L. 4 dicembre 1993, n. 491 (1)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (2)

 

 

1. [1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

2. Sono di competenza delle Regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonché le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, saranno trasferite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 2.

4. Le Regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge con le modalità e le procedure stabilite dalla legge stessa.] (3)

 

2. [1. è istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono di seguito rispettivamente denominati "Ministero" e "Ministro".

2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole Regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agro-alimentari ed agro-industriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera a), nonché alle competenze statali in materia di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione della Repubblica italiana all'elaborazione delle politiche comunitarie, tenendo conto delle linee di politica agricola individuate dal Comitato di cui al comma 6;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati;

e) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle Regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione.

4. Sono trasferite al Ministero, nei limiti di cui al comma 3, le seguenti funzioni:

a) in materia di acquacoltura e in materia di pesca marittima, quelle di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72, avvalendosi all'uopo delle capitanerie di porto, nonché quelle di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

b) in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) in materia veterinaria, nei limiti di cui all'articolo 3;

d) in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale, ivi comprese quelle già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3 della citata legge n. 488 del 1992.

5. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'articolo 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: - alla regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; - alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; - al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agro-alimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; alla cooperazione agro-industriale e alimentare; - all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; - alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti (4).

7. Il Comitato cura, altresì, l'informazione, la consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le Regioni e le Province autonome su tutte le materie previste dalla presente legge, assicurando il contributo delle Regioni e delle Province medesime alla elaborazione ed attuazione della politica agricola comune (PAC).

8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato (5).

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che sono attribuite alle Regioni e Province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).

10. Per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non può essere superiore al 20 per cento.] (6)

 

3. [1. Ferme restando le competenze del Ministero della sanità in materia veterinaria, è istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia composto dal Ministro e dal Ministro della sanità o loro delegati che, a turno, lo presiedono, da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri, nominati dai rispettivi Ministri, e da tre Presidenti di Regione o di Provincia autonoma designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, o da loro delegati.

2. Il Comitato:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie veterinaria e zootecnica;

c) definisce le modalità di partecipazione del Governo al Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea, in materia veterinaria e zootecnica.

3. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro della sanità sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'interazione dei rispettivi sistemi informatici e per la creazione di una banca dati comune.] (7)

 

4. [1. è istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali, composto dal Ministro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o loro delegati che, a turno, lo presiedono e da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri nominati dai rispettivi Ministri.

2. Il Comitato ha lo scopo di coordinare l'attività del Ministero e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel settore della trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali e, in particolare:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie di competenza inerenti la trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali;

c) cura la preparazione degli incontri comunitari, con particolare riguardo alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali.

3. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.] (8)

 

5. [1. Le competenze in materia di commissariati agli usi civici esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite al Ministero di grazia e giustizia, in attesa del riordino generale della materia degli usi civici.] (9)

 

6. [1. Il Governo, con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra Ministero e Regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali Amministrazioni;

b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi;

c) riordinare o sopprimere gli enti vigilanti dal Ministero prevedendo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, anche la possibilità di trasferirne le funzioni alle Regioni.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attività di elaborazione delle politiche nazionali. Le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e di protezione della denominazione di origine e di attestazione di specialità relative ai prodotti agro-alimentari sono attribuite ad un apposito servizio nazionale. Al personale risultante in eccedenza, a seguito della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), della organizzazione dei nuovi uffici e del trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di mobilità. I ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;

b) i Comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati o soppressi in funzione della organizzazione del Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

c) al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agro-alimentare e forestale, gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, saranno riordinati in un unico ente per la ricerca agro-

alimentare e forestale, prevedendo la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome agli organi di amministrazione secondo modalità determinate dal Ministro d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della presente legge;

d) al fine di garantire una maggiore finalizzazione dell'attività di ricerca allo sviluppo è istituita una Consulta nazionale per la ricerca agro-alimentare di cui fanno parte il Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni sindacali e dei produttori.

3. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle funzioni trasferite alle Regioni ed alle Province autonome, compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono corrispondentemente ridotti o soppressi. All'individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli interessati di parte corrente confluiscono, come quota vincolata, nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei relativi stanziamenti è quella che risulta disponibile alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 12, i Ministeri interessati continuano a gestire gli stanziamenti iscritti nei capitoli dei rispettivi stati di previsione, riguardanti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4.

5. In sede di programmazione il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6:

a) qualifica gli obiettivi produttivi per comparto e parallelamente ripartisce le risorse finanziarie da destinare a tali obiettivi;

b) ripartisce tra le Regioni e le Province autonome i quantitativi produttivi per comparto e per prodotto e, con vincolo di destinazione, le relative risorse finanziarie.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di legge ispirati ai princìpi di cui all'articolo 1, per la riforma:

a) del Corpo forestale dello Stato;

b) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi.] (10)

 

7. [1. è istituito, presso il Ministero, un elenco di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria e internazionale, in cui possono essere iscritti dal Ministro dipendenti del Ministero e di altre Pubbliche Amministrazioni nonché estranei alla Pubblica Amministrazione forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono scelti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero, con la qualifica di addetto agricolo, ai sensi e nei limiti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Si osservano i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in quanto applicabili.

2. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunità europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una Regione o Provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.] (11)

 

8. [1. Ferme restando le funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato connesse alle materie di competenza del Ministero, il Ministro si avvale anche di un reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alle dipendenze funzionali del Ministero e che persegue i seguenti fini:

a) svolgere controlli straordinari nel settore dei reati in danno della Comunità economica europea, commessi da parte di soggetti che percepiscano contributi comunitari indebitamente;

b) concorrere all'attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agro-

alimentare, d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi;

c) concorrere all'esecuzione di controlli, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.] (12)

 

9. [1. Sino all'emanazione di apposita legge di riforma per l'attuazione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'AIMA, nel rispetto dei criteri derivanti dalla normativa comunitaria, svolge i compiti ad essa attribuiti dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento a:

a) accertamenti istruttori, verifiche e certificazioni relativi alle attività di competenza, fatti salvi gli accertamenti mediante sopralluogo territoriale di competenza delle Regioni e delle Province autonome ed i controlli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate;

b) esecuzione delle forniture di prodotti agro-alimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati, nonché alle popolazioni indigenti e in stato di emergenza alimentare sia nazionali che extracomunitarie.

2. Al fine di garantire, anche nei confronti degli organi di controllo comunitari, la regolare tenuta della contabilità, il bilancio dell'AIMA è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo, nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità degli interventi di mercato e dell'erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'AIMA, anche avvalendosi del reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 8, per l'effettuazione di accessi ed ispezioni presso le imprese.] (13)

 

10. [1. Sino all'emanazione di apposite leggi di riforma continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Con legge dello Stato sono definiti i princìpi fondamentali cui devono conformarsi le legislazioni regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo anche conto della loro destinazione ambientale e fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

3. Il Ministro ed il Ministro dell'ambiente possono stipulare appositi accordi per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro adotta il disciplinare per le eventuali convenzioni con le singole Regioni per la utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato.

5. Restano ferme, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa vigente e le relative competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di contributi ed agevolazioni comunque denominati, a favore delle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 2.

6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché quello comunque assegnato alla Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgente le funzioni di cui all'articolo 2, continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

7. Il personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, in posizione di comando, presso altre Amministrazioni, può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro e, rispettivamente, con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinato il contingente di personale assegnato ai rispettivi Ministeri da trasferire per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonché il corrispondente contingente di personale già appartenente al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in mobilità.

9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è determinato il contingente di personale da trasferire alle Regioni, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della presente legge.] (14)

 

11. [1. Sono trasferiti alle Regioni i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.

2. All'individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione paritetica tra Stato e Regioni nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è esente da oneri fiscali.

4. Le partecipazioni azionarie nelle società di forestazione controllate dalla Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) SPA in liquidazione, ente di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale è assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni già impegnato a favore della FINAM SPA con deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 28 luglio 1992.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede a emanare le relative norme di attuazione.] (15)

 

12. [1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.] (16)

 

13. [1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 4 agosto 1993, n. 272, e 2 ottobre 1993, n. 393 (17).] (18)

 

14. [1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] (19)

 

 

 

 

(1) Pubblicata nella G.U. 4 dicembre 1993, n. 285.

(2) Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(3) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(4) Vedi il D.M. 22 novembre 1994, n. 750. (5) Vedi il D.M. 22 novembre 1994, n. 750.

(6) Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(7) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(8) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(9) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(10) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(11) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(12) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(13) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(14) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(15) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(16) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(17) Il decreto legge 4 agosto 1993, n. 272 e il decreto legge 2 ottobre 1993, n. 393 sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, non sono stati convertiti in legge.

(18) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

(19) Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.