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Riferimento Legislativo

2-4-2002

SEGRETARI

POSIZIONE, INDENNITA', DIRIGENTI, DECORRENZA

 CCNL del 2001

Quesito:

La norma di galleggiamento, di cui al quinto comma dell'art. 41 del CCNL del 16/05/01, prevede che il segretario ha diritto di percepire una indennità di posizione non inferiore a quella attribuita per la funzione dirigenziale più elevata e questo ente ha fissato quale indennità massima assegnata al vicesegretario in lire 75.000.000 a decorrere dal 01/01/2001. Esiste il problema della decorrenza di applicazione di tale istituto e da diverse risposte ai quesiti formulati ad ANCITEL viene sempre ribadito il concetto che se nell'ambito dell'ente esistono dirigenti con funzioni organizzative che percepiscono una retribuzione di posizione superiore a quella attribuita al segretario, a quest'ultimo deve essere assicurata una retribuzione non inferiore (e quindi superiore) a quella fissata per la posizione dirigenziale più elevata (cfr quesito 09/04/2001).La disposizione di cui l'art 41 è inserita nella parte seconda del CCNL che disciplina esclusivamente gli aspetti del trattamento economico per cui non può che seguirne, per l'applicazione, la decorrenza della parte economica del contratto.Il vostro ufficio di consulenza ha affermato, nella risposta al quesito del 28/08/2001, che l'efficacia del contratto decorre dalla data di sottoscrizione, tutta via "sono fatti salvi, naturalmente, gli eventuali effetti retroattivi espressamente indicati nel CCNL, come la decorrenza per gli incrementi dello stipendio Tabellare e della retribuzione di posizione."Tutto ciò premesso tenendo conto di quanto sopra e dell'inserimento nel contratto di tale disposizione, si chiede cortesemente il vostro parere, se l'importo della indennità in questione da erogare al segretario in lire 75.000.000 possa e debba essere corrisposto, come sembra logico, dal 01/01/2001 così come stabilito per i dirigenti di questa amministrazione.INTEGRAZIONEl'indennità di posizione attribuita al ViceSegretario è di £. 75.000.000 e quella del Direttore Generale di £. 76.000.000 con decorrenza non dal 01/01/2001 ma dal 01/01/2000.Tenendo conto della modifica della decorrenza si chiede altresì di conoscere se debba essere preso a riferimento l'importo di £. 75.000.000 o quello di £. 76.000.000.

Risposta:

In proposito, occorre chiarire, preliminarmente, che le interpretazioni del CCNL non sono unanimi, infatti, mentre le OO.SS. propendono per un'applicazione della nuova struttura retributiva, di cui all'art. 37, sin dal 1 gennaio 1998, richiamando a sostegno il primo comma dell'art. 2 (Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica), per l'ARAN la decorrenza è quella della data di stipulazione del contratto, cioè quella del 17 maggio 2001, richiamando il secondo comma dello stesso articolo (Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del presente contratto).La questione non è di poco conto poiché nel primo caso la retribuzione di posizione del segretario, ai sensi dell'art. 41, comma 5, dovrebbe essere parificata a quella della posizione dirigenziale più elevata esistente nell'ente sin dal 1 gennaio 1998 nel secondo tale parificazione dovrebbe avvenire solo dal 17 maggio 2001. Tra le due soluzioni, ovviamente, la più convincente appare quella delle OO.SS. per il semplice fatto che la "ratio" dell'istituto, come si è detto, era quella di evitare sperequazioni tra il trattamento economico del segretario e quello della dirigenza e, quindi, la decorrenza non può che essere quella in cui realmente, caso per caso, periodo per periodo, si registra la necessità della parificazione.