Contratto collettivo nazionale di lavoro
PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
10 luglio 1998
(1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001)
L'anno
1998 il giorno 10 del mese di luglio, in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA,
rappresentata dal
Presidente dr. Augusto Bocchini, assistito dai sigg.: dr. Francesco Basile, responsabile
del settore sindacale, dr. Arcangelo
Mafrici, Direttore Generale, dr. Camillo Ferraccioli,
Direttore della Direzione Sindacale, geom. Giovanni Punzi, Capo
dell'Ufficio Contratti e Lavoro;
nonché
dai Componenti la Delegazione Confederale, sigg.: P.A. Alceste Bartelucci, dr. Serafino Bertuletti,
dr. Bartolomeo Bianchi, dr. Biagio Bonfiglio, dr. Edoardo Chiti, rag.
Franco De Rosa, rag. Alberto Gulletta,
dr. Giovanni Marescalco, dr. Antonio Margiotta, avv. Massimo Mazzanti,
dr. Paolo Sordo, dr. Franco Postorino, dr.
Giannannibale Rossi di Medelana,
dr. Leonardo Seccia, geom. Giovanni Ticca, geom. Aldo Cerutti, dr.
Giorgio Cammarota, cav. Cesare Pasquali, sig. Giacomo Raffaelli.
con
la partecipazione:
·
della FEDERAZIONE NAZIONALE DEI PROPRIETARI
CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata dal Presidente
dr. Giannannibale Rossi di Medelana, assistito dal Segretario dr. Marino
Scappucci;
·
della FEDERAZIONE NAZIONALE
AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA,
rappresentata dal sig. Giovanni Rossi, assistito dal Segretario sig. Francesco
Fiori;
·
della FEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE, rappresentata
dal Presidente rag. Quintilio Gorlani, assistito dal Segretario dr. Marino Scappucci;
·
la CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI
DIRETTI, rappresentata dal Presidente Paolo Bedoni, in nome e per conto delle Federazioni
Nazionali aderenti, assistito dai sigg. Vice Presidenti
Filomena Laguardia, Pierluigi Filippi, Paolo Nigro, Ettore Pedroni; dai sigg. membri della Giunta Esecutiva: Sergio Marini, Francesco Orlandi, quali
responsabili del settore sindacale, Carlo Gottero,
Gianmarco Meloni, dal Segretario
Generale Franco Pasquali, dal Segretario Organizzativo Vincenzo
Gesmundo, dal responsabile delle
Relazioni Sindacali Fiorito Leo, dal capo Ufficio Assistenza Sindacale Romano Magrini;
·
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI -
CIA, rappresentata dal Presidente on.
Giuseppe Avolio, assistito dai sigg.: Paolo De Carolis, Vice
Presidente, Angelo Del Gaizo, Responsabile Relazioni Sindacali;
·
componenti la delegazione confederale per le trattative: Francesco Amatuzzo, Gianna Benedetti, Mario Lanzi, Gianni Rasera,
Stefano Gasperi, Alessandra Mauri, Fausto Balboni, Valentino
Vannelli, Daniela Sarnari, Nevio Lavagnoli, Massimo Biagetti,
Lucio Staniscia, Lidia Gasdia, Franco
Catapano, Donato Di Stefano, Roberto Bogetti,
Michele Drosi, Gaspare Bullaro, Ignazio Murgia
e
·
la FLAI-CGIL,
rappresentata dal Segretario Generale Gianfranco Benzi, dal Vice Segretario
Marcello Tocco, dai Segretari
Nazionali Vincenzo Lacorte, Antonio
Carbone, Elisa Castellano, Laura Martini,
Silvano Silvani, da Carlo
Komel e Patrizia Consiglio del Dipartimento agricoltura, dai Segretari generali regionali e dai
componenti la delegazione trattante
Roberto Carenzi, Giuseppe Caruana, Stefania Crogi, Mirco De Ponti, Giovanni Forte, Rossano Guerra, Andrea Guarducci, Pasquale
La Rosa, Ida Mantovani, Giuseppe Marziano, Lorenzo Murgia, Liano Nicolella, Massimo Sabatino, Gianfranco Sodano, Elvio Tron e dai Segretari
regionali Susanna Camusso, Fabrizio Maritan, Marino Grazi, Nicola Primavera,
Francesco D'Angelo, Antonio
Granata, Aldo Dessì, Guido Zanardi, Fulvio Moscatelli, Alois Burgher, Mario
Cerutti, Wilma Bontempo, Sandro Petruzzo,
Nicola Meale;
·
la FISBA-CISL, rappresentata dal
Segretario Generale, Albino Gorini,
dal Segretario Generale aggiunto, Francesco Matafù e dai Segretari nazionali:
Franco Carbone, Augusto Cianfoni e
Pietro Massini; dai Segretari
regionali Filippo Candela, Mario Ciccocioppo, Antono Ciucci, Tiziano Faes, Stefano Faiotto, Nicolantonio Fiorilli,
Giampiero Giampieri, Bruno Inserra, Angelo Manzotti, Carmelo
Mazzotta, Graziano Meloni, Ugo Olivero, Maurizio Ori,
Alvaro Pedemonti, Cosimo Piscioneri, Giuseppe Rustioni, Fabrizio Valentini, Armando Zanotti, nonché dai
componenti la delegazione trattante sigg.: Ettore
D'Antonio, Dino Di Gennaro,
Geremia Gomboso, Giacomo
Nicotra, Carmine Santese, Emilio Sbarzagli;
·
la UILA-UIL, rappresentata dal Presidente
Pierluigi Bertinelli, dal Segretario Generale Stefano Mantegazza,
dai Segretari nazionali Tiziana Bocchi, Pasquale Papiccio, Giampiero Sambucini ed Enrico
Tonghini, dai componenti della delegazione trattante
Michele Acquisto, Antonio Biagioli,
Carlo Boccia, Enzo
Bonisoli, Oronzo Bufano, Raimondo Cavallaro, Oreste
Colonna, Giuliano Graziani, Luigi Incarnato,
Guido Majrone, Sergio Modanesi, Pietro Pellegrini, Gino Sacchetti, Francesco
Vendola e Luigi Vizzino.
In applicazione dell'accordo nazionale di rinnovo sottoscritto in pari data,
si è stipulato il presente CCNL per gli Operai Agricoli eFlorovivaisti,
da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.
Titolo
I - PARTE INTRODUTTIVA
Art.
1 - Oggetto del contratto.
Il presente CCNL regola i
rapporti di lavoro fra i datori di lavoro
nell'agricoltura,
singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende
florovivaistiche (*) e gli operai agricoli, secondo
le specifiche norme
nello
stesso indicate.
Il CCNL si
applica, altresì, alle imprese
che svolgono lavori di
sistemazione e
manutenzione di verde
pubblico e privato nonché alle
attività
agrituristiche e faunistico-venatorie.
(*)
Sono florovivaistiche le aziende: 1)
vivaistiche produttrici di
piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e
forestali;
2) produttrici di piante
ornamentali da serra; 3) produttrici di fiori
recisi comunque coltivati; 4) produttrici di
bulbi, sementi di fiori,
piante portasemi, talee per
fiori e piante ornamentali.
Art.
2 - Struttura ed assetto del contratto.
La
struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale e
provinciale.
Contratto
Nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce
il sistema di relazioni tra le
parti, le condizioni
normative ed economiche relative
alle diverse
prestazioni di lavoro
nonché il ruolo e
le competenze del livello
provinciale
di contrattazione.
La dinamica degli
effetti economici e
dei minimi salariali di area
nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al 1° biennio di
validità e
sarà coerente con i tassi
di inflazione programmata assunti
come
obiettivo comune nell'ambito della concertazione per la politica dei
redditi.
Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche
concordate nelle sessioni di
politica dei redditi e dell'occupazione,
dell'obiettivo mirato alla
salvaguardia del potere d'acquisto delle
retribuzioni, delle tendenze generali
dell'economia e del mercato del
lavoro, del raffronto competitivo e degli
andamenti specifici del settore
agricolo.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari
a 3 mesi dalla scadenza del
CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si
applica il contratto medesimo,
sarà corrisposto un
apposito elemento
provvisorio della retribuzione
denominato
"indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale
elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione
programmata
applicato sui minimi salariali di area vigenti, ove è inclusa
l'ex indennità di contingenza
(vedi art. 44 e tabelle 1 e
2 di cui
all'allegato
n. 1).
Dopo 6
mesi di vacanza contrattuale, detto importo
sarà pari al 50%
dell'inflazione
programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
contratto
la "indennità di vacanza contrattuale" cessa di essere erogata.
Tale
meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della
"indennità di vacanza
contrattuale" come sopra
disciplinata slitta, in caso di ritardata
presentazione
delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
Contratto
Provinciale.
Il contratto provinciale si stipula, nel
rispetto dei cicli negoziali, in
un tempo intermedio
nell'arco di vigenza del CCNL e
ha durata
quadriennale.
La contrattazione provinciale definisce i
salari contrattuali e
può
trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 86 e
87 del
CCNL, secondo le modalità e
gli ambiti appositamente definiti
e dovrà
riguardare
istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti
dal
livello nazionale.
La dinamica degli effetti economici e dei
salari contrattuali nell'ambito
del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al 1° biennio di validità dei
contratti provinciali medesimi e sarà coerente
con i tassi di inflazione
programmata secondo i principi e i criteri di cui
ai commi 3 e 4
del
presente
articolo.
Ulteriori punti di riferimento
del negoziato saranno
costituiti dalla
comparazione
tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
1° biennio di
validità del CCNL, da
valutare anche alla luce delle
eventuali variazioni delle ragioni di scambio del
Paese, nonché
dall'andamento dell'economia territoriale
del settore della realtà
provinciale.
In applicazione di quanto previsto dal
protocollo 23.7.93, le parti, in
sede di rinnovo del contratto provinciale, potranno inoltre
valutare la
possibilità di prevedere erogazioni strettamente
correlate ai risultati
conseguiti
nella realizzazione di programmi, insieme concordati, e aventi
come obiettivo incrementi di produttività,
di qualità e di altri elementi
di
competitività legati all'andamento del settore.
La predetta erogazione ha conseguentemente la caratteristica di totale
variabilità e non determinabilità a priori. Tale
tipo di erogazione deve
avere le caratteristiche idonee per
l'applicazione dello specifico regime
contributivo-previdenziale
previsto dal su citato protocollo.
Dopo 3 mesi di vacanza contrattuale ai
lavoratori dipendenti ai quali si
applica il contratto
medesimo, sarà corrisposto
un apposito elemento
provvisorio della retribuzione,
denominato "indennità di vacanza
contrattuale
provinciale".
L'importo di tale
elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione
programmata applicato sui salari contrattuali vigenti,
inclusa l'ex
indennità
di contingenza.
Dopo 6
mesi di vacanza contrattuale, detto importo
sarà pari al 50%
dell'inflazione
programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
contratto la "indennità di vacanza contrattuale provinciale" cessa di
essere
erogata.
Tale
meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della
"indennità di vacanza
contrattuale provinciale" come sopra disciplinata slitta, in caso di
ritardata
presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di
ritardo.
Art.
3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale
e procedure di rinnovo.
Il presente contratto, che sostituisce in
ogni sua parte quello stipulato
il
19.7.95 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti,
fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata
quadriennale
e decorre dal 1° gennaio 1998 e scade il 31 dicembre 2001.
Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno 8
mesi
prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r., in caso di mancata
disdetta
esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avrà data disdetta dovrà
comunicare alla controparte le sue
proposte
5 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio
almeno 3 mesi prima della scadenza
del contratto. Durante tale
periodo le parti contraenti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette. La violazione di
tale periodo comporterà
come conseguenza a carico
della parte
responsabile,
l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine dal
quale
far decorrere l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in
vigore
del nuovo.
Art.
4 - Efficacia del contratto.
Le norme del
presente contratto sono
operanti e dispiegano la loro
efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori
e sono impegnative
per le Organizzazioni contraenti e per quelle
provinciali
loro aderenti.
Titolo
II - RELAZIONI SINDACALI
Art.
5 - Sistema delle relazioni.
Le parti convengono di
rafforzare le relazioni sindacali
con rapporti
sistematici
su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono, relativamente a
temi
o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in
seno ad appositi soggetti bilaterali
istituiti dal contratto o da singoli
accordi,
quali:
- Osservatori nazionale,
regionali, provinciali di cui all'art.
6 del
CCNL;
- "AGRIFORM" di cui
all'art. 7 del CCNL;
- "Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità" di cui
all'art. 8 del CCNL;
- "Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul
lavoro" previsto dall'accordo
18.12.96 (allegato n. 5)
- altri organismi che le parti riterranno
opportuno istituire per il
miglioramento delle relazioni
sindacali.
Art.
6 - Osservatori.
Osservatorio
Nazionale.
L'Osservatorio
nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi,
di ricerca, di monitoraggio e di confronto
sui temi di comune interesse,
quali:
- le dinamiche e
tendenze del mercato del lavoro e
le altre
problematiche ad esso connesse;
- i fabbisogni di formazione
professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul
piano economico-sociale del
settore agricolo e del sistema
agro-alimentare, anche attraverso contratti
d'area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e
dei loro
mercati e la
valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che
incidono sulle diverse produzioni;
- l'analisi del costo del lavoro, delle
dinamiche retributive
contrattuali e i loro andamenti con
particolare riferimento a quelle del
livello provinciale;
- la tutela della salute,
dell'ambiente e la politica ecologica.
L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare
gli analoghi livelli
regionali
e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L'Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti,
designati pariteticamente dalle parti
contraenti datoriali e dei
lavoratori.
Osservatorio
Regionale.
Le parti convengono di costituire a
livello regionale un Osservatorio che
svolge
le seguenti funzioni:
- applicazione nell'ambito regionale dei provvedimenti diretti allo
sviluppo del settore agro-alimentare e
attività connesse;
- politiche attive del lavoro e
della formazione professionale;
- politiche regionali di sviluppo dell'agro-alimentare, politiche
territoriali e di tutela dell'ambiente.
L'Osservatorio
regionale è composto da un Consiglio non inferiore a 6 e
non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti
contraenti
datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a
costituire l'Osservatorio
regionale entro 90
giorni
dalla stipula del CCNL.
Osservatorio
Provinciale.
Le parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio
che
svolge le seguenti funzioni:
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni
datoriali le
informazioni utili ad individuare il flusso e il tipo di finanziamenti
pubblici diretti allo sviluppo
agricolo;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni
datoriali le
informazioni utili sui programmi di
sostanziale modifica delle tecnologie
di produzione
in atto che possono presentare rilevanti conseguenze
sull'organizzazione e sulla condizione
del lavoro nonché sull'occupazione
e sull'ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione
delle
risorse naturali e tecniche, al fine di
sollecitare interventi pubblici,
anche attraverso la promozione di Patti
Territoriali e contratti di area;
- esaminare, in presenza
di rilevanti riduzioni dell'occupazione
agricola, che si verifichino a causa di
processi di ristrutturazione o di
riconversione produttiva, o a seguito
della diffusa estensione del lavoro
per "conto
terzi", ogni possibile
soluzione per il reimpiego della
manodopera agricola,
sollecitando a tale riguardo, alle competenti
istituzioni pubbliche,
opportuni interventi di formazione
e di
riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la
quantità dei flussi
occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione
dei giovani e delle donne, anche allo
scopo di fare proposte all'Osservatorio Regionale e
di impegnare le
Regioni e per quanto di competenza le
Provincie, ad inserire nel proprio
bilancio finanziamenti relativi a
programmi di formazione specifici
per
l'agricoltura;
- concordare per l'occupazione
femminile azioni positive idonee a
superare
le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari
opportunità
nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva
applicazione
delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in
materia
di parità;
- accertare la conformità dei
progetti e dei contratti individuali di
formazione-lavoro
alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e
trasmettere
agli uffici regionali del lavoro e alle sezioni
circoscrizionali
competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- esaminare eventuali ricorsi
concernenti le qualifiche professionali,
in
forza e in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del
contratto
provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate
dalle
Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 83;
- esercitare il controllo nei
confronti dei datori di lavoro e dei loro
dipendenti
per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e
delle
leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione
colturale, gli
imprenditori
segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno
di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera,
perché l'Osservatorio prospetti agli organi
pubblici competenti
l'attuazione
dei corsi necessari.
L'Osservatorio
provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a 6
e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti
contraenti
datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio provinciale entro 90
giorni
dalla stipula del CCNL.
Per
il funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali, provinciali)
si
rinvia al Regolamento di cui all'allegato n. 4 del presente CCNL.
Art.
7 - Formazione professionale.
Le parti considerano la valorizzazione delle risorse umane e lo
sviluppo
della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie per il
miglioramento della competitività delle imprese
e per la tutela e
la
promozione
del lavoro.
La
formazione professionale assume pertanto un ruolo di primo piano per la
modernizzazione del settore agricolo e per garantire all'agricoltura la
necessaria
manodopera qualificata.
A tal fine le parti sono impegnate a tutti i livelli
ad esercitare un
attivo ruolo di promozione e di indirizzo,
diretto anche ad acquisire al
settore
la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione
di
programmi di formazione continua e in alternanza.
Per il perseguimento
dei suddetti obiettivi le parti
convengono di
istituire su base paritetica
un organismo nazionale per la formazione
professionale in agricoltura, i cui compiti,
composizione e funzionamento
sono
definiti dallo Statuto, allegato n. 3 - AGRIFORM al presente CCNL.
Art.
8 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità".
Entro 6
mesi dalla stipula del
presente CCNL sarà istituita
una
Commissione nazionale per le "pari
opportunità" composta
pariteticamente
da
2 rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La
Commissione ha l'incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e
di
individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una
effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro
(accesso
al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a
superarli.
La
Commissione ha i seguenti compiti:
a)
analizza l'andamento dell'occupazione femminile in agricoltura
utilizzando anche i dati forniti
dall'Osservatorio nazionale, disaggregati
per sesso e inquadramento
professionale;
b) studia la legislazione vigente in
materia e le iniziative in tema di
"azioni positive" poste in
essere in Italia e all'estero in applicazione
della Raccomandazione CEE 13.12.84 n.
635, dei Programmi di azione della
Comunità Europea 82/85 e 86/90 e delle
disposizioni di legge in materia di
pari opportunità;
c) individua misure concrete
finalizzate alla salvaguardia e alla
valorizzazione del lavoro femminile;
d) propone campagne d'informazione e di sensibilizzazione per garantire
il diritto della persona a
salvaguardare la propria dignità nel luogo di
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la
Commissione potrà individuare forme
di
finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche
svolte dalla Commissione saranno
trasmessi
alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute
valutazioni
e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma
semestralmente, presieduta, a turno,
da un componente delle organizzazioni
datoriali e sindacali e annualmente
riferirà
sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima
della scadenza del presente
contratto, la Commissione
concluderà i
lavori presentando un
rapporto conclusivo corredato dai
materiali
raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle
quali sia stata raggiunta l'unanimità di
pareri della Commissione, quanto
le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione
stessa.
Art.
9 - Mercato del lavoro: azioni bilaterali.
Le
parti,
- visto il D.lgs. n. 469/97, che trasferisce
alle regioni e agli enti
locali le funzioni in materia di collocamento, e che prevede anche la
possibilità di gestione da parte di
soggetti privati;
- ritenendo opportuno svolgere un ruolo attivo
nella riorganizzazione
del collocamento,
anche al fine di
valorizzare
adeguatamente le
peculiarità del settore agricolo;
convengono:
· di attribuire al sistema degli Osservatori il compito di seguire,
indirizzare, coordinare la
riorganizzazione del collocamento e di tenere
gli opportuni contatti con le
istituzioni competenti;
· di demandare alle parti territorialmente competenti la facoltà di
costituire organismi bilaterali con il
compito di svolgere iniziative per
organizzare l'incontro domanda-offerta
di lavoro, promuovere lo sviluppo
delle convenzioni previste dall'art. 25
del presente CCNL, dalla legge n.
608/96 e dal D.lgs. n. 146/97,
favorire la soluzione dei problemi
derivanti dalla mobilità territoriale
della manodopera.
Titolo
III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO
Art.
10 - Assunzione.
L'assunzione della manodopera
agricola è regolata dalle
vigenti
disposizioni
di legge.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve
essere effettuata per
fase
lavorativa o in base alle disposizioni dell'art. 11, legge n. 83/70 e
successive
modifiche e integrazioni.
Per "fase lavorativa"
si intende il periodo di tempo limitato alla
esecuzione delle singole operazioni fondamentali
in cui si articola il
ciclo produttivo annuale delle principali
colture agrarie della provincia
(es.
aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
L'individuazione delle fasi lavorative più rilevanti
che si riscontrano
nelle colture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto
provinciale.
Per le fasi lavorative individuate nel
contratto provinciale l'assunzione
degli operai a tempo determinato viene
effettuata con garanzia di
occupazione per tutta la durata della stessa "fase
lavorativa", facendo
salve
diverse e particolari regolamentazioni del contratto provinciale.
Il contratto provinciale
individuerà le eccezioni alla
garanzia di
occupazione
dell'operaio assunto per fase lavorativa.
Tali
eccezioni potranno riferirsi ad avversità atmosferiche e, nel caso di
aziende
diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e agli scambi di
manodopera di cui all'art. 2139 C.C. Altre
eccezioni - riferite a
condizioni di mercato e ad esigenze tecniche - potranno essere previste
dal
contratto provinciale.
Fermo
restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il
lavoro
effettivamente prestato.
Art.
11 - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato dovrà essere
redatto, firmato e scambiato, all'atto
dell'assunzione o del passaggio a
tempo indeterminato, il contratto individuale
di lavoro da valere a tutti
gli
effetti di legge.
In tale contratto individuale dovranno
essere precisati la data di inizio
del
rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova e
il
trattamento economico stabilito dal CCNL e dal contratto provinciale di
lavoro.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella
stipulazione
del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive
Organizzazioni
sindacali.
Art.
12 - Periodo di prova.
L'operaio
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto
a
un periodo di prova che non potrà essere superiore a:
- 26 giorni lavorativi per gli
operai classificati nell'area 1ª;
- 20 giorni lavorativi per gli
operai classificati nell'area 2ª;
- 14 giorni lavorativi per gli
operai classificati nell'area 3ª.
L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo
determinato superiore a
30
giorni è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di
risolvere il
contratto
in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell'operaio
a
percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova l'assunzione
diviene definitiva alle
condizioni previste dalla
contrattazione
collettiva e dal contratto
individuale.
Art.
13 -Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli
e degli
adolescenti.
Per l'ammissione al lavoro e
per la tutela dei fanciulli
e degli
adolescenti
si applicano le norme della legge 17.10.67 n. 977.
Non è
ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli
che non abbiano
compiuto
il 14° anno d'età.
Per l'ammissione al lavoro e per
la tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri si
applicano le disposizioni delle
vigenti leggi
(26.8.50
n. 860; 9.1.63 n. 7; 30.12.71 n. 1204; 9.12.77 n. 903).
Art.
14 - Contratti di formazione e lavoro.
Le parti, in applicazione dell'art. 3
della legge 19.12.84 n. 863, e art.
16
della legge n. 451/94 e successive modifiche e integrazioni, convengono
di disciplinare i contratti di formazione
lavoro secondo l'accordo quadro
allegato che, a tutti gli effetti, è parte integrante del presente CCNL
(allegato
n. 6).
Il trattamento economico da corrispondere
ai lavoratori con contratto di
formazione e lavoro è stabilito dai contratti
provinciali. In assenza di
tale definizione da parte dei contratti
provinciali il trattamento
economico
è pari a £. 1.498.422.
Art.
15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 7, legge 24.6.97, n. 196, le Parti, allo
scopo di favorire
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e
le
particolari esigenze di flessibilità nel settore
agricolo convengono di
estendere, agli operai agricoli, le disposizioni
in materia di lavoro a
tempo
parziale.
Presupposti
e modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro, a tempo
parziale
sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio
da orario ordinario a
orario ridotto e
viceversa dei
lavoratori occupati nelle aziende
rispetto a nuove
assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della
mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli
istituti diretti e indiretti previsti dal
presente CCNL per la
prestazione ad orario ordinario,
in proporzione
all'orario ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve
risultare da atto scritto nel
quale
siano
indicati:
· la durata del periodo di prova, fissata
sulla base dell'art. 12 del
presente CCNL;
· la durata della prestazione
lavorativa e le relative modalità;
· l'inquadramento
professionale, il trattamento economico
e normativo
proporzionato all'entità della
prestazione;
· ogni altra modalità di impiego.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 unità da utilizzare a tempo
parziale
con
le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità e in applicazione del comma 3, art. 5, legge
n. 863/84, il numero dei lavoratori che possono essere assunti a
tempo
parziale
da ciascuna azienda nell'anno, per 1 o più prestazioni, è pari al
50%
del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in
azienda
nell'anno precedente e l'unità equivalente (l'unità equivalente è
pari
a 270 giornate).
Le
frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
La durata della
prestazione individuale non
può essere inferiore ai
seguenti
minimi:
1) per prestazioni settimanali: 24 ore;
2) per prestazioni mensili: 72 ore;
3)
per prestazioni annuali: 500 ore.
I contratti provinciali
possono individuare
particolari tipologie di
lavori per le quali è possibile assumere a
tempo parziale con prestazioni
settimanali, mensili e annuali di durata
inferiore a quelle sopra
indicate.
Art.
16 - Contratto di apprendistato.
In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16
della legge
n.
196/97, le Parti convengono quanto segue:
1) la durata dei contratti di apprendistato è fissata nelle misure
massime di 24 mesi per la 2a area
professionale e di 48 mesi per
la 1a
area professionale;
2) la retribuzione degli apprendisti è fissata nelle misure del 70%,
80%, 90% del corrispondente salario
contrattuale per le mansioni svolte,
in ragione di
ciascun terzo della durata complessiva del contratto di
apprendistato;
3) considerata la natura
continuativa del
rapporto di lavoro agli
apprendisti saranno corrisposti gli
istituti contrattuali delle ferie, 13ª
e 14ª mensilità, festività, TFR e
periodo di prova con le stesse modalità
previste per gli operai a tempo
indeterminato;
4) gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione
esterna all'azienda secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di
legge e specificatamente dall'art. 16, comma 2, legge n.
196/97.
In attesa della definizione dei contenuti
dell'attività formativa esterna
all'azienda per gli apprendisti, di cui all'art. 1,
DM 8.4.98, che sarà
concordata dalle parti con un accordo nazionale da stipulare
entro il
30.9.98, le parti si danno reciprocamente atto che i contratti di
apprendistato possono comunque
essere attivati nel rispetto
delle
disposizioni
di legge.
Il datore di lavoro, in relazione alla professionalità che il
lavoratore
con il contratto di apprendistato mira ad acquisire, individua l'idoneo
percorso
formativo.
Art.
17 - Contratto di lavoro temporaneo.
L'applicazione
sperimentale del lavoro temporaneo in agricoltura per gli
operai agricoli e florovivaisti è disciplinata
secondo i termini di cui
all'allegato protocollo nazionale d'intesa per
la sperimentazione nel
settore agricolo del lavoro temporaneo, da
considerarsi parte integrante
del
presente CCNL (vedi allegato 2).
Art.
18 - Riassunzione.
I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 10 del
CCNL, hanno diritto ad
essere riassunti per l'esecuzione
delle stesse
lavorazioni nelle medesime
aziende, con le modalità
previste dalle
disposizioni di cui all'art.
8/bis della legge n. 79/83 e
successive
modifiche
e integrazioni.
I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio
di tale
diritto.
I lavoratori in riassunzione, ai sensi
dell'art. 25, legge n. 223/91, non
costituiscono base di calcolo per la determinazione
dell'entità dei
riservatari
da assumere.
Art.
19 - Categorie di operai agricoli.
Ai fini del presente
contratto sono operai agricoli i lavoratori che
esplicano la loro attività
nelle imprese agricole il cui rapporto di
lavoro
è disciplinato dal presente contratto nazionale.
Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si
distinguono
in
operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
Sono
operai a tempo indeterminato:
i lavoratori assunti con rapporto di
lavoro senza prefissione di termine,
che prestano la loro opera alle dipendenze
di un'impresa agricola singola
o
associata.
Gli operai a tempo
determinato che hanno effettuato
presso la stessa
azienda
- nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di
effettivo lavoro, hanno diritto alla
trasformazione del loro rapporto
in
quello a
tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli
operai
assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro,
previa
accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli
organi competenti la instaurazione del nuovo
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la
durata del rapporto di
lavoro con esclusione delle sole giornate non
lavorate per assenze volontarie, malattia o
infortunio e per le giornate
di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto e
ottenuto dal
datore
di lavoro l'intervento della Cassa Integrazione salari di cui alla
legge
n. 457/72.
Per
i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio
e intervento della Cassa Integrazione
salari operai agricoli, vale quanto
disposto
dagli artt. 56 e 59.
Sono altresì da considerarsi
operai a tempo indeterminato i salariati
fissi che alla data dell'1.9.72 si trovavano in servizio presso aziende
agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato
dalla legge
n. 633/49 e dai contratti collettivi provinciali. Questi operai (ex
salariati
fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato il trattamento già acquisito in
base alla
contrattazione
collettiva provinciale.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli
istituti
e le indennità annue.
Sono
operai a tempo determinato:
gli operai che, in base alle vigenti
disposizioni di legge, sono
assunti
con rapporto individuale di lavoro a tempo
determinato per la esecuzione
di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti
per fase lavorativa o per la sostituzione
di operai assenti per i quali
sussista
il diritto alla conservazione del posto.
Impegno
a verbale.
Rapporto
di lavoro a tempo determinato.
Tenuto
conto di quanto concordato nel protocollo d'intesa sul mercato del
lavoro
del 25.7.94, e precisamente che:
- la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in
agricoltura;
- il rapporto di lavoro a
tempo determinato costituisce la regola e non
l'eccezione;
- la frammentazione aziendale comporta
l'instaurazione consistente di
rapporti a termine di breve durata;
- è palese la
contraddizione normativa tra la legge n.
230/62 e la
legge n. 83/70, nonché le norme contrattuali, per
quanto attiene la
casistica che consente il
ricorso al rapporto di lavoro a termine,
l'obbligo del datore di lavoro di
rilasciare apposito atto scritto e gli
aspetti relativi alla proroga dei
contratti a termine;
le parti contraenti convengono sull'emanazione di una norma legislativa
che, da una parte estenda la possibilità di lavoro a termine a
tutte le
lavorazioni agricole e non solo a quelle stabilite
dal DPR n. 1525/63,
dall'altra attribuisca il valore di
prova scritta alla richiesta di
assunzione
o alla comunicazione relativa del datore di lavoro, di cui va
data
copia al lavoratore.
Nel caso di emanazione di tali disposizioni di legge, le parti
entro 30
giorni si incontreranno
per regolamentare gli aspetti
eventualmente
rinviati
alla contrattazione collettiva.
Art.
20 - Categorie di operai florovivaisti.
I lavoratori dipendenti da
aziende florovivaistiche, a seconda della
natura del rapporto, sono classificati in
operai a tempo indeterminato e
operai
a tempo determinato.
Sono
operai a tempo indeterminato:
i lavoratori assunti con rapporto di
lavoro senza prefissione di
termine
che prestano la loro opera alle
dipendenze delle aziende indicate
nell'art.
1, "Oggetto del contratto".
Gli operai a tempo
determinato che hanno effettuato
presso la stessa
azienda
- nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di
effettivo lavoro, hanno diritto alla
trasformazione del loro rapporto
in
quello a
tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli
operai
assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro,
previa
accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli
organi competenti l'instaurazione del nuovo
rapporto di lavoro a
tempo
indeterminato.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la
durata del rapporto di
lavoro con esclusione delle sole giornate non
lavorate per assenze volontarie, malattia o
infortunio e per le giornate
di sospensione del lavoro per le quali è stato chiesto e
ottenuto dal
datore
di lavoro l'intervento della Cassa Integrazione salari di cui alla
legge
n. 457/72.
Per
i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio
e intervento della Cassa Integrazione
salari operai agricoli, vale quanto
disposto
dagli artt. 57 e 59.
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i
lavoratori
fissi
che alla data dell'1.9.72 si trovavano in servizio presso le aziende
di
cui all'art. 1, "oggetto del contratto", in virtù di rapporto di
lavoro
già
disciplinato dal CCNL per le maestranze agricole dipendenti da aziende
florovivaistiche
del 29.1.70.
Tali operai mantengono per tutta la durata
del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato il trattamento già acquisito in base alla
contrattazione
collettiva
nazionale e alla contrattazione provinciale.
Ai
lavoratori a tempo indeterminato, spettano per intero gli istituti e le
indennità
annue.
Sono
operai a tempo determinato:
gli operai che, in base alle vigenti
disposizioni di legge, sono
assunti
con rapporto individuale di lavoro a tempo
determinato per la esecuzione
di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti
per fase lavorativa o per la sostituzione
di operai assenti per i quali
sussista
il diritto alla conservazione del posto.
Impegno
a verbale.
Rapporto
di lavoro a tempo determinato.
Tenuto
conto di quanto concordato nel protocollo d'intesa sul mercato del
lavoro
del 25.7.94, e precisamente che:
- la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in
agricoltura;
- il rapporto di lavoro a
tempo determinato costituisce la regola e non
l'eccezione;
- la frammentazione aziendale comporta
l'instaurazione consistente di
rapporti a termine di breve durata;
- è palese la
contraddizione normativa tra la legge n.
230/62 e la
legge n. 83/70, nonché le norme contrattuali, per
quanto attiene la
casistica che consente il
ricorso al rapporto di lavoro a termine,
l'obbligo del datore di lavoro di
rilasciare apposito atto scritto e gli
aspetti relativi alla proroga dei
contratti a termine;
le parti contraenti convengono sull'emanazione di una norma legislativa
che, da una parte estenda la possibilità di lavoro a termine a
tutte le
lavorazioni agricole e non solo a quelle stabilite
dal DPR n. 1525/63,
dall'altra attribuisca il valore di
prova scritta alla richiesta di
assunzione
o alla comunicazione relativa del datore di lavoro, di cui va
data
copia al lavoratore.
Nel caso di emanazione di tali disposizioni di legge, le parti
entro 30
giorni si incontreranno
per regolamentare gli aspetti
eventualmente
rinviati
alla contrattazione collettiva.
Art.
21 - Mobilità territoriale della manodopera.
Le parti, su
richiesta di una di esse, si
incontreranno a livello
provinciale e interprovinciale,
qualora la mobilità interessi
il
territorio di più provincie, almeno 2 mesi prima
dell'inizio dei lavori
stagionali o delle operazioni di raccolta per
individuare il presumibile
fabbisogno quantitativo e qualitativo di
manodopera per aree omogenee di
mobilità
territoriale da indicare alle sezioni o ai bacini di collocamento
territorialmente
competenti.
A tal riguardo,
anche su invito delle
parti, da un lato le aziende
dovranno indicare, alle sezioni o ai bacini
del collocamento
territorialmente competenti, il presumibile
fabbisogno quantitativo e
qualitativo di manodopera
con valore previsionale e
non vincolante;
dall'altro i
lavoratori agricoli
dovranno iscriversi nelle liste di
mobilità.
In tali incontri le parti esamineranno, altresì, gli eventuali
programmi
di assunzione stagionali o annuali, presentati dalle
aziende alle
competenti strutture pubbliche del collocamento, per la stipula delle
convenzioni previste dalla legge n. 56/87 con
"norme sull'organizzazione
del
mercato del lavoro".
Le parti contraenti si attiveranno, altresì, presso i competenti organi
pubblici per ottenere, a favore delle aziende
interessate, interventi di
sostegno
in materia di trasporto e di servizi.
Inoltre le parti,
impegnandosi ad operare per una più fattiva
collaborazione
con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire
ogni possibile forma di violazione del
collocamento, specialmente dovuta
alla
intermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di
trasporto abusivo dei lavoratori, nel corso di
tali incontri esamineranno
le misure più
adeguate da sottoporre all'attenzione degli Organismi
pubblici
competenti, quali:
1) funzionalità e
potenziamento degli Uffici del
Collocamento per
assicurare, con la massima tempestività, l'avviamento dei
lavoratori e
quindi consentire la disponibilità
immediata della manodopera occorrente
alle aziende;
2) vigilanza sugli automezzi privati che trasportano i
lavoratori e
interventi presso la Regione per potenziare le linee di trasporto
pubblico;
3) studio e
individuazione delle possibili forme di compensazione
territoriale della manodopera.
Le stesse parti, inoltre, per una concreta
azione diretta a governare la
mobilità territoriale della manodopera
stagionale,
convengono di
organizzare
conferenze annuali per l'esame delle problematiche poste dai
flussi
migratori della manodopera anzidetta nell'ambito dei singoli bacini
di
impiego individuati dalle CRI.
A tal riguardo,
ad iniziativa di una delle
parti, sarà concordata la
scelta del bacino di impiego e la data di svolgimento della conferenza,
cui
saranno interessate a partecipare le strutture pubbliche del bacino di
impiego
medesimo.
In tali conferenze un'attenzione particolare
sarà riservata alla mobilità
dei flussi migratori della manodopera
extracomunitaria e ai problemi dei
servizi
sociali indispensabili per l'accoglimento di tale manodopera.
In
relazione ai detti servizi sociali, saranno interessate e invitate alla
conferenza le competenti
Autorità pubbliche tenute, per legge, agli
adempimenti
relativi.
Art.
22 - Lavoratori migranti.
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi
delle leggi vigenti,
avuta presente l'esigenza di dare precedenza
nell'assunzione
alla manodopera locale.
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra
provincia o regione per lavori stagionali ai
quali deve essere assicurato
il
rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i contratti provinciali di lavoro devono definire
norme
atte ad assicurare:
- il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di
provenienza a
quello di lavoro e relativo ritorno, a
carico dell'azienda;
- la soluzione dei problemi
dei servizi sociali riferiti alle
particolari condizioni in cui si svolge
la prestazione di lavoro.
Si considerano "migranti" anche i gruppi di lavoratori,
pur non
provenienti
da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di
residenza
e quello della prestazione lavorativa sia superiore a km. 40.
Ai lavoratori di cui ai
precedenti commi, fatte salve le giornate di
assenza volontaria e quelle non lavorate per
malattia o infortunio, sono
garantite l'occupazione e la relativa
retribuzione per tutta la durata
della fase lavorativa, ad eccezione delle
giornate non lavorate a causa
di:
- avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà
obiettive
dell'ambiente o delle colture, ivi
compresi i considerevoli ritardi nella
maturazione dei prodotti
ortofrutticoli;
- rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e
gli scambi di manodopera di cui
all'art. 2139 C.C.;
- obiettive difficoltà di mercato o
il verificarsi di eventi non
dipendenti dalla volontà
del datore di lavoro che non consentano la
collocazione del prodotto;
- guasti a
macchine o a macchinari aziendali tali da pregiudicare la
regolare prosecuzione della fase
lavorativa.
Art.
23 - Trasporti e asili nido.
Per ciò che si riferisce ai problemi del trasporto dei
lavoratori sul
posto di lavoro e degli asili nido, le parti firmatarie del presente
contratto convengono di riunirsi
in sede sindacale per scambiarsi
informazioni, esaminare i problemi, al fine di
prospettare ai livelli
istituzionali
proposte operative.
Art.
24 - Convenzioni.
Preso
atto che:
- l'azienda o il gruppo di
aziende, sulla base dell'art. 17 della legge
28.2.87 n. 56 "norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro" possono
proporre, anche tramite le proprie
associazioni sindacali, programmi
di
assunzioni di lavoratori ai competenti
organi di collocamento;
- sulla base di tali programmi e
dell'esame preventivo con le
Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori
e dei datori di
lavoro firmatarie del contratto, le Commissioni di collocamento
possono
stipulare convenzioni con le singole
aziende o con gruppi di aziende nelle
quali siano stabiliti, tra l'altro, i tempi delle assunzioni, i
profili
professionali e le mansioni dei
lavoratori da assumere.
Le parti, anche allo scopo di favorire un'applicazione delle
convenzioni
corrispondenti
alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del
processo
produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) i programmi di
assunzione, stante la stagionalità che
caratterizza
l'attività produttiva,
riguarderanno la manodopera
occupata a tempo
determinato e saranno predisposti per tutte le attività
stagionali
presenti nell'anno all'interno della
stessa azienda oppure anche soltanto
per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro
annuali, stagionali,
mensili o settimanali che indichino i tempi di
assunzione e di utilizzo della
manodopera in rapporto alle caratteristiche
produttive aziendali. Nel caso in cui
sia prevista l'utilizzazione della
stessa manodopera
presso più aziende nel corso del
medesimo anno, o
stagione, o mese, o settimane, o
giornata, i programmi saranno predisposti
da più aziende congiuntamente;
2) i programmi
di assunzione saranno
esaminati dalle Organizzazioni
sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente
competenti e presentati,
con il loro parere favorevole, ai
competenti
organi di
collocamento agricolo. Le parti
impegneranno i propri
rappresentanti nei competenti organi di
collocamento a far stipulare alle
stesse le relative convenzioni.
Impegno
a verbale.
Le parti al fine di
favorire un'applicazione delle convenzioni di cui
all'art. 17 della legge n.
56/87 da parte delle aziende
concordano di
intervenire
congiuntamente nelle opportune sedi per prevedere un'ulteriore
e specifica fiscalizzazione aggiuntiva degli
oneri sociali per la
manodopera
assunta.
Art.
25 - Raccolta dei prodotti sulla pianta.
Le aziende che hanno effettuato la vendita
dei prodotti sulla pianta ne
daranno comunicazione all'Ente competente all'accertamento della
manodopera, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalle delibere
delle
Commissioni Regionali per l'Impiego.
Dichiarazione
del Ministro del Lavoro.
Raccolta
prodotti sulla pianta.
In relazione all'estendersi dell'intervento di imprese non agricole in
attività colturali proprie del processo agricolo, specie
attinenti la
raccolta dei prodotti,
il Ministero del Lavoro sottolinea che - in
applicazione delle leggi vigenti -
i lavoratori impiegati in queste
attività
sono da considerare agricoli e che queste aziende sono tenute ad
applicare il più favorevole inquadramento di cui godono i lavoratori ai
fini
normativi, salariali, previdenziali e assistenziali.
Il
Ministero del Lavoro sottolinea inoltre come la richiesta di manodopera
per le attività in questione - così come ovviamente per tutta
l'attività
delle altre aziende
agricole - deve essere effettuata
alla Sezione
dell'Ufficio
del Lavoro nella cui circoscrizione deve essere eseguita la
prestazione di lavoro e
l'avviamento al lavoro deve essere effettuato
dando la precedenza ai lavoratori
dell'azienda e a quelli iscritti
nella
Sezione
medesima.
(Riprodotta
dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25.6.79).
Titolo
IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art.
26 - Classificazione.
A)
Operai agricoli.
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree
professionali"
per
ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.
L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili
professionali, il
loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei
relativi
parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale.
Conseguentemente
la classificazione degli operai agricoli è così definita:
AREA
1ª - DECLARATORIA:
- appartengono a quest'area i lavoratori in possesso
di titolo o
di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti
specifica specializzazione.
AREA
2ª - DECLARATORIA:
- appartengono a quest'area i
lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi
per la cui esecuzione occorrono
conoscenze e
capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
AREA
3ª - DECLARATORIA:
- appartengono a
quest'area i lavoratori capaci di
eseguire solo
mansioni generiche
e semplici non richiedenti
specifici requisiti
professionali.
Per i
lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di
Capo, i
contratti provinciali stabiliscono un'apposita
maggiorazione
salariale.
Norma
transitoria.
La classificazione di cui al punto A) entra in vigore
dalla data di
rinnovo dei contratti provinciali stipulati in
applicazione del presente
CCNL.
Nel periodo transitorio
continuano ad applicarsi gli
inquadramenti
definiti
dai contratti provinciali in vigore.
Ai
soli fini dell'applicazione di quanto previsto agli artt. 16 (contratto
di
apprendistato) e 17 (contratto di lavoro temporaneo) del presente CCNL,
in detto periodo transitorio si considerano appartenenti alla 3a area
professionale,
salvo quanto già definito o che sarà previsto nei contratti
o accordi provinciali, i
lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche e
semplici non richiedenti specifici requisiti professionali,
individuabili nei lavoratori già definiti
"comuni" o che
appartengono a
profili
professionali equivalenti o inferiori.
B)
Operai florovivaisti.
Gli operai florovivaisti
sono inquadrati in aree
professionali,
comprendenti,
ciascuna, diversi profili professionali.
Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed
essenziali,
nonché, i corrispondenti profili professionali.
Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così
stabilita:
AREA
1ª - DECLARATORIA:
- appartengono a quest'area i lavoratori in possesso
di titolo o
di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti
specifica specializzazione.
LIVELLO
"A" - EX SPECIALIZZATO SUPER
- Ibridatore-selezionatore:
l'operaio che, con autonomia
esecutiva ed
elevata competenza professionale acquisita per pratica o
per titolo,
esegue incroci
varietali per ottenere ibridi di 1a generazione
selezionati, assicurando
un'attività lavorativa polivalente (come
ibridatore e selezionatore) con
responsabilità operativa limitata al ciclo
di lavorazione assegnatogli.
-
Conduttore-meccanico
di macchine agricole operatrici
complesse:
l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia
esecutiva ed
elevata competenza professionale
acquisita per pratica o per titolo, oltre
alla guida e all'uso anche su strada di macchine
agricole operatrici
complesse che svolgono
più operazioni, provvede alla manutenzione e
riparazioni ordinarie
delle suddette macchine, svolgono un'attività
lavorativa polivalente (come conduttore
e come meccanico).
- Conduttore-meccanico di
autotreni o di autoarticolati: l'operaio che,
con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale acquisita per
pratica o per titolo,
oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o
automezzi di portata superiore a 75
q.li, provvede alla loro manutenzione
e
riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a
disposizione dall'azienda, svolgendo
un'attività lavorativa polivalente.
- Aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e
polivalenza delle
prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio
riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o
ai test
sanitari sulle piante.
- Potatore "artistico" di piante:
l'operaio che, con autonomia
esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per
titolo, esegue la potatura artistico-figurativa
di piante ornamentali o
alberi di alto fusto.
- Giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva
ed elevata
competenza professionale acquisita per pratica o per titolo,
per la
realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del
terreno, le
concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e
l'eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni
delle aiuole, la direzione dei viali, i
materiali necessari, la
dislocazione delle prese di acqua
nonché i relativi tempi nell'esecuzione.
Inoltre, predispone ed esegue i lavori
di cui sopra con responsabilità dei
lavori assegnatigli.
- Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in
possesso di apposito
certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia
esecutiva ed elevata
competenza professionale, manovra e
controlla i
dispositivi che regolano il
funzionamento delle caldaie a vapore, provvede
alla manutenzione
e alle necessarie
riparazioni ordinarie, svolgendo
un'attività lavorativa polivalente.
LIVELLO
"B" - EX SPECIALIZZATI
- vivaisti;
- potatore;
- innestatori e ibridatori;
- preparatori di miscele
semplici e composte per
trattamenti antiparassitari;
- selezionatori di piante
innestate;
- conduttori patentati di autotreni
- automezzi - trattori;
- conduttori di caldaia con patente
diversa dal 1° e 2° grado;
- meccanici;
- elettricisti;
- spedizionieri;
- costruttori di serre.
AREA
2ª - DECLARATORIA:
-
appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi
per la cui esecuzione occorrono
conoscenze e
capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
LIVELLO
"C" - EX QUALIFICATI SUPER
-
addetti agli impianti termici;
-
aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente
alla preparazione delle
marze.
LIVELLO
"D" - EX QUALIFICATI
- tutti gli aiuti degli operai di
cui al livello "b";
- preparatori di acqua da
irrorazioni;
- irroratori portatori di lancia
per trattamenti antiparassitari;
- imballatori;
- conduttori di piccoli trattori e
di mezzi meccanici semoventi;
- trapiantatori di piante
ornamentali adulte con zolla.
AREA
3ª - DECLARATORIA:
-
appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici
requisiti professionali.
LIVELLO
"E" - EX COMUNI
L'individuazione
di eventuali e ulteriori profili professionali rispetto a quelli del CCNL,
il loro inquadramento nelle aree professionali, l'attribuzione dei parametri per ciascuno dei
profili sono affidati ai contratti provinciali.
Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie dei vivaisti
e l'inquadramento dei "giardinieri" il
cui profilo professionale non corrisponda a quello individuato per il giardiniere specializzato super.
Per i
lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l'incarico di Capo, i contratti provinciali
stabiliranno
un'apposita maggiorazione salariale.
Norma
transitoria.
La classificazione di cui al punto B) entra in vigore
dalla data di
rinnovo dei contratti provinciali stipulati in
applicazione del presente
CCNL.
Nel periodo transitorio
continuano ad applicarsi gli
inquadramenti
definiti
dai contratti provinciali in vigore.
Ai
soli fini dell'applicazione di quanto previsto agli artt. 16 (contratto
di
apprendistato) e 17 (contratto di lavoro temporaneo) del presente CCNL,
in detto periodo transitorio si considerano appartenenti alla 3a area
professionale,
salvo quanto già definito o che sarà previsto nei contratti
o accordi provinciali, i
lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche e
semplici non richiedenti specifici requisiti professionali,
individuabili nei lavoratori già definiti
"comuni" o che
appartengono a
profili
professionali equivalenti o inferiori.
Art.
27 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali
per gli
operai agricoli.
Gli operai devono
essere adibiti alle mansioni relative
al profilo
professionale di assunzione
e retribuiti con il salario ad essa
corrispondente.
Qualora detti operai, per esigenze
dell'azienda, siano adibiti a mansioni
previste per il profilo professionale con
livello retributivo inferiore,
conservano
i diritti e la retribuzione del profilo di assunzione; nel caso
invece siano adibiti a mansioni di un profilo
professionale con livello
retributivo superiore, acquisiscono il diritto, per
tutto il periodo in
cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all'attività
svolta; acquisiscono altresì il diritto al nuovo profilo
professionale
quando siano adibiti
continuativamente a detta nuova
attività per un
periodo
di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno 2 volte
per un periodo complessivo non inferiore a
40 giorni lavorativi nel corso
di
un anno.
Ai fini del passaggio
al profilo professionale con livello
retributivo
superiore di cui al precedente comma non vengono
conteggiate le giornate
prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia,
infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di
tempo in cui dura la
conservazione
del posto dell'assente.
In ogni caso il lavoro
prestato nel profilo professionale
con livello
retributivo superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di
lavoro.
Art.
28 -Mansioni e cambiamento dei profili professionali
per gli
operai florovivaisti.
Il lavoratore che, per esigenze dell'azienda,
viene temporaneamente
adibito a
mansioni di profilo professionale con livello
retributivo
inferiore
conserva i diritti e la retribuzione del profilo professionale a
cui
appartiene.
Il
lavoratore che, per esigenza dell'azienda, viene adibito a mansioni del
profilo professionale con livello retributivo
superiore, ha diritto al
riconoscimento
del trattamento economico previsto dal contratto collettivo
per
tale profilo professionale.
Egli
acquisirà il diritto al riconoscimento del profilo professionale con
livello retributivo superiore soltanto dopo aver svolto tali mansioni
superiori
per un periodo di:
- 25 giorni nel caso di passaggio
tra i profili professionali
all'interno della stessa area 1a e nel
caso di passaggio tra i profili
professionali dell'area 2ª a quelli
dell'area 1ª;
- 15 giorni se il passaggio avviene
all'interno dei profili
professionali dell'area 2ª e della 3ª e
nel caso di passaggio dall'area 3ª
all'area 2ª.
I termini di 25 e 15
giorni per acquisire il profilo professionale con
livello retributivo superiore possono anche
essere raggiunti nell'anno e
nella
stessa azienda in più periodi.
Titolo
V - NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO
Art.
29 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30
giornaliere.
I contratti provinciali di
lavoro dovranno stabilire,
per un periodo
massimo di 90
giornate nell'anno, un
orario di 44 ore
settimanali,
recuperando tale maggiore
orario in altro corrispondente
periodo
dell'anno.
Agli operai addetti
alle stalle deve essere
assicurato un riposo
continuativo
di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
In base all'art. 18, legge 17.10.67 n. 977, l'orario di lavoro per i
fanciulli, liberi da obblighi
scolastici, non può superare le 7 ore
giornaliere
e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8
ore
giornaliere e le 40 settimanali.
Fermo rimanendo il limite di
orario di cui al comma 1 del presente
articolo, i
contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo
salve le attività zootecniche e anche per
periodi limitati dell'anno, la
distribuzione
dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione
dell'orario
giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non
lavorate, in dette ipotesi,
verranno aggiunte all'orario
ordinario da
effettuarsi
nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del
presente articolo
sull'orario di lavoro non si
applicano ai lavori di
mietitura e di trebbiatura in
quelle provincie
nelle
quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
Impegno
a verbale sull'orario di lavoro.
Le parti contraenti, di
fronte al problema della riduzione per legge
dell'orario di lavoro posto con la presentazione del disegno di legge
governativo in materia, affermano che la
regolamentazione dell'orario di
lavoro deve essere di pertinenza delle parti sociali, attraverso la
contrattazione
collettiva.
Le parti, qualora
fosse approvata una disposizione
di legge sulla
riduzione
dell'orario di lavoro, si impegnano ad incontrarsi per convenire
gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle esigenze del settore
agricolo.
Art.
30 - Riposo settimanale.
Agli operai è dovuto un riposo settimanale
di 24 ore consecutive,
possibilmente
in coincidenza con la domenica.
Se,
per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella
domenica,
il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro
giorno
della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni
compiuti deve in ogni caso essere
assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte
del
sabato.
Per gli operai
addetti al bestiame e per quelli aventi
particolari
mansioni, fermo rimanendo il
loro diritto al riposo settimanale, la
regolamentazione
di tale riposo è demandata ai contratti
provinciali, in
applicazione
dell'art. 8, legge 22.2.34 n. 370.
Art.
31 - Ferie.
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato spetta, per ogni
anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo
di ferie
retribuito
pari a 26 giornate lavorative.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno,
agli operai di cui sopra spettano tanti
dodicesimi delle ferie per quanti
sono
i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a
questi
effetti,
come mese intero.
Per i
giovani dai 14 ai 16 anni, vale l'art. 23, legge n. 977 del
17.10.67.
Il datore di lavoro, nello stabilire il
periodo di godimento delle ferie,
deve
tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi
e
dei desideri dei lavoratori.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito
dall'art.
44.
Art.
32 - Permessi per corsi di addestramento professionale.
All'operaio a
tempo indeterminato che frequenta corsi per addestramento
professionale di interesse
agrario, istituiti da Enti qualificati e
riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per
il periodo di tempo
strettamente
necessario alla partecipazione al corso.
Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco
del
triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo
indeterminato di ogni singola azienda
che
può beneficiare dei permessi necessari per
partecipare ai corsi non potrà
superare
nello stesso momento il numero di 1, per quelle aziende che hanno
da 4
a 10 operai a tempo
indeterminato e il 10% per quelle aziende
che
hanno
più di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non
sono
conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al
godimento dei permessi per la frequenza
ai corsi di
addestramento
professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto
anche
agli operai a tempo determinato.
Le modalità pratiche
per il godimento di tali
permessi, in quanto
compatibili con la particolare natura del rapporto,
sono demandate alla
contrattazione
provinciale.
Art.
33 - Permessi straordinari.
In caso di matrimonio
l'operaio a tempo indeterminato ha diritto a un
permesso
retribuito di 10 giorni.
Ha
altresì diritto a un permesso retribuito di giorni 3 in caso di decesso
di
parenti di 1° grado.
I
permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Art.
34 - Permessi per corsi di recupero scolastico.
All'operaio a
tempo indeterminato che
partecipa a corsi di recupero
scolastico è concesso un permesso retribuito di
150 ore nell'arco di un
triennio,
con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo
indeterminato di ogni singola azienda
che
può beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potrà
superare nello stesso momento, il numero di 1, per quelle aziende che
hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato
e il 10% per quelle aziende
che
hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di
recupero scolastico è esteso ad ogni effetto
anche agli operai a
tempo
determinato.
Le modalità pratiche
per il godimento di tali
permessi, in quanto
compatibili con la particolare natura del rapporto,
sono demandate alla
contrattazione
provinciale.
Art.
35 - Giorni festivi - Operai agricoli.
Sono
considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:
1) il 1° dell'anno;
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) il 25 aprile, anniversario della
Liberazione;
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il 1° maggio, festa del Lavoro;
6) il 2 giugno, anniversario della
fondazione della Repubblica (*);
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione
della B.V. Maria;
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
9) il 4 novembre, giorno dell'Unità
nazionale (*);
10)
l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
11)
il 25 dicembre, giorno di Natale;
12)
il 26 dicembre, S. Stefano;
13)
la festa del Patrono del luogo.
(*)La celebrazione di tale
festività nazionale è stata spostata alla
domenica successiva dalla legge
5.3.77 n. 54.
Per il trattamento
da praticarsi agli operai
agricoli nei giorni di
festività nazionali e infrasettimanali, si
applicano le disposizioni di
cui
alle leggi 27.5.49 n. 260 e 31.3.54 n. 90.
Il trattamento previsto per le festività
nazionali (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è
dovuto agli operai
agricoli
a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal
lavoro, mentre per le festività
infrasettimanali, in caso di
sospensione
dal lavoro, il trattamento
di legge è dovuto solo se dette festività
cadono
entro le prime 2 settimane dalla sospensione.
In
base all'art. 44 il trattamento economico spettante agli operai a tempo
determinato, per le
festività sopra elencate è
soddisfatto con la
percentuale prevista nell'articolo stesso, quando
non vi sia prestazione
di
lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai
sarà corrisposta la retribuzione
per le ore di lavoro effettivamente
eseguite,
con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all'art. 37.
A seguito della legge 5.3.77 n. 54, con
disposizioni in materia di giorni
festivi
e del verbale di accordo 2.5.77, punto 5, nonché a seguito del DPR
28.12.85 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il
trattamento
previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo
indeterminato
il trattamento economico per le festività soppresse sarà il
seguente:
a) per le 2 festività nazionali (2
giugno e 4
novembre) la cui
celebrazione è stata spostata rispettivamente
alla 1a domenica di giugno e
di novembre, si
applicherà il trattamento previsto dalla legge
31.3.54
n. 90 per il caso di festività nazionali
coincidenti con la domenica.
Pertanto, il 2 giugno e il 4 novembre
sono giornate lavorative a tutti gli
effetti;
b) per le 4 festività soppresse (S.
Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini,
SS. Pietro e
Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta,
oltre alla retribuzione normalmente
dovuta, 1a giornata di paga ordinaria,
eccezion fatta per i casi ove non vi
sia effettiva prestazione lavorativa.
Le
parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire:
a) che la prestazione
di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di
festività soppresse, possa essere
compensata, invece che con la giornata
di paga ordinaria
aggiuntiva, attraverso giornate di
riposo, il cui
godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle
esigenze aziendali;
b) che sia
preventivamente concordata
tra le stesse
parti la non
effettuazione della prestazione
lavorativa nelle giornate di festività
soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la
retribuzione giornaliera normalmente
dovuta.
Dichiarazione
del Ministro.
Il Ministro, a chiarimento della normativa
contrattuale e legislativa in
materia di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.77 n. 54, precisa
che la prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere
regolarmente
pagata in aggiunta alla normale retribuzione.
(Riprodotta
dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25.6.79).
Art.
36 - Giorni festivi - Operai florovivaisti.
Sono
considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:
1) il 1° dell'anno;
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) il 25 aprile, anniversario della
Liberazione;
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il 1° maggio, festa del Lavoro;
6) il 2 giugno, anniversario della
fondazione della Repubblica (*);
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione
della B.V. Maria;
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
9) il 4 novembre, giorno dell'Unità
nazionale (*);
10)
l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
11)
il 25 dicembre, giorno di Natale;
12)
il 26 dicembre, S. Stefano;
13)
la festa del Patrono del luogo.
(*)La celebrazione di tale
festività nazionale è stata spostata alla
domenica successiva dalla legge
5.3.77 n. 54.
Quando
la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo
infrasettimanale,
si considera festivo il giorno feriale susseguente.
Per il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei
giorni di festività nazionali e
infrasettimanali, valgono le disposizioni
di cui alle leggi 27.5.49 n. 260 e 31.3.54 n. 90 e pertanto nella
ricorrenza delle feste nazionali e
infrasettimanali di cui al presente
articolo, anche se cadono di
domenica, verrà usato ai lavoratori il
seguente
trattamento:
a) se non lavorano verrà corrisposta
1 giornata normale di paga compreso
ogni accessorio;
b) se lavorano è
dovuta, oltre alla retribuzione di cui al
precedente
punto a), una 2a retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestato, maggiorato della percentuale
per il lavoro festivo.
Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto
dalle leggi sopra citate, è dovuto agli operai a tempo
indeterminato di
cui all'art. 20 del presente contratto, anche se detti lavoratori siano
sospesi dal lavoro, mentre per le festività
infrasettimanali, in caso di
sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è
dovuto solo se dette
festività
cadono entro le prime 2 settimane dalla sospensione.
Per gli operai a tempo determinato il trattamento
economico per tali
festività è
compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista
dall'art. 44 quando non vi sia prestazione
di lavoro. In caso di
prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione
per le ore di lavoro
effettivamente
eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui
all'art.
38.
A seguito della legge 5.3.77 n. 54, con
disposizioni in materia di giorni
festivi
e del verbale di accordo 2.5.77, punto 5, nonché a seguito del DPR
28.12.85 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il
trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo
indeterminato
il trattamento economico per le festività soppresse sarà il
seguente:
a)
per le 2
festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata
rispettivamente alla 1a domenica di giugno e di
novembre, si applicherà il trattamento
previsto dalla legge 31.3.54 n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica.
Pertanto, il 2 giugno e il 4 novembre sono giornate lavorative a tutti gli effetti;
b)
per le 4 festività
soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli
effetti, sarà corrisposta, oltre
alla retribuzione normalmente dovuta, 1 giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i
casi ove non vi sia
effettiva prestazione lavorativa.
Le
parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire:
a)
che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4
giornate di festività soppresse, possa essere
compensata, invece che con la giornata
di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso
giornate di riposo, il cui
godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo
conto delle esigenze aziendali;
b)
che sia preventivamente
concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle
giornate di festività soppresse,
nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione
giornaliera normalmente dovuta.
Dichiarazione
del Ministro.
Il Ministro, a chiarimento della normativa
contrattuale e legislativa in
materia di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.77 n. 54, precisa
che la prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere
regolarmente
pagata in aggiunta alla normale retribuzione.
(Riprodotta
dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25.6.79).
Art.
37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli.
Si
considera:
a)
lavoro straordinario, quello eseguito
oltre l'orario ordinario di lavoro;
b)
lavoro festivo, quello
eseguito nelle domeniche e negli altri
giorni festivi riconosciuti allo Stato di cui all'art.
35;
c)
lavoro notturno, quello
eseguito da 1 ora dopo l'Ave Maria all'alba.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei
contratti
provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare
le 2 ore giornaliere e le 12
settimanali e
dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di
evidente
necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la
produzione.
Fermo restando quanto sopra,
il limite massimo individuale di lavoro
straordinario
nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Le
percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
- lavoro straordinario
25%
- lavoro festivo 35%
- lavoro notturno 40%
- lavoro straordinario festivo 40%
- lavoro festivo notturno 45%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come
definito all'art. 44.
Nei casi in cui la retribuzione è composta
anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche per le ore
straordinarie, festive e notturne,
ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per
il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche
rientranti nelle normali attribuzioni
del lavoratore, si farà luogo soltanto a una maggiorazione del 10%.
Per speciali lavori da
eseguirsi di notte e per i quali i contratti provinciali
abbiano stabilito un'adeguata particolare tariffa, non si farà luogo alle
maggiorazioni per il lavoro notturno.
Art.
38 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai florovivaisti.
Si
considera:
a) lavoro straordinario:
quello eseguito oltre l'orario normale di
lavoro previsto dall'art. 29;
b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni
festivi
riconosciuti dallo Stato di cui
all'art. 36;
c) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del
mattino
successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare
le 2 ore giornaliere e le 12
settimanali e
dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di
evidente
necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la
produzione.
Fermo restando quanto sopra,
il limite massimo individuale di lavoro
straordinario
nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione
da applicarsi sulle retribuzioni
contrattuali
sono le seguenti:
a) lavoro straordinario
29%
b) lavoro festivo
40%
c) lavoro notturno 48%
d) lavoro straordinario festivo 50%
e) lavoro festivo notturno 55%
Quando il lavoro notturno
cada in regolari turni periodici
o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali
attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze
tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo a una maggiorazione
del 10%.
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all'art. 44.
Nei casi in cui la retribuzione è composta
anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie,
festive e notturne, ma nella
misura in atto per le ore ordinarie.
Art.
39 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli.
L'operaio
a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro
effettivamente
prestate nella giornata.
Nel caso di interruzioni
dovute a causa di forza maggiore,
le ore di
lavoro non prestate, saranno retribuite solo e in quanto il datore di
lavoro abbia disposto
che l'operaio rimanga nell'azienda
a sua
disposizione.
Per l'operaio a tempo
indeterminato i contratti provinciali
di lavoro
potranno disciplinare il recupero delle ore
non lavorate a
causa di
intemperie. Nel rispetto
delle leggi vigenti tale
recupero dovrà
effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite
massimo
di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al
recupero, non trova applicazione
la
norma
dell'art. 8 della legge 8.8.72 n. 457.
Art.
40 - Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti.
Le interruzioni dovute a causa di forza
maggiore saranno considerate ai
fini
del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz'ora
di
lavoro complessivamente in 1 giorno.
Quando
agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di
forza
maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il
datore di lavoro potrà recuperare entro i
successivi 15 giorni il tempo
perduto
senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino
per
detti recuperi le ore 2 giornaliere e le ore 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al
recupero, non trova applicazione
la
norma
dell'art. 8, legge 1972, n. 457.
Art.
41 - Attrezzi ed utensili.
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili
sono
forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà
delle perdite eventuali e dei danni a lui
imputabili,
il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.
Art.
42 - Organizzazione del lavoro.
I contratti provinciali di lavoro
dovranno individuare soluzioni atte
ad
assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato
l'effettivo godimento dei
riposi, delle ferie e delle festività e alle aziende la continuità
dell'attività produttiva. A tal fine saranno
considerate la realtà del
mercato del lavoro,
l'organizzazione di turni
di lavoro, squadre di
sostituti e ogni altra possibile misura atta allo
scopo, compresa quella
dell'integrazione, ove necessario e possibile, del
carico di manodopera
aziendale.
Alla
soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte
anche gli osservatori provinciali che
dedicheranno ai problemi, specifici
esami
ai sensi dell'art. 6.
I
contratti provinciali di lavoro dovranno, altresì, individuare soluzioni
atte ad assicurare l'assunzione di
manodopera alle imprese plurifamiliari
diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con
personalità giuridica e che abbiano come fine
l'esercizio in comune di
attività inerenti la coltivazione dei fondi o
gli allevamenti di bestiame
o
le collaborazioni interaziendali.
Art.
43 - Trasferimenti - Operai florovivaisti.
Il lavoratore definitivamente trasferito avrà diritto al rimborso, da
parte dell'azienda, di tutte le spese di
viaggio e di trasporto per le
persone
e le masserizie della propria famiglia.
Inoltre
avrà diritto a un'indennità straordinaria pari al corrispettivo di
7
giornate di retribuzione.
Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento, il
rapporto di
lavoro potrà essere risolto con la
corresponsione di tutte le
competenze
maturate.
Titolo
VI - NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
44 - Retribuzione.
Gli
elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:
1) salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i
criteri di cui all'art. 26, e fissato
per singole figure o per gruppi di
figure;
2) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo
indeterminato, quando vengano
corrisposti per contratto o consuetudine;
3) 3° elemento per gli operai a tempo
determinato.
L'ex
salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti
integrativi
provinciali vigenti all'atto della stipula del presente CCNL,
è
congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo del salario contrattuale
e
potrà essere conglobato all'atto del rinnovo del contratto provinciale.
Per l'alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto
provinciale, qualora ne preveda l'obbligo di
concessione agli operai a
tempo indeterminato, deve stabilire il valore
sostitutivo per il caso di
mancata
concessione. Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo
della
13a e 14a mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il
3° elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo
dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e
calcolati
su 312 giorni lavorativi:
- festività nazionali e
infrasettimanali 5,45%
- ferie
8,33%
- 13ª mensilità
8,33%
- 14ª mensilità
8,33%
Totale
30,44%
La misura del 3° elemento, in percentuale, è
calcolata sul salario
contrattuale
così come definito dal contratto provinciale.
Al
momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a
tempo
indeterminato di cui agli artt. 19 e 20, gli operai acquisiscono il
diritto al trattamento
economico e normativo previsto
dal presente
contratto
per gli operai a tempo indeterminato.
Pertanto,
dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il 3°
elemento.
I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere
mensili
o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto (*).
(*)Resta fermo il concetto che il salario per
gli operai florovivaisti è
riferito alla paga oraria.
I
contratti provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini
locali, le modalità e il periodo di pagamento dei salari: a
giornata, a
settimana,
a quindicina, a mese.
Agli
effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga
giornaliera
si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si
ottiene
dividendo la paga mensile per 169.
Aumenti
salariali.
I salari contrattuali vigenti nelle singole province, sono incrementati
per ciascun livello
professionale stabilito nei rinnovi dei contratti
provinciali in applicazione del CCNL 19.7.95 a
decorrere dall'1.7.98 del
2,7%.
Minimi
salariali di area.
I
minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli
aumenti
di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alla tabella 1 e
2
(allegato n. 1).
I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna
area
professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo
quanto
è previsto dagli artt. 16, 51, 88 del presente CCNL.
I
minimi salariali di cui al comma 1 trovano applicazione, per le Province
dove siano stati stipulati
i contratti provinciali in applicazione
del
CCNL 19.7.95, dalla data che sarà fissata
nel rinnovo dagli stessi e non
oltre
l'1.1.2001; per le altre Province dalla data di rinnovo del presente
CCNL
(vedi norma transitoria).
In sede di rinnovo quadriennale, il contratto nazionale, sulla
base dei
criteri di cui
all'art. 2 e
di una valutazione sull'andamento
dell'inflazione,
definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui
al comma 1, nonché gli incrementi da
applicarsi a tutti i salari
contrattuali definiti dai contratti provinciali
all'interno di ciascuna
area professionale. Per i contratti provinciali non rinnovati è fatta
salva
"l'indennità di vacanza contrattuale provinciale".
Norma
transitoria.
Nelle provincie dove il
contratto collettivo provinciale
non è stato
rinnovato
secondo le disposizioni del CCNL 19.7.95, i minimi salariali di
area si applicano
a decorrere dall'1.7.98 ai profili professionali
previsti
in detti contratti e con i seguenti criteri: minimi della 1ª area
ai
lavoratori specializzati super e specializzati; minimi della 2ª area ai
lavoratori qualificati super e qualificati;
minimi della 3ª area ai
lavoratori
comuni.
Art.
45 - Ex scala mobile.
Nei salari contrattuali e nei minimi di area, previsti dall'art. 44, è
contenuta l'indennità di contingenza
così come stabilita dalla legge
26.2.86 n. 38 e dalla legge 13.7.90 n. 191 e successive modifiche e
integrazioni
(accordo sul costo del lavoro del 31.7.92).
Art.
46 - Tredicesima mensilità.
Agli operai con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al
termine di ogni anno, la
13ª mensilità pari alla
retribuzione globale
mensile
ordinaria in vigore nel mese di dicembre.
Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della
13ª
quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a
questi
effetti,
come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la 13ª mensilità è compresa nella
percentuale
relativa al 3° elemento previsto dall'art. 44.
Art.
47 - Quattordicesima mensilità.
Agli operai con
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato deve essere
corrisposta,
alla data del 30 aprile di ogni anno, la 14ª mensilità, pari
alla
retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data.
Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno
l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª
mensilità
quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese, superiore ai 15
giorni viene considerata, a questi
effetti,
come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la 14ª mensilità
è compresa nella
percentuale
relativa al 3° elemento di cui dall'art. 44.
Art.
48 - Scatti di anzianità.
Con decorrenza dall'1.2.83, gli operai a
tempo indeterminato, per ciascun
biennio
d'anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a
titolo
di aumento periodico d'anzianità, alla corresponsione di una somma
in
cifra fissa pari a £.
17.400 mensili se operai comuni, a
£. 20.000
mensili se operai qualificati, a £. 21.000 mensili se operai
qualificati
super,
a £. 22.000
mensili se operai specializzati e
a £. 22.500
mensili
se operai specializzati super.
Le somme anzidette sono
frazionabili ad ora e/o a giornata
secondo le
norme
sulla retribuzione previste dal presente contratto.
Tali
aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 5 e maturano dal
1° giorno del mese
successivo a quello in cui il lavoratore
compie il
biennio
di servizio.
In caso di passaggio al
profilo professionale con livello retributivo
superiore, l'operaio conserverà il numero degli aumenti
periodici già
maturati
e avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l'importo previsto
per il nuovo profilo professionale sia più
elevato. In tal caso lo stesso
operaio avrà, altresì,
diritto agli ulteriori aumenti periodici
d'anzianità,
sino al raggiungimento del numero massimo di 5.
L'importo degli aumenti
periodici d'anzianità spettante all'operaio
dipendente è computato ad ogni effetto per il
calcolo delle indennità e
istituti
contrattuali.
Resta ferma la decorrenza dell'11.11.69, stabilita dai precedenti CCNL,
quale data relativa
alla introduzione dell'istituto degli
aumenti
periodici
per gli operai a tempo indeterminato.
Nota
a verbale.
Fermo restando il valore in cifra fissa degli
scatti d'anzianità di cui
all'art. 48, nella fase di 1a applicazione del
presente CCNL i contratti
provinciali
di lavoro, nel definire la classificazione degli operai di cui
all'art. 26, attribuiranno
ai profili professionali individuati
i
corrispondenti
valori degli scatti d'anzianità.
Art.
49 - Obblighi particolari tra le parti.
Le aziende, in applicazione delle norme
contenute nel presente contratto,
dovranno
effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi
maturate
nei seguenti termini:
- salario contrattuale: ad ogni
periodo di paga;
- lavoro straordinario: ad ogni
periodo di paga;
- lavoro festivo: ad ogni periodo
di paga;
- lavoro notturno: ad ogni periodo
di paga;
- festività: alla scadenza del periodo
di paga in corso;
- 14ª mensilità: alla data del 30
aprile di ogni anno;
- 13ª mensilità: in coincidenza con le
festività del Santo Natale e
comunque non oltre il 23 dicembre;
- trattamento di fine rapporto: all'atto della risoluzione del
rapporto;
- per gli operai a tempo
determinato: le festività, la 13ª e 14ª
mensilità sono conglobati nel 3°
elemento, come previsto dall'art. 44.
Gli operai sono tenuti ad espletare il
lavoro loro affidato con diligenza
e non possono esercitare attività in concorrenza con quella
dell'azienda
da cui dipendono
né divulgare notizie
attinenti l'organizzazione e i
metodi
di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad
essa
pregiudizio.
Per la busta paga si applicano le norme di legge vigenti secondo le
indicazioni che potranno essere concordate in sede di stipulazione dei
contratti
provinciali.
Art.
50 - Rimborso spese.
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dell'azienda sono
costretti a consumare i pasti e a pernottare
fuori dal luogo abituale di
lavoro,
hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto e
alloggio)
previa presentazione di regolari giustificativi.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli
effetti.
I contratti provinciali potranno
prevedere la forfettizzazione anziché il
rimborso
a piè di lista, delle spese vive sostenute dal lavoratore.
Art.
51 - Classificazione e retribuzione per età.
La classificazione e
retribuzione per gli
operai è determinata, per
ciascun profilo professionale di cui all'art. 26, in relazione all'età,
nel
modo seguente:
-
oltre i 16 anni: 100%
-
dai 14 ai 16 anni compiuti: 90%.
Considerato
che la legge n. 977 del 17.10.67 dispone un orario settimanale
ridotto
e un periodo più lungo di ferie per i fanciulli e gli adolescenti,
le Organizzazioni provinciali, in sede di applicazione del presente
contratto nazionale, concorderanno
opportuni accorgimenti intesi ad
evitare
conseguenze economiche negative per detti operai.
Art.
52 - Cottimo.
Le organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti
provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle
situazioni
riferite
ai tipi di azienda di cui all'art. 1 "oggetto del contratto".
Art.
53 - Trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l'operaio a tempo
indeterminato
ha diritto a un trattamento di fine rapporto che si calcola
sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e
comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta
per l'anno stesso divisa
per 13,5. La quota è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno,
computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15
giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti
di lavoro, con decorrenza
1.6.82, a
partire, cioè, dalla data
di entrata in vigore della legge
29.5.82 n. 297, le cui disposizioni
che regolano la materia
del
trattamento
di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio
prestato anteriormente all'1.6.82, si
applicano le
disposizioni previste in merito all'indennità
d'anzianità dai contratti
collettivi
nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46
del CCNL operai agricoli e florovivaisti
del giugno 1979, la cui tabella
relativa ai diversi
scaglioni di giornate spettanti
per ciascun anno
d'anzianità
si riporta nell'allegato n. 7).
In caso di morte dell'operaio, le
indennità spettanti e il trattamento di
fine
rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell'art. 2122 C.C.
Ove
l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua
famiglia continuerà nell'uso di essa - o di
altra corrispondente - come
degli eventuali annessi (pollaio, porcile,
orto) per un periodo di tempo
da
fissarsi nei contratti provinciali.
Quando lo stesso operaio avesse avuto in
coltivazione un appezzamento di
terreno in compartecipazione o a suo pieno
beneficio, la sua famiglia ha
diritto a
continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in
corso
al momento del decesso.
All'operaio a
tempo determinato compete
il TFR per l'effettivo lavoro
ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul
salario contrattuale
definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario,
svolto a titolo non occasionale, tale misura è
elevata al 10% del salario
contrattuale,
limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR
non
si calcola sul 3° elemento (allegato n. 8).
Fondo
di accantonamento del trattamento di fine rapporto degli operai
a
tempo determinato.
E' costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di
Previdenza complementare, un Fondo
Nazionale con la finalità
di
accantonare il trattamento
di fine rapporto degli
operai a tempo
determinato.
Il versamento della
contribuzione al Fondo di cui al
precedente comma
viene effettuato a cura del datore di lavoro
con le modalità che saranno
successivamente stabilite tra le parti e partirà
contemporaneamente ai
versamenti
previsti per il Fondo di previdenza integrativa.
La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di Previdenza
integrativa, è
incaricata di elaborare una
proposta di Statuto e di
Regolamento
del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto
di fattibilità con una previsione dei
costi e dei versamenti,
nonché le
modalità
per l'esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione
al
predetto Fondo.
Titolo
VII - PREVIDENZA - ASSISTENZA - TUTELA DELLA SALUTE
Art.
54 - Previdenza e assistenza.
Per tutte le
assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il
datore di lavoro è tenuto al versamento dei
contributi relativi, secondo
le
norme vigenti.
Art.
55 - Fondo Nazionale di previdenza complementare.
Al fine di assicurare
ai lavoratori agricoli dipendenti
la previdenza
integrativa
così come prevista dal D.lgs. n. 124/93 e successive modifiche
e integrazioni, nonché dall'art. 4 del
D.lgs. 30.4.98 n. 173, le parti
convengono di istituire, con decorrenza 1.1.99, un Fondo di previdenza
complementare
volontaria attraverso l'individuazione di strumenti adeguati
che
tengono conto delle specifiche caratteristiche del settore.
Le contribuzioni dovute al Fondo per gli
operai agricoli e florovivaisti
sono
costituite da:
- 1% a carico del datore di lavoro
commisurato alla retribuzione utile
per il calcolo del TFR nel periodo di
riferimento;
- 1% a carico del lavoratore
commisurato alla retribuzione utile per il
calcolo del TFR nel periodo di
riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della
retribuzione utile per il calcolo
del TFR maturato nel periodo di
riferimento successivo all'iscrizione al
Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già
occupati
alla data del 28.4.93;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di
riferimento successivo
all'iscrizione al Fondo per i
lavoratori con contratto a tempo
indeterminato di 1a occupazione
successiva al 28.4.93;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di
riferimento successivo
all'iscrizione al Fondo per i
lavoratori con contratto a tempo
determinato.
Fermo restando quanto
previsto ai commi precedenti,
il lavoratore,
limitatamente
alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere
di versare un
contributo più elevato fino a
un massimo del 2% da
calcolarsi
sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.
Il versamento della
contribuzione al Fondo di previdenza complementare
deve essere effettuato a partire dall'1.6.99
a cura del datore di lavoro
con le modalità
che saranno successivamente
stabilite dalle parti e
comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla
definitiva
approvazione
del Fondo.
Le
parti concordano di costituire, all'atto del rinnovo del presente CCNL,
una Commissione paritetica che, dopo aver esaminato tutti gli aspetti
inerenti alla concreta realizzazione del Fondo, elabori uno specifico
progetto
di fattibilità entro il 31.12.98 da sottoporre alle parti.
Impegno
a verbale.
Le parti si
adopereranno immediatamente
e congiuntamente nelle sedi
opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i
lavoratori
la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la
previdenza
complementare.
Impegno
a verbale.
Le
Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e
di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle
imprese e ai
lavoratori
dipendenti, la somma di £. 5.000 a carico dei datori di lavoro,
quale contributo 'una tantum' da versare
entro 60 giorni dalla data di
costituzione del Fondo con le modalità che
verranno definite dalla
Commissione.
Art.
56 - Malattia e infortunio - Operai agricoli.
L'operaio agricolo a tempo
indeterminato, nel caso di malattia o di
infortunio,
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180
giorni.
Ove trattasi di
infortunio sul lavoro, riconosciuto
dall'INAIL, la
conservazione del posto
all'operaio dovrà essere mantenuta
sino a
guarigione clinica, e in ogni caso, non potrà
superare il periodo di 12
mesi
dall'infortunio.
Trascorso
tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di
risolvere
il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di
fine rapporto, della 13ª
mensilità, della 14ª mensilità,
nonché della
indennità sostitutiva delle ferie,
maturate sino alla data
della
risoluzione
del rapporto di lavoro.
Durante
il periodo di conservazione del posto, l'operaio agricolo a tempo
indeterminato, continuerà ad usufruire
gratuitamente
della casa,
dell'orto, del pollaio,
del porcile, eventualmente goduti
all'atto
dell'insorgere della malattia o dell'infortunio. Se l'operaio
agricolo
coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a
suo pieno
beneficio,
ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione
dei
raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o infortunato.
In caso di
necessità di pronto soccorso o
di ricovero ospedaliero
l'azienda
fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
Art.
57 - Malattia e infortunio - Operai florovivaisti.
L'operaio a
tempo indeterminato, sia nel caso di malattia
che di
infortunio,
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180
giorni.
Ove trattasi di
infortunio sul lavoro, riconosciuto
dall'INAIL, la
conservazione del posto
all'operaio dovrà essere mantenuta
sino a
guarigione clinica, e in ogni caso non potrà
superare il periodo di 12
mesi
dall'infortunio.
Trascorso
tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di
risolvere
il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di
fine rapporto, della 13ª e 14ª mensilità,
nonché dell'indennità
sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del
rapporto
di lavoro.
In caso di
necessità di pronto soccorso o
di ricovero ospedaliero
l'azienda
fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
In caso di malattia, l'operaio, in
aggiunta al trattamento di legge, avrà
diritto,
per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all'erogazione,
da parte del datore di lavoro, di
un'indennità giornaliera, nella
misura
del 25% del
salario giornaliero contrattuale relativo
al profilo
professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in
corso.
Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la
malattia, se questa si protrae oltre il 3°
giorno, e subordinatamente al
riconoscimento
della malattia stessa da parte dell'INPS.
In caso di infortunio sul lavoro,
l'operaio a tempo indeterminato,
fermo
rimanendo
quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 T.U.
sugli infortuni approvato con DPR 30.6.65 n. 1124), a
partire dal 4°
giorno in cui si è
verificato l'infortunio e sino a un massimo di 180
giornate, avrà diritto all'erogazione, da parte
del datore di lavoro, di
un'indennità
giornaliera pari alla differenza tra l'indennità di legge e
il salario giornaliero contrattuale
relativo al profilo professionale
di
appartenenza,
in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.
La corresponsione dell'anzidetta indennità
giornaliera è subordinata al
riconoscimento
dell'infortunio da parte dell'INAIL.
Il trattamento, per malattia e infortunio,
integrativo a quello di legge,
di
cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che
non abbiano raggiunto
presso la stessa azienda 30
giornate di lavoro
continuative.
Qualora,
invece, l'operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la
stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel
caso di malattia o infortunio, rispettivamente riconosciuti
dall'INPS e
dall'INAIL, a partire dal 31° giorno dalla data di
assunzione e per la
durata di 45 giornate in
un anno, alla medesima indennità
giornaliera,
rispettivamente
prevista ai commi 4 e 5 precedenti.
La presente regolamentazione verrà riesaminata
dalle parti qualora
intervengano
modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia.
Art.
58 - Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro
- Operai
agricoli.
Malattia.
L'integrazione salariale, corrisposta dalla
Cassa integrazione 'extra
legem' agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia,
dovrà assicurare a detti operai,
tra indennità di legge (nazionale e
regionale)
e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell'80% del
salario giornaliero contrattuale relativo al profilo
professionale di
appartenenza,
in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.
Per gli operai a tempo
determinato, resta confermato che l'integrazione
salariale
da parte delle Casse 'extra legem' medesime, dovrà assicurare un
trattamento minimo, tra indennità
di legge (nazionale e regionale) e
integrazione, pari all'80% del salario medio
convenzionale previsto dai
decreti
ministeriali.
Infortuni
sul lavoro.
L'integrazione
salariale corrisposta dalle Casse 'extra legem' agli operai
agricoli a
tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo
quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 T.U. sugli
infortuni approvato con DPR 30.6.65 n. 1124), dovrà assicurare un
trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura
dell'80% del salario
giornaliero contrattuale relativo al
profilo
professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in
corso.
Il trattamento integrativo dovuto dalle
Casse 'extra legem', sempre nel
caso di infortunio sul lavoro, a partire dal 15° giorno del periodo di
inabilità riconosciuto dall'INAIL, dovrà essere
pari alla differenza tra
indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al
profilo professionale di appartenenza, in
vigore al 1° febbraio dell'anno
in
corso.
Per gli operai a tempo determinato, nel
caso di infortunio sul lavoro le
Casse 'extra legem' dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di
legge
e integrazione, un trattamento minimo pari all'80% del salario medio
convenzionale
previsto dai decreti ministeriali.
Impegno
a verbale.
In occasione del
rendiconto annuale delle Casse integrazione
'extra
legem',
le parti verificheranno l'adeguamento dei contributi in vigore per
permettere
l'applicazione del trattamento previsto dall'art. 58.
Nelle province ove non è
ancora istituita la Cassa integrazione
'extra
legem', le parti contraenti interverranno per promuoverne l'istituzione
onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui
sopra.
Art.
59 - Cassa integrazione salari.
Gli operai a tempo indeterminato sono
ammessi all'integrazione salari ad
opera della Cassa istituita dalla legge
8.8.72 n. 457, nei casi previsti
dalla
legge stessa.
Agli
operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il
datore
di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione all'indennità di
legge, nella misura del 10% del salario
giornaliero contrattuale relativo
al profilo professionale
di appartenenza in vigore al 1° febbraio
dell'anno
in corso.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti riconoscono
che allo stato attuale
della legislazione in
applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 457/72, la concessione
dell'integrazione salariale è
prevista per gli operai
a tempo
indeterminato
che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale,
oltre
180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Art.
60 - Anticipazione acconti assegni per il nucleo familiare.
Le aziende agricole anticiperanno agli operai a tempo
indeterminato gli
acconti sugli assegni per il nucleo familiare e
le relative maggiorazioni
spettanti per legge, a condizione che l'INPS provveda a
ripristinare
l'erogazione degli acconti trimestrali ai lavoratori aventi diritto e
previa esibizione, da parte degli stessi
lavoratori, del cedolino INPS
concernente
gli acconti corrisposti nel trimestre precedente.
(Vedi
dichiarazione del lavoratore allegata).
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DELL'OPERAIO AGRICOLO O FLOROVIVAISTA
PER LA RESTITUZIONE
DEGLI ACCONTI SUGLI ASSEGNI
PER IL NUCLEO FAMILIARE
ANTICIPATI
DALL'AZIENDA
Il/la sig. .......................... nato/a
....................... il
............
operaio/a agricolo dipendente dall'azienda ..................
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
considerata l'anticipazione
effettuata
dalla medesima azienda in favore del sottoscritto degli acconti
sugli
assegni per il nucleo familiare di cui alle relative buste paga con
la
presente si obbliga a restituire all'azienda le somme anticipate a tale
titolo, entro e non oltre 5
giorni dalla ricezione da parte dell'INPS
dell'assegno
relativo agli acconti liquidati per ogni trimestre.
Farà fede della ricezione
dell'assegno dell'INPS, la data del timbro
postale
di ricevimento apposta sulla busta raccomandata spedita dall'INPS.
L'inadempimento
nei termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione,
determina automaticamente la sospensione,
da parte dell'azienda,
dell'erogazione delle predette somme, salva la trattenuta legale dalla
retribuzione, sin d'ora dal sottoscritto autorizzata, delle somme già
riscosse e
non restituite.
Nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di
lavoro intervenuta prima della restituzione
degli acconti sugli assegni
per
il nucleo familiare anticipati dall'azienda, il sottoscritto autorizza
espressamente la stessa azienda
a trattenere l'importo relativo dalla
somma
spettante per il trattamento di fine rapporto.
Il sottoscritto si impegna,
infine, a comunicare all'azienda,
tempestivamente
e comunque non oltre 1 mese dalla data in cui l'evento si
sia verificato, ogni variazione del proprio nucleo familiare che abbia
rilevanza ai fini della determinazione dei soggetti per i quali il
sottoscritto
ha diritto alla percezione degli assegni. In caso di mancato
adempimento di tale comunicazione nei termini,
l'azienda è autorizzata a
sospendere automaticamente l'erogazione diretta degli assegni
per il
nucleo familiare e a
trattenere dalla retribuzione mensile
il
corrispondente
importo indebitamente erogato.
In
fede ..............
data
................. firma
Art.
61 - Anticipazione trattamenti assistenziali.
A partire dall'1.1.92 le aziende agricole anticiperanno agli operai a
tempo indeterminato le indennità di
legge corrisposte dagli istituti
previdenziali relativamente alla malattia,
all'infortunio e alla cassa
integrazione a
condizione che gli
Enti previdenziali si impegnino a
liquidare tali indennità entro un periodo massimo
di 3 mesi. Gli operai
agricoli
e florovivaisti provvederanno alla restituzione delle somme entro
e
non oltre 5 giorni dalla ricezione da parte degli istituti previdenziali
dei
relativi assegni, secondo la dichiarazione allegata.
DICHIARAZIONE DELL'OPERAIO AGRICOLO E FLOROVIVAISTA A
TEMPO INDETERMINATO
PER LA RESTITUZIONE
ALLE AZIENDE DELLE SOMME
ANTICIPATE A TITOLO DI
MALATTIA,
INFORTUNIO E CISOA
Il/la sig. .................... nato/a ................. il
............
operaio/a
dipendente dell'azienda ........................... con rapporto
di
lavoro a tempo indeterminato, considerata l'anticipazione in favore del
sottoscritto
dell'indennità di malattia, infortunio e CISOA, si obbliga a
restituire all'azienda le somme anticipate a
tale titolo, entro e non
oltre 5 giorni
dalla ricezione da parte
dell'INPS e dell'INAIL
dell'assegno
relativo alle indennità di legge.
Farà fede della ricezione
dell'assegno dell'INPS, la data del timbro
postale di ricevimento apposta sulla busta
raccomandata spedita dall'INPS
e
dall'INAIL.
L'inadempimento
nei termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione,
determina automaticamente la sospensione,
da parte dell'azienda,
dell'erogazione delle predette somme, salva la trattenuta legale dalla
retribuzione, sin d'ora dal sottoscritto autorizzata, delle somme già
riscosse
e non restituite.
Nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della
restituzione delle somme
anticipate dall'azienda, il sottoscritto
autorizza
espressamente la stessa azienda a trattenere l'importo relativo
dalla
somma spettante per il trattamento di fine rapporto.
Data............... Firma lavoratore/trice
...............
Art.
62 - Fondo Integrativo Sanitario.
Per il finanziamento del Fondo Integrativo Sanitario per i Lavoratori
Agricoli e
Florovivaisti, denominato FISLAF,
costituito con il CCNL,
5.3.87, è stabilita una contribuzione a carico
dei soli datori di lavoro
pari
a £. 100.000 annue per i lavoratori a tempo indeterminato e a £. 660
giornaliere per i
lavoratori a tempo
determinato. Tale contribuzione
resterà
invariata per tutta la durata del presente CCNL.
La decorrenza della
contribuzione di cui al comma
1 è fissata, come
disposto
dal protocollo d'intesa 7.11.95 sottoscritto in sede di Ministero
del
Lavoro, dall'1.1.96.
Art.
63 - Lavori pesanti o nocivi.
I contratti provinciali individueranno i
lavori da considerarsi pesanti o
nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori
nocivi e le maggiorazioni salariali da
corrispondersi agli operai per il
periodo
in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
Art.
64 - Tutela della salute dei lavoratori.
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a
lavori che
presentano
"fattori di nocività":
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica,
le aziende
limiteranno la prestazione a 4 ore
giornaliere degli operai adibiti a tali
lavori e concederanno agli stessi 2 ore e 20 minuti di interruzione
retribuita. Il
rimanente periodo per completare
l'orario normale
giornaliero verrà impiegato in altri
normali lavori dell'azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i contratti provinciali di
lavoro dovranno stabilire una riduzione
dell'orario di lavoro - a parità
di retribuzione e di qualifica - di 2 ore e 20 minuti
giornaliere. Sono
fatte salve le condizioni di miglior
favore.
Tenuto conto del protocollo d'intesa allegato
al presente CCNL (allegato
n. 11), i contratti
provinciali di lavoro dovranno valutare
l'idoneità
delle condizioni ambientali
di lavoro esistenti nella
provincia e
predisporre
- fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al
precedente comma - le rotazioni nelle attività
caratterizzate da fattori
di nocività e le altre misure atte
a salvaguardare la salute del
lavoratore. Fra queste i contratti provinciali
di lavoro dovranno
prevedere l'effettuazione periodica di visite mediche, con regolare
corresponsione
al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori
che
presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di
tale individuazione e delle misure
di tutela da
adottare
- oltre a quanto previsto dal
contratto e dalla legge 20.5.70
n. 300 - potrà essere richiesto l'intervento dei Centri di Medicina
preventiva
e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai
contratti provinciali di lavoro il
compito di
definire le modalità per
l'effettuazione dei corsi di formazione sui
problemi della tutela
della salute e
del risanamento ecologico. I
lavoratori
che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30
ore di permesso retribuito, da detrarre
dalle 150 ore di cui all'art. 32
del presente CCNL, nell'arco
di un triennio, con facoltà di cumularle
anche
in un solo anno.
Art.
65 - Libretto sindacale e sanitario.
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e
dei datori di lavoro
dovranno adottare il libretto sindacale e
sanitario conforme al facsimile
allegato al presente CCNL (allegato n. 12), cui si uniformeranno quelli
fino
ad oggi adottati a livello provinciale integrativo.
Tale
libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le
rispettive
Organizzazioni sindacali.
Art.
66 - Lavoratori tossicodipendenti.
Ai sensi e per gli
effetti del Testo Unico delle leggi
in materia di
disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, l'operaio agricolo
a tempo indeterminato a cui viene
accertato lo stato di tossicodipendenza
e
che intende seguire programmi di terapia e riabilitazione presso servizi
sanitari
delle ASL e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi
albi, ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro
per il tempo
necessario
alla riabilitazione e comunque per un periodo non superiore a 3
anni.
Il
dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro
è tenuto a
presentare al datore di lavoro la documentazione
di
accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio
pubblico per le
tossicodipendenze e il relativo programma ai sensi
dell'art.
122 del citato Testo Unico.
Il dipendente interessato
dovrà inoltre presentare, con periodicità
mensile,
la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta
eseguendo
il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del
programma
stesso.
Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora il
lavoratore interrompa volontariamente il programma
di terapia e
riabilitazione nonché non
riprenda servizio entro 7
giorni dal
completamento della terapia o dalla
scadenza del periodo massimo di
aspettativa.
Gli
operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano familiari conviventi
in
stato di tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta scritta
e compatibilmente con le esigenze
aziendali, di un periodo di aspettativa
non
superiore a 4 mesi, anche non consecutivi, per concorrere al programma
terapeutico e socio-riabilitativo del familiare,
qualora il servizio per
la
tossicodipendenza ne attesti la necessità.
Durante i
suddetti periodi di assenza
o di aspettativa non decorrerà
retribuzione, né si avrà decorrenza d'anzianità di servizio per alcun
istituto
di legge e/o di contratto.
Nell'attuazione
degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà
posta particolare attenzione a tutela della riservatezza
dei soggetti
interessati.
Titolo
VIII - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE RAPPORTO
- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art.
67 - Trapasso di azienda.
Il trapasso di azienda non comporta la
risoluzione del rapporto di lavoro
e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di
lavoro nei
confronti
del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato
dal
cessante.
Art.
68 - Servizio militare.
Per il servizio
militare e il richiamo alle
armi dei lavoratori, si
applicano
le norme di legge vigenti in materia.
Art.
69 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai
a tempo
indeterminato.
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo
indeterminato il licenziamento
degli operai non può
avvenire che per giusta causa o
per giustificato
motivo, secondo la disciplina della legge n. 604/66 e n. 300/70, come
modificato
dalla legge 11.5.90 n. 108.
A)
Giusta causa.
Il licenziamento per giusta causa, con
risoluzione immediata del rapporto
senza
obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non
consentono
la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate
per 3 giorni consecutivi, senza
notificazioni;
- le condanne penali per reati che
comportino lo stato di detenzione;
- la recidiva nelle mancanze
che abbiano già dato
luogo
all'applicazione di sanzioni
disciplinari previste dal presente CCNL o dai
CPL;
- la grave insubordinazione verso il datore
di lavoro o un suo diretto
rappresentante nell'azienda;
- i danneggiamenti
dolosi ai macchinari, alle coltivazioni e agli
stabili;
- il furto in azienda.
B)
Giustificato motivo.
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole
inadempimento
degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero da
ragioni
inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e
al
regolare funzionamento di esse, quali:
- le assenze ingiustificate e
ripetute con notevole frequenza;
- la sostanziale riduzione della
superficie aziendale o degli
allevamenti;
- la radicale modifica degli ordinamenti colturali o
dell'organizzazione aziendale;
- la cessazione dell'attività
agricola per fine contratto d'affitto
di
fondo rustico;
- l'adesione dell'impresa a
forme associate di conduzione e cooperative
di servizio;
- l'incremento del nucleo
familiare dell'imprenditore per l'aggiunta o
il rientro di unità lavorative attive,
relativamente ai familiari entro il
2° grado, anche se non conviventi.
Il
licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto
dei
termini di preavviso di cui all'art. 71 del presente contratto.
Il
provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che
per giustificato motivo,
deve essere comunicato all'operaio a mezzo
raccomandata
a.r. e contenere i motivi che lo hanno determinato.
L'operaio che si ritenga leso
nei suoi diritti potrà rivolgersi alla
propria organizzazione sindacale la quale, con
le modalità e
procedure
previste
dall'art. 83, esperirà il tentativo di amichevole componimento.
Conformemente
a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della citata legge
n. 108/90, le disposizioni
del presente articolo non si
applicano nei
confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia e in
possesso
dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la
prosecuzione del rapporto
di lavoro ai sensi
dell'art. 6, DL 22.12.81
n.
791, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.82 n. 54.
Art.
70 - Dimissioni per giusta causa.
L'operaio
a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza
preavviso, qualora si verifichi un notevole
inadempimento degli obblighi
contrattuali
e di legge da parte del datore di lavoro.
Art.
71 - Preavviso di risoluzione del rapporto.
La risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nel caso di
licenziamento non per giusta causa o di dimissioni
non per giusta causa,
deve essere preceduta da
preavviso, da notificarsi dall'una all'altra
parte
a mezzo di raccomandata a.r.
I termini di preavviso,
che decorrono dalla data di
ricevimento della
comunicazione,
sono così stabiliti:
- 2 mesi nel caso di licenziamento;
- 1 mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto o in
parte nei termini suddetti, è
dovuta dall'una all'altra
parte un'indennità sostitutiva equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di
cessazione
del
rapporto per morte dell'operaio.
Art.
72 - Norme disciplinari - Operai agricoli.
I lavoratori, per quanto
attiene il rapporto di lavoro,
dipendono dal
conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con
diligenza
il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i
lavoratori nell'azienda e tra questi e
il datore di
lavoro, o
chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e
tali
da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere
le infrazioni
disciplinari
passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversie a seguito
dell'applicazione
delle sanzioni
disciplinari
si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 83.
Art.
73 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti.
I lavoratori per quanto
attiene il rapporto di
lavoro, dipendono dal
conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con
diligenza
il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda
e tra questi e il loro datore di
lavoro, o
chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e
tali
da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi
infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere
punita,
a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino a un massimo di 2 ore
di paga nei seguenti casi:
a) che senza
giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne
tardi l'inizio, lo sospenda o ne
anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno
all'azienda e ai macchinari;
2) con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro,
nei casi
di maggior gravità nelle mancanze di
cui al paragrafo 1).
Gli importi delle
multe e delle trattenute
che non rappresentino
risarcimento di danni previsti dalla lett. b) del paragrafo 1) saranno
versati
alla Sede provinciale dell'INPS.
Art.
74 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi
- Operai
florovivaisti.
La notifica dei
provvedimenti disciplinari deve essere fatta
entro 2
giorni dalla loro adozione attraverso apposita
registrazione su libretto
sindacale,
nei soli casi di multe e sospensioni.
Contro i
provvedimenti disciplinari
di cui all'art. 73 il lavoratore
potrà, entro 10 giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla
propria organizzazione sindacale, la quale, con
le modalità e procedure
previste
dall'art. 83, esperirà il tentativo di amichevole componimento.
Titolo
IX - DIRITTI SINDACALI
Art.
75 - Delegato d'azienda - Operai agricoli.
Nelle aziende che occupino più di
5 operai agricoli sarà eletto un
delegato d'azienda nell'ambito
di ciascuna delle Organizzazioni
dei
lavoratori
firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non
siano state costituite
le RSU (vedi il protocollo
di cui all'allegato
n. 9), sarà
eletto un 2° delegato di
azienda nell'ambito di ciascuna
Organizzazione
dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere
eletti da e tra i lavoratori occupati in
azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui
all'art.
77 del presente contratto.
I contratti provinciali
prevederanno eventuali
norme particolari per
agevolare
l'esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano
essi
a tempo indeterminato o determinato.
La durata del rapporto di lavoro
dell'operaio a tempo determinato
eletto
delegato
di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
All'elezione dei delegati
si addiverrà mediante riunione
unica dei
lavoratori dell'azienda o
mediante riunioni separate per
singoli
raggruppamenti
sindacali.
I nominativi dei delegati
eletti saranno comunicati con
lettera dalle
Organizzazioni provinciali o
territoriali sindacali dei lavoratori
interessate, alle Organizzazioni
provinciali dei datori di
lavoro
(aderenti alle Organizzazioni
datoriali firmatarie del presente
contratto),
ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali.
I
delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le
Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare
alle
rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il
delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso la direzione
aziendale per la esatta
applicazione dei contratti
collettivi di lavoro e della legislazione
sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure
atte a prevenire gli
infortuni e le malattie professionali e
ad adottare opportune condizioni
igienico-sanitarie e sociali di
competenza del conduttore.
Dichiarazione
a verbale.
Le Delegazioni datoriali rappresentano
l'esigenza che, agli effetti della
decorrenza
della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso
delegato
sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Art.
76 - Delegato d'azienda - Operai florovivaisti.
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di
azienda nell'ambito di
ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori
firmatarie
del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai,
nelle quali non siano state
costituite le RSU (vedi il protocollo di cui all'allegato n. 9), sarà
eletto un 2° delegato di azienda
nell'ambito di ciascuna delle
Organizzazioni
dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere
eletti da e tra i lavoratori occupati in
azienda,
siano essi a tempo indeterminato che determinato.
La durata del rapporto di lavoro
dell'operaio a tempo determinato
eletto
delegato
di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla
data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art.
77
del presente contratto.
All'elezione del delegato
si addiverrà mediante riunione
unica dei
lavoratori dell'azienda o
mediante riunioni separate per
singoli
raggruppamenti
sindacali.
I nominativi dei delegati
eletti saranno comunicati con
lettera dalle
Organizzazioni provinciali o
territoriali sindacali dei lavoratori
interessate
alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti
alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente
contratto), ai
delegati stessi e per
conoscenza alle direzioni aziendali.
I delegati
stessi
entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le
Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare
alle
rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il
delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e
intervenire presso la direzione aziendale per l'esatta
applicazione dei contratti
collettivi di lavoro e della legislazione
sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure
atte a prevenire gli
infortuni e le malattie
professionali e adottare opportune
condizioni
igienico-sanitarie e sociali di
competenza del conduttore.
Dichiarazione
a verbale.
Le Delegazioni datoriali rappresentano
l'esigenza che, agli effetti della
decorrenza
della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso
delegato
sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Art.
77 - Tutela del delegato d'azienda.
Il
delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall'azienda
in
cui è stato eletto né colpito da misure disciplinari e/o da sanzioni di
carattere economico, in costanza del
rapporto di lavoro, per motivi
attinenti
l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a
carico del
delegato non possono essere resi esecutivi se
non dopo l'esame e l'intesa
delle Organizzazioni sindacali di
appartenenza del delegato e del
datore
di
lavoro.
Dichiarazione
a verbale.
Le
parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i
"comandi
di servizio".
Art.
78 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono disciplinate dal protocollo
d'intesa per la costituzione delle RSU operai
impiegati e quadri agricoli
e florovivaisti, da considerarsi parte
integrante del presente CCNL (vedi
allegato
n. 9).
Art.
79 - Riunioni in azienda.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui
prestano
la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario
di
lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette,
singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze
sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del
lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del
sindacato che ha costituito la
rappresentanza
sindacale
aziendale.
Per le aziende ove
sono state costituite le RSU si rinvia
all'apposito
protocollo
(vedi allegato n. 9).
Art.
80 - Permessi sindacali.
Ai lavoratori membri di organismi
direttivi nazionali o provinciali e
ai
delegati aziendali, debbono
essere concessi permessi retribuiti per
l'espletamento
delle attività inerenti le loro funzioni.
Tali permessi saranno pari a 11 ore mensili per i lavoratori membri di
organismi direttivi sindacali
provinciali, regionali o
nazionali; i
permessi stessi possono essere cumulati entro il
periodo massimo di un
trimestre.
Per i lavoratori che siano delegati
aziendali tali permessi sono di 4 ore
mensili e
possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un
quadrimestre.
I
dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni
di
natura
sindacale in misura non inferiore a 10 giorni all'anno.
I
lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne
comunicazione
scritta al datore di lavoro 24 ore prima quando trattasi di
permessi retribuiti e 3 giorni prima
quando trattasi di permessi non
retribuiti, evitando possibilmente
che l'assenza avvenga durante il
periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più
rappresentanti
sindacali
della stessa azienda.
Fermo restando quanto previsto
dagli artt. 75 e
76 relativi alla
comunicazione
dei nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei
nominativi dei lavoratori
membri di organismi direttivi
nazionali,
regionali o
provinciali, deve essere effettuata
con lettera dalle
Organizzazioni provinciali sindacali dei
lavoratori alle Organizzazioni
provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle
Organizzazioni datoriali
firmatarie del presente contratto), ai dirigenti
stessi e per conoscenza
alle
direzioni aziendali.
I
diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene
la
comunicazione.
Le
Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare
alle
rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati.
I permessi retribuiti
spettanti ai sensi del presente
articolo non
subiranno variazioni nella loro
entità in caso di successione
nella
carica.
Per le aziende ove
sono state costituite le RSU si rinvia
all'apposito
protocollo
(vedi allegato n. 9).
Art.
81 - Contributo contrattuale.
I datori di lavoro e i
lavoratori a titolo di assistenza
contrattuale,
sono tenuti a versare a favore delle
rispettive Organizzazioni
sindacali
nazionali e
provinciali stipulanti il presente contratto e i contratti
provinciali,
un contributo per ogni giornata di lavoro.
Modalità ed entità di tale contributo sono
determinate da appositi
accordi.
La
quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da
questi
versata, unitamente alla propria.
Le tabelle salariali
debbono contemplare tra le altre trattenute al
lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per
ogni
giornata di effettivo lavoro.
Art.
82 - Quote sindacali per delega.
Le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori firmatarie del presente
contratto hanno titolo a
percepire, tramite ritenuta sul salario, i
contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con le
modalità stabilite dai contratti
provinciali che garantiscono
la
segretezza del versamento
effettuato dal lavoratore a ciascuna
Organizzazione
sindacale.
Le
Organizzazioni sindacali provinciali dovranno concordare la misura e le
modalità
di versamento del contributo.
Titolo
X - NORME FINALI
Art.
83 - Controversie individuali.
In caso di controversia
tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente
dall'applicazione di leggi,
contratto collettivo o, comunque,
in
dipendenza
del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano
l'accordo
direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata
alle
rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15
giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di
composizione
della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento del profilo
professionale
in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e
dalla
mancata o
erronea applicazione dell'art. 26 del presente contratto, il
tentativo
di amichevole componimento sarà espletato con l'assistenza di 2
esperti,
nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono e abbiano
conferito
mandato il datore di lavoro e il lavoratore.
Quando il tentativo
di conciliazione relativo al riconoscimento
del
profilo professionale non ha esito positivo, le
Organizzazioni sindacali
possono demandare la controversia all'Osservatorio provinciale di cui
all'art.
6.
Art.
84 - Controversie collettive.
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le
Organizzazioni
contraenti debbono intervenire per esaminare e
comporre le controversie
collettive insorte per l'applicazione o la
interpretazione di norme di
legge,
del CCNL e dei contratti provinciali di lavoro.
Art.
85 - Condizioni di miglior favore.
Le norme contenute nel presente contratto
non modificano le condizioni di
miglior
favore per i lavoratori, già previste dai contratti provinciali.
Art.
86 - Contrattazione provinciale - Operai agricoli.
Il presente articolo prevede e disciplina
la contrattazione collettiva a
livello
provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione.
Questo livello di
contrattazione ha il ruolo
e le funzioni ad esso
attribuiti da quanto
stabilito all'art. 2
del presente CCNL. La
contrattazione
provinciale può inoltre trattare le materie per le quali
nel presente articolo è prevista la
possibilità di tale regolamentazione,
nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio
contenute
nei seguenti articoli:
- art. 6 - Osservatori;
- art. 10 - assunzione;
- art. 14 - contratti di formazione
e lavoro;
- art. 15 - rapporto di lavoro a
tempo parziale;
- art. 18 - riassunzione;
- art. 22 - lavoratori migranti;
- art. 26 - classificazione;
- art. 29 - orario di lavoro;
- art. 30 - riposo settimanale;
- art. 32 - permessi corsi
addestramento professionale;
- art. 34 - permessi corsi recupero
scolastico;
- art. 37 - lavoro straordinario,
festivo, notturno;
- art. 39 - interruzioni e recuperi;
- art. 42 - organizzazione del
lavoro;
- art. 44 - retribuzione;
- art. 49 - obblighi particolari
tra le parti
- art. 50 - rimborso spese;
- art. 51 - classificazione e
retribuzione per età;
- art. 52 - cottimo;
- art. 58 - integrazione trattamento
malattia e infortuni;
- art. 63 - lavori pesanti o
nocivi;
- art. 64 - tutela della salute dei
lavoratori;
- art. 72 - norme disciplinari
operai agricoli;
- art. 75 - delegato d'azienda;
- art. 82 - quote sindacali per
delega;
- art. 88 - accordi di
riallineamento;
- art. 89 - riforma degli strumenti
delle attività bilaterali.
Le parti sono
impegnate a rispettare e a
far rispettare la presente
normativa.
A tal fine le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti
contraenti
sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni intese a
modificare il quadro dei livelli di contrattazione previsto da questa
normativa.
I contratti provinciali scadono al
termine del 1° biennio di vigenza
del
CCNL
e hanno validità per 4 anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata a.r. almeno 6 mesi
prima della scadenza. In caso di mancata
disdetta si intendono prorogati
per 1
anno e così di anno in anno. La parte che ha
dato disdetta deve
comunicare
all'altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima.
Le
trattative devono iniziare entro i 2 mesi successivi.
Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni
relative al raffreddamento
del conflitto e all'indennità di vacanza
contrattuale
di cui all'art. 2.
Art.
87 - Contrattazione provinciale - Operai florovivaisti.
Nelle province ove esistano
aziende
florovivaistiche
classificate
all'articolo "Oggetto del Contratto"
le
Organizzazioni
sindacali
provinciali dovranno procedere alla stipulazione di
"Contratti
provinciali"
nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1) gli adempimenti di cui agli artt.
14 - 15 - 18 - 22 - 26 - 29 - 32 -
34 - 42 - 44 - 49 - 50 - 51 - 52 - 63 -
64 - 82 - 88 - 89;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme
generali del presente contratto;
3) l'eventuale diverso trattamento
economico nel caso in cui il datore
di lavoro fornisca l'abitazione, altri
annessi o il vitto.
Le parti contraenti si impegnano di
osservare e far osservare il presente
contratto
collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali
in
caso di necessità al fine di facilitare l'applicazione del contratto o
dirimere
eventuali vertenze che insorgessero per la
interpretazione del
contratto
stesso.
I contratti provinciali scadono al
termine del 1° biennio di vigenza
del
CCNL
e hanno validità per 4 anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata a.r. almeno 6 mesi
prima della scadenza. In caso di mancata
disdetta si intendono prorogati
per 1
anno e così di anno in anno. La parte che ha
dato disdetta deve
comunicare
all'altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima.
Le
trattative devono iniziare entro i 2 mesi successivi.
Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni
relative al raffreddamento
del conflitto e all'indennità di vacanza
contrattuale
di cui all'art. 2.
Impegno
a verbale.
Diffusione
contratti e tabelle.
Le parti, considerata
l'utilità di portare a conoscenza immediata e
diretta
dei propri associati il testo delle convenzioni collettive tra le
stesse concordate, convengono di
assicurare ogni possibile forma di
diffusione
agli accordi e contratti nazionali e provinciali.
Analoga diffusione sarà data,
altresì, alle tabelle salariali,
preventivamente concordate, per la cui autenticità
è necessaria la
sottoscrizione
di tutte le parti contraenti.
Eventuali spese per la pubblicazione di testi
contrattuali e tabelle
salariali saranno ripartite tra
tutte le parti in proporzione
degli
ordinativi
di copie fatte da ciascuna Organizzazione.
Art.
88 - Accordi di riallineamento.
I
contratti provinciali al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
le
condizioni di competitività delle imprese nonché di estendere l'area di
applicazione del presente
CCNL, definiscono programmi di
graduale
riallineamento
dei trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli
previsti
dall'art. 44 del presente contratto.
Detti programmi possono essere definiti per l'intero
territorio
provinciale
e/o per territori sub-provinciali e/o per comparti produttivi
e devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e
presso
le sedi territoriali dell'INPS.
I programmi di
riallineamento, compresi quelli già stipulati,
possono
essere modificati nei tempi e
nelle percentuali fissati dagli accordi
provinciali, attraverso un'intesa di revisione
sottoscritta dalle stesse
parti
che hanno stipulato il primitivo accordo.
Per gli accordi già stipulati alla data di
entrata in vigore del presente
contratto, le parti si danno
reciprocamente atto che la presenza di
difficoltà oggettive intervenute nell'agricoltura della
provincia nel
corso dell'ultimo anno e che
incidono sulle valutazioni
effettuate al
momento della stipula,
costituisce fondato motivo ai
fini della
variazione, per una
sola volta, dei programmi
di riallineamento
retributivo ai sensi
dell'art. 5, comma 5, legge n. 608/96, come
modificato
dall'art. 23, legge n. 196/97.
Le aziende interessate
aderiscono a detti programmi
attraverso la
sottoscrizione
di apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse
parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale. Il suddetto verbale verrà
depositato presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e presso le sedi
territoriali
dell'INPS.
L'adesione dell'impresa ai programmi concordati
garantisce i benefici di
legge previsti dalle
norme vigenti in materia di
fiscalizzazione e
contribuzione.
Art.
89 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali.
Impegni
delle parti.
Le
parti, al fine di garantire un'organica, estesa e concreta applicazione
delle intese contrattualmente
definite in materia di
attività
mutualistiche, assistenziali e di servizio
contrattuale in favore degli
operai agricoli e florovivaisti, nonché per
razionalizzare gli strumenti
gestionali esistenti e sviluppare le relazioni
bilaterali, convengono di
istituire, all'atto della stipula del CCNL, una Commissione
paritetica
bilaterale con il compito di predisporre entro il
31.12.98, una proposta
organica sulle modalità di costituzione e di
funzionamento di organismi
bilaterali
per lo svolgimento dei compiti sopra indicati.
A tale fine la Commissione definirà
la proposta di Statuto e di
regolamento
e la proposta di ristrutturazione della contribuzione per il
livello
nazionale, ferme restando le quantità in vigore.
A livello territoriale le parti potranno convenire analoghe iniziative,
tenendo
conto delle indicazioni della Commissione nazionale.
Art.
90 - Esclusività di stampa - Archivi contratti.
Il presente CCNL
conforme all'originale è
stato edito dalle parti
stipulanti,
le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di
legge. È
vietata la riproduzione parziale o totale senza
preventiva
autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i
testi originali in
possesso
delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione
dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 11
della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al
Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), Archivio Contratti,
viale David Lubin 2, Roma,
copia del presente CCNL. Inoltre ai sensi
dell'art.
3, comma 2, DL n. 318 del 14.6.96, il presente CCNL, a cura di
una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al
Ministero del
Lavoro e della
Previdenza Sociale e
agli Enti previdenziali e
assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla
costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o
qualsiasi estensione,
pattuita
con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per
adesione, non può avvenire se non con il consenso
espresso congiuntamente
dalle
Parti medesime.
Le
Parti si danno altresì atto che
quanto disposto al precedente comma ha
validità anche per tutti i contratti provinciali
e/o accordi applicativi
del
presente CCNL.
ALLEGATI
Allegato
1.
MINIMI
SALARIALI DI AREA MENSILI
(in
vigore dal 1° luglio 1998)
Operai
agricoli.
Tabella
n. 1
aree
professionali minimi
area 1ª 1.783.078
area 2ª 1.640.818
area 3ª 1.087.281
MINIMI
SALARIALI DI AREA ORARI
(in
vigore dal 1° luglio 1998)
Operai
florovivaisti.
Tabella
n. 2
aree
professionali minimi
area 1ª 10.687
area 2ª
9.833
area 3ª
8.993
PROTOCOLLO
D'INTESA SULL'ART. 44
Le parti, preso atto che
in alcune province continuano a manifestarsi
avvisi differenti in materia di individuazione
della base di calcolo per
la determinazione degli incrementi
retributivi fissati all'art. 44 del
presente
CCNL (10.7.98), convengono:
a) di assumere come base di calcolo
il salario contrattuale compresi gli
aumenti comunque convenuti nei CPL ad
eccezione del "salario integrativo
provinciale congelato preesistente al
31.12.95", se non già conglobato;
b) di procedere,
applicato l'aumento di cui al punto a), e per gli
adempimenti futuri, al conglobamento anche del "salario integrativo
provinciale congelato
preesistente al 31.12.95", per una maggiore
semplificazione e omogeneizzazione
delle tabelle provinciali.
Il
presente protocollo ha efficacia dal 12.10.98.
Roma,
lì 12 ottobre 1998
Allegato
2.
PROTOCOLLO
NAZIONALE D'INTESA PER LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO
DEL
LAVORO TEMPORANEO
In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, legge
24.6.97
n.
196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso
per
le attività previste dall'art. 1 del presente CCNL nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti
tecnici, contabili, amministrativi,
commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far
fronte con l'organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a
fiere, mostre e mercati
finalizzati alla pubblicizzazione e la
vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente
inidonei a svolgere le
mansioni a loro assegnate ai sensi del
D.lgs. n. 626/94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria
nonché al mantenimento
e/o al ripristino della
funzionalità e della
sicurezza delle attrezzature e degli
impianti aziendali;
f) necessità non programmabili
e/o non prevedibili di
attività
lavorative urgenti connesse ad
andamenti climatici atipici e/o
calamità, all'aumento temporaneo
dell'attività e/o a commesse e ordinativi
straordinari, cui non sia
possibile far fronte con i
lavoratori in
organico;
g) impossibilità o indisponibilità
all'assunzione di lavoratori iscritti
nelle liste di collocamento nella
sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e
profili professionali non
previsti dai normali assetti produttivi
aziendali;
Il
contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato:
1) in caso di
sostituzione di lavoratori assenti, per l'intera durata
dell'assenza;
2) una sola volta e
per non più della durata inizialmente convenuta
negli altri casi, qualora permangono le
condizioni che hanno dato origine
all'utilizzo del lavoro temporaneo.
Ad ogni azienda spetta comunque 1 unità da utilizzare con contratto di
lavoro
temporaneo con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tale unità e in applicazione
di quanto previsto al comma 8,
art. 1, legge n. 196/97, il numero dei lavoratori temporanei che
possono
essere
utilizzati è pari al 15% delle unità risultanti dal rapporto tra il
totale
delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e
l'unità
equivalente (l'unità equivalente è pari a 270 giornate).
Il numero dei prestatori di lavoro come
sopra individuati, rappresenta la
misura massima di lavoratori
temporanei che possono essere utilizzati
mediamente
in ciascun trimestre dell'anno.
Le
frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
Il
livello di esiguo contenuto professionale per il quale non è consentito
il ricorso al lavoro temporaneo, ai sensi
del comma 4, lett. "a", art. 1,
legge n. 196/97, è quello relativo a quei lavori per i quali non sono
richiesti specifici requisiti professionali: 3a area professionale
del
CCNL operai agricoli e florovivaisti e 6a categoria del CCNL Quadri e
Impiegati.
In
applicazione di quanto disposto al comma 3, art. 1, legge n. 196/97, il
lavoro temporaneo sarà
sperimentato dall'1.7.98 al 31.12.2001
nelle
seguenti aree: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Puglia,
Basilicata, Reggio Emilia, Modena,
Parma, Piacenza, Salerno, Torino,
Imperia,
Pordenone, Arezzo, Latina, Ascoli Piceno, Ragusa.
L'azienda che attiva il contratto di lavoro temporaneo ne
darà
comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei
datori di lavoro,
all'Osservatorio
provinciale entro i 10 giorni successivi.
Le Parti si incontreranno almeno 6 mesi
prima della scadenza, a richiesta
di
una di esse, per valutare gli esiti della sperimentazione.
Allegato
n. 3
STATUTO
AGRIFORM
ORGANISMO
BILATERALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art.
1 - Costituzione.
È
costituita tra:
- le Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA da
una parte
e
- le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
agricoli dipendenti FLAI-
CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL e
CONFEDERDIA dall'altra,
una Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. C.C.
denominata
"AGRIFORM".
Art.
2 - Scopi e finalità.
L'Associazione, costituita in applicazione
dell'art. 6 del CCNL degli
operai agricoli e florovivaisti, stipulato il
19.7.95, e del protocollo
d'intesa
allegato A al CCNL Quadri e Impiegati agricoli del 13.11.96, non
ha fini di lucro e si propone di
promuovere e sostenere iniziative per la
valorizzazione e
lo sviluppo della professionalità degli addetti in
agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall'accordo 23.7.93 e
dall'accordo
per il lavoro del 24.9.96.
In
particolare "AGRIFORM" ha i seguenti compiti:
a) analizzare, promuovere e organizzare la
domanda di formazione dei
lavoratori, progettando le tipologie
dei corsi e definendo le modalità di
fruizione degli stessi da parte dei
lavoratori;
b) individuare e proporre modelli di base di
formazione teorica per i
giovani assunti con
contratto di formazione lavoro e per i giovani
apprendisti;
c) progettare e promuovere iniziative volte
all'intensificazione e al
miglioramento dell'orientamento
professionale, anche attraverso iniziative
pilota;
d) promuovere il raccordo e la collaborazione con le strutture della
pubblica istruzione e formazione
(dell'Unione europea e Nazionale) al fine
di stimolare
una maggiore integrazione
tra il mondo del lavoro e
dell'istruzione, anche mediante
esperienze e stages teorico-pratici;
e) promuovere e
stimolare la realizzazione, da parte
degli enti
competenti, degli
strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta
formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal
mercato del
lavoro nonché il miglioramento
della qualità e
dell'efficienza
dell'offerta formativa;
f) promuovere in particolare quelle
attività formative che si collegano
con l'ingresso nella vita attiva o con la riconversione a
nuove attività
o modalità di lavoro.
Conseguentemente
per il raggiungimento dei suoi scopi l'AGRIFORM potrà:
1. organizzare incontri e convegni
di studio, in materia di formazione,
nazionali e
internazionali, nonché partecipare ad iniziative analoghe
promosse da altri;
2. monitorare l'azione formativa
svolta dai soggetti preposti al fine di
costituire un proprio centro di documentazione
e di fornire ogni
informazione utile alle Parti
costituenti ad ogni livello;
3. stimolare le organizzazioni
territoriali aderenti alle Parti
costituenti ad utilizzare strumenti
idonei allo sviluppo della formazione
a livello territoriale;
4. stipulare accordi e
convenzioni con Associazioni e
Organismi
bilaterali, italiani ed esteri, nonché con altri soggetti pubblici e
privati operanti nell'ambito della
formazione;
5. realizzare pubblicazioni utili ad informare sulle
sue attività e a
diffondere contenuti e metodi formativi
innovativi;
6. attuare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle finalità
sociali e a realizzare gli altri compiti che
le Parti, a
livello
nazionale, dovessero decidere di
attribuire all'AGRIFORM.
Per il raggiungimento
dei suoi scopi, l'AGRIFORM
potrà utilizzare le
strutture operative dei soci fondatori e/o dotarsi di proprie
autonome
strutture
operative.
Art.
3 - Sede.
L'AGRIFORM
ha sede legale e operativa in Roma.
Essa potrà istituire
proprie sedi secondarie e rappresentanze sia nel
territorio
nazionale che estero.
Art.
4 - Durata.
L'AGRIFORM
ha durata illimitata.
Art.
5 - Soci.
Sono
soci fondatori di AGRIFORM:
- le Organizzazioni Professionali degli imprenditori
agricoli:
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA;
- le Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori agricoli: FLAI-CGIL, FISBA-
CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA.
Art.
6 - Contributi.
L'AGRIFORM
per il perseguimento dei propri scopi, dispone:
1.
della contribuzione dei soci fondatori;
2.
di contributi pubblici e privati;
3.
di proventi derivanti da iniziative sociali.
Art.
7 - Organi.
Sono
Organi dell'AGRIFORM:
1.
l'Assemblea;
2.
il Comitato di Gestione;
3.
il Presidente e il Vice Presidente;
4.
il Collegio dei Revisori dei Conti;
5.
la Consulta.
Art.
8 - Assemblea.
L'Assemblea è
costituita dai soci fondatori in
persona dei rispettivi
legali
rappresentanti o di loro delegati.
Ciascun
socio dispone di 1 voto.
L'Assemblea ha tutti
i poteri per la
gestione
straordinaria
dell'Associazione.
Essa
in particolare delibera, in via ordinaria:
1. sull'approvazione del rendiconto
annuale e del preventivo di spesa;
2. sulla nomina delle cariche sociali;
3. sull'approvazione del Regolamento
attuativo dello Statuto sociale;
4. sugli eventuali
emolumenti da corrispondere ai componenti
degli
organi sociali;
5. sulla contribuzione sociale;
6. sull'approvazione annuale del piano di
attività generale;
7. sulla richiesta di enti a far
parte della Consulta ai sensi dell'art.
12;
e
in via straordinaria:
8.
sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modifiche statutarie.
Le competenze di cui ai punti
da 1 a 8 non possono essere
delegate al
Comitato
di Gestione.
L'Assemblea
è convocata dal Presidente mediante invito, contenente ordine
del giorno, data, ora e sede della
riunione, inviato a ciascun componente
almeno
8 giorni prima.
Deve essere convocata con le stesse modalità
su richiesta di almeno 1/3
dei
suoi componenti con l'ordine del giorno dagli stessi proposto.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente.
L'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno
i
3/4 dei componenti, le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i
presenti.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita
con la presenza di
tutti
i componenti e le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i
presenti.
L'Assemblea nomina per ogni riunione un Segretario
che redige specifico
verbale.
Le deliberazioni risultano
dal verbale assembleare sottoscritto
dal
Presidente
e dal Segretario della riunione medesima.
Art.
9 - Presidente e Vice Presidente.
L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente,
scelti
tra le Organizzazioni degli imprenditori e quelle dei Sindacati dei
lavoratori
alternativamente e a rotazione all'interno di ciascuna di esse.
Essi
durano in carica 3 anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Associazione di fronte a
terzi
e in giudizio.
Il
Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di gestione
e
su delibera di quest'ultimo la Consulta.
Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente,
esercita
tutte le funzioni demandate a quest'ultimo.
Art.
10 - Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione è costituito,
oltre che dal Presidente e dal Vice
Presidente
dell'Associazione, da 5 componenti, nominati dall'Assemblea su
designazione delle Organizzazioni che non hanno
espresso il Presidente e
il
Vice Presidente secondo il seguente criterio:
- 2 componenti
espressione delle Organizzazioni
Professionali degli
imprenditori agricoli;
- 3 componenti espressione dei
Sindacati dei lavoratori agricoli.
I
componenti del Comitato durano in carica 3 anni.
Il Comitato nomina al suo
interno e per ogni seduta 1 segretario che
redige
specifico verbale.
Il Comitato di Gestione
ha i poteri di
ordinaria amministrazione
dell'Associazione.
Esso in particolare decide la convocazione
della Consulta; predispone il
rendiconto
annuale, il preventivo di spesa, il piano di attività generale
e il regolamento,
trasmettendo i relativi atti
all'Assemblea per
l'approvazione.
Assume inoltre tutte le iniziative necessarie
per l'esecuzione del piano
di
attività.
Il Comitato di Gestione ha competenza anche nelle materie espressamente
delegate
dall'Assemblea.
Il Comitato di
Gestione si riunisce su convocazione del Presidente,
inviata
tramite posta, fax, telegramma o altro mezzo equivalente, almeno 3
giorni
prima ed è validamente costituito con la presenza dei 3/4 dei suoi
componenti. Le sue
deliberazioni sono valide se approvate da tutti i
presenti.
Le deliberazioni risultano dal verbale della riunione sottoscritto dal
Presidente
e dal Segretario della riunione medesima.
Art.
11 - Il Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
costituito da 3 componenti effettivi
e 2
supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai
successivi
commi.
Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente
dell'Assemblea
designano
2 revisori effettivi e 1 supplente.
Le
altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente.
L'Assemblea
nomina all'interno del Collegio il Presidente designato dalle
Organizzazioni che non hanno provveduto alle
designazioni del Presidente
dell'Assemblea.
I componenti del Collegio durano in
carica 3 anni. Essi partecipano
alle
riunioni
dell'Assemblea e del Comitato di gestione.
Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta
il controllo legale di tutte le
attività
dell'Associazione.
Esso può essere integrato con ulteriori
revisori fino a un massimo di 2
effettivi e di 1 supplente con
delibera
dell'Assemblea,
qualora
quest'ultima
ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori
di
soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
Art.
12 - Organi Consultivi.
È
Organo consultivo dell'AGRIFORM la Consulta.
La Consulta è composta dai rappresentanti
dei soci fondatori, in ragione
di 2
per ciascun socio, e dai rappresentanti degli Enti
pubblici e
privati, istituzioni scolastiche
pubbliche e private, Enti
locali,
associazioni
operanti nel campo dell'istruzione e della formazione che ne
facciano richiesta e la cui ammissione sia stata deliberata
dalla
Assemblea,
secondo le modalità stabilite dal regolamento, in ragione di 1
per
ogni soggetto.
La Consulta, presieduta
dal Presidente o
in sua assenza dal Vice
presidente, esprime pareri e proposte sui
programmi di attività
dell'Associazione e
sugli altri argomenti sottoposti all'esame della
stessa
da parte del Comitato di gestione.
Art.
13 - Patrimonio dell'Associazione.
Il patrimonio di AGRIFORM è costituito dalla quota versata in fase di
costituzione dai soci fondatori,
dai beni mobili e immobili che per
acquisto, lascito, donazione o
comunque per altre cause
vengono in
proprietà
di AGRIFORM, da ogni somma di denaro, titolo o valori elargiti a
titolo
di liberalità da terzi pubblici o privati.
Art.
14 - Esercizio sociale.
L'esercizio
sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Art.
15 - Avanzi di gestione.
Alla fine di ciascun esercizio, gli avanzi di gestione, detratte le
eventuali destinazioni al Fondo di dotazione, saranno
impiegati
nell'esercizio
successivo e destinati alle finalità dell'Associazione.
Sull'utilizzo
del Fondo di dotazione delibera l'Assemblea.
Art.
16 - Regolamento.
Il Comitato di gestione predispone il
Regolamento attuativo del presente
Statuto
e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
Art.
17 - Scioglimento.
Lo scioglimento di AGRIFORM è deliberato dall'Assemblea
in seduta
straordinaria.
In
caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio
residuo sarà devoluto con delibera dell'Assemblea ad enti che svolgono
attività
ed iniziative assimilabili a quelle degli scopi di AGRIFORM.
Art.
18 - Competenze.
Per ogni controversia legata al presente
Statuto è competente il Foro di
Roma.
Art.
19 - Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto
dal presente Statuto, valgono
le
norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi in vigore.
Allegato
n. 4
REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI (ART. 6 CCNL)
Il
presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire
la funzionalità degli
Osservatori, nonché per uniformarne le modalità
operative
a livello nazionale, regionale e provinciale.
1)
Presidenza.
La
Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni 2 anni
da 1
rappresentante dei datori di lavoro e da 1
rappresentante dei
lavoratori.
Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta
al
Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una
delle
parti.
2)
Segreteria.
La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da 1 rappresentante
dei datori di lavoro se la
Presidenza è affidata al rappresentante
dei
lavoratori
e viceversa in caso contrario.
3)
Riunioni dell'Osservatorio.
I
lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per
la validità delle riunioni in 1a convocazione è necessaria la presenza
di
tutti i componenti dell'Osservatorio.
Per la validità della riunione
in 2a convocazione, che dovrà avvenire
entro i
successivi 7 giorni e con
un preavviso di almeno 3 giorni, è
sufficiente
la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti
sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate
nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle
corrispondenti Organizzazioni
per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle
delibere
adottate.
Gli atti dell'Osservatorio sono conservati
presso la sede
dell'Osservatorio
medesimo.
4)
Rappresentanti.
I componenti dell'Osservatorio sono nominati
dalle rispettive
Organizzazioni
con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti
componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la
sostituzione del proprio rappresentante
da
parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.
In
caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di 1 o
più membri dell'Osservatorio, i dirigenti
delle rispettive Organizzazioni
si
sostituiranno temporaneamente ad essi.
5)
Compiti dell'Osservatorio.
I compiti dell'Osservatorio sono quelli indicati dall'art. 6 del CCNL,
fermo
restando quanto già previsto dai contratti provinciali di lavoro.
6)
Operatività dell'Osservatorio.
La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità
delle
riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.
Allegato
n. 5
VERBALE
DI ACCORDO
Il giorno 18.12.96 presso la sede della Confederazione
Generale
dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA)
in Roma, corso Vittorio
Emanuele
101,
tra
- la Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
- la Confederazione Nazionale dei
Coltivatori Diretti
- la Confederazione Italiana
Agricoltori
e
- la CONFEDERDIA
- la FLAI-CGIL
- la FISBA-CISL
- la UILA-UIL
Visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626 che demanda
alla contrattazione collettiva
la
definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei
lavoratori
per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo
del
lavoro;
visto il "protocollo
d'intesa", allegato al verbale di accordo del
13.11.96
per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli;
considerato
che le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 626/94 così come
modificato dal D.lgs. n. 242/96, non tengono adeguatamente conto delle
particolari caratteristiche delle aziende
agricole e dello svolgimento
delle attività di lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto
con le norme di seguito indicate, di dare
attuazione alla definizione dei
suddetti aspetti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza, le sue
modalità di esercizio, la
formazione di detta
rappresentanza
e la costituzione degli organismi paritetici da valere per
i
quadri, gli impiegati e gli operai agricoli e florovivaisti.
1. Rappresentante della sicurezza.
Considerato
che in base al comma 1, art. 18, D.lgs. n. 626/94, in tutte le
aziende
è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, le parti
convengono:
a) che in tutte le aziende con più di 150
giornate di occupazione
complessiva annua e nelle
quali ci sia almeno un rapporto di lavoro
individuale superiore a 51 giornate di
lavoro, il rappresentante per la
sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori dipendenti nell'ambito delle
RSA (o delle RSU) ove esistenti, ovvero
tra i lavoratori medesimi;
b) in sede provinciale, le organizzazioni
firmatarie del presente
accordo,
potranno definire le forme di individuazione del rappresentante
alla
sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori
e/o
diverse di quelle di cui al punto precedente.
2. Modalità di elezione.
La riunione dei dipendenti
per l'elezione dei rappresentanti per la
sicurezza
deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalle RSA
(o dalle RSU), ove esistenti.
In tal caso
alla riunione possono partecipare
dirigenti delle
Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di
lavoro.
Possono essere eletti tutti i lavoratori con
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato
e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con
l'azienda
ha una durata non inferiore a 51 giornate.
La preferenza alla
nomina del rappresentante dei lavoratori
per la
sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti
con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con
l'azienda
di maggiore durata.
L'elezione
si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà
eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell'incarico è
di 3 anni o pari al periodo di permanenza
nell'azienda
per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
L'incarico
in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Hanno diritto di voto tutti i
lavoratori dipendenti, sia a tempo
determinato
che indeterminato, in servizio al momento dell'elezione.
Prima di procedere all'elezione i lavoratori nominano il
segretario, il
quale, a
seguito dello spoglio delle schede, provvede a
redigere il
verbale dell'elezione. Tale verbale dovrà
essere trasmesso al datore di
lavoro
e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà
svolgere il suo compito non
appena notificato al datore di lavoro il
relativo
verbale.
3. Permessi retribuiti.
Ai rappresentanti per la sicurezza
spettano, per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art.
19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi
retribuiti
annui pari a:
- 6 ore e 30 minuti per le
aziende con occupazione annua da 151 a 1.350
gg.;
- 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da
1.351 a
2.700 gg.;
- 20 ore e 30 minuti per le aziende con
occupazione annua oltre 2.700
gg.
Per i
rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a
tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà
proporzionato
al periodo di permanenza nell'azienda.
Il numero delle
giornate sono considerate in
riferimento all'anno
precedente.
Le parti provinciali delle organizzazioni
firmatarie il presente accordo
potranno definire le modalità
organizzative dei permessi
spettanti ai
rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste
alla lett. b
del
punto
1.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti
dall'art. 19 citato, lett.
b), c), d), g), i), l),
non viene utilizzato il monte ore definito nel
presente
punto.
I permessi retribuiti
definiti nel presente punto
sono, a tutti gli
effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove
esistenti.
4. Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza.
Con
riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la
cui
disciplina è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, si concordano
le
seguenti procedure e indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di
lavoro sarà esercitato nel
rispetto delle esigenze produttive e
considerate le eventuali limitazioni
previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al
datore di
lavoro le visite che intende effettuare
agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono preferibilmente
svolgere
congiuntamente al
responsabile del servizio di
prevenzione o protezione o a un addetto
da
questi incaricato;
b) nei casi in cui il D.lgs. n. 626/94 preveda, a carico del
datore di
lavoro, la consultazione del
rappresentante alla sicurezza, questa si deve
svolgere nel modo più sollecito
possibile. Il datore di lavoro, pertanto,
consulta il rappresentante per la
sicurezza su quelle circostanze su cui
la disciplina legislativa preveda un
intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante per la sicurezza in occasione della
consultazione, ha
facoltà di formulare proprie proposte e
opinioni, sulle tematiche oggetto
di consultazione secondo le previsioni
di legge;
c) il rappresentante
per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione
aziendale di cui alle lett. e)
ed f),
comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94. Lo
stesso rappresentante ha diritto di
consultare ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi di cui
all'art. 4, comma 2,
custodito presso l'azienda nei casi previsti dal
D.lgs. n. 626/94 e successive
modifiche. Il datore di lavoro deve fornire,
anche su istanza del rappresentante per
la sicurezza, le informazioni e la
documentazione richiesta, secondo
quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e
la documentazione, è tenuto a
farne
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
aziendale.
Le parti provinciali delle organizzazioni
firmatarie il presente accordo
definiranno
le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro,
di informazione e
documentazione dei rappresentanti
per la sicurezza
designati
nei casi di cui al punto 1, lett. b.
5. Formazione dei rappresentanti per la
sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista
all'art.
19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a
carico delle aziende, si svolgerà mediante
permessi retribuiti aggiuntivi
rispetto
a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un
programma base di 20 ore: Il
programma
formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi
e
diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del
lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative
misure di prevenzione e
protezione; metodologie sulla
valutazione del
rischio.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente
accordo
definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti alla
sicurezza di cui alle lett. a) e b) del punto 1, nonché la distribuzione
degli
oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa.
Per i
rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a
tempo determinato il numero di ore sopra
indicate sarà proporzionato al
periodo di permanenza
nell'azienda con un massimo di 20 ore in un
triennio.
Qualora
vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai
fini della tutela
della salute e della
sicurezza dei lavoratori, va
prevista
un'integrazione della formazione.
6. Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art.
11, comma 1, DL n. 626/94, le riunioni
periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso
e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la
convocazione della
riunione periodica al presentarsi
di gravi e motivate situazioni di
rischio
o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della
riunione viene redatto verbale.
7. Comitato paritetico nazionale.
È
istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali
firmatarie
del presente accordo.
Tale
comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione
del
D.lgs. n. 626/94 in particolare:
- promuovendo ricerche di
fabbisogni formativi e progettazione di linee
guida per la formazione;
- elaborando dati e analizzando le problematiche
rilevanti nelle
imprese in materia di
sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro e
di
gestione delle normative di cui al
D.lgs. n. 626/94;
- elaborando e proponendo
alle parti sociali linee guida, valutazioni e
pareri sulle normative anche al fine di
raggiungere posizioni comuni da
proporre nelle sedi parlamentari e
amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno
nei confronti delle piccole imprese
ai
fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di
apposito
materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori
dipendenti
e imprenditori agricoli;
- eventuali altre attività
concordate dai soggetti firmatari del
presente
accordo;
- le parti convengono di adottare
un regolamento per il funzionamento
del
comitato stesso.
8. Comitato paritetico provinciale.
È
istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali
firmatarie
del presente accordo.
Orientativamente
tale comitato avrà i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi
dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli
elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con
la formazione prevista;
- promozione di indagini
conoscitive sui fabbisogni formativi in
materia di sicurezza sia per i
rappresentanti alla sicurezza che per gli
altri lavoratori dipendenti.
9. Formazione e informazione dei
lavoratori.
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve
durata,
la formazione e informazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.lgs.
n. 626/94, possa essere svolta attraverso
la diffusione a cura del datore
di
lavoro di adeguato materiale informativo.
10.
Norma di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal
presente accordo si fa diretto
riferimento a quanto previsto dal DL n. 626/94 e
successive modifiche e
integrazioni.
Allegato
n. 6
ACCORDO
QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
DEGLI
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
In data 19.7.95 CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI
e CIA e FLAI-CGIL, FISBA-CISL
e
UILA-UIL concordano di adeguare l'accordo quadro del 27.11.91 in materia
di contratti di
formazione lavoro (CFL), stipulato
in applicazione
dell'art.
3, legge n. 863/84, alla nuova normativa prevista dall'art. 16,
legge n. 451/94.
Si premette che le Organizzazioni contraenti considerano i
contratti di
formazione lavoro uno strumento utile per l'inserimento di giovani in
agricoltura
e per la loro preparazione adeguata alle nuove esigenze dello
sviluppo
del settore agricolo.
A tale riguardo la CONFAGRICOLTURA, la
COLDIRETTI e la CIA si impegnano a
dare la più ampia diffusione possibile ai
contratti di formazione lavoro,
al fine di
promuovere la crescita professionale
dei giovani, con
particolare
riguardo alla manodopera femminile.
Ai
contratti di formazione lavoro si applicano le disposizioni legislative
che disciplinano rapporti di
lavoro subordinato in quanto non siano
derogate dalla legge n.
863/84, dalla legge n. 451/94 e dal presente
accordo.
Nell'ambito
dell'autonomia negoziale affidata alle parti sociali dall'art.
3,
comma 3, legge n. 863/84 cit., le parti firmatarie del presente accordo
ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva da parte
delle Commissioni regionali dell'impiego per
i progetti dei contratti di
formazione
lavoro, conformi alla presente regolamentazione.
Le
imprese agricole sono tenute a trasmettere all'Osservatorio provinciale
di cui all'art. 6 del presente CCNL copia
del "Progetto per l'attività di
formazione
lavoro" e del "contratto di formazione lavoro individuale".
Qualora
sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i
progetti
possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da
consorzi
o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in
posizione di comando presso
una pluralità di imprese,
individuate nei
progetti medesimi. La titolarità del rapporto
resta ferma in capo alle
singole
imprese.
L'Osservatorio provinciale provvederà, previo esame
degli atti ricevuti,
ad inviare, entro e non oltre 5 giorni successivi, alle sezioni
circoscrizionali
competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi con le
indicazioni
necessarie per il rilascio del nullaosta.
Salvo quanto espressamente previsto dal
presente accordo, ai giovani di
età
compresa tra 16 e 32 anni, assunti con contratto di formazione lavoro,
si applicano in materia normativa e
salariale, le disposizioni
del CCNL
operai
agricoli e florovivaisti.
I contratti di formazione lavoro sono
finalizzati all'acquisizione delle
professionalità previste dal CCNL e si distinguono secondo le seguenti
tipologie:
C.F.L.
tipo A
Hanno
durata massima di 24 mesi e sono mirati all'acquisizione di:
- professionalità
intermedie inquadrate nella
2ª area professionale
(art. 26) per le quali il CFL deve
prevedere almeno 80 ore di formazione
teorica;
- professionalità elevate
inquadrate nella 1ª area professionale
(art.
26) per le quali il CFL deve prevedere almeno 130
ore di formazione
teorica.
Il
periodo di prova è stabilito in mesi 2 di prestazione effettiva.
Alla scadenza del CFL il datore di lavoro trasmette agli
organi di
collocamento
competenti per territorio idonea certificazione dei risultati
conseguiti
dal lavoratore interessato, secondo il modello predisposto.
C.F.L.
tipo B
Hanno durata massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l'inserimento
professionale mediante un'esperienza lavorativa che
consenta un
adeguamento delle capacità
professionali al contesto produttivo
e
organizzativo.
La formazione teorica minima che il CFL
deve prevedere è di almeno 20 ore
e
deve riguardare:
-
la disciplina del rapporto di lavoro;
-
l'organizzazione del lavoro;
-
la prevenzione ambientale e infortunistica.
Il
periodo di prova è stabilito in 1 mese di prestazione effettiva.
Alla scadenza del CFL il
datore di lavoro rilascerà al lavoratore un
attestato
sull'esperienza svolta come previsto nel modello n. 4.
Il giovane assunto con contratto di
formazione lavoro, è inquadrato nella
2ª
area per le professionalità elevate e nella 3ª area per i restanti tipi
di CFL, indipendentemente dall'acquisizione di professionalità finale,
come operaio a tempo determinato e il trattamento retributivo è
quello
previsto dai contratti provinciali per le stesse
aree professionali. Gli
istituti
contrattuali delle ferie, 13ª e 14ª mensilità, il TFR e festività
sono
corrisposti con le stesse modalità previste per gli OTI.
Nel
caso d'interruzione continuativa della prestazione dovuta a malattia o
infortunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del
posto
per un periodo di 120 giorni di calendario, nel caso di malattia, e
di
130 giorni di calendario, nel caso d'infortunio sul lavoro.
Nel caso di più assenze
per malattia, determinato o meno
dalla stessa
causa,
il periodo complessivo di conservazione del posto sarà pari a
120
giorni di calendario
nell'arco di 24 mesi del contratto
di formazione
lavoro.
Nei CFL di durata inferiore ai 24 mesi, i predetti periodi di
conservazione del posto di lavoro
sono proporzionati alla durata del
rapporto.
Il contratto di formazione lavoro deve
contenere le indicazioni di cui ai
modelli allegati che costituiscono parte
integrante del presente accordo.
La proposta di contratto
deve essere accompagnata da una
dichiarazione
dell'azienda
attestante:
a) che per le professionalità per le quali si svolge
l'attività
formativa non sono state effettuate nei
12 mesi precedenti riduzioni di
operai a tempo indeterminato e che la stessa azienda
interessata non
intende operarne, per
pari professionalità, nell'arco di durata dei
contratti di formazione
lavoro, nel caso di radicali
modifiche degli
ordinamenti colturali o
dell'organizzazione aziendale;
b) l'adesione dell'azienda interessata a una delle
organizzazioni
professionali agricole, firmatarie del
presente accordo.
La facoltà di assunzione mediante i
contratti di formazione lavoro non
è
esercitabile dai datori di
lavoro che, al momento della richiesta di
avviamento,
risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei
lavoratori
il cui contratto di formazione lavoro sia già venuto a scadere
nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si
computano i lavoratori che si
siano
dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine
del rapporto di lavoro,
abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La limitazione di
cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia
venuto
a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
Nella
predisposizione dei progetti di formazione lavoro l'impresa agricola
deve rispettare i principi di
non discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legge n. 125/91, in materia di "azioni positive per la
realizzazione
della parità uomo-donna".
Nel caso in cui il rapporto di formazione lavoro sia trasformato in
contratto a tempo indeterminato, la durata di
tale rapporto di formazione
sarà considerata utile ai fini del computo
di tutti gli istituti previsti
dalla
legislazione e dal CCNL operai agricoli e florovivaisti.
Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2001 e
sarà tacitamente
rinnovato di anno in anno
qualora non disdettato da una delle parti,
almeno
3 mesi prima della scadenza con raccomandata a.r.
Le parti, su richiesta di
una di esse, si incontreranno annualmente
in
sede nazionale e provinciale per la verifica
delle assunzioni effettuate,
distinte
per aree territoriali e per profili professionali.
Norma
transitoria.
L'inquadramento delle professionalità previste ai fini
del contratto di
formazione e
lavoro tipo A nelle aree 1ª e 2ª resta in vigore sino al
rinnovo
dei contratti provinciali ai sensi e in applicazione dell'art. 26
del
presente CCNL.
Modello
1
COMUNICAZIONE
DELL'AZIENDA ALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE,
ART.
6 CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Spett.
Osservatorio provinciale della provincia di......... via ..........
L'azienda
agricola ............ di ................ operante nel comune di
........ trasmette a codesto Osservatorio
provinciale, copia del Progetto
per l'attività di formazione lavoro e del
relativo Contratto individuale
con il sig.
............................,
al fine degli adempimenti
previsti
dall'accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione
lavoro
operai agricoli e florovivaisti.
L'azienda
attesta:
a) che per le professionalità per le
quali si svolge attività formativa,
non sono state effettuate nei 12 mesi precedenti riduzioni di
operai a
tempo indeterminato
e che la stessa azienda
interessata non intende
operarne, per pari professionalità,
nell'arco di durata dei contratti di
formazione lavoro,
nel caso di radicali
modifiche degli ordinamenti
colturali o dell'organizzazione
aziendale;
b) l'adesione dell'azienda interessata a una delle
organizzazioni
professionali agricole, firmatarie del
presente accordo.
Firma
del titolare dell'azienda ...................
Data,
...................
Modello
2
PROGETTO
PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE LAVORO
L'azienda
agricola ......................sita nel ................ Comune
di
..................... in base a quanto previsto dall'art. 3 della legge
19.12.84, n. 863 e successive modifiche e integrazioni, e dall'accordo-
quadro
sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL operai agricoli
e florovivaisti, riscontra la
necessità, per le attuali
esigenze
aziendali, di dare attuazione al contratto di
formazione lavoro di tipo
......
secondo i tempi e le modalità sotto indicate:
a) svolgimento dell'attività di formazione e lavoro nel periodo dal
................ al .............. presso l'unità
produttiva aziendale
............... per il sig.
............... con profilo professionale di
formazione
....................................
b) l'attività formativa e di lavoro degli operai all'uopo
assunti è
costituita da prestazioni
lavorative e da insegnamento teorico-pratico
delle seguenti tecniche agricole
...............
La
durata dell'insegnamento teorico non potrà essere inferiore alle ......
ore
annue.
Il presente progetto è conforme
alla regolamentazione prevista
dall'accordo-quadro
sui contratti di formazione lavoro
allegato al CCNL
operai
agricoli florovivaisti.
Firma
dell'Azienda .......................
Data,
...............
Modello
3
CONTRATTO
DI LAVORO INDIVIDUALE
Tra i
sottoscritti sig. ....................., datore di lavoro, e sig.
...............
lavoratore;
visto
l'accordo-quadro sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL
operai agricoli e
florovivaisti, con cui viene prevista, in relazione
all'art. 3
della legge 19.12.84, n. 863 e
successive modifiche e
integrazioni, l'assunzione nominativa
di giovani con contratto
di
formazione
lavoro;
viene
convenuto quanto segue:
Il sig. ....................... assume il
predetto lavoratore
.................. nato il ............. residente in
.............. con
contratto di formazione lavoro per la durata di
mesi ....... a far data
dal ...................... con il profilo professionale di formazione
..................... Il trattamento retributivo è quello previsto dal
contratto
provinciale al profilo ....... della 2ª area professionale.
Gli
istituti contrattuali delle ferie, 13ª e 14ª mensilità, il trattamento
di fine rapporto e quello per le festività, saranno corrisposti con le
stesse modalità previste dal vigente CCNL
operai agricoli e florovivaisti
per
i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato.
Il
datore di lavoro .................. il lavoratore ...................
Data,
............
Modello
4
ATTESTATO
DELL'AZIENDA PER IL C.F.L. DI TIPO B
L'azienda ....................... attesta che
il sig. .................
assunto
con contratto di formazione lavoro il .................. e fino al
......... ha svolto con esito .............. l'attività prevista dal
progetto
per il Contratto di formazione lavoro per il conseguimento della
qualifica
professionale di ...................
Firma
del titolare dell'azienda ..................
Data,
..................
Allegato
n. 7
TABELLA
"INDENNITÀ DI ANZIANITÀ"
Disposizioni previste dai Patti Collettivi Nazionali di lavoro per i
salariati
fissi e operai agri- coli, precedenti alla data del 16.8.76, da
applicarsi in mancanza di disposizioni previste in merito dai contratti
collettivi
provinciali e regionali preesistenti.
Patti Collettivi n.
giornate
decorrenza
PCNL
31.7.51
dall'inizio dell'annata
(artt.
27 e 31)
5
agraria in corso
al 31.7.51
PCNL
23.3.60
dall'inizio dell'annata
(artt.
27 e 31)
7
agraria in corso
al 26.3.60
o dal 1.7.60
PCNL
8.3.63
dall'inizio dell'annata
(artt.
20-30
10
agraria
in corso
e
norma transitoria
al 8.3.63
punto
3)
12 gg.
sino a 3 anni
d'anzianità;
PCNL
5.7.67
14 gg.
dal
(artt.
31 e 39) da 3 a
6 anni
11.11.67
d'anzianità;
16 gg.
da 6 anni
d'anzianità in poi
4 gg.
sino a 3 anni
d'anzianità;
PCNL
29.1.70
16 gg.
dal
(artt.
34-48 e
da 3 a 6 anni
11.11.69
norma
transit.)
d'anzianità;
o
18 gg.
dal 1.6.70
da
6 a 10 anni
d'anzianità;
20 gg.
oltre i 10 anni
d'anzianità
PCNL
26.4.73
dal 9.8.72
(art.
38 e norma
18
transitoria
C)
PCNL
11.10.74
(art.
41 e norma
25
dal 12.7.74
transitoria
C)
CCNL
20.1.77
(art.
41 e norma 26
dal 16.8.76
transitoria
D)
Allegato
n. 8
ACCORDO
SUI TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
AGLI
OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Agli operai a tempo
determinato l'azienda erogherà il
TFR al termine
dell'ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il
31 dicembre di ogni
anno.
Nel
caso in cui il lavoratore abbia con la stessa azienda più rapporti di
lavoro
nell'arco dell'anno solare, l'importo del TFR maturato di volta in
volta, sarà evidenziato sul modello allegato attestante l'ammontare del
TFR
nei diversi periodi.
Agli operai addetti alle operazioni di
raccolta, il TFR, calcolato sugli
elementi del salario
previsti dall'art. 54 del
CCNL (27.11.91) e
in
aggiunta
a questi, sarà conglobata nelle specifiche retribuzioni.
Nel caso di unico e breve rapporto di
lavoro il TFR sarà corrisposto alla
fine
del rapporto stesso.
Il
presente accordo si applica dal 1° agosto 1992.
CONFAGRICOLTURA
FLAI-CGIL
COLDIRETTI FISBA-CISL
C.I.A.
UISBA-UIL
Roma,
31 luglio 1992
MODELLO
PER L'INDICAZIONE DELLE SPETTANZE MATURATE PER TRATTAMENTO
DI
FINE RAPPORTO
AZIENDA
AGRICOLA...................................
LAVORATORE.........................................
PERIODI DI GIORNATE
MESE DI EFFETTIVO LAVORO IMPORTO T.F.R.
PRESTATO
........ giornate N°........
Lire: ........
........ " N°........ Lire: ........
........ " N°........ Lire: ........
........ " N°........ Lire: ........
........ " N°........ Lire: ........
........ " N°........ Lire: ........
........ " N°........ Lire: ........
........ " N°........ Lire: ........
........ " N°........ Lire: ........
TOTALE
COMPETENZE LORDE T.F.R.
Lire: ........
L'AZIENDA
IL LAVORATORE
Allegato
n. 9
PROTOCOLLO
D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
OPERAI
IMPIEGATI E QUADRI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
MODALITÀ
DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
1. Ambito e iniziativa per la
costituzione.
Le RSU possono
essere costituite nelle
unità produttive nelle quali
l'impresa
occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050
giornate di occupazione
con riferimento alle giornate
dell'anno
precedente,
nonché nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le
stesse caratteristiche occupazionali, anche se
ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti,
dalle associazioni
sindacali firmatarie del protocollo 23.7.93 e che siano firmatarie del
CCNL
(*).
(*)Il numero di 15 dipendenti, più volte richiamato, va inteso come
rapporto tra le
giornate di occupazione dell'azienda
e l'unità
equivalente, che è pari a 270
giornate.
In ogni caso le OO.SS.
firmatarie del presente accordo o
che comunque
aderiscano
alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura
di elezione della RSU, nelle imprese che
occupino più di 15 dipendenti a
4.050
giornate dichiarate nell'anno precedente, rinunciano formalmente ed
espressamente
a costituire RSA.
Nelle imprese che occupano fino a 15
dipendenti e meno di 4.050
giornate
rilevate
come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dai
CCNL
in materia di RSA.
Per i successivi rinnovi della
rappresentanza con più di 15 dipendenti
e
più di 4.050
giornate rilevate come
sopra, l'iniziativa potrà essere
assunta
anche dalla RSU.
2.
Composizione della R.S.U.
La
RSU è composta per 2/3 da rappresentanti eletti tra le liste presentate
da tutte le associazioni sindacali
richiamate al punto precedente, mentre
il
residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Associazioni
firmatarie del CCNL applicato, e la relativa copertura avviene mediante
elezione
o designazione.
La ripartizione dei posti nella
RSU avverrà proporzionalmente ai voti
ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono
sia per quella
riservata ai sindacati che
abbiano stipulato il CCNL
applicato.
Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con
criterio proporzionale in base
al quoziente ottenuto
da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi
residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno
eletti i
candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di
preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà
eletto il
candidato
che viene prima nell'ordine di presentazione della lista.
Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto dalle
Associazioni sindacali che abbiano
stipulato il CCNL applicato
nell'azienda, in proporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA si
impegnano a rispettare
gli accordi confederali sulla
distribuzione
paritetica di questa quota. Qualora il collegio
sia unico, non ricorrendo
i requisiti di cui all'art. 3, ma siano
presenti impiegati e quadri, la
quota del 33% sarà designata da FISBA, FLAI, UILA. In entrambi i
casi,
qualora un'organizzazione non superi il 10% dei
consensi espressi
dagli/dalle
elettori/trici non avrà diritto alla designazione o elezione
del
proprio componente.
In
caso invece sia costituita l'area elettorale impiegati e quadri in base
all'art. 3, il terzo riservato alle
OO.SS. confederali si applica
esclusivamente all'area elettorale operaia e sarà designato da FISBA,
FLAI,
UILA.
Nella
composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere,
attraverso
una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3.
Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.
Si costituirà una specifica area elettorale per gli impiegati e
quadri
comunque, a
partire dalla presenza in azienda di più di 5
impiegati e
quadri.
Qualora, per gli operai o
per gli impiegati e quadri, non ci siano
candidati disponibili a presentarsi,
i seggi loro
spettanti saranno
assegnati
all'altra categoria giuridica.
La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà
effettuata
con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli
addetti.
4.
Numero dei componenti.
Fermo restando quanto previsto nel protocollo
d'intesa 23.7.93, sotto il
titolo
rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi
per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o
accordi
collettivi di lavoro, regionali, territoriali o
aziendali, si procederà
all'elezione
delle RSU nelle seguenti quantità:
· Azienda da 16 a 75
dipendenti - 3 RSU più un ulteriore rappresentante
in presenza di impiegati;
· Azienda da 76 a 100 dipendenti
- 4 RSU più un ulteriore
rappresentante in presenza di impiegati;
· 1 RSU aggiuntiva ogni 25
dipendenti oltre i 100 addetti.
Al momento delle elezioni,
la forza lavoro presente in azienda, deve
essere
superiore alle 15 unità;
5.
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
I componenti delle RSU subentrano ai
dirigenti delle RSA nella titolarità
dei diritti, permessi e libertà sindacali e
tutele già loro spettanti per
effetto
delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in
favore delle organizzazioni
aderenti alle associazioni sindacali
stipulanti
il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:
· diritto di indire
singolarmente o congiuntamente
l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di
assemblea retribuite,
spettanti a ciascun lavoratore
in virtù delle
disposizioni legislative e
contrattuali;
· diritto di affissione di cui alle
norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il
CCNL,
i diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300/70 (diritto di
assemblea,
permessi non retribuiti).
Sono
altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai
contratti
e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.
6. Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai/alle loro
dirigenti nella titolarità dei
poteri
e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle
disposizioni
di legge e contrattuali.
7.
Durata e sostituzione nell'incarico.
La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso
tale termine i loro poteri sono
prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono
essere
rieletti.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza
prevista, le associazioni
sindacali
intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle
modalità
stabilite dalla presente intesa unitaria.
La
RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:
· alla scadenza prevista;
· in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte
dei/delle lavoratori/trici aventi diritto al voto, pari o
superiore al
50%. Le firme dovranno essere
opportunamente certificate.
In caso di dimissioni o
di interruzione del rapporto di
lavoro di un
componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal
primo dei non eletti
appartenente
alla medesima lista.
Il componente dimissionario o decaduto per
interruzione del rapporto di
lavoro che sia stato nominato, per
elezione o designazione, dalle
associazioni stipulanti il CCNL
applicato nell'unità
produttiva, sarà
sostituito
mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le
dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al
50% degli stessi pena la decadenza della RSU e l'obbligo a
procedere al
suo
rinnovo, secondo le modalità previste dal presente patto unitario.
8.
Funzionamento della R.S.U.
La RSU oltre che dalla stessa, può essere
convocata su richiesta di 1 o
più associazioni sindacali firmatarie del
CCNL, o qualora lo richieda il
20%
dei delegati, con avviso affisso e l'ordine del giorno, fatti salvi i
casi
di eccezionale urgenza.
La
riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.
La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta
di 1/3
dei delegati presenti: tale
richiesta deve essere avanzata all'inizio
della
riunione.
In caso di grave e inconciliabile dissenso la questione viene demandata
alle
strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.
9.
Elettorato attivo e passivo.
Sono elettori tutti i
lavoratori, operai, impiegati e quadri che al
momento
della convocazione delle elezioni lavorano nell'unità produttiva.
Sono eleggibili tutti i lavoratori con
rapporto di lavoro in essere di
durata
non inferiore a 90 giornate.
10.
Delegati sindacali.
I delegati sindacali eletti nelle aziende
a norma dei vigenti CCNL per le
imprese che occupino sino a
15 dipendenti continuano ad esercitare i
diritti
e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.
11.
Rinvio all'Accordo quadro.
Le regole dell'accordo quadro CGIL, CISL e UIL e del protocollo 23.7.93
non
modificate dal presente accordo quadro, sono applicabili anche se non
espressamente
richiamate.
Clausola
finale.
L'applicazione
del presente patto è vincolante per tutte le parti che lo
sottoscrivono.
Esso comporta per la FISBA, FLAI, UILA e CONFEDERDIA, a non richiedere
l'applicazione
degli artt. di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende
dove
tale patto è applicabile.
Per le aziende al di sotto dei 16 dipendenti restano in vigore
le norme
contrattuali
o di legge.
In
caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari
interventi
per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.
Parte
II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU
1.
Modalità per indire le elezioni.
Almeno
3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni
sindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la
costituzione della RSU,
congiuntamente
o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire
le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che
l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione
Aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui sopra; l'ora di scadenza
si
intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.
2.
Quorum per la validità delle elezioni.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti il presente accordo
favoriranno la più ampia
partecipazione dei/delle lavoratori/rici
alle
operazioni
elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse
abbia preso parte più della metà
dei/delle
lavoratori/rici aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto
'quorum' non sia stato raggiunto, la
commissione
elettorale e
le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione
in ordine alla validità della consultazione in relazione alla
situazione
venutasi
a determinare nell'unità produttiva.
3.
Presentazione delle liste.
All'elezione della RSU possono
concorrere liste elettorali presentate
dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie
del presente patto unitario e del
CCNL applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali
formalmente costituite con un proprio
statuto
e atto costitutivo a condizione che:
1. accettino espressamente e formalmente
la presente regolamentazione;
2. la lista sia corredata da un
numero di firme di lavoratori dipendenti
dall'unità produttiva pari al 5% degli
aventi diritto al voto.
Non
possono essere candidati/e coloro che abbiano presentato la lista e i
componenti
della Commissione elettorale.
Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola
lista. Ove, nonostante
il
divieto di cui al precedente comma, un/a candidato/a risulti compreso/a
in più di una lista, la Commissione
elettorale di cui al punto 5, dopo la
scadenza
del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
all'affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7 inviterà il/la
lavoratore/rice
interessato/a ad optare per una delle liste.
Il numero dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare di
oltre 1/3 il numero dei/delle componenti da eleggere nella RSU del
collegio.
4.
Commissione elettorale.
Al fine di
assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole
unità produttive viene costituita
una
commissione
elettorale.
Per la composizione
della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà
designare un/a lavoratore/rice
dall'unità
produttiva,
non candidato/a.
5.
Compiti della Commissione.
La
Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente
dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla
rispondenza delle liste stesse ai
requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione
delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle
operazioni di voto
che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale
svolgimento
dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle
operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali
ricorsi proposti nei termini di cui
al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle
elezioni, comunicando gli stessi a tutti
i soggetti
interessati, ivi comprese le
associazioni
sindacali
presentatrici delle liste.
6.
Affissioni.
Le liste dei/delle
candidati/e dovranno essere portate a conoscenza
dei/delle lavoratori/rici, a cura della
Commissione elettorale, mediante
affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno 8
giorni prima della data
fissata
per le elezioni.
7.
Scrutatori/rici.
È in facoltà dei/delle presentatori/rici di ciascuna lista
di designare
uno/a scrutatore/rice per ciascun seggio
elettorale, scelto/a fra i/le
lavoratori/rici
elettori/rici non candidati/e.
La
designazione degli/lle scrutatori/rici deve essere effettuata non oltre
le
24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
8.
Segretezza del voto.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e
non può essere espresso per
lettera
né per interposta persona.
9.
Schede elettorali.
La
votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte
in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In
caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà
estratto
a sorte.
Le
schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro
preparazione e
la votazione devono
avvenire in modo da garantire la
segretezza
e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a
ciascun/a elettore/rice all'atto della
votazione
dal/la Presidente del seggio.
Il voto di
lista sarà espresso mediante crocetta tracciata
sull'intestazione
della lista.
Il
voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce
di
scrittura o analoghi segni di individuazione.
10.
Preferenze.
L'elettore può manifestare la preferenza solo per
un/a candidato/a della
lista
da lui votata.
Il voto preferenziale
sarà espresso dall'elettore/rice mediante una
crocetta
apposta a fianco del nome del/la candidato/a preferito/a, ovvero
segnando
il nome del/la candidato/a preferito/a nell'apposito spazio della
scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia
stato espresso il voto della
lista. Il voto
apposto a più di una lista, o
l'indicazione di più
preferenze
date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel
caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di
liste
differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i
voti
di preferenza.
11.
Modalità della votazione.
Il luogo e il calendario di votazione
saranno stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione
aziendale, in modo tale da
permettere a
tutti/e gli/le aventi
diritto l'esercizio del voto, nel
rispetto delle esigenze della
produzione. Qualora l'ubicazione degli
impianti e
il numero dei/lle votanti
lo dovessero richiedere, potranno
essere stabiliti più luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi
frazionamenti
anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del
voto.
Nelle
aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma
contestualmente.
Luogo e
calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti/e i/le lavoratori/rici mediante comunicazione nell'albo esistente
presso le aziende,
almeno 8 giorni prima del giorno fissato
per le
votazioni.
12.
Composizione del seggio elettorale.
Il seggio è composto
dagli scrutatori di cui al punto
5 del presente
accordo
e da un/a Presidente, nominato/a dalla Commissione elettorale.
13.
Attrezzatura del seggio elettorale.
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna
elettorale, idonea a una regolare
votazione, chiusa e sigillata sino
all'apertura
ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre
poter disporre di un elenco
completo degli/lle
elettori/rici
aventi diritto al voto presso di esso.
14.
Riconoscimento degli/lle elettori/rici.
Gli/le elettori/rici per essere ammessi/e al
voto, dovranno esibire al
Presidente del seggio un documento di
riconoscimento
personale. In
mancanza di documento personale essi/e dovranno
essere riconosciuti/e da
almeno 2
degli/lle scrutatori/rici del seggio; di tale circostanza deve
essere
dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali
15.
Compiti del/la Presidente.
Il/la Presidente farà
apporre all'elettore/rice, nell'elenco di cui
all'art.
14, la firma accanto al suo nominativo.
16.
Operazioni di scrutinio.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni
elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al
termine dello scrutinio, a cura del/la Presidente del seggio il verbale
dello scrutinio, su cui dovrà
essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni,
verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione
(schede,
elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi,
procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio
verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico
piego tutto il materiale
(esclusi i
verbali) trasmesso dai
seggi; il piego sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la
Commissione elettorale e la Direzione
aziendale in modo da garantirne
l'integrità e ciò almeno per 3 mesi.
Successivamente sarà distrutto
alla
presenza di un/a
delegato/a della
Commissione elettorale e
di un/a
delegato/a
della Direzione.
17.
Ricorsi alla commissione elettorale.
La Commissione elettorale, sulla base dei
risultati di scrutinio, procede
all'assegnazione
dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i/le componenti della
Commissione
stessa.
Trascorsi
5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che
siano stati presentati ricorsi da parte dei
soggetti interessati, si
intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1 e la
Commissione
ne da atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano
stati presentati ricorsi nei termini
suddetti, la
Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel
verbale
suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere
notificata a
ciascun/a rappresentante delle associazioni
sindacali che abbiano
presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni
di
cui al comma precedente e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta,
nel termine stesso,
sempre a cura della
Commissione elettorale, alla
Associazione datoriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta
comunicazione
all'azienda.
18.
Comitato dei/lle garanti.
Contro le decisioni della Commissione
elettorale è ammesso ricorso entro
10 giorni ad apposito Comitato dei/lle
garanti. Tale Comitato è composto,
a livello provinciale,
da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni
sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso,
da un rappresentante dell'associazione datoriale locale di
appartenenza,
ed è presieduto
dal/le Direttore/rice dell'UPLMO o da un/a suo/a
delegato/a.
Il
Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
19.
Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La
nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,
una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto
direttamente alla direzione
aziendale e per il tramite della locale
organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura
delle organizzazioni
sindacali
di rispettiva appartenenza dei componenti.
20.
Adempimenti dell'impresa.
L'impresa metterà a disposizione
della Commissione elettorale
l'elenco
dei/lle
dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e
quanto necessario a consentire il corretto
svolgimento delle operazioni
elettorali.
21.
Clausola finale.
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti
firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Allegato
n. 10
ACCORDO
NAZIONALE SULL'INDENNITÀ DI PERCORSO NELLE PROVINCE
DELL'ITALIA
MERIDIONALE E DELLE ISOLE - OPERAI AGRICOLI
In tutte le province
dell'Italia Meridionale e delle Isole nelle quali
l'indennità di percorso è già prevista dai contratti collettivi, le
Organizzazioni
sindacali stabiliranno che i datori di lavoro che assumono
lavoratori
la cui residenza disti dall'azienda oltre km. 4, sono tenuti a
corrispondere
ai detti lavoratori un'indennità forfettaria di percorso per
ogni giornata di prestazione, sempre che il
datore di lavoro stesso non
fornisca
il mezzo di trasporto.
Tale
indennità deve essere riportata nelle tabelle delle retribuzioni.
Le Organizzazioni sindacali provinciali stabiliranno l'ammontare
dell'indennità
forfettaria prevista nel presente accordo.
Allegato
n. 11
TUTELA
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
A)
PROTOCOLLO D'INTESA
Le
parti contraenti, nell'intento di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori
dipendenti, con il presente "Protocollo" intendono fornire agli
operatori agricoli, datori di lavoro e
lavoratori, un sintetico e, per
quanto possibile, completo quadro di
riferimento per la
prevenzione dei
rischi
nei luoghi di lavoro.
Al fine, anzitutto,
di un'opportuna conoscenza delle
principali
disposizioni
di legge che disciplinano la materia in esame, si richiamano
i
principali provvedimenti legislativi:
- DPR 27.4.55 n. 547 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro" (relativamente alle norme
applicabili al settore agricolo).
- DPR 19.3.56 n. 303 -
"Norme generali per
l'igiene del lavoro"
(relativamente alle norme applicabili
al settore agricolo anche al di
fuori del titolo III).
- DPR 3.8.68 n. 1255 - "Regolamento sulla
produzione, commercio e
vendita dei fitofarmaci e
dei presidi delle derrate
alimentari
immagazzinate".
- D.lgs. 17.3.95 n. 194 - "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari".
- Legge 23.12.78 n. 833 - "Istituzione del Servizio
Sanitario
Nazionale".
- DPR 30.6.65 n. 1124 - T.U.
delle disposizioni per
l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali.
- DPR 13.4.94 n. 336 - "Nuove
tabelle malattie professionali".
- DPR 10.2.81 n. 212 - "Norme di attuazione relative all'omologazione
parziale CEE dei tipi di trattori
agricoli e forestali a ruote per quanto
concerne alcuni loro dispositivi e
caratteristiche".
- Circolare del Ministero del
Lavoro n. 49 del 19.5.81 avente ad
oggetto "Cabina o Telaio di
protezione di trattrici agricole a ruote".
- Circolare del Ministero del
Lavoro n. 57 del 28.5.81 avente ad
oggetto "Raccoglimballatrici e
falciatrici".
- D.M. 5.8.91 (Ministero
Trasporti) "Norme
di attuazione relative
all'omologazione parziale CEE dei tipi
di trattore agricolo o forestale a
ruote per quanto concerne taluni loro
dispositivi e caratteristiche".
- D.lgs. 30.4.92 n. 285 -
"Nuovo codice della strada".
- D.lgs. 15.7.91
n. 277 - Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro.
- D.lgs. 19.9.94 n.
626 - Attuazione
delle direttive n.
89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n.89/655/CEE,
n.89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n.
90/270/CEE,
n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
- D.lgs. 19.3.96 n. 242 - Modifiche
e integrazioni al D.lgs.
19.9.94
n. 626.
- D.lgs. 14.8.96 n. 493 -
Attuazione della direttiva 92/58/CE
concernente
le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o
salute
sul luogo di lavoro.
- D.lgs. 25.11.96 n. 645 -
Recepimento della direttiva 92/85/CE
concernente
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- DPR 24.7.96 n. 459 - Attuazione
delle direttive 89/392/CE e seguenti,
concernenti
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative
alle macchine.
Il
D.lgs. n. 626/94 ha recepito 8 direttive comunitarie in materia di:
misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute
dei
lavoratori durante il lavoro; luoghi di lavori; uso di attrezzature di
lavoro; uso dei
dispositivi di protezione
individuali; movimentazione
manuale dei carichi;
uso di attrezzature munite di videoterminali;
protezione
da agenti cancerogeni; protezione da agenti biologici.
1. I PRODOTTI FITOSANITARI
Il D.lgs. n. 194/95 disciplina la classificazione
tossicologica dei
prodotti
fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le 4
classi tossicologiche previste dal DPR n.
1255/68 e dal DPR n. 223/88
vengono
abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale
distingue
prodotti "molto tossici", "tossici", "nocivi", e
altri prodotti
fitosanitari
non classificabili come tali.
1.1.
Classificazione dei prodotti fitosanitari.
Ai fini dell'applicazione
delle nuove norme la
classificazione dei
prodotti
fitosanitari è la seguente:
a) preparati "molto
tossici" e "tossici" (corrispondenti alla 1ª classe
delle norme
previgenti) comprende i
prodotti che possono provocare
intossicazioni mortali per l'uomo in
seguito ad assorbimento per qualsiasi
via. Il prodotto fitosanitario deve
essere contrassegnato in etichetta da
un teschio nero su ossa incrociate, inserito in un riquadro,
di colore
giallo-arancio e dalla scritta
"molto tossico" o "tossico" in base alla
tossicità del prodotto;
b) preparati "nocivi" (corrispondenti alla 2ª classe delle norme
previgenti); comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni
gravi per l'uomo in seguito ad
assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto
fitosanitario è contrassegnato in
etichetta in modo indelebile,
da una
croce di S. Andrea nera, inserita in un
riquadro di colore giallo-arancio
e dalla scritta "nocivi";
c) altri preparati, non
classificabili come molto tossici,
tossici e
nocivi, corrispondenti alla 3ª e 4ª
classe delle norme previgenti. Quelli
corrispondenti alla 3ª classe
comprendono i prodotti che possono provocare
intossicazione di lieve entità per l'uomo; il prodotto
fitosanitario è
contrassegnato in etichetta con
caratteri ben visibili e indelebili, dalla
frase "attenzione: manipolare con
prudenza". Quelli corrispondenti alla 4ª
classe comprendono i prodotti che possono
comportare rischi trascurabili
per l'uomo e non riportano in etichetta
simbologie particolari.
1.2.
Misure di prevenzione generale.
Misure comuni a tutte e 4 le
classi di prodotti sono la conservazione
degli stessi prodotti in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali
domestici e in ripostigli chiusi a chiave. Oltre
a tenere ben chiusa la
confezione
di tali prodotti:
- durante l'impiego del prodotto,
divieto di fumare o di mangiare;
- non contaminare alimenti,
bevande, corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi
accuratamente con acqua e sapone;
- rendere inutilizzabili, dopo l'uso, con i
mezzi più idonei, le
confezioni che contenevano il prodotto;
- evitare il contatto con la pelle,
gli occhi e gli indumenti;
- consentire l'uso e l'impiego dei prodotti molto
tossici, tossici e
nocivi esclusivamente ai lavoratori
muniti del prescritto "patentino" di
cui all'art. 23 del DPR n. 1255/68.
1.3.
Misure di prevenzione particolari per le diverse classi.
CLASSE
1ª
- non contaminare altre colture;
- evitare di respirarne i vapori;
- durante la preparazione e l'impiego usare tute,
guanti, maschere e
occhiali protettivi. In caso di
malessere ricorrere al medico mostrandogli
l'etichetta.
CLASSE
2ª
- non contaminare altre colture;
- evitare di respirare i vapori;
- in caso di malessere ricorrere al
medico mostrandogli l'etichetta.
1.4.
Raccomandazioni utili.
- Nel caso di utilizzo di macchinari con
cabine è opportuno assicurare
altresì la protezione dall'assorbimento
dei prodotti utilizzati;
- effettuare la manutenzione
periodica dei macchinari e strumenti usati
per le miscele e lo spandimento dei
prodotti;
- a fine lavoro svuotamento degli attrezzi e ripulitura dei
luoghi nei
quali è stato
compiuto il trattamento. Non effettuare il lavaggio con
acque che
possono venire utilizzate. Versare
residui in fosse
appositamente predisposte;
- esporre in modo ben
visibile nei locali dove si conservano i prodotti
antiparassitari le etichette dei
prodotti medesimi o copia di esse;
- rispettare scrupolosamente
i tempi di agibilità sui terreni o
locali
chiusi ove sono stati impiegati antiparassitari,
secondo quanto indicato
nelle etichette dei singoli prodotti;
- gli abiti da lavoro vanno comunque
conservati in ripostigli
strettamente separati dagli abiti personali. Analogamente il vestiario
utilizzato durante la manipolazione e spandimento dei presidi sanitari
deve essere lavato separatamente da
altri indumenti.
1.5.
Informazioni mediche.
I sintomi di
intossicazione e i consigli terapeutici per il medico in
particolare
per quanto concerne i prodotti molto tossici, tossici e nocivi
sono
evidenziati nelle rispettive etichettature.
Pertanto al medico che presta l'intervento
deve essere presentata
l'etichettatura del prodotto
che si presume abbia provocato
l'intossicazione.
1.6.
Una
serie di norme legislative hanno
vietato l'impiego in agricoltura dei
presidi sanitari contenenti i sottoelencati
principi attivi, a causa del
loro
elevato rischio per la salute degli utilizzatori e dei consumatori:
-
1.2 - Dibromoetano Revocato
-
2,4,5 - T
Revocato
-
Acido Cianidrico Non Autorizzato
-
Aldrin
Revocato
-
Amitrol
Revocato
-
Atrazina
Sospesa
-
Azinfon - Etile Revocato
-
Barban
Revocato
-
Binapacril
Revocato
-
Bromofos
Revocato
-
Bromofos Etile
Revocato
-
Butocarbossina
Revocato
-
Captafol
Revocato
-
Carbonio Solfuro Revocato
-
Carbonio Tetracloruro
Revocato
-
Cianato di Potassio Revocato
-
Cloramben
Revocato
-
Cloraniformentano Revocato
-
Clorbenside
Revocato
-
Clordano
Revocato
-
Clorobenzilato
Revocato
-
DDT
Revocato
-
Demeton - s - Metile Revocato
-
Dialifos
Revocato
-
Diallato
Non Autorizzato
-
Dieldrin
Revocato
-
Dinoseb
Revocato
-
Dinoterb
Revocato
-
Dioxation
Non Autorizzato
-
Edifenfos Revocato
-
Endrin
Revocato
-
Eptacloro
Revocato
-
Esaclorobenzolo Revocato
-
Etem
Revocato
-
Etion
Revocato
-
Fenoxicarb
Sospeso
-
Ferban
Revocato
-
HCH
Revocato
-
Mevinfos
Revocato
-
Nabam
Revocato
-
Naled
Revocato
-
Nicotina
Revocato
-
Pertane
Revocato
-
Protoato
Revocato
-
Tepp
Revocato
-
Toxafene
Non Autorizzato
-
Triallato
Revocato
-
Zireb
Revocato
Hanno altresì subito una limitazione d'impiego
i presidi sanitari
contenenti
i sottoelencati principi attivi:
-
lindano
-
DDD
1.7.
Elenco Centri Antiveleno.
- Centro Antiveleni, Ospedale
Maggiore "Ca Granda", p. Ospedale
Maggiore 3 - 20162 MILANO-NIGUARDA.
- Centro Antiveleni, Ospedali
Riuniti, via Cardarelli 9 - 80100 NAPOLI.
- Centro Antiveleni, 1ª Facoltà
di Medicina, Istituto di
Farmacologia - NAPOLI.
- Centro Antiveleni, Istituto di Farmacologia Università di Padova,
largo E. Meneghetti 2 - PADOVA.
- Centro Antiveleni, Università di Torino,
c. Polonia 14 - 10126
TORINO.
- Servizio Informazioni
Tossicologica - Rep. Anestesia e
Rianimazione,
Ospedale Civile - VICENZA.
- Centro Antiveleni, Università di
Roma, Policlinico Umberto 1°, v.le
del
Policlinico - 00161 ROMA.
- Centro Antiveleni, Istituto di
Anestiologia e Rianimazione, Centro di
Rianimazione
"Biancarosa Fanfani", Università Cattolica S. Cuore, l.go A.
Gemelli
8 - 00168 ROMA.
- Servizio di Tossicologia,
Ospedale S. Camillo, circonvallazione
Gianicolense
87 - 00152 ROMA.
- Centro Provinciale per la lotta
contro gli avvelenamenti e le
intossicazioni,
Ospedale "Maurizio Bufalini" - 47023 CESENA.
- Centro Antiveleni, Ospedali
Civili di Genova, Ospedale Regionale
Generale
"S. Martino" - 16132 GENOVA.
- Centro Antiveleni, Ospedale Civile
della Spezia "Sant'Andrea",
Servizio
Anestesia e Rianimazione - LA SPEZIA.
- Centro Antiveleni, Centro di
Rianimazione e Terapia Intensiva,
Ospedale
Generale Regionale "Vito Fazzi" - LECCE.
- Centro Antiveleni, Ospedale
"Santissima Annunziata", Centro di
Rianimazione
- CHIETI.
- Centro Antiveleni, Ospedale
Garibaldi, Centro Rianimazione - 95100
CATANIA.
2.
MEZZI MECCANICI
Principali
misure di prevenzione.
A
titolo puramente esemplificativo:
- adozione di cabina o telaio di protezione per trattrici agricole a
ruote indicate dalla citata circolare
del Ministero del Lavoro n. 49 del
19.5.81 al fine di evitare o
ridurre gli infortuni derivanti dal
ribaltamento delle trattrici medesime;
- adeguato addestramento degli addetti all'uso dei
singoli mezzi
meccanici;
- rispetto dei tempi e delle modalità di manutenzione
del mezzo
meccanico secondo le specifiche
indicazioni della Casa costruttrice;
- la pulizia, riparazione, registrazione,
ingrassaggio o comunque la
manipolazione di parti di
macchine non deve essere
effettuata quando
queste sono in moto.
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono
pericolo, devono essere protetti o
segregati o provvisti dei dispositivi
di sicurezza;
- tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni,
ecc.), gli
ingranaggi, le ruote e parti mobili e
dentate, i motori e quelle parti che
in caso di rottura possono fuoriuscire
con violenza, devono essere fornite
di adeguate protezioni (schermi,
custodie, ecc.);
- le aperture di
alimentazione e di scarico
delle macchine devono
essere provviste di idonei ripari
(parapetti o griglie, coperture, ecc. -
es. trebbiatrici);
- gli organi di comando per la messa in moto
e l'arresto devono essere
ben riconoscibili e
di facile portata, ma tali da
evitare accensioni
accidentali;
- i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere usati in modo
rispondente alle loro caratteristiche con le opportune
misure per
assicurare la stabilità del mezzo;
- ove consentito dalla caratteristica del
mezzo, sedili delle macchine
con sospensioni
regolabili in grado di ridurre
almeno le vibrazioni
verticali e adeguata imbottitura;
- per le macchine
azionate da motori elettrici: corretta esecuzione
impianto elettrico di terra e perfetta
taratura dei fusibili;
- per le macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza scrupolosa
dei limiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi
contro
l'azionamento accidentale;
- parapetti protettivi dell'altezza di almeno 1 metro per le
piattaforme di sollevamento azionate da
pompe idrauliche e per i piani di
carico.
3.
Stalle e allevamenti.
Le
stalle e i ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i
locali
di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle o i ricoveri siano situati sotto i locali predetti,
devono
avere solai costruiti in modo da impedire il passaggio di gas.
Le aziende devono tenere a disposizione degli addetti alla
custodia del
bestiame,
i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle
malattie
infettive quali zoonosi batteriche e virali.
Nelle
attività concernenti la distruzione di parassiti animali, nonché in
quelle concernenti la prevenzione e la cura
delle malattie infettive del
bestiame, devono essere osservate le disposizioni per la difesa delle
sostanze.
Oltre
all'osservazione delle prescrizioni di legge in materia di stalle e
di concimaie, la prevenzione per
gli addetti al bestiame deve essere
rivolta ad evitare la
polverosità derivante dal deposito,
trasporto e
scarico dell'alimentazione secca, i gas da
fermentazione degli escrementi
animali e
quant'altro connesso al
microclima dell'ambiente di
lavoro
(umidità
e sbalzi di temperatura).
4.
Silos, pozzi neri, cantine e ambienti simili.
Oltre
all'osservazione delle norme di legge in materia, la prevenzione per
gli
addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe,
deve essere rivolta ad evitare lo sviluppo
di gas tossici prodotti dalla
fermentazione organica vegetale o
dei rifiuti animali, ma anche da
microclima, incendi ed esplosioni e quant'altro
connesso all'ambiente di
lavoro.
L'accesso dei lavoratori nei locali indicati può avvenire soltanto dopo
che sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle
condizioni di
respirabilità,
ossia assenza di gas tossici.
I lavoratori che esplicano attività in tali ambienti, devono usare le
necessarie cautele e, in particolare, essere
forniti di ogni mezzo di
protezione
(maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc.);
debbono essere, inoltre, vigilati dall'esterno
per tutta la durata del
lavoro.
5.
Frigoriferi.
La prevenzione per gli addetti che
esplicano la loro attività in ambienti
refrigerati deve essere
rivolta in particolare ed evitare i rischi
connessi
al microclima specifico.
Pertanto
tali lavoratori devono essere muniti di mezzi protettivi adeguati
(tute
imbottite, guanti, cappelli).
6.
Serre.
Oltre al rispetto delle prescrizioni di legge in materia, la
prevenzione
per
gli addetti deve essere rivolta ad assicurare:
- divieto di accesso
per i non addetti al trattamento durante lo
svolgimento del medesimo con uso di
sostanze chimiche;
- rispetto delle indicazioni individuate per l'uso
dei fitofarmaci e
dei relativi tempi di sicurezza secondo
le indicazioni delle etichette;
- adeguato sistema di aerazione;
- uso di idonei mezzi
protettivi individuali (indumenti
di lavoro,
cuffie, ecc.).
7.
Lavorazioni a cielo aperto.
Oltre a
quanto già previsto nell'impiego degli antiparassitari, ove si
faccia uso di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il carico e
scarico di fieno o per altri impieghi, deve
trattarsi di scale costruite
con materiali adatti alle condizioni di impiego,
di dimensioni
appropriate;
se di legno devono avere i pioli fissati mediante incastro ai
montanti, coperti di
materiale antisdrucciolevole alle estremità
superiori.
Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri.
B)
Dispositivi di protezione individuali.
Dispositivo personale di sicurezza (DPI) è
qualsiasi
attrezzatura
destinata ad essere
indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la
sicurezza o
la salute durante il
lavoro, nonché ogni completamento o
accessorio
destinato a tale scopo (art. 40, D.lgs. n. 626/94).
L'utilizzo dei DPI comporta
per il datore di lavoro l'applicazione
del
titolo IV, D.lgs. n. 626/94. In particolare occorre prestare attenzione
alla:
- valutazione dei rischi che
non possono essere evitati con altri mezzi
(es. uso di prodotti fitosanitari);
- individuazione delle caratteristiche dei DPI correlata
ai rischi
aziendali e acquisto degli stessi in
relazione a tali esigenze;
- individuazione delle condizioni in cui un
DPI deve essere usato
soprattutto in relazione alla durata
dell'uso;
- informazione e formazione dei
lavoratori sull'utilizzo dei DPI.
L'addestramento è
obbligatorio per quelli di 3a
categoria (maschere e
filtri per la
protezione dell'apparato respiratorio - utilizzo dei
prodotti
fitosanitari - cuffie per la protezione dell'udito - utilizzo di
macchine
e/o impianti particolarmente rumorosi).
Per quanto riguarda l'impiego dei prodotti
fitosanitari i DPI servono a
proteggere
gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via
cutanea
o respiratoria.
L'uso dei mezzi personali di protezione va considerato come
elemento di
sicurezza
aggiuntivo ai seguenti criteri:
- impiego razionale dei presidi
sanitari anche attraverso
l'utilizzazione delle tecniche di lotta
guidata ed integrata;
- manutenzione periodica delle apparecchiature
adibite all'erogazione
dei fitofarmaci.
Inconvenienti
legati all'uso dei mezzi di protezione individuale:
- disagio (sudorazione, fatica legata al peso di certi mezzi
protettivi, ecc.);
- aumento lavoro respiratorio (nel
caso di maschere);
- induzione di falsa
sensazione di sicurezza che può portare a
trascurare le norme di buona tecnica;
- aumento del pericolo di
infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno
agili).
Mezzi di
protezione Mansioni durante
adoperati abitualmente cui vengono adoperati
tuta
in tessuto
........
tuta
in materia impermeabile ........
cappello
........
occhiali
protettivi
........
guanti
........
mascherina
di carta
........
semimaschera
in gomma
........
maschera
intera ........
casco
........
cabina
su trattore
........
cabina
con aria condizionata ........
Leggenda
mansioni:
PM:
preparazione miscela
DM:
distribuzione della miscela
RC:
rientro nella coltura trattata per altre operazioni
COME
PROTEGGERE LA PELLE
Scegliere indumenti confezionati con prodotti che
non siano penetrabili
dai fitofarmaci (PVC
resiste bene ai solventi
organici tranne al
tetracloruro
di carbonio, il polietilene resiste bene ai solventi organici
compreso
il tetracloruro di carbonio). Scegliere indumenti che si possano
indossare comodamente e che
permettano un lavoro agevole e
preferire
indumenti
usa e getta per non doversi preoccupare della manutenzione.
In
particolare sono consigliabili:
- tute in cotone al 100%,
meglio se impermeabilizzate e rivestite sui 2
lati con materiali che garantiscano una
protezione conforme alle norme ISO
e una buona permeabilità alla
sudorazione come da norma DIN;
- stivali in gomma con suola
antisdrucciolo da calzare sotto la tuta;
- guanti in polietene o polivinile
con sottoguanti in cotone;
- cappucci impermeabili con
copricollo se manca il casco.
COME
PROTEGGERE GLI OCCHI
Scegliere occhiali a buona aderenza col viso dotati di
guarnizione di
materiale
resistente ai fitofarmaci.
Scegliere
occhiali con buona visibilità anche laterale.
Utilizzare
prodotti antiappannanti con cui trattare le lenti.
COME
PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE
Maschere
a filtro: si tratta o di mezze-maschere che proteggono solo naso
e bocca con un facciale dotato di 1 o 2
filtri o di maschere che
proteggono
l'intero viso compresi gli occhi.
Caschi:
sistemi di protezione integrale del capo in cui viene garantito un
adeguato ricambio d'aria
tramite un ventilatore che aspira l'aria
dall'esterno,
la fa passare attraverso un filtro e la immette nel casco.
Cabine: sistemi che
creano piccoli ambienti confinati,
isolati
dall'ambiente esterno all'interno dei quali
operano gli addetti. Viene
garantito un adeguato ricambio d'aria tramite un
ventilatore che aspira
l'aria
dall'esterno, la filtra e la immette nell'abitacolo. In alcuni casi
le cabine sono
dotate di impianto di climatizzazione
che controlla
temperatura
e umidità dell'aria immessa.
EFFICACIA
MEZZI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Dipende da: buona
tenuta del facciale; buona
efficacia dei filtri
attraverso
cui passa l'aria prima di essere inalata.
EFFICACIA
FILTRI
È
il punto cruciale di tutti i sistemi di protezione delle vie aeree.
Dipende dalla composizione del filtro. Esiste
una vasta gamma di sostanze
che
compongono i filtri.
Bisogna scegliere il più adatto
in rapporto al prodotto o
classe di
prodotti
da cui ci si vuole proteggere.
Non
esiste un filtro universale.
Altre
informazioni contenute sulle etichette dei filtri rispondenti
alle
norme UNI '83.
- Mese e
anno scadenza (esse vanno
riferite al periodo massimo di
conservazione del filtro in adeguate
condizioni e non al periodo massimo
di uno efficace del filtro).
- Capacità di assorbimento 1
piccola
- (funzione della quantità 2
media
- della sostanza assorbente
contenuta) 3 grande
Garanzia
dei filtri rispondenti alle norme UNI '83.
- Bassa resistenza (per i
filtri misti A 2 P2 al massimo 8,4 m bar e 30
1/min).
- Durata del filtro minima
per i filtri A2 = 40 minuti (prove con
tetracloruro di carbonio allo 0,5%).
Limiti
di efficacia e durata degli attuali filtri
nei
confronti dei fitofarmaci.
- Prove di efficacia e di durata per i filtri
misti A/P (i più adatti
all'uso agricolo) effettuate, secondo
le norme UNI, solo con tetracloruro
di carbonio e con polveri.
- Quindi garanzia di
efficacia e di durata dei filtri, non si
riferiscono specialmente ai
fitofarmaci.
- La durata minima
garantita dalle norme UNI non tiene conto
dell'effetto negativo
che su essa gioca l'impregnazione di aerosol
acquosi, durante l'uso dei fitofarmaci.
TABELLA
DATI INRS '84 SULL'EFFICACIA DI FILTRI PER MASCHERE
E
CASCHI DA USO AGRICOLO (% DI RITENZIONE).
fitofarmaco
filtri filtri
per n. 3 maschere per caschi n. 5
Parathion
75 - 87 40 - 76
Lindano 50 -
60 50 - 65
Endosulfan 68
- 85 45 - 78
Rinosebe 92 - 97 65 - 95
Paraquat 92 - 98 48 - 96
Indagine
Istituto Meccanica Agraria - Bologna (1981) sulle caratteristiche
costruttive
di 6 caschi tra i più diffusi.
Peso:
1 - 5 Kg.
Portata
aria: 50-80 1/min.
Livello
sonoro generato da ventilatore: 75 - 86 d B (A)
L'estrema
variabilità dei dati costruttivi dei caschi denuncia una carenza
di conoscenze da parte dei costruttori e la mancanza di un'adeguata
normativa.
Necessaria
una scelta oculata da parte dell'utente.
Caratteristiche
di un "buon casco".
- Peso ridotto.
- Buon appoggio sulle spalle.
- Portata aria 120 1/min (Proposta
CEE).
- Rumore generato dal ventilatore
75 d B (A) (Proposta CEE).
- Buona efficacia insonorizzante nei confronti
rumori esterni
(abbattimento) 5 d B(A).
- Buona visibilità anche laterale.
- Direzione dei getti d'aria del ventilatore tale da non procurare
fastidi e/o impedire l'appannamento.
Vantaggi
delle cabine.
- Eliminano i disagi legati all'uso
di maschere o caschi.
- Possono offrire una buona protezione contro
il rumore se
opportunamente progettate.
- Possono offrire una protezione
contro le sfavorevoli condizioni
ambientali se dotate di climatizzatore.
- Possono offrire una buona
protezione contro polveri minerali,
se le
prese d'aria vengono provviste di opportuni
filtri antipolvere.
- Quando fossero disponibili filtri di provata
efficacia nei confronti
dei fitofarmaci, eliminerebbero o
ridurrebbero sensibilmente il rischio di
esposizione a fitofarmaci.
Una cabina che
fornisca condizioni di protezione
(filtrazione,
climatizzazione e pressurizzazione
dell'aria) risulta completamente
efficace esclusivamente se l'operatore non inquina la cabina con
fitofarmaci
(svolgimento di altre mansioni connesse ai trattamenti quali:
preparazione della miscela, pulizia dei mezzi di distribuzione,
ecc.).
Pertanto l'uso della cabina va necessariamente
integrato con un'adeguata
organizzazione
del lavoro.
Limiti
delle cabine quali mezzi di protezione contro i presidi sanitari.
Gli elevati ricambi d'aria aggravano i
problemi relativi all'efficacia e
alla durata dei filtri. La "falsa sicurezza" indotta dal
loro uso, può
indurre a
non far rispettare le norme
di buona tecnica durante i
trattamenti.
Osservazioni
conclusive sui sistemi di protezione in agricoltura
delle
vie respiratorie.
- Efficacia filtrante: non è mai il 100%.
Anzi per prodotti molto
volatili può avvicinarsi al 50%.
- Usare con cautela i dati di vita media dei filtri
forniti dai
costruttori: in presenza di umidità la
durata può ridursi in modo molto
rilevante.
- Mezzi individuali vanno
conservati ben puliti, perché possono
tramutarsi in una fonte aggiuntiva di
assorbimento di tossici.
- Non rinunziare mai ai sistemi
di preparazione ed erogazione dei
presidi sanitari
dettati dalle norme di buona
tecnica, perché in
definitiva sono il più efficace sistema
di prevenzione.
Fumare
o mangiare, cosparsi di prodotti chimici, vanifica ogni sistema di
prevenzione.
.OMISSIS.
DA PAG. 159 A PAG. 208 SONO RIPORTATI:
- libretto sindacale e sanitario;
- legge 20.5.70 n. 300:
"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul
Collocamento";
- protocollo interconfederale 23.7.93 "sulla
politica dei redditi e
dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e
sul sostegno al sistema
produttivo".
þþþþ