L. 20 marzo 1941, n. 366 (1)

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (2) (3)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

(giurisprudenza)

1. [La raccolta, il trasporto e lo smaltimento (utilizzazione o dispersione e distruzione) dei rifiuti urbani assumono, nei riflessi dell'igiene, dell'economia e del decoro, carattere di interesse pubblico.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge, sono considerati rifiuti solidi urbani:

a) le immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche, o comunque destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni) (4);

b) le immondizie ed, in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni).] (5)

 

2. [Il Ministero dell'interno ha l'alta vigilanza ed il controllo sull'andamento dei servizi contemplati dalla presente legge nonché‚ di tutti gli altri che, nella materia, hanno carattere complementare ed accessorio.

Il governo del Re è autorizzato ad emanare al riguardo apposite norme di carattere obbligatorio, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.] (6)

 

3. [Per assolvere i compiti di cui all'art. 2 è istituito, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, un ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani.

Presso tale ufficio possono essere chiamati a prestare temporaneo servizio, anche per i necessari compiti d'ispezione, esperti in materia di nettezza urbana dipendenti dalle amministrazioni comunali (7).] (8)

 

4. Il Ministero dell'interno, attraverso l'ufficio predetto, provvede altresì:

[a) a raccogliere ed a studiare ogni dato utile sull'andamento dei servizi di cui trattasi, con speciale riguardo alla loro efficienza ed al loro costo;

b) a promuovere, presso enti o privati, studi ed esperienze che tendano a conseguire il migliore attrezzamento dei servizi e la più conveniente utilizzazione dei rifiuti solidi urbani;

c) a disporre l'erogazione di contributi, sussidi o premi ad enti e privati per gli studi e le esperienze di cui alla lettera b);

d) a promuovere o favorire congressi o riunioni tra gli esperti dei detti problemi;

e) a curare o promuovere eventuali pubblicazioni o bollettini destinati alla migliore diffusione o conoscenza di tali problemi;

f) ad impartire in materia direttive generali o particolari;

g) ad attuare i provvedimenti di carattere generale e speciale che dovessero ritenersi necessari od opportuni ai fini d'un sistematico, costante miglioramento dei servizi stessi.] (9)

 

5. [Il Ministero dell'interno ha facoltà di disporre, presso i Comuni del Regno, l'esecuzione di particolari esperimenti, anche a carattere tecnico industriale, per lo studio e la risoluzione dei problemi attinenti in genere al perfezionamento dei servizi ed alla migliore e più economica utilizzazione dei rifiuti. Per tali studi ed esperimenti, che dovranno svolgersi sotto la direzione ed il controllo del Ministero dell'interno, il Ministero stesso, qualora non provveda direttamente al loro finanziamento, ha facoltà di ripartire la spesa necessaria, in tutto od in parte, tra i Comuni più importanti del Regno.] (10)

 

6. [Presso il Ministero dell'interno è istituita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani alla quale sono conferite le attribuzioni previste dalla presente legge (11).

Essa dovrà inoltre, esprimere il proprio parere su tutte le questioni relative alla materia, che le siano sottoposte dal Ministero dell'interno.] (12)

 

7. [La Commissione centrale è presieduta dal sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come segue:

a) da un vice Presidente, scelto dal Ministro fra i funzionari di ruolo dell'amministrazione dell'interno;

b) dal Direttore generale dell'amministrazione civile;

c) dal Direttore generale della sanità pubblica (13);

d) dal Direttore generale dell'istituto di sanità pubblica (14);

e) dal Direttore generale dei servizi per la finanza locale del Ministero delle finanze;

f) dal Direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

g) da un Podestà (15) di Comune capoluogo di Provincia;

h) da un Delegato del Ministero delle corporazioni (16);

i) da un membro del Consiglio superiore di sanità pubblica, scelto dal Ministro dell'interno;

l) da due delegati del Consiglio nazionale delle ricerche;

m) dal Direttore dell'ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani;

n) da due esperti in materia di nettezza urbana, nominati dal Ministro per l'interno, su designazione delle categorie sindacali competenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A (17) dell'Ufficio centrale predetto.

Alla nomina della commissione si provvede con decreto del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere confermati.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di chiamare a far parte di essa, con voto consultivo, esperti anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.] (18)

 

8. [Le spese per il funzionamento della commissione predetta e del relativo Ufficio di segreteria saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, emanato di concerto con quello delle finanze (19).] (20)

 

(giurisprudenza)

9. [I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti urbani competono ai Comuni, i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578 (21), o direttamente o mediante concessione (22). Su proposta del Podestà (23) il Prefetto può, con suo decreto, riconoscere, per ogni Comune, zone con popolazione non agglomerata, nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere accordato ai singoli privati con speciale autorizzazione del Podestà (24) e sotto l'adempimento delle condizioni indispensabili perché‚ la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi si svolgano in armonia ai principi stabiliti dalla presente legge.] (25)

 

10. [Il provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 9 può essere adottato anche nei confronti di quei Comuni che non abbiano un centro notevole di popolazione agglomerata.] (26)

 

11. [Le deliberazioni ed i progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento ed alla trasformazione degli impianti e stabilimenti per la cernita e l'utilizzazione dei rifiuti solidi urbani sono soggetti all'approvazione del Prefetto. Qualora si tratti di Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ovvero che siano capoluoghi di Provincia o sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo, deve essere dal Prefetto sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità e della Camera di commercio industria e agricoltura. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i servizi siano gestiti in concessione da privati imprenditori (27).] (28)

 

12. [Le opere previste dall'art. 11 sono considerate d'interesse pubblico.

L'approvazione dei relativi progetti equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso d'immobili ai Comuni per le espropriazioni e per l'acquisto d'immobili necessari alla realizzazione degli impianti di cernita e di utilizzazione sia a scopo industriale sia a scopo agricolo dei rifiuti predetti, sono stabilite nella misura fissa di lire 500 (29) per ogni atto di trasferimento e per ogni trascrizione.] (30)

 

13. [In dipendenza dell'obbligo di cui all'art. 9, i Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dall'art. 2 e seguenti del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, anche i servizi relativi agli stabilimenti di utilizzazione a scopo industriale od a scopo agricolo dei rifiuti solidi urbani.

In ogni caso, la costituzione di tali aziende deve conseguire, indipendentemente dalle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.] (31)

 

14. [Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dalla presente legge, devono essere sempre salvaguardati nel miglior modo l'igiene ed il decoro, anche per quanto si riferisce alle condizioni di lavoro del personale ad essi addetto. Le relative norme stabilite dal Podestà (32), con apposito regolamento da approvarsi a norma di legge, sentiti l'ufficiale sanitario e, ove occorra, il competente ispettorato corporativo (33).

Nei servizi stessi dovranno, inoltre, essere rispettate le norme vigenti per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, in conformità all'art. 263 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.] (34)

 

TITOLO II

Della conservazione temporanea e della raccolta dei rifiuti urbani

15. [I rifiuti interni dei centri di popolazione agglomerata devono essere raccolti e conservati, fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

Nel caso che a tale fine vengano adoperati recipienti portatili, questi debbono essere muniti di coperchio a chiusura ermetica.

Tale disposizione, in quanto applicabile, deve essere fatta osservare nelle scuderie e stalle in genere debitamente autorizzate e nei luoghi adibiti a deposito di pollame vivo o di altri animali di cui sia consentito l'allevamento.

Spetta al Podestà (35), sentito l'Ufficiale sanitario, stabilire norme speciali per la conservazione temporanea, fino al momento del trasporto, dei rifiuti degli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari.] (36)

16. [Il Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani (37), ha facoltà di stabilire norme speciali che dovranno essere osservate nella costruzione dei recipienti destinati alla conservazione, alla raccolta ed all'asportazione dei rifiuti interni ed esterni, anche per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e le caratteristiche costruttive di essi.] (38)

 

17. [Il gettito dei rifiuti ed il temporaneo deposito di essi nelle pubbliche vie e piazze, nei pubblici mercati coperti e scoperti, e nei terreni pubblici e privati sono vietati. Le aree scoperte entro i fabbricati, od interposte ad essi come pure le strade praticabili d'ogni genere ed i tratti di spiagge prospicienti gli abitati, o adibiti a pubblico passeggio, o annessi a stabilimenti balneari, devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari, amministratori e conduttori.] (39)

 

TITOLO III

Trasporto dei rifiuti solidi urbani

18. [Nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla presente legge, l'asportazione di tutti i rifiuti esterni ed interni deve essere effettuata giornalmente.

Deroghe a tale disposizione possono essere accordate, per ciascun Comune, con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, soltanto per i rifiuti interni e fatta eccezione per quelli che si formano negli alberghi, nelle pensioni, nelle comunità d'ogni genere e negli esercizi e spacci pubblici.] (40)

 

19. [La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiale, ogni esalazione maleodorante, ed ogni offesa al decoro cittadino.

La sosta dei veicoli e dei recipienti destinati al trasporto dei rifiuti stessi deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.

I modelli di tali veicoli e recipienti devono essere sottoposti, a cura dei costruttori, al visto d'approvazione del Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani (41).] (42)

 

TITOLO IV

Dello smaltimento dei rifiuti urbani

 

20. [Salva l'eccezione di cui al successivo articolo 25, tutti i rifiuti solidi urbani devono essere sottoposti, per quanto è possibile, ad un trattamento tale che assicuri, nel miglior modo, ai fini dell'economia nazionale e della lotta contro gli sprechi, la loro utilizzazione industriale ed agricola, conformemente ai progressi della tecnica ed alla situazione locale e secondo le direttive che il Ministro per l'interno impartirà al riguardo, d'intesa, ove occorra, con i Ministri per le corporazioni (43) e per l'agricoltura e foreste.

In conseguenza può, essere dispersa o distrutta soltanto quella parte dei rifiuti stessi che non costituisce, agli scopi accennati, materia recuperabile od apprezzabile.

Il Prefetto della Provincia, ove eccezionali contingenze di igiene pubblica lo richiedano, potrà, tuttavia, ordinare o autorizzare, in determinati luoghi, la distruzione o l'incenerimento della totalità dei rifiuti stessi.] (44)

 

21. [Ai fini della utilizzazione industriale dei rifiuti, nei Comuni aventi una popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti, è obbligatoria la cernita preventiva dei rifiuti predetti. Ove le esigenze dell'economia nazionale lo richiedano, e le condizioni locali lo consentano, tale cernita può essere dichiarata obbligatoria con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 5 (45), anche per Comuni aventi popolazione inferiore al limite suindicato.] (46)

 

22. [Il Ministro per l'interno può dichiarare obbligatoria la creazione di speciali impianti di utilizzazione industriale ed agricola dei materiali cerniti e residuati dalla cernita nei Comuni più importanti del Regno.

I provvedimenti relativi alla dichiarazione di obbligatorietà di tali impianti saranno adottati, a seconda della rispettiva competenza, di concerto con i Ministri per le corporazioni (47) e per l'agricoltura e per le foreste, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani (48).

Qualora i provvedimenti predetti si riferiscano alle industrie disciplinate dalla legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dai relativi decreti di applicazione, il Ministro per le Corporazioni sentirà la corporazione competente (49).] (50)

 

23. [I Comuni nei quali sia stata dichiarata obbligatoria la creazione degli impianti, ai sensi dell'art. 22, possono essere riuniti in Consorzio nei modi e con le forme di cui agli artt. 156 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (51).] (52)

 

24. [I nuovi impianti per i servizi di nettezza urbana e per gli stabilimenti di cernita e di utilizzazione, sia industriale, sia agricola, dei rifiuti devono sorgere a distanza non minore di 1000 metri dall'abitato nei centri di popolazione agglomerata, e la scelta della località deve essere approvata dal Prefetto.

La relativa deliberazione, da adottarsi dal Podestà (53) sentiti l'Ufficiale sanitario e il Dirigente del servizio comunale di nettezza urbana, è trasmessa al Prefetto corredata dal piano topografico e da una relazione illustrativa.

Il Prefetto deferisce ad apposita Commissione, presieduta dal vice Prefetto e di cui fanno parte il Medico provinciale, l'Ingegnere capo del Genio civile, il Capo dell'Ufficio tecnico comunale ed un membro del Consiglio provinciale sanitario, l'incarico di eseguire un sopralluogo per accertare se la località designata presenti le condizioni richieste, in rapporto all'ubicazione ed alla estensione del terreno, alla distanza di esso dal più vicino centro di popolazione agglomerata, al prevedibile sviluppo dell'abitato e, infine, alle esigenze del traffico.] (54)

 

25. [I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono essere né‚ asportati né‚ accumulati in depositi, ma devono essere distrutti od inceneriti sul posto.

Tale disposizione non si estende ai rifiuti di medicazione nel caso che, a scopo di ricupero, essi vengano sottoposti ad un procedimento di sterilizzazione e di lavaggio.

Il Prefetto della Provincia, può, in via eccezionale, accordare una deroga all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di rifiuti che non costituiscano pericolo d'infezione.] (55)

 

TITOLO V

Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni

 

26. [Il n. 6 dell'art. 10 del T.U. sulla finanza locale, approvato con R.D. 14 dicembre 1931, n. 1175, nonché il n. 5 dell'art. 93 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, a decorrere dal 1° gennaio 1942, sono sostituiti, rispettivamente come appresso:

"Imporre la tassa per il raccolto e il trasporto delle immondizie e in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni)".] (56)

 

27. [La sezione II del Capo XVIII del Titolo III del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 dicembre 1931, n. 1175, è sostituita come appresso:

Art. 268. Tassa. Per i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni), i Comuni possono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa.

Art. 269. Contribuenti. La tassa è dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Art. 270. Tariffa. La tassa è commisurata alla superficie dei locali serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.

Per la sua applicazione i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, nei quali, oltre a tutte le esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno altresì specificate le speciali esenzioni o facilitazioni che, in relazione alle condizioni locali, riterranno di poter accordare.

Tali regolamenti, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze, che provvede all'omologazione di essi, sentito il Ministero dell'interno.

Le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273.

Art. 271 Riscossione. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi.

Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso della tassa stessa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. dal 273 al 294.

Art. 272. Addizionale.

è istituita una addizionale nella misura di due centesimi per ogni lira della tassa comunale dovuta ai sensi del precedente art. 268, da iscrivere nei ruoli relativi alla tassa stessa.

Tale addizionale viene riscossa alla scadenza delle sei rate bimestrali in cui ha luogo la riscossione del tributo principale.

Il provento derivante dalla riscossione dell'addizionale sarà integralmente versato al bilancio dello Stato, e verrà successivamente erogato dal Ministero delle finanze, per tutti i servizi contemplati dalla presente legge, mediante corrispondenti assegnazioni di fondi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 227 bis. Delegazioni. A garanzia dei debiti da assumersi ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti interni, purché il Ministero delle finanze dia il suo benestare con riferimento ai tre quarti del cespite medio annuo netto realizzato nell'ultimo triennio anche mediante la riscossione del preesistente "corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche".

Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il Comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni di cui al precedente art. 94.

è fatto obbligo ai Comuni che contraggono debiti a termini del 1° comma del presente articolo, di introdurre effettivi miglioramenti negli esistenti mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.] (57)

 

(giurisprudenza)

28. [è data facoltà ai Comuni di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti non contemplati dal secondo comma, lettera b) dell'articolo 1 della presente legge.

Per tale servizio, che non ha più carattere di privativa, i Comuni sono autorizzati a riscuotere apposito corrispettivo in base a tariffa (58).

Le relative norme e tariffe vengono deliberate dal Podestà (59) ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.] (60)

 

TITOLO VI

Della formazione e tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(giurisprudenza)

29. [A decorrere dal 10 gennaio 1942, agli appalti di tutti i servizi contemplati dalla presente legge, dell'importo non inferiore alle lire 25.000 annue, possono essere ammesse solo le imprese idoneamente attrezzate dal punto di vista tecnico e finanziario iscritte in appositi elenchi depositati presso il Ministero dell'interno e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.] (61)

 

30. [L'iscrizione è annuale e può essere prorogata. Le imprese sono iscritte negli elenchi in ordine alfabetico secondo la ragione sociale e con l'indicazione, per ciascuna di esse, della sede legale e del limite di somma degli appalti ai quali possono essere ammesse in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità è stabilita come appresso:

a) iscrizione d'importo fino a lire 100.000;

b) iscrizione d'importo fino a lire 300.000;

c) iscrizione d'importo fino a lire 500.000;

d) iscrizione d'importo fino a lire 1 milione;

e) iscrizione d'importo illimitato (62).

Alle imprese non possono essere affidati appalti d'importo annuo superiore a quello indicato negli elenchi. Agli effetti di tale divieto, non si tiene conto dell'importo globale di diversi appalti eventualmente affidati in precedenza ad una medesima impresa ed ancora in corso.

Solo in caso di comprovata urgenza e di eccezionale necessità, e limitatamente al tempo indispensabile ad assicurare la continuità del servizio, le amministrazioni comunali, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono affidare la gestione dei servizi in parola ad imprese iscritte negli elenchi per appalti d'importo inferiore a quello indicato negli elenchi stessi, o ad imprese ritenute idonee ma non iscritte nei medesimi.

Le imprese possono ottenere l'elevazione della classifica, allegando alla domanda la dimostrazione di poter gestire appalti per un importo superiore alla classifica già ottenuta e di possedere, allo scopo, adeguata potenzialità tecnica e finanziaria.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa, nella misura seguente:

a) iscrizione d'importo fino a lire 100.000: tassa lire 50;

b) iscrizione d'importo fino a lire 300.000: tassa lire 60;

c) iscrizione d'importo fino a lire 500.000: tassa lire 80;

d) iscrizione d'importo fino a lire 1.000.000: tassa di lire 150;

e) iscrizione d'importo superiore a lire 1 milione: tassa di lire 200 (63).

La tassa è riscossa in modo ordinario presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.] (64)

 

31. [Per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 29 le imprese debbono presentare domanda in competente carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato del casellario giudiziale, debitamente legalizzato e certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà (65) e vidimato dal Prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato d'iscrizione alla competente organizzazione sindacale (66);

d) certificato dell'ufficio provinciale delle corporazioni (67), comprovante l'attività o l'idoneità specifica dell'impresa, nonché‚ l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato d'idoneità morale e politica rilasciato dal Prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista (68);

f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione, fallimento o di concordato.

Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

h) quietanza dell'Ufficio del registro comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa.

Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia ancora iniziato l'attività di appaltatore o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui alle lettere a), b), c) debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di società in nome collettivo; ai soci accomandatari per le società in accomandita; al Presidente, al Consigliere delegato e comunque alle persone cui è conferita la firma sociale per le società anonime (69).

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma, debbono riferirsi al Presidente e al Direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società anonime, l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del Direttore tecnico.

Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del Direttore tecnico.

Inoltre per le società, comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il foglio degli annunzi legali, nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della società.

Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i Consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f) del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni (70).

Per le società anonime e per le cooperative occorre altresì sia comprovata l'iscrizione nel bollettino del Ministero delle corporazioni (71).

Il Direttore tecnico può essere sostituito; ma in tal caso la società deve comunicare la nomina del nuovo Direttore alla Commissione di cui all'art. 33 producendo i documenti prescritti.

Le imprese debbono inoltre provare la loro idoneità nel campo dell'attitudine specifica necessaria all'espletamento dei servizi per i quali domandano l'iscrizione, nonché‚ la loro potenzialità finanziaria agli effetti del limite di cui all'art. 30.] (72)

 

32. [Per mantenere in vigore la iscrizione negli elenchi, i richiedenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono produrre al Ministero dell'interno la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa per l'anno solare successivo, nonché‚ il certificato d'iscrizione alla organizzazione sindacale competente. (73)

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale quietanza e comunque permanga la iscrizione nell'elenco senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificata con regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418, e la cancellazione viene operata d'ufficio (74).

Per ottenere la cancellazione dagli elenchi, i richiedenti devono presentare al Ministero dell'interno, entro il 31 dicembre di ciascun anno, apposita domanda redatta sulla prescritta carta da bollo.] (75)

 

33. [è costituita presso il Ministero dell'interno una commissione che procede all'esame delle domande d'iscrizione ed alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle iscrizioni ed alla variazione del limite di somma degli appalti pel quale la iscrizione è concessa, nonché‚ alle eccezionali variazioni derivanti dall'autorizzazione ministeriale prevista dal comma quinto dell'art. 30.

è riservata alla Commissione la facoltà di effettuare accertamenti anche sulla potenzialità tecnica e finanziaria delle imprese iscritte o da iscrivere.

Della Commissione fanno parte:

1) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno con funzioni di Presidente;

2) un rappresentante del P.N.F. (76);

3) un rappresentante del Ministero delle corporazioni (77);

4) un rappresentante del Ministero delle finanze (direzione generale dei servizi per la finanza locale);

5) un rappresentante della federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari (78);

6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e dei trasporti vari (79);

7) un rappresentante dell'ente nazionale fascista della cooperazione (80).

Il Presidente ed i membri della Commissione, in caso di assenza o d'impedimento, sono sostituiti dai loro supplenti, la cui designazione viene fatta dai Ministeri ed enti interessati secondo la rispettiva competenza.

Il Ministro per l'interno designa inoltre un proprio funzionario che ricoprirà le funzioni di segretario della Commissione.

Alla nomina della Commissione si provvede con decreto del Ministro per l'interno.

I nominati durano in carica tre anni e possono essere confermati.] (81)

 

34. [Le imprese iscritte negli elenchi possono concorrere alle gare di appalto con la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale, per le ditte individuali, e del certificato di cui alla lettera f) dell'art. 31 per le società commerciali, nonché del certificato d'iscrizione negli elenchi dal quale deve risultare la classifica di iscrizione.] (82)

 

35. [Le imprese iscritte negli elenchi sono tenute a notificare alla segreteria della Commissione tutte le variazioni implicanti modificazioni sia della loro situazione giuridica, sia dell'ammontare del reddito di categoria B iscritto nei ruoli di ricchezza mobile a loro carico.

I Comuni del Regno hanno del pari l'obbligo di comunicare alla Commissione tutte le variazioni di cui fossero venuti a conoscenza e particolarmente quelle che possono produrre un eventuale spostamento della classifica delle imprese iscritte negli elenchi, quando queste abbiano assunto l'appalto del rispettivo servizio di nettezza urbana e tale appalto si trovi in corso.] (83)

 

36. [Alla Commissione di cui all'art. 33 è data facoltà di sospendere dalla iscrizione le imprese nei seguenti casi:

1) quando sia accertato dalla Commissione che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in stato di grave dissesto;

2) quando a carico dell'appaltatore siano in corso procedimenti penali e amministrativi, per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dell'appalto;

3) quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa, durante la quale le imprese non potranno concorrere a nuove gare di appalto.

Analogo procedimento, in quanto applicabile, è adottato per le società.] (84)

 

37. [La Commissione predetta provvede alla cancellazione delle imprese dagli elenchi:

a) nei casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, dello stesso articolo 68;

b) per gravi violazioni delle leggi penali, risultanti da sentenza di condanna irrevocabile;

c) per indegnità morale e politica;

d) per litigiosità;

e) per fallimento o liquidazione;

f) per cessazione di attività;

g) per mancato pagamento della tassa di cui all'art. 30.

Per le società, le ipotesi previste dalle lettere a), b), e c), si riferiscono alle persone indicate dall'art. 31.] (85)

 

38. [Le deliberazioni adottate dalla Commissione sono soggette alla ratifica del Ministro per l'interno.] (86)

 

39. [Il Ministro per l'interno ha in ogni tempo la facoltà di ordinare la sospensione o di procedere alla cancellazione delle imprese già iscritte negli elenchi.] (87)

 

40. [Nella prima compilazione degli elenchi, saranno iscritte d'ufficio le imprese che risultino in atto concessionarie dei servizi contemplati dalla presente legge, sempre che non sussista, nei loro confronti, procedimento per risoluzione di contratto.

Le altre imprese potranno presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per essere iscritte negli elenchi.

La prima compilazione degli elenchi dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 1941.] (88)

 

41. [Le spese per il funzionamento della Commissione contemplata dall'art. 33 e del relativo ufficio di segreteria saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, emanato di concerto con quello per le finanze.] (89)

 

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

42. [Entro il 31 dicembre 1942, i contratti stipulati dai Comuni per i servizi previsti dalla presente legge, che non rispondano ai principi ivi stabiliti secondo le direttive del Ministro per l'interno, devono essere riveduti ed opportunamente modificati. Le relative deliberazioni, qualora si tratti dei Comuni indicati nell'art. 11, sono sottoposte alla speciale approvazione prevista in detto articolo.

Quando non si raggiunga l'accordo tra le parti contraenti, il Podestà avrà facoltà di procedere alla disdetta dei contratti.

Tale disdetta sarà notificata ai titolari dell'appalto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' in ogni caso riservata la facoltà ai Prefetti di procedere d'ufficio alla disdetta dei contratti predetti, quando essi non rispondano ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Tale facoltà, per quanto riguarda gli appalti dei servizi concessi dal Governatorato di Roma, è attribuita al Ministro per l'interno (90).] (91)

 

43. [Qualora nei contratti, verbali o scritti, di affitto dei locali soggetti alla tassa di cui all'articolo 26 e in corso all'entrata in vigore della vigente legge, sia stabilito che il canone comprende l'importo del corrispettivo per il ritiro e trasporto delle immondizie domestiche e di analogo altro compenso, detto canone, dalla data d'applicazione della tassa stessa e per tutta la durata dei contratti, dovrà essere ridotto dell'ammontare della somma che, a tale titolo, viene in atto pagata dal proprietario.

Nel caso che il proprietario paghi invece, allo stesso titolo, una somma globale per tutto uno stabile, essa dovrà essere ripartita in proporzione dell'ammontare delle pigioni effettivamente pagate (92).] (93)

 

44. [Le concessioni od autorizzazioni eventualmente date dai Comuni ai termini del secondo comma dell'art. 269 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (94) si intendono revocate entro il 31 dicembre 1942 (95).] (96)

 

45. [Non oltre il 31 dicembre 1942, deve essere provveduto ad una straordinaria revisione dei regolamenti di polizia urbana e di igiene edilizia, nella parte che si riferisce alla materia dei servizi contemplati nel primo comma dell'art. 2 (97).

Nulla è innovato alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 102 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.] (98)

 

(giurisprudenza)

46. [I contravventori alle disposizioni stabilite dagli artt. 9, 14, 16, 20 e 21 della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave (99).

I contravventori alle norme che potranno essere emanate dal Governo del Re, ai termini dell'art. 2, ed alle restanti disposizioni della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 400.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave (100).] (101)

 

47. [E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.] (102)

 

48. [La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, tranne per quelle disposizioni in cui sia stabilita una diversa decorrenza.] (103)

 

 

 

(1) Pubblicata nella G. U. 23 maggio 1941, n. 120.

(2) L'art. 34 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha abrogato tutte le disposizioni anteriori contrarie o incompatibili con il decreto stesso.

(3) Abrogata dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(4) Sull'obbligatorietà del servizio, e della relativa spesa, per i Comuni, vedi l'art. 91, lett. c), n. 2, del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

(5) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(6) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(7) Questo ufficio non è mai stato in fatto costituito. Le funzioni già esercitate in materia dal Ministero per l'interno sono ora passate al Ministero della sanità.

(8) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(9) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(10) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(11) La Commissione non è in fatto costituita.

(12) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(13) Attualmente, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica e degli ospedali che fa parte del Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 3, n. 2, della L. 13 marzo 1958, n. 296. (14) Ora, Istituto superiore di sanità, per il R.D. 17 ottobre 1941, n. 1265.

(15) Ora Sindaco.

(16) Ora, Ministero dell'industria e commercio.

(17) Ora, della carriera direttiva.

(18) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(19) La Commissione non è in fatto costituita.

(20) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(21) Vedi in particolare art. 1, n. 7, di tale decreto.

(22) Sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana, è ora obbligatorio il parere del Consiglio provinciale di Sanità: vedi l'art. 11, n. 10, del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.

(23) Ora Sindaco.

(24) Ora Sindaco.

(25) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(26) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(27) Così sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

(28) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(29) Aumentata all'importo indicato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1949, n. 33.

(30) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(31) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(32) Ora Consiglio comunale.

(33) Attualmente, l'Ispettorato del lavoro.

(34) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(35) Ora, Consiglio comunale.

(36) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(37) La Commissione non è in fatto costituita.

(38) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(39) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(40) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(41) La Commissione non è in fatto costituita.

(42) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(43) Ora, Ministero dell'industria e commercio.

(44) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(45) La Commissione non è in fatto costituita.

(46) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(47) Ora Ministro dell'industria e commercio.

(48) La Commissione non è in fatto costituita.

(49) Comma implicitamente abrogato, con la soppressione dell'ordinamento corporativo.

(50) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(51) Cfr. anche gli artt. 21-23, del T.U. della legge sull'assunzione diretta di pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

(52) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(53) Ora, Consiglio comunale.

(54) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(55) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(56) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(57) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(58) Sulla tassa che i Comuni possono istituire per il servizio di cui all'art. 1, comma II, lett. b), cfr. gli artt. 10, n. 6, e 268-272 bis, del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, come sostituiti dall'art. 27 della presente legge; vedi inoltre l'art. 93, n. 5, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, legge comunale e provinciale, e l'art. 109, n. 3, del regolamento, approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

(59) Ora Consiglio comunale.

(60) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(61) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(62) Tali importi non sono stati aggiornati all'attuale valore della moneta. La misura delle tasse è ora rispettivamente di lire 6.000, 8.000, 10.000, 20.000, 30.000, per il n. 209 della tabella A, allegata al D.P.R. 10 marzo 1961, n. 121.

(63) La misura delle tasse è ora, rispettivamente, di lire 6000, 8000, 10.000, 20.000, 30.000, per il n. 209 della Tabella A, allegata al D.P.R. 10 marzo 1961, n. 121.

(64) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(65) Ora, Sindaco.

(66) Lettera implicitamente abrogata, con la soppressione dell'ordinamento corporativo.

(67) Ora, Camera di commercio, industria e agricoltura, per il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

(68) Il riferimento al Segretario federale del P.N.F. deve ritenersi abrogato per l'avvenuta soppressione di tale partito. Cfr. l'art. 7, comma IV, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, legge comunale e provinciale. (69) Ora, Società per azioni.

(70) Ora, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'art. 2, del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474.

(71) Comma implicitamente abrogato, con la soppressione dell'ordinamento corporativo. (72) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(73) L'ultima proposizione deve ritenersi abrogata, per l'avvenuta soppressione dell'ordinamento corporativo.

(74) Vedi ora gli artt. 2 e 10, del D.P.R. 10 marzo 1961, n. 121, che approva il T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative.

(75) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(76) Il numero deve ritenersi abrogato, per l'avvenuta soppressione del partito nazionale fascista. (77) Ora, Ministero dell'industria e commercio. (78) Numeri implicitamente abrogati, con la soppressione dell'ordinamento corporativo.

(79) Numeri implicitamente abrogati, con la soppressione dell'ordinamento corporativo.

(80) Numero implicitamente abrogato, per la soppressione dell'ente, avvenuta con D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 426. (81) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(82) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(83) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(84) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(85) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(86) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(87) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(88) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(89) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(90) Tali disposizioni, di natura transitoria, appaiono ormai superate. (91) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(92) Tali disposizioni, di natura transitoria, appaiono ormai superate. (93) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(94) Riportato alla voce Finanza locale. L'articolo richiamato è tra quelli sostituiti dall'art. 27 della presente legge. (95) Tali disposizioni, di natura transitoria, appaiono ormai superate. (96) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(97) Tali disposizioni, di natura transitoria, appaiono ormai superate.

(98) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (99) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, della L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, della L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa.

(100) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, della L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, della L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa.

(101) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(102) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(103) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.