Quesito

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Riferimento Legislativo

11-09-2001

SEGRETARI

CONTRATTI, INCARICHI, NORMATIVE

 

Quesito:

Il contratto dei segretari comunali, all'art. 42, prevede la retribuzione di risultato e la correla al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenuto conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti ad eccezione dell'incarico di direttore generale.
Questo ente nel corso degli anni 1998-99-2000 ha attribuito al proprio segretario comunale i seguenti incarichi aggiuntivi: Presidente della conferenza dei responsabili dei servizi; ufficio procedimenti disciplinari; rappresentante del Comune con potere di conciliazione ex art.66 del D.Lgs. 165/2001, difensore del Comune nei ricorsi presentati alle commissioni tributarie provinciali e regionali.
Ciò premesso, si chiede di conoscere se l'Amministrazione comunale può liquidare al segretario comunale la retribuzione di risultato per gli anni 98-99-2000 nella misura che riterrà più equa e comunque non superiore al 10% del monte salari annuo. A tal proposito si fa presente che l'Amministrazione comunale nelle more dell'approvazione del contratto dei segretari ha allocato in bilancio le somme per la retribuzione di tale idennità e le ha mantenute a residui.

Risposta:

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, così come prevista dall'art. 42 del nuovo CCNL, si può dire:
1) che essa è obbligatoria e deve costituita con risorse aggiuntive a carico degli enti;
2) l'importo non può essere superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento;
3) la previsione della spesa deve avvenire nell'ambito delle risorse di disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

Per quanto riguarda la decorrenza, adottando il principio posto dell'art. 2 dello stesso contratto, essa non può che essere quella del 1 gennaio 1998. Quindi, occorrerà contrattare con le singole amministrazioni l'importo e le modalità di erogazione della retribuzione da attribuire al segretario per gli anni suddetti tenuto conto del lavoro straordinario nel mentre percepito. Ma qual'è l'attività del segretario che deve essere soggetta a valutazione?  Il primo comma dell'art. 42 prevede che il compenso deve essere correlato agli obiettivi assegnati al segretario per la sua attività tipica, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi, ad eccezione dell'incarico di direttore generale (dunque le due indennità non sono incompatibili). Ciò sta a significare che oggetto di valutazione dell'attività del segretario sono le funzioni previste dal comma 4 dell'art. 97 del T.U.E.L. 267/97.
In relazione all'ultimo quesito, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera d) del D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
Ma l'attribuzione delle prospettate competenze non può che avere carattere eccezionale e transitorio e non può costituire un sistema ordinario e strutturato per la gestione: in caso contrario verrebbe a istituzionalizzarsi in capo al Segretario funzioni che per legge spettano ai dirigenti.
Pertanto, si ritiene che il conferimento di funzioni di responsabile di un settore possano essere conferite al Segretario in via transitoria per lo spazio di tempo necessario a rinvenire le figure professionali idonee a ricoprire le funzioni in esame.
Occorre, infatti, tenere presente che il Segretario Generale che ai sensi dello stesso art. 97 comma 4 lettera del D.Lgs. 267/2000, "sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività" salvo il caso che sia stato nominato il Direttore Generale.