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Riassunto esplicativo:

Lotto minimo = 1.000 Mq.

In un unico lotto sono consentite:
a) ville monofamiliari
b) ville bifamiliari

Accorpando due o più lotti (sup. min. 2.000 mq.) è possibile realizzare:
a) ville monofamiliari
b) ville bifamiliari
c) villini plurifamiliari
d) case a schiera

Superficie copribile:
a) se la costruzione è a un solo piano = 1/9 dell'area del lotto.
Cioè su un lotto di 1.000 mq. è consentita la superficie coperta di:
1.000 x 1/9 = 111,11 mq. + il 25% di sup. a portico: 111 x 25% = 27,77 mq.
per un totale di 138,88 mq. di sup. copribile;

b) se la costruzione è due piani = 1/11 dell'area del lotto.
Cioè su un lotto di 1.000 mq. è consentita la superficie coperta di:
1.000 x 1/11 = 90,90 mq. + il 25% di sup. a portico: 90,90 x 25% = 22,72 mq.
per un totale di 113,63 mq. di sup. copribile;

Altezza massima consentita = 7,50 ml. misurata alla linea di gronda del tetto.

Indice di edificabilità: si ricava dal prodotto tra la superficie unitaria, la superficie copribile e l'altezza massima consentita:
1 x 1/11 x 7,50 = 0,6818 mc./mq.
Cioè, su un lotto di 1.000 mq. è possibile realizzare:
- una villa su tre livelli ( 7,50 ml. di altezza: un piano seminterrato con 1,50 ml.
fuori terra, più due piani abitativi di 3,0 ml.)
- con una cubatura di 680 mc.
- ed una superficie complessiva (su tre livelli) di 272,70 mq., più un portico di 22,72 mq.

Distacchi dai confini : minimo 5 ml. o l'altezza della costruzione se questa eccede la misura minima.



 I. Norme di carattere generale

 a) L’entità della superficie copribile è calcolata in base alla superficie del lotto più le mezzerie delle strade fronteggianti il lotto medesimo.

 b) Le altezze consentite per i vari edifici vanno misurate alla linea di gronda del tetto o al piano di calpestio del terrazzo di copertura. Nel caso di copertura a tetto con pendenza superiore al 35%, le altezze anziché alla linea di gronda vanno misurate ai due terzi della pendenza.

 c) Le altezze massime vanno calcolate dalla quota del terreno a sistemazione avvenuta.

 d) I bow-windows e gli altri corpi aggettanti similari, debbono essere computati nella loro proiezione orizzontale agli effetti della misura della superficie coperta e debbono essere considerati nel loro reale sviluppo volumetrico agli effetti della determinazione della cubatura.

 e) Tanto i balconi quanto i bow-windows non debbono sporgere dal filo di fabbricazione più del decimo del distacco minimo consentito fra due edifici.

 f) Nel caso di costruzioni su terreno in pendio che abbiano un piano solo parzialmente interrato, possono essere adibiti ad abitazione solo i locali interamente fuori terra.

 g) Le recinzioni su strada dovranno avere un’altezza massima di 80 cm rispetto alla quota del terreno del lotto a sistemazione avvenuta, per quanto riguarda la parte in muratura e una sovrastante protezione di altezza non superiore ad 1,20 m (è esclusa la soluzione di filo spinato e la normale rete metallica). Le recinzioni interne fra lotto e lotto saranno coperte da siepi di sempreverde od ornamentali.

 h) Sono vietati:
1- i tetti completamente piani;
2- le coperture in plastica trasparente;
3- le tegole marsigliesi;
4- i muri e le recinzioni in tufo, se non accuratamente disposto e rifinito nelle masse e nei colori;
5- le recinzioni in filo spinato scoperto;

  

II. Costruzioni a ville

 a) Se la costruzione è a un solo piano, la superficie copribile non deve superare 1/9 dell’area del lotto; se la costruzione è a due piani, la superficie dell’area copribile non deve superare 1/11 dell’area del lotto.

 b) La costruzione deve avere la superficie minima di 70 mq.

 c) L’altezza massima non deve superare i 7,50 m.

 d) I distacchi dal filo stradale e dai confini devono essere pari almeno a 5 m e comunque i distacchi delle costruzioni dalle strade e dai confini non devono essere inferiori alla loro altezza.

 e) Gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino, salvo i viali ed eventuali rampe di accesso ai locali del piano cantinato.

 f) Sono vietate le costruzioni accessorie.

 g) E’ obbligatorio il rispetto delle caratteristiche esistenti e delle caratteristiche panoramiche; ogni eventuale abbattimento di piante esistenti deve essere autorizzato dalla direzione del Centro residenziale.

 h) Nel caso di due o più lotti può essere autorizzata una soluzione unitaria con edilizia diversa anche da quella indicata nel presente articolo con l’osservanza delle altezze massime e dei volumi previsti, nonché dei distacchi dai confini.

 i) Sono consentite, in un unico lotto, case bifamiliari salvo restando l’osservanza delle superfici, delle altezze massime e dei volumi previsti, nonché dei distacchi dai confini.



III. Zone a servizi

 Queste zone riguardano:

a) attrezzatura di servizio le cui aree sono destinate a servizi generali pubblici o gestiti da Enti pubblici;

 b) zone le cui aree sono destinate a servizi generali o a locali di proprietà privata aventi lo stesso scopo;

 c) zone le cui aree sono destinate a servizi pubblici locali. Il volume delle costruzioni realizzate in dette zone non deve superare l’indice di fabbricabilità di 2,5 mc per ogni mq della superficie fondiaria.



IV. Zona residenziale-mista

 a) Cubatura massima consentita di 2,5 mc/mq di cui possono essere consentiti 1,5 mc/mq a scopo residenziale e 1 mc/mq a scopo non residenziale.

 b) L’altezza massima non deve superare gli 11 m.

 c) Gli edifici debbono corrispondere a schemi aperti. Sono pertanto vietati cortili, chiostrine e pozzi di ventilazione.

 d) Qualora venga adottata la disposizione a pettine, i corpi di fabbrica non possono essere più lunghi di 40 m e debbono essere disposti in modo da rendere possibile l'orientamento più favorevole per gli edifici medesimi. Sono consentiti corpi bassi anche a filo stradale di altezza non superiore a 8 m per collegare le testate degli edifici a pettine.

 e) Qualsiasi costruzione accessoria nei distacchi è vietata. Tutti gli spazi al di fuori delle aree destinate a strade private o rampe di accesso di locali cantinati, debbono essere destinate a giardino. Per tutte le zone rimangono valide le norme di carattere generale del presente regolamento.

 

V. Zone a verde pubblico

 Potrà essere prevista in aree incluse in dette zone e ritenute particolarmente idonee per le specifiche destinazioni di cui appresso, la creazione di impianti pubblici, nonché di piccole costruzioni per ospitare particolari attività che rivestano contemporaneamente il carattere di pubblico interesse.
Tali costruzioni non devono arrecare pregiudizi al godimento e alla agibilità del parco pubblico, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panoramiche ed ambientali del complesso.

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CENTRO RESIDENZIALE COLLE DIANA
SUTRI: via Ronciglionese km.2,800
.tel./fax 0761/608683 .....E-mail: colle.diana@flashnet.it ROMA: via del Casaletto 200/A1 .tel./fax 06/58205904 - 0330/253090 - 0339/7752235 ...

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