I soci possono
essere di due categorie: a) soci ordinari; b) soci simpatizzanti, i quali sono
obbligati a pagare una quota pari alla metą della quota associativa dei soci
ordinari e potranno diventare soci ordinari solo dopo che la loro domanda al
riguardo sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalitą
di seguito precisate.
Tutti i soci
sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dello Statuto e del Regolamento
interno. Solo i soci ordinari hanno diritto di voto e possono essere eletti alle
cariche sociali secondo quanto disposto dagli Articoli 6 e 7 del presente
Statuto. Le quote sociali verranno stabilite annualmente dal Consiglio di
Amministrazione e ratificate dall'Assemblea dei soci ordinari. Le domande di
ammissione a socio, contenenti la dichiarazione di aver preso visione della
Statuto dell'Associazione e del Regolamento e di approvarli integralmente
dovranno essere dirette al Consiglio d'Amministrazione ed approvate a
maggioranza di voti dal Consiglio stesso. Tale deliberazione č insindacabile ed
il Consiglio non č tenuto a motivarla. Cessano di far parte dell'Associazione
con immediata perdita di ogni diritto, compreso quello di voto: a) i soci
dimissionari dal giorno della presentazione delle dimissioni; b) i soci morosi
nel pagamento delle quote associative dal giorno della constatazione della
morositą da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione; c) i soci che siano
stati espulsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa con il
voto favorevole di almeno due terzi dei propri Componenti e fondata su motivi di
grave inadempienza alle norme statutarie o di incompatibilitą o di indegnitą.