L’oggetto
del quesito attiene in buona sostanza alla “retribuzione di
risultato” spettante al Segretario Generale.
Detta indennità è attualmente ( ma era stata già oggetto di
previsione ex art.33 del CCNL di prima istituzione della qualifica unica
dirigenziale a decorrere dal 1.1.1996) prevista e disciplinata dall’
art. 42 del CCNL di riferimento. Per sua espressa disciplina il limite
massimo attribuibile è fissato secondo una percentuale del 10 %
(suscettibile solamente di misura più bassa ), del ” monte salari “
del segretario nell’anno di riferimento. E’ interessante notare che
non si parla più di :“trattamento economico” o, di “stipendio”,
o ancora di ”retribuzioni”, come in altre occasioni accaduto.
In proposito possiamo senz’altro affermare che, in assenza di diversa
specificazione contrattuale, tutte le voci del trattamento economico
concorrano a formare il “monte salari”. I contraenti infatti hanno
ritenuto di puntare su un dato concreto ed effettivo rappresentato dal
monte-emolumenti corrisposto al Segretario, previo consuntivo di fine
anno, piuttosto che impelagarsi, come in precedenti occasioni, in
definizioni che avevano impegnato la giustizia amministrativa per
parecchi lustri ( è a tutti nota la difficoltà insorta nel definire in
termini univoci la voce “stipendio” al fine di determinare la quota
del terzo dei diritti di segreteria di competenza del Segretario
rogante). Quanto sopra, inoltre, trova oggettiva conferma nel fatto che
il medesimo testo contrattuale, quando ha inteso escludere talune voci
dal computo, come in concreto ha fatto in tema di diritti di segreteria,
lo ha fatto espressamente.
E’ del pari evidente che dalla formazione della base di calcolo, per
espressa previsione, va esclusa solamente l’eventuale incarico di
direzione generale ( da remunerarsi separatamente — art. 44), ma
compresi gli incarichi aggiuntivi conferiti. I diritti di segreteria,
invece, hanno pieno titolo ad esservi compresi facendo parte, per
espressa formulazione contrattuale, della struttura del trattamento
economico del Segretario ( art.37, comma 1 lettera d).
In concreto, per dare corpo a detto istituto, si dovrà fare riferimento
agli obiettivi:
a) propri del Segretario in quanto tale;
b) assegnati al Segretario, nei comuni privi di personale con qualifica
dirigenziale, con incarico affidatogli da Sindaco;
c) assegnati al Segretario ai sensi della lettera d) del comma 3
dell’art.97 del TUEL.
L’ apparente difficoltà di individuare gli obiettivi propri della
figura _ atteso che l’impianto di cui agli artt.107, comma 6 e 108,
comma 1 del TUEL, esclude il Segretario da ogni ruolo sul piano
gestionale _ trova però adeguata risposta nella concreta attività di
garanzia della legalità dell’azione amministrativa dell’ente.
L’assistenza giuridico-amministrativa costituisce, infatti, supporto
essenziale ed imprescindibile dei dirigenti e del Direttore Generale,
nel conseguimento degli obiettivi loro assegnati.
I meccanismi da attivarsi in concreto, sono quelli contenuti nel D.lgs
286/1999, previa opportuna pesatura e valutazione dell’apporto del
segretario in relazione all’azione della dirigenza.
Detti criteri andranno sempre pre-determinati e resi noti al soggetto,
per non esporre alla mannaia del giudice amministrativo, atti di
valutazione negativa della dirigenza, quando questi risultino fondati su
obiettivi e criteri confezionati a posteriori.
Chiarito quanto sopra, passiamo agli specifici quesiti posti in ordine a
detta retribuzione.
A) Decorrenza della attribuzione.
Circa la decorrenza di detta retribuzione, è utile sottolineare che già
gli accordi di categoria sottoscritti il 9.1.1997, per la parte
economica biennio 94-95 e 96-97 ( G.U. supplemento ordinario n.12 del
22.01.1997) concernenti i segretari-dirigenti avevano previsto,
nell’impianto della struttura retributiva spettante a questi ultimi,
questa specifica tipologia di trattamento economico. All’art. 4 era
stata introdotta la possibilità per gli enti di destinare a detto
istituto, un importo pari al 1,15 % del monte salari attribuito al
Segretario nell’anno 1995, connesso al raggiungimento degli obiettivi
a lui assegnati.
Detta facoltà era stata contemporaneamente subordinata al rispetto
simultaneo di determinate condizioni e, precisamente:
§ Che l’ente non si trovasse in stato di dissesto o fosse
strutturalmente deficitario.
§ Che fosse stata data attuazione ai principi di razionalizzazione
indicati nell’art. 1 del D.lgs 29/1993.
§ Che fossero state ridefinite le strutture organizzative e le funzioni
dirigenziali.
§ Che fossero stati rilevati i carichi di lavoro e rideterminate le
piante organiche.
§ Che fossero stati istituiti ed attivati i servizi di controllo o dei
nuclei di valutazione.
B) Come ovviare al mancato godimento e con quale decorrenza potere
sanare il pregresso.
Fermo restando la presenza di tutte le condizioni di cui all’art. 4
dell’accordo su richiamato, si ritiene che si possa procedere, con
separate determinazioni dirigenziali, a riconoscere e corrispondere
detta retribuzione per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente con
riferimento al monte salari 1995 e 1996, secondo la disciplina del
precedente accordo e, per il 1998 e successivi, secondo la disciplina
dell’art. 42 del vigente CCNL.
C’è da rimarcare, con riferimento all’ultima parte del quesito, il
diverso orientamento ( rispetto alle posizioni sindacali ed
interpretative ) dell’ ARAN che, rispondendo a diversi quesiti posti
da parte di alcuni comuni, ha ribadito il sostanziale principio (
condivisibile se considerato in via generale ) della irretroattività
applicativa degli istituti contrattuali, là dove non diversamente
stabilito.Detto principio, secondo l’Agenzia, andrebbe applicato anche
all’istituto della retribuzione di risultato, con la conseguenza che
essa risulterebbe attribuibile solo a partire dal 17 maggio 2001 (
giorno successivo alla stipula del CCNL di riferimento).
In ordine a questa posizione, lo scrivente ritiene che l’apparente
svista debba invece intendersi riferita alla retribuzione di risultato
nell’attuale disciplina dell’art.42 e non già a quella già
prevista nel precedente accordo del 1997, di natura e denominazione
corrispondente, ma differentemente disciplinata nel computo.
Sembra utile ed opportuno che l’ente provveda a determinare, nel
contesto dei suggerimenti fatti in premessa, i criteri per la
concessione di detta retribuzione, fissando a priori anche le
percentuali attribuibili ( Per es: 10 % al totale conseguimento degli
obiettivi; 7 % al parziale conseguimento; ecc.; 0 % al mancato
conseguimento degli obiettivi) contemporaneamente stabilendo anche i
criteri di massima da consegnare all’organo di valutazione, per la
pesatura e la valutazione del conseguimento degli obiettivi affidati. A
quest’ultimo proposito non è superfluo raccomandare che detti
obiettivi vengano notificati, contestualmente all’incarico, al
Segretario, e, da quest’ultimo sottoscritti in segno di accettazione e
condivisione.
Per quanto attiene alla possibilità pratica di riconoscere ora
retribuzioni di risultato relative ad anni precedenti, è stato
ritenuto, specialmente da parte delle OO.SS. di categoria maggiormente
rappresentative, che il non avere subito richiami o stimoli a maggiore
impegno, basti a ritenere attribuibile detta indennità al Segretario
interessato. In merito, pur volendo aderire a detta interpretazione si
pongono due problemi:
1. La individuazione del soggetto competente a farlo.
2. Il reperimento di idonee allocazioni finanziarie per il pagamento
relativo agli anni 1996 e ss.
Il primo problema trova facile soluzione in una atto del dirigente,
alias determina, previa ( eventuale) deliberazione di Giunta che fissi
ora anche le percentuali attribuibili ( evidentemente solo nelle
fattispecie a partire dal 1998, risultando già determinate quelle per
gli anni precedenti)
Il secondo problema invece, va affidato sempre all’organo collegiale
di cui sopra, per la previsione nel bilancio di prossima predisposizione
( parte pregressa e parte relativa all’ultimo esercizio) delle
necessarie risorse economiche, qualora non disponibili sui relativi
RR.PP.
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