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STATUTO DEL
C.I.D.I. VALDERA ( PISA )
Articolo 1
E costituito il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti della Valdera (
C.I.D.I. Valdera ).
Ladesione allassociazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
Il C.I.D.I. Valdera condividendo lo Statuto nazionale ed impegnandosi a rispettarlo,
aderisce al comitato nazionale di Coordinamento.
Articolo 2
Il C.I.D.I. Valdera è unassociazione professionale di categoria costituita per
realizzare, nel confronto delle diverse posizioni culturali ed ideali, lunità degli
insegnanti intorno agli obiettivi della trasformazione della scuola, nel senso dei valori
democratici indicati dalla Costituzione.
Articolo 3
Per il conseguimento di tale scopo lassociazione si propone i seguenti compiti
specifici:
a) concorrere allesecuzione di studi di carattere generale e in particolare
sullorientamento in materia culturale e didattica degli insegnanti, dei laureati che
aspirano a insegnare e degli esperti del settore
b) assumere e favorire ogni utile iniziativa per laggiornamento, per la formazione
ed il perfezionamento del personale docente e di quello chiamato a collaborare con il
medesimo nella prospettiva di una scuola rinnovata nei contenuti e nei metodi
c) promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi di aggiornamento di
preparazione a concorsi anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini
analoghi
d) promuovere la pubblicazione, anche attraverso particolari iniziative editoriali, di
materiale avente attinenza con i fini istituzionali dellassociazione
e) promuovere con apertura a tutte le componenti scolastiche ( personale ispettivo,
direttivo, docente, amministrativo, studenti, genitori ) ogni altra iniziativa atta a
perseguire i fini dellassociazione.
Articolo 4
Il Centro Valdera opera nel territorio dei sei comuni della Valdera, della provincia di
Pisa e può estendere la sua attività a tutto il territorio della Repubblica.
Articolo 5
La durata del Centro è illimitata. Il suo scioglimento può essere deciso solo da una
seduta straordinaria dellAssemblea generale dei Soci, che delibera a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti.
Articolo 6
Sono organi dellAssociazione:
- lAssemblea generale dei Soci
- il Consiglio direttivo
- lUfficio di segreteria
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori
Articolo 7
Lassemblea è composta da tutti gli aderenti allassociazione. Deve essere
convocata dal Presidente almeno una volta lanno per lapprovazione del bilancio
e si riunisce almeno una volta lanno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria
ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda un quinto degli iscritti.
Nella seduta ordinaria lAssemblea delibera sulle linee generali di attività
dellassociazione per il raggiungimento dei fini statutari, approva il bilancio
consuntivo e preventivo, designa alla scadenza il nuovo Consiglio direttivo ed il Collegio
dei Revisori.
Lassemblea delibera con la maggioranza dei presenti, previa consultazione per
iscritto da effettuare almeno quindici giorni prima. In caso di urgenza la convocazione
può essere effettuata mediante telegramma con anticipo di almeno 18 ore.
Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei componenti lAssemblea,
salvo per la modifica degli articoli 2 e 3 che esigono la maggioranza dei due terzi dei
componenti stessi. Ogni aderente allassociazione ha diritto a un voto, ai sensi
dellart.2532 II comma C.C., esercitabile anche mediante delega scritta. La delega
può essere conferita solamente ad altro aderente allassociazione, purché non
faccia parte degli organismi previsti dallo Statuto. Ciascun delegato non può farsi
portatore di più di una delega.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale da un componente
dellassemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da
tutti gli aderenti che hanno diritto di farne fotocopia.
Articolo 8
Il Consiglio direttivo è lorgano dellassociazione ed ha la funzione di
gestione dellassociazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati
dallassemblea stessa e, in particolare, il compimento di atti da amministrazione
ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti. E composto da almeno
6 membri, nominati annualmente dallAssemblea nella sua prima seduta ordinaria. In
occasione di riunioni tematiche possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo
esperti di settore. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno, quale rappresentante
legale del Centro il presidente ed, eventualmente, due vicepresidenti. Il Consiglio
direttivo nomina al suo interno lUfficio di segreteria, delibera sulle domande di
ammissione allassociazione, predispone il bilancio annuale. Annualmente stabilisce
la quota annuale di iscrizione da effettuarsi allatto delladesione
allassociazione.
Articolo 9
LUfficio di segreteria è lorgano esecutivo ed è composto da almeno 3 membri
nominati annualmente su proposta del Presidente in seno al Consiglio direttivo.
LUfficio di segreteria delibera in prima istanza sulle domande di ammissione
allassociazione. LUfficio di segreteria delibera su ogni materia sottoposta
alla sua attenzione secondo le direttive impartite in via generale dallAssemblea dei
soci e dal Consiglio direttivo.
Articolo 10
Il presidente rappresenta il C.I.D.I. Valdera. Spetta al presidente convocare e presiedere
il Consiglio direttivo e lUfficio di segreteria, firma atti che comportino impegni
per lassociazione. In caso di assenza o impedimento del presidente, la
rappresentanza legale e le funzioni del presidente vengono assunte, su incarico del
presidente, da uno dei due vicepresidenti. Il Consiglio direttivo viene convocato almeno
tre volte allanno dal presidente, o per sua decisione o su richiesta di almeno un
quinto dei consiglieri. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente
convocare lUfficio di segreteria per la ratifica del suo operato.
Articolo 11
Il Collegio dei revisori si compone di non meno di tre persone, scelte annualmente
dallAssemblea con funzioni di controllo sullattività del Centro.
Articolo12
Nei limiti del presente statuto, il C.I.D.I. Valdera e il C.I.D.I. nazionale costituiscono
associazioni distinte ed autonome, sia ai fini contabili e amministrativi sia nei rapporti
con terzi.
Articolo 13
Il fondo comune è costituito:
dai versamenti effettuati dagli aderenti allassociazione
dai proventi derivanti dalle pubblicazioni
da contributi o donazioni di terzi
da altre entrate straordinarie
Articolo 14
I residui del Fondo comune eventualmente esistenti al momento dello scioglimento
dellassociazione saranno devoluti a Ente o Istituto da indicarsi da parte
dellAssemblea dei Soci nellatto dello scioglimento.
Articolo 15
E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione,
fondi e riserve o capitale durante la vita dellassociazione, essendo gli stessi
destinati alla realizzazione dellattività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. Ladesione allassociazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario allatto
dellammissione e al versamento della quota annua discrizione. E comunque
facoltà degli aderenti allassociazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto
a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di donazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i
versamenti minimi come sopra determinati per lammissione e liscrizione
annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né
ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dellassociazione
né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dallassociazione, può
pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato allassociazione a
titolo di versamento al fondo di donazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo
particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di
morte.
Articolo 16
Gli esercizi dellassociazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni
esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Segreteria è convocata per la predisposizione del
bilancio consuntivo dellesercizio precedente da sottoporre allapprovazione
dellAssemblea.
Entro il 30 settembre di ciascun anno la Segreteria è convocata per la predisposizione
del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre allapprovazione
dellAssemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dellassociazione nei 15 (
quindici ) giorni che precedono lAssemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La
richiesta di copie è soddisfatta dallassociazione a spese del richiedente.
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