Coordinamento dei Comitati di Roma Nord

Via Cassia 1809/A tel. 0661565142- fax 0623316920
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Statuto

Cittadini riuniti per i loro diritti

Atto Costitutivo

 

 

STATUTO Del COORDINAMENTO dei COMITATI di ROMA NORD

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E costituita una Associazione denominata "COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD" , i cui membri fondatori sono indicati nell'atto costitutivo.
L'Associazione ha sede legale in Roma (00123), Via CASSIA, 1809/A. La sede può essere cambiata con delibera dell'Assemblea.

Art. 2 - SCOPI

L'Associazione non ha scopi di lucro ed è indipendente da partiti politici e confessioni religiose; essa respinge ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e in generale sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali o sociali.
In linea generale e di principio essa si propone di conseguire finalità di solidarietà sociale, ricreative e culturali.
L'Associazione potrà altresì svolgere le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto integrative dello stesso, anche se svolte in assenza delle condizioni previste da questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge, fermo restando:
1) Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi ;
2) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In particolare l'Associazione ha lo scopo di riunire e coordinare i gruppi, le comunità, le associazioni e le cooperative che, perseguendo le finalità generali di cui sopra svolgano:

a. tutela e valorizzazione del diritto alla salute;
b) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ;
c) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P:R: 30 settembre 1963, n. 1409;
d) conservino la propria piena ed integrale autonomia nel perseguimento delle proprie finalità, pur ricercando con metodo ed impegno i necessari momenti di integrazione con l'azione dell'amministrazione pubblica e l'iniziativa dei privati;
e) pongano il territorio al centro del proprio metodo d'intervento, mirando alla realizzazione di una rete di servizi integrati e differenziati.
In relazione a quanto precede, l'Associazione è costituita anche allo scopo di fornire alle associazioni aderenti un centro di imputazione unitaria, sul piano giuridico ed operativo, per iniziative condivise e volute dalle stesse.


Art. 3 - IMPEGNI

L'Associazione, nel perseguimento dei suoi scopi, si impegna a:
1) promuovere seminari e convegni per la sensibilizzazione e lo scambio culturale sul
territorio:
2) collaborare con enti pubblici e privati per promuovere, coordinare e gestire momenti di aggregazione con fini ricreativi ed educativi.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per:
a) delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza del 90% degli aventi diritto al voto;
b) per altri motivi ove previsti dalla legge.

Art. 5 - ADESIONE

Al fine dell'adesione alla Associazione in qualità di soci, i gruppi, le comunità, le cooperative e le associazioni, devono presentare domanda al consiglio direttivo nella quale dichiarino:
1) di impegnarsi a collaborare attivamente alle attività dell'Associazione, escludendo la temporaneità della partecipazione;
2) di impegnarsi a partecipare ad una o più commissioni di lavoro o altre forme organizzativo-partecipative indicate dall'Associazione, secondo le circostanze e compatibilmente con le possibilità;
3) dare comunque una garanzia certa di continuità e stabilità alla propria collaborazione;
4) sostenere i punti qualificanti dei documenti programmatici approvati dall'Associazione.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
· i soci fondatori
u l'assemblea dei soci;
u il consiglio direttivo;
u il presidente;
u il collegio dei garanti e dei revisori dei conti.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è pubblica. Hanno diritto di voto, purché maggiorenni, almeno quattro delegati per ciascuna associazione aderente.
L'assemblea è convocata, mediante avviso , almeno una volta l'anno, dal consiglio direttivo, oppure, per richiesta di almeno un terzo delle associazioni socie, attraverso apposite delibere delle stesse. L'assemblea elegge di volta in volta il proprio presidente.
L'assemblea è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Essa delibera validamente a maggioranza dei presenti.


Art. 8 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha il dovere di fissare le linee programmatiche dell'Associazione che dovranno essere attuate dal consiglio direttivo (infra art. 9). Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Inoltre essa esercita i seguenti poteri
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori
- approvare il bilancio preventivo
- approvare il bilancio consuntivo
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
- stabilire l'ammontare delle eventuali quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Inizialmente sono membri di diritto del C.D. i Soci Fondatori.
Successivamente il consiglio direttivo, il cui funzionamento è regolato dalle norme di cui all'art. 21 del C.C., viene proposto ed eletto all'interno dell'assemblea generale ed è composto da due membri di ogni Comitato iscritto al COORDINAMENTO.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, email o fax).
La convocazione pùò avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione della riunione, almeno entro venti giorni dalla formale richiesta.
In prima convocazione il Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti :
a) dare attuazione alle deliberazioni assembleari;
b) eleggere tra i propri membri un presidente, un vicepresidente, un segretario, un segretario aggiunto e due tesorieri;
c) nominare le commissioni istituite con deliberazione dell'assemblea;
d) predisporre regolamenti interni all'Associazione;
e) decidere sulla domanda di adesione di nuovi soci;
f) esperire il procedimento relativo alla perdita di qualità di socio (infra art. 12);
g) redigere obbligatoriamente i bilanci preventivo e consuntivo ogni anno;
h) deliberare circa il ricorso a contratti di lavoro con terzi, determinandone caso per caso, con rigorosa precisione, il contenuto specifico;
i) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
j) promuovere l'attuazione di quanto ritenuto utile o necessario per il raggiungimento degli scopi statutari purché nel quadro delle delibere assembleari.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza e la responsabilità generale del buon andamento del COORDINAMENTO. Esso è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio e viene eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Ad esso spetta la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni sia dell'assemblea che del C.D.. convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.
In caso di comprovato impedimento le funzioni del presidente sono attribuite al vice presidente.
In caso di necessità e di urgenza , assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 11 - IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti :
- coordina e promuove le attività dell'Associazione ;
- indica, insieme al Presidente, iniziative ed indirizzi per le finalità socio-culturali previste dall'articolo 2 del presente statuto ;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei verbali delle riunioni degli Organi Collegiali;
- collabora con il Presidente per la stesura e la comunicazione dell'ordine del giorno ai Membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - IL COLLEGIO DEI GARANTI E DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea generale.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 2403 e seguenti del C.C.
Decide in merito alla perdita della qualità di socio e derime eventuali controversie tra Soci, con decisione inappellabile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La perdita della qualità di socio avviene per:
1) dimissioni;
2) ripetuto e palese mancato rispetto delle finalità statutarie e/o degli scopi indicati specificatamente dall'Associazione nello svolgimento dell'azione comune, ovvero mancata partecipazione all'attività.
La perdita della qualità di socio deve essere notificata per scritto.
Verso le decisioni del C.D. è dato ricorso al Collegio dei Garanti con le modalità previste dal regolamento esecutivo dello statuto.

Art. 14 - DURATA DELLE CARICHE.

1) Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 15 - RISORSE ECONOMICHE.

1) il Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :
- eventuali quote associative e contributi dei soci ;
- contributi dei privati ;
- contributo dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche ;
- contributi di organismi internazionali ;
- donazioni e lasciti testamentari ;
- introiti derivanti da convenzioni ;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti al Coordinamento a qualunque titolo.
2) I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Direttivo
3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 16 - QUOTA SOCIALE.

1) Nel caso in cui si dovesse stabilire una quota associativa a carico dei soci, essa è fissata dall'assemblea generale dei soci. Essa è annuale .
2) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività del Coordinamento. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - REGOLAMENTO

Norme particolareggiate di esecuzione del presente statuto, potranno essere disposte con un regolamento interno da elaborare a cura del C.D. e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Art. 18 - MODIFICAZIONI

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate l'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le modifiche statutarie necessitate da leggi, saranno apportate con normale procedura di delibera assembleare. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - ESTINZIONE

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo, detratte le spese dovute ad obbligazioni verso terzi, sarà devoluto ad enti con scopi similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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Atto Costitutivo Del COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD

Il giorno quindici del mese di ottobre dell'anno duemilauno si sono riuniti :

1) Raffaele C. domiciliato a Roma (00123) via CASSIA,
2) Emanuela A. domiciliata a Roma (00135) via Casal del Marmo
3) Domenico C. domiciliato a Roma (00135) via SORBELLI
4) Marco L. domiciliato a Roma (00135) via LOLA MONTEZ
5) Elena L. domiciliata a Roma (00135) via LOLA MONTEZ
6) Graziella G. domiciliata ad ANGUILLARA SABAZIA (00061) via PIAVE
7) Alfredo B. domiciliato a Roma (00166) via COSSOMBRATO
8) Luciano T. domiciliato a Roma (00123) via G. RIZZOTTO
9) Antonio T. domiciliato a Roma (00123) via G.COSTETTI
10) Salvatore B. domiciliato ad ANGUILLARA SABAZIA (00061) via PO
11) Roberto C. domiciliato ad ANGUILLARA SABAZIA (00061) via PIAVE
12) Silvana C. domiciliata a CESANO (00064), via A. BORTOLUSSI
13) Silvio S. domiciliato a Roma (00123),via RIZZOTTO
14) Luciano L. domiciliato a Roma (00166) via RIMELLA


Scopo della riunione è la costituzione di una Associazione denominata "COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD". Obiettivi ed organizzazione interna sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Le persone fisiche citate nel presente atto sono da considerarsi SOCI FONDATORI e membri effettivi del Consiglio Direttivo.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 30 dicembre 2001, il DIRETTIVO dell'Associazione sarà così composto :

Presidente : Raffaele
Vice : Emanuela
Segretario : Domenico

Vice : Marco
Tesorieri : Elena

Graziella

Letto , approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine :

Raffaele Emanuela Domenico Marco Elena Graziella Alfredo Luciano Antonio Salvatore Roberto Silvana Silvio Luciano Roma,

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