STATUTO SOCIALE

Capo I

Regione sociale della Federazione

 

Art. 1 - La FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI SARDI IN ITALIA (F.A.S.I.) è costituita da associazioni, circoli, centri e sodalizi con altra denominazione, dei Sardi, ai sensi della normativa vigente, residenti e/o operanti nell'ambito nazionale, ad esclusione della Sardegna.

La Federazione è un'associazione democratica di libere organizzazioni autonome ed indipendenti, genericamente chiamate "associazioni" nel testo di questo Statuto.

La Federazione ha sede presso l'associazione a cui appartiene il Presidente, eletto a norma dei successivo art.13.

La Federazione si articola ed opera anche attraverso Circoscrizioni territoriali il cui numero è stabilito dal Congresso su proposta di un'apposita commissione.

Le norme di attuazione saranno fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Art.2 - La Federazione costituisce una forza sociale

 

Art. 3 - La Federazione, nel rispetto della normativa vigente e dell'autonomia -delle Associazioni aderenti si propone:

 

Capo Il

I Soci della Federazione

 

Art. 4 - La Federazione, in ottemperanza della normativa vigente è aperta a tutte le Associazioni dei territorio nazionale che siano caratterizzate da un ordinamento interno democratico.

La loro ammissione alla Federazione è condizionata ai seguenti requisiti:

  • l) alla domanda delle associazioni interessate, in esecuzione di un deliberato esplicito dell'assemblea dei soci;

    2) alla presenza nei loro statuti delle seguenti caratteristiche:

    - l'associazione non persegue fini di lucro, è apartitica ed è retta da principi e metodi democratici;

    - l'associazione si fa carico dei problemi e delle attese dei Sardi che per diritto o per situazione di fatto, ricadono entro i propri ambiti di rappresentatività;

    - l'associazione è retta da organi di governo: assemblea, consiglio direttivo e presidente; e da organi di controllo e garanzia: revisori dei conti e probiviri che si rinnovano non oltre ogni 3 anni;

    3) all'accettazione e al rispetto dello Statuto della Federazione e dei suo Regolamento di attuazione.

  • La permanenza delle associazioni nella Federazione è subordinata alla conservazione delle condizioni di ammissione.

     

    Art. 5 - Le associazioni possono operare nel territorio circostante tramite articolazioni periferiche per favorire una più ampia partecipazione dei Sardi presenti alle attività ed ai servizi delle associazioni stesse.

     

    Art. 6 - Le associazioni si raggruppano, per un più incisivo coordinamento delle loro attività e per sviluppare iniziative comuni nei confronti delle istituzioni locali, in circoscrizioni territoriali a norma dell'art.l.

    Le associazioni appartenenti alle circoscrizioni territoriali eleggono un proprio coordinatore, membro di diritto dei Comitato Esecutivo.

    Le cariche elettive a livello di circoscrizione non sono compatibili con altre cariche a livello nazionale o quelle elette in sede congressuale.

    L'elezione dei coordinatore deve avvenire entro quaranta giorni dalla fine dei congresso della Federazione. La mancata elezione dei coordinatore circoscrizionale comporta l'esclusione della circoscrizione dalle riunioni dei Comitato Esecutivo sino ad elezione avvenuta.

     

    Capo III

    Gli Organi della Federazione

    Art. 7 - Gli organi statutari della Federazione sono il Congresso, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Comitato Esecutivo, il Presidente.

    La Federazione può costituire commissioni di lavoro e strutture di servizio.

     

    Art. 8 - Il Congresso è il massimo organo deliberante della Federazione.

    Si riunisce ogni tre anni e straordinariamente su decisione dei Consiglio Direttivo Nazionale e su richiesta motivata di almeno due terzi delle associazioni aderenti.

    Il Congresso è composto dai Presidenti, dai rappresentanti e dai delegati delle associazioni eletti dalle assemblee dei soci, nel numero determinato dal regolamento di attuazione dello Statuto.

    Partecipano al Congresso, coi solo diritto di parola, anche i membri uscenti dei Comitato Esecutivo della Federazione e i membri dei collegi dei revisori dei conti e dei probiviri della Federazione.

     

    Art. 9 - Il Congresso:

    Le decisioni dei Congresso, accertato il numero legale, vengono deliberate a maggioranza assoluta dei votanti ad eccezione delle modifiche statutarie, che vengono deliberate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

     

    Art. 10 - Il Congresso è convocato, su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Presidente della Federazione e in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente nelle forme dettate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

     

    Art. 11 - Il Consiglio Direttivo Nazionale in occasione della riunione precongressuale, propone la nomina della commissione elettorale da sottoporre all'approvazione del Congresso.

    Alla commissione elettorale compete:

     

    Art. 12 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

    Esso è composto dai membri di diritto che sono:

    Qualora uno o più componenti cessino della loro funzione perché dimissionari, o perché non facenti più parte dell'Associazione a cui appartengono, o per altra legittima causa, essi verranno sostituiti dai loro legittimi successori nelle associazioni di appartenenza.

    Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione dei Presidente e, in sua assenza o impedimento, dei Vice Presidente, nel rispetto delle norme e dei tempi dettati dal regolamento di attuazione dello Statuto.

    Il Consiglio Direttivo Nazionale deve essere convocato in riunione straordinaria se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

     

    Art. 13 - Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza dei suoi componenti in carica; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

  • Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta:

    a) di eleggere, tra i componenti il Comitato esecutivo eletti dal Congresso, il Presidente della Federazione e due Vice Presidenti;

    b) di designare i componenti rappresentanti della Federazione, per tutti gli organismi ed enti dove tale rappresentanza sia prevista o richiesta;

    c) di approvare i rendiconti finanziari e i bilanci preventivi;

    d) di designare la commissione per la costituzione delle circoscrizioni territoriali, le cui delimitazioni verranno approvate in sede congressuale;

    e) l'obbligo di redigere ed approvare improrogabilmente, entro sei mesi dalla data di fine congresso, il regolamento di attuazione dello Statuto della federazione o sue eventuali modifiche se conseguenti ad incongruenze o a variazioni statutarie adottate;

    f) di curare il conseguimento dei fini statutari;

    g) di garantire e verificare, nell'ambito dei fini statutari, l'attuazione dei deliberati congressuali, costituendo, qualora insorgano questioni di carattere interpretativo, apposite commissioni di lavoro;

    h) la surrogazione dei componenti decaduti dal Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 9 dei presente Statuto;

    i) di deliberare, su proposta delle circoscrizioni di competenza geografica, e sentito il parere dei collegio dei Probiviri, sulle domande di ammissione delle associazioni e di sollecitare e ratificare le decisioni dei collegio dei Probiviri nei confronti delle Associazioni aderenti;

    1) di predisporre le norme congressuali e di designare la commissione che in sede di congresso curi gli adempimenti per le votazioni.

  • Art. 14 - Il Presidente della Federazione ha la rappresentanza legale della federazione di fronte a terzi sia in giudizio che in sede amministrativa.

    Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e il Comitato Esecutivo.

    Il Presidente propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei tesoriere che partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con solo voto consultivo.

    In caso di assenza o di impedimento dei Presidente, le funzioni vicarie vengono assunte, con le conseguenti responsabilità, dal Vice Presidente più votato.

     

    Art. 15 - Il Presidente, nello svolgimento della sua attività si avvale della collaborazione dei Comitato Esecutivo.

    Il Comitato Esecutivo è composto dai membri eletti dal Congresso e dai coordinatori di ciascuna Circoscrizione territoriale eletti in ciascuna di esse.

    Il Comitato Esecutivo è integrato dai Rappresentanti della Federazione in altri organismi o enti, di cui al precedente art.13, lett. b). Essi hanno diritto a voto consultivo.

  • Il Comitato Esecutivo ha il compito:

    a) di affiancare il Presidente nella gestione della Federazione;

    b) di dare esecuzione ai deliberati ed agli indirizzi dei Consiglio Direttivo Nazionale;

    c) di redigere e proporre al Consiglio Direttivo Nazionale i bilanci preventivi e i rendiconti finanziari;

    d) di deliberare gli atti di ordinaria amministrazione e di assumere eventuali e necessari provvedimenti d'urgenza da sottoporre a ratifica dei Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.

  • Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei conti e composto di tre membri effettivi e di due supplenti; dura in carica da un Congresso all'altro e nomina, con la partecipazione dei due membri supplenti, il suo Presidente tra i membri effettivi.

    Ad esso compete il controllo dell'attività finanziaria ed amministrativa, nel rispetto anche delle disposizioni dei codice civile e della normativa fiscale.

     

    Art. 17 - Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica da un congresso all'altro e nomina, con la partecipazione dei due membri supplenti, il suo Presidente tra i membri effettivi.

  • Il collegio dei Probiviri ha il compito:
  •  

     

    Capo IV

    Amministrazione e disposizioni finali

     

    Art. 18 - Il patrimonio della Federazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e ovunque dislocati.

    La Federazione ha un proprio bilancio ed una amministrazione autonoma per il suo funzionamento, regolata dalle norme dettate dal regolamento di attuazione dei presente Statuto.

  • Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite da:

    - contributi degli organi della Regione autonoma della Sardegna;

    - contributi delle associazioni aderenti;

    - contributi di amministrazioni pubbliche o private;

    - contributi legati a donazioni volontarie di privati singoli o associati.

  • Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

     

    Art. 19 - Il presente Statuto è integrato dal Regolamento di attuazione che il Consiglio Direttivo Nazionale delibera e modifica a norma dell'art.13.

     

    Art. 20 - In caso di scioglimento della Federazione, il Congresso, convocato a questo fine, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa deliberazione dei congresso stesso sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.

     

    Art. 21 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi nazionali e regionali sarde vigenti in materia di associazionismo e di emigrazione.

     

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