L. 26 aprile 1964, n. 310 (1)

Costituzione di una Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico archeologico, artistico e del paesaggio

 

 

1. E' affidato ad una Commissione l'incarico di condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1) revisione delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urbanistiche) nonché delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili;

2) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze;

3) adeguamento dei mezzi finanziari.

 

2. La Commissione, di cui all'articolo precedente, sarà composta di 27 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. I componenti della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento, dallo stesso designati, e di 11 esperti.

La Commissione potrà avvalersi anche della collaborazione di altri esperti, nonché di funzionari dell'Amministrazione statale e di rappresentanti di Enti pubblici e di Associazioni di categoria.

Il presidente della Commissione sarà nominato dal Consiglio dei Ministri fra i membri designati dal Parlamento.

La Commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

 

3. La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, da rendersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedimento di nomina (2).

Entro 6 mesi dalla consegna della relazione, il Governo presenterà al Parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi, che riterrà necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione.

 

4. All'onere di lire 100 milioni, previsto per il funzionamento della Commissione di cui alla presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi carattere penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

 

 

 

(1) Pubblicata nella G.U. 26 maggio 1964, n. 128.

(2) Termine prima prorogato di quattro mesi dalla L. 26 luglio 1965, n. 974 (G.U. 18 agosto 1965, n. 206), e poi ulteriormente prorogato di altri tre mesi dalla L. 31 marzo 1966, n. 199 (G.U. 21 aprile 1966, n. 97).