L.R. 19 agosto 1974, n. 48 (1)

Norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto

 

 

1. Finalità e ambito d'applicazione della legge.

La presente legge, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia, ha per scopo la eliminazione delle cause d'inquinamento, il conseguimento di un razionale assetto degli insediamenti nel territorio, lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

Le disposizioni della presente legge regolano, nell'ambito delle funzioni regionali di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e all'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, tutti gli scarichi pubblici e privati, diretti o indiretti, in acque pubbliche e private, in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo.

A norma dell'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 restano fermi i poteri attribuiti dall'art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, ai Presidenti delle Giunte provinciali.

La disciplina degli scarichi è assicurata dalla Regione Lombardia mediante la pianificazione degli interventi in materia di opere igieniche di interesse locale, l'imposizione di limiti d'accettabilità degli scarichi medesimi, la regolamentazione degli insediamenti nel territorio e la disciplina dei cicli produttivi.

 

2. Attribuzioni della Giunta regionale.

La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, predispone: il piano generale di risanamento delle acque di cui al successivo art. 3, le proposte di aggiornamento delle norme, anche integrative e complementari, della presente legge, gli uffici per la raccolta degli studi, per lo svolgimento delle ricerche e per la consulenza ad Enti ed operatori pubblici e privati.

Il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega l'Assessore all'Ecologia, esercita le funzioni amministrative in materia di accertamento e di controllo per l'applicazione della presente legge e delle norme integrative e complementari; attua altresì il coordinamento degli interventi degli Enti locali nella materia che forma oggetto della presente legge.

 

3. Piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva, ai sensi degli artt. 3 e 6 dello Statuto, un piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque.

Il piano comprende:

a) l'organizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche previste dal successivo art. 4 con la delimitazione di comprensori funzionali;

b) la programmazione delle opere pubbliche attinenti ai servizi idraulici di igiene ambientale;

c) la promozione dell'installazione di adeguate stazioni depurative, anche centralizzate, per reflui di natura industriale;

d) la definizione delle priorità di intervento e dei criteri di attuazione per il disinquinamento degli scarichi;

e) il coordinamento dei programmi di smaltimento dei fanghi risultanti dai processi depurativi e produttivi con i programmi di smaltimento dei rifiuti solidi;

f) la determinazione dei criteri ai quali dovrà conformarsi l'azione amministrativa per le localizzazioni residenziali e produttive, in rapporto alle disponibilità idriche esistenti nelle varie parti del territorio regionale, alla compatibilità con l'ambiente, allo stato di utilizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale; tali criteri saranno definiti per categoria di insediamento;

g) l'aggiornamento del sistema dei limiti di accettabilità da imporre agli scarichi, con il divieto di scarico delle sostanze tossiche accumulabili in concentrazioni superiori a quelle contenute nelle acque di prelievo. Le prescrizioni del piano terranno conto della situazione tecnologica degli impianti in atto e saranno correlate alle norme regionali adottate ai sensi dell'art. 9, per la razionalizzazione dei cicli produttivi. Al fine del conseguimento delle caratteristiche di accettabilità non si terrà conto della diluizione eventualmente attuata. I limiti sono riferiti alle sole acque di processo;

h) la regolamentazione degli approvvigionamenti idrici per usi industriali in funzione dei fabbisogni reali secondo parametri da stabilirsi in rapporto alle condizioni idrogeologiche del luogo ove sorge l'insediamento produttivo stesso.

Il piano verrà aggiornato a intervalli non superiori ai due anni con la previsione, fra l'altro, di congrui termini per l'adeguamento alle nuove disposizioni degli impianti già esistenti o comunque già autorizzati.

 

4. Strutture amministrative.

Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge la Regione promuove la costituzione di Consorzi di Comuni nei limiti comprensoriali previsti dal piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque.

Ai Consorzi possono partecipare anche le Province competenti per territorio.

Quando vi sia coincidenza tra le circoscrizioni dei comprensori cui al primo comma e quelle delle Comunità montane o dei singoli Comuni, le funzioni corrispondenti a quelle dei Consorzi sono esercitate rispettivamente dalle Comunità montane o dai singoli Comuni.

I Consorzi sono enti di diritto pubblico ai sensi della legge comunale e provinciale; ad essi sono affidati il coordinamento, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche attinenti ai servizi idraulici di igiene ambientale: acquedotto, fognatura e depurazione. Questi servizi possono essere gestiti mediante aziende speciali a norma del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

La vigilanza ed il controllo delle attività soggette alle prescrizioni della presente legge spettano:

a) alle Province per quanto attiene agli scarichi di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (scarichi industriali che versano rifiuti in acque pubbliche) e per quanto attiene agli scarichi degli impianti di depurazione comprensoriale;

b) ai Consorzi ed agli enti funzionalmente equiparati in ogni altro caso.

Le autorità preposte al controllo possono servirsi degli appositi laboratori consortili, se costituiti, ovvero dei laboratori provinciali di igiene e profilassi o loro sezioni staccate specializzate. I relativi rapporti devono essere regolati con convenzioni di durata correlata agli obiettivi e ai tempi del piano di risanamento di cui al precedente art. 3. Sui predetti organismi e sui loro atti la Regione esercita, anche in via sostitutiva, i controlli che ad essa spettano nell'ambito delle proprie funzioni amministrative nonché di quelle delegatele dallo Stato in materia sanitaria.

L'accertamento della costituzione delle strutture amministrative di cui al primo comma è fatto dalla Giunta regionale.

 

5. Delimitazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui al precedente art. 3 i Comuni interessati hanno facoltà di chiedere, in base a motivate ragioni tecnico-amministrative, la modificazione delle circoscrizioni dei comprensori delimitati secondo il piano stesso; su tali richieste il Consiglio regionale delibera entro i sessanta giorni successivi delimitando i comprensori in via definitiva.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente la Giunta regionale, qualora accerti la mancata costituzione dei Consorzi o la mancata adesione ai Consorzi costituiti dei Comuni i cui territori ricadano nelle circoscrizioni comprensoriali delimitate in via definitiva, assume l'iniziativa per la costituzione dei Consorzi stessi o per l'aggregazione ai medesimi dei Comuni che non vi abbiano ancora provveduto.

 

6. Limiti di accettabilità degli scarichi in corpi d'acqua superficiali.

I limiti d'accettabilità da imporre agli scarichi in corpi d'acqua superficiali sono previsti dall'allegata tabella A.

Detti limiti devono essere rispettati immediatamente:

a) per gli scarichi di insediamenti produttivi nuovi o derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie o tecnologiche di insediamenti preesistenti;

b) per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi di consistenza superiore a cinquanta vani o cinquemila metri cubi o aventi comunque capacità ricettiva superiore alle cinquanta persone.

E` vietata l'immissione nei corpi d'acqua superficiali degli scarichi dei nuovi insediamenti abitativi che non raggiungano la consistenza o la capacità ricettiva di cui al precedente comma lett. b); il loro recapito deve trovarsi in fognature, sul suolo o nel sottosuolo.

Allo scopo di mantenere i limiti di accettabilità finalizzati al massimo recupero ecologico ed allineati ai progressi tecnologici si provvede ad aggiornarli nel piano di cui all'art. 3.

 

7. Regolamentazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in fognature pubbliche.

La regolamentazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in pubbliche fognature compete ai Consorzi o agli Enti funzionalmente equiparati, preposti alla realizzazione ed alla gestione di impianti terminali di depurazione dei liquami.

Detta regolamentazione, che dovrà prevedere limiti e norme di pretrattamento degli scarichi in relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto terminale, sarà sottoposta all'approvazione della Giunta regionale e verrà applicata agli insediamenti produttivi nuovi o derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie o tecnologiche di insediamenti preesistenti.

Chiunque intenda versare scarichi di insediamenti produttivi in fognature pubbliche deve presentare domanda all'Ente pubblico preposto alla realizzazione e alla gestione dell'impianto terminale di depurazione dei liquami.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla stipulazione di una convenzione che regoli gli aspetti tecnici ed economici del servizio richiesto, tenendo conto del costo della depurazione ed addebitando agli utenti quota parte degli oneri di investimento e delle spese di gestione, in proporzione alla portata e al grado di inquinamento dei rispettivi scarichi osservati i criteri stabiliti dalla Regione ai fini dell'uniforme trattamento degli scarichi degli insediamenti produttivi nel proprio territorio.

 

8. Regolamentazione degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo.

Sono vietati gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo dei nuovi insediamenti produttivi, ivi compresi i nuovi stabilimenti zootecnici.

Gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo provenienti da nuovi insediamenti abitativi e da nuove fognature pubbliche non devono superare i limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella B, sempreché non si tratti di immissioni su terreni a destinazione agricola.

Norme complementari alla presente legge definiranno successivamente le modalità di smaltimento degli scarichi di cui al comma precedente comunque provenienti da insediamenti di tipo agricolo.

è sempre consentito, qualunque sia la dimensione, l'accumulo di rifiuti organici da parte degli allevamenti zootecnici ai fini della loro utilizzazione per la coltivazione dei terreni.

 

9. Disciplina dei cicli produttivi.

Con norme complementari alla presente legge la Regione, sentite le forze produttive, detterà criteri per la disciplina dei cicli produttivi allo scopo di ridurre l'inquinamento, di favorire la depurazione degli affluenti dei cicli di lavorazione, anche mediante la costituzione delle materie utilizzate, di risparmiare e di riciclare l'acqua impiegata, di recuperare i residui delle lavorazioni e dei trattamenti depurativi. Le norme complementari preciseranno, per singole categorie di impianti, i principi tecnologici ed i termini di tempo necessari ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente.

Dette prescrizioni si applicheranno agli scarichi degli insediamenti produttivi i quali abbiano ottenuto licenza di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia o tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione delle norme complementari di cui al primo comma.

 

10. Smaltimento dei fanghi residui.

Con norme complementari alla presente legge la Regione detterà la disciplina per lo smaltimento e l'eventuale recupero dei fanghi provenienti da processi di depurazione, da processi produttivi e da pozzi neri.

Tali norme dovranno comunque prevedere che il trasporto e lo smaltimento di detti fanghi siano subordinati ad autorizzazione o licenza amministrativa.

 

11. Pubblicità della normativa in materia di scarichi.

Indipendentemente dalla loro pubblicazione nelle forme legali, il testo della presente legge con le tabelle ad essa allegate, le varianti di aggiornamento delle tabelle, le norme integrative e complementari, il piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque e l'elenco delle strutture tecnico-

amministrative locali costituite per la sua esecuzione, nonché ogni altro atto normativo emanato in esecuzione della presente legge dalla Regione e dagli altri Enti competenti saranno tenuti a disposizione del pubblico presso le sedi della Giunta regionale, delle Province, dei Comuni, e dei Consorzi od altri Enti funzionalmente equiparati.

Chiunque ha diritto di farsi rilasciare copia di detti documenti dietro pagamento dei relativi diritti.

La Regione assicura la completezza e l'aggiornamento della documentazione di cui al primo comma presso ciascuna delle Amministrazioni ivi indicate.

 

12. Domanda di licenza edilizia o d'autorizzazione alla lottizzazione.

I progetti in base a cui sia richiesta, ai sensi degli artt. 28 e 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, licenza edilizia o autorizzazione a lottizzare, dovranno indicare, quando riguardino in tutto o in parte insediamenti produttivi, le opere e gli accorgimenti diretti a rendere i relativi scarichi conformi alle disposizioni della presente legge, nonché a tutte le norme modificative, integrative e complementari ad essa vigenti al momento della presentazione della domanda, comprese quelle relative allo smaltimento e al recupero dei residui delle lavorazioni e dei fanghi.

Le domande devono essere accompagnate:

a) dalla documentazione tecnica dell'idoneità del progetto al conseguimento del risultato di conformità di cui al precedente comma;

b) da una dichiarazione autenticata e registrata con la quale il proprietario dell'area interessata alla costruzione o il titolare del diritto di superficie su di essa si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le norme e gli obiettivi vigenti in materia di scarichi e le relative prescrizioni della licenza o autorizzazione, ed assume personalmente ogni responsabilità anche in ordine alla idoneità delle opere progettate e alla conformità ad esse di quelle eseguite.

Copia della documentazione tecnica di cui alla lett. a) dovrà, a cura dell'interessato, essere trasmessa, contestualmente alla presentazione della domanda di licenza o autorizzazione, alla Provincia o al Consorzio od Enti funzionalmente equiparati competenti per il controllo degli scarichi.

Le formalità previste dai precedenti commi dovranno essere osservate anche nel caso di ristrutturazione tecnologica di insediamenti produttivi già esistenti.

Alla responsabilità del proprietario o del superficiario si sostituisce quella del locatario o di qualunque altro avente causa a titolo particolare nella disponibilità dell'area, che abbia assunto in proprio, con identiche formalità, gli obblighi previsti alla lettera b) del presente articolo, dandone comunicazione agli Enti competenti per il controllo.

Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente ed al successivo art. 13 anche gli insediamenti abitativi che scaricano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo e nel sottosuolo.

 

13. Controllo urbanistico.

La licenza edilizia e l'autorizzazione alla lottizzazione non possono essere rilasciate se non risultino osservate le formalità di cui al precedente art. 12 e le prescrizioni della presente legge e delle sue norme modificative, integrative e complementari; in caso contrario esse sono illegittime e possono essere revocate dall'autorità che le ha emesse ed annullate ai sensi dell'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni con ordine, quando occorra, di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere illecitamente eseguite.

Ultimati i lavori, l'interessato deve chiedere al Sindaco la visita di controllo per la constatazione dell'agibilità; il rilascio della relativa autorizzazione non esonera dall'obbligo di permanente osservanza delle prescrizioni fissate con la presente legge e con le sue norme modificative, integrative e complementari.

Anche dopo la constatazione dell'agibilità, gli Enti preposti al controllo potranno in ogni tempo verificare la rispondenza delle opere e degli impianti in atto agli obiettivi fissati dalle norme vigenti al tempo del rilascio della licenza o autorizzazione ed alle prescrizioni amministrative in queste contenute, nonché la loro conformità alle previsioni progettuali.

Qualora vengano accertate irregolarità od infrazioni di qualunque tipo, il Sindaco del Comune competente per territorio, d'ufficio o su richiesta degli Enti preposti al controllo, ordina l'esecuzione delle opere necessarie per ristabilire la conformità dello scarico alle norme e alle prescrizioni vigenti, previa sospensione dei lavori se ancora in corso, fissando un termine per l'adempimento, scaduto il quale l'esecuzione avrà luogo a spese del trasgressore.

Resta salva in ogni caso l'applicabilità delle sanzioni penali e in particolare di quelle previste dall'art. 41, lettere a) e b) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché delle sanzioni amministrative previste dall'art. 19 della presente legge.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali di ogni domanda, progetto, documentazione tecnica, atto e provvedimento avente per oggetto licenze edilizie ed autorizzazioni all'uso; può ricorrere contro il rilascio di dette licenze quando siano contrastanti con le disposizioni della presente legge o delle norme modificative, integrative e complementari; può sollecitare il controllo da parte dei competenti uffici regionali, provinciali, consorziali e comunali.

 

14. Norme transitorie per gli scarichi in corpi d'acqua superficiali.

Gli scarichi in corpi d'acqua superficiali provenienti da insediamenti produttivi già esistenti devono, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, conformarsi ai limiti di accettabilità previsti nella allegata tabella C.

Il piano di cui all'art. 3 definirà le successive fasi temporali di disinquinamento ed i relativi limiti di accettabilità per gli scarichi di cui al primo comma del presente articolo, al fine di farli rientrare nei limiti di accettabilità previsti nella tabella A entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli insediamenti produttivi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata ottenuta la licenza edilizia ma non ancora l'autorizzazione all'uso devono adeguare gli scarichi di cui al primo comma del presente articolo ai limiti previsti nell'allegata tabella A entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Gli scarichi di origine domestica provenienti da insediamenti abitativi di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, o comunque con capacità ricettiva inferiore a cinquanta persone, che abbiano già recapito in corpi d'acqua superficiali devono, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere immessi in pubbliche fognature, sul suolo o nel sottosuolo, in conformità alle norme previste dalla presente legge per i nuovi scarichi.

Gli scarichi domestici provenienti da edifici di consistenza o capacità ricettiva superiori a quelle previste nel precedente comma e che abbiano già recapito in corpi d'acqua superficiali devono, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, conformarsi ai limiti di accettabilità previsti nell'allegata tabella A.

 

15. Norme transitorie per gli scarichi degli insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature.

Fino all'entrata in vigore della regolamentazione prevista dal primo e dal secondo comma del precedente art. 7, gli scarichi dei nuovi complessi produttivi nelle pubbliche fognature devono conformarsi ai limiti di accettabilità previsti nell'allegata tabella C.

La regolamentazione di cui al precedente comma dovrà prevedere le modalità ed i tempi di adeguamento per gli scarichi degli insediamenti produttivi per i quali, all'entrata in vigore della regolamentazione stessa, sia stata ottenuta la licenza edilizia ma non ancora l'autorizzazione all'uso.

Chiunque già versi o intenda versare scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche fognature deve conformarli, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti nella tabella C.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari degli insediamenti produttivi di cui al precedente comma devono presentare la domanda prevista dal terzo comma del precedente art. 7.

Le domande per allacciamenti nuovi sono accolte quando ne esista la possibilità tecnica a giudizio dell'Ente gestore.

In ogni caso l'accoglimento delle domande è subordinato alla stipulazione di una convenzione anche in sostituzione od in revisione di altra convenzione già in atto, che regoli gli aspetti tecnici ed economici del servizio richiesto, osservati i principi ed i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

L'immissione degli scarichi di insediamenti produttivi che trovano già recapito in pubbliche fognature, per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al quarto comma del presente articolo ovvero non sia stata sottoscritta la relativa convenzione, dovrà cessare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuarsi mediante la realizzazione di scarichi diretti in corpi d'acqua superficiali con l'osservanza dei limiti previsti nella tabella A.

 

16. Norme transitorie per gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo.

Gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo provenienti da insediamenti produttivi, ivi compresi gli stabilimenti zootecnici, devono cessare:

a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge se sono già in atto;

b) entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione all'uso quando si tratti di insediamenti produttivi per i quali sia stata già ottenuta la licenza edilizia ma non ancora l'autorizzazione all'uso.

Gli scarichi di cui al comma precedente devono trovare recapito in corpi d'acqua superficiali o in pubbliche fognature, in conformità alle norme di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

Gli scarichi in atto di insediamenti abitativi e di pubbliche fognature su terreni non adibiti ad uso agricolo o nel sottosuolo devono conformarsi ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella B entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'entrata in vigore delle norme complementari previste al terzo comma del precedente art. 8 sono vietati gli scarichi su terreni adibiti ad uso agricolo provenienti da nuovi insediamenti abitativi e da nuove fognature pubbliche.

 

17. Norme transitorie relative alle funzioni dei Consorzi.

Fino a quando non saranno costituiti i Consorzi di cui al precedente art. 4 le loro funzioni saranno esercitate dagli Enti funzionalmente equiparati competenti per territorio.

 

18. Norme transitorie sulle funzioni di vigilanza e di controllo.

Fino a quando non saranno costituite le strutture amministrative di cui al precedente art. 4 le funzioni di vigilanza e di controllo loro attribuite a norma della lettera b), quinto comma dello stesso articolo sono esercitate dalle Province.

 

19. Sanzioni amministrative.

Chiunque esegue o mantiene scarichi non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero non autorizzati dall'autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cento milioni. L'ammontare della sanzione è determinato in base alla gravità del danno arrecato all'ambiente o a pubblici manufatti, tenuto conto della durata e della quantità dello scarico.

(2)

Nell'ambito dell'organizzazione delle strutture tecnico-amministrative di cui al precedente art. 3, secondo comma, lett. a), nonché delle norme integrative o complementari della presente legge, verranno determinate le competenze degli uffici od agenti cui spetta la constatazione delle infrazioni; fino a quando non saranno emanate le relative norme spetterà ai competenti uffici od agenti delle Province e dei Comuni, nonché dei Consorzi tutela pesca, a norma dei precedenti artt. 17 e 18, la constatazione delle trasgressioni alle norme transitorie di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16 (3).

La sanzione viene irrogata dal Presidente della Giunta regionale (4).

Le somme introitate dalla Regione sono devolute, per il conseguimento degli scopi della presente legge, al Consorzio o all'Ente funzionalmente equiparato nel cui territorio si è verificato l'illecito amministrativo.

 

20. Norme integrative e complementari.

Il Consiglio regionale emana le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

21. Norme finanziarie.

(5)

 

22. Variazioni di bilancio.

(6)

 

TABELLA A

Limiti di accettabilità degli scarichi nei corpi d'acqua superficiali

N.ParametriConcentrazioniNote1pH5,5-9,5Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 m dallo scarico.2Temperatura °C30La temperatura del recipiente,nel raggio di 50 m dallo scarico, non deve essere in nessun caso neppure per brevi periodi superiore di 3 °C rispetto a quella misurata in assenza dello scarico. In ogni caso devono essere evitate barriere termiche alle migrazioni della fauna.3ColoreNon percettibile dopo diluizione 1: 20 su uno spessore di 10 cm.4OdoreNon deve essere causa di inconvenienti di qualsiasi genere.5Materiali grossolaniAssentiLa voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione minima lineare superiore a 1 cm, qualsiasi sia la loro natura.6Materiali sedimentabili ml/l 0,5I materiali sedimentabili sono misurati in cono di Imhoff dopo 2 ore.7Materiali in sospensione mg/l80I materiali in sospensione, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante, di porosità 0,45 mi.8BOD5 mg/l 40Il valore 40 mg/l dovrà essere ridotto, quando necessario, al fine di mantenere una concentrazione di ossigeno, nel recipiente, superiore a 6 mg/l nel caso di acque a Salmonidi, e a 4 mg/l negli altri casi. Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione indicata deve corrispondere al 70% o più del BOD totale.9COD mg/l 80Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore e riferito alla sola sostanza organica (cloruri esclusi). Il valore 80 mg/l dovrà essere ridotto quando necessario, al fine di mantenere una concentrazione di ossigeno nel recipiente superiore a 6 mg/l nel caso di acque a Salmonidi, e 4 mg/l negli altri casi.10Metalli e non metalli tossici tot mg/l (As - Cd - Cr - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn)3Il limite riguardante metalli e non metalli tossici totali è riferito agli elementi in soluzione come ioni, o sotto forma di complessi, oppure ancora in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.11Alluminio mg Al/l 1012Arsenico mg As/l 0,513Bario mg Ba/l 2014Boro mg B/l 215Cadmio mg Cd/l 0,0116Cromo III mg/Cr/l217Cromo VI mg Cr/l0,218Ferro mg Fe/l219Manganese mg Mn/l220Mercurio mg Hg/l0,00521Nichel222Piombo mg Pb/l0,123Rame mg Cu/l0,424Selenio mg Se/l0,0125Stagno mg Sn/l1026Zinco mg Zn/l0,527Cianuri liberi mg CN-/l0,2

28Cianuri totali mg CN-/l129Cloro attivo mg Cl2/l0,130Solfuri mg H2S/l0,831Solfiti mg SO3--/l132Solfati mg SO4--/l1.00033Cloruri mg Cl-/l1.20034Fluoruri mg F-/l635Fosfati mg P/l0,5Il limite si rende necessario solo nel caso di immissione nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa. Al di là dei 10 km, per i corsi d'acqua immissari, il limite è elevato a 10.36Ammoniaca mg N/l4Da ridurre a 2 per valori di pH superiori a 8,5.37Grassi e oli animali e vegetali mg/l 20Grassi ed oli animali, vegetali e minerali, si intendono determinati come estratto in etere di petrolio a caldo.38Oli minerali mg/l 5Grassi ed oli animali, vegetalie minerali, si intendono determinati come estratto in etere di petrolio a caldo.39Fenoli mg/l C6H5OH0,140Aldeidi mg H CHO/l141Solventi organici mg/l aromatici e azotati0,2Nel caso del solfuro di carbonio fino a 2 mg CS-2/l.42Tensioattivi mg MBAS/l243Saggio di tossicità Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 6 ore, alla temperatura di 15 °C. La specie impiegata per il saggio deve essere Salmo gairdnerii Bich.

__________

Le metodiche analitiche da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte negli Standard Methods americani (edizione 1972) ad eccezione del "saggio di tossicità" per il quale si rimanda al metodo descritto nel volume "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R) Roma.

 

TABELLA B (7)

 

TABELLA C

Limiti di accettabilità transitori degli scarichi di insediamenti produttivi nei corpi d'acqua superficiali nelle pubbliche fognature

N.ParametriConcentrazioniNote1pH6,5-102Temperatura °C403Materiali grossolani AssentiLa voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione minima superiore a 1 cm qualsiasi sia la loro natura.4Materiali sedimentabili ml/l 3I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.5Materiali in sospensione mg/l 300I materiali in sospensione, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 mi.6BOD5 mg/l 5007COD mg/l 1.3008Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - Cr - Cu - Hg - Ni - Pb - Se-Zn)109Alluminio mg Al/l1010Arsenico mg As/l111Bario mg Ba/l2012Boro mg B/l513Cadmio mg Cd/l114Cromo III mg Cr/l415Cromo VI mg Cr/l116Ferro mg Fe/l517Manganese mg Mn/l218Mercurio mg Hg/l0,0519Nichel mg Ni/l320Piombo mg Pb/l221Rame mg Cu/l122Selenio mg Se/10,523Stagno mg Sn/l1024Zinco mg Zn/l10,025Cianuri liberi mg CN-

/l126Cianuri totali mg CN-

/l327Cloro attivo mg Cl2/l128Solfuri mg H2S/l129Solfiti mg SO3-/l230Solfati mg SO4-/l1.50031Cloruri mg Cl-/l1.50032Fluoruri mg F-/l1033Fosfati mg P/l2Da applicare solo agli scarichi dei complessi produttivi nei laghi.34Ammoniaca mg N/l30035Grassi e oli animali e vegetali mg/l 50Grassi e oli animali, vegetali e minerali si intendono determinati come estratto in etere di petrolio a caldo.36Oli minerali mg/l20Grassi e oli animali, vegetali e minerali si intendono determinati come estratto in etere di petrolio a caldo.

37Fenoli mg C6H5OH/l1038Aldeidi mg HCHO/l5039Tensioattivi biodegradabili almeno all'80% mg MBAS/l 20

__________

Le metodiche analitiche da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte negli Standard Methods americani (edizione 1972).

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 agosto 1974, suppl. n. 34.

(2) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 20 agosto 1976, n. 28.

(3) Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 20 agosto 1976, n. 28.

(4) Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 20 agosto 1976, n. 28.

(5) Si omette il testo.

(6) Si omette il testo.

(7) Si omette la tabella.