Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE E AGRUMARIE

 

 

1 gennaio 1999  - 31 dicembre 2002

 

 

COSTITUZIONE DELLE PARTI

 

L'anno 1999 il giorno 16 aprile

 

tra

 

-ANEIOA (Associazione nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli  ed  Agrumari) rappresentata dal Presidente Giuseppe Calcagni,  dal  Vice  Presidente  vicario  Danila  Bragantini, dai Vice  Presidenti  Salvatore  Coronella  e  Luigi  Peviani, dalla Commissione sindacale  composta  dal  Presidente  Walther  Piraccini, dal Vice Presidente  Alfio  Vinci  e  da Gualtiero  Roveda,  Ernesto Russo e Franco Solidoro assistiti  da  Carlo Bianchi, Pietro Mauro e Franca Cagioli

 

e

 

-FLAI-CGIL  (Federazione Lavoratori dell'Agroindustria) rappresentata dal  Segretario generale Gianfranco Benzi, dal Vice segretario  Marcello Tocco, dai Segretari nazionali Vincenzo Lacorte, Antonio Carbone,  Elisa Castellano,  Laura  Martini, Silvano Silvani e da  Carlo  Komel,  Walter Crespo,  Franco D'Angelo, Lorena Giorgini, Rossano Guerra, Salvatore  Lo Balbo, Giovanni Nicastri, Veronica Tagliati, Sandra Veneri;

-FISASCAT-CISL  (Federazione  Italiana  Sindacati  Addetti   servizi Commerciali, Affini e del Turismo), rappresentata dal segretario generale  Gianni  Baratta,  dai  Segretari nazionali  Pierangelo  Raineri,  Pietro  Giordano, Luciana Cirillo, Mario Marchetti, e da: Antonio Michelagnoli e  una  Commissione  trattante composta da Giacomo Boschi, Silvia  Carrara,  Antonio Cinosi;

-    UILTUCS-UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi),

  rappresentata  dal  Segretario generale Brunetto  Boco,  dal  Presidente

  Raffaele Vanni, dai Segretari nazionali: Marco Marroni, Gianni Rodilosso,

  Parmenio Stroppa; e da una delegazione composta da Emilio Fargnoli, Agata

  Castiglione, Claudia Lugaresi, Maurizio Milandri; dai membri del Comitato

  esecutivo  nazionale: Andreani Paolo, Canella Renzo, Chisin  Grazia,  De

  Simone  Michele, Gazzo Giovanni, La Torre Pietro, Pezzetta Giannantonio,

  Poma  Paolo, Scardaone Luigi; e con la partecipazione della UIL  (Unione

  Italiana del Lavoro) nella persona della Segretaria confederale Donatella

  Vercesi

 

si è stipulato

 

il  presente CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed  Agrumarie

composto di:

 

·    premessa

·    99 articoli

·    13 allegati

 

letti,   approvati  e  sottoscritti  dai  rappresentanti   di   tutte   le

organizzazioni stipulanti.

 

 

 

PREMESSA

 

Dopo  l'accordo sul costo del lavoro del 1993, e il patto sul  lavoro  del

dicembre  1998,  i  contratti di lavoro assumono  sempre  più  valenza  di

strumenti  sinergici per la crescita economica dei settori, nella  duplice

direzione  di  salvaguardia e incremento dei livelli  occupazionali  e  di

sviluppo del settore.

 

ANEIOA  e  FLAI-CGIL,  FISASCAT-CISL, UILTUCS - UIL, procedono  quindi  al

rinnovo  del CCNL per i dipendenti da Aziende ortofrutticole ed  Agrumari,

avendo   presente  la  necessità  di  consegnare,  al  segmento  economico

interessato  al contratto, uno strumento moderno, al passo con  le  mutate

esigenze del mercato, che valorizzi la professionalità dei lavoratori e le

capacità degli imprenditori.

 

Il  nuovo  contratto  interviene,  infatti,  in  un  momento  di  dinamica

evoluzione  dei  modelli organizzativi e strutturali tipici  del  settore,

quali la riforma dell'OCM (Organizzazione Comune di Mercato), l'attuazione

di   partenariati   di  filiera  tramite  le  MOC  (Macro   Organizzazioni

Commerciali)   e   la   stipula   di   accordi   interprofessionali,   che

costituiranno,   per  il  settore,  un  impegno  in  tempi   rapidi   alla

modernizzazione strutturale e gestionale indispensabile per la  ricerca  e

la conquista di nuovi mercati.

 

E'  questa  la  "filosofia" del nuovo contratto che, già  nella  pregressa

vigenza, anticipando una serie di norme poi emanate, aveva creato istituti

innovativi ampiamente utilizzati.

 

In  quest'ottica,  oltre  a  ribadire la  necessità,  per  l'economia  del

settore,  di  valorizzazione  delle  produzioni  mediterranee,  specie  in

relazione   alla   stagionalità  e  alla   freschezza   dei   prodotti   e

l'indispensabilità di una maggiore tutela delle produzioni  ortofrutticole

in  uno  scenario,  quale quello della UE, che le ha  viste  sperequate  e

penalizzate rispetto alla canalizzazione delle risorse verso il  Centro  e

Nord  Europa,  si sottolinea la grande importanza che le parti  stipulanti

attribuiscono  alla crescita professionale degli addetti e la  conseguente

scelta di porre in essere strumenti a ciò finalizzati.

 

Particolare  rilievo assume quindi la formazione degli  apprendisti  e  la

responsabilizzazione  dei  lavoratori sulle  problematiche  relative  alla

sicurezza degli impianti e all'igienicità dei piani produttivi, e  ciò  in

linea con la normativa comunitaria.

 

Le   OO.SS.  FLAI-CGIL,  FISASCAT-CISL,  UILTUCS-UIL  nello  stipulare  il

presente  CCNL, confermano infine la loro volontà d'intrattenere  rapporti

sindacali  e  di  sottoscrizione di accordi, contratti e  regolamenti  con

ANEIOA,  in  quanto  naturale  controparte  contrattuale  tradizionale   e

organizzazione imprenditoriale di assoluta prevalenza nel settore.

 

 

 

Parte I

 

Art. 1 - Sfera di applicazione e validità del contratto.

 

Il  presente  contratto  disciplina i rapporti  di  lavoro  del  personale

dipendente   da   aziende,  anche  organizzate  in  forma  cooperativa   e

consortile, che esercitano il commercio di esportazione, d'importazione  e

all'ingrosso  di  prodotti  ortofrutticoli  ed  agrumari  e  le   relative

lavorazioni  preliminari affini e complementari, che effettuano  le  prime

lavorazioni  industriali  e di conservazione di  prodotti  ortofrutticoli,

nonché   le   operazioni  di  preparazione  alla  vendita  (conservazione,

refrigerazione,    surgelazione,   pulitura,    selezione,    calibratura,

sgusciatura,  pelatura,  snocciolatura e  depicciolatura,  confezionamento

ecc.)  e  la  vendita dei prodotti medesimi anche in processi  di  filiera

organizzati.

 

E'  altresì  applicabile alle imprese di servizio costituite tra  soggetti

che svolgono attività nel settore e ad esso connesse.

 

Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto le aziende

esercenti   il   commercio   all'ingrosso  e   in   commissione   operanti

esclusivamente nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso.

 

 

Nota aggiuntiva.

 

Le parti ritengono che il presente CCNL dovrà essere recepito 'erga omnes'

secondo la procedura ministeriale prevista dall'Accordo 23.7.93.

 

 

 

Art. 2 - Struttura e assetto del contratto.

 

Il  presente  contratto, che per tutto il periodo della sua validità  deve

essere   considerato  un  complesso  normativo  unitario  e  inscindibile,

sostituisce  ad  ogni  effetto le norme di tutti  i  precedenti  contratti

collettivi,  accordi  speciali,  usi e  consuetudini  che  si  riferiscono

unicamente  ai  soggetti  di cui al precedente  art.  1,  fatte  salve  le

condizioni di miglior favore previste dalla legge.

 

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni  di

legge vigenti in materia.

 

Le  parti  con  il presente contratto realizzano gli assetti  contrattuali

indicati   dal   Protocollo   23.7.93;   pertanto   la   struttura   della

contrattazione  è  articolata su 2 livelli: nazionale  e  aziendale  o  di

bacino.

 

 

Il contratto nazionale.

 

Il  contratto  nazionale ha durata quadriennale per la parte  normativa  e

biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le

parti,  le  condizioni  normative  ed  economiche  relative  alle  diverse

prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della contrattazione

di livello aziendale o di bacino.

 

Per  quanto  concerne gli effetti economici da esso prodotti,  il  CCNL  è

coerente  con  i  tassi  d'inflazione programmati assunti  come  obiettivo

comune  nell'ambito della concertazione per la politica dei  redditi.  Nel

determinare  tali  effetti  si  tiene  conto  dell'obiettivo  mirato  alla

salvaguardia  del  potere di acquisto delle retribuzioni,  delle  tendenze

economiche  generali, della situazione economica, dell'andamento  e  delle

prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.

 

In  sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si  tiene

inoltre  conto  della  comparazione fra inflazione  programmata  e  quella

effettivamente intervenuta nel precedente biennio.

 

 

La contrattazione di 2° livello.

 

La  contrattazione  di  2° livello, nel rispetto di  quanto  previsto  dal

Protocollo 23.7.93, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o a livello

di bacino.

 

Le   piattaforme  rivendicative  non  potranno  essere  presentate   prima

dell'1.1.00,  fermo restando che gli effetti economici degli  accordi  non

potranno avere decorrenza anteriore all'1.7.00, ciò in considerazione  del

mancato  esercizio di questo livello di contrattazione nel periodo coperto

dal CCNL scaduto il 31.12.98.

 

Nel  rispetto  dei  cicli  negoziali le materie  della  contrattazione  ai

diversi livelli non potranno sovrapporsi o essere ripetitive.

 

Le  erogazioni di 2° livello saranno strettamente correlate  ai  risultati

conseguiti  nella  realizzazione  di programmi,  concordati  dalle  parti,

aventi  come  obiettivo incrementi di produttività,  di  qualità  e  altri

elementi  di  competitività di cui le imprese dispongano; potranno  essere

impegnati  anche i margini di produttività eccedenti quelli  eventualmente

già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché  i

risultati legati all'andamento economico delle imprese.

 

A livello di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materie:

 

·     esame  di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro,  di

  flessibilità  degli orari al fine di consolidare ed ampliare  i  livelli

  occupazionali;

·      individuazione   di   figure  professionali  non   comprese   nella

  classificazione  di  cui  all'art.  25  del  CCNL  e  loro   inserimento

  nell'inquadramento contrattuale;

·     disciplina dell'impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali

  in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore);

·    iniziative per l'attuazione del diritto alla salute;

·     diritto  allo studio e individuazione delle necessità di  formazione

  professionale;

·    mobilità;

·    trasporti;

·    part-time;

·     contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel

  CCNL;

·     tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente

  e sicurezza nei luoghi di lavoro;

·    modo di svolgimento dell'attività di patronato sindacale;

·     individuazione  del  modo per assicurare l'effettivo  godimento  dei

  riposi in caso di continuità dell'attività produttiva;

·    contratti di gradualità;

·    altre materie espressamente demandate dal presente CCNL.

 

Gli  accordi  di  tale  livello, secondo quanto  previsto  dal  Protocollo

23.7.93, hanno durata quadriennale.

 

Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni  modo

denominate,   anche   parzialmente  variabili,  dovrà  essere   ricondotta

nell'ambito  delle nuove erogazioni sopra specificate la parte  variabile,

mentre la parte fissa sarà conservata.

 

Le  parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali

non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.

 

 

 

Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure e rinnovo.

 

Salvo  le decorrenze particolari previste per singoli istituti il presente

contratto  decorre dal 1° gennaio 1999 ed avrà vigore fino al 31  dicembre

2002;  esso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora  non

sia  disdetto  da  una delle parti contraenti almeno 6  mesi  prima  della

scadenza.

 

La  parte  che  avrà  dato disdetta dovrà comunicare alla  controparte  le

proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima della scadenza.

 

Il negoziato per il rinnovo avrà inizio almeno 3 mesi prima della scadenza

del  contratto.  Durante tale periodo e per il mese  successivo  le  parti

contraenti  non  assumeranno  iniziative unilaterali    procederanno  ad

azioni  dirette. La violazione di tale periodo comporterà come conseguenza

a  carico della parte responsabile l'anticipazione o lo slittamento  di  3

mesi   del  termine  dal  quale  far  decorrere  l'indennità  di   vacanza

contrattuale di cui al comma successivo.

 

A  decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL,  qualora

non  sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori

dipendenti  un'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC)  pari  al  30%  del

tasso  d'inflazione  programmato;  dall'inizio  del    mese  di  vacanza

contrattuale  detto  importo  sarà pari  al  50%  del  tasso  d'inflazione

programmato.

 

Tale erogazione sarà prevista alle stesse condizioni per il rinnovo del 2°

biennio economico.

 

Per la parte economica il 1° biennio avrà vigore fino al 31 dicembre 2000.

Per  il  rinnovo del 2° biennio economico le parti s'incontreranno 2  mesi

prima della scadenza. Per tale periodo e per il mese successivo valgono le

procedure  di  raffreddamento  del  conflitto  previste  per  il   rinnovo

quadriennale.

 

Il  presente  contratto conserverà la sua efficacia  fino  all'entrata  in

vigore del nuovo.

 

 

 

RAPPORTI SINDACALI

 

Art. 4 - Informazioni.

 

ANEIOA e le OO.SS. nazionali s'incontreranno, annualmente, di norma  entro

il 1° quadrimestre, per effettuare un esame congiunto sul quadro economico

e   produttivo  del  settore,  sulle  sue  dinamiche  strutturali,   sulle

prospettive di sviluppo e sulle ripercussioni sui livelli occupazionali.

 

Nel   corso   dell'incontro   le   parti  si   scambieranno   informazioni

sull'andamento  delle  relazioni sindacali a livello  territoriale,  sullo

stato  d'applicazione e di corretto rispetto delle norme stipulate,  sulle

iniziative per la diffusione del CCNL sull'intero territorio nazionale.

 

Inoltre,  le  parti,  ferma  restando  l'autonomia  imprenditoriale  e  le

rispettive  distinte  responsabilità degli imprenditori  e  delle  OO.SS.,

s'impegnano a incontrarsi periodicamente a livello territoriale  (regione,

provincia,  zona,  comune) almeno 1 mese prima delle  principali  campagne

produttive corrispondenti ai calendari di massima dei cicli stagionali  di

lavorazione per un'informativa sui piani di lavorazione e per esaminare  i

conseguenti riflessi sui livelli di occupazione e su eventuali processi di

mobilità  interaziendale e territoriale nonché sullo stato di applicazione

del presente contratto.

 

Le  parti s'incontreranno, periodicamente, inoltre, a livello territoriale

per esaminare i problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro; ciò al

fine di contribuire, con eventuali proposte comuni, alla definizione delle

politiche  regionali  di  sviluppo  del settore  nonché  al  miglioramento

dell'occupazione.

 

A  livello  aziendale inoltre le parti s'incontreranno periodicamente  per

una verifica dell'inquadramento del personale.

 

 

 

Art. 5 - Sistema delle relazioni sindacali.

 

Le  parti  convengono  di rafforzare le relazioni sindacali  con  rapporti

sistematici su temi di comune interesse al fine di:

 

a)    assicurare all'azienda sempre maggior efficienza e competitività sul

  mercato  per  garantire  un  costante miglioramento  della  qualità  del

  servizio;

b)     salvaguardare   e  incrementare  l'occupazione  e   migliorare   la

  professionalità e le condizioni lavorative dei dipendenti;

c)     valorizzare   l'apporto  dei  lavoratori  alla  vita   dell'azienda

  attraverso modelli relazionali di tipo partecipativo anche attraverso la

  valorizzazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

 

In  particolare, le relazioni tra le parti si svolgono in seno ad appositi

soggetti bilaterali istituiti dal contratto o da singoli accordi, quali:

 

-    Commissione paritetica nazionale (art. 6);

-     Comitato bilaterale nazionale e Comitato bilaterale contrattuale  di

  bacino (art. 7);

-    "Commissione per le pari opportunità" (art. 8);

-     "Comitato  paritetico nazionale per la salute  e  la  sicurezza  sul

  lavoro" previsto dall'Accordo 24.5.96, allegato n. 12 al contratto;

-     altri  organismi che le parti riterranno opportuno istituire per  il

  miglioramento delle relazioni sindacali.

 

 

 

Art. 6 - Commissione paritetica nazionale.

 

La  Commissione  paritetica nazionale costituisce  l'organo  competente  a

garantire il rispetto degli accordi intercorsi e a proporre agli  aderenti

delle  organizzazioni stipulanti raccomandazioni e comportamenti utili  al

normale  svolgimento delle relazioni sindacali al livello  territoriale  e

aziendale.

 

La   Commissione  paritetica  nazionale  esamina  tutte  le   controversie

d'interpretazione  e  d'applicazione  di  interi  istituti  o  di  singole

clausole contrattuali.

 

Alla  Commissione  dovranno  rivolgersi, a  mezzo  raccomandata  r.r.,  le

organizzazioni   nazionali  stipulanti  il   presente   contratto   o   le

organizzazioni locali facenti capo alle predette organizzazioni  nazionali

o le aziende aderenti ad ANEIOA.

 

In  pendenza  di procedure presso la Commissione paritetica  nazionale  le

OO.SS. interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro  45

giorni.

 

 

 

Art. 7 - Comitato bilaterale nazionale e Comitato bilaterale di bacino.

 

Comitato bilaterale nazionale.

 

Il  Comitato bilaterale nazionale ha il compito di svolgere iniziative  di

analisi, ricerca, monitoraggio e confronto su temi di comune interesse.

 

In particolare dovrà monitorare e analizzare:

 

·     le  tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del

  settore ortofrutticolo anche nel più complessivo sistema agroalimentare;

·     le  dinamiche  e  le  tendenze del mercato del  lavoro  e  le  altre

  problematiche ad esso connesse;

·    i fabbisogni di formazione professionale;

·     i  processi di riorganizzazione dei settori produttivi  e  dei  loro

  mercati  e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche  che

  incidono sulle diverse produzioni;

·     il  costo del lavoro, le dinamiche retributive contrattuali e i loro

  andamenti;

·    la produzione legislativa nazionale d'interesse del settore.

 

Il  Comitato  bilaterale nazionale dovrà comunque  dedicare  una  sessione

annua  all'esame  del  DPEF e della conseguente  legge  di  programmazione

economica  e,  nel caso ne valutasse l'opportunità, intervenire  presso  i

competenti organi per suggerimenti e integrazioni.

 

Il  Comitato  bilaterale nazionale può delegare o incaricare gli  analoghi

livelli territoriali di occuparsi di specifiche materie.

 

Il  Comitato  bilaterale  nazionale  è  composto  di  un  Consiglio  di  6

componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti.

 

 

Comitato bilaterale di bacino.

 

Definizione di bacino.

 

A  valere  agli  effetti  del  presente contratto,  per  Bacino  s'intende

un'entità   geo-economica  fra  territori  aventi  uguali  caratteristiche

d'imprese  operanti,  di  livelli  di  occupazione  e  di  caratteristiche

occupazionali. I Bacini saranno definiti con apposito protocollo entro  60

giorni dalla stipula del CCNL.

 

Le  parti  convengono  di costituire a livello dei bacini  individuati  un

Comitato bilaterale che svolga le seguenti funzioni:

 

·     applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del  settore  e

 attività connesse;

·    politiche attive del lavoro e della formazione professionale;

·     monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità  nella

 gestione del mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;

·     politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con  le

 istituzioni regionali.

 

Nel Comitato bilaterale di bacino si dovrà inoltre:

 

·     fornire  alle  OO.SS.  da parte di ANEIOA le informazioni  utili  ad

  individuare  il flusso e il tipo di finanziamenti pubblici diretti  allo

  sviluppo del settore;

·     fornire  alle  OO.SS. da parte di ANEIOA le informazioni  utili  sui

  programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto

  che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla

  condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;

·     individuare  gli  eventuali ostacoli alla piena utilizzazione  delle

  risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici,

  anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;

·    esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione, che

  si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione

  produttiva,  ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera,

  sollecitando  a  tale  riguardo, alle competenti istituzioni  pubbliche,

  opportuni, interventi di formazione e di riqualificazione professionale;

·     esaminare,  la  qualità e la quantità dei flussi occupazionali,  con

  particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo

  scopo d'impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad

  inserire  nel  proprio bilancio finanziamenti relativi  a  programmi  di

  formazione specifici per il settore;

·     concordare  per  l'occupazione femminile azioni  positive  idonee  a

  superare  le  eventuali disparità di fatto esistenti,  ad  offrire  pari

  opportunità  nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva

  applicazione  delle  leggi  nazionali e delle direttive  comunitarie  in

  materia di parità;

·     accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali  di

  formazione  e  lavoro alla disciplina dell'accordo  quadro  nazionale  e

  trasmettere   agli   Uffici  regionali  del  lavoro   e   alle   Sezioni

  circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;

·     esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali,

  nonché le eventuali vertenze demandate dalle OO.SS.;

·    certificare l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti.

 

In  connessione  con  i  processi  di  trasformazione  organizzativa,  gli

imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale  fabbisogno

di  qualificazione  e/o riqualificazione professionale  della  manodopera,

perché  il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione

dei corsi necessari.

 

Il  Comitato  bilaterale di bacino dovrà comunque  dedicare  una  sessione

annua all'esame della legge di bilancio regionale e, nel caso ne valutasse

l'opportunità,  intervenire presso i competenti organi per suggerimenti  e

integrazioni.

 

Il  Comitato  bilaterale  di bacino è composto di un  Consiglio  designato

pariteticamente  dalle  parti contraenti; il numero  dei  componenti  sarà

definito con l'individuazione dei bacini.

 

Le  parti  s'impegnano a costituire il Comitato bilaterale di bacino,  ove

individuato, entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.

 

Per  il funzionamento dei Comitati bilaterali si rinvia al Regolamento  di

cui all'allegato n. 9 del presente CCNL.

 

 

 

Art. 8 - Commissione Pari Opportunità.

 

Le parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77,

alle  Direttive CEE in materia di parità e alla Risoluzione CEE 1982 sulle

pari  opportunità,  s'impegnano  ad approntare  congiuntamente  iniziative

idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia  di

avviamento  al  lavoro  e di professionalità, consentendo  effettive  pari

opportunità di lavoro alle lavoratrici.

 

In  tale  ambito  particolare attenzione sarà  portata  all'insieme  delle

problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici  e

per  far  loro  conseguire le specializzazioni dalle quali oggi  sono,  di

fatto,  escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i  contratti

di formazione e lavoro (CFL) e gli inserimenti professionali.

 

Le  parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con  quanto

previsto   dalla  Raccomandazione  CEE  n.  635/84  e  dalle  disposizioni

legislative in vigore in tema di parità uomo-donna attività di studio e di

ricerca    finalizzate   alla   promozione   di    azioni    positive    e

all'individuazione  di eventuali ostacoli che non consentano  un'effettiva

parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

 

In  relazione a ciò è costituita una Commissione alla quale è affidato  il

compito di:

 

a)    esaminare  l'andamento dell'occupazione femminile nel settore  sulla

  base  dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema

  informativo previsto dal presente CCNL;

b)   proporre, sulla base di un'analisi della situazione e compatibilmente

  con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma  2,

  art. 1, legge n. 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3, art. 1, della

  stessa  legge  e  seguire  lo sviluppo della  legislazione  nazionale  e

  comunitaria in materia;

c)    individuare specifici progetti di azioni positive da concordare  tra

  datori di lavoro e OO.SS. ai sensi del comma 4, art. 2, legge n. 125/91;

d)    sollecitare  e  verificare  la redazione  delle  relazioni  biennali

  previste dal comma 1, art. 9, legge n. 125/91;

e)    individuare  interventi idonei a facilitare il  reinserimento  delle

  lavoratrici   dopo  l'assenza  per  maternità  e  a  salvaguardarne   la

  professionalità;

f)   studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei

  luoghi  di  lavoro  anche  attraverso ricerche  sulla  diffusione  e  le

  caratteristiche del fenomeno.

 

Inoltre,   le   parti  concordano  d'istituire  a  livello   aziendale   e

territoriale  per  le  piccole  imprese la  Commissione  Pari  Opportunità

finalizzata:

 

-     all'informazione  sui programmi di assunzione con  criteri  riferiti

  alla disoccupazione femminile esplicitata nelle liste di collocamento;

-    all'individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile.

 

 

 

Art. 9 - Ente Bilaterale Ortofrutta (EBO).

 

Per rendere operative una parte delle decisioni assunte negli organismi di

cui  all'art. 5 le parti si avvarranno dell'EBO che sarà costituito  entro

il 30.9.99.

 

Il finanziamento delle attività avverrà su base paritetica:

 

a)    mediante  il  pagamento  di un contributo  di  £.  200  mensile  per

  lavoratore occupato, di cui £. 100 a carico dell'azienda e £. 100 a carico

  di ogni singolo lavoratore;

b)   mediante il pagamento di un contributo suppletivo di funzionamento

operativo, anch'esso da versare pariteticamente, in misura non superiore a

£. 1.000 mensili per lavoratore occupato da destinare al sostegno

dell'attività.

 

La  riscossione del contributo suppletivo di funzionamento operativo  sarà

subordinata:

 

1.    all'esatta  individuazione delle attività effettuate  dall'Organismo

  bilaterale nazionale;

2.    alla  priorità  assegnata  ad  ogni singolo  progetto  dal  Comitato

  bilaterale nazionale, con proiezione almeno biennale del progetto stesso.

 

Il  contributo suppletivo di funzionamento operativo, in quanto funzionale

alla  realizzazione di progetti, è suscettibile di aumento  o  diminuzione

nel tempo.

 

Eventuali   progetti   anche   di  bacino,  finalizzati,   preventivamente

notificati e successivamente depositati all'organismo nazionale,  potranno

dar  luogo  a  contribuzione suppletiva temporanea  per  gli  aderenti  al

progetto  stesso.  Tale contribuzione sarà gestita in  piena  autonomia  e

responsabilità con contabilità separata rispetto al Fondo nazionale.

 

Rimane  convenuto  che  gli eventuali fondi residui di  bilancio  corrente

saranno   destinati  esclusivamente  a  finalità  promosse  e  programmate

dall'organismo bilaterale.

 

 

 

Art. 10 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

 

Per le RSU si applicano le norme definite nell'accordo allegato 11.

 

 

 

Art. 11 - Delegato aziendale.

 

In  relazione  anche  alle norme contenute nel CCNL 21.4.54  esteso  'erga

omnes' ai sensi della legge 14.7.59 n. 741, nelle aziende che occupano  da

11   dipendenti   sino  a  15  le  OO.SS.  stipulanti   possono   nominare

congiuntamente  un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori,  con

compiti  d'intervento  presso il datore di lavoro per  l'applicazione  dei

contratti e delle leggi sul lavoro.

 

Il  licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle

sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

 

 

 

Art. 12 - Dirigenti sindacali.

 

A  decorrere  dall'1.1.80 agli effetti di quanto stabilito negli  articoli

seguenti  sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che  fanno

parte:

 

a)    di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle OO.SS.

  dei lavoratori del settore;

b)    di  rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell'art. 19, legge

  20.5.70 n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano

  più  di 15 dipendenti i quali risultino regolarmente eletti in base alle

  norme statutarie delle organizzazioni stesse;

c)   di RSU regolarmente elette secondo l'accordo allegato 11.

 

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per

iscritto   con   lettera  raccomandata  alla  ditta  e   alla   rispettiva

organizzazione dei datori di lavoro.

 

I  componenti  del Consiglio o Comitato di cui alla lett. a) del  presente

articolo  hanno  diritto ai permessi o congedi retribuiti,  necessari  per

partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura  massima  di

75 ore annue.

 

Qualora   il   dirigente  sindacale  di  cui  al  presente  articolo   sia

contemporaneamente  componente di più Consigli  o  Comitati  di  cui  alla

precedente  lett.  a)  potrà  usufruire di  un  monte  ore  non  superiore

globalmente a 130 ore annue.

 

 

 

Art. 13 - Contributi sindacali.

 

Ferma  restando  la  norma di cui all'art. 97, l'azienda  provvederà  alla

trattenuta  del  contributo sindacale associativo  ai  dipendenti  che  ne

facciano  richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente

sottoscritta dal lavoratore.

 

La  lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo

da trattenere e l'O.S. a cui l'azienda dovrà versarlo.

 

L'azienda   trasmetterà  l'importo  della  trattenuta  ai   sindacati   di

spettanza.

 

La  delega  da  parte  dei  lavoratori è sempre  revocabile,  con  effetto

dall'inizio del mese successivo a quello di manifestazione di  volontà  di

recesso. In ogni caso, la delega deve essere rinnovata espressamente entro

l'anno  nel quale si compie il quadriennio della manifestazione di volontà

adesiva.

 

 

 

Art. 14 - Permessi sindacali, affissioni e funzioni pubbliche elettive.

 

I  componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di  cui  alle

lett.  b)  e  c) dell'art. 12 hanno diritto, per l'espletamento  del  loro

mandato, a permessi retribuiti.

 

Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

 

a)    a  1 dirigente per ciascuna RSA nelle unità che occupano fino a  200

  dipendenti della categoria per la quale la stessa è organizzata;

b)    a 1 dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna RSA

  nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per  la

  quale la stessa è organizzata;

c)   1 dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per

  la  quale  è  organizzata la RSA nelle unità di maggiori dimensioni,  in

  aggiunta al numero minimo di cui alla lett. b).

 

I  permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12

ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente e

a  1  ora e mezza l'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui  alla

lett. a).

 

Il  lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al  comma  1  deve

dare  comunicazione scritta al datore di lavoro di regola  24  ore  prima,

tramite la RSA.

 

I  dirigenti  sindacali  aziendali hanno inoltre diritto  a  permessi  non

retribuiti  per la partecipazione a trattative sindacali o a  congressi  e

convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni l'anno.

 

I  lavoratori  che  intendono  esercitare  il  diritto  di  cui  al  comma

precedente  devono  darne comunicazione scritta al  datore  di  lavoro  di

regola 3 giorni prima tramite le RSA.

 

Le  RSA  hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il  datore  di

lavoro  ha  l'obbligo  di predisporre, in luoghi  accessibili  a  tutti  i

lavoratori  all'interno  dell'unità  aziendale,  pubblicazioni,  testi   e

comunicati inerenti materie d'interesse sindacale e del lavoro.

 

I  lavoratori  che  siano  eletti membri del  Parlamento  nazionale  o  di

Assemblee  regionali  ovvero siano chiamati ad  altre  funzioni  pubbliche

elettive  possono,  a  richiesta,  essere  collocati  in  aspettativa  non

retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione

si   applica   ai  lavoratori  chiamati  a  ricoprire  cariche   sindacali

provinciali e nazionali.

 

 

 

Art. 15 - Assemblee.

 

Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i

lavoratori  in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi  per  la

trattazione di problemi d'interesse sindacale e del lavoro.

 

Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle  RSA

costituite  dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle associazioni

nazionali stipulanti.

 

In  assenza  di  RSA  le  riunioni possono essere convocate  dalle  OO.SS.

locali.

 

La   convocazione  dovrà  essere  di  norma  comunicata   alla   Direzione

dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del 2° giorno antecedente

la  data  di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine  del

giorno.

 

Le  riunioni  potranno essere tenute fuori dell'orario di  lavoro,  nonché

durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di 12 ore annue per le

quali  sarà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto sarà goduto

di norma per 1 ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di  2

ore mensili.

 

Le  riunioni  potranno riguardare la generalità dei  lavoratori  in  forza

nell'unità o gruppi di essi.

 

Alle  riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di  lavoro,

dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la RSA.

 

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo

comunque  con  modalità che tengano conto dell'esigenza  di  garantire  la

sicurezza  delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti;  tali

modalità  saranno concordate aziendalmente con l'intervento  delle  OO.SS.

locali  aderenti o facenti capo alle associazioni nazionali stipulanti  al

fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corso.

 

 

 

Art. 16 - Referendum.

 

Il  datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,

fuori  dell'orario  di  lavoro,  di  referendum,  sia  generali  sia   per

categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti  dalle  RSA

tra  i  lavoratori,  con diritto di partecipazione di tutti  i  lavoratori

appartenenti   all'unità   aziendale  e  alla  categoria   particolarmente

interessata.

 

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei

contratti collettivi, anche aziendali.

 

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di

esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali,  si

rinvia alla legge 20.5.70 n. 300.

 

 

 

TUTELA DELLA PERSONA

 

Art. 17 - Previdenza complementare.

 

Al   fine   di   assicurare  a  tutti  i  lavoratori   dipendenti   (tempo

indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti,  stagionali

e avventizi) compresi nella sfera d'applicazione del presente contratto la

previdenza  integrativa  così  come  prevista  dal  D.lgs.  n.  124/93   e

successive modifiche e integrazioni, le parti convengono d'istituire,  con

decorrenza   1.1.00,  un  Fondo  di  previdenza  complementare  volontaria

attraverso l'individuazione di strumenti adeguati che tengano conto  delle

specifiche caratteristiche del settore ed eventualmente di settori  affini

per tipologia e consistenza organizzativa.

 

Le  contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e  del

datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

 

·     1% a carico dell'azienda commisurato alla retribuzione utile per  il

  calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) nel periodo di riferimento;

·    1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il

  calcolo del TFR nel periodo di riferimento;

·     una  quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo

  del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al

  Fondo  per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati

  alla data del 28.4.93;

·     il  100%  del  TFR  maturato nel periodo di  riferimento  successivo

  all'iscrizione  al  Fondo  per  i  lavoratori  con  contratto  a   tempo

  indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28.4.93;

·     il  100%  del  TFR  maturato nel periodo di  riferimento  successivo

  all'iscrizione  al  Fondo per i lavoratori con  le  altre  tipologie  di

  contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale e

  avventizio).

 

Fermo   restando  quanto  previsto  ai  commi  precedenti  il  lavoratore,

limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può  scegliere

di  versare  un  contributo più elevato fino  ad  un  massimo  del  2%  da

calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

 

Il  versamento  della  contribuzione al Fondo di previdenza  complementare

deve  essere  effettuato a partire dalla data di effettivo  esercizio  del

Fondo  stesso,  1.1.00 a cura del datore di lavoro e con le  modalità  che

saranno successivamente stabilite dalle parti.

 

Resta  comunque  inteso,  per assicurare la continuità  e  omogeneità  dei

versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di  cui  sopra

sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità INPS e INAIL.

 

Le  parti  concordano  di costituire, con la sottoscrizione  del  presente

articolo,  una Commissione paritetica eventualmente assistita  da  esperti

esterni  che, dopo aver esaminato tutti gli aspetti inerenti alla concreta

realizzazione  del Fondo, elabori entro il 30.9.99 uno specifico  progetto

di  fattibilità da sottoporre alle parti e comunque la Commissione opererà

per garantire l'esercizio della previdenza complementare ai lavoratori del

settore anche tramite Fondo intercategoriale o affine.

 

 

Impegno a verbale.

 

Le parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e

di  avvio  del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese  e  ai

lavoratori  dipendenti,  la  somma  di £.  5.000  per  ciascun  dipendente

assunto,  totalmente a carico dei datori di lavoro, quale contributo  'una

tantum'  da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione  del  Fondo

con le modalità che saranno definite dalle parti stesse.

 

 

 

Art. 18 - Promozione della tutela della salute e integrità fisica

          dei lavoratori.

 

Fermo restando quanto già disposto dalle leggi vigenti in materia, al fine

di  migliorare le condizioni ambientali di lavoro, i delegati o i Consigli

dei  delegati aziendali o in mancanza la rappresentanza sindacale  possono

promuovere,  ai  sensi  dell'art. 9, legge 20.5.70  n.  300,  la  ricerca,

l'elaborazione  e  l'attuazione di tutte le misure idonee  a  tutelare  la

salute  e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salute riproduttiva

della  lavoratrice.  L'azienda  favorisce ogni  iniziativa  tendente  alla

tutela  della  salute  e alla prevenzione degli infortuni  dei  lavoratori

dipendenti.

 

Al  fine  di realizzare un'efficace e concreta opera d'informazione  e  di

prevenzione  attraverso  il  coinvolgimento  delle  competenti   strutture

pubbliche  a  tutela  della salute dei lavoratori  e  dei  consumatori  si

prevede  la  promozione  entro  la vigenza  contrattuale  di  una  ricerca

finalizzata  alla  definizione  della  natura  dei  rischi;  produzioni  e

procedimenti  in  cui  tali rischi sono presenti;  numero  dei  lavoratori

esposti;  forme  di  organizzazione del lavoro  e  misure  di  prevenzione

organizzative  e  tecnologiche idonee alla riduzione ed  eliminazione  del

rischio;  forme  di  qualificazione delle produzioni dal  punto  di  vista

sanitario.

 

Tale  ricerca  sarà effettuata in collaborazione con Istituti  di  ricerca

pubblici concordati tra le parti.

 

Il  personale  adibito agli eventuali lavori nocivi  individuati  in  sede

regionale, dovrà essere sottoposto alle visite periodiche, stabilite dagli

Istituti  pubblici  della  medicina preventiva  e  del  lavoro,  anche  in

rapporto a quanto disposto dalla legge di riforma sanitaria.

 

L'azienda  dovrà fornire ai dipendenti addetti a tali lavori  indumenti  e

strumenti atti a ridurre gli effetti della nocività.

 

2  delle  12 ore annue retribuite di assemblea di cui all'art. 15  saranno

destinate  all'informazione dei lavoratori sulle questioni ambientali  per

la prevenzione dei rischi e la tutela della salute.

 

 

 

Art. 19 - Ambiente e sicurezza (D.lgs. n. 626/94).

 

Le  parti  convengono che la materia riguardante l'ambiente e la sicurezza

sono  motivo  di  attenzione e responsabilità dell'azienda,  nonché  luogo

elettivo e prioritario di comuni momenti di reciproca partecipazione e  di

coinvolgimento.

 

In  tale ottica e alla luce del recepimento della Direttiva 89/931/CEE del

12.6.89,   introdotta   dal  D.lgs.  n.  626  del   16.9.94,   concernente

l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza

e  della  salute dei lavoratori durante l'attività lavorativa, si  attuerà

quanto definito nell'apposito accordo allegato 12.

 

 

 

Art. 20 - Assenze per malattia e controlli.

 

Salvo  il  caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore  ha

l'obbligo  di dare immediata notizia della propria malattia al  datore  di

lavoro;  in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio

dell'assenza,  l'assenza  stessa sarà considerata  ingiustificata  con  le

conseguenze previste dall'art. 91 del presente contratto.

 

Il  lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data  indicata

dal  certificato  del  medico curante ovvero,  laddove  siano  esperiti  i

controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico

di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato

il  rapporto  di  lavoro  s'intenderà risolto  di  pieno  diritto  con  la

corresponsione  di  quanto  previsto agli  artt.  87  e  88  del  presente

contratto.

 

Nell'ipotesi   di  continuazione  della  malattia,  salvo   il   caso   di

giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di  dare

immediata  notizia della continuazione stessa all'azienda da cui  dipende;

in   caso  di  mancata  comunicazione,  trascorso  un  giorno  dall'inizio

dell'assenza,  l'assenza  stessa  sarà  considera  ingiustificata  con  le

conseguenze previste dall'art. 91 del presente contratto.

 

Il  lavoratore  che presti servizio in aziende addette alla  preparazione,

manipolazione  e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge  30.4.62

n.  283,  ha l'obbligo in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni,

di  presentare  al rientro in servizio al datore di lavoro il  certificato

medico  dal  quale  risulti  che il lavoratore non  presenta  pericolo  di

contagio dipendente dalla malattia medesima.

 

Ai  sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il datore di lavoro o chi  ne

fa  le  veci  ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze  per

infermità  di  malattia  attraverso  i servizi  ispettivi  degli  Istituti

competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.

 

Il  datore  di  lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la  facoltà  di  far

controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti  pubblici  e

Istituti specializzati di diritto pubblico.

 

Il  lavoratore  assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente

le  prescrizioni  mediche  inerenti  alla  permanenza  presso  il  proprio

domicilio.

 

Il  lavoratore è tenuto altresì a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore

10.00  alle  ore  12.00  e dalle ore 17.00 alle  ore  19.00,  al  fine  di

consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore

di lavoro.

 

Nel  caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo

siano  effettuate,  a  seguito  di  un procedimento  amministrativo  o  su

decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da

quelli  indicati al comma 2 del presente articolo, questi  ultimi  saranno

adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

 

Salvo  i  casi  di giustificata e comprovata necessità di  assentarsi  dal

domicilio  per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,

nonché  le  visite ambulatoriali di controllo, e salvo  i  casi  di  forza

maggiore,  dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata  notizia

all'azienda  da  cui dipende, il mancato rispetto da parte del  lavoratore

dell'obbligo  alla  reperibilità nelle fasce  orarie  prescritte  comporta

comunque  l'applicazione  delle  sanzioni   previste  dall'art.  5,  legge

11.11.83  n.  638,  comma 15, nonché l'obbligo dell'immediato  rientro  in

azienda.

 

In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con

le conseguenze previste all'art. 91 del presente contratto.

 

 

 

Art. 21 - Trattamento economico in caso di malattia.

 

Durante  il  periodo di malattia previsto dall'art. 23 il lavoratore  avrà

diritto:

 

a)    a un'indennità pari al 50% della retribuzione percepita per i giorni

  di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione percepita per i

  giorni  di  malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS  ai  sensi

  dell'art.  74, legge 23.12.78 n. 833, secondo le modalità  stabilite,  e

  anticipata  dal  datore  di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n.

  33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i

  contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt.  1 e 2,

  legge 29.2.80 n. 33;

b)     a   un'integrazione   delle  indennità  a   carico   dell'INPS   da

  corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere

  complessivamente le seguenti misure:

 

1.    il 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni (periodo  di

  carenza);

2.   il 75% della normale retribuzione per i giorni dal 4° al 20°;

3.   il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 21° al 180°.

 

Le  indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS  non

corrisponde  per  qualsiasi motivo l'indennità di cui alla  lett.  a)  del

presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura

ridotta,  il  datore  di  lavoro  non  è  tenuto  ad  integrare  la  parte

d'indennità non corrisposta dall'Istituto.

 

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui

all'art. 22.

 

Per  i  lavoratori  con  contratto a tempo indeterminato  con  prestazione

ridotta, le norme relative al trattamento integrativo di cui al punto b) a

carico del datore di lavoro sono applicabili nei periodi di presenza e nei

limiti della validità della garanzia occupazionale prevista dall'art. 28.

 

Per  i  lavoratori  assunti  con contratto a tempo  determinato  le  norme

relative  alla  conservazione del posto e al trattamento retributivo  sono

applicabili  nei  limiti di scadenza del contratto stesso  con  esclusione

delle  integrazioni previste ai punti 2 e 3 che trovano applicazione  solo

per il personale a tempo indeterminato.

 

 

 

Art. 22 - Infortunio.

 

Le  aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli  infortuni

sul  lavoro  e le malattie professionali il personale dipendente  soggetto

all'obbligo   assicurativo  secondo  le  vigenti   norme   legislative   e

regolamentari.

 

Il  lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio,  anche

di  lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore  abbia

trascurato di ottemperare all'obbligo predetto, e il datore di lavoro, non

essendo  venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia  potuto

inviare  la  prescritta  denuncia all'INAIL, il  datore  di  lavoro  resta

esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

 

Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro

valgono le stesse norme di cui all'art. 23.

 

Ai sensi dell'art. 73, DPR 30.6.65 n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a

corrispondere  l'intera  retribuzione  per  la  giornata  in  cui  avviene

l'infortunio  e  un'indennità  pari  al  60%  della  normale  retribuzione

giornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza).

 

A decorrere dal 1° giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma

precedente,  sarà  corrisposta dal datore  di  lavoro  al  lavoratore  non

apprendista  assente  per  inabilità  temporanea  assoluta  derivante   da

infortunio   sul   lavoro,   un'integrazione  dell'indennità   corrisposta

dall'INAIL fino a raggiungere il 75% della retribuzione media giornaliera,

calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL.

 

L'indennità  a  carico del datore di lavoro non è dovuta  se  l'INAIL  non

corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.

 

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato  le

norme  relative alla conservazione del posto e al trattamento  retributivo

sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

 

 

Art. 23 - Conservazione del posto.

 

Durante  la  malattia,  il  lavoratore con  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per  un

periodo  massimo  di  180 giorni in un anno solare,  trascorso  il  quale,

perdurando   la  malattia,  il  datore  di  lavoro  potrà   procedere   al

licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 87 e  88

del presente contratto, salvo quanto disposto presente articolo.

 

Il  periodo  di  malattia è considerato utile ai fini  del  computo  delle

indennità di preavviso e di licenziamento.

 

Il periodo di malattia è distinto dal periodo d'infortunio.

 

Per  anno  solare s'intendono 365 giorni computati o dalla data del  primo

episodio morboso o dalla data del licenziamento.

 

Nei  confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata  nel

periodo  massimo di 180 giorni dal presente articolo, sarà  prolungata,  a

richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a  giorni

120, alle seguenti condizioni:

 

1)   che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;

2)   che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;

3)     che   il  periodo  eccedente  i  180  giorni  sia  considerato   di

  "aspettativa" senza retribuzione.

 

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo d'aspettativa di cui al

precedente  comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata  r.r.

prima  della  scadenza  del  180°  giorno  d'assenza  per  la  malattia  o

infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.

 

Al  termine del periodo d'aspettativa il datore di lavoro potrà  procedere

al  licenziamento  ai  sensi del presente articolo. Il  periodo  stesso  è

considerato  utile  ai  fini  dell'anzianità  di  servizio  in   caso   di

prosecuzione del rapporto.

 

 

 

Art. 24 - Gravidanza e puerperio.

 

Le  lavoratrici  assunte  a  tempo  indeterminato,  durante  lo  stato  di

gravidanza e puerperio, hanno diritto di astenersi dal lavoro:

 

a)    per  i  2  mesi precedenti la data presunta del parto  indicata  nel

  certificato medico di gravidanza;

b)    per  il  periodo intercorrente tra la data presunta del parto  e  il

  parto stesso;

c)   per i 3 mesi dopo il parto;

d)    per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett.

  c).

 

Il diritto di cui alla lett. d) è riconosciuto, in alternativa alla madre,

al  padre  lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7,  legge

9.12.77 n. 903 alle condizioni previste nello stesso articolo.

 

La  lavoratrice  ha  diritto alla conservazione del  posto  per  tutto  il

periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al

compimento di 1 anno d'età del bambino, salvo le eccezioni previste  dalla

legge   (licenziamento   per   giusta  causa,   cessazione   dell'attività

dell'azienda,  ultimazione della prestazione per la quale  la  lavoratrice

era  stata  assunta, cessazione del rapporto di lavoro  per  scadenza  del

termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).

 

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di

gravidanza  e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del  periodo

in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto

di  lavoro  mediante  presentazione, entro 90  giorni  dal  licenziamento,

d'idonea  certificazione  dalla quale risulti  l'esistenza  all'epoca  del

licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

 

Ai  sensi  dell'art.  4, DPR 25.11.76 n. 1026, la mancata  prestazione  di

lavoro  durante  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  cessazione

effettiva  del  rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione

non    luogo  a  retribuzione. Il periodo stesso  è  tuttavia  computato

nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie,  alle

mensilità supplementari e al TFR.

 

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti

il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato  a

conservare  il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il  divieto

stesso.

 

Periodi  d'astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lett. a),  b),

c),  devono  essere  computati nell'anzianità  di  servizio  a  tutti  gli

effetti,  contrattualmente previsti, compresi  quelli  relativi  alla  13a

mensilità, alle ferie e al TFR.

 

Il  periodo  d'assenza  facoltativa di  cui  alla  lett.  d)  è  computato

nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle  ferie,  alle

mensilità supplementari e al TFR.

 

Durante il periodo d'assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice  ha

diritto  a  un'indennità  pari rispettivamente  all'80%  e  al  30%  della

retribuzione,   posta  a  carico  dell'INPS  dall'art. 74, legge  23.12.78

n.  833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di  lavoro

ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal datore

di  lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS,  secondo

le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33.

 

Nei  confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i  lavori

stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di

maternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80

n. 33.

 

Nei  confronti  delle lavoratrici che abbiano adottato bambini  o  che  li

abbiano  ottenuti in affidamento preadottivo si applica  l'art.  6,  legge

9.12.77 n. 903.

 

Il  datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°

anno  di  vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante

la giornata.

 

Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6

ore.

 

I  periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di  1  ora

ciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata  del

lavoro;   essi   comportano  il  diritto  della  lavoratrice   ad   uscire

dall'azienda.

 

Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare

della  retribuzione relativa ai riposi medesimi (tale indennità è posta  a

carico  dell'INPS dall'1.1.80, mentre con effetto dall'1.1.78  era  dovuta

dall'ente  assicuratore  di malattia presso il quale  la  lavoratrice  era

assicurata, ai sensi dell'art. 8 della legge 9.12.17 n. 903).

 

L'indennità  è  anticipata dal datore ed è portata a  conguaglio  con  gli

importi  contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art.  3,

legge 9.12.77 n. 903.

 

I  riposi  di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti

dagli  artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653, sulla tutela del lavoro  delle

donne.

 

La  lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro  durante  le

malattie  del  bambino d'età inferiore a 3 anni, dietro  presentazione  di

certificato medico.

 

Il  diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa  alla

madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità  di

godimento di cui all'art. 7, legge 9.12.77 n. 903.

 

I  periodi d'assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati

nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle

mensilità supplementari ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, legge 30.12.71

n. 1204, e al TFR.

 

Le  malattie  dei  figli  minori di anni 3, che  danno  luogo  ad  assenze

facoltative  in  base  all'art.  7,  legge  9.12.77  n.  903,   non   sono

assoggettabili a visita fiscale, anche perché, tale assenza non    luogo

ad alcuna retribuzione nei confronti del genitore, o equiparato, che se ne

avvale.

 

La  lavoratrice  in stato di gravidanza è tenuta a esibire  al  datore  di

lavoro  il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico

del  Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto  a  darne

ricevuta.

 

Per  usufruire  dei  benefici  connessi  col  parto  e  il  puerperio   la

lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il  15°  giorno

successivo  al  parto,  il certificato di nascita del  bambino  rilasciato

dall'Ufficio  di  stato civile e il certificato di  assistenza  al  parto,

vidimato dal sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.

 

Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il

divieto  di  licenziamento  la  lavoratrice  ha  diritto  al  TFR   e   ad

un'indennità  pari  a  quella spettante in caso di  preavviso  secondo  le

modalità previste dall'art. 87.

 

Per le festività cadenti nel periodo d'assenza obbligatoria per gravidanza

e  puerperio,  la  lavoratrice ha diritto ad un'indennità  integrativa  di

quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro

in  modo  da  raggiungere  complessivamente  il  100%  della  retribuzione

giornaliera percepita.

 

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza  e

puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Nei  confronti delle lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato

le  norme relative alla gravidanza e puerperio sono applicabili nei limiti

di scadenza del contratto stesso.

 

 

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

 

Art. 25 - Classificazione.

 

Il personale di cui all'art. 1 è classificato come segue:

 

Quadri (art. 27).

 

1° livello.

 

A  questo  livello  appartengono  i lavoratori  con  funzioni  ad  elevato

contenuto  professionale anche con responsabilità di direzione  esecutiva,

che sovrintendono all'unità produttiva o ad una funzione organizzativa con

carattere   d'iniziativa  e  di  autonomia  operativa  nell'ambito   delle

responsabilità ad essi delegate, e cioè:

 

1)    capo  di  servizio o di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale

  (vendite o acquisti), legale; capo CED;

2)   gestore o gerente di filiale;

3)   sistemista di CED.

 

 

2° livello.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  di  concetto  che  svolgono

compiti  operativamente  autonomi  e/o con  funzioni  di  coordinamento  e

controllo,  nonché  il  personale  che esplica  la  propria  attività  con

carattere  di  creatività  nell'ambito di  una  specifica  professionalità

tecnica e/o scientifica, e cioè:

 

1)   ispettore;

2)   cassiere principale;

3)   corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;

4)   capo di reparto;

5)   contabile con mansioni di concetto o primanotista;

6)   segretario di direzione con mansioni di concetto;

7)   consegnatario responsabile di magazzino;

8)   agente esterno consegnatario delle merci;

9)   determinatore di costi;

10)  spedizioniere patentato;

11)  chimico di laboratorio;

12)  interprete o traduttore simultaneo;

13)   altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

   nella predetta elencazione.

 

 

3° livello.

 

A  questo  livello  appartengono i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportino  particolari  conoscenze

tecniche e adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie  mansioni,

svolgono   lavori  che  comportano  una  specifica  e  adeguata   capacità

professionale  acquisita  mediante  approfondita  preparazione  teorica  e

tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:

 

1)   stenodattilografo in lingue estere;

2)   addetto a pratiche doganali e valutarie;

3)   operaio specializzato provetto intendendosi per tale il preposto

all'efficienza e al funzionamento degli impianti con piena autonomia

operativa;

4)   capo-operaio intendendosi per tale il responsabile di tutte le

maestranze;

5)    conducente  di autotreno, autoarticolato e autocarro di  peso  lordo

  superiore  a  q.  150,  anche  con mansioni  di  controllo  del  sistema

  frigorifero/conservazione e/o disbrigo di operazioni doganali o simili;

6)   coordinatrice di linee produttive;

7)   magazziniere responsabile della merce in entrata e in uscita;

8)   controllore di settore tecnico di CED;

9)    altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella predetta elencazione.

 

 

4° livello.

 

Al    livello  appartengono i lavoratori che eseguono compiti  operativi

anche  di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori

adibiti  ai  lavori  che  richiedono  specifiche  conoscenze  tecniche   e

particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:

 

1)   contabile d'ordine;

2)   cassiere comune;

3)   traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);

4)   operatore meccanografico;

5)   magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;

6)   stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;

7)    propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni

   di carattere scientifico;

8)    esattore, esclusi i fattorini o portapacchi autorizzati a riscuotere

   l'importo della merce all'atto della consegna;

9)   conducente di automezzi di peso lordo superiore a q. 50;

10)   capo  settore preposto alla guida tecnica della lavorazione  di  più

   banchi o cicli produttivi;

11)   operaio  specializzato intendendosi per tale l'addetto agli impianti

   di refrigerazione, inumidimento, riscaldamento, essiccazione, torrefazione

   e ingiallimento, senza autonomia operativa;

12)   altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

   nella  predetta elencazione (es. elettricista, fuochista,  aggiustatore

   meccanico).

13)  campionarista;

14)  carrellista (dall'1.7.89);

15)   capo  banco  (nelle realtà aziendali dove non sia  già  presente  la

   figura di cui al numero 10).

 

 

5° livello.

 

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati

per  la  cui  esecuzione  sono  richieste normali  conoscenze  e  adeguate

capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, e cioè:

 

1)   fatturista;

2)   addetto al controllo delle vendite;

3)   pratico di laboratorio chimico;

4)   dattilografo, addetto al telex;

5)   archivista, protocollista;

6)   schedarista;

7)   codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

8)   operatore di macchine perforatrici e verificatrici;

9)   addetto al controllo e alla verifica delle merci;

10)  addetto al centralino telefonico;

11)  autista: conducente di automezzi di peso lordo inferiore a q. 50 e di

   autovettura;

12)  capo banco;

13)  capo linea;

14)   stivatore  di carichi per la conservazione e la spedizione,  addetto

   abitualmente  alla  disposizione dei  carichi  nelle  celle  su  vagoni

   (autocarri, ecc.);

15)   operaio  qualificato intendendosi per tale: falegname,  carpentiere,

   meccanico;

16)   altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

   nella predetta elencazione;

17)  addetto qualificato al controllo di settore e di ciclo produttivo con

   capacità d'impartire le conoscenze acquisite nell'ambito delle mansioni

   espletate nel 6° livello.

 

 

6° livello.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  che  compiono  lavori  che

richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:

 

1)    addetto al lavoro di cernita, pulitura, selezione, calibratura sia a

   mano sia a macchina, di frutta fresca, ortaggi, patate e agrumi;

2)     addetto   a   lavori  di  confezionamento,  impacco,   imballaggio,

   ingabbiettatura, inchiodatura e legatura, sia a mano sia a macchina, di

   frutta fresca, ortaggi, patate e agrumi;

3)    addetto alla cernita, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura,

   tostatura, accoppiatura e confezionamento sia a mano sia a macchina della

   frutta fresca;

4)    addetto  alla cernita, selezione, pulitura, calibratura, sgambatura,

   sgusciatura,   tostatura,   accoppiatura,   snocciolatura,    pelatura,

   sezionatura, surgelamento, condizionamento della frutta fresca,  frutta

   secca, ortaggi, patate e agrumi;

5)    raccoglitore in campagna di frutta fresca e secca, ortaggi,  patate,

   patate da semina e agrumi;

6)   usciere;

7)   conducente di motofurgone;

8)   conducente di motobarca;

9)   guardiano di deposito; guardiano notturno;

10)  fattorino;

11)  custode;

12)  addetto al carico e scarico;

13)   altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

   nella predetta elencazione.

 

In  occasione del 2° biennio si definiranno le basi per inquadrare  in  un

livello    super quei lavoratori stagionali del 6° livello  che  abbiano

acquisito una significativa esperienza professionale e lavorativa  in  più

periodi presso la stessa azienda.

 

 

7° livello.

 

A  questo  livello  appartengono i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

pulizia e comunque non addetti alla produzione:

 

1)   addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici.

 

Tutte  le  declaratorie e classifiche non comprese nel presente  contratto

s'intendono eliminate.

 

La  nuova classificazione non modifica le sfere di applicazioni di  leggi,

regolamenti  e  norme  amministrative che comportano differenziazioni  tra

mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie quali il trattamento per

richiamo   alle   armi,  il  Fondo  indennità  impiegati,  l'assicurazione

obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro  e  ogni  altra  normativa

presente e futura.

 

Quanto  sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione

delle  norme di classificazione unica, e pertanto le parti si  danno  atto

che  eventuali  azioni  giudiziarie  intese  ad  ottenere  estensioni   di

trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente

sede  di contrattazione avranno come conseguenza l'automatico scioglimento

delle   OO.SS.  imprenditoriali  firmatarie  e  delle  aziende   da   esse

rappresentate dalle obbligazioni assunte.

 

 

 

Art. 26 - Passaggi di qualifica.

 

Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali  è

stato  assunto  o a quelle corrispondenti al livello superiore  che  abbia

successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni  equivalenti  alle  ultime

effettivamente  svolte, senza alcuna diminuzione della  retribuzione.  Nel

caso  di  assegnazione a mansioni superiori il prestatore  ha  diritto  al

trattamento  corrispondente all'attività svolta  e  l'assegnazione  stessa

diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione

di  lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,  dopo  un

periodo non superiore a 3 mesi.

 

Ad  eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni

di segreteria (4° livello, punto 7), in caso di mansioni promiscue si farà

riferimento all'attività prevalente.

 

Per attività prevalente s'intende quella di maggiore valore professionale,

sempre  che sia abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo

di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

 

In  tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore

competerà l'inquadramento al livello superiore.

 

Il  lavoratore  promosso a livello superiore ha diritto alla  retribuzione

contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto

della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo

livello  manterrà la relativa eccedenza come assegno 'ad personam'  avente

lo  stesso  titolo  e  caratteristiche  originarie.  In  ogni  caso,  tale

eccedenza   non   potrà  essere  assorbita  dagli  scatti  d'anzianità   e

dall'indennità di contingenza.

 

Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge,

in  caso  di  passaggio  a  categoria impiegatizia,  conserva  l'anzianità

maturata  nelle  rispettive qualifiche d'impiegato  e  di  lavoratore  con

mansioni non impiegatizie.

 

 

 

Art. 27 - Quadri.

 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto  previsto

dalla legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi  i

dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro

attribuite  di  rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione  degli

obiettivi  dell'impresa  nell'ambito di strategie  e  programmi  aziendali

definiti,  in  organizzazioni  di adeguata dimensione  e  struttura  anche

decentrata e quindi:

 

·     abbiano  poteri  di  discrezionalità  decisionale  e  responsabilità

  gestionali  anche  nella  conduzione e nel coordinamento  di  risorse  e

  persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa

 

ovvero

 

·      siano   preposti,   in   condizioni   di   autonomia   decisionale,

  responsabilità  ed  elevata professionalità di tipo specialistico,  alla

  ricerca  e alla definizione di progetti di rilevante importanza  per  lo

  sviluppo  e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone  la

  fattibilità economico, tecnica, garantendo adeguato supporto  sia  nella

  fase  d'impostazione sia in quella di sperimentazione  e  realizzazione,

  controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

 

L'attribuzione  della  categoria  di Quadro,  secondo  la  disciplina  del

presente  contratto,  sarà  comunicata  per  iscritto  dalle  aziende   ai

lavoratori interessati.

 

Con riferimento alle specifiche responsabilità e alla conseguente esigenza

di  realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali  dei

Quadri,  le  aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento  di  tale

categoria di lavoratori.

 

L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro,  che  non

sia  avvenuta  in  sostituzione di lavoratori  assunti  con  diritto  alla

conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il

periodo di 6 mesi.

 

Ai  Quadri  è  riconosciuta, attraverso apposita polizza  assicurativa  la

copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili

o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti

direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

 

L'azienda  è  tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il  rischio  di

responsabilità  civili verso terzi, conseguente a colpa nello  svolgimento

delle proprie funzioni.

 

Ai  Quadri  si  applicano le disposizioni sull'orario  di  lavoro  di  cui

all'art. 47.

 

Fermo  restando quanto previsto dall'art. 81, il trasferimento dei  Quadri

che  determini  il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato  per

iscritto  agli  interessati con un preavviso di 45  giorni  ovvero  di  70

giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

 

In   altre  ipotesi  ai  lavoratori  di  cui  al  comma  precedente   sarà

riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale

differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello  stesso

tipo di quello occupato nella località di provenienza.

 

A  decorrere dall'1.5.99 ai Quadri spetta un'indennità di funzione pari  a

£.  300.000  lorde  per  14 mensilità, assorbibili  al  40%  da  indennità

similari,   da  eventuali  superminimi  individuali  nonché  da   elementi

retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo

di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le   parti   dichiarano   che  con  l'individuazione   dei   criteri   per

l'attribuzione della qualifica di Quadro e con la presente disciplina, per

tale personale è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge

13.5.85 n. 190.

 

 

 

RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 28 - Tipologia del rapporto di lavoro.

 

I  lavoratori  ortofrutticoli, a seconda della natura del  rapporto,  sono

classificati come segue:

 

·     lavoratori a tempo indeterminato: i lavoratori assunti con  rapporto

  di lavoro senza prefissione di termine;

·     lavoratori  a  tempo determinato: i lavoratori che, in  base  al  RD

  10.9.23  n.  1957,  alla legge 18.4.62 n. 230, alla legge  n.  196/97  e

  successive modificazioni, sono assunti con rapporto individuale di lavoro

  per  l'esecuzione di lavori stagionali o per fasi lavorative  o  per  la

  sostituzione  di  lavoratori  per  i  quali  sussista  il  diritto  alla

  conservazione del posto;

·     lavoratori a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale:  i

  lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa azienda

  nell'arco di 12 mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre) più di 190 giornate

  di  effettiva presenza, a prescindere dalle ore di effettiva prestazione

  giornaliera, avranno diritto all'instaurarsi di un rapporto di lavoro  a

  tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.

 

Per  ogni  anno successivo detti lavoratori avranno diritto a una garanzia

di  occupazione  minima  annua  pari a  complessivi  6  mesi  di  attività

aziendale  anche  se svolta in maniera discontinua e  in  ogni  caso  avrà

diritto  a  prestare  un  numero di giornate non inferiori  a  quelle  che

saranno richieste ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

 

 

 

Art. 29 - Assunzione.

 

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme  di  legge  in

vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

 

L'assunzione  dovrà  risultare  da atto scritto,  contenente  le  seguenti

indicazioni:

 

1)   la data di assunzione;

2)   la qualifica del lavoratore;

3)   il trattamento economico;

4)   la durata del periodo di prova.

 

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

 

a)   certificato di nascita;

b)    certificato  o  diploma  degli  studi  compiuti,  oppure  diploma  o

  attestato dei corsi di addestramento frequentati;

c)    attestato  di conoscenza di una o più lingue estere per le  mansioni

  che implichino tale requisito;

d)   certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

e)   libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;

f)    documenti  di  lavoro  relativi alle  assicurazioni  sociali  per  i

  lavoratori che ne siano provvisti;

g)    libretto  d'idoneità  sanitaria per il  personale  da  adibire  alla

  preparazione,  manipolazione e vendita di sostanze  alimentari,  di  cui

  all'art. 14, legge 30.4.62 n. 283;

h)    documenti  e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle  leggi

  previdenziali e fiscali;

i)   eventuali altri documenti e certificati.

 

Il  datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati

e a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 30 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.

 

Di   norma   le  assunzioni  del  personale  debbono  avvenire   a   tempo

indeterminato, è tuttavia consentito, oltre ai casi espressamente previsti

dalle  leggi  vigenti sulla disciplina del contratto  di  lavoro  a  tempo

determinato, l'assunzione del personale con apposizione del termine  nelle

seguenti ipotesi:

 

1.     esigenze   connesse   al   ricevimento,   consegna,   manutenzione,

  lavorazione,  stoccaggio e gestione amministrativa dei  prodotti  aventi

  carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali  di  cui

  alle disposizioni di legge;

2.    sostituzione  di lavoratori temporaneamente inidonei a  svolgere  le

  mansioni assegnate;

3.    sostituzione  di lavoratori in ferie; l'attuazione di  tale  ipotesi

  costituirà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e  RSU  od

  OO.SS. territoriali;

4.    attività lavorative (di confezionamento, packaging, ecc.) connesse a

  progetti promo-pubblicitari;

5.     esigenze  connesse  a  sperimentazioni  tecniche,  produttive   (di

  modellaggio e/o di confezionamento) e/o organizzative;

6.    esigenze  connesse  a nuovi investimenti e/o a  modifiche  di  linee

  esistenti di manutenzione straordinaria;

7.     attività   lavorative  (manutentive  e  produttive)   collegate   o

  conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria;

8.     esigenze   produttive  straordinarie,  connesse   alle   iniziative

  commerciali  e  di  continuo  miglioramento qualitativo,  peculiari  dei

  prodotti con particolare riferimento alla freschezza.

 

Si   conviene  sulla  possibilità  d'individuare  congiuntamente  in  sede

aziendale,  in  presenza  di  RSU o RSA,  o  di  bacino  l'opportunità  di

ulteriori  tipologie e causali da far rientrare nel rapporto di  lavoro  a

tempo determinato.

 

L'assunzione del personale a tempo determinato dovrà essere fatta, in  via

ordinaria,  tenendo conto della durata presumibile di uno o più  cicli  di

lavorazione  e  in  relazione  alle esigenze operative  delle  aziende  e,

comunque,  per  un  periodo continuativo non superiore a  10  mesi.  Fermo

restando il diritto di cui all'art. 32 - Riassunzione.

 

La  durata dei cicli di lavorazione di cui all'allegato 4 sarà individuata

in  sede di contrattazione integrativa tenendo presente i limiti temporali

di cui al presente articolo.

 

Per le ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, le imprese non potranno

assumere  un numero di lavoratori superiore al 20% dell'organico in  forza

in  ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno

di  30  dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei  predetti

contratti per 6 lavoratori.

 

Nell'ambito  del  2° livello di contrattazione possono  essere  realizzate

intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.

 

Le  parti  convengono  inoltre  che quanto sopra  stabilito  dovrà  essere

armonizzato  con  eventuali provvedimenti di legge  che  dovessero  essere

varati in tema di contratti a termine.

 

 

 

Art. 31 - Disciplina del rapporto a tempo indeterminato

          a prestazione ridotta e part-time verticale.

 

I  lavoratori  a  tempo  determinato che effettueranno  presso  la  stessa

azienda  nell'arco di 12 mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre) più  di  190

giornate  di  effettiva  presenza, a prescindere dalle  ore  di  effettiva

prestazione giornaliera, avranno diritto all'instaurarsi di un rapporto di

lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.

 

Il lavoratore può rinunciare a tale passaggio automatico in forma scritta.

 

Per  ogni  anno  successivo  detto lavoratore  avrà  diritto,  salvo  casi

eccezionali, a una garanzia di occupazione minima annua pari a complessivi

6  mesi  di  attività aziendale anche se svolta in maniera discontinua,  e

comunque  a  un  numero  di giornate non inferiori a  quelle  che  saranno

richieste ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

 

In  occasione  d'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

part-time verticale, le aziende faranno ricorso prioritariamente, ancorché

non  esclusivo  e  totale e compatibilmente con le diverse professionalità

che  si  renderanno necessarie, al personale che abbia già operato  o  che

operi  con  contratto  a termine presso le singole unità  e  che  in  caso

d'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time sarà

fatto  prioritario  ricorso al personale in forza con contratto  part-time

verticale.

 

 

 

Art. 32 - Riassunzione.

 

I  lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui agli  articoli  in

materia  di  assunzione  saranno  riassunti  nelle  medesime  aziende  per

l'esecuzione  delle  stesse  lavorazioni  o  di  quelle  che  le   abbiano

sostituite.

 

Per  l'esercizio  di  tale  diritto i lavoratori invieranno  comunicazione

entro  3  mesi  dall'ultimo  licenziamento all'azienda  e  per  conoscenza

all'Ufficio del lavoro competente per territorio.

 

Qualora  le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore

rispetto    alle   domande   di   riassunzione   presentate,   assumeranno

prioritariamente secondo i seguenti criteri:

 

·     disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso  di  3  giorni

  dall'inizio  dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi  motivi

  familiari o di salute;

·    professionalità;

·    anzianità di servizio;

·    carichi familiari.

 

I  lavoratori in riassunzione, ai sensi dell'art. 25, legge n. 223/91, non

costituiscono  base  di  calcolo  per la  determinazione  dell'entità  dei

riservatari da assumere.

 

 

 

Art. 33 - Convenzioni.

 

Preso atto che:

 

·     l'azienda  o  il gruppo di aziende, sulla base dell'art.  17,  legge

  28.2.87 n. 56 "norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" possono

  proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi  di

  assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento;

·     sulla  base di tali programmi e dell'esame preventivo con le  OO.SS.

  territoriali  dei  lavoratori  e  dei datori  di  lavoro  firmatari  del

  contratto,  le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni

  con  le  singole  aziende  o  con gruppi di aziende  nelle  quali  siano

  stabiliti,  tra  l'altro, i tempi delle assunzioni, le  qualifiche  e  i

  requisiti professionali e attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché

  eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta

  numerica;  le  parti  allo  scopo  di  favorire  un'applicazione   delle

  convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del

  lavoro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue:

 

1)    i  programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità  che

  caratterizza l'attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a

  tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali

  presenti nell'anno all'interno della stessa azienda oppure anche soltanto

  per  una  parte  di  esse. Essi potranno prevedere calendari  di  lavoro

  annuali,  stagionali,  mensili o settimanali che indichino  i  tempi  di

  assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche

  produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della

  stessa  manodopera  presso più aziende nel corso  del  medesimo  anno  o

  stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti

  da più aziende congiuntamente.

2)    I  programmi  di  assunzione  saranno  esaminati  dalle  OO.SS.  dei

  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  territorialmente  competenti   e

  presentati,  con  il  parere  favorevole di  entrambi,  alle  competenti

  Commissioni di collocamento. Le parti impegneranno i propri rappresentanti

  nelle Commissioni di collocamento a far stipulare alle stesse le relative

  Convenzioni.

 

Le  parti  convengono  inoltre, che quanto sopra  stabilito  dovrà  essere

armonizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativi.

 

 

 

Art. 34 - Contratti di Formazione e Lavoro (CFL).

 

Le parti convengono di dare applicazione all'art. 3, legge 19.12.84 n. 863

sui  CFL  secondo le disposizioni contenute nell'accordo-quadro  (allegato

5), che è a tutti gli effetti parte integrante del presente CCNL.

 

 

 

Art. 35 - Periodo di prova.

 

Per  il  personale  assunto a tempo indeterminato la  durata  massima  del

periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

 

Quadri e 1° livello             6 mesi

2° e 3° livello               60 giorni

4° e 5° livello               45 giorni

6° e 7° livello               30 giorni

 

Ai  sensi dell'art. 4, RDL 13.11.24 n. 1825, convertito in  legge  18.3.26

n.  562,  il  periodo  indicato per i Quadri e il 1° livello  deve  essere

computato  in  giorni  di  calendario. I giorni indicati  per  i  restanti

livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

 

Per i lavoratori in CFL i periodi di cui sopra saranno ridotti del 50%.

 

-     Per  il personale assunto a tempo determinato: la durata del periodo

  di  prova,  che dovrà in ogni caso risultare da atto scritto, non  dovrà

  superare  il  limite di 3 giorni di lavoro effettivo  per  i  lavoratori

  assunti per periodi fino a 1 mese e di 6 giorni di lavoro effettivo  per

  periodi superiori a 1 mese.

 

Non  sono  assoggettati al periodo di prova i lavoratori che  abbiano  già

prestato  la  loro  opera  alle  dipendenze  della  medesima  azienda   in

precedenti cicli stagionali.

 

Durante  il  periodo  di prova la retribuzione del  lavoratore  non  potrà

essere  inferiore  al  minimo  contrattuale  stabilito  per  la  qualifica

attribuita al lavoratore stesso.

 

Nel  corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto

in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso.

 

Trascorso  il  periodo di prova senza che nessuna delle parti  abbia  dato

regolare  disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata,  e

il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.

 

 

 

APPRENDISTATO

 

Art. 36 - Qualifiche, mansioni e limiti.

 

L'apprendistato, disciplinato da legge n. 25/55,  DPR  n.  1668/56,  legge

n.  56/87,  legge  n.  196/97  e successive e  dalle  norme  del  presente

contratto,  ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di  conseguire

le professionalità per le quali occorre un periodo di apprendimento.

 

L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e mansioni dei livelli 5°, 4°,

3°, 2° e 1° con l'esclusione delle mansioni di coordinamento.

 

Il  numero  degli  apprendisti nelle singole aziende non  potrà  superare,

all'atto  dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, la  proporzione  di  un

apprendista per ogni lavoratore qualificato, 5° livello e superiori.

 

E'  tuttavia  consentita, fino al 31.12.01, l'assunzione di un apprendista

anche  nelle  aziende  nelle quali il lavoro è svolto  in  via  continuata

dall'imprenditore  e  dai  suoi familiari senza  l'ausilio  del  personale

subordinato;  a livello di bacino tale materia potrà in ogni  caso  essere

diversamente regolamentata.

 

Possono  essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore  a

16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obb.

n. 1 e 2 reg. CEE 2081/93.

 

 

 

Art. 37 - Assunzione degli apprendisti.

 

Per  l'assunzione  di  apprendisti  il  datore  di  lavoro  deve  ottenere

l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente  competente,

cui  dovrà  precisare  le  condizioni  delle  prestazioni  richieste  agli

apprendisti,  il  genere di addestramento al quale saranno  adibiti  e  la

qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto, il  datore

di  lavoro  dovrà altresì osservare il rispetto delle norme in materia  di

assunzione e formazione.

 

 

 

Art. 38 - Periodo di prova.

 

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30

giorni  di  lavoro effettivo durante i quali è reciproco il  risolvere  il

rapporto  senza  preavviso.  Compiuto il periodo  di  prova,  l'assunzione

dell'apprendista diviene definitiva.

 

 

 

Art. 39 - Trattamento normativo ed economico degli apprendisti.

 

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso

trattamento  normativo previsto dal presente contratto  per  i  lavoratori

della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

 

Le  ore  d'insegnamento, di cui alla lett. d) dell'art. 41, sono  comprese

nell'orario normale di lavoro.

 

Le  retribuzioni  degli apprendisti saranno pari a una  percentuale  della

retribuzione contrattuale di qualifica rispettivamente del:

 

-    75% per il primo terzo del periodo di apprendistato;

-    83% per il secondo terzo del periodo di apprendistato;

-    90% per l'ultimo terzo del periodo di apprendistato.

 

Alla  fine del periodo di apprendistato al dipendente sarà corrisposta  la

normale retribuzione contrattuale di qualifica.

 

 

 

Art. 40 - Malattia e infortunio.

 

Malattia.

 

In caso di malattia è mantenuto il rapporto di lavoro e corrisposto il 50%

della  normale  retribuzione per un massimo di 6 mesi per  ogni  anno  nei

limiti del periodo di durata dell'apprendistato.

 

 

Infortunio.

 

In  caso d'infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento  INAIL

fino  al  75%  della retribuzione, che l'apprendista non in prova  avrebbe

percepito   lavorando,   nel  primo  giorno   e   fino   alla   cessazione

dell'indennità  d'invalidità temporanea nei limiti del periodo  di  durata

dell'apprendistato.

 

Su malattia e infortunio eventuali trattamenti migliorativi possono essere

contrattati a livello di bacino.

 

 

 

Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro.

 

Il datore ha l'obbligo:

 

a)    d'impartire o di far impartire all'apprendista, nella sua azienda  e

  presso struttura convenzionata autorizzata, sempre sotto l'egida  di  un

  tutor aziendale il cui specifico trattamento aggiuntivo sarà definito  a

  livello di bacino, l'insegnamento necessario perché possa conseguire  la

  professionalità per diventare lavoratore qualificato;

b)   di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né

  in generale a quelle ad incentivo;

c)    di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione

  in  serie  e di non sottoporlo in ogni caso a lavori superiori alle  sue

  forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per

  il quale è stato assunto;

d)    d'accordare  all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna  sulla

  retribuzione, permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi

  d'insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 360 ore

  complessive  per  gli  apprendisti di 5° e    livello  e  di  480  ore

  complessive per quelli di 3°, 2° e 1° livello; per i possessori di titolo

  di  studio post-obbligo attinente la professionalità da conseguire  tali

  periodi saranno ridotti del 25%;

e)     d'accordare  i  permessi  necessari  per  gli  esami  relativi   al

  conseguimento di titoli di studio;

f)    d'informare  periodicamente,  e  in  ogni  caso  ad  intervalli  non

  superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente

  la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.

 

Agli  effetti  di  quanto richiamato alla precedente  lett.  c)  non  sono

considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali

l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la

cui  guida  l'apprendista è addestrato, quelli di riordino  del  posto  di

lavoro  e  quelli relativi a mansioni normalmente affidate  al  fattorino,

sempre  che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in  ogni

caso, rilevante in rapporto a compiti affidati all'apprendista.

 

 

 

Art. 42 - Obblighi dell'apprendista.

 

L'apprendista deve:

 

a)    seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi

  incaricata  della  sua formazione professionale e  seguire  col  massimo

  impegno gli insegnamenti che gli sono impartiti;

b)   prestare la sua opera con la massima diligenza;

c)     frequentare  con  assiduità  e  diligenza  i  corsi  d'insegnamento

  complementare;

d)    osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto e le

  norme  contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda,  purché

  questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

 

L'apprendista  è  tenuto a frequentare i corsi di cui alla  lett.  c)  del

presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

 

 

 

Art. 43 - Durata del rapporto di apprendistato.

 

Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza del termine di:

 

a)   36 mesi per gli apprendisti al 5° e 4° livello;

b)   48 mesi per gli apprendisti al 3°, 2° e 1° livello.

 

Il  periodo d'apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato

presso  la  nuova,  ai fini del completamento del periodo  prescritto  dal

presente  contratto,  purché  l'addestramento  si  riferisca  alle  stesse

attività  e  non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione

superiore a 1 anno.

 

Le   aziende   dovranno  trasformare  in  rapporti  di  lavoro   a   tempo

indeterminato  almeno  il 25% dei rapporti di apprendistato  attivati;  al

realizzarsi  di  tale evenienza a livello di bacino si  potranno  definire

percentuali  di rapporti di apprendistato superiori a quelle  definite  in

sede nazionale.

 

Il  datore  di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al  competente

Ufficio  di  collocamento  i nomi degli apprendisti  ai  quali  sia  stata

attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare

all'Ufficio di collocamento i nomi degli apprendisti di cui per  qualunque

motivo  sia  cessato il rapporto di lavoro entro il termine  di  5  giorni

dalla cessazione stessa.

 

 

 

Art. 44 - Norme finali per l'apprendistato.

 

Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  contratto  in  materia   di

apprendistato  e  d'istruzione  professionale,  le  parti  fanno  espresso

riferimento  alle  disposizioni  di legge  e  ai  regolamenti  vigenti  in

materia.

 

Le  organizzazioni contraenti s'impegnano a partecipare  attivamente  alla

formulazione  dei  programmi rivolti alla preparazione  professionale  dei

lavoratori  del settore in collaborazione con le Regioni e gli altri  Enti

competenti.

 

ANEIOA,  FLAI-CGIL,  FISASCAT-CISL  e UILTUCS-UIL  approvano  il  progetto

allegato  n.  10 per la sperimentazione della formazione in  apprendistato

esterna all'azienda.

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

Art. 45 - Orario di lavoro e lavoro a turni.

 

L'orario normale di lavoro effettivo è fissato in 40 ore settimanali e può

essere distribuito in 5 o 6 giornate lavorative.

 

Per  lavoro  effettivo s'intende ogni lavoro che richiede  un'applicazione

assidua  e continua; non sono considerati come lavoro effettivo  il  tempo

per  recarsi  al  posto di lavoro, i riposi intermedi sia all'interno  sia

all'esterno  dell'azienda,  le  soste comprese  tra  l'inizio  e  la  fine

dell'orario di lavoro giornaliero.

 

La  durata  del lavoro giornaliero non può essere suddivisa in  più  di  2

periodi  e il personale ha diritto, nella giornata, a un riposo intermedio

di durata non inferiore ad 1 ora e non superiore a 2 ore.

 

Oltre  al normale intervallo per il pranzo i lavoratori hanno diritto,  in

caso  di  superamento delle 8 ore di lavoro giornaliere,  ad  un'ulteriore

pausa le cui regole saranno definite dalla contrattazione di bacino.

 

I lavoratori turnisti hanno diritto a mezz'ora di pausa retribuita.

 

Per  turnista  s'intende chi presta la propria attività in un  sistema  di

orario che prevede 3 turni avvicendati nell'arco di 24 ore.

 

Le  ore  di  lavoro notturne prestate in normali turni di  lavoro  saranno

compensate  con  una  maggiorazione del 15%. Per ore notturne  s'intendono

quelle prestate dalle ore 22 alle 6 del mattino.

 

 

Impegno a verbale.

 

Le  parti, visto l'imminente varo di legislazione innovativa in materia di

orario,  concordano di reincontrarsi per ridefinire complessivamente  tale

materia non appena nuovi provvedimenti legislativi saranno emanati.

 

 

 

Art. 46 - Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

 

La  durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo  o  di

semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni di

 

1)   custode;

2)   guardiano diurno e notturno;

3)   portiere;

4)   personale addetto all'estinzione degli incendi;

5)   usciere e inserviente;

6)   pesatore e aiuto;

7)   sorvegliante che non partecipa direttamente al lavoro

 

è  fissata  nella  misura  di  45 ore settimanali  purché,  nell'esercizio

dell'attività  lavorativa, eventuali abbinamenti di più  mansioni  abbiano

carattere marginale, non abituale e non comportino in ogni caso continuità

di lavoro.

 

L'orario di lavoro non potrà in ogni caso superare le 7 ore giornaliere  e

le 35 ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i 15 anni, le

8 ore giornaliere e le 40 settimanali per i minori tra i 15 e i 18 anni.

 

 

 

Art. 47 - Lavoro straordinario.

 

Le  prestazioni  di  ciascun lavoratore devono essere  svolte  durante  il

normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.

 

Ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni di legge, le  prestazioni  d'opera

straordinarie  possono  essere richieste  nel  limite  di  200  ore  annue

pro-capite.

 

In  caso  di  necessità,  in sede aziendale, potrà  essere  concordato  il

superamento di tale limite.

 

Il   lavoratore  non  può  compiere  lavoro  straordinario  ove  non   sia

autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

Le  clausole  contenute  nel  presente  articolo  hanno  valore  d'accordo

permanente  fra  le  parti  ai sensi e per gli effetti  dell'art.  5,  RDL

15.3.23 n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento.

 

Le  ore  di  lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti

l'orario  normale di lavoro previsto dall'art. 45 del presente  contratto,

saranno retribuite con la paga normale conglobata e contingenza maggiorate

del 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40a ora settimanale, con

esclusione dei casi regolamentati dalla flessibilità concordata.

 

Salvo  quanto  disposto dal successivo articolo, le ore  straordinarie  di

lavoro  prestate nei giorni festivi, saranno retribuite con la paga oraria

normale  conglobata e contingenza maggiorate del 30%. Le ore straordinarie

di  lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle eseguite dalle

ore  22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari  di

servizio  -  saranno  retribuite con la paga oraria normale  conglobata  e

contingenza maggiorate del 50%.

 

Per  i  lavoratori  retribuiti  in tutto o  in  parte  a  provvigioni,  la

maggiorazione  del compenso per lavoro straordinario sarà computata  sulla

paga  oraria  percepita tenendo conto, per il calcolo  delle  provvigioni,

della  media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato,

qualora questo sia inferiore ai 6 mesi.

 

Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda

o  di  un  suo  reparto, con la diretta responsabilità dell'andamento  dei

servizi  - vale a dire i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi,  i

capi  ufficio e i capi reparto - che per il tempo necessario  al  regolare

funzionamento  dei servizi ad esso affidati, presta servizio  anche  fuori

dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale  salvo

per  i  servizi  di  notte  o  nei giorni  festivi  per  i  quali  saranno

riconosciute le seguenti maggiorazioni:

 

-     30% per le ore di lavoro prestate la domenica;

-    130% per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;

-     150%  per le ore di lavoro straordinario prestate di notte,  non  in

  turni

        regolari di servizio.

 

Possono  essere eseguiti oltre i limiti del normale orario  giornaliero  o

settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia  e

sorveglianza  degli  impianti  e  quegli altri  servizi  che  non  possono

compiersi  durante  l'orario  normale di lavoro  senza  inconvenienti  per

l'esercizio  o  pericolo  per gli addetti, nonché  le  verifiche  e  prove

straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.

 

Le  maggiorazioni previste dal presente articolo non sono  cumulabili  tra

loro e con quelle previste dall'art. 45 per i turnisti.

 

Le  ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a  cura

dell'azienda,  su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria,  e  che

dovrà  essere  esibito in visione, a richiesta delle  OO.SS.  provinciali,

presso la sede della locale organizzazione degli imprenditori.

 

Il  registro  di  cui al precedente comma può essere sostituito  da  altra

idonea   documentazione   nelle  aziende  che   abbiano   la   contabilità

meccanizzata autorizzata.

 

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre

il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

 

Per  i lavoratori a tempo determinato la retribuzione dovuta per il lavoro

straordinario  sarà  corrisposta in coincidenza con i normali  periodi  di

paga.

 

Per  quanto  non previsto dal presente contratto in materia di  orario  di

lavoro  e  lavoro  straordinario valgono  le  vigenti  norme  di  legge  e

regolamenti.

 

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.

 

 

 

Art. 48 - Flessibilità.

 

Ferme  restando  le intese già intervenute le parti, avuto  riguardo  alla

constatazione  del  fatto che, oltre a una forma di  flessibilità  che  ha

caratterizzato   alcune   aziende  riguardo   alla   specifica   tipologia

produttiva,   si  è  andata  manifestando  un'esigenza  generalizzata   ad

utilizzare  prestazioni lavorative in regime di flessibilità a  fronte  di

eventi  occasionali particolarmente difficili da fronteggiare  altrimenti,

hanno  convenuto  quanto segue sulla necessità di chiarire  e  focalizzare

tutta  la  problematica  della flessibilità, per  rendere  la  stessa  più

trasparente e meglio gestibile nell'interesse reciproco.

 

 

Flessibilità non strutturale.

 

Le  situazioni  seguenti,  che caratterizzano il regime  di  funzionamento

degli  impianti,  non sempre corrispondono alle esigenze  che  il  mercato

impone:

 

-    la rigidità tecnologica che determina lunghi tempi di messa in marcia

  e  di fermata degli impianti con conseguenti, significative quantità  di

  scarti;

-    il mix di lavorazioni e/o di formati;

-    il regime strutturale di orario adottato;

-    i casi previsti dall'art. 49 del CCNL.

 

Dette  situazioni,  alla  presenza  di  particolari  circostanze,  rendono

necessario  il  ricorso a una forma di flessibilità che,  per  i  modi  di

attuazione che la caratterizzano, è definita flessibilità non strutturale.

 

Riguardo  a  quanto sopra le parti concordano di prevedere in questa  sede

una   serie  di  momenti  -  occasioni  di  flessibilità  positiva  e   di

flessibilità negativa da adottarsi nei casi in cui gli eventi previsti non

possono  essere  fronteggiati adeguatamente nell'ambito della  definizione

dei  calendari  annui. Dopo esame congiunto, la Direzione aziendale  e  le

RSU,  assistite  dalle  rispettive  OO.SS.  territoriali  interessate,  ne

verificheranno  modalità attuative (durata del periodo  di  flessibilità),

numero  dei  lavoratori  coinvolti,  periodo  temporale  entro  il   quale

collocare  i  riposi  compensativi, il tutto nel rispetto  dell'alternanza

delle  turnazioni  e  del principio di equa ripartizione  dei  carichi  di

lavoro.

 

a)   Occasioni di flessibilità negativa.

 

1.   Fermate di una o più linee produttive a causa di mancata richiesta di

  mercato.

2.   Fermate per revisioni non programmate.

3.   Fermate per interventi urgenti a seguito di guasti gravi.

4.    Mix  di prodotti che richiedono un numero di addetti inferiori  alla

  media.

5.    Esaurimento di semilavorati (in particolare per quanto  riguarda  il

  reparto confezionamento).

6.   Difficoltà di approvvigionamento dai luoghi di produzione.

 

b)   Occasioni di flessibilità positiva.

 

1.   Punta di mercato.

2.   Operazioni promozionali.

3.   Punte anomale di assenze del personale.

4.    Mix  di prodotti che richiedono un numero superiore di addetti  alla

  media.

 

Al  determinarsi  di una o più occasioni di flessibilità non  strutturale,

come  sopra  stabilite,  su  iniziativa  dell'azienda  si  procederà   tra

Direzione   aziendale  e  RSU  alla  verifica,  in  sede  sindacale,   dei

presupposti necessari e, conseguentemente, si opererà nel modo seguente:

 

·     nella  settimana di flessibilità negativa con il limite di 8 ore  ai

  lavoratori interessati saranno corrisposte le ore effettivamente lavorate

  con l'integrazione massima di 8 ore di flessibilità;

·     nella  settimana di flessibilità positiva, ai lavoratori interessati

  saranno corrisposte le 40 ore di retribuzione ordinaria e in aggiunta, per

  le  ore  settimanali  prestate  oltre  le  normali  40  ore,  sarà  loro

  "accreditato" un numero di ore corrispondente alla flessibilità positiva

  fatta con un massimo di 8 ore.

 

Direzione   aziendale   e   RSU  o  OO.SS.  territoriali,   verificheranno

periodicamente la quantità di flessibilità positiva e negativa  effettuata

dai  lavoratori. Qualora alla fine dell'anno, in via eccezionale,  residui

un  numero di ore di flessibilità positiva queste andranno remunerate  con

la  normale retribuzione; se residui, al contrario, un numero  di  ore  di

flessibilità negativa, queste saranno coperte con un eguale numero di  ore

di permessi per riduzione d'orario o trattenute dall'ultima retribuzione.

 

Il  limite  massimo  delle  ore utilizzabili  in  regime  di  flessibilità

contrattuale è di 8 ore settimanali per 26 settimane.

 

La  flessibilità  non  potrà applicarsi a rapporti  di  lavoro  di  durata

inferiore alle 16 settimane.

 

 

Flessibilità strutturale.

 

Le  parti  convengono,  per le aziende che producono  prodotti  facilmente

deteriorabili,   che   comportano  l'assoluta  necessità   di   consegnare

tempestivamente  al  mercato  i  prodotti  nelle  migliori  condizioni  di

freschezza,  di  realizzare  sistemi di orario,  capaci  di  tenere  conto

dell'estrema  variabilità dei volumi annuali di produzione e  dell'assenza

totale di conservanti e/o additivi.

 

Tali  modelli  di  flessibilità  si possono  caratterizzare,  per  ragioni

storiche e di mix di prodotto esistente nelle singole realtà, con  proprie

specificità  aziendali, regolate da accordi sindacali  sottoscritti  dalle

parti  in sede locale e attualmente vigenti, accordi sindacali di  cui  le

parti riconfermano la piena validità e vigenza.

 

In quest'ottica, le parti riaffermano in questa sede la natura strutturale

dei  diversi  modelli di flessibilità esistenti, intesi  quale  condizione

complessiva  irrinunciabile  per la corretta  gestione  delle  prestazioni

individuali  degli  addetti e convengono una disciplina  applicativa,  dei

sistemi  di  flessibilità  definiti negli specifici  accordi,  secondo  le

seguenti procedure operative:

 

1.    confronto tra Direzione e RSU assistite dalle OO.SS. territoriali, a

  livello  aziendale  per  comprovare  le  esigenze  tecnico-produttive  e

  organizzative    che   richiedono   l'incremento   della    flessibilità

  contrattualmente  disciplinata e, conseguentemente, per  verificarne  le

  modalità attuative;

2.    conferma  dei  trattamenti  in essere per  il  monte  delle  ore  di

  flessibilità stabilite dal presente CCNL.

 

I  turni  di  lavoro  saranno predeterminati fra le  parti  stipulanti  il

presente CCNL.

 

 

 

Art. 49 - Sospensione del lavoro.

 

In  caso di sospensione del lavoro dipendente dalla volontà del datore  di

lavoro,  il lavoratore ha diritto all'ordinaria retribuzione per  l'intera

giornata  anche  se  la  prestazione abbia  durata  minore  salvo  che  la

sospensione  del  lavoro  non  sia  stata  comunicata  preventivamente  al

lavoratore  dall'impresa  entro la precedente giornata  lavorativa,  anche

verbalmente;  in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l'azienda  richieda

che  il  personale  rimanga  a disposizione in azienda  nell'attesa  della

ripresa  del lavoro, la 1a ora sarà remunerata al 50% e le ore  successive

per intero.

 

La  suddetta  comunicazione potrà essere data  anche  attraverso  il  capo

settore,  capo  banco e/o capolinea; in quest'ultimo caso,  il  datore  di

lavoro dovrà fare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta.

 

Quando  la  sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla  volontà

del datore di lavoro, il prestatore d'opera ha diritto alla corresponsione

delle sole ore di lavoro effettivamente prestate.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Fra  le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno  anche

comprese:

 

a)    le  eccezionali  e  avverse condizioni atmosferiche  che  non  hanno

  permesso la raccolta del prodotto in campagna;

b)     la  sospensione,  il  ritardo,  la  protrazione  o  mancato  inizio

  dell'attività giornaliera conseguente a causa imprevista e incidentale non

  riconducibile alla volontà del datore di lavoro.

 

 

 

Art. 50 - Riposo settimanale.

 

Tutto  il  personale  ha diritto ogni settimana a  un  riposo  di  24  ore

consecutive in coincidenza con la domenica; qualora per esigenze aziendali

fosse  chiamato  a prestare la sua opera in tale giornata,  il  lavoratore

avrà diritto al riposo compensativo oltre alla sola maggiorazione del 30%.

 

 

 

Art. 51 - Festività.

 

Sono festività nazionali quelle considerate tali dalle norme di legge  (25

aprile e 1° maggio).

 

Sono inoltre considerate festività infrasettimanali:

 

1)   1° giorno dell'anno;

2)   lunedì dopo Pasqua;

3)   15 agosto (Assunzione);

4)   1° novembre (Ognissanti);

5)   8 dicembre (Immacolata Concezione);

6)   25 dicembre (Natale);

7)   26 dicembre (S. Stefano);

8)    solennità  del  Patrono  unicamente  del  luogo  ove  si  svolge  la

  lavorazione;

9)   Epifania.

 

Riguardo  alla  norma  di  cui al comma 1 del presente  articolo,  nessuna

riduzione  o  trattenuta  sarà  operata  sulla  normale  retribuzione   ai

lavoratori  in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei  giorni

sopra  indicati,  sempre  che  non si tratti di  prestazioni  saltuarie  e

occasionali senza carattere di continuità e sussista un rapporto di lavoro

subordinato.

 

Per  i lavoratori a tempo indeterminato nulla è dovuto ad alcun titolo  al

prestatore  d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione

-  nel  caso  che la festività ricorra in un periodo di sospensione  della

retribuzione e del servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o

d'assenza  ingiustificata  e  comunque  derivante  da  ogni  altra   causa

imputabile al lavoratore stesso.

 

Nel  caso  di  coincidenza di una delle festività  infrasettimanali  sopra

elencate  con  una  domenica, in aggiunta alla normale  retribuzione  sarà

corrisposta  ai  lavoratori retribuiti in misura fissa, vale  a  dire  non

variabile  in  relazione alle festività cadenti nel periodo  di  paga,  un

ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni

elemento accessorio.

 

Per  i  lavoratori  assunti a tempo determinato il  trattamento  economico

dovuto  a  norma  di  legge e di contratto per le  festività  nazionali  e

infrasettimanali, nonché, per le giornate dichiarate non più festive  agli

effetti civili, è assolto con la percentuale di cui al successivo art. 64.

 

In   caso   di   prestazione  di  lavoro  nelle  festività   nazionali   e

infrasettimanali  spetta  ai  lavoratori oltre  al  trattamento  economico

previsto all'art. 64 la retribuzione per le ore di effettivo lavoro con la

maggiorazione del 30% calcolata su paga base e contingenza in atto.

 

 

 

Art. 52 - Permessi retribuiti.

 

Tutti  i  lavoratori  hanno  diritto a 66  ore  annuali  (*)  di  permesso

individuale retribuito.

 

(*) Le 66 ore di riduzione oraria sono state così determinate  nel  tempo:

    16 ore dall'1.1.84; 16 ore dall'1.1.85;  8  ore  dall'1.1.86;  10  ore

    dall'1.7.88; 6 ore dall'1.5.89; 5 ore dall'1.7.92; 5 ore dall'1.7.93.

 

I  permessi  saranno fruiti individualmente in gruppi di  4  o  8  ore  in

periodi  di  minore attività e mediante rotazione dei lavoratori  che  non

implichi  assenze  tali  da ostacolare il normale andamento  dell'attività

produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza, di eventuali

trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione,

di permessi, e ferie.

 

I  permessi  non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno  e  saranno

pagati  con  la  retribuzione in atto al momento  della  scadenza,  oppure

potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso non oltre il  30

giugno dell'anno successivo.

 

In  caso  di  prestazione  lavorativa  ridotta,  nel  corso  dell'anno  di

calendario,  al lavoratore sarà corrisposto 1/12 dei permessi  di  cui  al

presente  articolo  per  ogni  mese  intero  di  servizio  prestato,   non

computandosi,  a  tal  fine, i periodi in cui non è dovuta  a  carico  del

datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

 

Per  il  personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui  sopra

saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo art. 64.

 

Per  motivi  personali,  eccezionali o per  lutti  gravissimi  riguardanti

familiari  o  conviventi  tutti i lavoratori hanno  inoltre  diritto  alla

concessione   di  un  permesso  retribuito  di  2  giorni  lavorativi   ed

eventualmente di ulteriori 3 giorni non retribuiti.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al terzultimo  comma

del  presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle  armi,  la

gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa post-partum, i permessi e

le   aspettative  non  retribuiti  anche  se  indennizzati   da   Istituti

assistenziali  o  previdenziali, la sospensione  con  ricorso  alla  Cassa

integrazione guadagni, nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai

periodi  durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro  alcuna

integrazione retribuita.

 

 

 

Art. 53 - Festività soppresse.

 

Dall'1.1.80 il trattamento per le giornate dichiarate non più festive agli

effetti  civili dalla legge 5.3.77 n. 54 (S. Giuseppe, Ascensione,  Corpus

Domini,  SS. Pietro e Paolo) è il seguente: al lavoratore assunto a  tempo

indeterminato chiamato a prestare servizio in una delle predette  giornate

spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore

di servizio effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione ovvero, in

alternativa,   il   godimento  del  corrispondente   riposo   compensativo

compatibilmente con le esigenze di lavoro aziendali. In quest'ultimo  caso

la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.

 

Nessuna  detrazione  sarà  effettuata sulla normale  retribuzione  mensile

qualora  il lavoratore non sia chiamato a prestare servizio in  una  delle

suddette giornate.

 

Al  lavoratore  assente  nelle stesse giornate per un  riposo  settimanale

dovrà  essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale  senza

alcuna maggiorazione.

 

Per  il  2 giugno e il 4 novembre valgono le disposizioni per le festività

cadenti di domenica.

 

 

 

Art. 54 - Ferie.

 

Il  personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto a un

periodo  di ferie di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana

lavorativa  -  quale  che  sia  la  distribuzione  dell'orario  di  lavoro

settimanale  -  è  in  ogni caso considerata di 6 giorni  lavorativi,  dal

lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

 

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e  le

festività  nazionali  e  infrasettimanali cadenti  nel  periodo  stesso  e

pertanto  il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante  sono

le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

 

Per  il  personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a  quanto

stabilito dall'art. 64.

 

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà  del  datore  di

lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate

le  aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di  ferie

in qualsiasi periodo dell'anno.

 

Ferme  restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra,  la

determinazione  dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi  diversi

dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.

 

Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.

 

I  turni  di  ferie non potranno avere inizio di domenica,    di  giorno

festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo,

ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

 

Il  decorso  delle  ferie  resta interrotto nel  caso  di  sopravvenienza,

durante   il  periodo  stesso,  di  malattia  regolarmente  denunciata   e

riconosciuta   dalle   strutture  sanitarie   pubbliche   competenti   per

territorio.

 

Durante  il  periodo di ferie decorre a favore del lavoratore  la  normale

retribuzione di fatto.

 

Al  lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il  datore  di

lavoro  corrisponderà durante il periodo di ferie,  una  quota  pari  alla

media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto.

 

Nelle  aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà  in

ferie  spetterà  al singolo dipendente, durante il periodo  di  ferie,  la

media  annuale  mensile  delle provvigioni dallo  stesso  percepita  negli

ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato.

 

Se  il  dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito  da

altro  dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto

a  una  quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella

spettante al suo sostituto.

 

In  caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti

dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di

effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

 

Le  ferie  non possono essere concesse durante il periodo di preavviso  di

licenziamento.

 

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore

prima  del  termine del periodo di ferie, fermo restando  il  diritto  del

lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto  al

rimborso  delle  spese  sostenute sia per l'anticipato  rientro,  sia  per

tornare  eventualmente  al  luogo  dal  quale  il  dipendente  sia   stato

richiamato.

 

Per  le  ferie sarà istituito presso le aziende apposito registro  con  le

stesse  garanzie e modalità previste dal precedente art. 47 per il  lavoro

straordinario.  Il  registro  di cui al precedente  capoverso  può  essere

sostituito  da  altra idonea documentazione nelle aziende che  abbiano  la

contabilità meccanizzata autorizzata.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Nell'ipotesi   di   risoluzione  del  rapporto  di   lavoro,   l'indennità

sostitutiva  delle  ferie  si calcola dividendo  per  26  la  retribuzione

mensile.

 

 

 

Art. 55 - Assenze.

 

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore

l'onere  della prova, le assenze devono essere giustificate  per  iscritto

presso l'azienda entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

 

 

 

Art. 56 - Congedi e permessi per handicap.

 

La  lavoratrice  madre  o,  in  alternativa, il  lavoratore  padre,  anche

adottivi, di portatori handicap in situazione di gravità accertata possono

usufruire dalle agevolazioni previste dall'art. 33, legge 5.2.92 n. 104  e

dell'art. 2, legge 27.10.93 n. 423.

 

 

 

Art. 57 - Funzioni pubbliche elettive.

 

In  conformità alla vigente legge 21.3.90 n. 53, in occasione di tutte  le

consultazioni  elettorali disciplinate da leggi della Repubblica  o  delle

Regioni,  chi  adempie funzioni presso gli uffici elettorali,  compresi  i

rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in  occasione  di

Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori

del  Referendum, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il  periodo

corrispondente alla durata delle relative operazioni.

 

I  giorni  di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente

comma   sono  considerati,  a  tutti  gli  effetti,  giorni  di   attività

lavorativa.

 

 

 

Art. 58 - Congedi, diritto allo studio, 150 ore.

 

In  casi  speciali e giustificati il datore di lavoro potrà  concedere  in

qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli  dalle

ferie annuali.

 

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere

prove di esame, e che, in base alla legge 20.5.70 n. 300, hanno diritto ad

usufruire  di  permessi  giornalieri retribuiti, le  aziende  concederanno

altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative l'anno per la relativa

preparazione.

 

I   permessi  di  cui  al  precedente  comma  saranno  retribuiti   previa

presentazione   della  documentazione  ufficiale  degli  esami   sostenuti

(certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

 

Al  fine  di  contribuire al miglioramento culturale e  professionale  dei

lavoratori del settore le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni

di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova

che  intendono  frequentare  corsi  di  studio  compresi  nell'ordinamento

scolastico  svolti presso Istituti pubblici costituiti in base alla  legge

31.12.62 n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19.1.42 n. 86.

 

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150

ore pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore complessivo per

tutti  i  dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio

di ogni triennio - a decorrere dall'1.10.76 - moltiplicando le 150 ore per

un  fattore  pari  al  decimo del numero totale  dei  dipendenti  occupati

nell'unità produttiva a tale data.

 

I   lavoratori  che  potranno  assentarsi  contemporaneamente   dall'unità

produttiva per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare il  2%

della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

 

Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio  è

in ogni caso riconosciuto a un solo lavoratore nel corso dell'anno.

 

In  ogni  unità  produttiva  e nell'ambito di  questa,  per  ogni  singolo

reparto,  deve essere in ogni caso garantito lo svolgimento della  normale

attività.

 

Il  lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi

del  presente  articolo, dovrà specificare il corso  di  studio  al  quale

intende  partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche  in

ore  non coincidenti con l'orario di lavoro, a un numero di ore doppio  di

quelle richieste come permesso retribuito.

 

A  tal  fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta

all'azienda  nei termini e con le modalità che saranno concordati  con  il

datore  di  lavoro.  Tali  termini, di norma,  non  saranno  inferiori  al

trimestre.

 

Qualora  il  numero dei richiedenti sia tale da comportare il  superamento

della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere

di  situazioni contrastanti con le condizioni di cui ai commi 3  e  5  del

presente  articolo, la Direzione aziendale d'accordo con la rappresentanza

sindacale  ove esistente nell'azienda e fermo restando quanto previsto  ai

precedenti  commi  3 e 5, ridurrà proporzionalmente i diritti  individuali

sul  monte  ore  complessivo  in base ai criteri  obiettivi  (quali:  età,

anzianità   di  servizio,  caratteristiche  dei  corsi  di   studio)   per

l'identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura  di

ore assegnabili a ciascuno.

 

I  lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscrizione  al

corso  e  in  seguito  certificati  mensili  di  effettiva  frequenza  con

identificazione delle ore relative.

 

E'  demandato  alle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni

nazionali  contraenti di svolgere congiuntamente le azioni  più  opportune

affinché,  dagli  organismi competenti siano predisposti corsi  di  studio

che,  garantendo le finalità di cui al comma 1, favoriscano l'acquisizione

di   più   elevati   valori   professionali  e  siano   appropriati   alle

caratteristiche dell'attività del settore.

 

Eventuali  condizioni di miglior favore istituite dai primi  3  commi  del

presente  articolo  s'intendono acquisite per  i  lavoratori  interessati,

fermo  restando  che  esse non sono cumulabili  con  le  ore  di  permesso

accordate con i commi successivi.

 

Il  diritto  al godimento dei permessi per la partecipazione ai  corsi  di

recupero  scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli  operai  a  tempo

determinato.  Le modalità pratiche per il godimento di tali  permessi,  in

quanto  compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate

alla contrattazione integrativa regionale.

 

 

 

Art. 59 - Congedo matrimoniale.

 

Al  lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non  in  prova

compete,  per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della  durata

di giorni 15 di calendario.

 

Il   datore  di  lavoro  dovrà  concedere  il  congedo  straordinario  con

decorrenza dal 3° giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.

 

Il  lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine  del

congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

 

Durante  il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore

è  considerato  ad  ogni  effetto in attività di servizio  conservando  il

diritto alla retribuzione normalmente percepita.

 

Per  il  personale  assunto  a  tempo  determinato  sono  fatte  salve  le

condizioni di miglior favore derivanti da preesistenti contratti.

 

 

 

Art. 60 - Aspettativa per tossicodipendenza.

 

I  lavoratori  di cui è accertato lo stato di tossicodipendenza,  i  quali

intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione  presso  i

servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutiche riabilitative

e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla

conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle

prestazioni   lavorative   è   dovuta   all'esecuzione   del   trattamento

riabilitativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 3 anni.

 

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

 

I  lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono essere  posti,  a

domanda,  in  aspettativa  non  retribuita  per  concorrere  al  programma

terapeutico  e  socio  riabilitativo  del  tossicodipendente  qualora   il

servizio  per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un  periodo

massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.

 

Le  relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma

scritta  dall'interessato  corredate d'idonea documentazione  redatta  dai

servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

 

 

 

Art. 61 - Servizio militare e servizio civile.

 

La  chiamata  alle armi per adempiere gli obblighi di leva è  disciplinata

dal  DLCPS 13.9.46 n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro  non  è

risolto,  ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare  di

leva, con diritto alla conservazione del posto.

 

Al  termine  del  servizio militare di leva per congedo  o  per  invio  in

licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal

congedo  o  dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore  di

lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è

risolto.

 

Il  periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità  di

servizio  ai soli effetti dell'indennità d'anzianità, in vigore fino  alla

data del 31.5.82, e del preavviso.

 

A  decorrere  dall'1.6.82, il periodo trascorso  in  servizio  militare  è

considerato utile per il TFR, ai soli fini dell'applicazione del tasso  di

rivalutazione  di  cui  all'art. 2120 C.C., come  modificato  dalla  legge

19.5.82 n. 297.

 

Non  saranno,  invece,  computati a nessun  effetto  i  periodi  di  ferma

volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

 

Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in

servizio militare, sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino  alla

cessazione della stessa.

 

Le  norme  del presente articolo non si applicano nel caso di contratti  a

termine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari.

 

Le norme di cui al presente articolo si applicano per effetto dell'art. 7,

legge  15.12.72  n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione  di  coscienza,

anche  ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo nonché,  per

effetto  della  legge 9.2.78 n. 38 sulla cooperazione  dell'Italia  con  i

Paesi  in  via  di  sviluppo, ai lavoratori ai quali sia  riconosciuta  la

qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.

 

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in

cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.

 

Tale  periodo  va  computato nell'anzianità di servizio  ai  soli  effetti

dell'indennità d'anzianità, in vigore fino alla data del 31.5.82, e  degli

scatti d'anzianità e del preavviso.

 

Durante  il  periodo  di  richiamo alle armi  il  personale  con  mansioni

impiegatizie   avrà  diritto  al trattamento previsto dalla legge  10.6.40

n. 653.

 

I  lavoratori  nei  confronti dei quali non trova  applicazione  la  legge

10.6.40 n. 653, hanno diritto, in caso di richiamo alle armi:

 

a)   per il 1° mese, all'intera retribuzione;

b)   per il 2° e 3° mese, alla metà della retribuzione.

 

Ai  sensi dell'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297,

gli  importi  indicati al comma precedente per i lavoratori nei  confronti

dei  quali non trova applicazione la legge 10.6.40 n. 653, sono  utili  ai

fini del computo del TFR.

 

Il  trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore  dei

richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

 

Alla  fine  del richiamo - sia in caso d'invio in congedo come  in  quello

d'invio  in  licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore  deve

porsi  a  disposizione  del  datore  di  lavoro  per  riprendere  la   sua

occupazione  entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha  avuto  durata

superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1  mese  ma

non a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. Nel caso

che,  senza  giustificato  impedimento,  il  lavoratore  non  si  ponga  a

disposizione  del  datore  di  lavoro nei  termini  sopra  indicati,  sarà

considerato dimissionario.

 

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

 

a)   in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

b)    in  caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente

  alla durata del contratto;

c)    in  caso  di  richiamo durante il periodo di prova, il  rapporto  di

  lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso

  in  servizio  militare  non è computato agli effetti  dell'anzianità  di

  servizio;

d)   in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento,

  il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo

  periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 62 - Retribuzione personale a tempo indeterminato.

 

La  normale  retribuzione del lavoratore a tempo indeterminato è  distinta

nelle seguenti voci:

 

a)   paga contrattuale nazionale conglobata (allegato 2);

b)   scatti d'anzianità (art. 73).

 

L'importo  giornaliero  della retribuzione si  ottiene  dividendo  per  26

l'importo mensile; l'importo orario si ottiene dividendo per 173 l'importo

mensile.

 

 

 

Art. 63 - Retribuzione personale a tempo indeterminato

          con prestazione ridotta.

 

La normale retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato a prestazione

ridotta  di cui al comma 1 dell'art. 28 del presente contratto è  distinta

nelle seguenti voci:

 

a)   paga contrattuale nazionale conglobata (allegato 2) per il periodo di

  lavoro effettivamente prestato;

b)    eventuali  scatti d'anzianità (art. 73) maturati per il  periodo  di

  lavoro effettivamente prestato.

 

I  lavoratori  hanno inoltre diritto allo stesso trattamento  economico  e

normativo del personale a tempo indeterminato, proporzionato all'effettiva

entità della prestazione e cioè, esemplificando:

 

·     ratei  di  13a  e  14a  mensilità, relativi  ai  periodi  di  lavoro

  effettivamente prestato da corrispondersi alle date previste;

·     godimento  effettivo delle giornate di ferie  maturate  in  base  ai

  periodi  di prestazione lavorativa successivi all'instaurarsi del  nuovo

  rapporto;

·    corresponsione del TFR.

 

Gli   scatti  d'anzianità  matureranno  al  raggiungimento  del   triennio

calcolato  sulla base della sommatoria degli effettivi periodi  di  lavoro

prestato.

 

 

 

Art. 64 - Retribuzione personale a tempo determinato.

 

Il  personale  assunto  con contratto a tempo determinato  ha  diritto  al

seguente  trattamento  economico  per  le  ore  di  lavoro  richieste   ed

effettivamente prestate:

 

a)   paga contrattuale nazionale conglobata (allegato 2);

b)     trattamento   economico  relativo  alle   festività   nazionali   e

  infrasettimanali,  ai  ratei  di  13a  e  14a  mensilità,  all'indennità

  sostitutiva delle ferie e del preavviso e all'indennità sostitutiva  dei

  permessi retribuiti di cui all'art. 52 da erogarsi all'atto del pagamento

  della  retribuzione.  Tale trattamento economico  sarà  assolto  con  il

  pagamento  di  un'indennità pari al 34,45% (*) della  paga  contrattuale

  nazionale  conglobata corrisposta dalla ditta per tutta  la  durata  del

  rapporto   di  lavoro,  con  esclusione  di  tutte  le  ore  di   lavoro

  straordinario.

 

(*) Negli  anni,  in  relazione al crescere dell'indennità sostitutiva dei

    permessi  retribuiti,  tale percentuale è così evoluta: 31,28% fino al

    31.12.83;  32,05%  a  decorrere   dall'1.1.84;   32,82%   a  decorrere

    dall'1.1.85;  33,20%  a  decorrere  dall'1.1.86;  33,68%  a  decorrere

    dall'1.7.88;  33,97%  a  decorrere  dall'1.5.89;  34,21%  a  decorrere

    dall'1.7.92; 34,45% a decorrere dall'1.7.93.

 

La  percentuale di cui sopra deriva dalla sommatoria delle percentuali  di

cui appresso che sono erogate per i titoli segnati a fianco:

 

·    8,33% - ferie;

·    8.33% - 13a mensilità;

·    8,33% - 14a mensilità;

·    5,44% - festività nazionali infrasettimanali ivi comprese quelle

           soppresse;

·    0,85% - indennità sostitutiva del preavviso;

·    3,17% - indennità sostitutiva dei permessi retribuiti.

 

c)    al  TFR  (legge n. 297/82) nella misura del 7,40% da  computarsi  su

  tutte  le  somme,  compreso l'equivalente delle prestazioni  in  natura,

  corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale

  e con esclusione di quanto previsto dal successivo art. 88, da erogarsi a

  fine rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 65 - Paga contrattuale nazionale conglobata.

 

La  paga  contrattuale  nazionale  conglobata  comprensiva  degli  aumenti

salariali  del  biennio  1997-98 (allegato 3) e  di  quelli  del  presente

contratto (allegato 1), da valere per tutto il territorio nazionale con le

decorrenze indicate, è riportata nell'allegato 2.

 

Per  gli apprendisti la paga contrattuale nazionale conglobata è riportata

nelle misure percentuali previste dal presente contratto.

 

 

Impegno a verbale.

 

Le  parti  s'incontreranno in sede di contrattazione  integrativa  per  la

definizione  delle  tabelle retributive in aderenza e in  conformità  alle

norme sopra indicate e a quelle previste al successivo art. 74.

 

 

 

Art. 66 - Aumenti di merito ed assorbimenti.

 

Eccettuate   le   prestazioni  del  personale  a  tempo  determinato,   la

retribuzione  scaturente dagli artt.  26, 62, 63, 65 è riferita  a  misura

fissa mensile.

 

In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende

e   gli  aumenti  derivanti  da  scatti  d'anzianità  non  possono  essere

assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti

con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

 

Gli  aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti d'anzianità,

erogati  dalle aziende indipendentemente dai contratti stipulati  in  sede

sindacale,  possono  essere assorbiti in tutto o  in  parte,  in  caso  di

aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali

accordi   sindacali   oppure   espressamente  stabilito   all'atto   della

concessione.

 

Non  possono  essere assorbiti gli aumenti corrisposti  collettivamente  e

unilateralmente  dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi  immediatamente

precedenti la scadenza del presente contratto.

 

 

 

Art. 67 - Indennità di cassa.

 

Al  personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere  di

continuità,  qualora abbia piena e completa responsabilità della  gestione

di  cassa  con  l'obbligo di accollarsi le eventuali  differenze,  compete

un'indennità  di cassa e di maneggio di denaro nella misura del  5%  della

paga base tabellare conglobata.

 

 

 

Art. 68 - Prospetto paga.

 

La  retribuzione  corrisposta al lavoratore dovrà  risultare  da  apposito

prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui

la  retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la  misura  e

l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale  lavoro

straordinario  e  di  tutti gli altri elementi che  concorrono  a  formare

l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

 

Il prospetto paga deve recare la vidimazione del datore di lavoro o di chi

ne fa le veci.

 

 

 

Art. 69 - Tredicesima mensilità.

 

In  coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno

corrispondere  al  personale dipendente con rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato  un importo pari a 1 mensilità della retribuzione  in  atto,

esclusi gli assegni familiari.

 

Nel  caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso

dell'anno,  il  lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi  dell'ammontare

della   13a  mensilità  per  quanti  sono  i  mesi  di  servizio  prestati

nell'azienda.

 

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali

il  calcolo dell'importo della 13a mensilità dovrà essere fatto sulla base

della  media  delle  provvigioni  o delle percentuali  maturate  nell'anno

corrente  o  in  ogni caso nel periodo di minore servizio prestato  presso

l'azienda.

 

Dall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei riguardanti  i

periodi  in  cui  non  sia  stata corrisposta  dal  datore  di  lavoro  la

retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

 

Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, di cui al

precedente art.  24, la lavoratrice ha diritto a percepire dal  datore  di

lavoro  la 13a mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al  20%

della retribuzione.

 

Per  i  lavoratori a tempo determinato si fa riferimento all'art.  64  del

presente contratto.

 

 

 

Art. 70 - Quattordicesima mensilità.

 

Al  personale compreso nella sfera di applicazione del presente  contratto

sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari  a

1  mensilità  della  retribuzione  in atto  al  30  giugno  immediatamente

precedente (14a mensilità), esclusi gli assegni familiari.

 

I  lavoratori  avranno diritto a percepire l'intero  ammontare  della  14a

mensilità  solo  nel  caso che abbiano prestato servizio  per  i  12  mesi

precedenti  il 1° luglio; nel caso d'inizio o cessazione del  rapporto  di

lavoro  nel  corso dei 12 mesi precedenti la suddetta data  al  lavoratore

saranno  corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi  di  servizio

prestato.

 

Nei   confronti  dei  lavoratori  retribuiti  in  tutto  o  in  parte  con

provvigioni  o  percentuali, il calcolo dell'importo della  14a  mensilità

sarà  effettuato sulla base della media degli elementi fissi  e  variabili

della  retribuzione  percepiti nei 12 mesi precedenti la  maturazione  del

diritto  o  comunque  nel  periodo  di  minore  servizio  prestato  presso

l'azienda.

 

Non  hanno  diritto alla 14a mensilità tutti i lavoratori  che  alla  data

dell'entrata  in vigore del presente contratto già percepiscono  mensilità

di  retribuzione  oltre  la 13a mensilità; ove la  parte  di  retribuzione

eccedente  la  13a  non  raggiunga l'intero  importo  di  1  mensilità,  i

lavoratori  hanno  diritto  alla  differenza  tra  l'ammontare  della  14a

mensilità e l'importo in atto percepito.

 

Non  sono assorbibili nella 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi

erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

 

Per  quanto  riguarda tutti gli altri modi di computo della 14a mensilità,

si  fa riferimento alle analoghe norme del presente titolo riguardanti  la

13a.

 

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal  comma

5 del precedente art. 69.

 

Per  i  lavoratori a tempo determinato si fa riferimento all'art.  64  del

presente contratto.

 

 

 

Art. 71 - Anzianità di servizio.

 

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è  entrato

a  far  parte  del personale dell'azienda con rapporto di lavoro  a  tempo

indeterminato, quali che siano le mansioni a lui affidate.

 

Ad   eccezione  degli  effetti  derivanti  dalla  normativa  sugli  scatti

d'anzianità,  le frazioni di anno saranno computate, a tutti  gli  effetti

contrattuali, per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni  di

mese superiori o uguali a 15 giorni.

 

Per  mesi  s'intendono  quelli del calendario civile  (gennaio,  febbraio,

marzo ecc.).

 

Sono   fatti   salvi   criteri   diversi  di   decorrenza   dell'anzianità

espressamente previsti, per singoli istituti contrattuali, ai  fini  della

maturazione dei relativi diritti.

 

Per  il  personale  a tempo indeterminato con prestazione  ridotta  si  fa

riferimento all'art. 63.

 

 

 

Art. 72 - Anzianità convenzionale.

 

Ai  lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si trovino

nelle  condizioni  appresso indicate sarà riconosciuta, agli  effetti  del

preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore  anzianità

convenzionale commisurata come segue:

 

a)   mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;

b)    decorati  al  valore  e insigniti di ordine militare,  promossi  per

  merito  di  guerra  e  feriti  di guerra: 6  mesi  per  ogni  titolo  di

  benemerenza;

c)    ex  combattenti  a  loro equiparati a norma  di  legge  che  abbiano

  prestato servizio presso reparti mobilitati in zona d'operazioni: 6 mesi

  per  ogni  anno di campagna, 3 mesi per le frazioni d'anno superiori  ad

  almeno 6 mesi.

 

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.

 

L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una  sola  volta

nella  carriera  del  lavoratore, anche nel  caso  di  prestazioni  presso

aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il  datore

di  lavoro  ha  pertanto il diritto di assumere informazioni  ed  esperire

indagine al riguardo.

 

Il  lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di  decadenza,

al  datore  di  lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto  alle

predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire

la relativa documentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.

 

Il  datore  di  lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione  dei

titoli,  dovrà  computare a favore del lavoratore il  periodo  d'anzianità

convenzionale cui egli ha diritto.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Le  parti  si  danno atto che, per i lavoratori in forza  al  31.5.82  che

abbiano presentato le necessarie documentazioni, l'anzianità convenzionale

è  riconosciuta  anche  agli effetti dell'indennità d'anzianità  calcolata

secondo la disciplina vigente sino alla predetta data.

 

 

 

Art. 73 - Scatti di anzianità.

 

Per  l'anzianità  di servizio maturata presso la stessa azienda  o  gruppo

aziendale  il  personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  ha

diritto  a  10  scatti triennali. Ai fini della maturazione  degli  scatti

l'anzianità di servizio decorre:

 

a)   dalla data d'assunzione per il personale a tempo indeterminato;

b)   dalla data di decorrenza dei 190 giorni di cui agli artt. 28 e 31 per

  il personale a tempo indeterminato a prestazione ridotta.

 

Gli  importi  degli  scatti in cifra fissa sono  determinati  per  ciascun

livello   d'inquadramento,  nelle  seguenti  misure  e  con  le   seguenti

decorrenze:

 

1° aprile 1988

 

Quadri  44.500

      42.000

      38.500

      37.500

      35.500

      35.000

      34.000

      33.500

 

In  occasione  del  nuovo  scatto, l'importo degli  scatti  maturati  dopo

l'1.7.73  è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di  cui  al

presente  articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati

per il periodo precedente.

 

L'importo  degli  scatti, determinati secondo i criteri di  cui  ai  commi

precedenti,  è  corrisposto  con  decorrenza  del    giorno   del   mese

immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  si  compie   il   triennio

d'anzianità.

 

Gli  scatti  di  anzianità non possono essere assorbiti  da  precedenti  e

successivi  aumenti  di  merito, né eventuali aumenti  di  merito  possono

essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  convengono che la presente disciplina degli scatti non esclude,

in occasione di rinnovi contrattuali, adeguamenti della misura in funzione

della prevedibile dinamica della retribuzione base.

 

 

 

Art. 74 - Contratti di gradualità.

 

Gli  accordi  di  gradualità o riallineamento retributivo  possono  essere

sottoscritti  nei  territori individuati dall'art. 1, legge  n.   64/86  e

dalla  legge  n.  448/98 nei quali il trattamento  salariale  è  di  fatto

inferiore a quanto previsto dagli artt. 62, 63 e 64 del presente CCNL.

 

Gli   accordi   definiscono  programmi  di  graduale  riallineamento   dei

trattamenti in atto per i lavoratori a quelli previsti dagli artt. 62,  63

e 64 del presente contratto.

 

Detti  programmi, contrattati a livello dei bacini di cui all'art.  7  del

presente  contratto, possono essere definiti per l'intero territorio,  per

ambiti   sub-territoriali,  per  comparto  produttivo  e   devono   essere

depositati  presso  gli Uffici provinciali del lavoro  e  presso  le  sedi

territoriali dell'INPS entro 30 giorni dalla stipulazione.

 

Nel  caso  di bacini interprovinciali le associazioni provinciali  saranno

assistite   dalle  corrispondenti  associazioni  regionali  ove  esistenti

mentre,   nel   caso   di  bacini  interregionali,  dalle   corrispondenti

associazioni nazionali.

 

Le aziende interessate recepiscono detti programmi sottoscrivendo apposito

verbale  aziendale  con  le RSU e con le stesse parti  sociali  che  hanno

sottoscritto l'accordo depositato; detto verbale dovrà essere sottoscritto

anche  dal  responsabile aziendale per la sicurezza e dalle Rappresentanze

dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta approvazione

ed  esecuzione  del  Piano  aziendale per  la  sicurezza.  In  assenza  di

quest'ultimo  adempimento l'azienda, con l'approvazione delle  parti,  può

chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per

la  regolarizzazione  dando lo stesso corso, nelle  more,  all'accordo  di

gradualità.

 

Nei   territori  nei  quali  siano  già  stati  sottoscritti  accordi   di

riallineamento  retributivo difformi rispetto a quanto previsto  dall'art.

5,  comma 5, legge n. 608/96 e successive modifiche e integrazioni,  andrà

verificata la compatibilità degli stessi con le norme citate.

 

Le  parti  si  danno in ogni modo reciprocamente atto che la  presenza  di

difficoltà  oggettive intervenute nel settore a livello  territoriale  nel

corso  dell'ultimo  anno, e che incidono sulle valutazioni  effettuate  al

momento  della  stipulazione  di precedenti accordi,  costituisce  fondato

motivo  ai  fini  della variazione, per una sola volta, dei  programmi  di

riallineamento retributivo ai sensi dell'art. 5, comma 5, legge n.  608/96

e successive modifiche e integrazioni.

 

L'adesione  dell'impresa ai programmi concordati garantisce i benefici  di

legge   previsti  dalle  norme  vigenti  in  materia  di  fiscalizzazione,

contribuzione  e  altri benefici per i quali è previsto  il  rispetto  del

CCNL.

 

 

 

NORME PARTICOLARI

 

Art. 75 - Inventari.

 

Gli  inventari dei magazzini potranno essere eseguiti, di norma,  2  volte

per  ogni  esercizio  annuale  durante  l'orario  normale  di  lavoro,   o

ricorrendo al lavoro straordinario.

 

 

 

Art. 76 - Divise ed attrezzi.

 

Quando  è fatto obbligo al personale d'indossare speciali divise la  spesa

relativa è a carico del datore di lavoro.

 

E'  parimenti  a  carico  del datore di lavoro la  spesa  riguardante  gli

indumenti  che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere

igienico- sanitario.

 

Il  datore  di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e  strumenti

necessari per l'esecuzione del lavoro.

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro, gli  indumenti,  divise,

attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore  di

lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla

sostituzione o al rimborso.

 

 

 

Art. 77 - Lavori nelle celle frigorifere.

 

Al  personale  adibito  a lavori di facchinaggio e stivaggio  nell'interno

delle  celle  frigorifere,  sarà corrisposta  una  maggiorazione  del  13%

sull'intera paga oraria, limitatamente alla durata del lavoro svolto nelle

celle  stesse,  purché, tale durata nella giornata non sia inferiore  a  1

ora.

 

Tale personale dovrà essere sottoposto a visita preventiva d'idoneità  per

tale lavoro e dotato degli opportuni indumenti protettivi.

 

I  lavoratori addetti ai lavori nelle celle frigorifere hanno diritto,  in

assenza  di  soluzioni  organizzative o tecnologiche  di  prevenzione  dei

rischi a una sosta di 1 ora giornaliera.

 

 

 

Art. 78 - Abitazione, vitto e alloggio.

 

La  disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti

integrativi  provinciali in vigore al 30.6.73 rimane in vigore  fino  alla

scadenza del presente contratto.

 

In caso di mancanza di norme locali, il valore del vitto e dell'alloggio è

stabilito nelle seguenti misure:

 

a)   vitto e alloggio: metà della normale retribuzione complessiva;

b)   vitto (2 pasti): 1/3 della normale retribuzione complessiva;

c)   vitto (1 pasto): 1/4 della normale retribuzione complessiva;

d)   alloggio: 1/5 della normale retribuzione complessiva.

 

 

 

Art. 79 - Lavoro fuori sede.

 

Qualora  il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove  egli

presta  normalmente  servizio, l'orario di lavoro avrà  inizio  sul  posto

indicatogli.

 

In  tale  ipotesi, ove gli sia richiesto di rientrare in  sede  alla  fine

della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della  fine

del  normale  orario  di  lavoro,  quanto  è  strettamente  necessario  al

lavoratore  -  in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione  -  per

raggiungere la sede.

 

Le  spese  di  trasporto,  di vitto e di eventuale  pernottamento  saranno

rimborsate dal datore di lavoro.

 

 

 

Art. 80 - Lavoratori fuori residenza.

 

Ai  lavoratori assunti per lavori fuori della loro normale residenza, e ai

quali sia fatto obbligo di permanere con pernottamento sul posto di lavoro

durante  tutto  il periodo della lavorazione, il datore  di  lavoro  dovrà

garantire l'occupazione per tutta la durata del ciclo lavorativo per cui è

stato  assunto  salvo che le lavorazioni non si esauriscano  in  un  tempo

minore per cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.

 

I prestatori d'opera di cui al presente articolo sono esentati dal periodo

di prova.

 

Ai  lavoratori  di  cui  al presente articolo il datore  di  lavoro  dovrà

versare,  a titolo d'anticipo, una somma corrispondente all'importo  di  4

giornate di lavoro calcolate in base alla retribuzione minima del  livello

al  quale  i  singoli prestatori d'opera sono assegnati;  l'anticipo  sarà

detratto dall'importo dell'ultimo periodo di paga spettante al lavoratore.

 

Le  spese  di  viaggio  di andata e ritorno sono a carico  del  datore  di

lavoro, se questi non vi provveda direttamente con mezzi propri.

 

Agli  stessi lavoratori sarà corrisposta un'indennità per il vitto  e  per

l'alloggio,   pari  al  25%  della  retribuzione  complessiva  giornaliera

stabilita  per  il  livello al quale il lavoratore appartiene,  salvo  che

l'impresa  non  provveda direttamente; in tal caso il vitto  dovrà  essere

sano e sufficiente, e l'alloggio dovrà essere fornito degli indispensabili

e idonei servizi logistici ed igienici.

 

L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta per tutto il periodo

tranne  che  per  le  giornate non lavorative per cause  dipendenti  dalla

volontà del lavoratore.

 

 

 

Art. 81 - Missioni e trasferimenti.

 

Missioni.

 

L'azienda  ha  la  facoltà d'inviare il personale in  missione  temporanea

fuori della propria residenza.

 

In tal caso al suddetto personale compete:

 

1)   il rimborso delle spese effettive di viaggio;

2)   il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

3)    il rimborso delle spese postali, telegrafiche e altre, sostenute  in

  esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;

4)    una  diaria  non inferiore al doppio della retribuzione  giornaliera

  complessivo  di fatto; qualora non vi sia pernottamento  fuori  sede  la

  diaria sarà ridotta di 1/3.

 

Per  le  missioni di durata superiore il mese sarà corrisposta una  diaria

ridotta  del  10%.  Analogamente si procederà quando le  attribuzioni  del

lavoratore comportino viaggi abituali.

 

In luogo delle diarie di cui al n. 4), comma 2, nonché della diaria di cui

al  comma  3  del  presente articolo, il datore di lavoro  ha  facoltà  di

corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e  alloggio,

con trattamento uniforme per tutto il personale.

 

Per  brevi trasferte in località vicine sarà rimborsata la spesa effettiva

del viaggio e quella di soggiorno.

 

Agli  addetti al trasporto delle merci per mezzo di autocarri e autotreni,

comandati a prestare servizio extraurbano, in sostituzione della diaria di

cui  ai  commi  precedenti  e anche a copertura delle  eventuali  ore  non

lavorate   e   non  retribuibili  in  base  alla  vigente  normativa   CEE

(Regolamento comunitario n. 543 del 26.3.69) che regola l'orario di  guida

e  lavoro  degli autisti e ne tutela i ritmi di attività, sarà corrisposta

per le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, un'indennità  di

trasferta,  comprensiva  dello straordinario  e  della  maggiorazione  per

lavoro ordinario notturno, nelle seguenti misure:

 

a)     dalla   9a  alla  10a  ora:   50%  della  retribuzione  complessiva

  giornaliera;

b)     dalla   9a  alla  12a  ora:   70%  della  retribuzione  complessiva

  giornaliera;

c)     dalla   9a  alla  14a  ora:   90%  della  retribuzione  complessiva

  giornaliera;

d)     dalla   9a  alla  16a  ora:  110%  della  retribuzione  complessiva

  giornaliera;

e)     dalla   9a  alla  19a  ora:  130%  della  retribuzione  complessiva

  giornaliera;

f)     dalla   9a  alla  20a  ora:  150%  della  retribuzione  complessiva

  giornaliera;

g)     dalla   9a  alla  22a  ora:  170%  della  retribuzione  complessiva

  giornaliera;

h)     dalla   9a  alla  24a  ora:  190%  della  retribuzione  complessiva

  giornaliera.

 

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili fra loro.

 

Lo  stesso  trattamento potrà essere esteso al personale campionarista  al

seguito dell'autista per il ritiro della merce in campagna.

 

 

Trasferimenti di residenza.

 

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

 

a)    al  lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che  non

  sia capofamiglia:

 

1)   il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;

2)    il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del

  bagaglio;

3)    il  rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato

  possibile sciogliere la locazione o dar luogo al subaffitto; tale rimborso

  va corrisposto per un massimo di 6 mesi;

4)    una  diaria  nella  misura  fissata per  il  personale  in  missione

  temporanea pari a quella prevista dal comma 3 del presente articolo ovvero

  un rimborso a piè di lista con le modalità indicate dal comma 4.

 

b)    al  lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che  sia

  capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui

  abbia obbligo di alimenti:

 

1)   il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per

  sé e per le persone di famiglia;

2)    il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del

  bagaglio;

3)    il  rimborso  dell'eventuale perdita di pigione ove  non  sia  stato

  possibile sciogliere la locazione o dar luogo al subaffitto: tale rimborso

  va corrisposto per un massimo di 6 mesi;

4)    una  diaria  nella  misura  fissata per  il  personale  in  missione

  temporanea,  per    e per ciascun convivente a  carico;  per  i  figli

  conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5. In luogo di detta diaria il

  datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese

  di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari  a

  carico componenti il nucleo familiare.

 

Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposte per

il  tempo  strettamente  necessario al trasloco. Quando  il  trasferimento

comporta  anche  il trasporto del mobilio, il lavoratore  avrà  diritto  a

percepire  le  diarie o i rimborsi di cui al presente articolo  fino  a  8

giorni dopo l'arrivo del mobilio.

 

A  norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore con rapporto di

lavoro  a  tempo  indeterminato  non può  essere  trasferito  da  un'unità

aziendale   ad   un'altra   se  non  per  comprovate   ragioni   tecniche,

organizzative e produttive.

 

Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento,

al  rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo

di  provenienza,  purché  il  rientro sia  effettuato  entro  6  mesi  dal

licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

 

 

 

Art. 82 - Cauzioni.

 

Per  le  mansioni  che la giustificano il datore di lavoro  stabilirà  per

iscritto  di  volta in volta l'ammontare della cauzione che  dovrà  essere

prestata dai lavoratori.

 

La  cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati  presso  un

Istituto  bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure  potrà  essere

versata  in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro,

il  quale  rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei  titoli  o  del

libretto  che  gli  sono consegnati. Gli interessi e gli  eventuali  premi

maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto

di prelevarli senza alcuna formalità.

 

La  cauzione  potrà anche essere prestata, con il consenso del  datore  di

lavoro,  mediante  polizza  di  garanzia  costituita  presso  un  Istituto

assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di  lavoro

avrà  facoltà  di provvedere al pagamento dei relativi premi,  rivalendosi

sulla retribuzione del prestatore d'opera.

 

La  cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto,

e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda.

 

Il  datore  di  lavoro  ha diritto di rivalersi sulla  cauzione,  per  gli

eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.

 

In  caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento

attraverso le associazioni sindacali competenti.

 

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano  valide

ragioni  di  contestazione da parte del datore di  lavoro,  il  prestatore

d'opera  dovrà  essere posto in condizioni di poter ritirare  la  cauzione

entro il termine di 15 giorni dalla data di cessazione del servizio.

 

 

 

Art. 83 - Appalti.

 

Le  parti  si  danno  atto  che  la  materia  concernente  gli  appalti  è

disciplinata  dalla legge 23.10.60 n. 1369, che dispone norme  in  materia

d'intermediazione e interposizione nelle prestazioni di  lavoro,  in  base

alle  quali  sono  esclusi dagli appalti i lavori  che  sono  strettamente

pertinenti  all'attività propria dell'azienda salvo quanto previsto  dalla

legge n. 196/97.

 

Le  aziende  appaltanti  devono  esigere  dalle  aziende  appaltatrici  il

rispetto   delle   norme   contrattuali  del  settore   merceologico   cui

appartengono  le aziende appaltatrici stesse e quelle di  tutte  le  norme

previdenziali  e  antinfortunistiche. A tal fine  sarà  inserita  apposita

clausola nel capitolato d'appalto.

 

Qualora  l'introduzione di appalti per lavori che  non  sono  strettamente

pertinenti  all'attività  propria dell'azienda  e  comunque  autonomamente

ritenuti  necessari  dal  l'imprenditore dovesse comportare  riduzione  di

personale  dell'azienda appaltante questa è tenuta  a  darne  informazione

alle OO.SS. provinciali stipulanti il presente contratto.

 

 

 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 84 - Recesso.

 

Ai  sensi  dell'art. 2119 C.C., ciascuno dei contraenti può  recedere  dal

contratto di lavoro, prima della scadenza del termine, se il contratto è a

tempo   determinato,  o  senza  preavviso  se  il  contratto  è  a   tempo

indeterminato,  qualora  si  verifichi  una  causa  che  non  consenta  la

prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

 

La  comunicazione del recesso deve essere fatta per iscritto, per mezzo di

lettera raccomandata r.r., contenente l'indicazione dei motivi.

 

Ciascuno  dei  contraenti può recedere dal contratto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato  dando  preavviso scritto per mezzo di lettera  raccomandata

r.r. nei termini stabiliti nel successivo art. 86.

 

 

 

Art. 85 - Dimissioni.

 

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il TFR

nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall'art. 88.

 

Le  dimissioni  devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto  e  con

rispetto  dei  termini di preavviso stabiliti dall'art.  87  del  presente

contratto per i lavoratori a tempo indeterminato.

 

Ove  il  dipendente  non abbia dato il preavviso il datore  di  lavoro  ha

facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di

cui allo stesso art. 87.

 

Su  richiesta  del  dimissionario, il datore di lavoro può  rinunciare  al

preavviso,  facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.  Ove

invece  il  datore  di  lavoro intenda di sua iniziativa  far  cessare  il

rapporto  prima  della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà,  ma  dovrà

corrispondere  al  lavoratore l'indennità sostitutiva per  il  periodo  di

anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Per  i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso

è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 35.

 

In   conformità  della  norma contenuta nel comma 4, art. 1, legge  9.1.63

n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro  a

tempo   indeterminato  nel  periodo  intercorrente  fra  il  giorno  della

richiesta   delle   pubblicazioni  di  matrimonio  in  quanto   segua   la

celebrazione,  e  la  scadenza di 1 anno dalla celebrazione  stessa,  sono

nulle se non siano confermate entro 1 mese all'Ufficio del lavoro.

 

La  lavoratrice che dia le dimissioni per contrarre matrimonio ha  diritto

al TFR previsto dall'art. 88 con esclusione dell'indennità sostitutiva del

preavviso.

 

Anche  in  questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto

con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 87 e confermate,

a pena di nullità, all'Ufficio del lavoro entro il termine di 1 mese.

 

Per  il  trattamento spettante alla lavoratrice che dà  le  dimissioni  in

occasione  della  maternità,  valgono le norme  di  cui  all'art.  24  del

presente contratto.

 

 

 

Art. 86 - Licenziamento.

 

Ai  sensi della legge 15.7.66 n. 604 e della legge 20.5.70 n. 300,  nonché

della  legge  11.5.90 n. 108, nei confronti dei lavoratori dipendenti,  il

licenziamento non può effettuarsi che per "giusta causa" (art. 2119  C.C.)

o  per  "giustificato  motivo con preavviso",  intendendosi  per  tale  il

licenziamento  determinato  da  un notevole inadempimento  degli  obblighi

contrattuali  del  prestatore  di  lavoro,  ovvero  da  ragioni   inerenti

l'attività  produttiva, il suo regolare funzionamento  e  l'organizzazione

del lavoro.

 

Il  datore  di  lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto,  per

mezzo di lettera raccomandata r.r., al lavoratore, che può chiedere, entro

15  giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso;

in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7

giorni dalla richiesta.

 

Il  licenziamento  intimato  senza l'osservanza  delle  norme  di  cui  al

precedente comma è inefficace.

 

Sono  esclusi  dall'applicazione del presente  articolo  i  lavoratori  in

periodo  di  prova  e quelli che abbiano i requisiti di  legge  per  avere

diritto  alla  pensione di vecchiaia o che abbiano superato  il  65°  anno

d'età.

 

Il  licenziamento  del  lavoratore seguito da nuova assunzione  presso  la

stessa  ditta  deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici  quando

sia  rivolto  alla  violazione  delle norme  protettive  dei  diritti  del

lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

 

Il  licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria,  se

la nuova assunzione sia fatta entro 1 mese dal licenziamento.

 

Ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti, il licenziamento  determinato  da

ragioni  di  credo  politico  o  fede religiosa,  dall'appartenenza  a  un

sindacato   o  dalla  partecipazione  ad  attività  sindacali   è   nullo,

indipendentemente dalla motivazione adottata.

 

Ai  sensi  dell'art.  1, legge 9.1.63 n. 7 è nullo il licenziamento  della

lavoratrice  attuato  a causa del matrimonio; a tali  effetti  si  presume

disposto   per   causa  di  matrimonio  il  licenziamento  intimato   alla

lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta  delle

pubblicazioni di matrimonio purché segua la celebrazione, e la scadenza di

1 anno dalla celebrazione stessa.

 

Il  datore  di  lavoro  ha facoltà di provare che il  licenziamento  della

lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente  non  è

dovuto  a  causa  di matrimonio, ma per una delle ipotesi  previste  dalle

lett.  a),  b)  e c) del comma 3, art. 2, legge 30.12.71 n. 1204,  vale  a

dire:   licenziamento   per   giusta   causa,   cessazione   dell'attività

dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice  è

stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine

per il quale è stato stipulato.

 

Per  quanto  attiene  alla  disciplina delle dimissioni  rassegnate  dalla

lavoratrice nel periodo specificato nel comma 8 del presente articolo,  si

rimanda al precedente art. 85.

 

 

 

Art. 87 - Preavviso e mancato preavviso.

 

I termini di preavviso per il personale a tempo indeterminato sono pari ai

seguenti giorni di calendario:

 

a)   fino a 5 anni di servizio compiuti:

 

·    Quadri e 1° livello:  60 giorni

·    2° e 3° livello:      30 giorni

·    4° e 5° livello:      20 giorni

·    6° e 7° livello:      15 giorni

 

b)   oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

 

·    Quadri e 1° livello:  90 giorni

·    2° e 3° livello:      45 giorni

·    4° e 5° livello:      30 giorni

·    6° e 7° livello:      20 giorni

 

c)   oltre i 10 anni di servizio compiuti:

 

·    Quadri e 1° livello:   120 giorni

·    2° e 3° livello:        60 giorni

·    4° e 5° livello:        45 giorni

·    6° e 7° livello:        20 giorni

 

I  termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16°  giorno

di ciascun mese.

 

Ai  sensi  del  comma 2, art. 2118 C.C., in caso di mancato  preavviso  al

lavoratore  sarà  corrisposta un'indennità equivalente  all'importo  della

retribuzione  complessiva  di  fatto  corrispondente  al  periodo  di  cui

all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.

 

Per  il  personale a tempo determinato si fa riferimento all'art.  64  del

presente contratto.

 

 

 

Art. 88 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

 

In  ogni  caso  di  risoluzione del rapporto  di  lavoro  subordinato,  il

prestatore  di  lavoro ha diritto a un TFR determinato  secondo  le  norme

della legge 29.5.82 n. 297 e secondo le norme del presente articolo.

 

Per i periodi di servizio prestato sino al 31.5.82, il TFR è calcolato con

le  modalità  e  con  le misure previste dall'art. 86  del  CCNL  14.12.79

(allegato 7).

 

Ai  sensi  e per gli effetti del comma 2,  art. 2120 C.C., come modificato

dalla  legge  29.5.82  n.  297,  sono  escluse  dalla  quota  annua  della

retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR le seguenti somme:

 

·    rimborsi spese;

·      somme   concesse   occasionalmente  a  titolo  di   'una   tantum',

  gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;

·    compensi per lavoro straordinario e festivo;

·    indennità sostitutiva del preavviso, di cui all'art. 87;

·    indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 64;

·     indennità  di  trasferta e le diarie non aventi  carattere  continuo

  nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuo;

·     indennità  economiche corrisposte da Istituti  assistenziali  (INPS,

  INAIL) (*);

·     prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico

  del lavoratore;

·     ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa

  collettiva.

 

(*) Comma  3,  art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297:

    in  caso  di  sospensione  della  prestazione  di  lavoro   nel  corso

    dell'anno per una  delle cause di cui all'art. 2110 C.C.,  nonché,  in

    caso di sospensione totale  o  parziale  per  la  quale  sia  prevista

    l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione  di

    cui al comma 1 l'equivalente  della  retribuzione  cui  il  lavoratore

    avrebbe  avuto  diritto  in  caso di  normale svolgimento del rapporto

    di lavoro.

 

In  caso  di  cessione o trasformazione in qualsiasi modo  della  ditta  e

quando  la  ditta  cedente  non abbia dato ai lavoratori  il  preavviso  e

corrisposto  il  TFR, la ditta cessionaria, ove non intenda  mantenere  in

servizio  il  personale  con tutti i diritti e  oneri  competenti  per  il

periodo  di  lavoro  in  precedenza prestato, sarà  tenuta  all'osservanza

integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla

precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

 

In caso di fallimento dell'azienda, il dipendente ha diritto all'indennità

di  preavviso  e  al  TFR stabiliti nel presente contratto,  come  per  il

licenziamento,  e  il  complessivo  suo  avere  sarà  considerato  credito

privilegiato a norma dell'art. 2751 C.C.

 

In  caso  di decesso del dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva  del

preavviso  saranno  corrisposte  agli  aventi  diritto  secondo  le  norme

contenute nel Codice civile.

 

Il  TFR  deve  essere corrisposto all'atto della cessazione dal  servizio,

dedotto  quanto  eventualmente  fosse dovuto  dal  dipendente,  nei  tempi

tecnici necessari all'elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla

legge  29.5.82 n. 297 e in ogni caso non oltre il 2° mese successivo  alla

cessazione del rapporto di lavoro.

 

In  caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili

al  lavoratore, sarà corrisposto l'interesse legale a decorrere dalla data

della cessazione dal servizio.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Il  TFR  è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi  del

presente  articolo  e  dalle somme già percepite a titolo  d'anticipazione

dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

 

 

 

Art. 89 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto.

 

A  termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29.5.82  e  con

particolare  riferimento  alla facoltà prevista  nell'ultimo  comma  della

stessa,  il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio  presso  lo

stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro,

un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto

nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

 

Le  richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi

titolo,  di  cui  al precedente comma, e in ogni caso del  4%  del  numero

totale dei dipendenti.

 

La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:

 

a)    spese  sanitarie per terapie d'interventi straordinari  riconosciuti

  dalle competenti strutture sanitarie;

b)    acquisto  della  prima casa di abitazione per    e  per  i  figli,

  documentato con atto idoneo;

c)    costruzione  della prima casa di abitazione per  il  dipendente  che

  risulti  nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in  proprietà

  anche congiunta con il proprio coniuge o titolare, congiuntamente con il

  proprio coniuge, del diritto di superficie;

d)     ristrutturazione  della  casa  di  abitazione  di   proprietà   del

  richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge.

 

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del  rapporto

di lavoro ed è detratta, a tutti gli effetti, dal TFR.

 

La  richiesta  per le finalità di cui alla lett. a) del presente  articolo

deve   essere  comprovata  da  apposita  documentazione  rilasciata  dalle

competenti strutture pubbliche.

 

Ai  fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno

essere  presentati  al datore di lavoro preventivi di  spesa  redatti  dai

presidi  sanitari  prescelti per la terapia o l'intervento,  nonché  delle

spese complementari essenziali.

 

La  richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere

accompagnata  da una dichiarazione sostitutiva di notorietà,  dalla  quale

risulti  che il compratore, o promittente compratore, non sia proprietario

o  comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di

riscatto di una casa economico popolare, nonché dell'eventuale preliminare

di vendita con firma autenticata.

 

L'importo  dell'anticipazione  sarà erogato all'atto  della  presentazione

dell'atto  notarile,  il  quale dovrà essere  perfezionato  entro  6  mesi

dall'accettazione della domanda.

 

La  domanda  di  anticipazione per la costruzione della prima  casa  dovrà

essere corredata:

 

·     da  una  dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti

  che il richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di

  abitazione  o assegnatario con patto di riscatto di una casa  economico-

  popolare;

·    da copia autenticata della licenza edilizia;

·     dal  progetto,  comprensivo  dei costi  dell'opera,  firmato  da  un

  professionista tecnico iscritto all'ordine professionale.

 

La  domanda  di  anticipazione  per  la  ristrutturazione  della  casa  di

abitazione,  secondo  la  previsione di cui alla  lett.  d)  del  presente

articolo,  dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui  al  comma

precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo.

 

Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al

presente    articolo,   agli   aventi   titolo,   nei    limiti    massimi

dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete:

 

·    il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della

  domanda  e  dei  documenti e da impiegare entro 1  anno  dall'erogazione

  stessa;

·      il   30%  entro  il  mese  successivo  alla  presentazione  di  una

  dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettivo e integrale

  impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata

  erogata;

·     l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione  di  una

  perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all'ordine

  professionale,  che  attesti l'ultimazione dei lavori  e  la  conformità

  dell'opera al progetto e i costi della stessa.

 

La  perizia  giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita

da un certificato di abitabilità.

 

Le  opere di cui alle lett. c) e d) dovranno essere ultimate entro 2  anni

dalla data della 1a anticipazione.

 

Tutte   le  richieste  di  anticipazione  devono  essere  presentate   con

raccomandata  a.r. entro il mese di febbraio di ogni anno,  e  l'eventuale

graduatoria sarà redatta entro i 2 mesi successivi.

 

In  tutti i casi di anticipazione, che in ogni caso non potrà superare  il

costo  della  terapia,  acquisto  della  casa  od  opera  da  costruire  o

ristrutturare,  qualora  non  sia  esibita  entro  i  tempi  necessari  la

documentazione  definitiva, o la stessa non sia conforme  alle  condizioni

che  hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione,  ovvero

non  siano  stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario

dovrà  restituire  integralmente le somme ricevute  con  la  maggiorazione

dell'interesse legale.

 

L'eventuale  calcolo delle domande accoglibili e degli aventi  diritto  si

effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno.

 

Ai   fini  della  formazione  dell'eventuale  graduatoria  si  seguiranno,

nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

 

·    interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;

·    acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell'ordine, ai casi

  di sfratto non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare,

  con  precedenza  per  i  nuclei con presenza di  soggetti  handicappati,

  acquisto  dell'alloggio  in  cui il lavoratore  abita  e,  a  parità  di

  condizioni,  si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito  del

  nucleo familiare determinato ai fini IRPEF.

 

I  criteri  di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in  quanto

applicabili  e  salvo  che  per la morosità, sono  estesi  all'ipotesi  di

ristrutturazione.

 

Qualora  tutti  i  su  esposti criteri non siano sufficienti  a  stabilire

l'ordine  di  priorità,  si  terrà  conto  dell'ordine  cronologico  delle

domande.

 

Nei   casi   più   urgenti,  l'anticipazione  per  terapia  e   interventi

straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione

di alcuna graduatoria.

 

 

 

NORME DISCIPLINARI

 

Art. 90 - Obblighi del lavoratore.

 

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e

il segreto d'ufficio e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.

 

Il  lavoratore  ha l'obbligo di conservare diligentemente  le  merci  e  i

materiali, di cooperare alla prosperità dell'azienda.

 

E'  vietato  al personale ritornare nei locali dell'azienda e  trattenersi

oltre  l'orario  prescritto,  se  non  per  ragioni  di  servizio  e   con

l'autorizzazione  dell'azienda, salvo quanto  previsto  dall'art.  15  del

presente  contratto.  Non è consentito al personale  di  allontanarsi  dal

servizio  durante  l'orario se non per ragioni di lavoro  e  con  permesso

esplicito.

 

Il  datore  di  lavoro,  a  sua  volta, non potrà  trattenere  il  proprio

personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di  lavoro

straordinario.

 

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro

anche  per  ragioni estranee al servizio. In tal caso  è  in  facoltà  del

datore  di  lavoro  di richiedere il recupero delle  ore  di  assenza  con

altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al  giorno

e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

 

Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita,

è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

 

Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro.

 

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore

l'onere  della prova, le assenze devono essere giustificate  per  iscritto

presso l'azienda entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

 

E'  dovere  del  personale di comunicare immediatamente  all'azienda  ogni

mutamento  della  propria dimora sia durante il  servizio  sia  durante  i

congedi.  Il  personale  ha  altresì l'obbligo di  rispettare  ogni  altra

disposizione  emanata  dall'azienda per regolare il servizio  interno,  in

quanto  non contrasti con le norme del presente contratto e con  le  leggi

vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

 

Tali  norme  dovranno  essere  rese note al  personale  con  comunicazione

scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

 

 

 

Art. 91 - Provvedimenti disciplinari.

 

L'inosservanza  dei  doveri  da parte del personale  comporta  i  seguenti

provvedimenti,  che  saranno  presi dal  datore  di  lavoro  in  relazione

all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

 

1)   richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

2)   richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;

3)   multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;

4)    sospensione  della retribuzione e del servizio  per  un  massimo  di

  giorni 10;

5)     licenziamento  disciplinare,  senza  preavviso  e  con   le   altre

  conseguenze in ragione di legge (licenziamento in tronco).

 

Salva  ogni  altra  azione legale, il provvedimento  di  cui  al  punto  5

(licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi  per  ragioni

di  moralità e d'infedeltà verso la ditta in armonia con le norme  di  cui

all'art.  2105 C.C., e in altre parole l'abuso di fiducia, la concorrenza,

la  violazione del segreto d'ufficio, nonché, nel caso di assenza previsto

dal  presente  articolo,  in  quello previsto dall'art.  90  del  presente

contratto e in quelli di cui all'art. 2119 C.C.

 

Il  licenziamento in tronco si applica altresì nel caso d'infrazione  alle

norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita  e

trasporto.

 

Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo

delle  spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una  multa  pari

all'ammontare della trattenuta. La trattenuta dovrà figurare sul prospetto

paga. In caso di recidiva nel ritardo per la 3a volta nell'anno solare, il

datore  di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa. Persistendo  il

lavoratore   nei   ritardi,   potranno   essere   adottati   provvedimenti

disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello

della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

 

Nel  caso  di  assenze  non  giustificate saranno  applicate  le  seguenti

sanzioni:

 

a)    trattenuta  della  retribuzione giornaliera di  fatto  e  multa  non

  eccedente  un  importo pari al 10% della retribuzione stessa,  nel  caso

  d'assenza fino a 3 giorni;

b)   licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre 3 giorni o in

  caso di recidiva oltre la 3a volta nell'anno solare.

 

L'importo  delle  multe  sarà destinato alla Lega Italiana  per  la  lotta

contro   i  tumori  -  via  A. Torlonia, 15 -  00161  Roma  -  c/c postale

n. 28220002.

 

Il   lavoratore  ha  facoltà  di  prendere  visione  della  documentazione

riguardante il versamento.

 

 

 

Art. 92 - Contestazione degli addebiti.

 

Ai sensi dell'art. 7, legge n. 300/70, i provvedimenti disciplinari di cui

all'art. 91 non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza

avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua

difesa.

 

In  ogni  caso  i  provvedimenti disciplinari, ad eccezione  del  richiamo

verbale  di  cui  al comma 1, n. 1), del precedente art.  91  non  possono

essere  applicati  prima che siano trascorsi 5 giorni dalla  contestazione

per iscritto del fatto che gli ha dato causa.

 

Il  lavoratore  colpito da provvedimento disciplinare,  il  quale  intende

impugnare  la  legittimità del provvedimento stesso  può  avvalersi  delle

procedure  di  conciliazione di cui all'art. 94 e  seguenti  del  presente

contratto.

 

 

 

Art. 93 - Procedimenti penali.

 

Ove  il  dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza  di

procedimento  penale,  il datore di lavoro lo sospenderà  dal  servizio  e

dallo  stipendio  o  salario e ogni altro emolumento o  compenso  fino  al

giudicato definitivo.

 

In  caso  di  procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore

non sia privato della libertà personale, il datore di lavoro ha facoltà di

sospenderlo  dal  servizio  e  dallo stipendio  o  salario  e  ogni  altro

emolumento o compenso.

 

Salva  l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo,

il  datore  di  lavoro deciderà sull'eventuale riammissione  in  servizio,

fermo  restando  che  in  ogni caso il periodo  di  sospensione  non  sarà

commutato  agli  effetti  dell'anzianità del lavoratore.  Nell'ipotesi  di

sentenza  definitiva  di assoluzione con formula piena  il  lavoratore  ha

diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

 

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda al

lavoratore  che  non  sarà riammesso in servizio spetterà  il  trattamento

previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

 

Il  rapporto di lavoro s'intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con

gli  effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna sia motivata

da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

 

 

 

CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Art. 94 - Conciliazione.

 

Per  tutte  le  controversie  individuali  relative  all'applicazione  del

presente  contratto,  e  di  altri  contratti  e  accordi  in  ogni   modo

riguardanti  rapporti  di  lavoro nelle aziende comprese  nella  sfera  di

applicazione  del  presente  contratto,  è  prescritto  il  tentativo   di

conciliazione  da esperirsi presso l'organizzazione di settore  competente

per territorio, con l'assistenza:

 

a)   per i datori di lavoro, della stessa organizzazione di settore;

b)    per i prestatori d'opera, dell'O.S. locale di una delle associazioni

  nazionali  firmatarie  del presente contratto,  cui  il  lavoratore  sia

  iscritto o abbia conferito il mandato.

 

 

Impegno a verbale.

 

Sulla materia della conciliazione e dell'arbitrato le parti s'impegnano  a

sottoscrivere apposito protocollo.

 

 

 

Art. 95 - Tentativo di conciliazione.

 

La  parte  interessata  alla definizione della  controversia  è  tenuta  a

richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell'O.S. alla  quale

sia iscritta o abbia conferito il mandato.

 

L'O.S. che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la

controversia   all'organizzazione  contrapposta  per  mezzo   di   lettera

raccomandata r.r.

 

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di

lavoro,  l'organizzazione  di settore ne darà  comunicazione  per  lettera

raccomandata r.r. al prestatore d'opera, invitandolo a designare  entro  8

giorni l'O.S. dei lavoratori che dovrà assisterlo.

 

Dalla  data  di  ricevimento  della  lettera  raccomandata  prevista   nei

capoversi  precedenti  decorre il termine  di  cui  all'ultimo  comma  del

presente articolo.

 

Ricevuta  la segnalazione, l'organizzazione di settore, provvede entro  10

giorni  alla convocazione delle parti e delle OO.SS. fissando il giorno  e

l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

 

Verbali  di  conciliazione  o  di mancato accordo,  redatti  in  5  copie,

dovranno  essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti

delle   rispettive   organizzazioni.  Copia  del  verbale   sarà   inviata

dall'organizzazione  di  settore all'Ufficio  del  lavoro  competente  per

territorio,  per gli effetti dell'art. 411, comma 3 e art.  412  C.P.C.  e

art. 2113 C.C. come modificati dalla legge 11.8.73 n. 533, e di ogni altra

norma  relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da  parte  dei

predetti  uffici.  Le  altre copie resteranno a disposizione  delle  parti

interessate e delle rispettive OO.SS.

 

Nel  caso  in  cui  il tentativo previsto dagli articoli precedenti  abbia

esito  negativo,  è  prescritto un secondo tentativo da  esperirsi  presso

l'Ufficio  del  lavoro  competente per territorio,  con  l'intervento  dei

rappresentanti delle stesse OO.SS. che hanno assistito le parti nel  corso

del primo esperimento.

 

I  relativi  verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti  in  5

copie,  devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti

delle  rispettive OO.SS. e del Direttore dell'Ufficio del lavoro o  di  un

suo delegato.

 

Le  parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo aver esperito

con  esito negativo anche il secondo tentativo di composizione;  le  parti

sono  tuttavia  libere d'iniziare l'eventuale azione  giudiziaria  qualora

l'intera  procedura di conciliazione non sia esaurita  alla  scadenza  del

termine  di 30 giorni dalla denuncia della controversia all'organizzazione

territoriale di settore.

 

 

 

Art. 96 - Conciliazione e arbitrato in caso di licenziamento.

 

Nel  caso di controversie riguardanti i licenziamenti individuali  di  cui

alla  legge  15.7.66 n. 604 e alla legge 20.5.70 n. 300,  come  modificato

dalla  legge 11.5.90 n. 108, deve ugualmente essere esperito il  tentativo

di conciliazione di cui al precedente articolo.

 

In  caso  di conciliazione della controversia, ai sensi e per gli  effetti

dell'art.  5,  legge 11.5.90 n. 108, il relativo verbale sarà  autenticato

dal  Direttore  dell'Ufficio  del  lavoro  competente  per  territorio   e

acquisterà forza di titolo esecutivo con decreto del Pretore.

 

Il  termine di 60 giorni previsto dall'art. 6, legge 15.7.66 n.  604,  per

l'impugnativa del licenziamento, resta sospeso fino all'esaurimento  della

procedura conciliativa di cui ai precedenti capoversi.

 

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso gli Uffici

del  lavoro,  le  parti possono definire consensualmente  la  controversia

mediante  arbitrato irrituale, in armonia con la norma di  cui  all'ultimo

comma dell'art. 5,  legge 11.5.90 n. 108, con le procedure e modalità  del

seguente articolo.

 

L'accordo   circa  il  deferimento  al  Collegio  arbitrale  deve   essere

comunicato dalle parti interessate alle rispettive OO.SS. entro 10  giorni

dall'esaurimento  del tentativo di conciliazione in sede  di  Ufficio  del

lavoro,  e  le organizzazioni sono tenute a procedere immediatamente  alla

costituzione del Collegio arbitrale.

 

Il Collegio arbitrale, composto da 1 rappresentante del datore lavoro e da

1 rappresentante del lavoratore, rispettivamente nominati dalle competenti

OO.SS.   e   da  1  Presidente  nominato  consensualmente  dalle  predette

organizzazioni.

 

In  caso  di  mancato  accordo sulla scelta del  Presidente  del  Collegio

arbitrale,  si  procederà al sorteggio tra i nominativi  compresi  in  una

lista in precedenza compilata d'intesa tra le organizzazioni di settore  e

gli  organi  sindacali locali delle organizzazioni nazionali di lavoratori

firmatarie del presente contratto.

 

Il  presidente,  ricevuto l'incarico, fissa entro 15  giorni  la  data  di

convocazione  del  Collegio, il quale è tenuto  a  pronunciarsi  entro  15

giorni  dalla  data della prima riunione. Qualora debbano  essere  assunti

mezzi  di prova, il Collegio con il provvedimento con cui li dispone,  può

prorogare per una sola volta e per non più di 15 giorni, il termine per la

decisione.

 

Il  Collegio  - qualora ritenga ingiustificato il licenziamento  -  emette

motivata decisione riguardante il ripristino del rapporto di lavoro.

 

Nel  caso  in  cui  il  datore  di  lavoro  non  intende  provvedere  alla

riassunzione,  deve  darne  comunicazione al  Collegio  entro  il  termine

massimo  di  3  giorni;  il  Collegio, non appena  a  conoscenza  di  tale

decisione, o comunque non appena decorso l'anzidetto termine di  3  giorni

senza   che   l'azienda  abbia  provveduto  alla  riassunzione,  determina

l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.

 

L'importo  dell'indennità di cui al precedente capoverso  non  può  essere

inferiore  a 5 né superiore a 12 mensilità di retribuzione, e deve  essere

determinato avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianità  di

servizio del lavoratore e al comportamento delle parti.

 

La  misura massima della predetta indennità è ridotta a 8 mensilità per  i

prestatori  di  lavoro  con anzianità inferiore a 30  mesi  e  può  essere

maggiorata fino ad un massimo di 14 mensilità per il prestatore di  lavoro

con anzianità superiore ai 20 anni.

 

In  ogni  caso  le misure minime e massime della predetta  indennità  sono

ridotte alla metà per il datore di lavoro che occupa fino a 60 dipendenti.

 

 

 

NORME FINALI

 

Art. 97 - Contributi di assistenza contrattuale.

 

Per  la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti

e  per  assicurare  l'efficienza  delle  proprie  strutture  sindacali  al

servizio  sia  dei lavoratori sia dei datori di lavoro ANEIOA,  FLAI-CGIL,

FISASCAT-CISL  e UILTUCS-UIL avranno facoltà di procedere  anche  in  modo

autonomo  alla  riscossione  di contributi di assistenza  contrattuale  di

competenza  per  il  tramite  di  apposita  convenzione  con  un  Istituto

previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4.6.73 n. 311.

 

I  contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto

dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti.

 

Le  misure  contributive  e le relative norme di  esazione  sono  definite

nell'allegato 8 al presente contratto.

 

Le  norme  di  cui  ai  precedenti capoversi fanno  parte  integrante  del

presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti

ai quali il contratto stesso si applica.

 

I  datori  di  lavoro  porteranno  espressamente  a  conoscenza  dei  loro

dipendenti il contenuto del presente articolo.

 

 

 

Art. 98 - Esclusività di stampa - Archivi contratti.

 

Il  presente  CCNL,  conforme all'originale, è  stato  edito  dalle  parti

stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di

legge.  E'  vietata  la  riproduzione parziale o totale  senza  preventiva

autorizzazione.  In caso di controversia fanno fede i testi  originali  in

possesso delle organizzazioni stipulanti ANEIOA, FLAI-CGIL, FISASCAT-CISL,

UILTUCS-UIL.

 

In  ottemperanza  a  quanto  previsto dalle direttive  sull'organizzazione

dell'archivio  della  contrattazione collettiva e ai sensi  dell'art.  17,

legge  n.  936/86,  le parti contraenti s'impegnano  ad  inviare  al  CNEL

(Consiglio  Nazionale  dell'Economia e del  Lavoro),  Archivio  contratti,

viale  D.  Lubin  2,  Roma,  copia del presente  CCNL.  Inoltre  ai  sensi

dell'art. 3, comma 2, DL n. 318 del 14.6.96, il presente CCNL, a  cura  di

una  delle  parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero  del

Lavoro   e   della   previdenza  sociale  e  agli  Enti  previdenziali   e

assistenziali.

 

In  forza  di  quanto  sopra, inoltre, qualsiasi  modifica  relativa  alla

costituzione  delle parti di cui al presente CCNL o qualsiasi  estensione,

pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per

adesione,   può   avvenire  esclusivamente  con   il   consenso   espresso

congiuntamente dalle parti stipulanti.

 

Le  parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha

validità  anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi  applicativi

del presente CCNL.

 

 

 

Art. 99 - Condizioni di miglior favore.

 

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore contrattuale in atto.

 

 

 

Allegati.

 

Allegato 1.

 

AUMENTI CONTRATTUALI 1999-2000

 

Ai lavoratori spettano i seguenti aumenti retributivi:

 

livelli    dal    dal

         1.1.99 1.12.99

                    

QUADRO   48.000  32.000

       45.000  30.000

       40.000  26.000

       38.000  26.000

       36.000  24.000

       34.000  23.000

       33.000  22.000

       30.000  20.000

 

L'importo dell'EDR è conglobato nel salario contrattuale.

 

 

 

Allegato 2.

 

TABELLE SALARIALI 1999-2000

 

Retribuzioni nazionali conglobate derivanti dal rinnovo 16 aprile 1999.

 

livelli   decorrenza dal  decorrenza dal

              1.1.99         1.12.99

                                 

QUADRO      2.543.627       2.575.627

          2.437.450       2.467.450

          2.179.099       2.205.099

          2.092.585       2.118.585

          1.915.041       1.939.041

          1.841.623       1.864.623

          1.769.223       1.791.223

          1.649.516       1.669.516

 

Per i quadri dall'1.5.99 l'indennità di funzione è pari a £. 300.000.

 

 

 

Allegato 3.

 

ACCORDO E TABELLE SALARIALI PER IL 2° BIENNIO 1997-1998

 

Oggi  10.3.97 presso la sede ANEIOA si sono incontrate le parti firmatarie

del  CCNL  dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie  1.1.95  così

rappresentate:

 

ANEIOA, FLAI-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL,

 

per  procedere, sulla base del Protocollo 23.7.93 e degli artt. 159 e  160

del  CCNL,  all'adeguamento dei minimi di stipendio base  per  il  periodo

1.1.97-31.12.98 e hanno convenuto quanto segue.

 

ADEGUAMENTO DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE

 

Allo  scopo di recuperare il differenziale tra l'inflazione programmata  e

l'inflazione  reale  per  il  periodo 1.1.95-31.12.96  e  incrementare  le

retribuzioni per il biennio successivo saranno erogati i seguenti  importi

al 4° livello, parametro 140, a partire:

 

·    dal 1.4.97          £.  50.508

·    dal 1.10.97             30.000

·    dal 1.7.98              25.000

·    dal 1.10.98      25.000

 

Gli  importi  saranno calcolati utilizzando la scala parametrale  prevista

dal  CCNL. Le parti concordano che nei territori in cui alla data  odierna

siano  stati  sottoscritti accordi di gradualità ex art. 123 CCNL,  la  1a

trance   degli  aumenti  contrattuali  decorre  dall'1.10.97   e   la   2a

dall'1.1.98.

 

 

APPRENDISTI

 

...OMISSIS...

 

 

RETRIBUZIONE NAZIONALE IN VIGORE DAL 1° APRILE 1997

 

Nei  territori dove sono stati sottoscritti accordi di gradualità ex  art.

124 CCNL in vigore dall'1.10.97.

 

              liv. paga base     ind.       EDR     totale

                               conting.               

                                                       

                Q  1.321.562   1.019.780  20.000  2.361.342

                1  1.231.573   1.015.734  20.000  2.267.307

LAVORATORI      2  1.012.253   1.003.988  20.000  2.036.241

QUALIFICATI     3    939.145   1.000.001  20.000  1.959.156

                4    787.308     991.733  20.000  1.799.041

                5    725.447     988.462  20.000  1.733.909

                6    663.588     985.206  20.000  1.668.794

                7    562.362     980.011  20.000  1.562.373

                                                       

APPRENDISTI     4    551.115     792.201  14.000  1.357.316

PRIMI 9 MESI    5    507.813     789.914  14.000  1.311.727

                                                      

APPRENDISTI     4    629.846     796.439  16.000  1.442.285

SEC. 9 MESI     5    580.357     793.822  16.000  1.390.179

 

 

 

RETRIBUZIONE NAZIONALE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1997

 

Nei  territori dove sono stati sottoscritti accordi di gradualità ex  art.

124 CCNL in vigore dall'1.1.98.

 

              liv. paga base     ind.       EDR     totale

                               conting.               

                                  

                Q  1.371.919   1.019.780  20.000  2.411.699

                1  1.278.502   1.015.734  20.000  2.314.236

LAVORATORI      2  1.050.825   1.003.988  20.000  2.074.613

QUALIFICATI     3    974.930   1.000.001  20.000  1.994.941

                4    817.308     991.733  20.000  1.829.041

                5    753.089     988.462  20.000  1.761.551

                6    688.873     985.206  20.000  1.694.079

                7    583.791     980.011  20.000  1.583.802

                                                      

APPRENDISTI     4    572.115     792.201  14.000  1.378.316

PRIMI 9 MESI    5    527.163     789.914  14.000  1.331.077

                                                      

APPRENDISTI     4    653.846     796.439  16.000  1.466.285

SEC. 9 MESI     5    602.472     793.822  16.000  1.412.294

 

 

 

RETRIBUZIONE NAZIONALE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1998

 

               liv. paga base     ind.       EDR     totale

                                conting.               

                                   

                Q   1.413.883   1.019.780  20.000  2.453.663

                1   1.317.609   1.015.734  20.000  2.353.343

LAVORATORI      2   1.082.968   1.003.988  20.000  2.106.956

QUALIFICATI     3   1.004.752   1.000.001  20.000  2.024.763

                4     842.308     991.733  20.000  1.854.041

                5     776.125     988.462  20.000  1.784.587

                6     709.945     985.206  20.000  1.715.151

                7     601.648     980.011  20.000  1.601.659

                                                       

APPRENDISTI     4     589.615     792.201  14.000  1.395.816

PRIMI 9 MESI    5     543.288     789.914  14.000  1.347.202

                                                       

APPRENDISTI     4     673.846     796.439  16.000  1.486.285

SEC. 9 MESI     5     620.900     793.822  16.000  1.430.722

 

 

 

RETRIBUZIONE NAZIONALE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1998

 

               liv. paga base     ind.       EDR     totale

                                conting.

                                   

                                                        

                Q   1.455.847   1.019.780  20.000  2.495.627

                1   1.356.716   1.015.734  20.000  2.392.450

LAVORATORI      2   1.115.111   1.003.988  20.000  2.139.099

QUALIFICATI     3   1.034.574   1.000.001  20.000  2.054.585

                4     867.308     991.733  20.000  1.879.041

                5     799.161     988.462  20.000  1.807.623

                6     731.017     985.206  20.000  1.736.223

                7     619.505     980.011  20.000  1.619.516

                                                       

APPRENDISTI     4     607.115     792.201  14.000  1.413.316

PRIMI 9 MESI    5     559.413     789.914  14.000  1.363.327

                                                        

APPRENDISTI     4     693.846     796.439  16.000  1.506.285

SEC. 9 MESI     5     639.328     793.822  16.000  1.449.150

 

 

 

Allegato 4.

 

CICLI STAGIONALI DI LAVORAZIONE

 

1)   Pomacee

2)   DrupaCee

3)   Agrumi

4)   Uva

5)   Fragole, lamponi e prodotti del sottobosco

6)   Altra frutta fresca

7)   Ortaggi

8)   Patate

9)   Frutta secca

10)  Castagne

11)  Frutta conservata

12)  Frutta e ortaggi surgelati

13)  Frutta esotica

 

 

 

Allegato 5.

 

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE

E LAVORO

 

Premessa.

 

Nell'ambito  della  più generale intesa tra ANEIOA e FLAI-CGIL,  FISASCAT-

CISL  e  UILTUCS-UIL per la definizione di nuove relazioni  sindacali,  le

parti,   ciascuna  per  le  proprie  competenze,  convengono  di  attivare

strumenti    contrattuali    e   legislativi   finalizzati    all'utilizzo

dell'istituto dei CFL.

 

ANEIOA  e  le OO.SS. FLAI-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL ravvisano  nel

CFL  uno  strumento  idoneo a favorire l'incremento  dell'occupazione,  in

particolare  femminile  e giovanile. Concordano inoltre  nell'identificare

l'attivazione  dei  comuni  interventi per  affrontare  i  problemi  della

formazione  e  dell'aggiornamento professionale, come uno degli  obiettivi

prioritari  da perseguire per fornire una risposta concreta alle  esigenze

di fluidità del mercato del lavoro.

 

Le  parti,  quindi,  nel  rispetto delle proprie autonomie  e  competenze,

esprimono la volontà di recepire le disposizioni di leggi vigenti al  fine

di  favorire  le  assunzioni  di  giovani  e  di  assicurare  agli  stessi

un'adeguata  formazione, finalizzata all'acquisizione  di  professionalità

conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.

 

 

Normativa.

 

Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19.7.94 n. 451 CFL mirati:

 

·     all'acquisizione di professionalità intermedie: con una durata di 24

  mesi (CFL di tipo A1);

·     all'acquisizione di professionalità elevate: con una  durata  di  24

  mesi

  (CFL di tipo A2);

·     all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa  che

  consenta   un  adeguamento  delle  capacità  professionali  all'ambiente

  produttivo e organizzativo delle imprese: con una durata di 12 mesi

  (CFL di tipo B).

 

Il   progetto  di  formazione  deve  indicare  l'iter  professionale   dei

lavoratori  interessati,  l'inquadramento iniziale,  quello  finale  e  la

durata del CFL.

 

L'inquadramento  previsto all'atto dell'assunzione potrà essere  inferiore

di un livello a quello previsto al termine del CFL.

 

Ai lavoratori assunti con CFL si applicano le disposizioni legislative che

disciplinano  i  rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa  anche

economica   del  presente  contratto  e  della  contrattazione  collettiva

integrativa, laddove esistente.

 

La  formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa,  deve

avere  una  durata di 130 ore per i contratti di tipo A2, di  80  ore  per

contratti di tipo A1, e di 20 ore per i contratti di tipo B.

 

Il   contenuto  dei  progetti  formativi  esonerati  dalla  procedura   di

approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle  apposite

Commissioni paritetiche competenti per territorio.

 

Nell'attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il

ricorso  ai  progetti definiti in base alla previgente  disciplina,  fatte

salve  le  modificazioni automaticamente applicabili,  conformemente  alla

legge  n. 451/94 in materia d'età, ore di formazione, retribuzione, durata

e livello d'inquadramento.

 

L'iter  formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui  all'apposito

allegato  e  il progetto sarà accompagnato da dichiarazione  d'impegno  al

rispetto  del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di  lavoro  e

sicurezza sociale.

 

Le  cause  di  sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità

del   termine   finale  per  un  periodo  di  durata  pari   all'effettiva

sospensione,  secondo i criteri e con le modalità previsti dalla  sentenza

della Corte costituzionale n. 149 dell'1.4.93.

 

I  progetti  di  formazione  dovranno  essere  presentati  alla  specifica

Commissione  paritetica  competente  per  territorio  per  il  parere   di

conformità ai fini della richiesta del nulla-osta.

 

Le  aziende che abbiano già attivato CFL attraverso la procedura di cui al

presente  articolo sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori

assunzioni  con CFL, a comunicare alla Commissione paritetica l'esito  dei

precedenti  contratti  anche  con  riferimento  al comma 6, art. 8,  legge

n.  407/90  come  modificato dall'art. 16, DL n. 299/94, convertito  nella

legge 19.7.94 n. 451.

 

Il  parere  deve essere emesso entro il limite massimo di 15 giorni  dalla

data  di  ricevimento anche in conformità a specifici accordi  applicativi

territoriali.  In  tal  senso le organizzazioni  firmatarie  del  presente

contratto  ratificano gli accordi territoriali in materia già  in  essere,

ferma restando la procedura di cui sopra.

 

Le  assunzioni  dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati  i

tempi di assunzione entro 3 mesi dalla data del parere di conformità

 

All'atto  della  richiesta  del  nulla-osta  l'azienda  dovrà  esibire  un

attestato  dal  quale risulti l'iscrizione dell'azienda  ad  ANEIOA  o  ad

un'associazione aderente alla stessa.

 

Accordi  applicati  a livello aziendale possono altresì essere  realizzati

nelle imprese che operano in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese

comunicheranno  i contenuti delle intese raggiunte alle loro  associazioni

territorialmente    competenti,   che   provvederanno    a    trasmetterle

all'organismo bilaterale interessato.

 

Gli  accordi in materia già in atto ai vari livelli all'entrata in  vigore

del contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra.

 

Il  presente titolo e gli accordi applicativi saranno notificati,  a  cura

delle parti, al Ministero del Lavoro e agli Uffici regionali e provinciali

del lavoro.

 

 

 

Allegato 6.

 

SCHEMA DOMANDA ASSUNZIONE CON CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO.

 

La sottoscritta ditta.....................................................

con sede in ..............................................................

Via........................n. .............Partita I.V.A. ................

scritta  all'Associazione nazionale esportatori importatori ortofrutticoli

e  agrumari (oppure all'Associazione territoriale) in relazione  a  quanto

previsto  dall'allegato  2, CCNL 11.7.91 delle  aziende  ortofrutticole  e

agrumarie,  che  dichiara di conoscere ed accettare  in  ogni  sua  parte,

chiede che sia accettata la presente richiesta di assunzione con contratto

di formazione e lavoro del

 

Sig.......................................................................

Nato a....................................residente a.....................

Via .................................................n ...................

con la qualifica di.......................................................

 

Allo stesso, per la durata del presente contratto di mesi............ sarà

riservato il trattamento previsto dal vigente CCNL.

 

La  formazione,  da  eseguirsi  in azienda, consisterà  nell'impartire  al

lavoratore  nozioni pratiche e tecniche necessarie per  l'apprendimento  e

l'aggiornamento  delle  mansioni proprie e della qualifica  oggetto  della

formazione.

 

Le fasi della formazione saranno realizzate mediante:

 

1)    Lo svolgimento delle mansioni stesse, in azienda, sotto la guida del

  titolare o di altro personale esperto, eventualmente anche esterno.

2)   L'insegnamento delle nozioni tecniche necessarie per il completamento

  della  formazione, con l'eventuale utilizzo di strumenti e attrezzature,

  impartite  dal  titolare o da altro personale esperto, direttamente  nel

  corso dello svolgimento delle attività lavorative.

 

L'azienda dichiara di non aver effettuato nei 12 mesi precedenti riduzione

di personale per la qualifica oggetto del presente contratto.

 

Si   allega   la  Dichiarazione  dell'Associazione  nazionale  esportatori

importatori  ortofrutticoli e agrumari (oppure Associazione  territoriale)

attestante l'adesione della scrivente azienda.

 

 

 

Allegato 7.

 

Art. 86 del CCNL 14 dicembre 1979.

 

c)   Indennità di anzianità.

 

Oltre  al  preavviso  di  cui  all'art.  84  o,  in  difetto,  oltre  alla

corrispondente indennità di cui all'art. 85, il lavoratore assunto a tempo

indeterminato  avrà  diritto  in  caso  di  licenziamento  a  un'indennità

commisurata come segue:

 

1)   Personale con mansioni impiegatizie ai sensi di legge:

 

-     30/30  della retribuzione mensile in atto per ogni anno di  servizio

  prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro.

 

2)   Personale con mansioni non impiegatizie ai sensi di legge:

 

a)    giorni  12  per  ogni  anno  di servizio  prestato  per  il  periodo

  d'anzianità di servizio maturata fino al 31.12.63;

b)    giorni  16  per  ogni  anno  di servizio  prestato  per  il  periodo

  d'anzianità di servizio maturato dall'1.1.64 al 31.12.70;

c)    giorni  20  per  ogni  anno  di servizio  prestato  per  il  periodo

  d'anzianità di servizio maturata dall'1.1.71 al 31.12.73;

d)    giorni  26  per  ogni  anno  di servizio  prestato  per  il  periodo

  d'anzianità di servizio maturata dall'1.1.74 in poi.

 

Il calcolo dell'indennità deve essere effettuato, per tutto il personale e

per  l'intera anzianità, sulla base della retribuzione in atto al  momento

della cessazione del rapporto, fatte salve le diverse aliquote e i diversi

scaglioni  di cui al comma precedente, anche nel caso previsto nell'ultimo

comma del precedente art. 64.

 

Ai fini del computo dell'indennità di anzianità i valori di cui al punto 2

del  comma  1  del presente articolo sono espressi in ventiseiesimi  della

retribuzione mensile.

 

Agli   effetti  delle  norme  contenute  nel  presente  articolo  dovranno

computarsi nella retribuzione, oltre allo stipendio o salario contrattuale

di  fatto,  le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni  agli

utili,  nonché  le  indennità  continuative e  di  ammontare  determinato,

esclusi gli assegni familiari.

 

L'indennità  di  contingenza sarà computata, ai fini  della  liquidazione,

dell'indennità  di  anzianità dall'inizio del  rapporto  di  lavoro  salvo

quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

 

Se  il  lavoratore è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi

di  produzione  o  partecipazione agli utili, questi saranno  ragguagliati

alla media degli ultimi 3 anni o del minor tempo di servizio prestato.

 

Non   costituiscono  accessori  computabili,  agli  effetti  del  presente

articolo,  i  rimborsi di spese, i compensi per lavoro  straordinario,  le

gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili.

 

Agli  effetti del calcolo dell'indennità di anzianità, le frazioni di anno

saranno  conteggiate  per dodicesimi, computandosi  come  mese  intero  le

frazioni di mese superiori a 15 giorni.

 

Per  i  lavoratori a tempo determinato si fa riferimento all'art.  68  del

presente contratto.

 

 

 

Allegato 8.

 

REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER IL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA

CONTRATTUALE NAZIONALE

 

Articolo 1.

 

Il  contributo  per  assistenza contrattuale nazionale  che  i  lavoratori

intendono  versare alle organizzazioni nazionali sindacali dei  lavoratori

firmatarie  del  presente contratto sarà corrisposto a tali organizzazioni

unitariamente   tramite  ritenuta  sulla  retribuzione   giornaliera,   da

effettuarsi  dai singoli datori di lavoro nella misura e con  le  modalità

indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

 

 

 

Articolo 2.

 

Le  ritenute  saranno effettuate dalle aziende, salva  sempre  la  volontà

contraria  dei  singoli  lavoratori  da  manifestare,  in  ogni   momento,

attraverso l'invio al datore di lavoro dal quale dipendono, di un'espressa

dichiarazione  conforme  all'allegato facsimile  che  sarà  consegnata  al

datore  di  lavoro  nel  mese  antecedente a quello  in  cui  s'inizia  ad

effettuare la prima ritenuta.

 

Resta  comunque  salva per il lavoratore la possibilità di manifestare  la

volontà  contraria  alla  ritenuta  in una  forma  equipollente  a  quella

indicata nel comma precedente.

 

 

 

Articolo 3.

 

L'importo  della  ritenuta  da effettuarsi sull'ammontare  di  paga  base,

indennità di contingenza e salario integrativo a titolo di contributo  per

assistenza  contrattuale nazionale è pari, sia per gli impiegati  sia  per

gli operai, allo 0,16% della retribuzione corrisposta.

 

 

 

Articolo 4.

 

Le  aziende  verseranno all'organizzazione nazionale secondo  le  modalità

dalla  stessa  indicate,  un contributo a loro  carico,  pari  allo  0,20%

dell'ammontare delle retribuzioni mensilmente corrisposte ai prestatori di

lavoro.

 

 

 

Allegato 9.

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI BILATERALI

 

Il  presente regolamento è convenuto tra le parti al fine di consentire la

funzionalità dei Comitati, nonché per uniformarne le modalità operative.

 

1)   Presidenza.

 

La  Presidenza del Comitato bilaterale sarà assunta alternativamente, ogni

2  anni  da  1 rappresentante ANEIOA e da 1 rappresentante dei lavoratori.

Spetta  al  Presidente la convocazione del Comitato bilaterale, anche  per

richiesta di una delle parti.

 

 

2)   Segreteria.

 

La  Segreteria  del  Comitato  bilaterale  sarà  assunta  a  turno  da  un

rappresentante  dei  datori  di lavoro se  la  Presidenza  è  affidata  al

rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.

 

 

3)   Riunioni del Comitato bilaterale.

 

I   lavori  del  Comitato  bilaterale  saranno  verbalizzati  a  cura  del

Segretario.

 

Per la validità delle riunioni in 1a convocazione è necessaria la presenza

di tutte le organizzazioni componenti del Comitato bilaterale.

 

Per  la  validità  della riunione in 2a convocazione, che  dovrà  avvenire

entro  i  successivi  7 giorni e con un preavviso di almeno  3  giorni,  è

sufficiente la maggioranza assoluta delle componenti.

 

I  pareri  raggiunti  con l'assenso unanime di tutte  le  componenti  sono

vincolanti  per  le  stesse  organizzazioni  rappresentate  nel   Comitato

bilaterale e saranno trasmessi alle corrispondenti organizzazioni  per  un

necessario   coordinamento  degli  adempimenti  relativi  alle   decisioni

adottate.

 

Gli  atti  del  Comitato bilaterale sono conservati  presso  la  sede  del

Comitato bilaterale medesimo.

 

 

4)   Rappresentanti.

 

I  componenti  del  Comitato  bilaterale sono  nominati  dalle  rispettive

organizzazioni con lettera inviata alle altre organizzazioni.

 

Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca o dimissioni.

 

E' ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante

da parte dell'organizzazione che l'ha nominato.

 

In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno

o  più  membri  del  Comitato  bilaterale, i  dirigenti  delle  rispettive

organizzazioni si sostituiranno temporaneamente a loro.

 

 

5)   Compiti del Comitato bilaterale.

 

I  compiti  del Comitato bilaterale sono quelli indicati dall'art.  7  del

CCNL.

 

 

6)   Operatività del Comitato bilaterale.

 

La   sede  del  Comitato  bilaterale,  la  ripartizione  delle  spese,  la

periodicità  delle riunioni saranno definite da apposito  accordo  tra  le

parti.

 

 

 

Allegato 10.

 

APPRENDISTATO:

ACCORDO NAZIONALE PER IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

PER LA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI FORMATIVI

 

tra

 

ANEIOA

 

e

 

FLAI-CGIL - FISASCAT-CISL - UILTUCS-UIL

 

Alla  luce  delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto  per  il

lavoro  del  24.9.96,  dalla  legge n. 196/97  in  materia  di  promozione

dell'occupazione,   ANEIOA   e   FLAI-CGIL,   FISASCAT-CISL,   UILTUCS-UIL

convengono di aggiornare la regolamentazione già prevista dal CCNL  e,  in

tale  ambito,  disciplinare la formazione degli apprendisti attraverso  la

sperimentazione  di modelli formativi mirati, coerenti con  gli  effettivi

fabbisogni  delle  imprese  e le caratteristiche  soggettive  dei  giovani

interessati,  efficaci  per un'azione incisiva nei  confronti  degli  alti

tassi  di disoccupazione - particolarmente femminile anche alla luce della

legge  n.  125/91 - e in linea con le disposizioni attuative dell'art.  16

della citata legge n. 196/97.

 

Convenendo  sull'importanza  che,  non  solo  le  politiche  del   Governo

italiano,  ma anche quelle di tutti i Paesi avanzati assegnano al  sistema

di   formazione   ai  fini  dello  sviluppo  economico  e  sociale   della

collettività,  e  visto  che  nel  settore  ortofrutticolo   e   agrumario

l'apprendistato  è  ad  oggi  assai  poco  diffuso,  le  parti  firmatarie

attribuiscono    particolare   importanza   alla    suddetta    fase    di

sperimentazione.  Da  essa,  infatti,  dovrà  risultare  un   modello   di

formazione  certificabile, traducibile in credito formativo  e  assumibile

anche  ai fini del percorso della qualifica professionale e dell'attestato

di  competenza  (art.  5,  DM  8.4.98),  modello  che,  al  termine  della

sperimentazione  stessa,  sarà  esteso e  generalizzato  agli  apprendisti

assunti   nelle   imprese   ortofrutticole  e  agrumarie;   è   d'altronde

fondamentale,  per  un settore in profonda evoluzione al  punto  di  dover

incrementare  la  sfera  di applicazione del CCNL, individuare  meccanismi

formativi all'altezza delle esigenze evolutive delle imprese.

 

ANEIOA  e  FLAI-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL concordano di  procedere

nella  sperimentazione  per  un periodo  pari  a  2  anni  dalla  data  di

sottoscrizione del presente accordo.

 

Trascorso  tale  periodo il modello formativo che sarà stato  individuato,

attraverso le opportune fasi e sedi di verifica, costituirà il riferimento

generalizzato  per  il settore ortofrutticolo e agrumario:  a  regime  gli

oneri    (costi    dell'offerta   formativa)   derivanti   alle    imprese

dall'applicazione  di  tale modello e gli incentivi  e/o  le  agevolazioni

connesse  alle  attività di tutor saranno sostenuti con il cofinanziamento

di risorse pubbliche (nazionali, regionali e/o comunitarie).

 

 

La sperimentazione.

 

Per   realizzare   l'impegno  assunto  sulla  sperimentazione   le   parti

presenteranno,  entro  il............un  progetto  quadro   nazionale   da

finanziarsi sul capitolo............. del Fondo Sociale Europeo, cui andrà

ad  aggiungersi  un cofinanziamento da parte delle risorse nazionali  allo

scopo stanziate.

 

Tale  progetto,  nell'ambito  delle risorse disponibili,  interesserà  nel

biennio  almeno n°..........giovani assunti dal............e in  forza  al

momento  della sperimentazione in aziende collocate su tutto il territorio

nazionale nei bacini contrattualmente individuati.

 

Il progetto-quadro sarà definito sulla base dell'allegato schema.

 

Le  parti  nazionali,  con  il  supporto dell'Ente  bilaterale  nazionale,

coordineranno  i  modelli  formativi attuati nel  bacino  fornendo  moduli

applicabili a quel livello.

 

Per   consentire  la  valutazione  continua  della  sperimentazione   sarà

costituito un Comitato di coordinamento del progetto con la partecipazione

del  Ministero  del Lavoro e delle parti firmatarie del presente  accordo,

con l'assistenza tecnica dell'ISFOL.

 

Sulla   base   del  progetto-quadro  le  parti,  a  livello   di   bacino,

individueranno entro il..........

 

·     le  aziende  e i profili professionali oggetto della sperimentazione

  arricchendo il progetto-quadro a partire dalle specificità locali;

·     l'offerta  formativa presente sul territorio che possa rappresentare

  punto  di  riferimento  per  la costruzione  dei  modelli  formativi  da

  sperimentare;

·     tutti gli aspetti inerenti all'attuazione e all'organizzazione delle

  attività di formazione decidendo anche se avvalersi degli enti bilaterali.

 

Tale  lavoro  dovrà  concludersi con l'invio dei materiali  prodotti  alle

parti nazionali entro il...........

 

Le  parti firmatarie il presente accordo convengono che le imprese che non

abbiano  potuto  ricevere  l'offerta  formativa  sopra  descritta   devono

mantenere  le  agevolazioni contributive per l'assunzione di  apprendisti,

ciò nel rispetto delle norme contrattuali e di legge vigenti.

 

 

 

Allegato 11.

 

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE

E AGRUMARIE

 

Tra  ANEIOA e FLAI-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL si è convenuto quanto

segue.

 

 

Art. 1 - Fonte normativa.

 

Il  presente accordo vale quale disciplina generale in materia di RSU, per

effetto di: 1) quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23.7.93  tra

Governo  e  Parti sociali; 2) dall'Accordo interconfederale  20.12.93;  3)

dall'Accordo   intersindacale   (FLAI-CGIL,  FISASCAT-CISL,   UILTUCS-UIL)

definito  in data 24.5.96 per i lavoratori delle Aziende ortofrutticole  e

agrumarie.

 

 

 

Parte I - COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

 

Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione.

 

Nelle  aziende ortofrutticole e agrumarie si darà luogo alla  costituzione

delle  RSU,  sulla  base  di liste presentate ad iniziativa  delle  OO.SS.

firmatarie dell'accordo per il recepimento del Protocollo 23.7.93,  nonché

del presente accordo e del CCNL.

 

Hanno  altresì  potere  d'iniziativa a presentare liste  le  associazioni,

diverse  dalle OO.SS. suddette, purché formalmente costituite in sindacato

con  un  proprio  statuto  e  atto costitutivo  e  a  condizione  che:  a)

rappresentino  almeno  il 5% dei lavoratori aventi  diritto  al  voto;  b)

accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.

 

 

 

Art. 3 - Designazione delle liste.

 

Le  OO.SS.  firmatarie  del  presente accordo  s'impegnano,  senza  alcuna

eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale.

 

 

 

Art. 4 - Composizione delle Rappresentanze sindacali unitarie.

 

Alla  costituzione  delle  RSU  si procede per  2/3  dei  seggi,  mediante

elezione  a  scrutinio  segreto, da parte di  tutti  i  lavoratori  aventi

diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale.

 

La  parte  riferita al rimanente terzo è assegnata alle  liste  presentate

dalle  OO.SS. firmatarie del CCNL vigente e alla sua copertura si  procede

in proporzione ai voti ricevuti nei 2/3.

 

 

 

Art. 5 - Attribuzione dei seggi.

 

Ai  fini  dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU,  il  numero  dei

seggi  sarà  ripartito  -  secondo il criterio  proporzionale  puro  -  in

relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.

 

La  quota  del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio

di  composizione  della RSU previsto dall'art. 4, comma  2,  del  presente

accordo.

 

Qualora  2  o  più  liste  ottengano lo stesso  numero  di  preferenze  e,

attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio  o

i  seggi,  si  procederà al ballottaggio con nuova votazione  e  risulterà

attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno il maggior numero

di voti in base al criterio di cui al comma 1.

 

Qualora 2 o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di

voti  di  preferenza,  la designazione sarà data al  candidato  che  abbia

maturato maggiore anzianità d'iscrizione al sindacato presso l'azienda.

 

 

 

Art. 6 - Composizione delle liste.

 

Nella  composizione delle liste sarà perseguita un'adeguata rappresentanza

di    genere,   attraverso   una   coerente   applicazione   delle   norme

antidiscriminatorie.

 

Al  fine  della  distribuzione dei seggi, le OO.SS. terranno  conto  delle

categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 C.C.,  nei

casi d'incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale delle

aziende per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

 

 

 

Art. 7 - Numero dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.

 

Fermo  restando  quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, sotto  il  titolo

rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo delle parità di  costi  per

le aziende), il numero dei componenti delle RSU sarà così determinato:

 

a)   1 rappresentante nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;

b)    4  rappresentanti nelle unità produttive che occupano da  16  a  100

  dipendenti;

c)    8  rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101  a  200

  dipendenti;

d)    9  rappresentanti  nelle unità produttive che occupano  più  di  201

  dipendenti.

 

Fermo  restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art.

23  della legge 20.5.70 n. 300, i componenti delle RSU hanno diritto,  per

l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

 

 

 

Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio.

 

La  RSU  sostituisce  le  RSA nella titolarità  dei  diritti,  permessi  e

prerogative  previste dalla legge n. 300/70 e dal CCNL di categoria  e  ad

essa  sono  conferiti  i  compiti di tutela dei  lavoratori  e  di  agente

contrattuale  di 2° livello, unitamente alle strutture territoriali  delle

OO.SS. presentatrici delle liste ai sensi dell'art. 3.

 

 

 

Art. 9 - Durata e sostituzione nell'incarico.

 

I componenti della RSU restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti

nelle successive elezioni.

 

La  RSU  uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione

da  affiggere  negli appositi spazi riservati all'attività  sindacale  che

l'azienda  metterà  a disposizione della RSU e da inviare  alla  Direzione

aziendale.

 

Le  elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti  la

data  di  scadenza sopra prevista. Le strutture unitarie di  categoria  di

grado  superiore  a  quello  territoriale  interessato,  intervengono  per

promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza

dei  36  mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle RSU sulla  base

delle  modalità  stabilite dal presente accordo  e  delle  relative  norme

attuative  precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine  la  RSU  si

considera automaticamente decaduta.

 

In  caso  di dimissioni, o decadenza, di un componente la RSU,  lo  stesso

sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

 

Le  dimissioni  dei  componenti le RSU non possono  concernere  un  numero

superiore  al  50%  degli  stessi,  pena  la  decadenza  delle  RSU,   con

conseguente  obbligo  di  procedere al suo rinnovo,  secondo  le  modalità

previste dal presente accordo.

 

 

 

Art. 10 - Revoca delle Rappresentanze sindacali unitarie.

 

A  maggioranza  assoluta (50% + 1) del Collegio elettorale,  i  lavoratori

possono  revocare il mandato a componenti o alla totalità  delle  RSU.  La

revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea,

convocata  nei  limiti  del monte ore previsto dal CCNL,  ove  partecipino

almeno i 2/3 dei lavoratori del collegio interessato.

 

 

 

Art. 11 - Clausola di salvaguardia.

 

Le   OO.SS.  dotate  dei  requisiti di cui all'art. 19 della legge 20.5.70

n.  300,  che  siano  firmatarie del presente  accordo  o  che,  comunque,

aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla  procedura

di   elezione  delle  RSU,  rinunciano  formalmente  ed  espressamente   a

costituire  RSA  e/o  CdA  ai sensi della norma sopracitata  e  dichiarano

automaticamente decadute le RSA e/o i CdA, precedentemente costituiti,  al

momento della costituzione della RSU.

 

 

 

Parte II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE

           UNITARIA

 

Art. 1 - Validità delle elezioni - quorum.

 

Le  OO.SS.  stipulanti il presente accordo s'impegnano,  entro  i  3  mesi

successivi  alla  stipula dello stesso, a comunicarsi  vicendevolmente  le

nomine  delle RSA e a favorire la più ampia partecipazione dei  lavoratori

alle   prime   elezioni   per   le  RSU  mediante   un'adeguata   campagna

d'informazione.

 

Per  la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte  alla

votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

 

Nei  casi  in  cui  detto quorum non sia stato raggiunto,  la  Commissione

elettorale  e  le OO.SS. assumeranno ogni determinazione  in  ordine  alla

validità  della  consultazione in relazione  alla  situazione  venutasi  a

determinare nell'unità produttiva.

 

 

 

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo.

 

Hanno  diritto al voto tutti gli operai, gli impiegati e i quadri  non  in

prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.

 

Ferma  restando l'eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei  quadri

non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati nelle

liste  elettorali anche i lavoratori a tempo determinato il cui  contratto

di  assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua  del

rapporto  di lavoro non inferiore a 2 mesi, e il nucleo rappresentato  per

ciascuna  unità  produttiva non sia inferiore a 10 lavoratori  stagionali.

L'eletto in tal caso è in aggiunta ai componenti la RSU di cui all'art. 7,

parte I.

 

Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni altro caso di

risoluzione   del   rapporto  di  lavoro,  il  mandato   conferito   scade

automaticamente.

 

I  componenti  decaduti potranno essere sostituiti secondo le disposizioni

di cui all'art. 9 precedente.

 

Non  possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista  e  i

membri del Comitato elettorale.

 

 

 

Art. 3 - Presentazione delle liste.

 

Le  OO.SS. che intendano concorrere alle elezioni, purché in possesso  dei

requisiti  richiesti  dal presente accordo all'art.  2,  parte  I,  devono

presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno 10 giorni

prima della data fissata per le elezioni.

 

Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le

liste  dei  candidati mediante affissione negli appositi  spazi  riservati

all'attività sindacale.

 

 

 

Art. 4 - Comitato elettorale.

 

Al   fine   di  assicurare  un  ordinato  e  corretto  svolgimento   della

consultazione  è  costituito un Comitato elettorale. Per  la  composizione

dello  stesso  ogni organizzazione abilitata alla presentazione  di  liste

potrà designare un lavoratore dipendente dall'azienda, non candidato.

 

 

 

Art. 5 - Compiti del Comitato elettorale.

 

Il Comitato elettorale ha il compito di:

 

a)   ricevere la presentazione delle liste;

b)    immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni

  contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti

  dal presente accordo;

c)   verificare la valida presentazione delle liste;

d)    costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni  di  voto

  che   dovranno  svolgersi  senza  pregiudizio  del  normale  svolgimento

  dell'attività aziendale;

e)   assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

f)   esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui

  al presente accordo;

g)    proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti

  i soggetti interessati, comprese le associazioni presentatrici di liste.

 

 

 

Art. 6 - Scrutatori.

 

E'  in  facoltà  dei  presentatori  di ciascuna  lista  di  designare  uno

scrutatore fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione  degli

scrutatori  deve  essere  effettuata non oltre le  24  ore  che  precedono

l'inizio delle votazioni.

 

 

 

Art. 7 - Segretezza del voto.

 

Nelle  elezioni il voto è segreto e diretto e non può esser  espresso  per

lettera né per interposta persona.

 

 

 

Art. 8 - Schede elettorali.

 

La  votazione ha luogo per mezzo di scheda unica, comprende tutte le liste

disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In  caso  di

contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà  estratto

a  sorte.  Le  schede  devono essere firmate da almeno  2  componenti  del

seggio,  la loro presentazione e la votazione devono avvenire in  modo  da

garantire  la segretezza e la regolarità del voto. La scheda  deve  essere

consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente  del

seggio.  Il  voto  di  lista  sarà espresso  mediante  crocetta  tracciata

sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non  è  quella

predisposta   o   se  presenta  tracce  di  scrittura  o  analoghi   segni

d'individuazione.

 

 

 

Art. 9 - Preferenze.

 

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista

da  lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante

una  crocetta  apposta a fianco del nome del candidato  preferito,  ovvero

scrivendo  il  nome  del  candidato preferito nell'apposito  spazio  della

scheda.

 

L'indicazione  di più preferenze date alla stessa lista,  vale  unicamente

come  votazione della lista, anche se non sia stato espresso  il  voto  di

lista.  Il  voto  apposto  a  più di una lista,  o  l'indicazione  di  più

preferenze  date a liste differenti, rende nulla la scheda.  Nel  caso  di

voto  apposto  ad  una  lista e di preferenze date a  candidati  di  liste

differenti si considera valido solamente il voto di liste e nulli  i  voti

di preferenza.

 

 

 

Art. 10 - Modalità della votazione.

 

Il  luogo  e  il  calendario di votazione saranno stabiliti  dal  Comitato

elettorale,  previo  accordo  con  la  Direzione  aziendale  in  modo   da

permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il

normale  svolgimento dell'attività aziendale. Qualora  l'ubicazione  degli

impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno  essere

stabiliti   più   luoghi   di  votazione,  evitando   peraltro   eccessivi

frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza  del

voto.  Nelle aziende con più unità produttive, le votazioni avranno  luogo

presso la sede dell'azienda o in una o più sedi decentrate, scelte con  la

Direzione  aziendale.  Luogo  e calendario di  votazione  dovranno  essere

portati  a  conoscenza  di  tutti  i  lavoratori,  mediante  comunicazione

dell'albo  esistente presso le aziende almeno 8 giorni  prima  del  giorno

fissato per le votazioni.

 

 

 

Art. 11 - Composizione del seggio elettorale.

 

Il  seggio  è  composto  dagli scrutatori  di  cui  all'art.  6  e  da  un

Presidente, nominato dal Comitato elettorale.

 

 

 

Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale.

 

A  cura  del  Comitato  elettorale ogni  seggio  sarà  munito  di  un'urna

elettorale,  idonea  a  una regolare votazione, chiusa  e  sigillata  sino

all'apertura  ufficiale  della  stessa per l'inizio  dello  scrutinio.  Il

seggio  deve, inoltre, poter disporre di un elenco completo degli elettori

aventi diritto al voto presso di esso.

 

 

 

Art. 13 - Riconoscimento degli elettori.

 

Gli  elettori per essere ammessi al voto, dovranno presentare un documento

di riconoscimento oppure essere riconosciuti da almeno 2 scrutatori.

 

 

 

Art. 14 - Compiti del presidente.

 

Il  Presidente  farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti,  firma

accanto al suo nominativo.

 

 

 

Art. 15 - Operazioni di scrutinio.

 

Le  operazioni  di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura  delle

operazioni  elettorati. Al termine dello scrutinio, a cura del  Presidente

di seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche

delle  eventuali contestazioni, sarà consegnato - unitamente al  materiale

della  votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato elettorale che,  in

caso  di  più  seggi, procederà alle operazioni riepilogative  di  calcolo

dandone atto nel proprio verbale.

 

Il  Comitato  elettorale  al  termine delle operazioni  di  cui  al  comma

precedente,  provvederà a sigillare in un unico plico tutto  il  materiale

(esclusi  i  verbali)  trasmesso dai seggi; il plico  sigillato,  dopo  la

definitiva  convalida delle RSU, sarà conservato secondo  accordi  tra  il

Comitato  elettorale  e  la  Direzione aziendale  in  modo  da  garantirne

l'integrità  e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto  alla

presenza  di  un  delegato del Comitato elettorale e di un delegato  dalla

Direzione.

 

 

 

Art. 16 - Ricorsi al Comitato elettorale.

 

Il  Comitato  elettorale, sulla base dei risultati di  scrutinio,  procede

all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni

elettorali,  che  deve  essere sottoscritto  da  tutti  i  componenti  del

Comitato stesso.

 

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza  che

siano   stati  presentati  ricorsi  da  parte  dei  soggetti  interessati,

s'intende  confermata l'assegnazione dei seggi di cui  al  comma  1  e  il

Comitato ne dà atto nel verbale di cui sopra.

 

Ove  invece  siano  stati  presentati ricorsi  nei  termini  suddetti,  il

Comitato  elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo

nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto.

 

Copia  di  tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata  a

ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato

liste  elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui  al

comma  precedente  e notificata, a mezzo raccomandata  r.r.,  nel  termine

stesso sempre a cura del Comitato elettorale, all'azienda.

 

 

 

Art. 17 - Comitato dei garanti.

 

Contro  le  decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso  entro  10

giorni  ad apposito Comitato dei Garanti istituito a livello territoriale.

Tale  Comitato è composto da 1 membro designato da ciascuna  delle  OO.SS.

presentatrici delle liste, e dall'associazione nazionale sindacale  ANEIOA

ed è presieduto dal Direttore UPLMO o da un suo rappresentante.

 

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

 

 

Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.

 

La  nomina  a  seguito  di elezione dei componenti della  RSU,  una  volta

definiti  gli  eventuali  ricorsi,  sarà  comunicata  per  iscritto   alla

Direzione aziendale dalle OO.SS.

 

 

 

Art. 19 - Adempimenti della Direzione aziendale.

 

La  Direzione  aziendale  metterà a disposizione del  Comitato  elettorale

l'elenco  dei  dipendenti, previa richiesta da inviare  almeno  15  giorni

prima  delle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario

a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

 

 

 

Art. 20 - Disposizioni varie.

 

I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori e i componenti del seggio

elettorale,  dovranno  espletare i loro incarichi del  seggio  elettorale,

espletare  i  loro  incarichi al di fuori dell'orario  di  lavoro,  nonché

durante  l'orario  di  lavoro  utilizzando  in  via  eccezionale,   previa

richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge 20.5.70 n. 300.

 

Resta  inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti,  i

poteri  e  le  tutele già previste dalla legge e dal  CCNL  a  favore  dei

dirigenti  delle RSA, e ora trasferite ai componenti la RSU in  forza  del

presente accordo.

 

 

 

Art. 21 - Clausola finale.

 

Il  presente  accordo  sulle  RSU potrà costituire  oggetto  di  modifica,

integrazione o disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo  preavviso

di 4 mesi.

 

 

Roma, 24 maggio 1996

 

 

 

Allegato 12.

 

VERBALE DI ACCORDO SUL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA

DEI LAVORATORI (RLS)

 

In   relazione  a  quanto  previsto  all'art. 18, comma 4, D.lgs.  19.9.94

n.  626,  che  demanda  alla  contrattazione  collettiva  le  modalità  di

designazione  ed  esercizio delle funzioni del RLS, si è convenuto  quanto

segue.

 

Art. 1 - Designazione del Rappresentante della sicurezza.

 

Ai  sensi di quanto previsto al comma 2, art. 18, D.lgs. n. 626/94,  nelle

aziende  ortofrutticole e agrumarie fino a 15 dipendenti il RLS  è  eletto

direttamente dai lavoratori.

 

Nelle  aziende  ortofrutticole e agrumarie e nelle  unità  produttive  che

occupano  più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori,

di norma, nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

 

Nelle  aziende  che  occupano più di 100 dipendenti con unità  produttive,

esclusa  la sede centrale, ciascuna delle quali ne occupa meno  di  15,  i

lavoratori  eleggeranno per dette unità periferiche 1 rappresentante  ogni

100,   o  frazione  di  100,  dipendenti,  di  norma,  nell'ambito   delle

rappresentanze sindacali in azienda.

 

Qualora  la RSU dovesse rassegnare le dimissioni prima della scadenza  del

mandato,  il RLS dovesse farne parte, continua a svolgere il suo  incarico

fino   a  nuova  elezione,  utilizzando  i  soli  permessi  previsti   per

l'assolvimento di tale funzione.

 

Hanno  diritto al voto tutti i lavoratori iscritti nel libro  matricola  e

possono  essere  eletti tutti i lavoratori non in prova  con  contratto  a

tempo  indeterminato che prestano la loro opera nell'azienda o nelle varie

unità produttive.

 

L'elezione  si  svolgerà  a  scrutinio  segreto  con  le  stesse  modalità

stabilite nell'accordo per l'elezione dei componenti le RSU.

 

La  durata  dell'incarico è triennale e il lavoratore  eletto  può  essere

rieleggibile.

 

Ad  elezione  effettuata,  copia del verbale dello  scrutinio,  contenente

l'indicazione del numero dei votanti e il nome del lavoratore eletto  sarà

trasmesso alla Direzione dell'azienda.

 

 

 

Art. 2 - Permessi retribuiti.

 

Al  RLS per l'assolvimento delle sue funzioni, saranno concessi i permessi

retribuiti di seguito specificati:

 

a)   12 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;

b)   24 ore annue per ciascun rappresentante, nelle aziende, o nelle unità

  produttive, che occupano da 16 a 200 dipendenti;

c)    40 ore per ciascun rappresentante, nelle aziende che occupano più di

  200  dipendenti, parte dei quali in più unità produttive che ne occupano

  meno di 15.

 

E'  escluso l'utilizzo dei permessi retribuiti per le consultazioni di cui

ai  punti  b),  c), d), dell'art. 19, comma 1, D.lgs. n.  626/94,  per  le

ispezioni di cui al punto i) dello stesso articolo, nonché per la riunione

periodica di cui all'art 11 del citato decreto.

 

 

 

Art. 3 - Attribuzioni del Rappresentante della sicurezza.

 

Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il RLS ha diritto:

 

a)    di  accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nel  rispetto  delle  esigenze

  produttive e con le limitazioni previste dalla legge, previa segnalazione

  alla Direzione delle aziende di quali ambienti di lavoro intenda visitare.

  Tali   visite   possono  essere  effettuate  anche   congiuntamente   al

  rappresentante aziendale della sicurezza o di un suo incaricato;

b)    di  ricevere informazioni e di prendere visione della documentazione

  aziendale  di  cui  al  comma  1,  lett. e) e f), dell'art. 19, D.lgs. n.

  626/94, relative all'unità produttiva di cui è rappresentante;

c)    di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.

  4,  comma  2,  custodito  presso l'azienda o lo stabilimento,  ai  sensi

  dell'art. 4, comma 3, del citato D.lgs. n. 626/94.

 

Il  RLS  è tenuto a fare uso delle informazioni e della documentazione  di

cui  ha preso visione in forma strettamente limitata alla sua funzione nel

rispetto delle norme di legge relative al segreto di ufficio.

 

 

 

Art. 4 - Formazione del rappresentante.

 

La  formazione  del  RLS, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs.

n.  626/94,  deve essere effettuata con oneri a carico dell'azienda  e  si

svolgerà mediante utilizzazione di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli

previsti per lo svolgimento delle sue funzioni.

 

Il   programma   di   formazione,  se  svolto   direttamente   all'interno

dell'azienda, deve riguardare:

 

a)    le  conoscenze generali in tema di obblighi e diritti previsti dalla

  normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;

b)    le  conoscenze  generali  in  tema di rischi  relativi  all'attività

  specifica  del comparto aziendale di cui è espressione e delle  relative

  misure di prevenzione e protezione;

c)   le metodologie utilizzate per la valutazione del rischio;

d)    l'istruzione  sui metodi d'illustrazione dei problemi relativi  agli

  obblighi e diritti in materia di salute e sicurezza.

 

Nel  caso  siano  introdotte nel processo produttivo nuove tecnologie  che

abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza  dei

lavoratori,  sarà  cura  dell'azienda provvedere  all'aggiornamento  della

formazione del RLS e dei lavoratori interessati.

 

 

 

Art. 5 - Informazione-formazione dei lavoratori.

 

In  relazione a quanto previsto al Capo VI del D.lgs. n. 626/94 le aziende

forniranno  ai lavoratori un'adeguata formazione-informazione  sui  rischi

connessi  alle attività in generale svolte dall'azienda, sulle  misure  di

prevenzione  e  protezione adottate, sui rischi specificatamente  connessi

alle  mansioni  a  cui  è adibito e sulle procedure  di  pronto  soccorso,

d'incendio e di evacuazione.

 

Al  lavoratore sarà altresì comunicato il nome del Responsabile  aziendale

della sicurezza e del medico competente.

 

 

 

Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni.

 

In  relazione a quanto previsto al comma 1, art. 11, D.lgs. n. 626/94,  le

riunioni periodiche saranno convocate per iscritto con almeno 5 giorni  di

preavviso e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

 

E'  in  facoltà  del  RLS  richiedere, in presenza  di  gravi  e  motivate

situazioni   di   rischio,  la  convocazione  anticipata  della   riunione

periodica.

 

La  consultazione dei RLS, nei casi previsti dal D.lgs.  n.  626/94,  deve

svolgersi  con  la  dovuta  tempestività ed  è  in  facoltà  dei  predetti

rappresentanti   formulare   proposte  sugli   argomenti   oggetto   della

consultazione.

 

Nel  verbale da redigere sia al termine della riunione periodica,  sia  al

termine  della  consultazione  prevista dal richiamato  decreto,  dovranno

essere riportate anche le eventuali osservazioni e proposte formulate  dal

predetto rappresentante.

 

 

 

Art. 7 - Organi paritetici e composizione delle controversie.

 

Ai  sensi  di  quanto  stabilito all'art. 20, D.lgs. n.  626/94  le  parti

costituiranno  a  livello  nazionale  una  commissione  con  funzioni   di

orientamento   e   di  promozione  d'iniziative  per  la  formazione   dei

lavoratori.

 

Fermo  restando  che è reciproco interesse dell'azienda e  dei  lavoratori

ricercare  in  materia  di  sicurezza del lavoro  soluzioni  condivise  ed

attuabili, qualora dovessero insorgere valutazioni contrastanti in tema di

diritti  disciplinati  dal  presente accordo,  la  relativa  controversia,

stante  la struttura della rete aziendale, sarà direttamente rimessa  alle

parti  nazionali che unitamente alle parti locali s'impegnano a  ricercare

una soluzione, ove possibile concordata.

 

 

 

Art. 8 - Disposizioni finali.

 

Per  quanto  non  previsto dal presente accordo si farà  riferimento  alle

disposizioni  di  legge.  Nel  caso siano introdotte modifiche  al  D.lgs.

n.   626/94  direttamente  incidenti  sul  presente  accordo,   le   parti

s'incontreranno per apportare i necessari aggiornamenti.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

Roma, 24 maggio 1996

 

 

 

Allegato 13.

 

INDICE   COMPARATIVO  CON  RIFERIMENTI  AGLI  EX  ARTICOLI  DELLA  STESURA

1995-1998.

 

Gli articoli senza riferimento derivano dal recente rinnovo contrattuale e

non avevano corrispondenza nel precedente testo contrattuale.

 

Costituzione delle parti.

 

Premessa.

 

Art. 1) Sfera di applicazione e validità del contratto   ex 1

Art. 2) Struttura e assetto del contratto                   ex 2-17

Art. 3) Decorrenza, durata, procedure e rinnovo          ex 159-160

 

 

Rapporti sindacali.

 

Art. 4) Informazioni                                     ex 4

Art. 5) Sistema delle relazioni sindacali                ex 5

Art. 6) Commissione paritetica nazionale                    ex 6

Art. 7) Comitato bilaterale nazionale

        e Comitato bilaterale di bacino

Art. 8) Commissione pari opportunità                     ex 7

Art. 9) EBO                                              ex 9

 

Ex art. 14 Eliminato

 

 

Diritti sindacali.

 

Art. 10) RSU                                             ex 25

Art. 11) Delegato aziendale                              ex 26

Art. 12) Dirigenti sindacali                             ex 27

Art. 13) Contributi sindacali                            ex 28

Art. 14) Permessi sindacali, affissioni

         e funzioni pubbliche elettive                   ex 29-31

Art. 15) Assemblee                                       ex 32

Art. 16) Referendum                                      ex 33

 

Ex art. 30 Eliminato

 

 

Tutela della persona.

 

Art. 17) Previdenza complementare                        ex 3

Art. 18) Promozione della tutela della salute

         e integrità fisica dei lavoratori               ex 34

Art. 19) Ambiente e sicurezza: D.lgs. n. 626/94          ex 35

Art. 20) Assenze per malattia e controlli                ex 96-97

Art. 21) Trattamento economico

         in caso di malattia                             ex 99

Art. 22) Infortunio                                      ex 100

Art. 23) Conservazione del posto                         ex 98-101

Art. 24) Gravidanza e puerperio                          ex 104-105-106

 

Ex art.  18 Eliminato

Ex art.  95 Eliminato

Ex art. 102 Eliminato

Ex art. 103 Eliminato

 

 

Inquadramento del personale.

 

Art. 25) Classificazione                                    ex 36

Art. 26) Passaggi di qualifica                              ex 109-110-111

Art. 27) Quadri                                    ex 37-38-39-40-41-42-43

 

Ex art. 8 Eliminato

 

 

Rapporto di lavoro.

 

Art. 28) Tipologia del rapporto di lavoro                       ex 44

Art. 29) Assunzione                                             ex 45-46

Art. 30) Disciplina del rapporto a tempo determinato

Art. 31) Disciplina del rapporto a tempo indeterminato

         a prestazione ridotta e part-time verticale

Gli artt. 30 e 31 sostituiscono gli                         ex 10-11-12-13

Art. 32) Riassunzione                                           ex 15

Art. 33) Convenzioni                                            ex 16

Art. 34) CFL                                                    ex 47

Art. 35) Periodo di prova                                       ex 48

 

 

Apprendistato.

 

Art. 36) Qualifiche, mansioni e limiti                         ex 49-50-51

Art. 37) Assunzione degli apprendisti                          ex 52

Art. 38) Periodo di prova                                      ex 53

Art. 39) Trattamento normativo ed economico

         degli apprendisti                                     ex 57-58

Art. 40) Malattia ed infortunio

Art. 41) Obblighi del datore di lavoro                         ex 55

Art. 42) Obblighi dell'apprendista                             ex 56

Art. 43) Durata del rapporto di apprendistato                  ex 54-59

Art. 44) Norme finali per l'apprendistato                      ex 60

 

 

Organizzazione del lavoro.

 

Art. 45) Orario di lavoro e lavoro a turni                     ex 61

Art. 46) Lavoro discontinuo o di semplice attesa

         o custodia                                            ex 64

Art. 47) Lavoro straordinario                               ex 63-65-66-68

Art. 48) Flessibilità                                          ex 69

Art. 49) Sospensione del lavoro                                ex 75

Art. 50) Riposo settimanale                                    ex 70

Art. 51) Festività                                             ex 71

Art. 52) Permessi retribuiti                                   ex 72

Art. 53) Festività soppresse                                   ex 74

Art. 54) Ferie                                     ex 77-78-79-80-81-82-83

Art. 55) Assenze                                               ex 84

Art. 56) Congedi e permessi per handicap                       ex 73

Art. 57) Funzioni pubbliche elettive                           ex 76

Art. 58) Congedi, diritto allo studio, 150 ore                 ex 85-86

Art. 59) Congedo matrimoniale                                  ex 87

Art. 60) Aspettativa per tossicodipendenza                     ex 88

Art. 61) Servizio militare e servizio civile                   ex 89-90

 

Ex art. 67 Eliminato

 

 

Trattamento economico.

 

Art. 62) Retribuzione personale a tempo indeterminato          ex 113

Art. 63) Retribuzione personale a tempo indeterminato

         con prestazione ridotta                               ex 114

Art. 64) Retribuzione personale a tempo determinato            ex 115

Art. 65) Paga contrattuale nazionale conglobata                ex 116

Art. 66) Aumenti di merito ed assorbimenti                     ex 118

Art. 67) Indennità di cassa                                    ex 119

Art. 68) Prospetto paga                                        ex 120

Art. 69) 13a mensilità                                         ex 121

Art. 70) 14a mensilità                                         ex 122

Art. 71) Anzianità di servizio                                 ex 107

Art. 72) Anzianità convenzionale                               ex 108

Art. 73) Scatti di anzianità                                   ex 112

Art. 74) Contratti di gradualità                               ex 123

 

Ex art. 117 Eliminato

 

 

Norme particolari.

 

Art. 75) Inventari                                            ex 151

Art. 76) Divise e attrezzi                                    ex 153

Art. 77) Lavori nelle celle frigorifere                       ex 124

Art. 78) Coabitazione, vitto e alloggio                       ex 152

Art. 79) Lavoro fuori sede                                    ex  62

Art. 80) Lavoratori fuori residenza                         ex 154-155-156

Art. 81) Missioni e trasferimenti                           ex 91-92-93-94

Art. 82) Cauzioni                                           ex 148-149-150

Art. 83) Appalti                                            ex 157

 

 

Risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Art. 84) Recesso                                            ex 125-126

Art. 85) Dimissioni

                                                            ex 138-139-140

Art. 86) Licenziamento                                  ex 127-128-129-130

Art. 87) Preavviso e mancato preavviso                      ex 131-132

Art. 88) TFR                                        ex 133-134-135-136-137

Art. 89) Anticipazione sul TFR

 

 

Norme disciplinari.

 

Art. 90) Obblighi del lavoratore                        ex 141-142-143-144

Art. 91) Provvedimenti disciplinari                           ex 84-145

Art. 92) Contestazione degli addebiti                         ex 146

Art. 93) Procedimenti penali                                  ex 147

 

 

Conciliazione delle controversie.

 

Art. 94) Conciliazione                                       ex 19

Art. 95) Tentativo di conciliazione                          ex 20-21

Art. 96) Conciliazione e arbitrato in caso

         di licenziamento                                    ex 22-23

 

 

Norme finali.

 

Art. 97) Contributi di assistenza contrattuale               ex 24

Art. 98) Esclusività di stampa - Archivi contratti

Art. 99) Condizioni di miglior favore                        ex 158

 

 

 

 

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