Quesito

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Riferimento Legislativo

11-09-2001

SEGRETARI

SEGRETARI, CONTRATTI, TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Quesito:

Alla data del 31.12.1997 al Segretario è stato attribuito, con decreto della Prefettura, un trattamento fondamentale di L. 41.454.578 (stipendio tabellare L. 18.071.000, retrib. ind. di anzianità L.1.317.600, el. anzianità L. 438/92 L. 240.000, incremento stipendio art. 40 ccnl L. 2.184.000, incr. stip. art. 6 ccnl L. 3.144.000, indennità integrativa speciale L. 13.001.472, 13^ mensilità L. 3.496.506) ed un trattamento accessorio di L. 17.997.867 (indennità di direzione 16.200.000, incremento ind. direzione art. 6 ccnl 96/97 L. 972.000 ed assegno ad personam di L. 825.867).
La quota dell’incremento stipendiale di L. 4.000.000, assorbito dall’indennità di direzione, era utile anche ai fini della 13^ mensilità (corrispondente a L. 333.333 su base annua).
Pertanto si corrispondeva per indennità di direzione annua di L. 17.172.000 e 13^ L. 333.333 per complessive L. 17.505.333.
Il nuovo contratto di lavoro dei segretari comunali, art. 41, trasforma con effetto dal 01.01.2000 l’indennità di direzione in retribuzione di posizione da L. 17.172.000 a L. 17.744.000 per tredici mensilità.
Si chiede se la quota di 13^ mensilità di L. 333.333 che il Segretario percepiva sull’indennità di direzione debba essere mantenuta come assegno ad personam oppure se la stessa non sia più dovuta.

Risposta:

In proposito per una risposta corretta occorre fare riferimento all'art. 41, comma 2, che prevede, con decorrenza dal 31.12.1999, a valere dal 1/1/2000, una retribuzione di posizione pari alla misura dell'indennità di direzione in godimento alla suddetta data incrementata degli aumenti previsti dalla tabella 2 allegata al contratto.
L'indennità di direzione precedentemente in godimento da parte dei segretari di ex IX qualifica funzionale, già in possesso della qualifica di segretario capo, è di 17.172.000 annue per 12 mensilità. Per cui per stabilire la nuova retribuzione di posizione occorre prendere in considerazione 3 diverse ipotesi:
a) se il segretario è titolare di una sede superiore a 3.000 abitanti, la retribuzione di posizione è, in ogni caso, quella prevista al 3 comma dell'art. 41 pari a £: 17.744.000 per 13 mensilità;
b) se il segretario è titolare di una sede inferiore a 3.000 abitanti, la retribuzione di posizione può essere di 17.172.000 (per chi è segretario capo) ai quali aggiungere, alle varie scadenze, gli aumenti previsti dalla tabella 2 per gli incarichi in enti inferiori a 3.000 abitanti il tutto diviso per 13 mensilità;
c) dal 1 giugno 2001 la retribuzione di posizione in applicazione dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del biennio 2000/2001, è, in ogni caso, per tutti i segretari della ex IX qualifica funzionale, di £. 21.000.000 per 13 mensilità.
Per quanto riguarda la 13/ma mensilità, in relazione alla retribuzione di posizione, la questione è ancora da definire, poichè occorre attendere l'esito del contenzioso sorto con il precedente contratto (in proposito il C.d.S. con la sentenza n. 1845 del 12.12.2000 ha annullato la circolare del Ministero dell'Interno n. 19/97 del 15/7/1997). Al momento, quindi, la retribuzione di posizione è quella prevista dal comma 3 dell'art. 41 per 13 mensilità