°
liv. 126.121
3°
liv. 118.258
In caso di passaggio
automatico di livello retributivo o di
promozione
vengono attribuiti gli aumenti
periodici, determinati ai sensi del
successivo art. 67 e calcolati sulla base
dell'importo unitario previsto
per la fascia
funzionale e livello retributivo attribuibili a seguito
della
promozione o del passaggio automatico di livello.
In deroga a quanto previsto ai precedenti
commi i dipendenti in servizio
alla data di
sottoscrizione del presente accordo consentano
a titolo
personale
il numero di aumenti periodici e la periodicità già previsti dal
CCNL 6.3.96. L 'importo di ciascun
aumento periodico è
determinato in
cifra fissa, di ammontare
pari, per ciascuna fascia
funzionale e per
ciascun
livello, a quello indicato al precedente comma 3.
Per il personale in
servizio alla data di sottoscrizione
del presente
accordo
continuano altresì a trovare applicazione le norme di cui al comma
4,
art. 63, CCNL 6.3.96".
AUMENTI
DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE
1.1.00 1.1.01 1.11.01 totale
1ª
f.f.
16.780 15.566
7.153 39.499
2ª
f.f.
18.794 17.434
8.011 44.239
3ª
f.f. 1° livello 21.814 20.236 9.299 51.349
3ª f.f. 2° " 19.129 17.745 8.154 45.028
4ª f.f. 1° " 24.834 23.038 10.586 58.458
4ª f.f. 2° " 21.982 20.391 9.370
51.743
5ª f.f. 1° " 26.848 24.906 11.445 63.199
5ª f.f. 2° " 25.002 23.193 10.658 58.853
6ª f.f. 1° " 36.077 33.467 15.379 84.923
6ª f.f. 2° " 28.526 26.462 12.160 67.140
6ª f.f. 3° " 27.016 25.061 11.516 63.593
7ª f.f. 1° " 45.306 42.028 19.313 106.647
7ª f.f. 2° " 39.936 37.047 17.024 94.007
7ª
f.f. 3° " 36.413
33.778 15.522 85.713
Anticipazione
parziale recupero differenza tra inflazione effettiva
e
inflazione programmata.
Le parti, in via del tutto eccezionale e senza che tale intesa possa
costituire un precedente rivendicabile in altra occasione contrattuale,
tenendo conto delle
indicazioni
provenienti dal documento di
programmazione
economico-finanziario 2001-2004 presentato dal Governo il
30.6.00,
concordano di anticipare, con decorrenza 1.11.01, una quota, pari
allo 0,50%, della
differenza percentuale tra
il tasso di inflazione
programmata
per gli anni 2000 e 2001 e il tasso d'inflazione effettiva che
sarà
ufficialmente registrata alla fine del biennio sopra indicato.
Tale anticipo verrà detratto dalla percentuale che risulterà dovuta a
decorrere
dall'1.1.02 per effetto della citata differenza percentuale tra
i tassi d'inflazione
programmata ed effettiva calcolata
ai sensi del
Protocollo
Governo-Sindacati 23.7.93.
Minimi
di stipendio base per i dipendenti assunti dal 15 luglio 2000.
Per i
dipendenti che saranno assunti a decorrere dal 15.7.00, la tabella
dei minimi di stipendio
base sarà determinata applicando,
a decorrere
dalla
stessa data, un aumento del 5% sugli importi in vigore dall'1.1.00.
L'ammontare degli stipendi base
come sopra determinato sarà adeguato,
secondo
le regole del Protocollo Governo-Sindacati del 23.7.93, in base al
tasso d'inflazione programmata del 2001
(1,1%) e con decorrenza 1.11.01,
in base ad un'ulteriore percentuale dello 0,50%, costituente un
anticipo
dello scarto tra inflazione programmata e
inflazione effettiva registrata
ufficialmente al termine
del biennio 2000-2001, trovando
altresì
applicazione quanto previsto per il personale in servizio ai fini del
recupero
di tale anticipo.
Decorrenza
e durata.
Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2000,
tranne le
disposizioni a
carattere retroattivo, che
le parti individueranno
di
intesa.
Il
contratto collettivo rinnovato con il presente accordo, in applicazione
di quanto previsto
dal Protocollo Governo-Sindacati, ha durata
quadriennale
per la parte normativa e biennale per la parte economica.
COMUNICATO
UNITARIO
Il giorno 11 luglio alle
ore 2, presso la sede SNEBI in Roma,
è stata
raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dipendenti dei
Consorzi
di Bonifica e di Miglioramento Fondiario.
L'ipotesi,
realizzata dopo una lunga e delicata giornata di trattativa ci
consente
di potere esprimere un giudizio soddisfacente sui contenuti della
stessa.
È opportuno ricordare che gli obiettivi iniziali di SNEBI, miravano a
mettere
in discussione pesantemente diritti contrattuali e sindacali.
Il risultato conseguito, in coerenza con l'impostazione
sindacale,
realizza
soluzioni compatibili sia con gli interessi del settore che della
categoria ed è in linea con gli orientamenti contenuti nell'accordo del
luglio
'93 in materia di politica dei redditi.
Nel rimandare ad una
attenta lettura e
valutazione dei contenuti
dell'ipotesi di accordo,
riteniamo utile evidenziare le
soluzioni
convenute sui temi più difficoltosi del negoziato
che, ricordiamo, si è
sviluppato
per circa 7 mesi con un fitto calendario di incontri.
Incentivi
per la progettazione.
È contrattualmente definito per personale
consortile, il diritto di
accedere ai benefici previsti dalla norma di
legislativa su tale materia:
modalità
di erogazione e relativi importi dovranno essere definiti previo
accordo
tra le parti, in sede consortile.
Indennità
di funzione per i Quadri.
È
stato esteso a 14 mensilità.
Anticipazione
TFR (allegato "L").
Il nuovo articolato rimuove alcuni
impedimenti
all'utilizzo
dell'anticipazione ed estende il diritto
dei lavoratori a
richiedere
l'anticipazione stessa, per i casi aggiuntivi rispetto alla vigente
normativa.
Formazione,
congedi parentali, part-time.
Sull'insieme di queste materie sono state recepite recenti disposizioni
legislative che consentono una migliore
organizzazione del lavoro, anche
in
un'ottica di incremento occupazionale; ulteriori opportunità di accesso
a percorsi formativi e miglioramento della qualità di vita per
lavoratori/ci
sotto forma di nuove tutele.
Classificazione.
Dopo un lungo
periodo di rifiuto di SNEBI ad accettare qualsiasi
cambiamento del sistema classificatorio, si sono
realizzati, solo alcuni
degli
obiettivi che ci eravamo prefissati.
Automatismi
- Scatti.
Si è
realizzata la soluzione da
noi ipotizzata in sede di discussione
rivendicativa (paletti), salvaguardando i 16 scatti
per il personale in
servizio,
lo scatto in cifra fissa corrispondente all'attuale valore e una
soluzione
per i nuovi assunti che prevede: incremento della paga base del
valore
del 5% in aggiunta all'aumento contrattuale e 6 scatti dello stesso
importo
definito per i lavoratori già in forza.
Aumenti
salariali.
Si è
conseguito, così come previsto dal protocollo del luglio '93, un
incremento delle retribuzioni (aumento medio a
regime pari a £. 64.000),
in linea con
le previsioni contenute nel
vigente documento di
programmazione
economica e finanziaria.
Le Segreterie nazionali FLAI-FISBA-FILBI, ritengono che
rispetto
all'attuale
contesto, i risultati conseguiti siano soddisfacenti.
Tale valutazione è frutto di
ponderata riflessione e di responsabile
valutazione.
Tutto ciò premesso,
considerato che occorre sciogliere
la riserva
sull'ipotesi
di accordo entro tempi relativamente brevi (fine luglio), le
Segreterie nazionali invitano le strutture territoriali e
aziendali ad
attivare il percorso di consultazione tra i
lavoratori e a far pervenire
alle
stesse gli esiti delle varie assemblee.
Roma,
11 luglio 2000
FISBA-CISL
(P. Massini)
FLAI-CGIL
(A. Carbone)
FILBI-UIL
(G. Vito)