Quesito

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Riferimento Legislativo

4-10-2001

SEGRETARI

SEGRETARI, CONTRATTI, INDENNITA', DECORRENZA

 

Quesito:

SI CHIEDE DI SAPERE SE PRECEDENTEMENTE AL NUOVO CONTRATTO COLLETIVO NAZIONALE PER I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, APPLICABILE A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO 2001 GIA' ESISTEVA PER I SEGRETARI GENERALI, CIOE' PER QUELLI DI CARRIERA DIRIGENZIALE LA POSSIBILITA' DI GODERE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.
SI CHIEDE ALTRESI' DI SAPERE COME POTER OVVIARE AL FATTO CHE IL SEGRETARIO DELL'ENTE NON ABBIA GODUTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRECEDENTEMENTE AAL'ULTIMO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO.
CON QUALI DECORRENZE DUNQUE OCCORRE RICONOSCERE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SEGRETARI DI CARRIERA DIRIGENZIALE?

Risposta:

L’oggetto del quesito attiene in buona sostanza alla “retribuzione di risultato” spettante al Segretario Generale.
Detta indennità è attualmente ( ma era stata già oggetto di previsione ex art.33 del CCNL di prima istituzione della qualifica unica dirigenziale a decorrere dal 1.1.1996) prevista e disciplinata dall’ art. 42 del CCNL di riferimento. Per sua espressa disciplina il limite massimo attribuibile è fissato secondo una percentuale del 10 % (suscettibile solamente di misura più bassa ), del ” monte salari “ del segretario nell’anno di riferimento. E’ interessante notare che non si parla più di :“trattamento economico” o, di “stipendio”, o ancora di ”retribuzioni”, come in altre occasioni accaduto.
In proposito possiamo senz’altro affermare che, in assenza di diversa specificazione contrattuale, tutte le voci del trattamento economico concorrano a formare il “monte salari”. I contraenti infatti hanno ritenuto di puntare su un dato concreto ed effettivo rappresentato dal monte-emolumenti corrisposto al Segretario, previo consuntivo di fine anno, piuttosto che impelagarsi, come in precedenti occasioni, in definizioni che avevano impegnato la giustizia amministrativa per parecchi lustri ( è a tutti nota la difficoltà insorta nel definire in termini univoci la voce “stipendio” al fine di determinare la quota del terzo dei diritti di segreteria di competenza del Segretario rogante). Quanto sopra, inoltre, trova oggettiva conferma nel fatto che il medesimo testo contrattuale, quando ha inteso escludere talune voci dal computo, come in concreto ha fatto in tema di diritti di segreteria, lo ha fatto espressamente.
E’ del pari evidente che dalla formazione della base di calcolo, per espressa previsione, va esclusa solamente l’eventuale incarico di direzione generale ( da remunerarsi separatamente — art. 44), ma compresi gli incarichi aggiuntivi conferiti. I diritti di segreteria, invece, hanno pieno titolo ad esservi compresi facendo parte, per espressa formulazione contrattuale, della struttura del trattamento economico del Segretario ( art.37, comma 1 lettera d).

In concreto, per dare corpo a detto istituto, si dovrà fare riferimento agli obiettivi:

a) propri del Segretario in quanto tale;
b) assegnati al Segretario, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, con incarico affidatogli da Sindaco;
c) assegnati al Segretario ai sensi della lettera d) del comma 3 dell’art.97 del TUEL.

L’ apparente difficoltà di individuare gli obiettivi propri della figura _ atteso che l’impianto di cui agli artt.107, comma 6 e 108, comma 1 del TUEL, esclude il Segretario da ogni ruolo sul piano gestionale _ trova però adeguata risposta nella concreta attività di garanzia della legalità dell’azione amministrativa dell’ente. L’assistenza giuridico-amministrativa costituisce, infatti, supporto essenziale ed imprescindibile dei dirigenti e del Direttore Generale, nel conseguimento degli obiettivi loro assegnati.
I meccanismi da attivarsi in concreto, sono quelli contenuti nel D.lgs 286/1999, previa opportuna pesatura e valutazione dell’apporto del segretario in relazione all’azione della dirigenza.
Detti criteri andranno sempre pre-determinati e resi noti al soggetto, per non esporre alla mannaia del giudice amministrativo, atti di valutazione negativa della dirigenza, quando questi risultino fondati su obiettivi e criteri confezionati a posteriori.
Chiarito quanto sopra, passiamo agli specifici quesiti posti in ordine a detta retribuzione.


A) Decorrenza della attribuzione.

Circa la decorrenza di detta retribuzione, è utile sottolineare che già gli accordi di categoria sottoscritti il 9.1.1997, per la parte economica biennio 94-95 e 96-97 ( G.U. supplemento ordinario n.12 del 22.01.1997) concernenti i segretari-dirigenti avevano previsto, nell’impianto della struttura retributiva spettante a questi ultimi, questa specifica tipologia di trattamento economico. All’art. 4 era stata introdotta la possibilità per gli enti di destinare a detto istituto, un importo pari al 1,15 % del monte salari attribuito al Segretario nell’anno 1995, connesso al raggiungimento degli obiettivi a lui assegnati.
Detta facoltà era stata contemporaneamente subordinata al rispetto simultaneo di determinate condizioni e, precisamente:

§ Che l’ente non si trovasse in stato di dissesto o fosse strutturalmente deficitario.
§ Che fosse stata data attuazione ai principi di razionalizzazione indicati nell’art. 1 del D.lgs 29/1993.
§ Che fossero state ridefinite le strutture organizzative e le funzioni dirigenziali.
§ Che fossero stati rilevati i carichi di lavoro e rideterminate le piante organiche.
§ Che fossero stati istituiti ed attivati i servizi di controllo o dei nuclei di valutazione.


B) Come ovviare al mancato godimento e con quale decorrenza potere sanare il pregresso.

Fermo restando la presenza di tutte le condizioni di cui all’art. 4 dell’accordo su richiamato, si ritiene che si possa procedere, con separate determinazioni dirigenziali, a riconoscere e corrispondere detta retribuzione per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente con riferimento al monte salari 1995 e 1996, secondo la disciplina del precedente accordo e, per il 1998 e successivi, secondo la disciplina dell’art. 42 del vigente CCNL.
C’è da rimarcare, con riferimento all’ultima parte del quesito, il diverso orientamento ( rispetto alle posizioni sindacali ed interpretative ) dell’ ARAN che, rispondendo a diversi quesiti posti da parte di alcuni comuni, ha ribadito il sostanziale principio ( condivisibile se considerato in via generale ) della irretroattività applicativa degli istituti contrattuali, là dove non diversamente stabilito.Detto principio, secondo l’Agenzia, andrebbe applicato anche all’istituto della retribuzione di risultato, con la conseguenza che essa risulterebbe attribuibile solo a partire dal 17 maggio 2001 ( giorno successivo alla stipula del CCNL di riferimento).
In ordine a questa posizione, lo scrivente ritiene che l’apparente svista debba invece intendersi riferita alla retribuzione di risultato nell’attuale disciplina dell’art.42 e non già a quella già prevista nel precedente accordo del 1997, di natura e denominazione corrispondente, ma differentemente disciplinata nel computo.
Sembra utile ed opportuno che l’ente provveda a determinare, nel contesto dei suggerimenti fatti in premessa, i criteri per la concessione di detta retribuzione, fissando a priori anche le percentuali attribuibili ( Per es: 10 % al totale conseguimento degli obiettivi; 7 % al parziale conseguimento; ecc.; 0 % al mancato conseguimento degli obiettivi) contemporaneamente stabilendo anche i criteri di massima da consegnare all’organo di valutazione, per la pesatura e la valutazione del conseguimento degli obiettivi affidati. A quest’ultimo proposito non è superfluo raccomandare che detti obiettivi vengano notificati, contestualmente all’incarico, al Segretario, e, da quest’ultimo sottoscritti in segno di accettazione e condivisione.
Per quanto attiene alla possibilità pratica di riconoscere ora retribuzioni di risultato relative ad anni precedenti, è stato ritenuto, specialmente da parte delle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, che il non avere subito richiami o stimoli a maggiore impegno, basti a ritenere attribuibile detta indennità al Segretario interessato. In merito, pur volendo aderire a detta interpretazione si pongono due problemi:
1. La individuazione del soggetto competente a farlo.
2. Il reperimento di idonee allocazioni finanziarie per il pagamento relativo agli anni 1996 e ss.

Il primo problema trova facile soluzione in una atto del dirigente, alias determina, previa ( eventuale) deliberazione di Giunta che fissi ora anche le percentuali attribuibili ( evidentemente solo nelle fattispecie a partire dal 1998, risultando già determinate quelle per gli anni precedenti)
Il secondo problema invece, va affidato sempre all’organo collegiale di cui sopra, per la previsione nel bilancio di prossima predisposizione ( parte pregressa e parte relativa all’ultimo esercizio) delle necessarie risorse economiche, qualora non disponibili sui relativi RR.PP.