schema di convenzione di consulenza per la costituzione o resistenza in giudizio.

Il sottoscritto ________________, Sindaco pro-tempore del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n. ____, del ______________, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

All'Avvocato _______________________ (in seguito, per brevità chiamato incaricato), c.f. _______________________________, residente in ________________________, Via ___________________ n. _____, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di ______________, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di ---------------.
l'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il comune contrapposto a___________________________________, e quindi attore/ricorrente/ convenuto/ resistente dinanzi al _______________. A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.
4. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizione deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche i presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 4. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4.
6. Per il sostegno alle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di Euro 258,23, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.
7. Le spese sostenute, per la parte eccedente il limite di cui all'art. 15 del D.M. 5/01/94, n. 585 e successive modifiche ed integrazioni, saranno rimborsate previa adeguata documentazione, restando esclusa ogni ipotesi di forfettizzazione.
8. La misura dell'onorario è calcolata secondo i parametri medi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento della presentazione della parcella. Si procederà per la liquidazione dei diritti di procuratore secondo la tariffa vigente al momento della prestazione, giusta Cass. 08.02.1996, n. 1010. La data di riferimento per la presentazione della parcella è comunque compresa entro il termine stabilito dal primo periodo del successivo punto 10. Il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in €/lire ____________________, tenuto conto dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.. Su tale importo saranno calcolati gli onorari professionali.
9. La parcella, con allegata la presente convenzione, dovrà essere vidimata dal Consiglio dell'Ordine a cura e spese dell'avvocato incaricato se l'ammontare della stessa superi l'importo di lire Euro 7.746,85, al netto dell'IVA e del contributo CPA 2%.
10. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza - in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile - la presentazione della parcella congruamente vidimata ai sensi del precedente punto 8 deve avvenire entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.
11. Per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c.. Resta comunque salvo quanto previsto per la fattispecie di cui al successivo punto 12.
12. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Amministrazione - il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. Ai soli fini dell'accertamento di quali siano le tariffe professionali vigenti ai sensi del precedente punto 7, resta comunque fermo il termine di 45 giorni da computarsi ai sensi del disposto del precedente punto 9.
13. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
14. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
15. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.
16. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
17. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
18. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
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PER L'AMMINISTRAZIONE L'AVV.TO INCARICATO