S T A T U T O

Art. 1) - COSTITUZIONE

E' costituita, con sede in Como, presso l'Associazione "La Stecca", l'Associazione denominata:

"Quelli del 49"

che, come da tradizione, associa tutte le persone della classe 1949, quindi nell'anno del  compimento del cinquantesimo anno di età.

L'associazione è un ente non commerciale di tipo associativo, non ha scopo di lucro, è apartitica ed agisce nell'ambito del volontariato.

La durata dell'associazione è fissata al 31/12/2049.

L'associazione è socia,  aderente  a "la Stecca"

Art. 2) - SCOPO

L'associazione si propone di:

a)     mantenere viva nel tempo la tradizione di concorrere ad affratellare coetanee e coetanei, nel ricordo del passato, degli amici scomparsi e di contribuire alla formazione di una società migliore improntata al sentimento, all'amore e al rispetto dei valori umani;

b)     attuare iniziative benefiche e ricreative;

c)     promuovere attività sociali, culturali ed assistenziali, in armonia con le finalità dell'associazione;

d)     operare in modo che le classi mantengano sempre integro lo spirito degli anni migliori approfittando delle gioie che ogni età può dare e guardando con serenità e fiducia all'avvenire.

In particolare lo scopo istituzionale dell'Associazione è il perseguimento di finalità di solidarietà  sociale nel settore della beneficenza.

L'Associazione ha l'obbligo di svolgere esclusivamente  l'attività istituzionale o quelle direttamente connesse, che in quanto tali costituiscono fonte per il reperimento di fondi necessari per il finanziamento dell'attività istituzionale dell'associazione.

Art. 3) - SOCI

Possono essere soci tutti i coetanei nati nell'anno 1949 la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato all'atto dell'ammissione la quota associativa stabilita per l'anno in corso.

Quota associativa:

I soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Ogni socio è tenuto a versare, ogni anno, la quota associativa, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota è intrasmissibile e non da luogo a rimborsi.

La qualifica di socio si perde per:

dimissioni; decesso; radiazione per violazione delle norme statutarie o indegnità morale;

I provvedimenti di radiazione sono adottati a maggioranza con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4) - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

 

Art. 5) - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci che abbiano versato entro il 31 marzo la quota associativa per l'anno in corso, essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, mediante avviso da inviare a mezzo posta, o, in alternativa,  pubblicato su un quotidiano locale e/o mediante affissione nella bacheca dell'Associazione "La Stecca", almeno cinque  giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere, luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci ed in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea approva il rendiconto economico, finanziario della gestione e la relazione morale fornita dal Consiglio Direttivo ai partecipanti;

Delibera su tutti gli atti relativi alla gestione dell'Associazione e riservati alla sua competenza dallo statuto con le modalità previste dall'art. 7, comma b).

L'assemblea è presieduta dal Presidente,  o in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte da uno dei Segretari dell'associazione e, in mancanza di questi da un segretario all'uopo eletto.

Delle riunioni dell'Assemblea dovrà essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 6) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria dell'associazione è convocata con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria. Delibera in merito a:

Art. 7) - VOTAZIONI

a)     Tutte le votazioni in seno all'Associazione avvengono per alzata di mano se non riguardano le persone, nel qual caso devono avvenire a scrutinio segreto.

b)     Per la validità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea:

Art. 8) - IL PRESIDENTE E LA ROSA D'ORO

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, in caso di impedimento od in sua assenza le funzioni sono esercitate dalla Rosa d'Oro.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Ha la direzione dell'Associazione e vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto, dà le opportune disposizioni perché siano eseguite le deliberazioni degli Organi Associativi.

Il Presidente e La Rosa d'Oro decadono dalla carica per:

a)     Dimissioni;

b)     Mancanza del requisito dell'onorabilità;

La perdita del sopracitato requisito sarà decisa dal Collegio dei Probiviri dell'associazione "La Stecca" su istanza del Consiglio Direttivo dell'Associazione; tale decisione è inappellabile.

Art. 9) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e dalla Rosa d'oro oltre ad un numero di membri stabilito dall'Assemblea e da questa eletti.

Ogni socio ha diritto di candidarsi e di essere eletto.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritengano  opportuno il Presidente dell'associazione  o almeno cinque membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di collaboratori al di fuori del Collegio stesso .

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

 

Art. 10) - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione,  non destinati ad incrementare il patrimonio sociale per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto  utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11) - IMPEGNO D'ONORE

I Soci s'impegnano a non adire, in nessun modo e per alcun motivo alle vie legali, per le loro eventuali divergenze con l'Associazione o per quelle che dovessero sorgere fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie che dovessero sorgere saranno sottoposte al giudizio inappellabile dell'Assemblea dei soci, o di persona da questa delegata quale arbitro amichevole compositore.

Art. 12 ) - VARIE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo ed il patrimonio saranno devoluti ad altro ente o associazione o persona, individuato dall'Assemblea fra quelli il cui fine sia in armonia con le finalità dell'art. 2 del presente statuto.

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della "Stecca" o alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in tema d'Associazioni.

Como, 18 marzo 1999

                                                       

Il Presidente

F.to   (Rag. Tullio Morganti)

Il Segretario

f.to (Oscara Anzani)

 

Registrato Ufficio Registro Como il 19/03/1999  al n. 6049

Serie 3 esatte lire 265.000