L.R. 13 luglio 1984, n. 35 (1)

Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento (2) (3)

 

 

(giurisprudenza)

1. Istituzione del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

1. Le funzioni in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico previste dagli artt. 1, 2, 5 e 6 della L. 13 luglio 1966, n. 615 e trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 101, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono esercitate dalla Giunta Regionale che si avvale del Comitato tecnico consultivo regionale contro l'inquinamento atmosferico.

2. Tale Comitato, nella composizione prevista dal successivo art. 2, è istituito ai sensi dell'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, ed ha, oltre a competenze d'ordine consultivo, anche il compito di formulare proposte alla Giunta regionale di iniziative utili ad approfondire la conoscenza dei fenomeni attinenti l'inquinamento atmosferico ed acustico.

 

2. Composizione.

1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, ed è composto:

a) dall'assessore all'ambiente ed ecologia, che lo presiede;

b) dai dirigenti dei servizi protezione aria e programmazione del settore ambiente ed ecologia, nonché dal dirigente del servizio igiene pubblica del settore igiene e sanità;

c) dai responsabili di una unità operativa chimica, medico-micrografica e tossicologica, sicurezza del lavoro ed impiantistica, fisica e tutela dell'ambiente, prescelti dalla Giunta regionale tra quelli del presidi multizonali di igiene e prevenzione;

d) da un esperto di comprovata esperienza per ciascuna delle materie metereologica, chimica industriale, impiantistica, tossicologica e acustica;

e) dall'Ispettore regionale dei vigili del fuoco per la Lombardia;

f) dall'Ispettore regionale della Motorizzazione civile;

g) da un esperto designato dall'Unione regionale Province lombarde;

h) da un esperto designato dalla Sezione lombarda dell'ANCI;

i) da due esperti designati dal Presidente dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I componenti di cui alle lettere e), f), possono designare loro rappresentanti.

3. Nel decreto di nomina sono indicati la durata degli incarichi degli esperti di cui al precedente comma, lett. d), i quali durano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi esperti.

4. Funge da segretario del Comitato un impiegato regionale di livello non inferiore al VII, assegnato al Servizio protezione aria del Settore Ambiente ed Ecologia.

 

3. Funzionamento.

1. Il Comitato di cui al precedente art. 2 può articolarsi in Commissioni per l'istruttoria delle questioni sottoposte al suo esame.

2. L'assessore preposto al Settore Ambiente ed Ecologia promuove, ove necessario, riunioni specifiche del Comitato con funzionari della Regione, nonché dello Stato e degli Enti locali, previo consenso delle rispettive amministrazioni.

3. L'assistenza tecnico-amministrativa e documentale è prestata dal servizio protezione aria del settore ambiente ed ecologia.

4. Ai componenti il Comitato e le Commissioni si applicano le disposizioni della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

 

4. Coordinamento regionale dei servizi di rilevamento.

1. La Regione provvede al coordinamento dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico istituiti e gestiti dalle Province ai sensi dell'art. 7 della L. 13 luglio 1966, n. 615 e dell'art. 104, 2° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e stabilisce le modalità per l'integrazione dei sistemi di rilevamento a livello regionale nonché, d'intesa con i competenti organi delle altre Regioni e dello Stato, a livello interregionale e nazionale.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base dei criteri generali stabiliti con Consiglio regionale, definisce, sentite le Province e il Comitato di cui al precedente art. 2, con proprie deliberazioni, le metodologie, i parametri e gli standards di misurazione degli inquinamenti e le modalità di trasmissioni e di elaborazione dei dati.

 

5. Contributi alle Province.

1. La Regione concede alle Province contributi in capitale una tantum per programmi di sviluppo per l'acquisto di attrezzature dei servizi di rilevamento.

2. Entro due mesi dalla data di emanazione delle deliberazioni di Giunta previste dal II comma del precedente art. 4 le Province presentano un piano tecnico-finanziario nel quale sono specificati gli interventi necessari all'istituzione o all'adeguamento del proprio sistema di rilevamento ai criteri fissati dalla Regione.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano di riparto dei contributi entro i successivi due mesi.

4. Con l'approvazione del piano di riparto, la Regione attribuisce alle Province le apparecchiature periferiche già acquistate in attuazione del piano deliberato dal Consiglio regionale il 30 novembre 1978, n. II/945.

 

6. Realizzazione delle attività di coordinamento.

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto e alla gestione diretta delle attrezzature tecniche necessarie per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui al precedente art. 4, primo comma.

 

7. Norma finanziaria.

(4)

 

8. Norma transitoria.

1. Fino a quando non è insediato il Comitato di cui al precedente art. 2 continua a svolgere le funzioni previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 il Comitato ivi previsto.

2. La Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge; entro 45 giorni da tale data, devono essere designati gli esperti di cui alla lettera d) del precedente art. 2.

3. Fino all'attivazione dei servizi di rilevamento delle Province di Bergamo e Brescia la Regione assicura la gestione delle apparecchiature installate in attuazione del piano approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 30 novembre 1978, n. II/945.

4. Resta ferma la validità degli atti amministrativi già assunti ai sensi della L.R. 23 agosto 1974, n. 49, possono altresì essere effettuati i successivi atti esecutivi.

 

9. Abrogazione di norme.

1. è abrogata la L.R. 23 agosto 1974, n. 49.

 

10. Dichiarazione d'urgenza.

(5)

 

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 luglio 1984, n. 28, II S.O.

(2) Vedi Circolare Regione Lombardia 18 marzo 1993, n. 182.

(3) Con D.G.R. 3 agosto 1994, n. V/56148 (in B.U. Lombardia 6 ottobre 1994, n. 40, I supp. str.) la Giunta regionale ha modificato la deliberazione n. V/43079 del 9 novembre 1993 concernente "Disposizioni e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico".

(4) Si omette il testo.

(5) Si omette il testo.