L.R. 20 marzo 1980, n. 32 (1)

Censimento e catasto delle acque. Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

 

 

1. Finalità della legge.

1. Al fine di ripristinare e garantire l'idoneità qualitativa e la disponibilità quantitativa delle risorse idriche per il loro uso plurimo, ed, in particolare, per l'attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, nel quadro delle finalità di recupero ambientale, la Regione opera il censimento dei corpi idrici, istituisce il catasto regionale delle acque, approva il piano regionale di risanamento delle acque, nonché il successivo piano regionale generale delle acque.

 

2. Censimento dei corpi idrici.

1. L'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici di cui al I comma, lett. d) dell'art. 4 e al I comma dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 è delegata alle Province ed ai Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, che vi provvedono nel rispetto dei criteri generali e delle metodologie, di cui all'allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, emanata ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. b) della predetta legge. A tal fine i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, in attesa di adeguare le proprie strutture per far fronte all'incombenza, possono avvalersi, sulla base di apposite intese, delle rispettive province.

2. Ai fini della determinazione delle caratteristiche qualitative, le Province ed i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi si avvalgono dei presidi multinazionali di igiene e prevenzione, in conformità ad intese con i rispettivi enti responsabili dei servizi di zona sull'organizzazione ed i metodi di rilevamento.

Per lo svolgimento delle funzioni delegate la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti ed acquisito il parere del Comitato di coordinamento di cui all'art. 13 della L.R. 20 marzo 1980, n. 32, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un programma di adeguamento delle strutture dei P.M.I.P. Autorizzando le U.S.S.L. interessate ad assumere il personale necessario.

3. Le operazioni di rilevamento saranno avviate entro 120 giorni dalla operatività della delega di cui al primo comma, del presente articolo.

4. Nel definire i programmi per l'operazione di rilevamento, le Province ed i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi acquisiscono i dati raccolti da altri enti e organizzazioni pubbliche in assolvimento dei compiti di istituto o di loro iniziativa ed assumono iniziative per coordinare tale attività di rilevamento. Le Province e Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi possono altresì disporre che altri enti, aziende o soggetti concessionari operanti nei settori interessati rilevino e comunichino particolari categorie di dati attinenti alle rispettive attività. I Consorzi di Lecco e Lodi possono assumere intese con enti e organizzazioni pubbliche operanti nei settori interessati.

5. In attesa della definizione delle caratteristiche qualitative dei commi, la Giunta regionale cura la raccolta e l'elaborazione dei dati esistenti in materia, allo scopo di acquisire basi conoscitive idonee alla individuazione degli interventi prioritari di tutela e risanamento (2).

 

3. Istituzione del catasto regionale delle acque.

1. è istituito il catasto regionale delle acque.

2. Il catasto si articola territorialmente per Province, Comuni singoli o associati, o Comunità montane. La Giunta regionale ne cura l'organizzazione e la tenuta nel rispetto di ogni disposizione legislativa e regolamentare dello Stato in materia di tutela e gestione delle acque e, in particolare, delle dirette competenze degli enti locali ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. Contenuti del catasto.

1. Sono inseriti nel catasto i dati che hanno attinenza con la tutela e la gestione delle risorse idriche in ambito regionale; essi sono raccolti in modo coordinato e continuativo osservando i criteri generali e le metodologie di cui all'allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977, richiamata dal precedente art. 2 comma 1°.

2. Sono inseriti nel catasto i dati del censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei concernenti:

a) le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche;

b) le caratteristiche idrologiche e idrogeologiche; gli usi diretti ed indiretti in atto, le utilizzazioni e le derivazioni.

3. Sono inoltre inseriti nel catasto i dati concernenti:

c) il numero, le caratteristiche ed i tipi di scarichi, pubblici e privati, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo, negli stati superficiali del suolo ed in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

d) i suoli ed i tipi di colture interessati dagli scarichi;

e) gli insediamenti che generano gli scarichi, anche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1°, lett. d), della legge 10 maggio 1976, n. 319;

f) le autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto rilasciate ad operatori pubblici e privati ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) le autorizzazioni all'attuazione dei programmi per l'adeguamento degli scarichi rilasciate ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

h) gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

i) la definizione dello stato giuridico dei corpi idrici. 4. La cartografia adottata deve adeguarsi alle disposizioni della legge regionale 4 giugno 1979, n. 29.

 

5. Raccolta e aggiornamento dei dati del catasto.

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al successivo art. 13, provvede all'impostazione e all'organizzazione del sistema catastale e del connesso flusso informativo, determinando le modalità e gli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti e assicurando il coordinamento con il sistema informativo territoriale della Regione, tenuto conto dell'allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977, di cui al precedente art. 2, comma 1°.

2. Nell'ambito delle determinazioni di cui al comma precedente la Giunta regionale individua gli enti locali competenti in materia di controllo o gestione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, dei cui uffici potrà avvalersi per la rilevazione dei dati del catasto di cui al precedente art. 4 (3).

3. Alle Province e ai Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi sono delegate le funzioni di coordinamento degli enti locali, degli organismi e delle strutture operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali, nonché la raccolta e verifica formale dei dati da essi rilevati; a tal fine, i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, in attesa di adeguare le proprie strutture per far fronte all'incombenza, sulla base di apposite intese, possono avvalersi di quelle delle rispettive Province (4).

 

6. Utilizzazione del catasto.

1. Lo Stato, le Province, i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di utilizzo del catasto da parte degli altri soggetti pubblici e privati, nonché le relative tariffe.

 

7. Primo programma per il risanamento delle acque.

1. In attuazione del comma 2°, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Giunta regionale, sentito il Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 13, cura l'elaborazione di un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare.

2. Il programma di cui al comma precedente è approvato dal Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati ed è inviato al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 marzo 1980.

 

8. Proposte di piano.

1. In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni la Giunta regionale elabora la proposta di piano regionale di risanamento delle acque, articolata come segue:

a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lett. a), con riferimento sia alla situazione urbanistica in atto che ai piani di sviluppo territoriale della Regione; definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla precedente lett. a); organizzazione delle relative strutture tecnico amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

2. La proposta di piano di cui al comma precedente è formulata per i seguenti settori funzionali:

- pubblici servizi di collettamento e depurazione delle acque di scarico;

- pubblici servizi di fognatura;

- pubblici servizi di acquedotto (5);

3. Tale proposta indica altresì gli oneri finanziari inerenti all'attuazione degli interventi relativi a ciascun settore funzionale (6).

3 bis. Ai fini della formulazione, da parte della Giunta regionale, delle proposte inerenti i settori funzionali di cui al 2° e 3° alinea del precedente secondo comma, è delegata alle Province e ai Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi l'individuazione degli elementi conoscitivi e il programma di interventi relativo ai settori stessi (7).

3 ter. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta da presentarsi entro il 15 febbraio 1985, delibera i criteri per la formazione e la presentazione degli elaborati inerenti alle attività delegate ai sensi del precedente comma 3 bis (8).

3 quater. La delega di cui al precedente comma 3 bis è esercitata secondo modalità stabilite in base a convenzione tra la Giunta regionale e gli enti delegati, anche ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti, da disporsi nell'ambito e nei limiti delle previsioni dei bilanci annuali e pluriennali della Regione (9).

4. (10)

 

9. Procedura per l'approvazione dei piani di settore funzionale.

1. I piani di settore funzionale di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono approvati, anche separatamente, con Consiglio regionale su proposte della Giunta (11).

2. La Giunta regionale, contestualmente all'inoltro al Consiglio delle proposte dei piani di settore funzionale, ne trasmette alle Province ed ai Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi gli estratti interessanti i rispettivi territori (12).

3. Sino all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale, le proposte dei piani di settore funzionale sono poste in libera consultazione presso il Consiglio stesso e la Giunta regionale; i relativi estratti sono altresì depositati, a tal fine, presso le Province ed i Consorzi di Lecco e Lodi (13).

4. Dell'avvenuto deposito delle proposte di piano e dei relativi estratti, la Giunta regionale dà notizia mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro i successivi trenta giorni, gli enti locali o chiunque abbia interesse possono far pervenire alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale osservazioni e proposte di modifica, inviandone contestualmente copia al settore ambiente, ecologia della Giunta regionale (14).

5. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche in deroga a quanto previsto da altre leggi, norme o disposizioni regionali (15).

6. Ad avvenuta esecutività dei piani di settore funzionale, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lombardia il solo atto formale deliberativo assunto dal Consiglio regionale, con esclusione del complesso degli elaborati tecnici - ancorché costituenti parte integrante dell'atto formale medesimo - nonché l'avviso dell'avvenuto deposito di tali allegati presso i competenti uffici della Giunta regionale e presso le sedi delle Province e dei Consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, ove restano depositati in libera consultazione per la durata di un anno (16).

7. Le Province ed i Consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, per delega della Regione, provvedono a promuovere ogni iniziativa idonea ad assicurare puntuale conoscenza ed approfondimento delle previsioni e delle prescrizioni di piano, anche ai fini della migliore realizzazione delle inerenti opere; in particolare trasmettono agli enti interessati gli stralci degli elaborati di rispettiva competenza (17).

8. Le spese connesse all'attuazione della delega di cui al precedente comma sono a carico, della Regione ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali (18).

 

10. Varianti, revisioni e modifiche dei piani di settore funzionale.

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta le varianti al piano di settore funzionale che si rendano necessarie in relazione al controllo di compatibilità effettuato dal comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, primo comma, lett. c) della legge stessa.

2. Entro un anno dall'approvazione dei piani di settore funzionale chiunque vi abbia interesse può presentare alla Giunta regionale osservazioni finalizzate alle loro revisioni.

3. Entro due anni dall'approvazione dei piani di settore funzionale, la Giunta sottopone al Consiglio regionale la prima proposta per la loro revisione generale.

4. Successivamente alla prima revisione generale, i piani di settore funzionale possono essere modificati, anche parzialmente, quando se ne presenti la necessità.

5. Alle revisioni generali dei piani di settore successive alla prima si provvede ad intervalli non inferiore ai tre anni, con l'osservanza delle procedure di cui al precedente art. 9 (19).

 

11. Coordinamento pianificatorio e vincolabilità.

1. Il piano di risanamento delle acque deve conformarsi agli indirizzi del programma regionale di sviluppo.

2. Le prescrizioni e previsioni del piano stesso, nonché le norme integrative di cui al successivo art. 12 sono vincolanti per le Amministrazioni Pubbliche e per i soggetti privati; non possono essere realizzati interventi pubblici ed opere in contrasto con le prescrizioni e previsioni medesime.

3. Sia gli strumenti urbanistici adottati che quelli vigenti devono essere coordinati con il piano di risanamento delle acque, le cui prescrizioni e previsioni devono altresì essere rispettate dai programmi pluriennali di attuazione.

 

12. Norme integrative.

1. Entro il 31 dicembre 1986 (20) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva con regolamento le norme integrative e di attuazione di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 comma 1°, lett. e), comma 2° e 3°, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'ambito della regolamentazione di cui al comma precedente sono individuate:

a) le aree nelle quali è vietato lo smaltimento degli scarichi di qualsiasi tipo;

b) le aree nelle quali sono ammessi solo scarichi di particolare natura in determinate condizioni con adeguate cautele.

 

12 bis. Piano regionale generale delle acque.

1. Entro il 31 dicembre 1985 il Consiglio regionale stabilisce, su proposta della Giunta, i contenuti specifici nonché i criteri e le modalità di completamento del piano regionale generale delle acque, definendo altresì, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei rispettivi bilanci regionali l'esecuzione degli stralci attuativi del piano stesso.

2. Sulla base del censimento dei corpi idrici e del catasto regionale delle acque di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, il piano regionale generale delle acque, oltre a recepire e, in quanto occorra, integrare il piano regionale di risanamento di cui al precedente art. 8, definisce, in particolare:

a) la consistenza qualitativa e quantitativa, il bilancio e gli usi in atto delle risorse idriche superficiali e sotterranee;

b) i fabbisogni idrici e la ripartizione delle risorse in relazione alle previsioni demografiche e alle ipotesi di sviluppo economico;

c) gli interventi idraulici per la sicurezza delle popolazione e del territorio e quelli occorrenti a consentire gli usi delle risorse idriche in atto e in previsione;

d) gli aspetti giuridici istituzionali e finanziari connessi con l'attuazione del piano (21).

 

13. Comitato regionale di coordinamento per la tutela delle acque.

1. Per pareri e proposte in ordine allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, ed in particolare relativamente all'attribuzione e all'esecuzione degli studi e delle indagini di cui al successivo art. 14, la Giunta regionale si avvale di un comitato regionale di coordinamento per la tutela delle acque, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore preposto al settore ambiente e ecologia, è così composto:

- cinque membri designati dalla U.R.P.L. - Unione regionale delle Province lombarde, scelte tra i Presidenti di Provincia e dei Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi (22);

- tre Sindaci designati dalla rappresentanza regionale dell'A.N.C.I. - Associazione nazionale Comuni d'Italia;

- un presidente di Comunità montana, designato dalla rappresentanza regionale dell'U.N.C.E.M. - Unione nazionale Comuni ed enti montani;

- tre presidenti di Consorzi operanti nel settore della depurazione costituiti da almeno 10 comuni e con popolazione di almeno 50.000 abitanti; alla designazione provvede l'assemblea dei presidenti dei Consorzi che abbiano tali requisiti, convocata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale (23);

- un presidente di azienda operante nei settori di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni designato dal C.R.I.P.E.L. - Comitato regionale imprese pubbliche enti locali;

- un rappresentante dei Consorzi di bonifica, designato dall'Unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari per la Lombardia (24).

2. I designati possono delegare amministratori dei rispettivi enti.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di designazione della maggioranza dei componenti; alle eventuali integrazioni e sostituzioni si provvede con analoga procedura.

4. Per la composizione ed il funzionamento del comitato si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

5. Per l'espressione dei pareri e la formulazione delle proposte, il Comitato di coordinamento può acquisire indicazioni dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 15, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il Comitato resta in carica fino all'approvazione del piano di risanamento e del piano generale delle acque.

 

14. Incarichi convenzionati.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi degli uffici degli Enti locali, di istituti ed organismi specializzati, nonché di esperti o professionisti per:

a) la raccolta e l'elaborazione dei dati esistenti relativamente agli aspetti qualitativi dei corpi idrici di cui al quinto comma del precedente art. 2;

b) l'esecuzione degli studi necessari per l'impostazione e l'organizzazione del sistema catastale a norma del primo comma del precedente art. 5;

c) lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione della proposta di piano inerente al settore funzionale dei pubblici servizi di collettamento e depurazione delle acque di scarico;

d) l'esecuzione di studi occorrenti all'elaborazione delle norme integrative di cui al precedente art. 12;

e) lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione dello studio di fattibilità, nonché della proposta di piano regionale generale delle acque, di cui al precedente art. 12 bis (25).

2. Alla definizione dei piani di indagine e di ricerca e degli indirizzi operativi e di metodo, nonché alla individuazione dei soggetti di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede, sentito il Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 13 (26).

3. Per il conferimento degli incarichi si osservano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 e legge regionale 3 settembre 1974, n. 57.

4. Le convenzioni all'uopo stipulate riservano alla Giunta regionale la direzione ed il controllo dell'attività dei soggetti incaricati in ogni stadio del procedimento e definiscono condizioni e procedure di collaborazione della Regione con gli enti locali e gli incaricati medesimi.

5. Entro 60 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale dei criteri di cui al comma 3 ter del precedente art. 8, le Province e i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi presentano alla Giunta regionale i programmi di indagine e di ricerca attinenti alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 3 bis dell'articolo suddetto (27).

6. Entro i successivi 120 giorni la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e il Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 13, provvede alla definizione degli inerenti piani di ricerca e di indagine (28).

 

15. Comitato tecnico.

1. La Giunta regionale, per l'esame dei problemi tecnici relativi agli atti di propria competenza in materia di gestione delle risorse idriche ed alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché in materia di controllo e di supervisione dell'attività affidate a strutture esterne all'amministrazione regionale, si avvale di un comitato composto da esperti di elevata qualificazione.

2. Il Comitato è composto da non più di dieci esperti estranei all'amministrazione regionale particolarmente qualificati in idraulica, idraulica agraria, impianti speciali idraulici, idrogeologia, idrobiologia, ingegneria sanitaria e chimica, chimica delle acque e chimica analitica nonché in altre discipline che presentino interesse od abbiano attinenza con la gestione e la tutela delle acque.

3. Per il conferimento dell'incarico di consulenza e la determinazione dei compensi si applica quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21; la deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata di idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.

4. Del Comitato fanno altresì parte i dirigenti dei servizi generali, di coordinamento e di settore della Giunta regionale individuati con decreto del Presidente della Giunta relazione agli argomenti trattati.

5. Annualmente, in relazione all'avanzamento dei lavori, la Giunta regionale può disporre modifiche alla composizione ed al numero dei componenti il comitato, fermo restando il limite massimo di cui al comma 2° del presente articolo.

6. Si applicano i commi 3°, 6° e 7° dell'art. 38 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

 

16. Provvedimenti urgenti.

1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 la Giunta regionale è autorizzata a costituire un apposito gruppo di lavoro composto da non più di cinque esperti in discipline che hanno attinenza con tecnologie e processi produttivi e depurativi, nominati con le modalità indicate al comma 3° del precedente art. 15.

2. Per assicurare il necessario coordinamento con il comitato tecnico di cui al precedente art. 15 il gruppo di lavoro potrà essere integrato con esperti del comitato stesso.

 

17. Informativa al Consiglio regionale.

1. La Giunta regionale presenta semestralmente alle Commissioni consiliari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività prevista dalla presente legge.

 

18. Norme finanziarie.

(29)

 

19. Variazione al bilancio.

(30)

 

 

20. Dichiarazione d'urgenza.

(31)

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 marzo 1980, n. 12, III S.O.

(2) Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(3) Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58

(4) Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58

(5) Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58

(6) Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (7) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(8) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (9) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (10) Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(11) Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(12) Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(13) Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(14) Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (15) Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (16) Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58 e poi sostituito dall'art. 40 della L.R. 27 maggio 1985, n. 62.

(17) Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 27 maggio 1985, n. 62.

(18) Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 27 maggio 1985, n. 62.

(19) Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(20) Termine modificato dall'art. 6 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(22) Rappresentanze modificate dall'art. 8 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58

(23) Rappresentanze modificate dall'art. 8 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(24) Rappresentanze modificate dall'art. 8 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (25) Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(26) Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(27) Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(28) Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58.

(29) Si omette il testo.

(30) Si omette il testo.

(31) Si omette il testo.