D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (1)

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (Stralcio) (2)

 

 

Il Presidente della Repubblica

visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione;

vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;

viste le osservazioni delle Regioni;

udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;

sentito il Consiglio dei Ministri;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

decreta:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

(giurisprudenza)

1. Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse Regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

 

2. Attribuzione a Province, Comuni e Comunità montane.

Ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

3. Settori del trasferimento e delle deleghe.

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio. Negli articoli seguenti è usata, per indicare le Regioni a statuto ordinario, la sola parola "Regione".

 

4. Competenze dello Stato.

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il Commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

 

5. Atti delegati e sub delegati. Comunicazioni.

Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la Regione deve dare comunicazione al Commissario del Governo.

 

6. Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.

Sono trasferite alle Regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la Regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

7. Norme regionali di attuazione.

Le Regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le Regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è sub delegato alle Province, ai Comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

 

8. Gestioni comuni fra Regioni.

Le Regioni, per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla Costituzione di Consorzi generali fra Regioni.

 

9. Polizia amministrativa.

I Comuni, le Province, le Comunità montane e le Regioni sono titolari delle funzioni di Polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alle Regioni le funzioni di Polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle Regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

 

10. Classificazione di beni o di opere.

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e Regioni si procede d'intesa con le Regioni interessate.

 

11. Programmazione nazionale e regionale.

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle Regioni.

Le Regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.

Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

 

TITOLO II

Ordinamento ed organizzazione amministrativi

Capo I

Oggetto

12. Materie del trasferimento.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie "ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla Regione" e "circoscrizione comunali".

 

Capo II

Ordinamento degli enti amministrativi locali

13. Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione ed enti locali non territoriali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione" concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle Regioni.

 

(giurisprudenza)

14. Persone giuridiche private.

è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione.

 

(giurisprudenza)

15. Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.

è trasferito alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.

 

Capo III

Circoscrizioni comunali

16. Circoscrizioni comunali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei Comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra Comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra Comuni e loro frazioni.

La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

 

TITOLO III

Servizi sociali

Capo I

Oggetto

(giurisprudenza)

17. Materie del trasferimento.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "Polizia locale urbana e rurale", "Beneficenza pubblica", "Assistenza sanitaria ed ospedaliera", "Istruzione artigiana e professionale", "Assistenza scolastica", "Musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna Regione.

 

Capo II

Polizia locale urbana e rurale

18. Polizia locale urbana e rurale.

Le funzioni amministrative relative alla materia "Polizia locale urbana e rurale" concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

 

(giurisprudenza)

19. Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del Prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del Prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i Consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai Comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del Commissario del Governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. (3)

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il Prefetto esprime parere conforme.

20. Controlli di pubblica sicurezza.

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di Polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di Polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

 

21. Regolamenti comunali.

Il presidente della Giunta regionale trasmette al Commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di Polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

 

Capo III

Beneficenza pubblica

 

22. - 26. (4)

 

Capo IV

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

(giurisprudenza)

27. Assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Le funzioni amministrative relative alla materia "Assistenza sanitaria ed ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;

b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;

c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;

e) alla tutela igienico sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g);

f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;

g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;

i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e postuniversitaria;

l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la Polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato (5);

b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;

c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle Regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle Regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale (6);

d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'Amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di Polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, Consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.

Fermo restando l'esercizio delle funzioni di Polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al Prefetto stabilire, su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.

 

28. Istituti a carattere scientifico.

Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le Regioni interessate. Spettano alle Regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.

Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla Regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

 

29. Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.

Le Regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della Regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.

 

(giurisprudenza)

30. Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medico chirurgici e di prodotti assimilati;

d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle Regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;

h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;

i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostarinze radioattive;

l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;

o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;

p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;

q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;

r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;

s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;

t) gli ordini e i collegi professionali;

u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.

 

(giurisprudenza)

31. Funzioni delegate.

è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;

b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Il Ministero della sanità può provvedere alla Costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle Regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.

 

32. Attribuzioni dei Comuni.

Sono attribuite ai Comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle Regioni e alle Province.

Spetta alla Regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.

Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo.

Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.

 

33. Attribuzioni della Provincia.

La Provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.

 

34. Attribuzioni aggiuntive.

Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite rispettivamente alle Regioni, alle Province ed ai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

 

Capo V

Istruzione artigiana e professionale

 

35. - 41. (7)

 

Capo VI

Assistenza scolastica

 

42. - 46. (8)

 

Capo VII

Beni culturali

(giurisprudenza)

47. Musei e biblioteche di enti locali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "Musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla Regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella Regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle Regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

 

48. Beni culturali.

Le funzioni amministrative delle Regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleontologico ed etnoantropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

 

49. Attività di promozione educativa e culturale.

Le Regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Le funzioni delle Regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le Regioni interessate.

 

TITOLO IV

Sviluppo economico

Capo I Oggetto

50. Materie di trasferimento.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "Ferie e mercati", "Turismo ed industria alberghiera", "Acque minerali e termali", "Cave e torbiere", "Artigianato", "Agricoltura e foreste", come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.

 

Capo II

Fiere e mercati

51. Fiere e mercati.

Le funzioni amministrative relative alla materia "Fiera e mercati" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

 

(giurisprudenza)

52. Attività commerciali.

Ferme restando le funzioni già di competenza delle Regioni e dei Comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.

Le Regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

 

53. Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato;

2) le esposizioni universali;

3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le Regioni.

 

(giurisprudenza)

54. Attribuzioni ai Comuni.

Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative:

a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;

b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;

d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;

e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;

f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla Regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;

g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

 

55. Disposizioni in materia di mercati.

Sono soppressi i pareri delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte di Comuni in merito:

a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;

b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

 

Capo III

Turismo ed industria alberghiera

(giurisprudenza)

56. Turismo ed industria alberghiera.

Le funzioni amministrative relative alla materia "Turismo ed industria alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.

Le funzioni predette comprendono fra l'altro:

a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;

b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;

c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turisticoricreative, dagli automobil club provinciali.

L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così modificato: "Fino a quando con legge regionale non sia riordinata, l'amministrazione locale del turismo, spettano alle Regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato".

 

57. Ente nazionale italiano per il turismo.

Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna Regione, le Regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero.

Fino a quando l'ENIT non sarà diversamente riorganizzato, il Consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, è integrato di quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un rappresentante designato dall'UNCEM. Alla scadenza del Consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all'art. 5, lettera d), e) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, e successive modificazioni.

 

58. Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico;

2) il nullaosta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le Regioni;

3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera;

4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.

 

(giurisprudenza)

59. Demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di Polizia doganale.

La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze sentite le Regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

 

60. Attribuzioni ai Comuni.

Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

a) promozione di attività ricreative e sportive;

b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

 

Capo IV

Acque minerali e termali

61. Acque minerali e termali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "Acque minerali e termali" concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque.

 

Capo V

Cave e torbiere

(giurisprudenza)

62. Cave e torbiere.

Le funzioni amministrative relative alla materia "Cave e torbiere" concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:

a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'aveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;

b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;

c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di Polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

Le Regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

 

Capo VI

Artigianato

(giurisprudenza)

63. Artigianato.

Le funzioni amministrative relative alla materia "Artigianato" concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.

Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle Camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché:

a) le funzioni esercitatate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;

b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;

c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le Commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.

Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.

Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

Il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle Regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

64. Camere di commercio.

Sono di competenza delle Regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.

Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle Camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.

Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle Camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia.

La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle Regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali.

I presidenti delle Camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della Camere di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il Presidente della Giunta regionale.

 

Capo VII

Consorzi industriali

(giurisprudenza)

65. Consorzi industriali.

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle Regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle Regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i Comuni e le Province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

 

Capo VIII

Agricoltura e foreste

(giurisprudenza)

66. Agricoltura e foreste.

Le funzioni amministrative nella materia "Agricoltura e foreste" concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvopastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvopastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socioeconomica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;

b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;

c) gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;

e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

Le Regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle Regioni le funzioni delle Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Sono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al Commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la Regione interessata. Sono trasferite alle Regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più Regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle Regioni interessate.

 

67. Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli.

Sono altresì trasferite alle Regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma. Per la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le Regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o coordinamento. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la Commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le Regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti.

 

(giurisprudenza)

68. Aziende di Stato per le foreste demaniali.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle Regioni in ragione della loro ubicazione.

Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa.

Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della Commissione di cui all'art. 113.

Sono parimenti trasferiti alle Regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.

L'Amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni.

 

69. Territori montani, foreste, conservazione del suolo.

Sono delegate alle Regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le Regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.

Sono trasferite alle Regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le Camere di commercio, ed esclusi i Comuni e le Comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvopastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata dalle Regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le Regioni formano programmi per la gestione del patrimonio silvopastorale dei Comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione.

Sono altresì trasferite alle Regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle Regioni anche sulla base di intese interregionali. Le Regioni provvedono altresì a costituire servizi antincendio boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le Regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco.

Sono inoltre trasferite alle Regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle Camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più Regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio. Le Regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.

 

(giurisprudenza)

70. Calamità naturali.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della L. 25 maggio 1970, n. 364. Compete, altresì, alle Regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.

Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato, sentite le Regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.

Restano ferme le competenze dello Stato relative:

a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle Regioni, su proposta della Regione interessata e d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

71. Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale;

b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;

c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le Regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni;

d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;

e) il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le Regioni interessate;

f) la formazione della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendio;

g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è impiegato anche dalle Regioni secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste;

i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.

Il Comitato di amministrazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle Regioni, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

72. Promozione e agevolazione di produzioni agricole.

Sono altresì trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.

 

(giurisprudenza)

73. Consorzi di bonifica.

Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle Regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più Regioni, si provvederà in base ad intese tra le Regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto.

La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più Regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più Regioni, spettano alle Regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le Regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna Regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della Regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale necessario.

Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.

 

74. Difesa contro le malattie delle piante coltivate.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative ai Consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le Regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato.

Sono inoltre trasferite alle Regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germativa, provenienza, stato fitosanitario e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.

 

75. Incremento ippico.

Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.

 

76. Assistenza agli utenti di motori agricoli.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

Le Regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore.

Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle Regioni le funzioni dei Comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

 

(giurisprudenza)

77. Funzioni delegate.

è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;

c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.

Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle Regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.

 

78. Attribuzioni dei Comuni.

Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di:

a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione;

b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

 

TITOLO V

Assetto ed utilizzazione del territorio

Capo I

Oggetto

79. Materia del trasferimento.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie "Urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale", "Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", "Navigazione e porti lacuali", "Caccia", "Pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.

 

Capo II

Urbanistica

(giurisprudenza)

80. Urbanistica.

Le funzioni amministrative relative alla materia "urbanistica" concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

 

(giurisprudenza)

81. Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio, nonché alla difesa del suolo (9);

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la Regione interessata (10).

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le Regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi (11).

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle Regioni del programma di intervento e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla Regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le Regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

 

(giurisprudenza)

82. Beni ambientali.

Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle Regioni;

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

c) l'apertura di strade e cave;

d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico (12).

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali (13).

 

(giurisprudenza)

83. Interventi per la protezione della natura.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, Regioni e Comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna Regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

è tatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.

 

Capo III

Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale

(giurisprudenza)

84. Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale.

Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra Regione.

Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre Regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le Regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee.

 

(giurisprudenza)

85. Trasferimento alle Regioni.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.

Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

 

(giurisprudenza)

86. Funzioni delegate.

è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assegno delle Regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

è delegato alle Regioni, con l'assegno delle Regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.

Le Regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato (14).

è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

 

Capo IV

Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale

(giurisprudenza)

87. Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una Regione.

D'intesa tra Stato e Regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.

 

(giurisprudenza)

88. Competenze dello Stato.

Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:

1) le opere marittime relative ai porti di cui alla I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste (15);

2) le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria;

3) le opere per le vie navigabili di prima classe;

4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volt; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti;

5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;

6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;

7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;

8) l'edilizia di culto;

9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;

10) le opere di ripartizione di danni bellici;

11) la determinazione di criteri generali tecnicocostruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art. 90;

13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le Regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.

 

89. Opere idrauliche.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le Regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle Regioni.

Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980 (16), alle Regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le Regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle Regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (17).

Con decorrenza del 1° gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle Regioni.

 

(giurisprudenza)

90. Acque.

Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.

In particolare sono delegate le funzioni concernenti:

a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;

b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett. B), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;

d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;

e) la Polizia delle acque.

Nelle materie precedenti le Regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.

 

(giurisprudenza)

91. Competenze dello Stato.

Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:

1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le Regioni interessate;

2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;

3) il censimento nazionale dei corpi idrici;

4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le Regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le Regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più Regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;

5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le Regioni interessate;

6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica (18).

 

(giurisprudenza)

92. Funzioni delegate.

è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;

b) attuazione dei piani di ricostruzione.

 

(giurisprudenza)

93. Edilizia residenziale pubblica.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. Fermo restando il potere alle Regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le Regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979. Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.

 

(giurisprudenza)

94. Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica.

Sono inoltre trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

è trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dell'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.

Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

 

(giurisprudenza)

95. Attribuzioni ai Comuni.

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

 

(giurisprudenza)

96. Attribuzioni delle Province.

Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

b) le attività istruttorie relative alla tenute dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.

Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.

 

Capo V

Navigazione e porti lacuali

97. Navigazione e porti lacuali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "navigazione e porti lacuali" concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.

Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.

 

98. Gestioni comuni.

Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i servizi in territori finitimi di più Regioni, sono esercitate mediante intesa tra le Regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile.

La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle Regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.

 

Capo VI

Caccia

99. Caccia.

Le funzioni amministrative relative alla materia "caccia" concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la Polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche.

Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di caccia.

Alle Regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.

 

Capo VII

Pesca nelle acque interne

(giurisprudenza)

100. Pesca nelle acque interne.

Le funzioni amministrative relative alla materia "pesca nelle acque interne" concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.

Le Regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore.

Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalle Regioni previo parere del competente organo statale.

Sono altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.

 

Capo VIII

Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

(giurisprudenza)

101. Funzioni amministrative trasferite.

Sono trasferite alle Regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri.

Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;

b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;

c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;

d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle Regioni;

e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

Sono inoltre trasferite alle Regioni le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché la Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

 

102. Competenze dello Stato.

Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;

2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnica scientifica;

3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;

4) la determinazione, d'intesa con le Regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle Regioni;

5) i programmi disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le Regioni interessate;

6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;

7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma;

8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare (19).

 

103. Funzioni delegate.

è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.

 

(giurisprudenza)

104. Attribuzione agli enti locali.

Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.

Sono attribuite alla Provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.

Le funzioni attribuite ai Comuni ed alle Province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1° gennaio 1980.

Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai Comuni ed alle Province.

 

105. Utilizzazione di uffici ed organi tecnici.

Finché le Regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.

Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le Regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

 

106. - 137. (20)

 

TABELLA A

Uffici dell'amministrazione dello Stato trasferiti

1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.

2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.

3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il Tevere, gli uffici del genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche) (*).

4) Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici.

5) Uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

6) Stabilimenti ittiogenici.

7) Osservatori per le malattie delle piante.

8) Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico.

9) Commissario per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.

10) Commissioni regionali e provinciali dello artigianato.

11) Commissioni provinciali previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

12) Comitati provinciali prezzi.

13) Ispettorati alimentazione. I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alle Regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.

Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la Regione interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.

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(*) Le attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a competenza generale quali organi dello Stato nelle materie non trasferite e non delegate alle Regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da impiegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici designati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

 

TABELLA B (21) (22)

 

 

 

 

(1) Pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (G.U. 1° aprile 1987, n. 14, S.S.), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del Prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma.

(4) Si omette il testo.

(5) Lettera così modificata con avviso pubblicato nella G.U. 3 ottobre 1977, n. 269.

(6) Lettera così modificata con avviso pubblicato nella G.U. 3 ottobre 1977, n. 269.

(7) Si omette il testo.

(8) Si omette il testo.

(9) Vedi, anche, l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

(10) Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

(11) Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

(12) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312.

(13) Vedi, ora, l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

(14) Abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

(15) Numero così sostituito dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.

(16) Termine differito al 31 dicembre 1980 dall'art. 1 del D.L. 7 maggio 1980 n. 152 ed al 31 dicembre 1981 dal D.L. 28 febbraio 1981 n. 35 (G.U. 2 maggio 1981, n. 60), convertito in legge dall'art. 1 della legge 29 aprile 1981 n. 162 (G.U. 30 aprile 1981, n. 118). L'art. 2 della citata legge così dispone: "Art. 2. In attesa del definitivo assetto delle competenze in materia di opere idrauliche, per le finalità di cui all'ultima voce della sezione "Ministero dei lavori pubblici" della tab. C allegata alla L. 30 marzo 1981, n. 119, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, così ripartita:

a) lire 70 miliardi per opere di competenza dello Stato; b) lire 28 miliardi per la realizzazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza; c) lire 2 miliardi per il potenziamento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici. All'onere previsto dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.". Da ultimo, una ulteriore proroga è stata disposta dall'art. 1 del D.L. 12 agosto 1983, n. 372, riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di), fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(17) Vedi anche l'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 789, e l'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945.

(18) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 260 (G.U. 19 giugno 1991, n. 24, S.S.), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 91, n. 6, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti le "piccole derivazioni di acque pubbliche".

(19) Vedi, ora, l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

(20) Si omette il testo.

(21) Vedi anche il D.L. 18 agosto 1978, n. 481.

(22) Si omette il testo.