Quesito
Data |
Area Tematica |
Argomenti |
Riferimento Legislativo |
11-09-2001 |
SEGRETARI |
CONTRATTI, INCARICHI, NORMATIVE |
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Quesito: |
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Il
contratto dei segretari comunali, all'art. 42, prevede la retribuzione
di risultato e la correla al conseguimento degli obiettivi assegnati e
tenuto conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti ad
eccezione dell'incarico di direttore generale. |
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Risposta: |
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Per
quanto riguarda la retribuzione di risultato, così come prevista
dall'art. 42 del nuovo CCNL, si può dire: Per
quanto riguarda la decorrenza, adottando il principio posto dell'art. 2
dello stesso contratto, essa non può che essere quella del 1 gennaio
1998. Quindi, occorrerà contrattare con le singole amministrazioni
l'importo e le modalità di erogazione della retribuzione da attribuire
al segretario per gli anni suddetti tenuto conto del lavoro
straordinario nel mentre percepito. Ma qual'è l'attività del
segretario che deve essere soggetta a valutazione? Il primo comma
dell'art. 42 prevede che il compenso deve essere correlato agli
obiettivi assegnati al segretario per la sua attività tipica, tenendo
conto del complesso degli incarichi aggiuntivi, ad eccezione
dell'incarico di direttore generale (dunque le due indennità non sono
incompatibili). Ciò sta a significare che oggetto di valutazione
dell'attività del segretario sono le funzioni previste dal comma 4
dell'art. 97 del T.U.E.L. 267/97. |