Contratto collettivo nazionale di lavoro

 

PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

 

10 luglio 1998

 

(1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001)

 

 

L'anno 1998 il giorno 10 del mese di luglio, in Roma,

 

tra

 

la  CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA,  rappresentata dal  Presidente dr. Augusto Bocchini, assistito dai sigg.: dr. Francesco  Basile,  responsabile  del  settore sindacale,  dr.  Arcangelo  Mafrici,  Direttore  Generale, dr. Camillo Ferraccioli, Direttore della  Direzione  Sindacale, geom. Giovanni Punzi, Capo dell'Ufficio Contratti e Lavoro;

nonché dai Componenti la Delegazione Confederale, sigg.: P.A. Alceste  Bartelucci, dr. Serafino Bertuletti, dr. Bartolomeo Bianchi, dr.  Biagio  Bonfiglio, dr. Edoardo Chiti, rag. Franco De Rosa, rag. Alberto Gulletta,  dr. Giovanni Marescalco, dr. Antonio Margiotta, avv. Massimo Mazzanti, dr.  Paolo  Sordo, dr. Franco Postorino, dr. Giannannibale Rossi di Medelana,  dr. Leonardo Seccia, geom. Giovanni Ticca, geom. Aldo Cerutti, dr. Giorgio Cammarota, cav. Cesare Pasquali, sig. Giacomo Raffaelli.

 

con la partecipazione:

 

·        della  FEDERAZIONE NAZIONALE DEI PROPRIETARI CONDUTTORI IN  ECONOMIA, rappresentata  dal  Presidente  dr.  Giannannibale  Rossi  di  Medelana,  assistito dal Segretario dr. Marino Scappucci;

·        della  FEDERAZIONE  NAZIONALE  AFFITTUARI  CONDUTTORI  IN  ECONOMIA,  rappresentata  dal  sig. Giovanni Rossi, assistito dal  Segretario  sig.  Francesco Fiori;

·        della  FEDERAZIONE  NAZIONALE  DELL'IMPRESA  FAMILIARE  COLTIVATRICE,  rappresentata  dal  Presidente  rag. Quintilio  Gorlani,  assistito  dal  Segretario dr. Marino Scappucci;

·        la  CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI,  rappresentata  dal  Presidente Paolo Bedoni, in nome e per conto delle Federazioni Nazionali  aderenti,  assistito  dai  sigg.  Vice  Presidenti  Filomena  Laguardia,  Pierluigi  Filippi, Paolo Nigro, Ettore Pedroni; dai sigg. membri  della  Giunta Esecutiva: Sergio Marini, Francesco Orlandi, quali responsabili del  settore  sindacale,  Carlo  Gottero, Gianmarco  Meloni,  dal  Segretario  Generale Franco Pasquali, dal Segretario Organizzativo Vincenzo Gesmundo,  dal responsabile delle Relazioni Sindacali Fiorito Leo, dal capo Ufficio  Assistenza Sindacale Romano Magrini;

·        la  CONFEDERAZIONE  ITALIANA AGRICOLTORI  -  CIA,  rappresentata  dal  Presidente  on. Giuseppe Avolio, assistito dai sigg.: Paolo De  Carolis,  Vice Presidente, Angelo Del Gaizo, Responsabile Relazioni Sindacali;

·        componenti  la  delegazione confederale per le trattative:  Francesco  Amatuzzo, Gianna Benedetti, Mario Lanzi, Gianni Rasera, Stefano Gasperi,  Alessandra  Mauri, Fausto Balboni, Valentino Vannelli, Daniela  Sarnari,  Nevio Lavagnoli, Massimo Biagetti, Lucio Staniscia, Lidia Gasdia, Franco  Catapano,  Donato  Di Stefano, Roberto Bogetti, Michele  Drosi,  Gaspare  Bullaro, Ignazio Murgia

 

e

 

·        la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Gianfranco Benzi,  dal  Vice  Segretario Marcello Tocco, dai Segretari  Nazionali  Vincenzo  Lacorte,  Antonio  Carbone,  Elisa Castellano,  Laura  Martini,  Silvano  Silvani, da Carlo Komel e Patrizia Consiglio del Dipartimento agricoltura,  dai Segretari generali regionali e dai componenti la delegazione trattante  Roberto  Carenzi,  Giuseppe Caruana, Stefania  Crogi,  Mirco  De  Ponti,  Giovanni Forte, Rossano Guerra, Andrea Guarducci, Pasquale La Rosa,  Ida  Mantovani,  Giuseppe Marziano, Lorenzo Murgia, Liano Nicolella,  Massimo  Sabatino, Gianfranco Sodano, Elvio Tron e dai Segretari regionali Susanna  Camusso,  Fabrizio  Maritan, Marino Grazi, Nicola  Primavera,  Francesco  D'Angelo, Antonio Granata, Aldo Dessì, Guido Zanardi, Fulvio Moscatelli,  Alois  Burgher,  Mario Cerutti, Wilma Bontempo, Sandro Petruzzo,  Nicola  Meale;

·        la  FISBA-CISL, rappresentata dal Segretario Generale, Albino Gorini,  dal  Segretario  Generale aggiunto, Francesco  Matafù  e  dai  Segretari  nazionali:  Franco  Carbone,  Augusto Cianfoni  e  Pietro  Massini;  dai  Segretari  regionali Filippo Candela, Mario Ciccocioppo, Antono  Ciucci,  Tiziano Faes, Stefano Faiotto, Nicolantonio Fiorilli, Giampiero Giampieri,  Bruno  Inserra, Angelo Manzotti, Carmelo Mazzotta, Graziano Meloni,  Ugo  Olivero,  Maurizio  Ori, Alvaro Pedemonti, Cosimo  Piscioneri,  Giuseppe  Rustioni, Fabrizio Valentini, Armando Zanotti, nonché dai componenti  la  delegazione trattante sigg.: Ettore D'Antonio, Dino Di Gennaro,  Geremia  Gomboso, Giacomo Nicotra, Carmine Santese, Emilio Sbarzagli;

·        la  UILA-UIL, rappresentata dal Presidente Pierluigi Bertinelli,  dal  Segretario Generale Stefano Mantegazza, dai Segretari nazionali  Tiziana  Bocchi,  Pasquale Papiccio, Giampiero Sambucini ed Enrico Tonghini,  dai  componenti della delegazione trattante Michele Acquisto, Antonio Biagioli,  Carlo  Boccia, Enzo Bonisoli, Oronzo Bufano, Raimondo Cavallaro,  Oreste  Colonna,  Giuliano  Graziani,  Luigi Incarnato,  Guido  Majrone,  Sergio  Modanesi, Pietro Pellegrini, Gino Sacchetti, Francesco Vendola  e  Luigi  Vizzino.

 

In  applicazione  dell'accordo nazionale di rinnovo sottoscritto  in  pari data,  si  è  stipulato  il  presente  CCNL  per  gli  Operai  Agricoli  eFlorovivaisti, da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

 

 

 

Titolo I - PARTE INTRODUTTIVA

 

Art. 1 - Oggetto del contratto.

 

Il  presente  CCNL  regola i rapporti di lavoro fra  i  datori  di  lavoro

nell'agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori  di  aziende

florovivaistiche  (*) e gli operai agricoli, secondo le  specifiche  norme

nello stesso indicate.

 

Il  CCNL  si  applica,  altresì,  alle  imprese  che  svolgono  lavori  di

sistemazione  e  manutenzione  di verde pubblico  e  privato  nonché  alle

attività agrituristiche e faunistico-venatorie.

 

(*) Sono  florovivaistiche  le  aziende:  1) vivaistiche   produttrici  di

    piante  olivicole,  viticole e  da  frutto, ornamentali  e  forestali;

    2) produttrici di piante ornamentali da serra; 3) produttrici di fiori

    recisi  comunque coltivati; 4) produttrici di bulbi, sementi di fiori,

    piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

 

 

 

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto.

 

La struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale e

provinciale.

 

 

Contratto Nazionale

 

Il  CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le

parti,  le  condizioni  normative  ed  economiche  relative  alle  diverse

prestazioni  di  lavoro  nonché  il ruolo  e  le  competenze  del  livello

provinciale di contrattazione.

 

La  dinamica  degli  effetti  economici e dei  minimi  salariali  di  area

nell'ambito  del  rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al    biennio  di

validità  e  sarà  coerente con i tassi di inflazione programmata  assunti

come obiettivo comune nell'ambito della concertazione per la politica  dei

redditi.

 

Per  la  definizione di detta dinamica sarà tenuto conto  delle  politiche

concordate  nelle  sessioni  di politica dei redditi  e  dell'occupazione,

dell'obiettivo  mirato  alla  salvaguardia  del  potere  d'acquisto  delle

retribuzioni,  delle tendenze generali dell'economia  e  del  mercato  del

lavoro,  del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore

agricolo.

 

Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza  del

CCNL,  ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo,

sarà  corrisposto  un  apposito  elemento provvisorio  della  retribuzione

denominato "indennità di vacanza contrattuale".

 

L'importo  di  tale  elemento  sarà pari al  30%  del  tasso  d'inflazione

programmata applicato sui minimi salariali di area vigenti, ove è  inclusa

l'ex  indennità  di  contingenza (vedi art. 44 e tabelle  1  e  2  di  cui

all'allegato n. 1).

 

Dopo  6  mesi  di  vacanza contrattuale, detto importo sarà  pari  al  50%

dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo  del

contratto la "indennità di vacanza contrattuale" cessa di essere erogata.

 

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

La  data  di  inizio  della  corresponsione della  "indennità  di  vacanza

contrattuale"  come  sopra  disciplinata  slitta,  in  caso  di  ritardata

presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.

 

 

Contratto Provinciale.

 

Il  contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in

un   tempo   intermedio  nell'arco  di  vigenza  del  CCNL  e  ha   durata

quadriennale.

 

La  contrattazione  provinciale definisce  i  salari  contrattuali  e  può

trattare  le  materie specificatamente rinviate dagli artt. 86  e  87  del

CCNL,  secondo  le  modalità e gli ambiti appositamente definiti  e  dovrà

riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli  stabiliti

dal livello nazionale.

 

La  dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell'ambito

del  rinnovo  quadriennale dovrà riferirsi al 1° biennio di  validità  dei

contratti  provinciali medesimi e sarà coerente con i tassi di  inflazione

programmata  secondo i principi e i criteri di cui ai  commi  3  e  4  del

presente articolo.

 

Ulteriori  punti  di  riferimento del negoziato saranno  costituiti  dalla

comparazione tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel

  biennio  di  validità  del CCNL, da valutare  anche  alla  luce  delle

eventuali   variazioni  delle  ragioni  di  scambio  del   Paese,   nonché

dall'andamento  dell'economia  territoriale  del  settore   della   realtà

provinciale.

 

In  applicazione di quanto previsto dal protocollo 23.7.93, le  parti,  in

sede  di  rinnovo del contratto provinciale, potranno inoltre valutare  la

possibilità  di prevedere erogazioni strettamente correlate  ai  risultati

conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, e  aventi

come  obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi

di competitività legati all'andamento del settore.

 

La  predetta  erogazione ha conseguentemente la caratteristica  di  totale

variabilità  e non determinabilità a priori. Tale tipo di erogazione  deve

avere  le caratteristiche idonee per l'applicazione dello specifico regime

contributivo-previdenziale previsto dal su citato protocollo.

 

Dopo  3 mesi di vacanza contrattuale ai lavoratori dipendenti ai quali  si

applica  il  contratto  medesimo, sarà corrisposto  un  apposito  elemento

provvisorio   della   retribuzione,  denominato  "indennità   di   vacanza

contrattuale provinciale".

 

L'importo  di  tale  elemento  sarà pari al  30%  del  tasso  d'inflazione

programmata  applicato  sui  salari  contrattuali  vigenti,  inclusa  l'ex

indennità di contingenza.

 

Dopo  6  mesi  di  vacanza contrattuale, detto importo sarà  pari  al  50%

dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo  del

contratto  la  "indennità di vacanza contrattuale  provinciale"  cessa  di

essere erogata.

 

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

La  data  di  inizio  della  corresponsione della  "indennità  di  vacanza

contrattuale  provinciale"  come sopra disciplinata  slitta,  in  caso  di

ritardata presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di

ritardo.

 

 

 

Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale

         e procedure di rinnovo.

 

Il  presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato

il 19.7.95 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti,

fatte  salve  le specifiche decorrenze espressamente previste,  ha  durata

quadriennale e decorre dal 1° gennaio 1998 e scade il 31 dicembre 2001.

 

Il  contratto  va disdettato da una delle parti contraenti almeno  8  mesi

prima  della  scadenza  a  mezzo raccomandata a.r.,  in  caso  di  mancata

disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

 

La  parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le  sue

proposte 5 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.

 

Il  negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 3 mesi prima della  scadenza

del  contratto.  Durante  tale periodo le parti  contraenti  non  assumono

iniziative  unilaterali né procedono ad azioni dirette. La  violazione  di

tale   periodo   comporterà  come  conseguenza  a   carico   della   parte

responsabile, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del  termine  dal

quale far decorrere l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2.

 

Il  presente  contratto conserverà la sua efficacia  fino  all'entrata  in

vigore del nuovo.

 

 

 

Art. 4 - Efficacia del contratto.

 

Le  norme  del  presente  contratto sono operanti  e  dispiegano  la  loro

efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori

e   sono  impegnative  per  le  Organizzazioni  contraenti  e  per  quelle

provinciali loro aderenti.

 

 

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 5 - Sistema delle relazioni.

 

Le  parti  convengono  di rafforzare le relazioni sindacali  con  rapporti

sistematici su temi di comune interesse.

 

In  particolare,  le relazioni tra le parti si svolgono,  relativamente  a

temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in

seno  ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal contratto o da singoli

accordi, quali:

 

-    Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all'art.  6  del

  CCNL;

-   "AGRIFORM" di cui all'art. 7 del CCNL;

-    "Commissione  nazionale paritetica per le pari  opportunità"  di  cui

  all'art. 8 del CCNL;

-    "Comitato  paritetico  nazionale per la salute  e  la  sicurezza  sul

  lavoro" previsto dall'accordo 18.12.96 (allegato n. 5)

-    altri  organismi che le parti riterranno opportuno istituire  per  il

  miglioramento delle relazioni sindacali.

 

 

 

Art. 6 - Osservatori.

 

Osservatorio Nazionale.

 

L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di  analisi,

di  ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune  interesse,

quali:

 

-     le   dinamiche  e  tendenze  del  mercato  del  lavoro  e  le  altre

  problematiche ad esso connesse;

-   i fabbisogni di formazione professionale;

-    le  tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale  del

  settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti

  d'area;

-    i  processi di riorganizzazione dei comparti produttivi  e  dei  loro

  mercati  e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche  che

  incidono sulle diverse produzioni;

-     l'analisi   del  costo  del  lavoro,  delle  dinamiche   retributive

  contrattuali e i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del

  livello provinciale;

-   la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica.

 

L'Osservatorio  nazionale può delegare o incaricare gli  analoghi  livelli

regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.

 

L'Osservatorio  nazionale  è composto da un Consiglio  di  14  componenti,

designati   pariteticamente  dalle  parti  contraenti  datoriali   e   dei

lavoratori.

 

 

Osservatorio Regionale.

 

Le  parti convengono di costituire a livello regionale un Osservatorio che

svolge le seguenti funzioni:

 

-    applicazione  nell'ambito  regionale dei provvedimenti  diretti  allo

  sviluppo del settore agro-alimentare e attività connesse;

-   politiche attive del lavoro e della formazione professionale;

-     politiche  regionali  di  sviluppo  dell'agro-alimentare,  politiche

  territoriali e di tutela dell'ambiente.

 

L'Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore  a  6  e

non  superiore  a  12  componenti, designati pariteticamente  dalle  parti

contraenti datoriali e dei lavoratori.

 

Le  parti  si  impegnano a costituire l'Osservatorio  regionale  entro  90

giorni dalla stipula del CCNL.

 

 

Osservatorio Provinciale.

 

Le  parti  convengono di costituire a livello provinciale un  osservatorio

che svolge le seguenti funzioni:

 

-    fornire  alle  OO.SS.  da  parte delle  Organizzazioni  datoriali  le

  informazioni  utili ad individuare il flusso e il tipo di  finanziamenti

  pubblici diretti allo sviluppo agricolo;

-    fornire  alle  OO.SS.  da  parte delle  Organizzazioni  datoriali  le

  informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie

  di  produzione  in  atto  che possono presentare  rilevanti  conseguenze

  sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione

  e sull'ambiente di lavoro;

-    individuare  gli  eventuali ostacoli alla piena  utilizzazione  delle

  risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici,

  anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area;

-     esaminare,  in  presenza  di  rilevanti  riduzioni  dell'occupazione

  agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di

  riconversione produttiva, o a seguito della diffusa estensione del lavoro

  per  "conto  terzi",  ogni possibile soluzione per  il  reimpiego  della

  manodopera  agricola,  sollecitando a  tale  riguardo,  alle  competenti

  istituzioni   pubbliche,  opportuni  interventi  di  formazione   e   di

  riqualificazione professionale;

-    esaminare  la  qualità  e la quantità dei flussi  occupazionali,  con

  particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo

  scopo  di  fare  proposte all'Osservatorio Regionale e di  impegnare  le

  Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio

  bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici  per

  l'agricoltura;

-   concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a

superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari

opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva

applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in

materia di parità;

-   accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di

formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e

trasmettere agli uffici regionali del lavoro e alle sezioni

circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;

-   esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali,

in forza e in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del

contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate

dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 83;

-   esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro

dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e

delle leggi sociali.

 

In   connessione   con  i  processi  di  trasformazione   colturale,   gli

imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale  fabbisogno

di  qualificazione  e/o riqualificazione professionale  della  manodopera,

perché   l'Osservatorio   prospetti  agli   organi   pubblici   competenti

l'attuazione dei corsi necessari.

 

L'Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a  6

e  non  superiore a 12 componenti, designati pariteticamente  dalle  parti

contraenti datoriali e dei lavoratori.

 

Le  parti  si impegnano a costituire l'Osservatorio provinciale  entro  90

giorni dalla stipula del CCNL.

 

Per il funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali, provinciali)

si rinvia al Regolamento di cui all'allegato n. 4 del presente CCNL.

 

 

 

Art. 7 - Formazione professionale.

 

Le  parti  considerano la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo

della  professionalità  dei  lavoratori,  condizioni  necessarie  per   il

miglioramento  della competitività delle imprese e  per  la  tutela  e  la

promozione del lavoro.

 

La formazione professionale assume pertanto un ruolo di primo piano per la

modernizzazione  del settore agricolo e per garantire  all'agricoltura  la

necessaria manodopera qualificata.

 

A  tal  fine  le  parti sono impegnate a tutti i livelli ad esercitare  un

attivo  ruolo di promozione e di indirizzo, diretto anche ad acquisire  al

settore la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione

di programmi di formazione continua e in alternanza.

 

Per  il  perseguimento  dei  suddetti obiettivi  le  parti  convengono  di

istituire  su  base  paritetica un organismo nazionale per  la  formazione

professionale  in agricoltura, i cui compiti, composizione e funzionamento

sono definiti dallo Statuto, allegato n. 3 - AGRIFORM al presente CCNL.

 

 

 

Art. 8 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità".

 

Entro  6  mesi  dalla  stipula  del  presente  CCNL  sarà  istituita   una

Commissione  nazionale per le "pari opportunità" composta  pariteticamente

da 2 rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.

 

La Commissione ha l'incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e

di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una

effettiva  parità  di opportunità per le lavoratrici agricole  nel  lavoro

(accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte  a

superarli.

 

La Commissione ha i seguenti compiti:

 

a)    analizza   l'andamento  dell'occupazione  femminile  in  agricoltura

  utilizzando anche i dati forniti dall'Osservatorio nazionale, disaggregati

  per sesso e inquadramento professionale;

b)   studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema  di

  "azioni positive" poste in essere in Italia e all'estero in applicazione

  della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635, dei Programmi di azione della

  Comunità Europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge in materia di

  pari opportunità;

c)   individua  misure  concrete  finalizzate  alla  salvaguardia  e  alla

  valorizzazione del lavoro femminile;

d)   propone  campagne d'informazione e di sensibilizzazione per garantire

  il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di

  lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Per  lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme

di finanziamento a sostegno della propria attività.

 

I  risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno

trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le  dovute

valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.

 

La  Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno,

da  un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali e annualmente

riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.

 

Tre  mesi  prima  della  scadenza del presente contratto,  la  Commissione

concluderà  i  lavori  presentando un rapporto  conclusivo  corredato  dai

materiali raccolti ed elaborati.

 

In  questa  sede verranno presentate tanto le proposte di normativa  sulle

quali  sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto

le  valutazioni  differenziate di ciascuno dei componenti  la  Commissione

stessa.

 

 

 

Art. 9 - Mercato del lavoro: azioni bilaterali.

 

Le parti,

 

-    visto  il D.lgs. n. 469/97, che trasferisce alle regioni e agli  enti

  locali  le funzioni in materia di collocamento, e che prevede  anche  la

  possibilità di gestione da parte di soggetti privati;

-    ritenendo  opportuno svolgere un ruolo attivo nella  riorganizzazione

  del  collocamento,  anche  al  fine  di  valorizzare  adeguatamente   le

  peculiarità del settore agricolo;

 

convengono:

 

·    di  attribuire  al sistema degli Osservatori il compito  di  seguire,

  indirizzare, coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere

  gli opportuni contatti con le istituzioni competenti;

·    di  demandare  alle parti territorialmente competenti la  facoltà  di

  costituire organismi bilaterali con il compito di svolgere iniziative per

  organizzare l'incontro domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo

  delle convenzioni previste dall'art. 25 del presente CCNL, dalla legge n.

  608/96  e  dal  D.lgs.  n.  146/97, favorire la soluzione  dei  problemi

  derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera.

 

 

 

Titolo III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

             COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO

 

Art. 10 - Assunzione.

 

L'assunzione   della   manodopera  agricola  è  regolata   dalle   vigenti

disposizioni di legge.

 

L'assunzione  degli operai a tempo determinato deve essere effettuata  per

fase lavorativa o in base alle disposizioni dell'art. 11, legge n. 83/70 e

successive modifiche e integrazioni.

 

Per  "fase  lavorativa"  si  intende il periodo  di  tempo  limitato  alla

esecuzione  delle singole operazioni fondamentali in cui  si  articola  il

ciclo  produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia

(es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).

 

L'individuazione  delle fasi lavorative più rilevanti che  si  riscontrano

nelle  colture  agrarie tipiche della provincia è demandata  al  contratto

provinciale.

 

Per  le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l'assunzione

degli  operai  a  tempo  determinato  viene  effettuata  con  garanzia  di

occupazione  per  tutta la durata della stessa "fase lavorativa",  facendo

salve diverse e particolari regolamentazioni del contratto provinciale.

 

Il  contratto  provinciale  individuerà  le  eccezioni  alla  garanzia  di

occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa.

 

Tali eccezioni potranno riferirsi ad avversità atmosferiche e, nel caso di

aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e agli scambi  di

manodopera  di  cui  all'art.  2139 C.C.  Altre  eccezioni  -  riferite  a

condizioni  di  mercato e ad esigenze tecniche - potranno essere  previste

dal contratto provinciale.

 

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per  il

lavoro effettivamente prestato.

 

 

 

Art. 11 - Contratto individuale.

 

Tra  il  datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato  dovrà  essere

redatto,  firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio  a

tempo  indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti

gli effetti di legge.

 

In  tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio

del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova e

il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal contratto provinciale di

lavoro.

 

Le  parti,  ove  lo  ritengano opportuno, possono  farsi  assistere  nella

stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive

Organizzazioni sindacali.

 

 

 

Art. 12 - Periodo di prova.

 

L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è  soggetto

a un periodo di prova che non potrà essere superiore a:

 

-   26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell'area 1ª;

-   20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell'area 2ª;

-   14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell'area 3ª.

 

L'operaio  assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore  a

30 giorni è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi.

 

Durante  il  periodo  di  prova è reciproca la  facoltà  di  risolvere  il

contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell'operaio

a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.

 

Superato  il  periodo  di  prova  l'assunzione  diviene  definitiva   alle

condizioni  previste  dalla  contrattazione  collettiva  e  dal  contratto

individuale.

 

 

 

Art. 13 -Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli

          e degli adolescenti.

 

Per  l'ammissione  al  lavoro  e  per la  tutela  dei  fanciulli  e  degli

adolescenti si applicano le norme della legge 17.10.67 n. 977.

 

Non  è  ammessa  l'assunzione  al lavoro dei  fanciulli  che  non  abbiano

compiuto il 14° anno d'età.

 

Per  l'ammissione  al  lavoro e per la tutela fisica  ed  economica  delle

lavoratrici  madri  si  applicano  le  disposizioni  delle  vigenti  leggi

(26.8.50 n. 860; 9.1.63 n. 7; 30.12.71 n. 1204; 9.12.77 n. 903).

 

 

 

Art. 14 - Contratti di formazione e lavoro.

 

Le  parti, in applicazione dell'art. 3 della legge 19.12.84 n. 863, e art.

16 della legge n. 451/94 e successive modifiche e integrazioni, convengono

di  disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l'accordo quadro

allegato  che,  a tutti gli effetti, è parte integrante del presente  CCNL

(allegato n. 6).

 

Il  trattamento economico da corrispondere ai lavoratori con contratto  di

formazione  e lavoro è stabilito dai contratti provinciali. In assenza  di

tale  definizione  da  parte  dei  contratti  provinciali  il  trattamento

economico è pari a £. 1.498.422.

 

 

 

Art. 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

Ai  sensi  dell'art. 13, comma 7, legge 24.6.97, n. 196,  le  Parti,  allo

scopo  di  favorire  l'incontro tra domanda  e  offerta  di  lavoro  e  le

particolari  esigenze di flessibilità nel settore agricolo  convengono  di

estendere,  agli operai agricoli, le disposizioni in materia di  lavoro  a

tempo parziale.

 

Presupposti e modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro,  a  tempo

parziale sono:

 

a)  volontarietà delle parti;

b)   priorità  nel  passaggio  da  orario ordinario  a  orario  ridotto  e

  viceversa  dei  lavoratori  occupati  nelle  aziende  rispetto  a  nuove

  assunzioni,  fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità  della

  mansione svolta con quella da svolgere;

c)   applicazione di tutti gli istituti diretti e indiretti  previsti  dal

  presente  CCNL  per la prestazione ad orario ordinario,  in  proporzione

  all'orario ridotto.

 

La  prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel  quale

siano indicati:

 

·    la  durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art. 12  del

  presente CCNL;

·   la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;

·    l'inquadramento professionale, il trattamento economico  e  normativo

  proporzionato all'entità della prestazione;

·   ogni altra modalità di impiego.

 

Ad  ogni  azienda spettano comunque 2 unità da utilizzare a tempo parziale

con le modalità previste nel presente articolo.

 

In  aggiunta  a  tali  unità  e in applicazione del comma 3, art. 5, legge

n.  863/84,  il numero dei lavoratori che possono essere assunti  a  tempo

parziale da ciascuna azienda nell'anno, per 1 o più prestazioni, è pari al

50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in

azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (l'unità equivalente  è

pari a 270 giornate).

 

Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.

 

La  durata  della  prestazione individuale non  può  essere  inferiore  ai

seguenti minimi:

 

1)  per prestazioni settimanali: 24 ore;

2)  per prestazioni mensili:     72 ore;

3)  per prestazioni annuali:    500 ore.

 

I  contratti  provinciali  possono individuare  particolari  tipologie  di

lavori  per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni

settimanali,  mensili  e  annuali  di  durata  inferiore  a  quelle  sopra

indicate.

 

 

 

Art. 16 - Contratto di apprendistato.

 

In   applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 16  della  legge

n. 196/97, le Parti convengono quanto segue:

 

1)   la  durata  dei  contratti di apprendistato è  fissata  nelle  misure

  massime di 24 mesi per la 2a area professionale e di 48 mesi per  la  1a

  area professionale;

2)   la  retribuzione degli apprendisti è fissata nelle  misure  del  70%,

  80%, 90% del corrispondente salario contrattuale per le mansioni svolte,

  in  ragione  di ciascun terzo della durata complessiva del contratto  di

  apprendistato;

3)   considerata  la  natura  continuativa del  rapporto  di  lavoro  agli

  apprendisti saranno corrisposti gli istituti contrattuali delle ferie, 13ª

  e 14ª mensilità, festività, TFR e periodo di prova con le stesse modalità

  previste per gli operai a tempo indeterminato;

4)   gli  apprendisti dovranno partecipare alle iniziative  di  formazione

  esterna all'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di

  legge e specificatamente dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97.

 

In  attesa della definizione dei contenuti dell'attività formativa esterna

all'azienda  per gli apprendisti, di cui all'art. 1, DM 8.4.98,  che  sarà

concordata  dalle  parti con un accordo nazionale da  stipulare  entro  il

30.9.98,  le  parti  si  danno reciprocamente  atto  che  i  contratti  di

apprendistato   possono  comunque  essere  attivati  nel  rispetto   delle

disposizioni di legge.

 

Il  datore  di lavoro, in relazione alla professionalità che il lavoratore

con  il  contratto di apprendistato mira ad acquisire, individua  l'idoneo

percorso formativo.

 

 

 

Art. 17 - Contratto di lavoro temporaneo.

 

L'applicazione sperimentale del lavoro temporaneo in agricoltura  per  gli

operai  agricoli e florovivaisti è disciplinata secondo i termini  di  cui

all'allegato  protocollo  nazionale d'intesa per  la  sperimentazione  nel

settore  agricolo del lavoro temporaneo, da considerarsi parte  integrante

del presente CCNL (vedi allegato 2).

 

 

 

Art. 18 - Riassunzione.

 

I  lavoratori  assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art.  10  del

CCNL,  hanno  diritto  ad essere riassunti per l'esecuzione  delle  stesse

lavorazioni  nelle  medesime  aziende,  con  le  modalità  previste  dalle

disposizioni  di  cui  all'art. 8/bis della legge n.  79/83  e  successive

modifiche e integrazioni.

 

I  contratti  provinciali definiscono le modalità  di  esercizio  di  tale

diritto.

 

I  lavoratori in riassunzione, ai sensi dell'art. 25, legge n. 223/91, non

costituiscono  base  di  calcolo  per la  determinazione  dell'entità  dei

riservatari da assumere.

 

 

 

Art. 19 - Categorie di operai agricoli.

 

Ai  fini  del  presente contratto sono operai agricoli  i  lavoratori  che

esplicano  la  loro  attività nelle imprese agricole il  cui  rapporto  di

lavoro è disciplinato dal presente contratto nazionale.

 

Gli  operai  agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono

in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.

 

 

Sono operai a tempo indeterminato:

 

i  lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine,

che  prestano la loro opera alle dipendenze di un'impresa agricola singola

o associata.

 

Gli  operai  a  tempo determinato che hanno effettuato  presso  la  stessa

azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate  di

effettivo  lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto  in

quello  a  tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista  per  gli

operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro,

previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare  agli

organi  competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro  a  tempo

indeterminato.

 

Detti  operai  sono retribuiti con paga erogata mensilmente per  tutta  la

durata  del  rapporto  di lavoro con esclusione delle  sole  giornate  non

lavorate  per assenze volontarie, malattia o infortunio e per le  giornate

di  sospensione  dal lavoro per le quali è stato chiesto  e  ottenuto  dal

datore di lavoro l'intervento della Cassa Integrazione salari di cui  alla

legge n. 457/72.

 

Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio

e  intervento della Cassa Integrazione salari operai agricoli, vale quanto

disposto dagli artt. 56 e 59.

 

Sono  altresì  da  considerarsi operai a tempo indeterminato  i  salariati

fissi  che  alla data dell'1.9.72 si trovavano in servizio presso  aziende

agricole  in virtù di rapporto di lavoro  già  disciplinato  dalla   legge

n.  633/49  e  dai  contratti collettivi provinciali.  Questi  operai  (ex

salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di  lavoro  a

tempo   indeterminato   il  trattamento  già  acquisito   in   base   alla

contrattazione collettiva provinciale.

 

Agli  operai  agricoli  a  tempo indeterminato  spettano  per  intero  gli

istituti e le indennità annue.

 

 

Sono operai a tempo determinato:

 

gli  operai che, in base alle vigenti disposizioni di legge, sono  assunti

con  rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per la  esecuzione

di  lavori  di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o  assunti

per  fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per  i  quali

sussista il diritto alla conservazione del posto.

 

 

Impegno a verbale.

Rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Tenuto conto di quanto concordato nel protocollo d'intesa sul mercato  del

lavoro del 25.7.94, e precisamente che:

 

-    la  stagionalità  è  una  caratteristica strutturale  del  lavoro  in

  agricoltura;

-    il rapporto di lavoro a tempo determinato costituisce la regola e non

  l'eccezione;

-    la  frammentazione aziendale comporta l'instaurazione consistente  di

  rapporti a termine di breve durata;

-    è  palese  la contraddizione normativa tra la legge n.  230/62  e  la

  legge  n.  83/70,  nonché le norme contrattuali, per quanto  attiene  la

  casistica  che  consente il ricorso al rapporto  di  lavoro  a  termine,

  l'obbligo del datore di lavoro di rilasciare apposito atto scritto e gli

  aspetti relativi alla proroga dei contratti a termine;

 

le  parti  contraenti convengono sull'emanazione di una norma  legislativa

che,  da  una parte estenda la possibilità di lavoro a termine a tutte  le

lavorazioni  agricole e non solo a quelle stabilite dal  DPR  n.  1525/63,

dall'altra  attribuisca  il  valore di prova  scritta  alla  richiesta  di

assunzione o alla comunicazione relativa del datore di lavoro, di  cui  va

data copia al lavoratore.

 

Nel  caso  di emanazione di tali disposizioni di legge, le parti entro  30

giorni  si  incontreranno  per  regolamentare  gli  aspetti  eventualmente

rinviati alla contrattazione collettiva.

 

 

 

Art. 20 - Categorie di operai florovivaisti.

 

I  lavoratori  dipendenti  da aziende florovivaistiche,  a  seconda  della

natura  del rapporto, sono classificati in operai a tempo indeterminato  e

operai a tempo determinato.

 

 

Sono operai a tempo indeterminato:

 

i  lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di  termine

che  prestano  la  loro  opera  alle  dipendenze  delle  aziende  indicate

nell'art. 1, "Oggetto del contratto".

 

Gli  operai  a  tempo determinato che hanno effettuato  presso  la  stessa

azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate  di

effettivo  lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto  in

quello  a  tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista  per  gli

operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro,

previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare  agli

organi  competenti l'instaurazione del nuovo rapporto di  lavoro  a  tempo

indeterminato.

 

Detti  operai  sono retribuiti con paga erogata mensilmente per  tutta  la

durata  del  rapporto  di lavoro con esclusione delle  sole  giornate  non

lavorate  per assenze volontarie, malattia o infortunio e per le  giornate

di  sospensione  del lavoro per le quali è stato chiesto  e  ottenuto  dal

datore di lavoro l'intervento della Cassa Integrazione salari di cui  alla

legge n. 457/72.

 

Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio

e  intervento della Cassa Integrazione salari operai agricoli, vale quanto

disposto dagli artt. 57 e 59.

 

Sono  altresì  da considerarsi operai a tempo indeterminato  i  lavoratori

fissi che alla data dell'1.9.72 si trovavano in servizio presso le aziende

di cui all'art. 1, "oggetto del contratto", in virtù di rapporto di lavoro

già disciplinato dal CCNL per le maestranze agricole dipendenti da aziende

florovivaistiche del 29.1.70.

 

Tali  operai mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo

indeterminato  il  trattamento già acquisito in base  alla  contrattazione

collettiva nazionale e alla contrattazione provinciale.

 

Ai lavoratori a tempo indeterminato, spettano per intero gli istituti e le

indennità annue.

 

 

Sono operai a tempo determinato:

 

gli  operai che, in base alle vigenti disposizioni di legge, sono  assunti

con  rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per la  esecuzione

di  lavori  di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o  assunti

per  fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per  i  quali

sussista il diritto alla conservazione del posto.

 

 

Impegno a verbale.

Rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Tenuto conto di quanto concordato nel protocollo d'intesa sul mercato  del

lavoro del 25.7.94, e precisamente che:

 

-    la  stagionalità  è  una  caratteristica strutturale  del  lavoro  in

  agricoltura;

-    il rapporto di lavoro a tempo determinato costituisce la regola e non

  l'eccezione;

-    la  frammentazione aziendale comporta l'instaurazione consistente  di

  rapporti a termine di breve durata;

-    è  palese  la contraddizione normativa tra la legge n.  230/62  e  la

  legge  n.  83/70,  nonché le norme contrattuali, per quanto  attiene  la

  casistica  che  consente il ricorso al rapporto  di  lavoro  a  termine,

  l'obbligo del datore di lavoro di rilasciare apposito atto scritto e gli

  aspetti relativi alla proroga dei contratti a termine;

 

le  parti  contraenti convengono sull'emanazione di una norma  legislativa

che,  da  una parte estenda la possibilità di lavoro a termine a tutte  le

lavorazioni  agricole e non solo a quelle stabilite dal  DPR  n.  1525/63,

dall'altra  attribuisca  il  valore di prova  scritta  alla  richiesta  di

assunzione o alla comunicazione relativa del datore di lavoro, di  cui  va

data copia al lavoratore.

 

Nel  caso  di emanazione di tali disposizioni di legge, le parti entro  30

giorni  si  incontreranno  per  regolamentare  gli  aspetti  eventualmente

rinviati alla contrattazione collettiva.

 

 

 

Art. 21 - Mobilità territoriale della manodopera.

 

Le  parti,  su  richiesta  di  una di esse,  si  incontreranno  a  livello

provinciale   e  interprovinciale,  qualora  la  mobilità   interessi   il

territorio  di più provincie, almeno 2 mesi prima dell'inizio  dei  lavori

stagionali  o delle operazioni di raccolta per individuare il  presumibile

fabbisogno  quantitativo e qualitativo di manodopera per aree omogenee  di

mobilità territoriale da indicare alle sezioni o ai bacini di collocamento

territorialmente competenti.

 

A  tal  riguardo,  anche  su invito delle parti, da  un  lato  le  aziende

dovranno   indicare,   alle   sezioni  o  ai   bacini   del   collocamento

territorialmente  competenti,  il presumibile  fabbisogno  quantitativo  e

qualitativo  di  manodopera  con  valore previsionale  e  non  vincolante;

dall'altro  i  lavoratori  agricoli dovranno  iscriversi  nelle  liste  di

mobilità.

 

In  tali  incontri le parti esamineranno, altresì, gli eventuali programmi

di   assunzione  stagionali  o  annuali,  presentati  dalle  aziende  alle

competenti  strutture  pubbliche del collocamento, per  la  stipula  delle

convenzioni  previste dalla legge n. 56/87 con "norme  sull'organizzazione

del mercato del lavoro".

 

Le  parti  contraenti si attiveranno, altresì, presso i competenti  organi

pubblici  per ottenere, a favore delle aziende interessate, interventi  di

sostegno in materia di trasporto e di servizi.

 

Inoltre   le   parti,  impegnandosi  ad  operare  per  una   più   fattiva

collaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire

ogni  possibile forma di violazione del collocamento, specialmente  dovuta

alla intermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di

trasporto  abusivo dei lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno

le  misure  più  adeguate  da  sottoporre all'attenzione  degli  Organismi

pubblici competenti, quali:

 

1)   funzionalità  e  potenziamento  degli  Uffici  del  Collocamento  per

  assicurare,  con la massima tempestività, l'avviamento dei lavoratori  e

  quindi consentire la disponibilità immediata della manodopera occorrente

  alle aziende;

2)   vigilanza  sugli  automezzi privati che trasportano  i  lavoratori  e

  interventi  presso  la  Regione per potenziare  le  linee  di  trasporto

  pubblico;

3)   studio  e  individuazione  delle  possibili  forme  di  compensazione

  territoriale della manodopera.

 

Le  stesse parti, inoltre, per una concreta azione diretta a governare  la

mobilità   territoriale   della  manodopera  stagionale,   convengono   di

organizzare conferenze annuali per l'esame delle problematiche  poste  dai

flussi migratori della manodopera anzidetta nell'ambito dei singoli bacini

di impiego individuati dalle CRI.

 

A  tal  riguardo,  ad  iniziativa di una delle parti, sarà  concordata  la

scelta  del  bacino di impiego e la data di svolgimento della  conferenza,

cui saranno interessate a partecipare le strutture pubbliche del bacino di

impiego medesimo.

 

In  tali conferenze un'attenzione particolare sarà riservata alla mobilità

dei  flussi migratori della manodopera extracomunitaria e ai problemi  dei

servizi sociali indispensabili per l'accoglimento di tale manodopera.

 

In relazione ai detti servizi sociali, saranno interessate e invitate alla

conferenza  le  competenti  Autorità pubbliche  tenute,  per  legge,  agli

adempimenti relativi.

 

 

 

Art. 22 - Lavoratori migranti.

 

L'assunzione  della  manodopera migrante deve essere effettuata  ai  sensi

delle   leggi  vigenti,  avuta  presente  l'esigenza  di  dare  precedenza

nell'assunzione alla manodopera locale.

 

Si  considerano  "migranti" i gruppi di lavoratori  provenienti  da  altra

provincia  o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato

il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.

 

Per  detta  manodopera i contratti provinciali di lavoro  devono  definire

norme atte ad assicurare:

 

-    il  pagamento  delle spese di trasporto dal luogo  di  provenienza  a

  quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell'azienda;

-     la   soluzione  dei  problemi  dei  servizi  sociali  riferiti  alle

  particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.

 

Si   considerano  "migranti"  anche  i  gruppi  di  lavoratori,  pur   non

provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di

residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a km. 40.

 

Ai  lavoratori  di  cui ai precedenti commi, fatte salve  le  giornate  di

assenza  volontaria e quelle non lavorate per malattia o infortunio,  sono

garantite  l'occupazione e la relativa retribuzione per  tutta  la  durata

della  fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate  a  causa

di:

 

-      avversità   atmosferiche   e   conseguenti   difficoltà   obiettive

  dell'ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella

  maturazione dei prodotti ortofrutticoli;

-    rientro  di  unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici  e

  gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 C.C.;

-    obiettive  difficoltà  di  mercato o il  verificarsi  di  eventi  non

  dipendenti  dalla  volontà del datore di lavoro che  non  consentano  la

  collocazione del prodotto;

-    guasti  a  macchine o a macchinari aziendali tali da pregiudicare  la

  regolare prosecuzione della fase lavorativa.

 

 

 

Art. 23 - Trasporti e asili nido.

 

Per  ciò  che  si  riferisce ai problemi del trasporto dei lavoratori  sul

posto  di  lavoro  e  degli asili nido, le parti firmatarie  del  presente

contratto   convengono  di  riunirsi  in  sede  sindacale  per  scambiarsi

informazioni,  esaminare  i problemi, al fine di  prospettare  ai  livelli

istituzionali proposte operative.

 

 

 

Art. 24 - Convenzioni.

 

Preso atto che:

 

-    l'azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'art. 17 della legge

  28.2.87 n. 56 "norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" possono

  proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi  di

  assunzioni di lavoratori ai competenti organi di collocamento;

-     sulla  base  di  tali  programmi  e  dell'esame  preventivo  con  le

  Organizzazioni  sindacali territoriali dei lavoratori e  dei  datori  di

  lavoro  firmatarie del contratto, le Commissioni di collocamento possono

  stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle

  quali  siano stabiliti, tra l'altro, i tempi delle assunzioni, i profili

  professionali e le mansioni dei lavoratori da assumere.

 

Le  parti,  anche allo scopo di favorire un'applicazione delle convenzioni

corrispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del

processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:

 

1)   i  programmi  di assunzione, stante la stagionalità che  caratterizza

  l'attività  produttiva,  riguarderanno la manodopera  occupata  a  tempo

  determinato  e  saranno  predisposti per tutte  le  attività  stagionali

  presenti nell'anno all'interno della stessa azienda oppure anche soltanto

  per  una  parte  di  esse. Essi potranno prevedere calendari  di  lavoro

  annuali,  stagionali,  mensili o settimanali che indichino  i  tempi  di

  assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche

  produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della

  stessa  manodopera  presso più aziende nel corso del  medesimo  anno,  o

  stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti

  da più aziende congiuntamente;

2)   i  programmi  di  assunzione saranno esaminati  dalle  Organizzazioni

  sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  territorialmente

  competenti  e  presentati, con il loro parere favorevole, ai  competenti

  organi   di  collocamento  agricolo.  Le  parti  impegneranno  i  propri

  rappresentanti nei competenti organi di collocamento a far stipulare alle

  stesse le relative convenzioni.

 

 

Impegno a verbale.

 

Le  parti  al  fine di favorire un'applicazione delle convenzioni  di  cui

all'art.  17  della  legge n. 56/87 da parte delle aziende  concordano  di

intervenire congiuntamente nelle opportune sedi per prevedere un'ulteriore

e   specifica  fiscalizzazione  aggiuntiva  degli  oneri  sociali  per  la

manodopera assunta.

 

 

 

Art. 25 - Raccolta dei prodotti sulla pianta.

 

Le  aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla  pianta  ne

daranno   comunicazione   all'Ente   competente   all'accertamento   della

manodopera,  secondo  le modalità e nei termini stabiliti  dalle  delibere

delle Commissioni Regionali per l'Impiego.

 

 

Dichiarazione del Ministro del Lavoro.

Raccolta prodotti sulla pianta.

 

In  relazione  all'estendersi dell'intervento di imprese non  agricole  in

attività  colturali  proprie del processo agricolo,  specie  attinenti  la

raccolta  dei  prodotti,  il  Ministero del Lavoro  sottolinea  che  -  in

applicazione  delle  leggi  vigenti - i  lavoratori  impiegati  in  queste

attività sono da considerare agricoli e che queste aziende sono tenute  ad

applicare  il  più favorevole inquadramento di cui godono i lavoratori  ai

fini normativi, salariali, previdenziali e assistenziali.

 

Il Ministero del Lavoro sottolinea inoltre come la richiesta di manodopera

per  le  attività in questione - così come ovviamente per tutta l'attività

delle  altre  aziende  agricole  -  deve essere  effettuata  alla  Sezione

dell'Ufficio del Lavoro nella cui circoscrizione deve essere  eseguita  la

prestazione  di  lavoro  e l'avviamento al lavoro deve  essere  effettuato

dando  la precedenza ai lavoratori dell'azienda e a quelli iscritti  nella

Sezione medesima.

 

(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25.6.79).

 

 

 

Titolo IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 26 - Classificazione.

 

A) Operai agricoli.

 

Gli  operai  agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali"

per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.

 

L'individuazione  delle mansioni e dei relativi profili professionali,  il

loro  inquadramento  all'interno di ciascuna  area  e  l'attribuzione  dei

relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale.

 

Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:

 

AREA 1ª - DECLARATORIA:

 

-    appartengono  a quest'area i lavoratori in possesso di  titolo  o  di

  specifiche  conoscenze e capacità professionali che consentono  loro  di

  svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

 

AREA 2ª - DECLARATORIA:

 

-    appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi

  variabili  non  complessi per la cui esecuzione occorrono  conoscenze  e

  capacità  professionali - acquisite per pratica o per titolo -  ancorché

  necessitanti di un periodo di pratica.

 

 

AREA 3ª - DECLARATORIA:

 

-    appartengono  a  quest'area  i lavoratori  capaci  di  eseguire  solo

  mansioni  generiche  e  semplici  non  richiedenti  specifici  requisiti

  professionali.

 

Per  i  lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce  l'incarico  di

Capo,  i  contratti  provinciali  stabiliscono  un'apposita  maggiorazione

salariale.

 

 

Norma transitoria.

 

La  classificazione  di  cui al punto A) entra in  vigore  dalla  data  di

rinnovo  dei contratti provinciali stipulati in applicazione del  presente

CCNL.

 

Nel   periodo  transitorio  continuano  ad  applicarsi  gli  inquadramenti

definiti dai contratti provinciali in vigore.

 

Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto agli artt. 16 (contratto

di apprendistato) e 17 (contratto di lavoro temporaneo) del presente CCNL,

in  detto  periodo transitorio si considerano appartenenti  alla  3a  area

professionale, salvo quanto già definito o che sarà previsto nei contratti

o  accordi  provinciali,  i lavoratori capaci di  eseguire  solo  mansioni

generiche  e  semplici non richiedenti specifici requisiti  professionali,

individuabili  nei lavoratori già definiti "comuni" o che  appartengono  a

profili professionali equivalenti o inferiori.

 

 

B) Operai florovivaisti.

 

Gli   operai   florovivaisti  sono  inquadrati  in   aree   professionali,

comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.

 

Per  ognuna  delle aree il CCNL definisce le caratteristiche  generali  ed

essenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.

 

Conseguentemente  la  classificazione degli operai  florovivaisti  è  così

stabilita:

 

 

AREA 1ª - DECLARATORIA:

 

-    appartengono  a quest'area i lavoratori in possesso di  titolo  o  di

  specifiche  conoscenze e capacità professionali che consentono  loro  di

  svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

LIVELLO "A" - EX SPECIALIZZATO SUPER

 

-    Ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia  esecutiva  ed

  elevata  competenza professionale acquisita per pratica  o  per  titolo,

  esegue   incroci  varietali  per  ottenere  ibridi  di  1a   generazione

  selezionati,   assicurando  un'attività  lavorativa  polivalente   (come

  ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo

  di lavorazione assegnatogli.

-     Conduttore-meccanico  di  macchine  agricole  operatrici  complesse:

  l'operaio  che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva  ed

  elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre

  alla  guida  e  all'uso anche su strada di macchine agricole  operatrici

  complesse  che  svolgono più operazioni, provvede  alla  manutenzione  e

  riparazioni  ordinarie  delle  suddette macchine,  svolgono  un'attività

  lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico).

-    Conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che,

  con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per

  pratica  o  per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati  o

  automezzi di portata superiore a 75 q.li, provvede alla loro manutenzione

  e  riparazioni  ordinarie  effettuabili  con  le  attrezzature  messe  a

  disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

-    Aiutante  di  laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva  ed

  elevata  competenza professionale acquisita per pratica o per  titolo  e

  polivalenza  delle  prestazioni, esegue  le  operazioni  di  laboratorio

  riferite  alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro  o  ai  test

  sanitari sulle piante.

-     Potatore   "artistico"  di  piante:  l'operaio  che,  con  autonomia

  esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per

  titolo, esegue la potatura artistico-figurativa di piante ornamentali  o

  alberi di alto fusto.

-    Giardiniere:  l'operaio  che,  con  autonomia  esecutiva  ed  elevata

  competenza  professionale acquisita per pratica o  per  titolo,  per  la

  realizzazione  di  un  impianto individua i lavori di  sistemazione  del

  terreno,  le  concimazioni  necessarie, i  semi,  i  tipi  di  piante  e

  l'eventuale  cura delle malattie delle stesse, la forma e le  dimensioni

  delle  aiuole,  la  direzione  dei  viali,  i  materiali  necessari,  la

  dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione.

  Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei

  lavori assegnatigli.

-    Conduttore  di caldaie a vapore: colui che, in possesso  di  apposito

  certificato  legale  di  abilitazione di 1° e 2°  grado,  con  autonomia

  esecutiva  ed  elevata competenza professionale, manovra e  controlla  i

  dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede

  alla  manutenzione  e  alle necessarie riparazioni ordinarie,  svolgendo

  un'attività lavorativa polivalente.

 

 

LIVELLO "B" - EX SPECIALIZZATI

 

-   vivaisti;

-   potatore;

-   innestatori e ibridatori;

-   preparatori   di   miscele  semplici  e  composte  per   trattamenti  antiparassitari;

-   selezionatori di piante innestate;

-   conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori;

-   conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado;

-   meccanici;

-   elettricisti;

-   spedizionieri;

-   costruttori di serre.

 

 

AREA 2ª - DECLARATORIA:

 

- appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi

  variabili  non  complessi per la cui esecuzione occorrono  conoscenze  e

  capacità  professionali - acquisite per pratica o per titolo -  ancorché

  necessitanti di un periodo di pratica.

 

 

LIVELLO "C" - EX QUALIFICATI SUPER

 

- addetti agli impianti termici;

- aiuti   innestatori  in  grado  di  provvedere  autonomamente   alla  preparazione delle marze.

 

 

LIVELLO "D" - EX QUALIFICATI

 

-   tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b";

-   preparatori di acqua da irrorazioni;

-   irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;

-   imballatori;

-   conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;

-   trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.

 

 

AREA 3ª - DECLARATORIA:

 

- appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e  semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

 

 

LIVELLO "E" - EX COMUNI

 

L'individuazione di eventuali e ulteriori profili professionali rispetto a quelli   del   CCNL,  il  loro  inquadramento  nelle  aree  professionali, l'attribuzione  dei parametri per ciascuno dei profili  sono  affidati  ai contratti provinciali.

 

Nei  contratti  provinciali dovranno essere precisate le mansioni  proprie dei   vivaisti  e  l'inquadramento  dei  "giardinieri"  il   cui   profilo professionale  non  corrisponda a quello individuato  per  il  giardiniere specializzato super.

 

Per  i  lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca  l'incarico  di Capo,  i  contratti  provinciali  stabiliranno  un'apposita  maggiorazione salariale.

 

 

Norma transitoria.

 

La  classificazione  di  cui al punto B) entra in  vigore  dalla  data  di

rinnovo  dei contratti provinciali stipulati in applicazione del  presente

CCNL.

 

Nel   periodo  transitorio  continuano  ad  applicarsi  gli  inquadramenti

definiti dai contratti provinciali in vigore.

 

Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto agli artt. 16 (contratto

di apprendistato) e 17 (contratto di lavoro temporaneo) del presente CCNL,

in  detto  periodo transitorio si considerano appartenenti  alla  3a  area

professionale, salvo quanto già definito o che sarà previsto nei contratti

o  accordi  provinciali,  i lavoratori capaci di  eseguire  solo  mansioni

generiche  e  semplici non richiedenti specifici requisiti  professionali,

individuabili  nei lavoratori già definiti "comuni" o che  appartengono  a

profili professionali equivalenti o inferiori.

 

 

 

Art. 27 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali

          per gli operai agricoli.

 

Gli  operai  devono  essere  adibiti alle  mansioni  relative  al  profilo

professionale  di  assunzione  e  retribuiti  con  il  salario   ad   essa

corrispondente.

 

Qualora  detti operai, per esigenze dell'azienda, siano adibiti a mansioni

previste  per il profilo professionale con livello retributivo  inferiore,

conservano i diritti e la retribuzione del profilo di assunzione; nel caso

invece  siano adibiti a mansioni di un profilo professionale  con  livello

retributivo  superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il  periodo  in

cui  svolgono  dette mansioni, al trattamento corrispondente  all'attività

svolta;  acquisiscono  altresì il diritto al nuovo  profilo  professionale

quando  siano  adibiti  continuativamente a detta nuova  attività  per  un

periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno 2  volte

per  un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso

di un anno.

 

Ai  fini  del  passaggio al profilo professionale con livello  retributivo

superiore  di cui al precedente comma non vengono conteggiate le  giornate

prestate  nei  casi di sostituzione di altri operai assenti per  malattia,

infortunio,  richiamo alle armi, per il periodo di tempo in  cui  dura  la

conservazione del posto dell'assente.

 

In  ogni  caso  il lavoro prestato nel profilo professionale  con  livello

retributivo  superiore  deve essere registrato sul libretto  sindacale  di

lavoro.

 

 

 

Art. 28 -Mansioni e cambiamento dei profili professionali

          per gli operai florovivaisti.

 

Il  lavoratore  che,  per  esigenze  dell'azienda,  viene  temporaneamente

adibito  a  mansioni  di  profilo professionale  con  livello  retributivo

inferiore conserva i diritti e la retribuzione del profilo professionale a

cui appartiene.

 

Il lavoratore che, per esigenza dell'azienda, viene adibito a mansioni del

profilo  professionale con livello retributivo superiore,  ha  diritto  al

riconoscimento del trattamento economico previsto dal contratto collettivo

per tale profilo professionale.

 

Egli acquisirà il diritto al riconoscimento del profilo professionale  con

livello  retributivo  superiore soltanto dopo aver  svolto  tali  mansioni

superiori per un periodo di:

 

-     25  giorni  nel  caso  di  passaggio  tra  i  profili  professionali

  all'interno della stessa area 1a e nel caso di passaggio tra  i  profili

  professionali dell'area 2ª a quelli dell'area 1ª;

-     15   giorni   se  il  passaggio  avviene  all'interno  dei   profili

  professionali dell'area 2ª e della 3ª e nel caso di passaggio dall'area 3ª

  all'area 2ª.

 

I  termini  di  25 e 15 giorni per acquisire il profilo professionale  con

livello  retributivo superiore possono anche essere raggiunti nell'anno  e

nella stessa azienda in più periodi.

 

 

 

Titolo V - NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO

 

Art. 29 - Orario di lavoro.

 

L'orario  di  lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari  ad  ore  6,30

giornaliere.

 

I  contratti  provinciali  di lavoro dovranno stabilire,  per  un  periodo

massimo  di  90  giornate  nell'anno, un orario  di  44  ore  settimanali,

recuperando   tale   maggiore  orario  in  altro  corrispondente   periodo

dell'anno.

 

Agli   operai  addetti  alle  stalle  deve  essere  assicurato  un  riposo

continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.

 

In  base  all'art. 18, legge 17.10.67 n. 977, l'orario  di  lavoro  per  i

fanciulli,  liberi  da  obblighi scolastici, non può  superare  le  7  ore

giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8

ore giornaliere e le 40 settimanali.

 

Fermo  rimanendo  il  limite di orario di cui  al  comma  1  del  presente

articolo,  i  contratti provinciali di lavoro potranno prevedere,  facendo

salve  le attività zootecniche e anche per periodi limitati dell'anno,  la

distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione

dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato.  Le  ore  non

lavorate,  in  dette  ipotesi, verranno aggiunte all'orario  ordinario  da

effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.

 

Le  disposizioni  del  presente  articolo sull'orario  di  lavoro  non  si

applicano  ai  lavori  di mietitura e di trebbiatura in  quelle  provincie

nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

 

 

Impegno a verbale sull'orario di lavoro.

 

Le  parti  contraenti,  di fronte al problema della  riduzione  per  legge

dell'orario  di  lavoro posto con la presentazione del  disegno  di  legge

governativo  in materia, affermano che la regolamentazione dell'orario  di

lavoro  deve  essere  di  pertinenza delle parti  sociali,  attraverso  la

contrattazione collettiva.

 

Le  parti,  qualora  fosse  approvata  una  disposizione  di  legge  sulla

riduzione dell'orario di lavoro, si impegnano ad incontrarsi per convenire

gli  eventuali  adattamenti di tale disciplina alle esigenze  del  settore

agricolo.

 

 

 

Art. 30 - Riposo settimanale.

 

Agli  operai  è  dovuto  un  riposo settimanale  di  24  ore  consecutive,

possibilmente in coincidenza con la domenica.

 

Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella

domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso  in  altro

giorno della settimana.

 

Agli  operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere

assicurato  un  riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla  mezzanotte

del sabato.

 

Per  gli  operai  addetti  al  bestiame e per  quelli  aventi  particolari

mansioni,  fermo  rimanendo  il loro diritto  al  riposo  settimanale,  la

regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti  provinciali,  in

applicazione dell'art. 8, legge 22.2.34 n. 370.

 

 

 

Art. 31 - Ferie.

 

Agli  operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni

anno  di  servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di  ferie

retribuito pari a 26 giornate lavorative.

 

Nel  caso  di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso  dell'anno,

agli  operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti

sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

 

La  frazione  di mese superiore ai 15 giorni viene considerata,  a  questi

effetti, come mese intero.

 

Per  i  giovani  dai  14  ai 16 anni, vale l'art. 23,  legge  n.  977  del

17.10.67.

 

Il  datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie,

deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi

e dei desideri dei lavoratori.

 

Per  gli  operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto  stabilito

dall'art. 44.

 

 

 

Art. 32 - Permessi per corsi di addestramento professionale.

 

All'operaio  a  tempo indeterminato che frequenta corsi per  addestramento

professionale  di  interesse  agrario, istituiti  da  Enti  qualificati  e

riconosciuti,  è concesso un permesso retribuito per il periodo  di  tempo

strettamente necessario alla partecipazione al corso.

 

Per  quanto  sopra è concesso un permesso retribuito di 150 ore  nell'arco

del triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.

 

Il  numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda  che

può  beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà

superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle aziende che hanno

da  4  a  10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende  che

hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra  non

sono conteggiabili nelle ferie.

 

Il  diritto  al  godimento  dei permessi per  la  frequenza  ai  corsi  di

addestramento professionale di interesse agrario è esteso ad ogni  effetto

anche agli operai a tempo determinato.

 

Le  modalità  pratiche  per  il  godimento di  tali  permessi,  in  quanto

compatibili  con la particolare natura del rapporto, sono  demandate  alla

contrattazione provinciale.

 

 

 

Art. 33 - Permessi straordinari.

 

In  caso  di  matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto  a  un

permesso retribuito di 10 giorni.

 

Ha altresì diritto a un permesso retribuito di giorni 3 in caso di decesso

di parenti di 1° grado.

 

I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

 

 

 

Art. 34 - Permessi per corsi di recupero scolastico.

 

All'operaio  a  tempo  indeterminato che partecipa  a  corsi  di  recupero

scolastico  è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco  di  un

triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

 

Il  numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda  che

può  beneficiare  dei permessi per partecipare ai detti  corsi  non  potrà

superare  nello  stesso momento, il numero di 1, per  quelle  aziende  che

hanno  da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle  aziende

che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.

 

Il  diritto  al godimento dei permessi per la partecipazione ai  corsi  di

recupero  scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli  operai  a  tempo

determinato.

 

Le  modalità  pratiche  per  il  godimento di  tali  permessi,  in  quanto

compatibili  con la particolare natura del rapporto, sono  demandate  alla

contrattazione provinciale.

 

 

 

Art. 35 - Giorni festivi - Operai agricoli.

 

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:

 

1)  il 1° dell'anno;

2)  il 6 gennaio, Epifania del Signore;

3)  il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

4)  il giorno di lunedì dopo Pasqua;

5)  il 1° maggio, festa del Lavoro;

6)  il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica (*);

7)  il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;

8)  il 1° novembre, giorno di Ognissanti;

9)  il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale (*);

10) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;

11) il 25 dicembre, giorno di Natale;

12) il 26 dicembre, S. Stefano;

13) la festa del Patrono del luogo.

 

(*)La  celebrazione  di  tale festività nazionale è  stata  spostata  alla

   domenica successiva dalla legge 5.3.77 n. 54.

 

Per  il  trattamento  da  praticarsi agli operai agricoli  nei  giorni  di

festività  nazionali e infrasettimanali, si applicano le  disposizioni  di

cui alle leggi 27.5.49 n. 260 e 31.3.54 n. 90.

 

Il  trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio,

2  giugno  e  4  novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto  agli  operai

agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal

lavoro,  mentre per le festività infrasettimanali, in caso di  sospensione

dal  lavoro,  il  trattamento di legge è dovuto solo  se  dette  festività

cadono entro le prime 2 settimane dalla sospensione.

 

In base all'art. 44 il trattamento economico spettante agli operai a tempo

determinato,  per  le  festività  sopra  elencate  è  soddisfatto  con  la

percentuale  prevista nell'articolo stesso, quando non vi sia  prestazione

di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai

sarà  corrisposta  la  retribuzione per le ore  di  lavoro  effettivamente

eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all'art. 37.

 

A  seguito della legge 5.3.77 n. 54, con disposizioni in materia di giorni

festivi e del verbale di accordo 2.5.77, punto 5, nonché a seguito del DPR

28.12.85  n.  792 e fermo restando per gli operai a tempo  determinato  il

trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo

indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà  il

seguente:

 

a)   per  le  2  festività  nazionali (2  giugno  e  4  novembre)  la  cui

  celebrazione è stata spostata rispettivamente alla 1a domenica di giugno e

  di novembre,  si  applicherà  il  trattamento previsto dalla legge 31.3.54

  n.  90  per  il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica.

  Pertanto, il 2 giugno e il 4 novembre sono giornate lavorative a tutti gli

  effetti;

b)   per le 4 festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini,

  SS.  Pietro  e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta,

  oltre alla retribuzione normalmente dovuta, 1a giornata di paga ordinaria,

  eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.

 

Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire:

 

a)   che  la  prestazione di lavoro svolta nelle predette  4  giornate  di

  festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata

  di  paga  ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di  riposo,  il  cui

  godimento  sarà  tra  le stesse parti concordato,  tenendo  conto  delle

  esigenze aziendali;

b)   che  sia  preventivamente  concordata tra  le  stesse  parti  la  non

  effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate  di  festività

  soppresse,  nel  qual  caso sarà corrisposta al lavoratore  soltanto  la

  retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

 

 

Dichiarazione del Ministro.

 

Il  Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa  in

materia  di  festività soppresse, di cui alla legge 5.3.77 n. 54,  precisa

che  la  prestazione lavorativa svolta in dette ex festività  deve  essere

regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.

 

(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25.6.79).

 

 

 

Art. 36 - Giorni festivi - Operai florovivaisti.

 

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:

 

1)  il 1° dell'anno;

2)  il 6 gennaio, Epifania del Signore;

3)  il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

4)  il giorno di lunedì dopo Pasqua;

5)  il 1° maggio, festa del Lavoro;

6)  il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica (*);

7)  il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;

8)  il 1° novembre, giorno di Ognissanti;

9)  il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale (*);

10) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;

11) il 25 dicembre, giorno di Natale;

12) il 26 dicembre, S. Stefano;

13) la festa del Patrono del luogo.

 

(*)La  celebrazione  di  tale festività nazionale è  stata  spostata  alla

   domenica successiva dalla legge 5.3.77 n. 54.

 

Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo

infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.

 

Per  il  trattamento da praticarsi agli operai a tempo  indeterminato  nei

giorni  di festività nazionali e infrasettimanali, valgono le disposizioni

di  cui  alle  leggi  27.5.49 n. 260 e 31.3.54  n.  90  e  pertanto  nella

ricorrenza  delle feste nazionali e infrasettimanali di  cui  al  presente

articolo,  anche  se  cadono di domenica, verrà  usato  ai  lavoratori  il

seguente trattamento:

 

a)   se non lavorano verrà corrisposta 1 giornata normale di paga compreso

  ogni accessorio;

b)   se  lavorano  è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al  precedente

  punto  a),  una  2a  retribuzione per le ore  di  lavoro  effettivamente

  prestato, maggiorato della percentuale per il lavoro festivo.

 

Il  trattamento  per le festività nazionali di cui al  punto  a)  previsto

dalle  leggi  sopra citate, è dovuto agli operai a tempo indeterminato  di

cui  all'art.  20 del presente contratto, anche se detti lavoratori  siano

sospesi  dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso  di

sospensione  dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto  solo  se  dette

festività cadono entro le prime 2 settimane dalla sospensione.

 

Per  gli  operai  a  tempo determinato il trattamento economico  per  tali

festività  è  compreso nella percentuale relativa al 3° elemento  prevista

dall'art.  44  quando  non  vi  sia prestazione  di  lavoro.  In  caso  di

prestazione  di lavoro spetta loro la retribuzione per le  ore  di  lavoro

effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui

all'art. 38.

 

A  seguito della legge 5.3.77 n. 54, con disposizioni in materia di giorni

festivi e del verbale di accordo 2.5.77, punto 5, nonché a seguito del DPR

28.12.85  n.  792 e fermo restando per gli operai a tempo  determinato  il

trattamento  previsto  dal  comma  precedente,  per  gli  operai  a  tempo

indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà  il

seguente:

 

a)     per  le  2  festività  nazionali (2  giugno  e  4  novembre)  la  cui  celebrazione è stata spostata rispettivamente alla 1a domenica di giugno e  di  novembre,   si   applicherà  il  trattamento  previsto  dalla  legge  31.3.54  n.  90  per il caso di festività nazionali coincidenti  con  la  domenica. Pertanto, il 2 giugno e il 4 novembre sono giornate lavorative a  tutti gli effetti;

b)     per le 4 festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini,  SS.  Pietro  e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta,  oltre alla retribuzione normalmente dovuta, 1 giornata di paga ordinaria,  eccezione  fatta  per  i  casi  ove non  vi  sia  effettiva  prestazione  lavorativa.

 

Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire:

 

a)     che  la  prestazione di lavoro svolta nelle predette  4  giornate  di  festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata  di  paga  ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di  riposo,  il  cui  godimento  sarà  tra  le stesse parti concordato,  tenendo  conto  delle  esigenze aziendali;

b)     che  sia  preventivamente  concordata tra  le  stesse  parti  la  non  effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate  di  festività  soppresse,  nel  qual  caso sarà corrisposta al lavoratore  soltanto  la  retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

 

Dichiarazione del Ministro.

 

Il  Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa  in

materia  di  festività soppresse, di cui alla legge 5.3.77 n. 54,  precisa

che  la  prestazione lavorativa svolta in dette ex festività  deve  essere

regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.

 

(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25.6.79).

 

 

 

Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli.

 

Si considera:

 

a)     lavoro  straordinario, quello eseguito oltre  l'orario  ordinario  di  lavoro;

b)     lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri  giorni  festivi  riconosciuti allo Stato di cui all'art. 35;

c)      lavoro notturno, quello eseguito da 1 ora dopo l'Ave Maria all'alba.

 

I  limiti  del  lavoro  notturno al coperto debbono essere  stabiliti  nei

contratti provinciali.

 

Il  lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e  le  12

settimanali  e  dovrà essere richiesto dal datore di  lavoro  in  casi  di

evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e  la

produzione.

 

Fermo  restando  quanto  sopra, il limite massimo  individuale  di  lavoro

straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.

 

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

 

-   lavoro straordinario                 25%

-   lavoro festivo                            35%

-   lavoro notturno                         40%

-   lavoro straordinario festivo    40%

-   lavoro festivo notturno             45%

 

Le  maggiorazioni  di  cui  sopra opereranno sulla  retribuzione:  salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all'art. 44.

 

Nei  casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento,  questo viene  corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne,  ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

 

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici  e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni  del lavoratore, si farà luogo soltanto a una maggiorazione del 10%.

 

Per  speciali  lavori  da eseguirsi di notte e per  i  quali  i  contratti provinciali abbiano stabilito un'adeguata particolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.

 

 

 

Art. 38 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai florovivaisti.

 

Si considera:

 

a)   lavoro  straordinario:  quello eseguito  oltre  l'orario  normale  di

  lavoro previsto dall'art. 29;

b)   lavoro  festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi

  riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 36;

c)   lavoro  notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino

  successivo.

 

Il  lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e  le  12

settimanali  e  dovrà essere richiesto dal datore di  lavoro  in  casi  di

evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e  la

produzione.

 

Fermo  restando  quanto  sopra, il limite massimo  individuale  di  lavoro

straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.

 

Le   percentuali   di  maggiorazione  da  applicarsi  sulle   retribuzioni

contrattuali sono le seguenti:

 

a)  lavoro straordinario                29%

b)  lavoro festivo                            40%

c)  lavoro notturno                         48%

d)  lavoro straordinario festivo    50%

e)  lavoro festivo notturno             55%

 

Quando  il  lavoro  notturno cada in regolari turni periodici  o  riguardi mansioni  specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo a una maggiorazione del 10%.

 

Le  maggiorazioni  di  cui  sopra opereranno sulla  retribuzione:  salario contrattuale, come definito all'art. 44.

 

Nei  casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento,  questo viene  corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne,  ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

 

 

 

Art. 39 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli.

 

L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di  lavoro

effettivamente prestate nella giornata.

 

Nel  caso  di  interruzioni dovute a causa di forza maggiore,  le  ore  di

lavoro  non  prestate, saranno retribuite solo e in quanto  il  datore  di

lavoro   abbia   disposto  che  l'operaio  rimanga  nell'azienda   a   sua

disposizione.

 

Per  l'operaio  a  tempo indeterminato i contratti provinciali  di  lavoro

potranno  disciplinare  il recupero delle ore  non  lavorate  a  causa  di

intemperie.   Nel  rispetto  delle  leggi  vigenti  tale  recupero   dovrà

effettuarsi  entro  15  giorni  dal verificarsi  dell'evento,  nel  limite

massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.

 

Nelle  aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione  la

norma dell'art. 8 della legge 8.8.72 n. 457.

 

 

 

Art. 40 - Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti.

 

Le  interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno  considerate  ai

fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz'ora

di lavoro complessivamente in 1 giorno.

 

Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa  di

forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il

datore  di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni  il  tempo

perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino

per detti recuperi le ore 2 giornaliere e le ore 12 settimanali.

 

Nelle  aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione  la

norma dell'art. 8, legge 1972, n. 457.

 

 

 

Art. 41 - Attrezzi ed utensili.

 

Di  regola,  salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi  ed  utensili

sono forniti dalle aziende.

 

Il  lavoratore  risponderà  delle perdite eventuali  e  dei  danni  a  lui

imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

 

 

 

Art. 42 - Organizzazione del lavoro.

 

I  contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte  ad

assicurare  ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento  dei

riposi,  delle  ferie  e  delle festività e  alle  aziende  la  continuità

dell'attività  produttiva. A tal fine saranno considerate  la  realtà  del

mercato  del  lavoro,  l'organizzazione di turni  di  lavoro,  squadre  di

sostituti  e ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa  quella

dell'integrazione,  ove necessario e possibile, del carico  di  manodopera

aziendale.

 

Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte

anche  gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi, specifici

esami ai sensi dell'art. 6.

 

I contratti provinciali di lavoro dovranno, altresì, individuare soluzioni

atte  ad assicurare l'assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari

diretto-coltivatrici  costituite nella forma di  società  di  persone  con

personalità  giuridica e che abbiano come fine l'esercizio  in  comune  di

attività  inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame

o le collaborazioni interaziendali.

 

 

 

Art. 43 - Trasferimenti - Operai florovivaisti.

 

Il  lavoratore  definitivamente trasferito avrà diritto  al  rimborso,  da

parte  dell'azienda, di tutte le spese di viaggio e di  trasporto  per  le

persone e le masserizie della propria famiglia.

 

Inoltre avrà diritto a un'indennità straordinaria pari al corrispettivo di

7 giornate di retribuzione.

 

Nel  caso  che il lavoratore non accetti il trasferimento, il rapporto  di

lavoro  potrà essere risolto con la corresponsione di tutte le  competenze

maturate.

 

 

 

Titolo VI - NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 44 - Retribuzione.

 

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:

 

1)   salario  contrattuale, definito dai contratti provinciali  secondo  i

  criteri di cui all'art. 26, e fissato per singole figure o per gruppi di

  figure;

2)   generi  in  natura  o valore corrispettivo per  gli  operai  a  tempo

  indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;

3)  3° elemento per gli operai a tempo determinato.

 

L'ex salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti

integrativi provinciali vigenti all'atto della stipula del presente  CCNL,

è congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo del salario contrattuale

e potrà essere conglobato all'atto del rinnovo del contratto provinciale.

 

Per  l'alloggio  e  gli  annessi (orto, porcile,  pollaio),  il  contratto

provinciale,  qualora ne preveda l'obbligo di concessione  agli  operai  a

tempo  indeterminato, deve stabilire il valore sostitutivo per il caso  di

mancata concessione. Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo

della 13a e 14a mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

Il 3° elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo

dei  seguenti  istituti riconosciuti agli operai a tempo  indeterminato  e

calcolati su 312 giorni lavorativi:

 

-   festività nazionali e infrasettimanali    5,45%

-   ferie                                 8,33%

-   13ª mensilità                      8,33%

-   14ª mensilità                      8,33%

 

Totale                               30,44%

 

La  misura  del    elemento, in percentuale,  è  calcolata  sul  salario

contrattuale così come definito dal contratto provinciale.

 

Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a

tempo indeterminato di cui agli artt. 19 e 20, gli operai acquisiscono  il

diritto  al  trattamento  economico  e  normativo  previsto  dal  presente

contratto per gli operai a tempo indeterminato.

 

Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai  il 

elemento.

 

I  salari  contrattuali definiti dai contratti provinciali possono  essere

mensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto (*).

 

(*)Resta  fermo il concetto che il salario per gli operai florovivaisti  è

   riferito alla paga oraria.

 

I contratti provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini

locali,  le  modalità e il periodo di pagamento dei salari: a giornata,  a

settimana, a quindicina, a mese.

 

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga

giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella  oraria  si

ottiene dividendo la paga mensile per 169.

 

 

Aumenti salariali.

 

I  salari  contrattuali vigenti nelle singole province, sono  incrementati

per  ciascun  livello  professionale stabilito nei rinnovi  dei  contratti

provinciali  in applicazione del CCNL 19.7.95 a decorrere dall'1.7.98  del

2,7%.

 

 

Minimi salariali di area.

 

I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli

aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alla tabella 1 e

2 (allegato n. 1).

 

I  contratti  provinciali non possono definire, per i livelli di  ciascuna

area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo

quanto è previsto dagli artt. 16, 51, 88 del presente CCNL.

 

I minimi salariali di cui al comma 1 trovano applicazione, per le Province

dove  siano  stati  stipulati i contratti provinciali in applicazione  del

CCNL  19.7.95, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e  non

oltre l'1.1.2001; per le altre Province dalla data di rinnovo del presente

CCNL (vedi norma transitoria).

 

In  sede  di rinnovo quadriennale, il contratto nazionale, sulla base  dei

criteri   di   cui   all'art.  2  e  di  una  valutazione   sull'andamento

dell'inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi  di  cui

al  comma  1,  nonché  gli  incrementi da  applicarsi  a  tutti  i  salari

contrattuali  definiti dai contratti provinciali all'interno  di  ciascuna

area  professionale.  Per i contratti provinciali non  rinnovati  è  fatta

salva "l'indennità di vacanza contrattuale provinciale".

 

 

Norma transitoria.

 

Nelle  provincie  dove  il contratto collettivo provinciale  non  è  stato

rinnovato secondo le disposizioni del CCNL 19.7.95, i minimi salariali  di

area  si  applicano  a  decorrere  dall'1.7.98  ai  profili  professionali

previsti in detti contratti e con i seguenti criteri: minimi della 1ª area

ai lavoratori specializzati super e specializzati; minimi della 2ª area ai

lavoratori  qualificati  super e qualificati;  minimi  della    area  ai

lavoratori comuni.

 

 

 

Art. 45 - Ex scala mobile.

 

Nei  salari  contrattuali e nei minimi di area, previsti dall'art.  44,  è

contenuta  l'indennità  di  contingenza così come  stabilita  dalla  legge

26.2.86  n.  38  e  dalla  legge 13.7.90 n. 191 e successive  modifiche  e

integrazioni (accordo sul costo del lavoro del 31.7.92).

 

 

 

Art. 46 - Tredicesima mensilità.

 

Agli  operai  con  rapporto  di lavoro a tempo  indeterminato  spetta,  al

termine  di  ogni  anno, la 13ª mensilità pari alla  retribuzione  globale

mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre.

 

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso

dell'anno,  l'operaio  ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare  della

13ª quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

 

La  frazione  di mese superiore ai 15 giorni viene considerata,  a  questi

effetti, come mese intero.

 

Per  gli  operai  a  tempo determinato la 13ª mensilità è  compresa  nella

percentuale relativa al 3° elemento previsto dall'art. 44.

 

 

 

Art. 47 - Quattordicesima mensilità.

 

Agli  operai  con  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato  deve  essere

corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la 14ª mensilità,  pari

alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data.

 

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso

dell'anno l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª

mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

 

La  frazione di mese, superiore ai 15 giorni viene considerata,  a  questi

effetti, come mese intero.

 

Per  gli  operai  a  tempo determinato la 14ª mensilità è  compresa  nella

percentuale relativa al 3° elemento di cui dall'art. 44.

 

 

 

Art. 48 - Scatti di anzianità.

 

Con  decorrenza dall'1.2.83, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun

biennio d'anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a

titolo di aumento periodico d'anzianità, alla corresponsione di una  somma

in cifra  fissa  pari  a  £. 17.400  mensili se operai comuni, a £. 20.000

mensili  se  operai qualificati, a £. 21.000 mensili se operai qualificati

super,   a   £. 22.000  mensili  se  operai  specializzati  e a £.  22.500

mensili se operai specializzati super.

 

Le  somme  anzidette  sono frazionabili ad ora e/o a giornata  secondo  le

norme sulla retribuzione previste dal presente contratto.

 

Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 5 e maturano dal

  giorno  del  mese successivo a quello in cui il lavoratore  compie  il

biennio di servizio.

 

In  caso  di  passaggio al profilo professionale con  livello  retributivo

superiore,  l'operaio  conserverà il numero degli  aumenti  periodici  già

maturati e avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l'importo previsto

per  il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso

operaio   avrà,   altresì,  diritto  agli  ulteriori   aumenti   periodici

d'anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5.

 

L'importo   degli  aumenti  periodici  d'anzianità  spettante  all'operaio

dipendente  è computato ad ogni effetto per il calcolo delle  indennità  e

istituti contrattuali.

 

Resta  ferma  la decorrenza dell'11.11.69, stabilita dai precedenti  CCNL,

quale   data  relativa  alla  introduzione  dell'istituto  degli   aumenti

periodici per gli operai a tempo indeterminato.

 

 

Nota a verbale.

 

Fermo  restando il valore in cifra fissa degli scatti d'anzianità  di  cui

all'art.  48, nella fase di 1a applicazione del presente CCNL i  contratti

provinciali di lavoro, nel definire la classificazione degli operai di cui

all'art.   26,  attribuiranno  ai  profili  professionali  individuati   i

corrispondenti valori degli scatti d'anzianità.

 

 

 

Art. 49 - Obblighi particolari tra le parti.

 

Le  aziende, in applicazione delle norme contenute nel presente contratto,

dovranno effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi

maturate nei seguenti termini:

 

-   salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;

-   lavoro straordinario: ad ogni periodo di paga;

-   lavoro festivo: ad ogni periodo di paga;

-   lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;

-   festività: alla scadenza del periodo di paga in corso;

-   14ª mensilità: alla data del 30 aprile di ogni anno;

-    13ª  mensilità: in coincidenza con le festività del  Santo  Natale  e

  comunque non oltre il 23 dicembre;

-     trattamento  di  fine  rapporto:  all'atto  della  risoluzione   del

  rapporto;

-    per  gli  operai  a tempo determinato: le festività,  la  13ª  e  14ª

  mensilità sono conglobati nel 3° elemento, come previsto dall'art. 44.

 

Gli  operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza

e  non  possono esercitare attività in concorrenza con quella dell'azienda

da  cui  dipendono    divulgare notizie attinenti l'organizzazione  e  i

metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare  ad

essa pregiudizio.

 

Per  la  busta  paga  si applicano le norme di legge  vigenti  secondo  le

indicazioni  che  potranno essere concordate in sede di  stipulazione  dei

contratti provinciali.

 

 

 

Art. 50 - Rimborso spese.

 

I  lavoratori  che, comandati a prestare servizio fuori dell'azienda  sono

costretti  a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale  di

lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto e

alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.

 

Il  tempo  impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a  tutti  gli

effetti.

 

I  contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il

rimborso a piè di lista, delle spese vive sostenute dal lavoratore.

 

 

 

Art. 51 - Classificazione e retribuzione per età.

 

La  classificazione  e  retribuzione per gli  operai  è  determinata,  per

ciascun  profilo  professionale di cui all'art. 26, in relazione  all'età,

nel modo seguente:

 

- oltre i 16 anni:          100%

- dai 14 ai 16 anni compiuti:  90%.

 

Considerato che la legge n. 977 del 17.10.67 dispone un orario settimanale

ridotto e un periodo più lungo di ferie per i fanciulli e gli adolescenti,

le  Organizzazioni  provinciali,  in sede  di  applicazione  del  presente

contratto  nazionale,  concorderanno  opportuni  accorgimenti  intesi   ad

evitare conseguenze economiche negative per detti operai.

 

 

 

Art. 52 - Cottimo.

 

Le  organizzazioni  provinciali  in sede  di  stipulazione  dei  contratti

provinciali,  disciplineranno  il cottimo sulla  scorta  delle  situazioni

riferite ai tipi di azienda di cui all'art. 1 "oggetto del contratto".

 

 

 

Art. 53 - Trattamento di fine rapporto.

 

In  ogni  caso  di  cessazione di rapporto di lavoro,  l'operaio  a  tempo

indeterminato ha diritto a un trattamento di fine rapporto che si  calcola

sommando,  per  ciascun anno di servizio, una quota pari  e  comunque  non

superiore  all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso  divisa

per  13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni  di  anno,

computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a  15

giorni.  Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con  decorrenza

1.6.82,  a  partire,  cioè, dalla data di entrata in  vigore  della  legge

29.5.82  n.  297,  le  cui  disposizioni  che  regolano  la  materia   del

trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.

 

Per  il  servizio  prestato  anteriormente  all'1.6.82,  si  applicano  le

disposizioni  previste in merito all'indennità d'anzianità  dai  contratti

collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi  art.  46

del  CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui  tabella

relativa  ai  diversi  scaglioni di giornate spettanti  per  ciascun  anno

d'anzianità si riporta nell'allegato n. 7).

 

In  caso di morte dell'operaio, le indennità spettanti e il trattamento di

fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell'art. 2122 C.C.

 

Ove l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua

famiglia  continuerà nell'uso di essa - o di altra corrispondente  -  come

degli  eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di  tempo

da fissarsi nei contratti provinciali.

 

Quando  lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento  di

terreno  in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia  ha

diritto  a  continuare la coltivazione sino al realizzo  dei  raccolti  in

corso al momento del decesso.

 

All'operaio  a  tempo  determinato compete il TFR per  l'effettivo  lavoro

ordinario  svolto,  pari  all'8,63%  calcolato  sul  salario  contrattuale

definito  dal  contratto provinciale; per le ore di lavoro non  ordinario,

svolto  a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10% del salario

contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il  TFR

non si calcola sul 3° elemento (allegato n. 8).

 

 

Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto degli operai

a tempo determinato.

 

E'  costituito,  con  la  medesima tempistica prevista  per  il  Fondo  di

Previdenza   complementare,  un  Fondo  Nazionale  con  la   finalità   di

accantonare  il  trattamento  di  fine  rapporto  degli  operai  a   tempo

determinato.

 

Il  versamento  della  contribuzione al Fondo di cui al  precedente  comma

viene  effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che  saranno

successivamente  stabilite  tra le parti e partirà  contemporaneamente  ai

versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa.

 

La   Commissione  paritetica,  costituita  per  il  Fondo  di   Previdenza

integrativa,  è  incaricata di elaborare una  proposta  di  Statuto  e  di

Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico  progetto

di  fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti,  nonché  le

modalità per l'esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione

al predetto Fondo.

 

 

 

Titolo VII - PREVIDENZA - ASSISTENZA - TUTELA DELLA SALUTE

 

Art. 54 - Previdenza e assistenza.

 

Per  tutte  le  assicurazioni sociali si applicano le norme di  legge.  Il

datore  di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi,  secondo

le norme vigenti.

 

 

 

Art. 55 - Fondo Nazionale di previdenza complementare.

 

Al  fine  di  assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti  la  previdenza

integrativa così come prevista dal D.lgs. n. 124/93 e successive modifiche

e  integrazioni, nonché dall'art. 4 del D.lgs. 30.4.98 n.  173,  le  parti

convengono  di  istituire, con decorrenza 1.1.99, un Fondo  di  previdenza

complementare volontaria attraverso l'individuazione di strumenti adeguati

che tengono conto delle specifiche caratteristiche del settore.

 

Le  contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e  florovivaisti

sono costituite da:

 

-    1%  a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile

  per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;

-    1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il

  calcolo del TFR nel periodo di riferimento;

-    una  quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il  calcolo

  del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al

  Fondo  per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati

  alla data del 28.4.93;

-    il  100%  del  TFR  maturato  nel periodo di  riferimento  successivo

  all'iscrizione  al  Fondo  per  i  lavoratori  con  contratto  a   tempo

  indeterminato di 1a occupazione successiva al 28.4.93;

-    il  100%  del  TFR  maturato  nel periodo di  riferimento  successivo

  all'iscrizione  al  Fondo  per  i  lavoratori  con  contratto  a   tempo

  determinato.

 

Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  precedenti,  il  lavoratore,

limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può  scegliere

di  versare  un  contributo  più elevato fino  a  un  massimo  del  2%  da

calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

 

Il  versamento  della  contribuzione al Fondo di previdenza  complementare

deve  essere effettuato a partire dall'1.6.99 a cura del datore di  lavoro

con  le  modalità  che  saranno successivamente stabilite  dalle  parti  e

comunque  per  il  periodo  di riferimento che  decorre  dalla  definitiva

approvazione del Fondo.

 

Le parti concordano di costituire, all'atto del rinnovo del presente CCNL,

una  Commissione  paritetica che, dopo aver esaminato  tutti  gli  aspetti

inerenti  alla  concreta realizzazione del Fondo,  elabori  uno  specifico

progetto di fattibilità entro il 31.12.98 da sottoporre alle parti.

 

 

Impegno a verbale.

 

Le  parti  si  adopereranno  immediatamente e  congiuntamente  nelle  sedi

opportune  per  ottenere a favore delle aziende  agricole  e  di  tutti  i

lavoratori la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti  per  la

previdenza complementare.

 

 

Impegno a verbale.

 

Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e

di  avvio  del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese  e  ai

lavoratori dipendenti, la somma di £. 5.000 a carico dei datori di lavoro,

quale  contributo 'una tantum' da versare entro 60 giorni  dalla  data  di

costituzione  del  Fondo  con  le modalità  che  verranno  definite  dalla

Commissione.

 

 

 

Art. 56 - Malattia e infortunio - Operai agricoli.

 

L'operaio  agricolo  a  tempo indeterminato, nel caso  di  malattia  o  di

infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di  180

giorni.

 

Ove  trattasi  di  infortunio  sul  lavoro,  riconosciuto  dall'INAIL,  la

conservazione  del  posto  all'operaio  dovrà  essere  mantenuta  sino   a

guarigione  clinica, e in ogni caso, non potrà superare il periodo  di  12

mesi dall'infortunio.

 

Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di

risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento  di

fine  rapporto,  della  13ª mensilità, della 14ª mensilità,  nonché  della

indennità   sostitutiva  delle  ferie,  maturate  sino  alla  data   della

risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Durante il periodo di conservazione del posto, l'operaio agricolo a  tempo

indeterminato,   continuerà   ad  usufruire  gratuitamente   della   casa,

dell'orto,  del  pollaio,  del  porcile,  eventualmente  goduti   all'atto

dell'insorgere  della  malattia o dell'infortunio. Se  l'operaio  agricolo

coltiva  un  appezzamento di terreno in compartecipazione o  a  suo  pieno

beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione

dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o infortunato.

 

In  caso  di  necessità  di  pronto soccorso  o  di  ricovero  ospedaliero

l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

 

 

 

Art. 57 - Malattia e infortunio - Operai florovivaisti.

 

L'operaio  a  tempo  indeterminato,  sia  nel  caso  di  malattia  che  di

infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di  180

giorni.

 

Ove  trattasi  di  infortunio  sul  lavoro,  riconosciuto  dall'INAIL,  la

conservazione  del  posto  all'operaio  dovrà  essere  mantenuta  sino   a

guarigione  clinica, e in ogni caso non potrà superare il  periodo  di  12

mesi dall'infortunio.

 

Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di

risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento  di

fine   rapporto,   della  13ª  e  14ª  mensilità,  nonché   dell'indennità

sostitutiva  delle  ferie, maturate sino alla data della  risoluzione  del

rapporto di lavoro.

 

In  caso  di  necessità  di  pronto soccorso  o  di  ricovero  ospedaliero

l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

 

In  caso di malattia, l'operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà

diritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all'erogazione,

da  parte del datore di lavoro, di un'indennità giornaliera, nella  misura

del   25%   del  salario  giornaliero  contrattuale  relativo  al  profilo

professionale  di  appartenenza, in vigore al    febbraio  dell'anno  in

corso.

 

Tale  indennità  sarà corrisposta dal giorno in cui  si  è  verificata  la

malattia,  se questa si protrae oltre il 3° giorno, e subordinatamente  al

riconoscimento della malattia stessa da parte dell'INPS.

 

In  caso di infortunio sul lavoro, l'operaio a tempo indeterminato,  fermo

rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213  T.U.

sugli  infortuni  approvato con DPR 30.6.65 n. 1124),  a  partire  dal 

giorno  in  cui  si è verificato l'infortunio e sino a un massimo  di  180

giornate,  avrà diritto all'erogazione, da parte del datore di lavoro,  di

un'indennità giornaliera pari alla differenza tra l'indennità di  legge  e

il  salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale  di

appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.

 

La  corresponsione dell'anzidetta indennità giornaliera è  subordinata  al

riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL.

 

Il  trattamento, per malattia e infortunio, integrativo a quello di legge,

di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che

non  abbiano  raggiunto  presso la stessa azienda 30  giornate  di  lavoro

continuative.

 

Qualora, invece, l'operaio a tempo determinato abbia effettuato presso  la

stessa  azienda  il periodo lavorativo sopra indicato, avrà  diritto,  nel

caso  di  malattia o infortunio, rispettivamente riconosciuti dall'INPS  e

dall'INAIL,  a partire dal 31° giorno dalla data di assunzione  e  per  la

durata  di  45  giornate in un anno, alla medesima indennità  giornaliera,

rispettivamente prevista ai commi 4 e 5 precedenti.

 

La   presente  regolamentazione  verrà  riesaminata  dalle  parti  qualora

intervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia.

 

 

 

Art. 58 - Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro

          - Operai agricoli.

 

Malattia.

 

L'integrazione  salariale,  corrisposta dalla  Cassa  integrazione  'extra

legem'  agli  operai agricoli a tempo indeterminato in caso  di  malattia,

dovrà  assicurare  a  detti operai, tra indennità di  legge  (nazionale  e

regionale) e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell'80% del

salario  giornaliero  contrattuale relativo al  profilo  professionale  di

appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.

 

Per  gli  operai  a tempo determinato, resta confermato che l'integrazione

salariale da parte delle Casse 'extra legem' medesime, dovrà assicurare un

trattamento  minimo,  tra  indennità di legge (nazionale  e  regionale)  e

integrazione,  pari all'80% del salario medio convenzionale  previsto  dai

decreti ministeriali.

 

 

Infortuni sul lavoro.

 

L'integrazione salariale corrisposta dalle Casse 'extra legem' agli operai

agricoli  a  tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro,  salvo

quanto  previsto  dalla legge per i primi 3 giorni (art.  213  T.U.  sugli

infortuni  approvato  con  DPR  30.6.65  n.  1124),  dovrà  assicurare  un

trattamento  minimo  tra indennità di legge e integrazione,  nella  misura

dell'80%   del  salario  giornaliero  contrattuale  relativo  al   profilo

professionale  di  appartenenza, in vigore al    febbraio  dell'anno  in

corso.

 

Il  trattamento integrativo dovuto dalle Casse 'extra legem',  sempre  nel

caso  di  infortunio sul lavoro, a partire dal 15° giorno del  periodo  di

inabilità  riconosciuto dall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza  tra

indennità  di  legge  e  il salario giornaliero contrattuale  relativo  al

profilo  professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno

in corso.

 

Per  gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro  le

Casse  'extra  legem' dovranno assicurare a tali operai, tra indennità  di

legge e integrazione, un trattamento minimo pari all'80% del salario medio

convenzionale previsto dai decreti ministeriali.

 

 

Impegno a verbale.

 

In  occasione  del  rendiconto  annuale delle  Casse  integrazione  'extra

legem', le parti verificheranno l'adeguamento dei contributi in vigore per

permettere l'applicazione del trattamento previsto dall'art. 58.

 

Nelle  province  ove  non è ancora istituita la Cassa integrazione  'extra

legem',  le  parti contraenti interverranno per promuoverne  l'istituzione

onde  conseguire,  gradualmente, i livelli di trattamento  minimo  di  cui

sopra.

 

 

 

Art. 59 - Cassa integrazione salari.

 

Gli  operai a tempo indeterminato sono ammessi all'integrazione salari  ad

opera  della Cassa istituita dalla legge 8.8.72 n. 457, nei casi  previsti

dalla legge stessa.

 

Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il

datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione all'indennità di

legge,  nella misura del 10% del salario giornaliero contrattuale relativo

al  profilo  professionale  di  appartenenza  in  vigore  al    febbraio

dell'anno in corso.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  riconoscono  che  allo  stato  attuale  della  legislazione  in

applicazione  dell'art.  8 della citata legge n.  457/72,  la  concessione

dell'integrazione   salariale  è  prevista  per   gli   operai   a   tempo

indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale  individuale,

oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

 

 

 

Art. 60 - Anticipazione acconti assegni per il nucleo familiare.

 

Le  aziende  agricole anticiperanno agli operai a tempo indeterminato  gli

acconti  sugli assegni per il nucleo familiare e le relative maggiorazioni

spettanti  per  legge,  a  condizione che l'INPS provveda  a  ripristinare

l'erogazione  degli  acconti trimestrali ai lavoratori  aventi  diritto  e

previa  esibizione, da parte degli stessi lavoratori,  del  cedolino  INPS

concernente gli acconti corrisposti nel trimestre precedente.

 

(Vedi dichiarazione del lavoratore allegata).

 

 

 

ALLEGATO

 

DICHIARAZIONE  DELL'OPERAIO AGRICOLO O FLOROVIVAISTA PER  LA  RESTITUZIONE

DEGLI   ACCONTI   SUGLI   ASSEGNI  PER  IL  NUCLEO  FAMILIARE   ANTICIPATI

DALL'AZIENDA

 

Il/la  sig.  .......................... nato/a .......................  il

............ operaio/a agricolo dipendente dall'azienda ..................

con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato, considerata l'anticipazione

effettuata dalla medesima azienda in favore del sottoscritto degli acconti

sugli assegni per il nucleo familiare di cui alle relative buste paga  con

la presente si obbliga a restituire all'azienda le somme anticipate a tale

titolo,  entro  e  non oltre 5 giorni dalla ricezione da  parte  dell'INPS

dell'assegno relativo agli acconti liquidati per ogni trimestre.

 

Farà  fede  della  ricezione dell'assegno dell'INPS, la  data  del  timbro

postale di ricevimento apposta sulla busta raccomandata spedita dall'INPS.

 

L'inadempimento nei termini di cui sopra di tale obbligo di  restituzione,

determina   automaticamente  la  sospensione,   da   parte   dell'azienda,

dell'erogazione  delle  predette somme, salva la trattenuta  legale  dalla

retribuzione,  sin  d'ora dal sottoscritto autorizzata,  delle  somme  già

riscosse  e  non  restituite. Nell'ipotesi di cessazione del  rapporto  di

lavoro  intervenuta prima della restituzione degli acconti  sugli  assegni

per il nucleo familiare anticipati dall'azienda, il sottoscritto autorizza

espressamente  la  stessa  azienda a trattenere l'importo  relativo  dalla

somma spettante per il trattamento di fine rapporto.

 

Il   sottoscritto   si   impegna,  infine,   a   comunicare   all'azienda,

tempestivamente e comunque non oltre 1 mese dalla data in cui l'evento  si

sia  verificato,  ogni variazione del proprio nucleo familiare  che  abbia

rilevanza  ai  fini  della  determinazione dei soggetti  per  i  quali  il

sottoscritto ha diritto alla percezione degli assegni. In caso di  mancato

adempimento  di tale comunicazione nei termini, l'azienda è autorizzata  a

sospendere  automaticamente  l'erogazione diretta  degli  assegni  per  il

nucleo   familiare   e   a  trattenere  dalla  retribuzione   mensile   il

corrispondente importo indebitamente erogato.

 

In fede ..............

 

data ................. firma

 

 

 

Art. 61 - Anticipazione trattamenti assistenziali.

 

A  partire  dall'1.1.92 le aziende agricole anticiperanno agli   operai  a

tempo  indeterminato  le  indennità di legge  corrisposte  dagli  istituti

previdenziali  relativamente alla malattia, all'infortunio  e  alla  cassa

integrazione  a  condizione  che gli Enti  previdenziali  si  impegnino  a

liquidare  tali indennità entro un periodo massimo di 3 mesi.  Gli  operai

agricoli e florovivaisti provvederanno alla restituzione delle somme entro

e non oltre 5 giorni dalla ricezione da parte degli istituti previdenziali

dei relativi assegni, secondo la dichiarazione allegata.

 

 

DICHIARAZIONE  DELL'OPERAIO AGRICOLO E FLOROVIVAISTA A TEMPO INDETERMINATO

PER  LA  RESTITUZIONE  ALLE AZIENDE DELLE SOMME  ANTICIPATE  A  TITOLO  DI

MALATTIA, INFORTUNIO E CISOA

 

Il/la  sig.  .................... nato/a ................. il ............

operaio/a dipendente dell'azienda ........................... con rapporto

di lavoro a tempo indeterminato, considerata l'anticipazione in favore del

sottoscritto dell'indennità di malattia, infortunio e CISOA, si obbliga  a

restituire  all'azienda le somme anticipate a tale  titolo,  entro  e  non

oltre   5   giorni  dalla  ricezione  da  parte  dell'INPS  e   dell'INAIL

dell'assegno relativo alle indennità di legge.

 

Farà  fede  della  ricezione dell'assegno dell'INPS, la  data  del  timbro

postale  di ricevimento apposta sulla busta raccomandata spedita dall'INPS

e dall'INAIL.

 

L'inadempimento nei termini di cui sopra di tale obbligo di  restituzione,

determina   automaticamente  la  sospensione,   da   parte   dell'azienda,

dell'erogazione  delle  predette somme, salva la trattenuta  legale  dalla

retribuzione,  sin  d'ora dal sottoscritto autorizzata,  delle  somme  già

riscosse e non restituite.

 

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima  della

restituzione   delle  somme  anticipate  dall'azienda,   il   sottoscritto

autorizza espressamente la stessa azienda a trattenere l'importo  relativo

dalla somma spettante per il trattamento di fine rapporto.

 

 

Data...............   Firma lavoratore/trice ...............

 

 

 

Art. 62 - Fondo Integrativo Sanitario.

 

Per  il  finanziamento del Fondo Integrativo Sanitario  per  i  Lavoratori

Agricoli  e  Florovivaisti, denominato FISLAF,  costituito  con  il  CCNL,

5.3.87,  è stabilita una contribuzione a carico dei soli datori di  lavoro

pari a £. 100.000 annue per i lavoratori a tempo indeterminato e a £.  660

giornaliere  per  i  lavoratori  a tempo determinato.  Tale  contribuzione

resterà invariata per tutta la durata del presente CCNL.

 

La  decorrenza  della  contribuzione di cui al comma  1  è  fissata,  come

disposto dal protocollo d'intesa 7.11.95 sottoscritto in sede di Ministero

del Lavoro, dall'1.1.96.

 

 

 

Art. 63 - Lavori pesanti o nocivi.

 

I  contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o

nocivi,  le  eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione  dei  lavori

nocivi  e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per  il

periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.

 

 

 

Art. 64 - Tutela della salute dei lavoratori.

 

Allo  scopo  di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori  che

presentano "fattori di nocività":

 

a)    per  quanto  riguarda  la  manodopera  florovivaistica,  le  aziende

  limiteranno la prestazione a 4 ore giornaliere degli operai adibiti a tali

  lavori  e  concederanno  agli stessi 2 ore e 20 minuti  di  interruzione

  retribuita.  Il  rimanente  periodo  per  completare  l'orario   normale

  giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda;

b)   per  quanto riguarda gli operai agricoli, i contratti provinciali  di

  lavoro dovranno stabilire una riduzione dell'orario di lavoro - a parità

  di  retribuzione e di qualifica - di 2 ore e 20 minuti giornaliere. Sono

  fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

Tenuto  conto del protocollo d'intesa allegato al presente CCNL  (allegato

n.  11),  i  contratti provinciali di lavoro dovranno valutare  l'idoneità

delle  condizioni  ambientali  di  lavoro  esistenti  nella  provincia   e

predisporre - fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui  al

precedente  comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da  fattori

di  nocività  e  le  altre  misure  atte a  salvaguardare  la  salute  del

lavoratore.  Fra  queste  i  contratti  provinciali  di  lavoro   dovranno

prevedere  l'effettuazione  periodica  di  visite  mediche,  con  regolare

corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a  lavori

che presentano fattori di nocività.

 

Per  la  rigorosità  di tale individuazione e delle misure  di  tutela  da

adottare - oltre  a  quanto  previsto  dal contratto e dalla legge 20.5.70

n.  300  -  potrà  essere richiesto l'intervento dei  Centri  di  Medicina

preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.

 

È  altresì  demandato  ai contratti provinciali di lavoro  il  compito  di

definire  le  modalità  per l'effettuazione dei corsi  di  formazione  sui

problemi  della  tutela  della  salute  e  del  risanamento  ecologico.  I

lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire  di  30

ore  di permesso retribuito, da detrarre dalle 150 ore di cui all'art.  32

del  presente  CCNL,  nell'arco di un triennio, con facoltà  di  cumularle

anche in un solo anno.

 

 

 

Art. 65 - Libretto sindacale e sanitario.

 

Le  Organizzazioni  provinciali dei lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro

dovranno  adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al facsimile

allegato  al  presente CCNL (allegato n. 12), cui si uniformeranno  quelli

fino ad oggi adottati a livello provinciale integrativo.

 

Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le

rispettive Organizzazioni sindacali.

 

 

 

Art. 66 - Lavoratori tossicodipendenti.

 

Ai  sensi  e  per gli effetti del Testo Unico delle leggi  in  materia  di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l'operaio agricolo

a  tempo indeterminato a cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza

e che intende seguire programmi di terapia e riabilitazione presso servizi

sanitari delle ASL e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi

albi,  ha  diritto  alla conservazione del posto di lavoro  per  il  tempo

necessario alla riabilitazione e comunque per un periodo non superiore a 3

anni.

 

Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro

è   tenuto  a  presentare  al  datore  di  lavoro  la  documentazione   di

accertamento  dello  stato di tossicodipendenza  rilasciata  dal  servizio

pubblico  per  le  tossicodipendenze e  il  relativo  programma  ai  sensi

dell'art. 122 del citato Testo Unico.

 

Il  dipendente  interessato  dovrà  inoltre  presentare,  con  periodicità

mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale  sta

eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del

programma stesso.

 

Il  rapporto  di  lavoro  si intende automaticamente  risolto  qualora  il

lavoratore   interrompa  volontariamente  il  programma   di   terapia   e

riabilitazione   nonché  non  riprenda  servizio  entro   7   giorni   dal

completamento  della  terapia  o dalla scadenza  del  periodo  massimo  di

aspettativa.

 

Gli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano familiari conviventi

in stato di tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta scritta

e  compatibilmente con le esigenze aziendali, di un periodo di aspettativa

non superiore a 4 mesi, anche non consecutivi, per concorrere al programma

terapeutico  e socio-riabilitativo del familiare, qualora il servizio  per

la tossicodipendenza ne attesti la necessità.

 

Durante  i  suddetti  periodi di assenza o di  aspettativa  non  decorrerà

retribuzione,    si avrà decorrenza d'anzianità di  servizio  per  alcun

istituto di legge e/o di contratto.

 

Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà

posta  particolare  attenzione a tutela della  riservatezza  dei  soggetti

interessati.

 

 

 

Titolo VIII - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE RAPPORTO

              - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

Art. 67 - Trapasso di azienda.

 

Il  trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro

e  il  lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro  nei

confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato

dal cessante.

 

 

 

Art. 68 - Servizio militare.

 

Per  il  servizio  militare e il richiamo alle  armi  dei  lavoratori,  si

applicano le norme di legge vigenti in materia.

 

 

 

Art. 69 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai

          a tempo indeterminato.

 

Nel  rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento

degli  operai  non  può avvenire che per giusta causa o  per  giustificato

motivo,  secondo  la disciplina della legge n. 604/66 e  n.  300/70,  come

modificato dalla legge 11.5.90 n. 108.

 

A) Giusta causa.

 

Il  licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto

senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non

consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:

 

-     le   assenze   ingiustificate  per  3  giorni   consecutivi,   senza

  notificazioni;

-   le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;

-     la   recidiva   nelle   mancanze  che   abbiano   già   dato   luogo

  all'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai

  CPL;

-    la  grave insubordinazione verso il datore di lavoro o un suo diretto

  rappresentante nell'azienda;

-    i  danneggiamenti  dolosi  ai macchinari, alle  coltivazioni  e  agli

  stabili;

-   il furto in azienda.

 

 

B) Giustificato motivo.

 

Il  licenziamento  per giustificato motivo è determinato  da  un  notevole

inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero  da

ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro  e

al regolare funzionamento di esse, quali:

 

-   le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;

-     la   sostanziale  riduzione  della  superficie  aziendale  o   degli

  allevamenti;

-      la    radicale    modifica    degli   ordinamenti    colturali    o

  dell'organizzazione aziendale;

-    la cessazione dell'attività agricola per fine contratto d'affitto  di

  fondo rustico;

-    l'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative

  di servizio;

-    l'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta  o

  il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il

  2° grado, anche se non conviventi.

 

Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto

dei termini di preavviso di cui all'art. 71 del presente contratto.

 

Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che

per  giustificato  motivo,  deve  essere comunicato  all'operaio  a  mezzo

raccomandata a.r. e contenere i motivi che lo hanno determinato.

 

L'operaio  che  si  ritenga leso nei suoi diritti  potrà  rivolgersi  alla

propria  organizzazione sindacale la quale, con le  modalità  e  procedure

previste dall'art. 83, esperirà il tentativo di amichevole componimento.

 

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della citata  legge

n.  108/90,  le  disposizioni del presente articolo non si  applicano  nei

confronti  degli  operai aventi diritto alla pensione di  vecchiaia  e  in

possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la

prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro ai sensi dell'art. 6, DL  22.12.81

n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.82 n. 54.

 

 

 

Art. 70 - Dimissioni per giusta causa.

 

L'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza

preavviso,  qualora si verifichi un notevole inadempimento degli  obblighi

contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.

 

 

 

Art. 71 - Preavviso di risoluzione del rapporto.

 

La  risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel  caso  di

licenziamento  non per giusta causa o di dimissioni non per giusta  causa,

deve  essere  preceduta  da preavviso, da notificarsi  dall'una  all'altra

parte a mezzo di raccomandata a.r.

 

I  termini  di  preavviso, che decorrono dalla data di  ricevimento  della

comunicazione, sono così stabiliti:

 

-   2 mesi nel caso di licenziamento;

-   1 mese nel caso di dimissioni.

 

In  caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti,  è

dovuta  dall'una  all'altra  parte  un'indennità  sostitutiva  equivalente

all'importo  della  retribuzione che sarebbe spettata per  il  periodo  di

preavviso.

 

La  stessa  indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione

del rapporto per morte dell'operaio.

 

 

 

Art. 72 - Norme disciplinari - Operai agricoli.

 

I  lavoratori,  per  quanto attiene il rapporto di lavoro,  dipendono  dal

conduttore  dell'azienda  o  da  chi per  esso,  e  debbono  eseguire  con

diligenza il lavoro loro affidato.

 

I  rapporti  tra  i lavoratori nell'azienda e tra questi e  il  datore  di

lavoro,  o  chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco  rispetto  e

tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

 

I   contratti  provinciali  di  lavoro  debbono  prevedere  le  infrazioni

disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.

 

Sorgendo   controversie   a  seguito  dell'applicazione   delle   sanzioni

disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 83.

 

 

 

Art. 73 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti.

 

I  lavoratori  per  quanto attiene il rapporto di  lavoro,  dipendono  dal

conduttore  dell'azienda  o  da  chi per  esso,  e  debbono  eseguire  con

diligenza il lavoro loro affidato.

 

I  rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi e il loro datore di

lavoro,  o  chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco  rispetto  e

tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

 

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà  essere

punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

 

1)  con la multa fino a un massimo di 2 ore di paga nei seguenti casi:

 

a)   che  senza  giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro,  ne

  tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b)  che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;

 

2)   con  la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei  casi

  di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).

 

Gli   importi  delle  multe  e  delle  trattenute  che  non  rappresentino

risarcimento  di  danni previsti dalla lett. b) del paragrafo  1)  saranno

versati alla Sede provinciale dell'INPS.

 

 

 

Art. 74 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi

          - Operai florovivaisti.

 

La  notifica  dei  provvedimenti disciplinari deve essere  fatta  entro  2

giorni  dalla loro adozione attraverso apposita registrazione su  libretto

sindacale, nei soli casi di multe e sospensioni.

 

Contro  i  provvedimenti  disciplinari di cui all'art.  73  il  lavoratore

potrà,  entro  10 giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere  alla

propria  organizzazione sindacale, la quale, con le modalità  e  procedure

previste dall'art. 83, esperirà il tentativo di amichevole componimento.

 

 

 

Titolo IX - DIRITTI SINDACALI

 

Art. 75 - Delegato d'azienda - Operai agricoli.

 

Nelle  aziende  che  occupino  più di 5 operai  agricoli  sarà  eletto  un

delegato  d'azienda  nell'ambito  di  ciascuna  delle  Organizzazioni  dei

lavoratori firmatarie del presente contratto.

 

Nelle  aziende  che occupino più di 75 operai agricoli,  nelle  quali  non

siano   state  costituite  le  RSU (vedi il protocollo di cui all'allegato

n.  9),  sarà  eletto  un 2° delegato di azienda nell'ambito  di  ciascuna

Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

 

I  delegati  dovranno  essere eletti da e tra  i  lavoratori  occupati  in

azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui

all'art. 77 del presente contratto.

 

I  contratti  provinciali  prevederanno eventuali  norme  particolari  per

agevolare l'esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano

essi a tempo indeterminato o determinato.

 

La  durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato  eletto

delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.

 

All'elezione  dei  delegati  si  addiverrà  mediante  riunione  unica  dei

lavoratori   dell'azienda  o  mediante  riunioni  separate   per   singoli

raggruppamenti sindacali.

 

I  nominativi  dei  delegati eletti saranno comunicati con  lettera  dalle

Organizzazioni   provinciali  o  territoriali  sindacali  dei   lavoratori

interessate,  alle  Organizzazioni  provinciali  dei  datori   di   lavoro

(aderenti   alle   Organizzazioni  datoriali   firmatarie   del   presente

contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni  aziendali.

I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.

 

Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare

alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.

 

Il delegato ha i seguenti compiti:

 

a)   vigilare  e intervenire presso la direzione aziendale per  la  esatta

  applicazione  dei  contratti collettivi di lavoro e  della  legislazione

  sociale;

b)   esaminare  con la direzione aziendale le misure atte a prevenire  gli

  infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni

  igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  Delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della

decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello  stesso

delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

 

 

 

Art. 76 - Delegato d'azienda - Operai florovivaisti.

 

Nelle  aziende  che occupino più di 5 operai sarà eletto  un  delegato  di

azienda  nell'ambito  di  ciascuna  delle  Organizzazioni  dei  lavoratori

firmatarie del presente contratto.

 

Nelle  aziende che occupino più di 75 operai, nelle quali non siano  state

costituite  le  RSU (vedi il protocollo di cui all'allegato  n.  9),  sarà

eletto   un     delegato  di  azienda  nell'ambito  di  ciascuna   delle

Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

 

I  delegati  dovranno  essere eletti da e tra  i  lavoratori  occupati  in

azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.

 

La  durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato  eletto

delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.

 

Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art.

77 del presente contratto.

 

All'elezione  del  delegato  si  addiverrà  mediante  riunione  unica  dei

lavoratori   dell'azienda  o  mediante  riunioni  separate   per   singoli

raggruppamenti sindacali.

 

I  nominativi  dei  delegati eletti saranno comunicati con  lettera  dalle

Organizzazioni   provinciali  o  territoriali  sindacali  dei   lavoratori

interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti

alle  Organizzazioni  datoriali firmatarie  del  presente  contratto),  ai

delegati  stessi  e  per conoscenza alle direzioni aziendali.  I  delegati

stessi entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.

 

Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare

alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.

 

Il delegato ha i seguenti compiti:

 

a)   vigilare  e  intervenire presso la direzione aziendale  per  l'esatta

  applicazione  dei  contratti collettivi di lavoro e  della  legislazione

  sociale;

b)   esaminare  con la direzione aziendale le misure atte a prevenire  gli

  infortuni  e  le malattie professionali e adottare opportune  condizioni

  igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  Delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della

decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello  stesso

delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

 

 

 

Art. 77 - Tutela del delegato d'azienda.

 

Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall'azienda

in cui è stato eletto né colpito da misure disciplinari e/o da sanzioni di

carattere  economico,  in  costanza del rapporto  di  lavoro,  per  motivi

attinenti l'attività sindacale svolta.

 

Durante  il  rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico  del

delegato  non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame e l'intesa

delle  Organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del  datore

di lavoro.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i

"comandi di servizio".

 

 

 

Art. 78 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.

 

Le  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie sono disciplinate  dal  protocollo

d'intesa  per la costituzione delle RSU operai impiegati e quadri agricoli

e  florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (vedi

allegato n. 9).

 

 

 

Art. 79 - Riunioni in azienda.

 

I  lavoratori  hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda  in  cui

prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario

di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.

 

Le   riunioni   sono   indette,  singolarmente  o  congiuntamente,   dalle

rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del

lavoro.

 

Alle  riunioni  possono partecipare, previo avviso al  datore  di  lavoro,

dirigenti  esterni  del  sindacato  che ha  costituito  la  rappresentanza

sindacale aziendale.

 

Per  le  aziende  ove sono state costituite le RSU si rinvia  all'apposito

protocollo (vedi allegato n. 9).

 

 

 

Art. 80 - Permessi sindacali.

 

Ai  lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali e  ai

delegati  aziendali,  debbono  essere  concessi  permessi  retribuiti  per

l'espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.

 

Tali  permessi  saranno pari a 11 ore mensili per i lavoratori  membri  di

organismi  direttivi  sindacali  provinciali,  regionali  o  nazionali;  i

permessi  stessi possono essere cumulati entro il periodo  massimo  di  un

trimestre.

 

Per  i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di 4 ore

mensili  e  possono  essere  cumulabili entro il  periodo  massimo  di  un

quadrimestre.

 

I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti

per  la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni  di

natura sindacale in misura non inferiore a 10 giorni all'anno.

 

I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne

comunicazione scritta al datore di lavoro 24 ore prima quando trattasi  di

permessi  retribuiti  e  3 giorni prima quando trattasi  di  permessi  non

retribuiti,  evitando  possibilmente  che  l'assenza  avvenga  durante  il

periodo  di  più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti

sindacali della stessa azienda.

 

Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  artt.  75  e  76  relativi  alla

comunicazione dei nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei

nominativi   dei  lavoratori  membri  di  organismi  direttivi  nazionali,

regionali  o  provinciali,  deve  essere  effettuata  con  lettera   dalle

Organizzazioni  provinciali sindacali dei lavoratori  alle  Organizzazioni

provinciali  dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni  datoriali

firmatarie  del presente contratto), ai dirigenti stessi e per  conoscenza

alle direzioni aziendali.

 

I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene

la comunicazione.

 

Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare

alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati.

 

I  permessi  retribuiti  spettanti  ai sensi  del  presente  articolo  non

subiranno  variazioni  nella  loro entità in  caso  di  successione  nella

carica.

 

Per  le  aziende  ove sono state costituite le RSU si rinvia  all'apposito

protocollo (vedi allegato n. 9).

 

 

 

Art. 81 - Contributo contrattuale.

 

I  datori  di  lavoro e i lavoratori a titolo di assistenza  contrattuale,

sono  tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni  sindacali

nazionali  e  provinciali stipulanti il presente contratto e  i  contratti

provinciali, un contributo per ogni giornata di lavoro.

 

Modalità  ed  entità  di  tale  contributo sono  determinate  da  appositi

accordi.

 

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da

questi versata, unitamente alla propria.

 

Le  tabelle  salariali  debbono contemplare tra  le  altre  trattenute  al

lavoratore,  anche  quella del contributo di assistenza  contrattuale  per

ogni giornata di effettivo lavoro.

 

 

 

Art. 82 - Quote sindacali per delega.

 

Le   Organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  firmatarie  del  presente

contratto  hanno  titolo  a percepire, tramite  ritenuta  sul  salario,  i

contributi  sindacali  che i lavoratori intendono  loro  versare,  con  le

modalità   stabilite  dai  contratti  provinciali  che   garantiscono   la

segretezza   del   versamento  effettuato  dal   lavoratore   a   ciascuna

Organizzazione sindacale.

 

Le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno concordare la misura e le

modalità di versamento del contributo.

 

 

 

Titolo X - NORME FINALI

 

Art. 83 - Controversie individuali.

 

In  caso  di  controversia tra datore di lavoro e  lavoratore,  dipendente

dall'applicazione  di  leggi,  contratto  collettivo   o,   comunque,   in

dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano

l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata

alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro  15

giorni  dalla  richiesta di una delle parti, esperiranno il  tentativo  di

composizione della vertenza.

 

Se  la  controversia discende dal riconoscimento del profilo professionale

in  rapporto  alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore  e  dalla

mancata  o  erronea applicazione dell'art. 26 del presente  contratto,  il

tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l'assistenza di  2

esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono e  abbiano

conferito mandato il datore di lavoro e il lavoratore.

 

Quando  il  tentativo  di  conciliazione relativo  al  riconoscimento  del

profilo  professionale non ha esito positivo, le Organizzazioni  sindacali

possono  demandare  la controversia all'Osservatorio  provinciale  di  cui

all'art. 6.

 

 

 

Art. 84 - Controversie collettive.

 

Entro  15  giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni

contraenti  debbono intervenire per esaminare e comporre  le  controversie

collettive  insorte per l'applicazione o la interpretazione  di  norme  di

legge, del CCNL e dei contratti provinciali di lavoro.

 

 

 

Art. 85 - Condizioni di miglior favore.

 

Le  norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di

miglior favore per i lavoratori, già previste dai contratti provinciali.

 

 

 

Art. 86 - Contrattazione provinciale - Operai agricoli.

 

Il  presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva  a

livello provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione.

 

Questo  livello  di  contrattazione ha il ruolo  e  le  funzioni  ad  esso

attribuiti  da  quanto  stabilito  all'art.  2  del  presente   CCNL.   La

contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie  per  le  quali

nel  presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione,

nei  limiti  e  secondo  le  procedure delle specifiche  norme  di  rinvio

contenute nei seguenti articoli:

 

-   art.  6 - Osservatori;

-   art. 10 - assunzione;

-   art. 14 - contratti di formazione e lavoro;

-   art. 15 - rapporto di lavoro a tempo parziale;

-   art. 18 - riassunzione;

-   art. 22 - lavoratori migranti;

-   art. 26 - classificazione;

-   art. 29 - orario di lavoro;

-   art. 30 - riposo settimanale;

-   art. 32 - permessi corsi addestramento professionale;

-   art. 34 - permessi corsi recupero scolastico;

-   art. 37 - lavoro straordinario, festivo, notturno;

-   art. 39 - interruzioni e recuperi;

-   art. 42 - organizzazione del lavoro;

-   art. 44 - retribuzione;

-   art. 49 - obblighi particolari tra le parti

-   art. 50 - rimborso spese;

-   art. 51 - classificazione e retribuzione per età;

-   art. 52 - cottimo;

-   art. 58 - integrazione trattamento malattia e infortuni;

-   art. 63 - lavori pesanti o nocivi;

-   art. 64 - tutela della salute dei lavoratori;

-   art. 72 - norme disciplinari operai agricoli;

-   art. 75 - delegato d'azienda;

-   art. 82 - quote sindacali per delega;

-   art. 88 - accordi di riallineamento;

-   art. 89 - riforma degli strumenti delle attività bilaterali.

 

Le  parti  sono  impegnate  a rispettare e a far  rispettare  la  presente

normativa.

 

A  tal  fine  le  Organizzazioni territoriali e  provinciali  delle  parti

contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni  intese  a

modificare  il  quadro dei livelli di contrattazione  previsto  da  questa

normativa.

 

I  contratti provinciali scadono al termine del 1° biennio di vigenza  del

CCNL e hanno validità per 4 anni.

 

Essi  devono  essere disdettati a mezzo raccomandata a.r.  almeno  6  mesi

prima  della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono  prorogati

per  1  anno  e  così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta  deve

comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima.

 

Le trattative devono iniziare entro i 2 mesi successivi.

 

Anche  al  rinnovo dei contratti provinciali si applicano le  disposizioni

relative  al  raffreddamento  del conflitto  e  all'indennità  di  vacanza

contrattuale di cui all'art. 2.

 

 

 

Art. 87 - Contrattazione provinciale - Operai florovivaisti.

 

Nelle   province   ove  esistano  aziende  florovivaistiche   classificate

all'articolo   "Oggetto   del  Contratto"  le   Organizzazioni   sindacali

provinciali   dovranno   procedere   alla   stipulazione   di   "Contratti

provinciali" nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:

 

1)   gli adempimenti di cui agli artt. 14 - 15 - 18 - 22 - 26 - 29 - 32  -

  34 - 42 - 44 - 49 - 50 - 51 - 52 - 63 - 64 - 82 - 88 - 89;

2)   gli  eventuali aspetti particolari che non contrastino con  le  norme

  generali del presente contratto;

3)   l'eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui  il  datore

  di lavoro fornisca l'abitazione, altri annessi o il vitto.

 

Le  parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente

contratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali

in caso di necessità al fine di facilitare l'applicazione del contratto  o

dirimere  eventuali  vertenze che insorgessero per la interpretazione  del

contratto stesso.

 

I  contratti provinciali scadono al termine del 1° biennio di vigenza  del

CCNL e hanno validità per 4 anni.

 

Essi  devono  essere disdettati a mezzo raccomandata a.r.  almeno  6  mesi

prima  della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono  prorogati

per  1  anno  e  così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta  deve

comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima.

 

Le trattative devono iniziare entro i 2 mesi successivi.

 

Anche  al  rinnovo dei contratti provinciali si applicano le  disposizioni

relative  al  raffreddamento  del conflitto  e  all'indennità  di  vacanza

contrattuale di cui all'art. 2.

 

 

Impegno a verbale.

Diffusione contratti e tabelle.

 

Le  parti,  considerata  l'utilità di portare  a  conoscenza  immediata  e

diretta dei propri associati il testo delle convenzioni collettive tra  le

stesse  concordate,  convengono  di assicurare  ogni  possibile  forma  di

diffusione agli accordi e contratti nazionali e provinciali.

 

Analoga   diffusione   sarà   data,  altresì,  alle   tabelle   salariali,

preventivamente  concordate,  per  la  cui  autenticità  è  necessaria  la

sottoscrizione di tutte le parti contraenti.

 

Eventuali  spese  per  la  pubblicazione di testi contrattuali  e  tabelle

salariali  saranno  ripartite  tra tutte le  parti  in  proporzione  degli

ordinativi di copie fatte da ciascuna Organizzazione.

 

 

 

Art. 88 - Accordi di riallineamento.

 

I contratti provinciali al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e

le condizioni di competitività delle imprese nonché di estendere l'area di

applicazione  del  presente  CCNL,  definiscono  programmi   di   graduale

riallineamento dei trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli

previsti dall'art. 44 del presente contratto.

 

Detti   programmi   possono  essere  definiti  per   l'intero   territorio

provinciale e/o per territori sub-provinciali e/o per comparti  produttivi

e  devono  essere depositati presso gli Uffici Provinciali  del  Lavoro  e

presso le sedi territoriali dell'INPS.

 

I  programmi  di  riallineamento, compresi quelli già  stipulati,  possono

essere  modificati  nei  tempi e nelle percentuali fissati  dagli  accordi

provinciali,  attraverso un'intesa di revisione sottoscritta dalle  stesse

parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

 

Per  gli accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente

contratto,  le  parti  si danno reciprocamente atto  che  la  presenza  di

difficoltà  oggettive  intervenute nell'agricoltura  della  provincia  nel

corso  dell'ultimo  anno  e che incidono sulle valutazioni  effettuate  al

momento   della  stipula,  costituisce  fondato  motivo  ai   fini   della

variazione,   per   una  sola  volta,  dei  programmi  di   riallineamento

retributivo  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5,  legge  n.  608/96,  come

modificato dall'art. 23, legge n. 196/97.

 

Le   aziende  interessate  aderiscono  a  detti  programmi  attraverso  la

sottoscrizione di apposito verbale aziendale di recepimento con le  stesse

parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Il suddetto verbale verrà

depositato  presso  gli Uffici Provinciali del Lavoro  e  presso  le  sedi

territoriali dell'INPS.

 

L'adesione  dell'impresa ai programmi concordati garantisce i benefici  di

legge  previsti  dalle  norme  vigenti in  materia  di  fiscalizzazione  e

contribuzione.

 

 

 

Art. 89 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali.

 

Impegni delle parti.

 

Le parti, al fine di garantire un'organica, estesa e concreta applicazione

delle   intese   contrattualmente  definite   in   materia   di   attività

mutualistiche,  assistenziali e di servizio contrattuale in  favore  degli

operai  agricoli e florovivaisti, nonché per razionalizzare gli  strumenti

gestionali  esistenti e sviluppare le relazioni bilaterali, convengono  di

istituire,  all'atto  della stipula del CCNL, una  Commissione  paritetica

bilaterale  con il compito di predisporre entro il 31.12.98, una  proposta

organica  sulle modalità di costituzione e di funzionamento  di  organismi

bilaterali per lo svolgimento dei compiti sopra indicati.

 

A  tale  fine  la  Commissione  definirà  la  proposta  di  Statuto  e  di

regolamento e la proposta di ristrutturazione della contribuzione  per  il

livello nazionale, ferme restando le quantità in vigore.

 

A  livello  territoriale le parti potranno convenire analoghe  iniziative,

tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale.

 

 

 

Art. 90 - Esclusività di stampa - Archivi contratti.

 

Il  presente  CCNL  conforme  all'originale  è  stato  edito  dalle  parti

stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di

legge.  È  vietata  la  riproduzione parziale o  totale  senza  preventiva

autorizzazione.  In caso di controversia fanno fede i testi  originali  in

possesso delle Organizzazioni firmatarie.

 

In  ottemperanza  a  quanto  previsto dalle direttive  sull'organizzazione

dell'archivio  della  contrattazione collettiva e ai  sensi  dell'art.  11

della  legge  n. 963/88, le parti contraenti si impegnano  ad  inviare  al

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), Archivio Contratti,

viale  David  Lubin  2, Roma, copia del presente CCNL.  Inoltre  ai  sensi

dell'art. 3, comma 2, DL n. 318 del 14.6.96, il presente CCNL, a  cura  di

una  delle  parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero  del

Lavoro   e   della   Previdenza  Sociale  e  agli  Enti  previdenziali   e

assistenziali.

 

In  forza  di  quanto  sopra, inoltre, qualsiasi  modifica  relativa  alla

costituzione  delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi  estensione,

pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per

adesione,  non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente

dalle Parti medesime.

 

Le  Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha

validità  anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi  applicativi

del presente CCNL.

 

 

 

ALLEGATI

 

Allegato 1.

 

MINIMI SALARIALI DI AREA MENSILI

(in vigore dal 1° luglio 1998)

 

Operai agricoli.

 

Tabella n. 1

 

aree professionali    minimi

                        

      area 1ª       1.783.078

      area 2ª       1.640.818

      area 3ª       1.087.281

 

 

MINIMI SALARIALI DI AREA ORARI

(in vigore dal 1° luglio 1998)

 

Operai florovivaisti.

 

Tabella n. 2

 

aree professionali  minimi

                      

      area 1ª       10.687

      area 2ª        9.833

      area 3ª        8.993

 

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA SULL'ART. 44

 

Le  parti,  preso  atto che in alcune province continuano  a  manifestarsi

avvisi  differenti in materia di individuazione della base di calcolo  per

la  determinazione degli incrementi retributivi fissati  all'art.  44  del

presente CCNL (10.7.98), convengono:

 

a)   di assumere come base di calcolo il salario contrattuale compresi gli

  aumenti comunque convenuti nei CPL ad eccezione del "salario integrativo

  provinciale congelato preesistente al 31.12.95", se non già conglobato;

b)   di  procedere,  applicato l'aumento di cui al punto  a),  e  per  gli

  adempimenti  futuri,  al  conglobamento anche del  "salario  integrativo

  provinciale  congelato  preesistente  al  31.12.95",  per  una  maggiore

  semplificazione e omogeneizzazione delle tabelle provinciali.

 

Il presente protocollo ha efficacia dal 12.10.98.

 

 

Roma, lì 12 ottobre 1998

 

 

 

Allegato 2.

 

PROTOCOLLO NAZIONALE D'INTESA PER LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

DEL LAVORO TEMPORANEO

 

In  applicazione  di  quanto  disposto dall'art. 1, comma 3, legge 24.6.97

n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso

per le attività previste dall'art. 1 del presente CCNL nei seguenti casi:

 

a)    attuazione   di   adempimenti  tecnici,  contabili,  amministrativi,

  commerciali,  non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile  far

  fronte con l'organico in servizio;

b)   esigenze  di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre  e  mercati

  finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;

c)   sostituzione  di lavoratori temporaneamente inidonei  a  svolgere  le

  mansioni a loro assegnate ai sensi del D.lgs. n. 626/94;

d)  sostituzione di lavoratori assenti;

e)   esigenze  non  programmabili relative alla manutenzione straordinaria

  nonché  al  mantenimento e/o al ripristino della  funzionalità  e  della

  sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;

f)    necessità   non  programmabili  e/o  non  prevedibili  di   attività

  lavorative      urgenti  connesse  ad andamenti  climatici  atipici  e/o

  calamità, all'aumento temporaneo dell'attività e/o a commesse e ordinativi

  straordinari,  cui  non sia possibile far fronte  con  i  lavoratori  in

  organico;

g)   impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti

  nelle liste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;

h)   temporanea  utilizzazione  in mansioni e  profili  professionali  non

  previsti dai normali assetti produttivi aziendali;

 

Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato:

 

1)   in  caso  di sostituzione di lavoratori assenti, per l'intera  durata

  dell'assenza;

2)   una  sola  volta  e  per non più della durata inizialmente  convenuta

  negli altri casi, qualora permangono le condizioni che hanno dato origine

  all'utilizzo del lavoro temporaneo.

 

Ad  ogni  azienda spetta comunque 1 unità da utilizzare con  contratto  di

lavoro temporaneo con le modalità previste nel presente articolo.

 

In  aggiunta a tale unità e in applicazione di quanto previsto al comma 8,

art.  1,  legge n. 196/97, il numero dei lavoratori temporanei che possono

essere utilizzati è pari al 15% delle unità risultanti dal rapporto tra il

totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e

l'unità equivalente (l'unità equivalente è pari a 270 giornate).

 

Il  numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la

misura  massima  di  lavoratori temporanei che possono  essere  utilizzati

mediamente in ciascun trimestre dell'anno.

 

Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.

 

Il livello di esiguo contenuto professionale per il quale non è consentito

il  ricorso al lavoro temporaneo, ai sensi del comma 4, lett. "a", art. 1,

legge  n.  196/97, è quello relativo a quei lavori per i  quali  non  sono

richiesti  specifici  requisiti professionali: 3a area  professionale  del

CCNL  operai  agricoli e florovivaisti e 6a categoria del  CCNL  Quadri  e

Impiegati.

 

In applicazione di quanto disposto al comma 3, art. 1, legge n. 196/97, il

lavoro  temporaneo  sarà  sperimentato  dall'1.7.98  al  31.12.2001  nelle

seguenti  aree:  Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,  Umbria,  Puglia,

Basilicata,  Reggio  Emilia,  Modena, Parma,  Piacenza,  Salerno,  Torino,

Imperia, Pordenone, Arezzo, Latina, Ascoli Piceno, Ragusa.

 

L'azienda   che  attiva  il  contratto  di  lavoro  temporaneo   ne   darà

comunicazione,  anche attraverso le Organizzazioni dei datori  di  lavoro,

all'Osservatorio provinciale entro i 10 giorni successivi.

 

Le  Parti si incontreranno almeno 6 mesi prima della scadenza, a richiesta

di una di esse, per valutare gli esiti della sperimentazione.

 

 

 

Allegato n. 3

 

STATUTO AGRIFORM

 

ORGANISMO BILATERALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Art. 1 - Costituzione.

 

È costituita tra:

 

-     le   Organizzazioni   professionali  degli   imprenditori   agricoli

  COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA da una parte

e

 

-    le  Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti FLAI-

  CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA dall'altra,

 

una  Associazione  non riconosciuta ai sensi degli artt.  36  e  ss.  C.C.

denominata "AGRIFORM".

 

 

 

Art. 2 - Scopi e finalità.

 

L'Associazione,  costituita in applicazione dell'art.  6  del  CCNL  degli

operai  agricoli e florovivaisti, stipulato il 19.7.95, e  del  protocollo

d'intesa allegato A al CCNL Quadri e Impiegati agricoli del 13.11.96,  non

ha  fini di lucro e si propone di promuovere e sostenere iniziative per la

valorizzazione  e  lo  sviluppo  della professionalità  degli  addetti  in

agricoltura,  tenuto  conto  di  quanto previsto  dall'accordo  23.7.93  e

dall'accordo per il lavoro del 24.9.96.

 

In particolare "AGRIFORM" ha i seguenti compiti:

 

a)   analizzare,  promuovere e organizzare la domanda  di  formazione  dei

  lavoratori, progettando le tipologie dei corsi e definendo le modalità di

  fruizione degli stessi da parte dei lavoratori;

b)   individuare  e proporre modelli di base di formazione teorica  per  i

  giovani  assunti  con contratto di formazione lavoro  e  per  i  giovani

  apprendisti;

c)   progettare  e promuovere iniziative volte all'intensificazione  e  al

  miglioramento dell'orientamento professionale, anche attraverso iniziative

  pilota;

d)   promuovere  il  raccordo e la collaborazione con le  strutture  della

  pubblica istruzione e formazione (dell'Unione europea e Nazionale) al fine

  di  stimolare  una  maggiore integrazione tra  il  mondo  del  lavoro  e

  dell'istruzione, anche mediante esperienze e stages teorico-pratici;

e)    promuovere  e  stimolare  la  realizzazione,  da  parte  degli  enti

  competenti,  degli  strumenti  funzionali  all'adeguamento  dell'offerta

  formativa ai     fabbisogni di professionalità espressi dal mercato  del

  lavoro  nonché  il      miglioramento della  qualità  e  dell'efficienza

  dell'offerta formativa;

f)   promuovere in particolare quelle attività formative che si  collegano

  con   l'ingresso nella vita attiva o con la riconversione a nuove attività

  o     modalità di lavoro.

 

Conseguentemente per il raggiungimento dei suoi scopi l'AGRIFORM potrà:

 

1.   organizzare incontri e convegni di studio, in materia di  formazione,

  nazionali  e  internazionali, nonché partecipare ad iniziative  analoghe

  promosse da altri;

2.   monitorare l'azione formativa svolta dai soggetti preposti al fine di

  costituire  un  proprio  centro  di documentazione  e  di  fornire  ogni

  informazione utile alle Parti costituenti ad ogni livello;

3.    stimolare   le  organizzazioni  territoriali  aderenti  alle   Parti

  costituenti ad utilizzare strumenti idonei allo sviluppo della formazione

  a livello    territoriale;

4.    stipulare  accordi  e  convenzioni  con  Associazioni  e   Organismi

  bilaterali,  italiani ed esteri, nonché con altri  soggetti  pubblici  e

  privati operanti nell'ambito della formazione;

5.   realizzare  pubblicazioni utili ad informare sulle sue attività  e  a

  diffondere contenuti e metodi formativi innovativi;

6.   attuare  ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle finalità

  sociali  e  a  realizzare  gli altri compiti che  le  Parti,  a  livello

  nazionale, dovessero decidere di attribuire all'AGRIFORM.

 

Per  il  raggiungimento  dei suoi scopi, l'AGRIFORM  potrà  utilizzare  le

strutture  operative  dei soci fondatori e/o dotarsi di  proprie  autonome

strutture operative.

 

 

 

Art. 3 - Sede.

 

L'AGRIFORM ha sede legale e operativa in Roma.

 

Essa  potrà  istituire  proprie sedi secondarie e rappresentanze  sia  nel

territorio nazionale che estero.

 

 

 

Art. 4 - Durata.

 

L'AGRIFORM ha durata illimitata.

 

 

 

Art. 5 - Soci.

 

Sono soci fondatori di AGRIFORM:

 

-     le   Organizzazioni   Professionali  degli  imprenditori   agricoli:

  COLDIRETTI,    CONFAGRICOLTURA e CIA;

-   le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli: FLAI-CGIL, FISBA-

  CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA.

 

 

 

Art. 6 - Contributi.

 

L'AGRIFORM per il perseguimento dei propri scopi, dispone:

 

1. della contribuzione dei soci fondatori;

2. di contributi pubblici e privati;

3. di proventi derivanti da iniziative sociali.

 

 

 

Art. 7 - Organi.

 

Sono Organi dell'AGRIFORM:

 

1. l'Assemblea;

2. il Comitato di Gestione;

3. il Presidente e il Vice Presidente;

4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

5. la Consulta.

 

 

 

Art. 8 - Assemblea.

 

L'Assemblea  è  costituita dai soci fondatori in  persona  dei  rispettivi

legali rappresentanti o di loro delegati.

 

Ciascun socio dispone di 1 voto.

 

L'Assemblea   ha   tutti   i   poteri  per   la   gestione   straordinaria

dell'Associazione.

 

Essa in particolare delibera, in via ordinaria:

 

1.  sull'approvazione del rendiconto annuale e del preventivo di spesa;

2.  sulla nomina delle cariche sociali;

3.  sull'approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto sociale;

4.   sugli  eventuali  emolumenti  da corrispondere  ai  componenti  degli

  organi sociali;

5.  sulla contribuzione sociale;

6.  sull'approvazione annuale del piano di attività generale;

7.   sulla richiesta di enti a far parte della Consulta ai sensi dell'art.

  12;

 

e in via straordinaria:

 

8. sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modifiche statutarie.

 

Le  competenze  di  cui ai punti da 1 a 8 non possono essere  delegate  al

Comitato di Gestione.

 

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito, contenente  ordine

del  giorno, data, ora e sede della riunione, inviato a ciascun componente

almeno 8 giorni prima.

 

Deve  essere convocata con le stesse modalità su richiesta di  almeno  1/3

dei suoi componenti con l'ordine del giorno dagli stessi proposto.

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

 

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di  almeno

i 3/4 dei componenti, le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i

presenti.

 

L'Assemblea  straordinaria è regolarmente costituita con  la  presenza  di

tutti i componenti e le deliberazioni sono valide se approvate da tutti  i

presenti.

 

L'Assemblea  nomina per ogni riunione un Segretario che  redige  specifico

verbale.

 

Le  deliberazioni  risultano  dal  verbale  assembleare  sottoscritto  dal

Presidente e dal Segretario della riunione medesima.

 

 

 

Art. 9 - Presidente e Vice Presidente.

 

L'Assemblea  elegge  al suo interno il Presidente e  il  Vice  Presidente,

scelti tra le Organizzazioni degli imprenditori e quelle dei Sindacati dei

lavoratori alternativamente e a rotazione all'interno di ciascuna di esse.

 

Essi durano in carica 3 anni.

 

Il  Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di  fronte  a

terzi e in giudizio.

 

Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di gestione

e su delibera di quest'ultimo la Consulta.

 

Il  Vice  Presidente, in caso di assenza o di impedimento del  Presidente,

esercita tutte le funzioni demandate a quest'ultimo.

 

 

 

Art. 10 - Comitato di Gestione.

 

Il  Comitato di Gestione è costituito, oltre che dal Presidente e dal Vice

Presidente dell'Associazione, da 5 componenti, nominati dall'Assemblea  su

designazione  delle Organizzazioni che non hanno espresso il Presidente  e

il Vice Presidente secondo il seguente criterio:

 

-    2  componenti  espressione delle Organizzazioni  Professionali  degli

  imprenditori agricoli;

-   3 componenti espressione dei Sindacati dei lavoratori agricoli.

 

I componenti del Comitato durano in carica 3 anni.

 

Il  Comitato  nomina  al suo interno e per ogni seduta  1  segretario  che

redige specifico verbale.

 

Il   Comitato  di  Gestione  ha  i  poteri  di  ordinaria  amministrazione

dell'Associazione.

 

Esso  in particolare decide la convocazione della Consulta; predispone  il

rendiconto annuale, il preventivo di spesa, il piano di attività  generale

e   il  regolamento,  trasmettendo  i  relativi  atti  all'Assemblea   per

l'approvazione.

 

Assume  inoltre tutte le iniziative necessarie per l'esecuzione del  piano

di attività.

 

Il  Comitato  di Gestione ha competenza anche nelle materie  espressamente

delegate dall'Assemblea.

 

Il  Comitato  di  Gestione  si  riunisce su convocazione  del  Presidente,

inviata tramite posta, fax, telegramma o altro mezzo equivalente, almeno 3

giorni prima ed è validamente costituito con la presenza dei 3/4 dei  suoi

componenti.  Le  sue  deliberazioni sono valide se approvate  da  tutti  i

presenti.

 

Le  deliberazioni  risultano dal verbale della riunione  sottoscritto  dal

Presidente e dal Segretario della riunione medesima.

 

 

 

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori.

 

Il  Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 componenti effettivi

e  2  supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto  dai

successivi commi.

 

Le   Organizzazioni  che  hanno  espresso  il  Presidente   dell'Assemblea

designano 2 revisori effettivi e 1 supplente.

 

Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente.

 

L'Assemblea nomina all'interno del Collegio il Presidente designato  dalle

Organizzazioni  che non hanno provveduto alle designazioni del  Presidente

dell'Assemblea.

 

I  componenti del Collegio durano in carica 3 anni. Essi partecipano  alle

riunioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione.

 

Al  Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le

attività dell'Associazione.

 

Esso  può essere integrato con ulteriori revisori fino a un massimo  di  2

effettivi   e   di  1  supplente  con  delibera  dell'Assemblea,   qualora

quest'ultima ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei  Revisori

di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.

 

 

 

Art. 12 - Organi Consultivi.

 

È Organo consultivo dell'AGRIFORM la Consulta.

 

La  Consulta è composta dai rappresentanti dei soci fondatori, in  ragione

di  2  per  ciascun  socio, e dai rappresentanti  degli  Enti  pubblici  e

privati,  istituzioni  scolastiche  pubbliche  e  private,  Enti   locali,

associazioni operanti nel campo dell'istruzione e della formazione che  ne

facciano  richiesta  e  la  cui  ammissione  sia  stata  deliberata  dalla

Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in ragione di  1

per ogni soggetto.

 

La  Consulta,  presieduta  dal  Presidente  o  in  sua  assenza  dal  Vice

presidente,   esprime  pareri  e  proposte  sui  programmi   di   attività

dell'Associazione  e  sugli  altri argomenti  sottoposti  all'esame  della

stessa da parte del Comitato di gestione.

 

 

 

Art. 13 - Patrimonio dell'Associazione.

 

Il  patrimonio  di AGRIFORM è costituito dalla quota versata  in  fase  di

costituzione  dai  soci  fondatori, dai beni mobili  e  immobili  che  per

acquisto,  lascito,  donazione  o comunque  per  altre  cause  vengono  in

proprietà di AGRIFORM, da ogni somma di denaro, titolo o valori elargiti a

titolo di liberalità da terzi pubblici o privati.

 

 

 

Art. 14 - Esercizio sociale.

 

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

 

Art. 15 - Avanzi di gestione.

 

Alla  fine  di  ciascun  esercizio, gli avanzi di  gestione,  detratte  le

eventuali   destinazioni   al  Fondo  di  dotazione,   saranno   impiegati

nell'esercizio successivo e destinati alle finalità dell'Associazione.

 

Sull'utilizzo del Fondo di dotazione delibera l'Assemblea.

 

 

 

Art. 16 - Regolamento.

 

Il  Comitato di gestione predispone il Regolamento attuativo del  presente

Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

 

 

 

Art. 17 - Scioglimento.

 

Lo   scioglimento  di  AGRIFORM  è  deliberato  dall'Assemblea  in  seduta

straordinaria.

 

In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio

residuo  sarà  devoluto con delibera dell'Assemblea ad enti  che  svolgono

attività ed iniziative assimilabili a quelle degli scopi di AGRIFORM.

 

 

 

Art. 18 - Competenze.

 

Per  ogni controversia legata al presente Statuto è competente il Foro  di

Roma.

 

 

 

Art. 19 - Rinvio.

 

Per  tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono

le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi in vigore.

 

 

 

Allegato n. 4

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI (ART. 6 CCNL)

 

Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire

la  funzionalità  degli  Osservatori, nonché per uniformarne  le  modalità

operative a livello nazionale, regionale e provinciale.

 

1) Presidenza.

 

La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni 2 anni

da  1  rappresentante  dei  datori di lavoro e  da  1  rappresentante  dei

lavoratori. Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta

al Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una

delle parti.

 

 

2) Segreteria.

 

La  Segreteria  dell'Osservatorio sarà assunta a turno da 1 rappresentante

dei  datori  di  lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante  dei

lavoratori e viceversa in caso contrario.

 

 

3) Riunioni dell'Osservatorio.

 

I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.

 

Per la validità delle riunioni in 1a convocazione è necessaria la presenza

di tutti i componenti dell'Osservatorio.

 

Per  la  validità  della riunione in 2a convocazione, che  dovrà  avvenire

entro  i  successivi  7 giorni e con un preavviso di almeno  3  giorni,  è

sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

 

I  pareri  raggiunti con l'assenso unanime di tutte le  parti  costituenti

sono    vincolanti    per    le   stesse   Organizzazioni    rappresentate

nell'Osservatorio  e saranno trasmessi alle corrispondenti  Organizzazioni

per  un  necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere

adottate.

 

Gli    atti   dell'Osservatorio   sono   conservati   presso    la    sede

dell'Osservatorio medesimo.

 

 

4) Rappresentanti.

 

I    componenti   dell'Osservatorio   sono   nominati   dalle   rispettive

Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.

 

Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.

 

È  ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante

da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.

 

In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di 1 o

più  membri dell'Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni

si sostituiranno temporaneamente ad essi.

 

 

5) Compiti dell'Osservatorio.

 

I  compiti  dell'Osservatorio sono quelli indicati dall'art. 6  del  CCNL,

fermo restando quanto già previsto dai contratti provinciali di lavoro.

 

 

6) Operatività dell'Osservatorio.

 

La  sede  dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese,  la  periodicità

delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.

 

 

 

Allegato n. 5

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Il   giorno   18.12.96  presso  la  sede  della  Confederazione   Generale

dell'Agricoltura  Italiana  (CONFAGRICOLTURA)  in  Roma,  corso   Vittorio

Emanuele 101,

 

tra

 

-   la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana

-   la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti

-   la Confederazione Italiana Agricoltori

 

e

 

-   la CONFEDERDIA

-   la FLAI-CGIL

-   la FISBA-CISL

-   la UILA-UIL

 

Visto  il D.lgs. 19.9.94 n. 626 che demanda alla contrattazione collettiva

la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei

lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul  luogo

del lavoro;

 

visto  il  "protocollo  d'intesa", allegato  al  verbale  di  accordo  del

13.11.96 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli;

 

considerato che le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 626/94  così  come

modificato  dal  D.lgs. n. 242/96, non tengono adeguatamente  conto  delle

particolari  caratteristiche delle aziende agricole  e  dello  svolgimento

delle  attività  di lavoro nel settore agricolo, le parti hanno  convenuto

con  le norme di seguito indicate, di dare attuazione alla definizione dei

suddetti  aspetti  concernenti la rappresentanza  dei  lavoratori  per  la

sicurezza,  le  sue  modalità  di  esercizio,  la  formazione   di   detta

rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici da valere  per

i quadri, gli impiegati e gli operai agricoli e florovivaisti.

 

 

1.  Rappresentante della sicurezza.

 

Considerato che in base al comma 1, art. 18, D.lgs. n. 626/94, in tutte le

aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, le  parti

convengono:

 

a)   che  in  tutte  le  aziende con più di 150  giornate  di  occupazione

  complessiva  annua  e nelle quali ci sia almeno un  rapporto  di  lavoro

  individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per  la

  sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell'ambito delle

  RSA (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;

b)  in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente

accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante

alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori

e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.

 

 

2.  Modalità di elezione.

 

La  riunione  dei  dipendenti per l'elezione  dei  rappresentanti  per  la

sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.

 

La  riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove  esistenti.

In   tal   caso   alla  riunione  possono  partecipare   dirigenti   delle

Organizzazioni  sindacali sopra richiamate, previo  avviso  al  datore  di

lavoro.

 

Possono  essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro  a  tempo

indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con

l'azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.

 

La  preferenza  alla  nomina  del rappresentante  dei  lavoratori  per  la

sicurezza  dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di  lavoro  a

tempo  indeterminato  e  a  coloro che hanno un  rapporto  di  lavoro  con

l'azienda di maggiore durata.

 

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.

 

Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

 

La  durata  dell'incarico  è di 3 anni o pari  al  periodo  di  permanenza

nell'azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

 

L'incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Hanno  diritto  di  voto  tutti  i  lavoratori  dipendenti,  sia  a  tempo

determinato che indeterminato, in servizio al momento dell'elezione.

 

Prima  di  procedere all'elezione i lavoratori nominano il segretario,  il

quale,  a  seguito  dello  spoglio delle schede, provvede  a  redigere  il

verbale  dell'elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al  datore  di

lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà

svolgere  il  suo  compito non appena notificato al datore  di  lavoro  il

relativo verbale.

 

 

3.  Permessi retribuiti.

 

Ai  rappresentanti  per  la  sicurezza spettano,  per  l'espletamento  dei

compiti  previsti  dall'art.  19  del  D.lgs.  19.9.94  n.  626,  permessi

retribuiti annui pari a:

 

-    6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350

  gg.;

-    12  ore  e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351  a

  2.700 gg.;

-    20  ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre  2.700

  gg.

 

Per  i  rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro  a

tempo  determinato  il  numero  di ore dei permessi  sopra  indicati  sarà

proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda.

 

Il   numero  delle  giornate  sono  considerate  in  riferimento  all'anno

precedente.

 

Le  parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente  accordo

potranno  definire  le  modalità organizzative dei permessi  spettanti  ai

rappresentanti  alla sicurezza per le aziende previste alla  lett.  b  del

punto 1.

 

Per  l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato,  lett.

b),  c),  d),  g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito  nel

presente punto.

 

I  permessi  retribuiti  definiti nel presente punto  sono,  a  tutti  gli

effetti,  aggiuntivi  a  quelli  spettanti  alle  RSA  (o  alle  RSU)  ove

esistenti.

 

 

4.  Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

 

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza,  la

cui disciplina è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, si concordano

le seguenti procedure e indicazioni:

 

a)   il  diritto  di  accesso  ai  luoghi di lavoro  sarà  esercitato  nel

  rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni

  previste dalla legge.

  Il  rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di

  lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

  Tali  visite  si  possono  preferibilmente  svolgere  congiuntamente  al

  responsabile del servizio di prevenzione o protezione o a un addetto  da

  questi incaricato;

b)   nei  casi in cui il D.lgs. n. 626/94 preveda, a carico del datore  di

  lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve

  svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertanto,

  consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui

  la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso.

  Il  rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha

  facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto

  di consultazione secondo le previsioni di legge;

c)   il  rappresentante  per  la  sicurezza  ha  diritto  di  ricevere  le

  informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e)  ed  f),

  comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di

  consultare  ove previsto il rapporto di valutazione dei  rischi  di  cui

  all'art.  4,  comma 2, custodito presso l'azienda nei casi previsti  dal

  D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire,

  anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la

  documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

 

Il  rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione,  è  tenuto  a

farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto

aziendale.

 

Le  parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente  accordo

definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di  lavoro,

di  informazione  e  documentazione dei rappresentanti  per  la  sicurezza

designati nei casi di cui al punto 1, lett. b.

 

 

5.  Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.

 

Il  rappresentante  per la sicurezza ha diritto alla  formazione  prevista

all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.

 

La  formazione  dei rappresentanti per la sicurezza, i cui  oneri  sono  a

carico  delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi

rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.

 

Tale  formazione dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore:  Il

programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli  obblighi

e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del

lavoro;  conoscenze  generali sui rischi dell'attività  e  sulle  relative

misure  di  prevenzione  e protezione; metodologie sulla  valutazione  del

rischio. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente

accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti  alla

sicurezza  di  cui alle lett. a) e b) del punto 1, nonché la distribuzione

degli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa.

 

Per  i  rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro  a

tempo  determinato il numero di ore sopra indicate sarà  proporzionato  al

periodo  di  permanenza  nell'azienda con un  massimo  di  20  ore  in  un

triennio.

 

Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai

fini  della  tutela  della  salute e della sicurezza  dei  lavoratori,  va

prevista un'integrazione della formazione.

 

 

6.  Riunioni periodiche.

 

In  applicazione  dell'art.  11,  comma  1,  DL  n.  626/94,  le  riunioni

periodiche  previste  sono convocate con almeno  5  giorni  lavorativi  di

preavviso e con un ordine del giorno scritto.

 

Il  rappresentante  per la sicurezza può richiedere la convocazione  della

riunione  periodica  al  presentarsi di gravi  e  motivate  situazioni  di

rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.

 

Della riunione viene redatto verbale.

 

 

7.  Comitato paritetico nazionale.

 

È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi

di  lavoro,  espressione di tutte le organizzazioni datoriali e  sindacali

firmatarie del presente accordo.

 

Tale comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione

del D.lgs. n. 626/94 in particolare:

 

-    promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee

  guida per la formazione;

-    elaborando  dati  e  analizzando  le  problematiche  rilevanti  nelle

  imprese  in  materia di sicurezza e salute nei luoghi  di  lavoro  e  di

  gestione delle normative di cui al D.lgs. n. 626/94;

-    elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e

  pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni  da

  proporre nelle sedi parlamentari e amministrative;

-   proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese

ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di

apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori

dipendenti e imprenditori agricoli;

-   eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del

presente accordo;

-   le parti convengono di adottare un regolamento per il funzionamento

del comitato stesso.

 

 

8.  Comitato paritetico provinciale.

 

È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi

di  lavoro,  espressione di tutte le organizzazioni datoriali e  sindacali

firmatarie del presente accordo.

 

Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti:

 

-   raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;

-    raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con

  la formazione prevista;

-    promozione  di  indagini  conoscitive  sui  fabbisogni  formativi  in

  materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli

  altri lavoratori dipendenti.

 

 

9.  Formazione e informazione dei lavoratori.

 

Le  parti  convengono che, per i dipendenti assunti per  lavori  di  breve

durata, la formazione e informazione di cui agli artt. 21 e 22 del  D.lgs.

n.  626/94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore

di lavoro di adeguato materiale informativo.

 

 

10. Norma di rinvio.

 

Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  accordo  si  fa  diretto

riferimento  a quanto previsto dal DL n. 626/94 e successive  modifiche  e

integrazioni.

 

 

 

Allegato n. 6

 

ACCORDO QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

 

In  data 19.7.95 CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI e CIA e FLAI-CGIL, FISBA-CISL

e UILA-UIL concordano di adeguare l'accordo quadro del 27.11.91 in materia

di  contratti  di  formazione  lavoro  (CFL),  stipulato  in  applicazione

dell'art. 3, legge n. 863/84, alla nuova normativa prevista dall'art.  16,

legge  n. 451/94.

 

Si  premette  che le Organizzazioni contraenti considerano i contratti  di

formazione  lavoro  uno strumento utile per l'inserimento  di  giovani  in

agricoltura e per la loro preparazione adeguata alle nuove esigenze  dello

sviluppo del settore agricolo.

 

A  tale riguardo la CONFAGRICOLTURA, la COLDIRETTI e la CIA si impegnano a

dare  la più ampia diffusione possibile ai contratti di formazione lavoro,

al   fine  di  promuovere  la  crescita  professionale  dei  giovani,  con

particolare riguardo alla manodopera femminile.

 

Ai contratti di formazione lavoro si applicano le disposizioni legislative

che  disciplinano  rapporti  di lavoro subordinato  in  quanto  non  siano

derogate  dalla  legge  n. 863/84, dalla legge n. 451/94  e  dal  presente

accordo.

 

Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti sociali dall'art.

3, comma 3, legge n. 863/84 cit., le parti firmatarie del presente accordo

ritengono  superata  la necessità dell'approvazione  preventiva  da  parte

delle  Commissioni regionali dell'impiego per i progetti dei contratti  di

formazione lavoro, conformi alla presente regolamentazione.

 

Le imprese agricole sono tenute a trasmettere all'Osservatorio provinciale

di  cui all'art. 6 del presente CCNL copia del "Progetto per l'attività di

formazione lavoro" e del "contratto di formazione lavoro individuale".

 

Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi,  i

progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da

consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga  in

posizione  di  comando  presso una pluralità di imprese,  individuate  nei

progetti  medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma  in  capo  alle

singole imprese.

 

L'Osservatorio  provinciale provvederà, previo esame degli atti  ricevuti,

ad   inviare,  entro  e  non  oltre  5  giorni  successivi,  alle  sezioni

circoscrizionali competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi con le

indicazioni necessarie per il rilascio del nullaosta.

 

Salvo  quanto espressamente previsto dal presente accordo, ai  giovani  di

età compresa tra 16 e 32 anni, assunti con contratto di formazione lavoro,

si  applicano in materia normativa e salariale, le disposizioni  del  CCNL

operai agricoli e florovivaisti.

 

I  contratti di formazione lavoro sono finalizzati all'acquisizione  delle

professionalità  previste dal CCNL e si distinguono  secondo  le  seguenti

tipologie:

 

 

C.F.L. tipo A

 

Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all'acquisizione di:

 

-    professionalità  intermedie inquadrate nella    area  professionale

  (art. 26) per le quali il CFL deve prevedere almeno 80 ore di formazione

  teorica;

-    professionalità elevate inquadrate nella 1ª area professionale  (art.

  26)  per  le  quali il CFL deve prevedere almeno 130 ore  di  formazione

  teorica.

 

Il periodo di prova è stabilito in mesi 2 di prestazione effettiva.

 

Alla  scadenza  del  CFL  il  datore di lavoro trasmette  agli  organi  di

collocamento competenti per territorio idonea certificazione dei risultati

conseguiti dal lavoratore interessato, secondo il modello predisposto.

 

 

C.F.L. tipo B

 

Hanno  durata  massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l'inserimento

professionale   mediante   un'esperienza  lavorativa   che   consenta   un

adeguamento   delle  capacità  professionali  al  contesto  produttivo   e

organizzativo.

 

La  formazione teorica minima che il CFL deve prevedere è di almeno 20 ore

e deve riguardare:

 

- la disciplina del rapporto di lavoro;

- l'organizzazione del lavoro;

- la prevenzione ambientale e infortunistica.

 

Il periodo di prova è stabilito in 1 mese di prestazione effettiva.

 

Alla  scadenza  del  CFL il datore di lavoro rilascerà  al  lavoratore  un

attestato sull'esperienza svolta come previsto nel modello n. 4.

 

Il  giovane assunto con contratto di formazione lavoro, è inquadrato nella

2ª area per le professionalità elevate e nella 3ª area per i restanti tipi

di  CFL,  indipendentemente dall'acquisizione di  professionalità  finale,

come  operaio  a tempo determinato e il trattamento retributivo  è  quello

previsto  dai contratti provinciali per le stesse aree professionali.  Gli

istituti contrattuali delle ferie, 13ª e 14ª mensilità, il TFR e festività

sono corrisposti con le stesse modalità previste per gli OTI.

 

Nel caso d'interruzione continuativa della prestazione dovuta a malattia o

infortunio  sul  lavoro, il lavoratore ha diritto alla  conservazione  del

posto per un periodo di 120 giorni di calendario, nel caso di malattia,  e

di 130 giorni di calendario, nel caso d'infortunio sul lavoro.

 

Nel  caso  di  più assenze per malattia, determinato o meno  dalla  stessa

causa, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà pari  a  120

giorni  di  calendario  nell'arco di 24 mesi del contratto  di  formazione

lavoro.

 

Nei   CFL  di  durata  inferiore  ai  24  mesi,  i  predetti  periodi   di

conservazione  del  posto  di lavoro sono proporzionati  alla  durata  del

rapporto.

 

Il  contratto di formazione lavoro deve contenere le indicazioni di cui ai

modelli  allegati che costituiscono parte integrante del presente accordo.

La  proposta  di  contratto deve essere accompagnata da una  dichiarazione

dell'azienda attestante:

 

a)   che  per  le  professionalità  per  le  quali  si  svolge  l'attività

  formativa non sono state effettuate nei 12 mesi precedenti riduzioni  di

  operai  a  tempo  indeterminato e che la stessa azienda interessata  non

  intende  operarne,  per pari professionalità, nell'arco  di  durata  dei

  contratti  di  formazione lavoro, nel caso di radicali  modifiche  degli

  ordinamenti colturali o dell'organizzazione aziendale;

b)    l'adesione  dell'azienda  interessata  a  una  delle  organizzazioni

  professionali agricole, firmatarie del presente accordo.

 

La  facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione lavoro non  è

esercitabile  dai  datori  di lavoro che, al momento  della  richiesta  di

avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno  il  60%  dei

lavoratori il cui contratto di formazione lavoro sia già venuto a  scadere

nei  24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che  si

siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine

del  rapporto  di  lavoro, abbiano rifiutato la proposta  di  rimanere  in

servizio  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione  di

cui  al  presente comma non si applica quando nel biennio  precedente  sia

venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.

 

Nella predisposizione dei progetti di formazione lavoro l'impresa agricola

deve  rispettare  i  principi di non discriminazione diretta  e  indiretta

previsti  dalla  legge n. 125/91, in materia di "azioni  positive  per  la

realizzazione della parità uomo-donna".

 

Nel  caso  in  cui  il  rapporto di formazione lavoro sia  trasformato  in

contratto  a tempo indeterminato, la durata di tale rapporto di formazione

sarà  considerata utile ai fini del computo di tutti gli istituti previsti

dalla legislazione e dal CCNL operai agricoli e florovivaisti.

 

Il  presente  accordo ha validità fino al 31.12.2001  e  sarà  tacitamente

rinnovato  di  anno  in anno qualora non disdettato da  una  delle  parti,

almeno 3 mesi prima della scadenza con raccomandata a.r.

 

Le  parti,  su  richiesta di una di esse, si incontreranno annualmente  in

sede  nazionale e provinciale per la verifica delle assunzioni effettuate,

distinte per aree territoriali e per profili professionali.

 

 

Norma transitoria.

 

L'inquadramento  delle professionalità previste ai fini del  contratto  di

formazione  e  lavoro tipo A nelle aree 1ª e 2ª resta in  vigore  sino  al

rinnovo dei contratti provinciali ai sensi e in applicazione dell'art.  26

del presente CCNL.

 

 

 

Modello 1

 

COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA ALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE,

ART. 6 CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

 

Spett. Osservatorio provinciale della provincia di......... via ..........

 

L'azienda agricola ............ di ................ operante nel comune di

........  trasmette a codesto Osservatorio provinciale, copia del Progetto

per  l'attività di formazione lavoro e del relativo Contratto  individuale

con  il  sig.  ............................,  al  fine  degli  adempimenti

previsti dall'accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione

lavoro operai agricoli e florovivaisti.

 

L'azienda attesta:

 

a)   che per le professionalità per le quali si svolge attività formativa,

  non  sono state effettuate nei 12 mesi precedenti riduzioni di operai  a

  tempo  indeterminato  e  che la stessa azienda interessata  non  intende

  operarne, per pari professionalità, nell'arco di durata dei contratti di

  formazione  lavoro,  nel  caso di radicali modifiche  degli  ordinamenti

  colturali o dell'organizzazione aziendale;

b)    l'adesione  dell'azienda  interessata  a  una  delle  organizzazioni

  professionali agricole, firmatarie del presente accordo.

 

Firma del titolare dell'azienda ...................

 

Data, ...................

 

 

 

Modello 2

 

PROGETTO PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE LAVORO

 

L'azienda agricola ......................sita nel ................  Comune

di ..................... in base a quanto previsto dall'art. 3 della legge

19.12.84,  n.  863 e successive modifiche e integrazioni, e  dall'accordo-

quadro sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL operai agricoli

e   florovivaisti,  riscontra  la  necessità,  per  le  attuali   esigenze

aziendali,  di dare attuazione al contratto di formazione lavoro  di  tipo

...... secondo i tempi e le modalità sotto indicate:

 

a)   svolgimento  dell'attività di formazione e  lavoro  nel  periodo  dal

  ................  al .............. presso l'unità produttiva  aziendale

  ............... per il sig. ............... con profilo professionale di

  formazione ....................................

b)   l'attività  formativa  e di lavoro degli operai  all'uopo  assunti  è

  costituita  da  prestazioni lavorative e da insegnamento teorico-pratico

  delle seguenti tecniche agricole ...............

 

La durata dell'insegnamento teorico non potrà essere inferiore alle ......

ore annue.

 

Il   presente   progetto   è   conforme  alla  regolamentazione   prevista

dall'accordo-quadro sui contratti di formazione lavoro  allegato  al  CCNL

operai agricoli florovivaisti.

 

Firma dell'Azienda .......................

 

Data, ...............

 

 

 

Modello 3

 

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE

 

Tra  i  sottoscritti sig. ....................., datore di lavoro, e  sig.

............... lavoratore;

 

visto l'accordo-quadro sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL

operai  agricoli  e  florovivaisti, con cui viene prevista,  in  relazione

all'art.  3  della  legge  19.12.84,  n.  863  e  successive  modifiche  e

integrazioni,  l'assunzione  nominativa  di  giovani  con   contratto   di

formazione lavoro;

 

viene convenuto quanto segue:

 

Il    sig.   .......................   assume   il   predetto   lavoratore

..................  nato il ............. residente in ..............  con

contratto  di formazione lavoro per la durata di mesi ....... a  far  data

dal  ......................  con il profilo  professionale  di  formazione

.....................  Il trattamento retributivo è  quello  previsto  dal

contratto provinciale al profilo ....... della 2ª area professionale.

 

Gli istituti contrattuali delle ferie, 13ª e 14ª mensilità, il trattamento

di  fine  rapporto e quello per le festività, saranno corrisposti  con  le

stesse  modalità previste dal vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti

per i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato.

 

Il datore di lavoro .................. il lavoratore ...................

 

Data, ............

 

 

 

Modello 4

 

ATTESTATO DELL'AZIENDA PER IL C.F.L. DI TIPO B

 

L'azienda  ....................... attesta che il  sig.  .................

assunto con contratto di formazione lavoro il .................. e fino al

.........  ha  svolto  con  esito .............. l'attività  prevista  dal

progetto per il Contratto di formazione lavoro per il conseguimento  della

qualifica professionale di ...................

 

Firma del titolare dell'azienda ..................

 

Data, ..................

 

 

 

Allegato n. 7

 

TABELLA "INDENNITÀ  DI ANZIANITÀ"

 

Disposizioni  previste  dai Patti Collettivi Nazionali  di  lavoro  per  i

salariati fissi e operai agri- coli, precedenti alla data del 16.8.76,  da

applicarsi  in  mancanza di disposizioni previste in merito dai  contratti

collettivi provinciali e regionali preesistenti.

 

 Patti Collettivi          n. giornate               decorrenza

                                                         

PCNL 31.7.51                                  dall'inizio dell'annata

(artt. 27 e 31)                 5                 agraria in corso

                                                     al 31.7.51

PCNL 23.3.60                                  dall'inizio dell'annata

(artt. 27 e 31)                 7                 agraria in corso

                                                     al 26.3.60

                                                    o dal 1.7.60

PCNL 8.3.63                                   dall'inizio dell'annata

(artt. 20-30                   10                 agraria in corso

e norma transitoria                                  al 8.3.63

punto 3)

                             12 gg.                      

                          sino a 3 anni                  

                          d'anzianità;                    

PCNL 5.7.67                  14 gg.                     dal

(artt. 31 e 39)           da 3 a 6 anni               11.11.67

                          d'anzianità;

                             16 gg.

                            da 6 anni

                       d'anzianità in poi

                               

                              4 gg.                      

                          sino a 3 anni                  

                          d'anzianità;                   

PCNL 29.1.70                 16 gg.                     dal

(artt. 34-48 e            da 3 a 6 anni               11.11.69

norma transit.)           d'anzianità;                   o

                             18 gg.                  dal 1.6.70

                         da 6 a 10 anni

                          d'anzianità;

                             20 gg.

                         oltre i 10 anni

                           d'anzianità

PCNL 26.4.73                                         dal 9.8.72

(art. 38 e norma               18

transitoria C)

PCNL 11.10.74                                            

(art. 41 e norma               25                   dal 12.7.74

transitoria C)

CCNL 20.1.77                                             

(art. 41 e norma               26                   dal 16.8.76

transitoria D)

 

 

 

Allegato n. 8

 

ACCORDO SUI TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

AGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO

 

Agli  operai  a  tempo determinato l'azienda erogherà il  TFR  al  termine

dell'ultimo  rapporto di lavoro e comunque entro il 31  dicembre  di  ogni

anno.

 

Nel caso in cui il lavoratore abbia con la stessa azienda più rapporti  di

lavoro nell'arco dell'anno solare, l'importo del TFR maturato di volta  in

volta,  sarà  evidenziato sul modello allegato attestante l'ammontare  del

TFR nei diversi periodi.

 

Agli  operai addetti alle operazioni di raccolta, il TFR, calcolato  sugli

elementi  del  salario  previsti dall'art. 54 del  CCNL  (27.11.91)  e  in

aggiunta a questi, sarà conglobata nelle specifiche retribuzioni.

 

Nel  caso di unico e breve rapporto di lavoro il TFR sarà corrisposto alla

fine del rapporto stesso.

 

Il presente accordo si applica dal 1° agosto 1992.

 

 

CONFAGRICOLTURA                     FLAI-CGIL

 

COLDIRETTI                          FISBA-CISL

 

C.I.A.                              UISBA-UIL

 

 

Roma, 31 luglio 1992

 

 

 

MODELLO PER L'INDICAZIONE DELLE SPETTANZE MATURATE PER TRATTAMENTO

DI FINE RAPPORTO

 

AZIENDA AGRICOLA...................................

 

LAVORATORE.........................................

 

           PERIODI DI GIORNATE          

  MESE     DI EFFETTIVO LAVORO    IMPORTO T.F.R.

                PRESTATO

                   

........  giornate  N°........    Lire: ........

........      "     N°........    Lire: ........

........      "     N°........    Lire: ........

........      "     N°........    Lire: ........

........      "     N°........    Lire: ........

........      "     N°........    Lire: ........

........      "     N°........    Lire: ........

........      "     N°........    Lire: ........

........      "     N°........    Lire: ........

 

TOTALE COMPETENZE LORDE T.F.R.    Lire: ........

 

L'AZIENDA                         IL LAVORATORE

 

 

 

Allegato n. 9

 

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU

OPERAI IMPIEGATI E QUADRI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

 

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO

 

1.  Ambito e iniziativa per la costituzione.

 

Le  RSU  possono  essere  costituite nelle unità  produttive  nelle  quali

l'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno  4.050

giornate   di   occupazione  con  riferimento  alle   giornate   dell'anno

precedente, nonché nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia  le

stesse  caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva,

singolarmente  considerata, non raggiunge tali limiti, dalle  associazioni

sindacali  firmatarie  del protocollo 23.7.93 e che siano  firmatarie  del

CCNL (*).

 

(*)Il  numero  di  15  dipendenti, più volte richiamato,  va  inteso  come

   rapporto  tra  le  giornate  di  occupazione  dell'azienda  e   l'unità

   equivalente, che è pari a 270 giornate.

 

In  ogni  caso  le OO.SS. firmatarie del presente accordo o  che  comunque

aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla  procedura

di  elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti  a

4.050 giornate dichiarate nell'anno precedente, rinunciano formalmente  ed

espressamente a costituire RSA.

 

Nelle  imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050  giornate

rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dai

CCNL in materia di RSA.

 

Per  i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti  e

più  di  4.050  giornate  rilevate come sopra, l'iniziativa  potrà  essere

assunta anche dalla RSU.

 

 

2. Composizione della R.S.U.

 

La RSU è composta per 2/3 da rappresentanti eletti tra le liste presentate

da  tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre

il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Associazioni

firmatarie  del  CCNL applicato, e la relativa copertura avviene  mediante

elezione o designazione.

 

La  ripartizione  dei  posti nella RSU avverrà proporzionalmente  ai  voti

ottenuti,  sia  per la quota alla cui divisione tutte le liste  concorrono

sia  per  quella  riservata  ai sindacati che abbiano  stipulato  il  CCNL

applicato.

 

Il  67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in  base

al  quoziente  ottenuto  da  ciascuna lista, e  per  gli  eventuali  seggi

residui,  in  base ai resti inutilizzati più alti. In ogni  lista  saranno

eletti  i  candidati che avranno riportato il maggior numero  di  voti  di

preferenza;  in  caso  di  parità di voti di  preferenza  sarà  eletto  il

candidato che viene prima nell'ordine di presentazione della lista.

 

Il  restante  33%  (1/3)  dei componenti sarà  designato  o  eletto  dalle

Associazioni   sindacali   che  abbiano  stipulato   il   CCNL   applicato

nell'azienda,  in  proporzione ai voti ottenuti. FISBA,  FLAI  e  UILA  si

impegnano   a  rispettare  gli  accordi  confederali  sulla  distribuzione

paritetica  di questa quota. Qualora il collegio sia unico, non ricorrendo

i  requisiti di cui all'art. 3, ma siano presenti impiegati e  quadri,  la

quota  del  33% sarà designata da FISBA, FLAI, UILA. In entrambi  i  casi,

qualora   un'organizzazione  non  superi  il  10%  dei  consensi  espressi

dagli/dalle elettori/trici non avrà diritto alla designazione  o  elezione

del proprio componente.

 

In caso invece sia costituita l'area elettorale impiegati e quadri in base

all'art.  3,  il  terzo  riservato  alle  OO.SS.  confederali  si  applica

esclusivamente  all'area  elettorale operaia e sarà  designato  da  FISBA,

FLAI, UILA.

 

Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere,

attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

 

 

3. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.

 

Si  costituirà  una specifica area elettorale per gli impiegati  e  quadri

comunque,  a  partire dalla presenza in azienda di più di  5  impiegati  e

quadri.

 

Qualora,  per  gli  operai o per gli impiegati  e  quadri,  non  ci  siano

candidati  disponibili  a  presentarsi, i  seggi  loro  spettanti  saranno

assegnati all'altra categoria giuridica.

 

La  ripartizione  dei  seggi  fra gli operai,  impiegati  e  quadri  verrà

effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli

addetti.

 

 

4. Numero dei componenti.

 

Fermo  restando quanto previsto nel protocollo d'intesa 23.7.93, sotto  il

titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi

per  le  aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti  o  accordi

collettivi  di lavoro, regionali, territoriali o aziendali,  si  procederà

all'elezione delle RSU nelle seguenti quantità:

 

·    Azienda da 16 a 75 dipendenti - 3 RSU più un ulteriore rappresentante

  in     presenza di impiegati;

·     Azienda   da  76  a  100  dipendenti  -  4  RSU  più  un   ulteriore

  rappresentante in presenza di impiegati;

·   1 RSU aggiuntiva ogni 25 dipendenti oltre i 100 addetti.

 

Al  momento  delle  elezioni, la forza lavoro presente  in  azienda,  deve

essere superiore alle 15 unità;

 

 

5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.

 

I  componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità

dei  diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per

effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in

favore   delle   organizzazioni  aderenti  alle   associazioni   sindacali

stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:

 

·    diritto  di  indire  singolarmente o congiuntamente  l'assemblea  dei

  lavoratori  durante l'orario di lavoro, per il 30% delle  ore  annue  di

  assemblea  retribuite,  spettanti a ciascun lavoratore  in  virtù  delle

  disposizioni legislative e contrattuali;

·   diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.

 

Sono  comunque  fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti  il

CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300/70 (diritto  di

assemblea, permessi non retribuiti).

 

Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste  dai

contratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.

 

 

6.  Compiti e funzioni.

 

Le  RSU subentrano alle RSA e ai/alle loro dirigenti nella titolarità  dei

poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle

disposizioni di legge e contrattuali.

 

 

7. Durata e sostituzione nell'incarico.

 

La  RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i loro poteri  sono

prorogabili  per  non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti  possono

essere rieletti.

 

In  caso  di  mancato  rinnovo  alla scadenza  prevista,  le  associazioni

sindacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base  delle

modalità stabilite dalla presente intesa unitaria.

 

La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:

 

·   alla scadenza prevista;

·    in  presenza  di richiesta formale di decadenza anticipata  da  parte

  dei/delle  lavoratori/trici aventi diritto al voto, pari o superiore  al

  50%. Le firme dovranno essere opportunamente certificate.

 

In  caso  di  dimissioni o di interruzione del rapporto di  lavoro  di  un

componente  elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei  non  eletti

appartenente alla medesima lista.

 

Il  componente dimissionario o decaduto per interruzione del  rapporto  di

lavoro  che  sia  stato  nominato,  per  elezione  o  designazione,  dalle

associazioni  stipulanti  il  CCNL applicato nell'unità  produttiva,  sarà

sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.

 

Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al

50%  degli  stessi pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere  al

suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente patto unitario.

 

 

8. Funzionamento della R.S.U.

 

La  RSU oltre che dalla stessa, può essere convocata su richiesta di  1  o

più  associazioni sindacali firmatarie del CCNL, o qualora lo richieda  il

20% dei delegati, con avviso affisso e l'ordine del giorno, fatti salvi  i

casi di eccezionale urgenza.

 

La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.

 

La  RSU  di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di  1/3

dei  delegati  presenti:  tale richiesta deve essere  avanzata  all'inizio

della riunione.

 

In  caso  di grave e inconciliabile dissenso la questione viene  demandata

alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

 

 

9. Elettorato attivo e passivo.

 

Sono  elettori  tutti  i lavoratori, operai, impiegati  e  quadri  che  al

momento della convocazione delle elezioni lavorano nell'unità produttiva.

 

Sono  eleggibili tutti i lavoratori con rapporto di lavoro  in  essere  di

durata non inferiore a 90 giornate.

 

 

10. Delegati sindacali.

 

I  delegati sindacali eletti nelle aziende a norma dei vigenti CCNL per le

imprese  che  occupino  sino a 15 dipendenti continuano  ad  esercitare  i

diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.

 

 

11. Rinvio all'Accordo quadro.

 

Le  regole  dell'accordo quadro CGIL, CISL e UIL e del protocollo  23.7.93

non modificate dal presente accordo quadro, sono applicabili anche se non

espressamente richiamate.

 

 

Clausola finale.

 

L'applicazione del presente patto è vincolante per tutte le parti  che  lo

sottoscrivono.

 

Esso  comporta  per la FISBA, FLAI, UILA e CONFEDERDIA, a  non  richiedere

l'applicazione degli artt. di legge attinenti le RSA, in tutte le  aziende

dove tale patto è applicabile.

 

Per  le  aziende al di sotto dei 16 dipendenti restano in vigore le  norme

contrattuali o di legge.

 

In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari

interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.

 

 

 

Parte II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU

 

1. Modalità per indire le elezioni.

 

Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni

sindacali  di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione  della  RSU,

congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire

le  elezioni  mediante comunicazione da affiggere nell'apposito  albo  che

l'azienda  metterà  a disposizione della RSU e da inviare  alla  Direzione

Aziendale.  Il  termine per la presentazione delle liste è  di  15  giorni

dalla  data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza

si intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.

 

 

2. Quorum per la validità delle elezioni.

 

Le  Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo

favoriranno  la  più  ampia partecipazione dei/delle lavoratori/rici  alle

operazioni elettorali.

 

Le  elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della  metà

dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto.

 

Nei  casi  in  cui detto 'quorum' non sia stato raggiunto, la  commissione

elettorale  e  le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione

in  ordine  alla validità della consultazione in relazione alla situazione

venutasi a determinare nell'unità produttiva.

 

 

3. Presentazione delle liste.

 

All'elezione  della  RSU  possono concorrere liste  elettorali  presentate

dalle:

 

a)   associazioni sindacali firmatarie del presente patto unitario  e  del

  CCNL applicato nell'unità produttiva;

b)   associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio  statuto

  e atto costitutivo a condizione che:

 

1.  accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;

2.   la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti

  dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

 

Non possono essere candidati/e coloro che abbiano presentato la lista e i

componenti della Commissione elettorale.

 

Ciascun/a  candidato/a può presentarsi in una sola lista. Ove,  nonostante

il divieto di cui al precedente comma, un/a candidato/a risulti compreso/a

in  più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere

all'affissione  delle  liste stesse ai sensi del punto  7  inviterà  il/la

lavoratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste.

 

Il  numero  dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può  superare  di

oltre  1/3  il  numero  dei/delle componenti da  eleggere  nella  RSU  del

collegio.

 

 

4. Commissione elettorale.

 

Al   fine   di  assicurare  un  ordinato  e  corretto  svolgimento   della

consultazione,  nelle  singole  unità  produttive  viene  costituita   una

commissione elettorale.

 

Per  la  composizione  della  stessa ogni  organizzazione  abilitata  alla

presentazione  di  liste  potrà designare un/a lavoratore/rice  dall'unità

produttiva, non candidato/a.

 

 

5. Compiti della Commissione.

 

La Commissione elettorale ha il compito di:

 

a)   ricevere  la  presentazione delle liste, rimettendo a  immediatamente

  dopo  la  sua  completa  integrazione ogni contestazione  relativa  alla

  rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;

b)  verificare la valida presentazione delle liste;

c)   costituire  i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni  di  voto

  che      dovranno  svolgersi senza pregiudizio del  normale  svolgimento

  dell'attività aziendale;

d)  assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

e)   esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui

  al   presente accordo;

f)   proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti

  i   soggetti   interessati,  ivi  comprese  le  associazioni   sindacali

  presentatrici delle liste.

 

 

6. Affissioni.

 

Le  liste  dei/delle  candidati/e dovranno  essere  portate  a  conoscenza

dei/delle  lavoratori/rici, a cura della Commissione elettorale,  mediante

affissione  nell'albo di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della  data

fissata per le elezioni.

 

 

7. Scrutatori/rici.

 

È  in  facoltà dei/delle presentatori/rici di ciascuna lista di  designare

uno/a  scrutatore/rice per ciascun seggio elettorale,  scelto/a  fra  i/le

lavoratori/rici elettori/rici non candidati/e.

 

La designazione degli/lle scrutatori/rici deve essere effettuata non oltre

le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

 

 

8. Segretezza del voto.

 

Nelle  elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso  per

lettera né per interposta persona.

 

 

9. Schede elettorali.

 

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste

disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

 

In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà

estratto a sorte.

 

Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro

preparazione  e  la  votazione devono avvenire in  modo  da  garantire  la

segretezza e la regolarità del voto.

 

La  scheda deve essere consegnata a ciascun/a elettore/rice all'atto della

votazione dal/la Presidente del seggio.

 

Il   voto   di   lista   sarà   espresso   mediante   crocetta   tracciata

sull'intestazione della lista.

 

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce

di scrittura o analoghi segni di individuazione.

 

 

10. Preferenze.

 

L'elettore  può manifestare la preferenza solo per un/a candidato/a  della

lista da lui votata.

 

Il  voto  preferenziale  sarà  espresso  dall'elettore/rice  mediante  una

crocetta apposta a fianco del nome del/la candidato/a preferito/a,  ovvero

segnando il nome del/la candidato/a preferito/a nell'apposito spazio della

scheda.

 

L'indicazione  di  più preferenze date alla stessa lista  vale  unicamente

come  votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della

lista.  Il  voto  apposto  a  più di una lista,  o  l'indicazione  di  più

preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

 

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati  di

liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i

voti di preferenza.

 

 

11. Modalità della votazione.

 

Il  luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione

elettorale,  previo accordo con la Direzione aziendale, in  modo  tale  da

permettere  a  tutti/e  gli/le aventi diritto l'esercizio  del  voto,  nel

rispetto  delle  esigenze  della produzione.  Qualora  l'ubicazione  degli

impianti  e  il  numero dei/lle votanti lo dovessero richiedere,  potranno

essere  stabiliti  più  luoghi di votazione, evitando  peraltro  eccessivi

frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza  del

voto.

 

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma

contestualmente.

 

Luogo  e  calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza  di

tutti/e  i/le  lavoratori/rici mediante comunicazione nell'albo  esistente

presso  le  aziende,  almeno  8 giorni prima del  giorno  fissato  per  le

votazioni.

 

 

12. Composizione del seggio elettorale.

 

Il  seggio  è  composto dagli scrutatori di cui al punto  5  del  presente

accordo e da un/a Presidente, nominato/a dalla Commissione elettorale.

 

 

13. Attrezzatura del seggio elettorale.

 

A  cura  della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito  di  un'urna

elettorale,  idonea  a  una regolare votazione, chiusa  e  sigillata  sino

all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

 

Il  seggio  deve  inoltre poter disporre di un elenco  completo  degli/lle

elettori/rici aventi diritto al voto presso di esso.

 

 

14. Riconoscimento degli/lle elettori/rici.

 

Gli/le  elettori/rici per essere ammessi/e al voto,  dovranno  esibire  al

Presidente  del  seggio  un  documento  di  riconoscimento  personale.  In

mancanza  di documento personale essi/e dovranno essere riconosciuti/e  da

almeno  2  degli/lle scrutatori/rici del seggio; di tale circostanza  deve

essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali

 

 

15. Compiti del/la Presidente.

 

Il/la  Presidente  farà  apporre  all'elettore/rice,  nell'elenco  di  cui

all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo.

 

 

16. Operazioni di scrutinio.

 

Le  operazioni  di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura  delle

operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.

 

Al termine dello scrutinio, a cura del/la Presidente del seggio il verbale

dello  scrutinio,  su  cui dovrà essere dato atto  anche  delle  eventuali

contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della  votazione

(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di  più

seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel

proprio verbale.

 

La  Commissione  elettorale al termine delle operazioni di  cui  al  comma

precedente  provvederà a sigillare in un unico piego  tutto  il  materiale

(esclusi  i  verbali)  trasmesso dai seggi; il piego  sigillato,  dopo  la

definitiva  convalida  della RSU sarà conservato secondo  accordi  tra  la

Commissione  elettorale e la Direzione aziendale  in  modo  da  garantirne

l'integrità  e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto  alla

presenza  di  un/a  delegato/a  della Commissione  elettorale  e  di  un/a

delegato/a della Direzione.

 

 

17. Ricorsi alla commissione elettorale.

 

La  Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede

all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni

elettorali,  che  deve essere sottoscritto da tutti i/le componenti  della

Commissione stessa.

 

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza  che

siano  stati  presentati  ricorsi da parte dei  soggetti  interessati,  si

intende  confermata  l'assegnazione dei seggi di  cui  al  comma  1  e  la

Commissione ne da atto nel verbale di cui sopra.

 

Ove  invece  siano  stati  presentati ricorsi  nei  termini  suddetti,  la

Commissione  deve  provvedere al loro esame entro 48  ore,  inserendo  nel

verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

 

Copia  di  tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata  a

ciascun/a   rappresentante  delle  associazioni  sindacali   che   abbiano

presentato  liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni

di cui al comma precedente e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta,

nel  termine  stesso,  sempre  a cura della Commissione  elettorale,  alla

Associazione  datoriale territoriale, che, a sua  volta,  ne  darà  pronta

comunicazione all'azienda.

 

 

18. Comitato dei/lle garanti.

 

Contro  le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso  entro

10  giorni ad apposito Comitato dei/lle garanti. Tale Comitato è composto,

a  livello  provinciale,  da  un componente designato  da  ciascuna  delle

organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al  ricorso,

da  un  rappresentante dell'associazione datoriale locale di appartenenza,

ed   è  presieduto  dal/le  Direttore/rice  dell'UPLMO  o  da  un/a  suo/a

delegato/a.

 

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

 

19. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

 

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,

una  volta  definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata  per  iscritto

direttamente  alla  direzione  aziendale e per  il  tramite  della  locale

organizzazione  imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni

sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

 

 

20. Adempimenti dell'impresa.

 

L'impresa  metterà  a  disposizione della Commissione elettorale  l'elenco

dei/lle dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e

quanto  necessario a consentire il corretto svolgimento  delle  operazioni

elettorali.

 

 

21. Clausola finale.

 

Il  presente  accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera  delle

parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

 

 

 

Allegato n. 10

 

ACCORDO NAZIONALE SULL'INDENNITÀ DI PERCORSO NELLE PROVINCE

DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLE ISOLE - OPERAI AGRICOLI

 

In  tutte  le  province dell'Italia Meridionale e delle Isole nelle  quali

l'indennità  di  percorso  è  già prevista dai  contratti  collettivi,  le

Organizzazioni sindacali stabiliranno che i datori di lavoro che  assumono

lavoratori la cui residenza disti dall'azienda oltre km. 4, sono tenuti  a

corrispondere ai detti lavoratori un'indennità forfettaria di percorso per

ogni  giornata di prestazione, sempre che il datore di lavoro  stesso  non

fornisca il mezzo di trasporto.

 

Tale indennità deve essere riportata nelle tabelle delle retribuzioni.

 

Le   Organizzazioni   sindacali   provinciali   stabiliranno   l'ammontare

dell'indennità forfettaria prevista nel presente accordo.

 

 

 

Allegato n. 11

 

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

 

A) PROTOCOLLO D'INTESA

 

Le parti contraenti, nell'intento di tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori dipendenti, con il presente "Protocollo" intendono fornire agli

operatori  agricoli, datori di lavoro e lavoratori, un  sintetico  e,  per

quanto  possibile, completo quadro di riferimento per la  prevenzione  dei

rischi nei luoghi di lavoro.

 

Al   fine,   anzitutto,  di  un'opportuna  conoscenza   delle   principali

disposizioni di legge che disciplinano la materia in esame, si  richiamano

i principali provvedimenti legislativi:

 

-    DPR  27.4.55  n. 547 - "Norme per la prevenzione degli infortuni  sul

  lavoro" (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo).

-    DPR  19.3.56  n.  303  -  "Norme generali per  l'igiene  del  lavoro"

  (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo  anche  al  di

  fuori del titolo III).

-    DPR  3.8.68  n.  1255  - "Regolamento sulla produzione,  commercio  e

  vendita   dei  fitofarmaci  e  dei  presidi  delle  derrate   alimentari

  immagazzinate".

-    D.lgs.  17.3.95  n. 194 - "Attuazione della direttiva  91/414/CEE  in

  materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".

-     Legge   23.12.78  n.  833  -  "Istituzione  del  Servizio  Sanitario

  Nazionale".

-    DPR  30.6.65  n.  1124 - T.U. delle disposizioni per  l'assicurazione

  obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

-   DPR 13.4.94 n. 336 - "Nuove tabelle malattie professionali".

-    DPR  10.2.81  n. 212 - "Norme di attuazione relative all'omologazione

  parziale CEE dei tipi di trattori agricoli e forestali a ruote per quanto

  concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche".

-    Circolare  del  Ministero  del Lavoro n. 49  del  19.5.81  avente  ad

  oggetto "Cabina o Telaio di protezione di trattrici agricole a ruote".

-    Circolare  del  Ministero  del Lavoro n. 57  del  28.5.81  avente  ad

  oggetto "Raccoglimballatrici e falciatrici".

-    D.M.  5.8.91  (Ministero  Trasporti) "Norme  di  attuazione  relative

  all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattore agricolo o forestale a

  ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche".

-   D.lgs. 30.4.92 n. 285 - "Nuovo codice della strada".

-     D.lgs.    15.7.91  n.  277  -  Attuazione   delle    direttive    n.

  80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,

  in  materia  di protezione dei lavoratori contro i rischi  derivanti  da

  esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

-   D.lgs.  19.9.94  n. 626  -  Attuazione  delle  direttive n.

89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n.89/655/CEE, n.89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n.

90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori.

-   D.lgs. 19.3.96 n. 242 - Modifiche e  integrazioni  al  D.lgs.

19.9.94 n. 626.

-   D.lgs. 14.8.96 n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CE

concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o

salute sul luogo di lavoro.

-   D.lgs. 25.11.96 n. 645 - Recepimento della direttiva 92/85/CE

concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro

delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

-   DPR 24.7.96 n. 459 - Attuazione delle direttive 89/392/CE e seguenti,

concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative alle macchine.

 

Il D.lgs. n. 626/94 ha recepito 8 direttive comunitarie in materia di:

 

misure  volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute

dei lavoratori durante il lavoro; luoghi di lavori; uso di attrezzature di

lavoro;  uso  dei  dispositivi  di protezione individuali;  movimentazione

manuale  dei  carichi;  uso  di  attrezzature  munite  di  videoterminali;

protezione da agenti cancerogeni; protezione da agenti biologici.

 

 

1.  I PRODOTTI FITOSANITARI

 

Il  D.lgs.  n.  194/95  disciplina  la classificazione  tossicologica  dei

prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie.  Le  4

classi  tossicologiche previste dal DPR n. 1255/68 e  dal  DPR  n.  223/88

vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la  quale

distingue prodotti "molto tossici", "tossici", "nocivi", e altri  prodotti

fitosanitari non classificabili come tali.

 

 

1.1. Classificazione dei prodotti fitosanitari.

 

Ai  fini  dell'applicazione  delle  nuove  norme  la  classificazione  dei

prodotti fitosanitari è la seguente:

 

a)   preparati "molto tossici" e "tossici" (corrispondenti alla 1ª  classe

  delle  norme  previgenti)  comprende i prodotti  che  possono  provocare

  intossicazioni mortali per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi

  via. Il prodotto fitosanitario deve essere contrassegnato in etichetta da

  un  teschio nero su ossa incrociate, inserito in un riquadro, di  colore

  giallo-arancio e dalla scritta "molto tossico" o "tossico" in base  alla

  tossicità del prodotto;

b)    preparati  "nocivi"  (corrispondenti  alla    classe  delle  norme

  previgenti);  comprende i prodotti che possono provocare  intossicazioni

  gravi per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto

  fitosanitario è contrassegnato in etichetta in modo indelebile,  da  una

  croce di S. Andrea nera, inserita in un riquadro di colore giallo-arancio

  e dalla scritta "nocivi";

c)   altri  preparati,  non classificabili come molto tossici,  tossici  e

  nocivi, corrispondenti alla 3ª e 4ª classe delle norme previgenti. Quelli

  corrispondenti alla 3ª classe comprendono i prodotti che possono provocare

  intossicazione  di lieve entità per l'uomo; il prodotto fitosanitario  è

  contrassegnato in etichetta con caratteri ben visibili e indelebili, dalla

  frase "attenzione: manipolare con prudenza". Quelli corrispondenti alla 4ª

  classe comprendono i prodotti che possono comportare rischi trascurabili

  per l'uomo e non riportano in etichetta simbologie particolari.

 

 

1.2. Misure di prevenzione generale.

 

Misure  comuni  a  tutte e 4 le classi di prodotti sono  la  conservazione

degli  stessi  prodotti in luoghi inaccessibili ai bambini e agli  animali

domestici  e in ripostigli chiusi a chiave. Oltre a tenere ben  chiusa  la

confezione di tali prodotti:

 

-   durante l'impiego del prodotto, divieto di fumare o di mangiare;

-   non contaminare alimenti, bevande, corsi d'acqua;

-   non operare contro vento;

-     dopo   la  manipolazione  o  in  caso  di  contaminazione,   lavarsi

  accuratamente con acqua e sapone;

-    rendere  inutilizzabili,  dopo l'uso, con  i  mezzi  più  idonei,  le

  confezioni che contenevano il prodotto;

-   evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;

-    consentire  l'uso e l'impiego dei prodotti molto tossici,  tossici  e

  nocivi esclusivamente ai lavoratori muniti del prescritto "patentino" di

  cui all'art. 23 del DPR n. 1255/68.

 

 

1.3. Misure di prevenzione particolari per le diverse classi.

 

CLASSE 1ª

 

-   non contaminare altre colture;

-   evitare di respirarne i vapori;

-    durante  la preparazione e l'impiego usare tute, guanti,  maschere  e

  occhiali protettivi. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli

  l'etichetta.

 

 

CLASSE 2ª

 

-   non contaminare altre colture;

-   evitare di respirare i vapori;

-   in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.

 

 

1.4. Raccomandazioni utili.

 

-    Nel  caso di utilizzo di macchinari con cabine è opportuno assicurare

  altresì la protezione dall'assorbimento dei prodotti utilizzati;

-    effettuare la manutenzione periodica dei macchinari e strumenti usati

  per le miscele e lo spandimento dei prodotti;

-    a  fine lavoro svuotamento degli attrezzi e ripulitura dei luoghi nei

  quali  è  stato compiuto il trattamento. Non effettuare il lavaggio  con

  acque   che  possono  venire  utilizzate.  Versare  residui   in   fosse

  appositamente predisposte;

-    esporre in modo ben visibile nei locali dove si conservano i prodotti

  antiparassitari le etichette dei prodotti medesimi o copia di esse;

-    rispettare scrupolosamente i tempi di agibilità sui terreni o  locali

  chiusi ove sono stati impiegati antiparassitari, secondo quanto indicato

  nelle etichette dei singoli prodotti;

-     gli   abiti  da  lavoro  vanno  comunque  conservati  in  ripostigli

  strettamente  separati dagli abiti personali. Analogamente il  vestiario

  utilizzato  durante la manipolazione e spandimento dei presidi  sanitari

  deve essere lavato separatamente da altri indumenti.

 

 

1.5. Informazioni mediche.

 

I  sintomi  di  intossicazione e i consigli terapeutici per il  medico  in

particolare per quanto concerne i prodotti molto tossici, tossici e nocivi

sono evidenziati nelle rispettive etichettature.

 

Pertanto   al  medico  che  presta  l'intervento  deve  essere  presentata

l'etichettatura   del   prodotto   che   si   presume   abbia    provocato

l'intossicazione.

 

 

1.6.

 

Una  serie di norme legislative hanno vietato l'impiego in agricoltura dei

presidi  sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi, a causa  del

loro elevato rischio per la salute degli utilizzatori e dei consumatori:

 

- 1.2 - Dibromoetano        Revocato

- 2,4,5 - T               Revocato

- Acido Cianidrico         Non Autorizzato

- Aldrin                 Revocato

- Amitrol                 Revocato

- Atrazina                Sospesa

- Azinfon - Etile          Revocato

- Barban                 Revocato

- Binapacril              Revocato

- Bromofos                Revocato

- Bromofos Etile           Revocato

- Butocarbossina           Revocato

- Captafol                Revocato

- Carbonio Solfuro         Revocato

- Carbonio Tetracloruro     Revocato

- Cianato di Potassio       Revocato

- Cloramben               Revocato

- Cloraniformentano         Revocato

- Clorbenside             Revocato

- Clordano                Revocato

- Clorobenzilato           Revocato

- DDT                    Revocato

- Demeton - s - Metile      Revocato

- Dialifos                Revocato

- Diallato                Non Autorizzato

- Dieldrin                Revocato

- Dinoseb                 Revocato

- Dinoterb                Revocato

- Dioxation               Non Autorizzato

- Edifenfos               Revocato

- Endrin                 Revocato

- Eptacloro               Revocato

- Esaclorobenzolo          Revocato

- Etem                   Revocato

- Etion                  Revocato

- Fenoxicarb              Sospeso

- Ferban                 Revocato

- HCH                    Revocato

- Mevinfos                Revocato

- Nabam                  Revocato

- Naled                  Revocato

- Nicotina                Revocato

- Pertane                 Revocato

- Protoato                Revocato

- Tepp                   Revocato

- Toxafene                Non Autorizzato

- Triallato               Revocato

- Zireb                  Revocato

 

Hanno   altresì  subito  una  limitazione  d'impiego  i  presidi  sanitari

contenenti i sottoelencati principi attivi:

 

- lindano

- DDD

 

 

1.7. Elenco Centri Antiveleno.

 

-     Centro  Antiveleni,  Ospedale  Maggiore  "Ca  Granda",  p.  Ospedale

  Maggiore 3 - 20162 MILANO-NIGUARDA.

-   Centro Antiveleni, Ospedali Riuniti, via Cardarelli 9 - 80100 NAPOLI.

-     Centro   Antiveleni,     Facoltà   di   Medicina,   Istituto    di

  Farmacologia - NAPOLI.

-    Centro  Antiveleni,  Istituto di Farmacologia Università  di  Padova,

  largo E. Meneghetti 2 - PADOVA.

-    Centro  Antiveleni,  Università di Torino,  c.  Polonia  14  -  10126

  TORINO.

-    Servizio Informazioni Tossicologica  - Rep. Anestesia e Rianimazione,

  Ospedale Civile - VICENZA.

-   Centro Antiveleni, Università di Roma, Policlinico Umberto 1°, v.le

del Policlinico - 00161 ROMA.

-   Centro Antiveleni, Istituto di Anestiologia e Rianimazione, Centro di

Rianimazione "Biancarosa Fanfani", Università Cattolica S. Cuore, l.go A.

Gemelli 8 - 00168 ROMA.

-   Servizio di Tossicologia, Ospedale S. Camillo, circonvallazione

Gianicolense 87 - 00152 ROMA.

-   Centro Provinciale per la lotta contro gli avvelenamenti e le

intossicazioni, Ospedale "Maurizio Bufalini" - 47023 CESENA.

-   Centro Antiveleni, Ospedali Civili di Genova, Ospedale Regionale

Generale "S. Martino" - 16132 GENOVA.

-   Centro Antiveleni, Ospedale Civile della Spezia "Sant'Andrea",

Servizio Anestesia e Rianimazione - LA SPEZIA.

-   Centro Antiveleni, Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva,

Ospedale Generale Regionale "Vito Fazzi" - LECCE.

-   Centro Antiveleni, Ospedale "Santissima Annunziata", Centro di

Rianimazione - CHIETI.

-   Centro Antiveleni, Ospedale Garibaldi, Centro Rianimazione - 95100

CATANIA.

 

 

2. MEZZI MECCANICI

 

Principali misure di prevenzione.

 

A titolo puramente esemplificativo:

 

-    adozione  di cabina o telaio di protezione per trattrici  agricole  a

  ruote indicate dalla citata circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del

  19.5.81  al  fine  di  evitare  o ridurre gli  infortuni  derivanti  dal

  ribaltamento delle trattrici medesime;

-    adeguato  addestramento  degli  addetti  all'uso  dei  singoli  mezzi

  meccanici;

-    rispetto  dei  tempi  e  delle modalità  di  manutenzione  del  mezzo

  meccanico secondo le specifiche indicazioni della Casa costruttrice;

-    la  pulizia, riparazione, registrazione, ingrassaggio o  comunque  la

  manipolazione  di  parti di macchine non deve essere  effettuata  quando

  queste  sono  in moto. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono

  pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti dei dispositivi

  di sicurezza;

-    tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni, ecc.), gli

  ingranaggi, le ruote e parti mobili e dentate, i motori e quelle parti che

  in caso di rottura possono fuoriuscire con violenza, devono essere fornite

  di adeguate protezioni (schermi, custodie, ecc.);

-    le  aperture  di  alimentazione e di scarico  delle  macchine  devono

  essere provviste di idonei ripari (parapetti o griglie, coperture, ecc. -

  es. trebbiatrici);

-    gli  organi di comando per la messa in moto e l'arresto devono essere

  ben  riconoscibili  e di facile portata, ma tali da  evitare  accensioni

  accidentali;

-    i  mezzi  di  sollevamento e trasporto devono essere  usati  in  modo

  rispondente  alle  loro  caratteristiche con  le  opportune  misure  per

  assicurare la stabilità del mezzo;

-    ove  consentito dalla caratteristica del mezzo, sedili delle macchine

  con  sospensioni  regolabili in grado di ridurre  almeno  le  vibrazioni

  verticali e adeguata imbottitura;

-    per  le  macchine  azionate da motori elettrici: corretta  esecuzione

  impianto elettrico di terra e perfetta taratura dei fusibili;

-    per  le  macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza  scrupolosa

  dei  limiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi contro

  l'azionamento accidentale;

-     parapetti  protettivi  dell'altezza  di  almeno  1  metro   per   le

  piattaforme di sollevamento azionate da pompe idrauliche e per i piani di

  carico.

 

 

3. Stalle e allevamenti.

 

Le stalle e i ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i

locali di abitazione o con i dormitori.

 

Quando  le  stalle  o  i ricoveri siano situati sotto i  locali  predetti,

devono avere solai costruiti in modo da impedire il passaggio di gas.

 

Le  aziende  devono tenere a disposizione degli addetti alla custodia  del

bestiame, i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio  delle

malattie infettive quali zoonosi batteriche e virali.

 

Nelle attività concernenti la distruzione di parassiti animali, nonché  in

quelle  concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive  del

bestiame,  devono  essere osservate le disposizioni per  la  difesa  delle

sostanze.

 

Oltre all'osservazione delle prescrizioni di legge in materia di stalle  e

di  concimaie,  la  prevenzione per gli addetti al  bestiame  deve  essere

rivolta  ad  evitare  la polverosità derivante dal deposito,  trasporto  e

scarico  dell'alimentazione secca, i gas da fermentazione degli escrementi

animali  e  quant'altro  connesso al microclima  dell'ambiente  di  lavoro

(umidità e sbalzi di temperatura).

 

 

4. Silos, pozzi neri, cantine e ambienti simili.

 

Oltre all'osservazione delle norme di legge in materia, la prevenzione per

gli addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe,

deve  essere rivolta ad evitare lo sviluppo di gas tossici prodotti  dalla

fermentazione  organica  vegetale  o dei  rifiuti  animali,  ma  anche  da

microclima,  incendi ed esplosioni e quant'altro connesso all'ambiente  di

lavoro.

 

L'accesso  dei  lavoratori nei locali indicati può avvenire soltanto  dopo

che  sia  stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni  di

respirabilità, ossia assenza di gas tossici.

 

I  lavoratori  che esplicano attività in tali ambienti,  devono  usare  le

necessarie  cautele e, in particolare, essere forniti  di  ogni  mezzo  di

protezione (maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc.);

debbono  essere, inoltre, vigilati dall'esterno per tutta  la  durata  del

lavoro.

 

 

5. Frigoriferi.

 

La  prevenzione per gli addetti che esplicano la loro attività in ambienti

refrigerati  deve  essere  rivolta  in particolare  ed  evitare  i  rischi

connessi al microclima specifico.

 

Pertanto tali lavoratori devono essere muniti di mezzi protettivi adeguati

(tute imbottite, guanti, cappelli).

 

 

6. Serre.

 

Oltre  al  rispetto delle prescrizioni di legge in materia, la prevenzione

per gli addetti deve essere rivolta ad assicurare:

 

-    divieto  di  accesso  per  i non addetti al  trattamento  durante  lo

  svolgimento del medesimo con uso di sostanze chimiche;

-    rispetto  delle indicazioni individuate per l'uso dei  fitofarmaci  e

  dei relativi tempi di sicurezza secondo le indicazioni delle etichette;

-   adeguato sistema di aerazione;

-    uso  di  idonei  mezzi protettivi individuali (indumenti  di  lavoro,

  cuffie, ecc.).

 

 

7. Lavorazioni a cielo aperto.

 

Oltre  a  quanto già previsto nell'impiego degli antiparassitari,  ove  si

faccia  uso  di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il  carico  e

scarico  di fieno o per altri impieghi, deve trattarsi di scale  costruite

con   materiali   adatti  alle  condizioni  di  impiego,   di   dimensioni

appropriate; se di legno devono avere i pioli fissati mediante incastro ai

montanti,   coperti   di  materiale  antisdrucciolevole   alle   estremità

superiori. Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri.

 

 

B) Dispositivi di protezione individuali.

 

Dispositivo   personale  di  sicurezza  (DPI)  è  qualsiasi   attrezzatura

destinata  ad  essere  indossata e tenuta dal  lavoratore  allo  scopo  di

proteggerlo  contro  uno  o  più  rischi suscettibili  di  minacciarne  la

sicurezza  o  la  salute durante il lavoro, nonché  ogni  completamento  o

accessorio destinato a tale scopo (art. 40, D.lgs. n. 626/94).

 

L'utilizzo  dei  DPI  comporta per il datore di lavoro l'applicazione  del

titolo  IV,  D.lgs. n. 626/94. In particolare occorre prestare  attenzione

alla:

 

-    valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi

  (es. uso di prodotti fitosanitari);

-    individuazione  delle  caratteristiche dei DPI  correlata  ai  rischi

  aziendali e acquisto degli stessi in relazione a tali esigenze;

-    individuazione  delle  condizioni in cui un  DPI  deve  essere  usato

  soprattutto in relazione alla durata dell'uso;

-   informazione e formazione dei lavoratori sull'utilizzo dei DPI.

 

L'addestramento  è  obbligatorio per quelli di 3a  categoria  (maschere  e

filtri  per  la  protezione  dell'apparato  respiratorio  -  utilizzo  dei

prodotti fitosanitari - cuffie per la protezione dell'udito - utilizzo  di

macchine e/o impianti particolarmente rumorosi).

 

Per  quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari i DPI  servono  a

proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni  per  via

cutanea o respiratoria.

 

L'uso  dei  mezzi personali di protezione va considerato come elemento  di

sicurezza aggiuntivo ai seguenti criteri:

 

-      impiego   razionale   dei   presidi   sanitari   anche   attraverso

  l'utilizzazione delle tecniche di lotta guidata ed integrata;

-    manutenzione  periodica delle apparecchiature adibite  all'erogazione

  dei fitofarmaci.

 

Inconvenienti legati all'uso dei mezzi di protezione individuale:

 

-     disagio   (sudorazione,  fatica  legata  al  peso  di  certi   mezzi

  protettivi, ecc.);

-   aumento lavoro respiratorio (nel caso di maschere);

-    induzione  di  falsa  sensazione  di  sicurezza  che  può  portare  a

  trascurare le norme di buona tecnica;

-    aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno

  agili).

 

     Mezzi di protezione         Mansioni durante

   adoperati abitualmente     cui vengono adoperati

                                        

tuta in tessuto                      ........

tuta in materia impermeabile         ........

cappello                             ........

occhiali protettivi                  ........

guanti                               ........

mascherina di carta                  ........

semimaschera in gomma                ........

maschera intera                      ........

casco                                ........

cabina su trattore                   ........

cabina con aria condizionata         ........

 

 

Leggenda mansioni:

 

PM: preparazione miscela

DM: distribuzione della miscela

RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni

 

 

COME PROTEGGERE LA PELLE

 

Scegliere  indumenti confezionati con prodotti che non  siano  penetrabili

dai  fitofarmaci  (PVC  resiste  bene  ai  solventi  organici  tranne   al

tetracloruro di carbonio, il polietilene resiste bene ai solventi organici

compreso il tetracloruro di carbonio). Scegliere indumenti che si  possano

indossare  comodamente  e  che permettano un lavoro  agevole  e  preferire

indumenti usa e getta per non doversi preoccupare della manutenzione.

 

In particolare sono consigliabili:

 

-    tute in cotone al 100%, meglio se impermeabilizzate e rivestite sui 2

  lati con materiali che garantiscano una protezione conforme alle norme ISO

  e una buona permeabilità alla sudorazione come da norma DIN;

-   stivali in gomma con suola antisdrucciolo da calzare sotto la tuta;

-   guanti in polietene o polivinile con sottoguanti in cotone;

-   cappucci impermeabili con copricollo se manca il casco.

 

 

COME PROTEGGERE GLI OCCHI

 

Scegliere  occhiali  a buona aderenza col viso dotati  di  guarnizione  di

materiale resistente ai fitofarmaci.

 

Scegliere occhiali con buona visibilità anche laterale.

 

Utilizzare prodotti antiappannanti con cui trattare le lenti.

 

 

COME PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE

 

Maschere a filtro: si tratta o di mezze-maschere che proteggono solo  naso

e  bocca  con  un  facciale  dotato di 1 o 2  filtri  o  di  maschere  che

proteggono l'intero viso compresi gli occhi.

 

Caschi: sistemi di protezione integrale del capo in cui viene garantito un

adeguato  ricambio  d'aria  tramite  un  ventilatore  che  aspira   l'aria

dall'esterno, la fa passare attraverso un filtro e la immette nel casco.

 

Cabine:   sistemi   che   creano  piccoli  ambienti   confinati,   isolati

dall'ambiente  esterno all'interno dei quali operano  gli  addetti.  Viene

garantito  un adeguato ricambio d'aria tramite un ventilatore  che  aspira

l'aria dall'esterno, la filtra e la immette nell'abitacolo. In alcuni casi

le  cabine  sono  dotate  di  impianto di  climatizzazione  che  controlla

temperatura e umidità dell'aria immessa.

 

 

EFFICACIA MEZZI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

 

Dipende  da:  buona  tenuta  del  facciale;  buona  efficacia  dei  filtri

attraverso cui passa l'aria prima di essere inalata.

 

 

EFFICACIA FILTRI

 

È il punto cruciale di tutti i sistemi di protezione delle vie aeree.

 

Dipende  dalla composizione del filtro. Esiste una vasta gamma di sostanze

che compongono i filtri.

 

Bisogna  scegliere  il  più adatto in rapporto al  prodotto  o  classe  di

prodotti da  cui ci si vuole proteggere.

 

Non esiste un filtro universale.

 

 

Altre informazioni contenute sulle etichette dei filtri rispondenti

alle norme  UNI '83.

 

-    Mese  e  anno  scadenza (esse vanno riferite al  periodo  massimo  di

  conservazione del filtro in adeguate condizioni e non al periodo massimo

  di uno efficace del filtro).

-   Capacità di assorbimento           1 piccola

-   (funzione della quantità           2 media

-   della sostanza assorbente contenuta) 3 grande

 

 

Garanzia dei filtri rispondenti alle norme UNI '83.

 

-    Bassa resistenza (per i filtri misti A 2 P2 al massimo 8,4 m bar e 30

  1/min).

-    Durata  del  filtro  minima per i filtri A2 = 40  minuti  (prove  con

  tetracloruro di carbonio allo 0,5%).

 

 

Limiti di efficacia e durata degli attuali filtri

nei confronti dei fitofarmaci.

 

-    Prove  di efficacia e di durata per i filtri misti A/P (i più  adatti

  all'uso agricolo) effettuate, secondo le norme UNI, solo con tetracloruro

  di carbonio e con polveri.

-    Quindi  garanzia  di  efficacia  e  di  durata  dei  filtri,  non  si

  riferiscono specialmente ai fitofarmaci.

-     La   durata  minima  garantita  dalle  norme  UNI  non  tiene  conto

  dell'effetto  negativo  che  su essa gioca  l'impregnazione  di  aerosol

  acquosi, durante l'uso dei fitofarmaci.

 

 

TABELLA DATI INRS '84 SULL'EFFICACIA DI FILTRI PER MASCHERE

E CASCHI DA USO AGRICOLO (% DI RITENZIONE).

 

fitofarmaco        filtri          filtri

             per n. 3 maschere per caschi n. 5

                                      

Parathion         75 - 87          40 - 76

Lindano           50 - 60          50 - 65

Endosulfan        68 - 85          45 - 78

Rinosebe          92 - 97          65 - 95

Paraquat          92 - 98          48 - 96

 

 

Indagine Istituto Meccanica Agraria - Bologna (1981) sulle caratteristiche

costruttive di 6 caschi tra i più diffusi.

 

Peso: 1 - 5 Kg.

Portata aria: 50-80 1/min.

Livello sonoro generato da ventilatore: 75 - 86 d B (A)

 

L'estrema variabilità dei dati costruttivi dei caschi denuncia una carenza

di  conoscenze  da  parte  dei costruttori e la  mancanza  di  un'adeguata

normativa.

 

Necessaria una scelta oculata da parte dell'utente.

 

 

Caratteristiche di un "buon casco".

 

-   Peso ridotto.

-   Buon appoggio sulle spalle.

-   Portata aria 120 1/min (Proposta CEE).

-   Rumore generato dal ventilatore 75 d B (A) (Proposta CEE).

-     Buona   efficacia  insonorizzante  nei  confronti   rumori   esterni

  (abbattimento) 5 d B(A).

-   Buona visibilità anche laterale.

-    Direzione  dei  getti d'aria del ventilatore tale  da  non  procurare

  fastidi e/o impedire l'appannamento.

 

 

Vantaggi delle cabine.

 

-   Eliminano i disagi legati all'uso di maschere o caschi.

-     Possono   offrire  una  buona  protezione  contro   il   rumore   se

  opportunamente progettate.

-    Possono  offrire  una  protezione contro  le  sfavorevoli  condizioni

  ambientali se dotate di climatizzatore.

-    Possono offrire una buona protezione contro polveri minerali,  se  le

  prese d'aria vengono provviste di opportuni filtri antipolvere.

-    Quando  fossero disponibili filtri di provata efficacia nei confronti

  dei fitofarmaci, eliminerebbero o ridurrebbero sensibilmente il rischio di

  esposizione a fitofarmaci.

 

Una   cabina   che   fornisca   condizioni  di  protezione   (filtrazione,

climatizzazione   e  pressurizzazione  dell'aria)  risulta   completamente

efficace   esclusivamente  se  l'operatore  non  inquina  la  cabina   con

fitofarmaci (svolgimento di altre mansioni connesse ai trattamenti  quali:

preparazione  della  miscela, pulizia dei mezzi di  distribuzione,  ecc.).

Pertanto  l'uso della cabina va necessariamente integrato con  un'adeguata

organizzazione del lavoro.

 

 

Limiti delle cabine quali mezzi di protezione contro i presidi sanitari.

 

Gli  elevati ricambi d'aria aggravano i problemi relativi all'efficacia  e

alla  durata  dei filtri. La "falsa sicurezza" indotta dal loro  uso,  può

indurre  a  non  far  rispettare  le norme  di  buona  tecnica  durante  i

trattamenti.

 

 

Osservazioni conclusive sui sistemi di protezione in agricoltura

delle vie respiratorie.

 

-    Efficacia  filtrante:  non è mai il 100%.  Anzi  per  prodotti  molto

  volatili può avvicinarsi al 50%.

-    Usare  con  cautela  i  dati di vita media  dei  filtri  forniti  dai

  costruttori: in presenza di umidità la durata può ridursi in modo  molto

  rilevante.

-     Mezzi  individuali  vanno  conservati  ben  puliti,  perché  possono

  tramutarsi in una fonte aggiuntiva di assorbimento di tossici.

-    Non  rinunziare  mai  ai sistemi di preparazione  ed  erogazione  dei

  presidi  sanitari  dettati  dalle norme  di  buona  tecnica,  perché  in

  definitiva sono il più efficace sistema di prevenzione.

 

Fumare o mangiare, cosparsi di prodotti chimici, vanifica ogni sistema  di

prevenzione.

 

 

 

.OMISSIS. DA PAG. 159 A PAG. 208 SONO RIPORTATI:

 

-   libretto sindacale e sanitario;

-    legge 20.5.70 n. 300: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

  lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi

  di lavoro e norme sul Collocamento";

-    protocollo  interconfederale 23.7.93 "sulla politica  dei  redditi  e

  dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e

  sul sostegno al sistema produttivo".

 

 

 

 

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