Alleg. Lg. Reg. 15

L'associazione

commercio-ambulante

è lieta di invitarvi alla visita del sito:

www.commercio-ambulante.com

      

 

 

vuoi fare della pubblicità?

inserire i tuoi annunci economici?

approfittane subito!!!

 

 

 

 

vuoi collaborare per la crescita di questo sito?   invia una e-mail a: criro@criro-accessorimoda.com 

 

ALLEGATO A

PRIMI INDIRIZZI REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE

DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

SU AREE PUBBLICHE

I. Finalità

I. La Regione Lombardia, con il presente atto, fornisce ai comuni gli indirizzi generali di programmazione del commer­cio su aree pubbliche, in attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, con le finalità di favorire la razionalizzazione ed il po­tenziamento della rete distributiva esistente, dì offrire oppor­tunità di ingresso nel settore a nuovi operatori commerciali e dì tutelare l’interesse generale dei consumatori attraverso una struttura commerciale che assicuri efficienza, razionalità e convenienza.

2 Nelle disposizioni che seguono il d.lgs 31 marzo 1998, n, 114 è indicato con la denominazione "decreto e legislativo",

Il. Indirizzi ai comuni per l’individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

11.1 Indirizzi generali

I. Nel predisporre i propri atti programmatori in materia dì commercio su aree pubbliche i comuni devono perseguire i seguenti obiettivi,

a) favorire la realizzazione della rete distributiva commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore,

b) assicurare, con riguardo al commercio su aree pubbliche, il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree di mercato e fieristiche con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso la valorizzazione delle varie forme dì commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorire le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione turistica in relazione anche all’andamento turistico stagionale;

g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esi­stente dotando le aree di mercato di servizi igienici e di ade­guati impianti per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;

h) favorire l’individuazione dì aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;

i) assicurare che la individuazione dì nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all’incremento demografico, alla propensione al consumo e alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

j) localizzare le aree di mercato e fieristiche in modo da consentire: un facile accesso ai consumatori;

 sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

  il minimo disagio alla popolazione residente;

la salvaguardia dell’attività commerciale in atto cd in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

k) promuovere l’aggregazione associativa degli operatori mediante la costituzione dì cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali

2. Nell’individuare le aree, il comune rispetta:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali,

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi dì polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana,

e) le caratteristiche socio-economiche del territorio; la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Obiettivi triennio 2000/2002

I. Per il triennio 2000/2002, è consentito uno sviluppo del tre percento della rete di mercato comunale esistente alla data dì entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2, La Giunta regionale può acconsentire, nel triennio di riferimento, all’istituzione o all’ampliamento dei mercati oltre gli obiettivi di cui al punto 1 e fino a un massimo di 1.000 nuovi posteggi sul territorio regionale, assumendo quali elementi di valutazione nell’ordine:

a) le caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo;

b) il potenziamento e la ristrutturazione dei mercati esistenti in conseguenza anche del loro adeguamento alla vigen­te normativa igienico-sanitaria dì cui alla lettera g) del paragrafo 11,1;

c) gli interventi miranti ad assicurare un servizio da rendere al consumatore anche nelle zone dì cui alla lettera d) del paragrafo 11.1;-

d) la localizzazione o la eventuale rilocalizzazzione dei mercati stessi che consenta quanto stabilito dalla lettera j) del paragrafo III;

e) la individuazione di nuove aree di mercato in stretta correlazione con l’incremento della domanda.

3. Con successiva deliberazione la Giunta regionale indivi­dua i criteri e i parametri da utilizzare per le valutazioni dì cui al punto 2.

4. In conformità agli indirizzi generali di cui al paragrafo

11.1 i comuni possono aumentai-e, fino ad un massimo del venti per cento, la superficie della rete di mercato esistente mantenendo inalterato il numero dei relativi posteggi.

3 Valorizzazione del commercio su aree pubbliche

1. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione per i tributi e le altre entrate dì rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popola­zione inferiore a 3,000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

2. I comuni montani sprovvisti di mercato e con popolazio­ne inferiore ai 1.000 abitanti, individuati dalla d.g.r. 20 novembre 1998 n. 6/39709, che non sono sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire aree di mercato anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo 11.2.

I mercati di cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni massime:

dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti di cui alla tabella "A" della citata d.g.r.;

sei posteggi per i centri abitati con meno di 500 abitanti di cui alla tabella "B" della citata d.g.r.;

Almeno un terzo dei predetti posteggi deve essere destinato a merceologie alimentari.

3. Le caratteristiche tipologiche e la data di svolgimento dei mercati di cui al punto 2 nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei relativi posteggi sono stabiliti dal comune in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

4. I comuni di cui al punto 2 possono ampliare o potenziare i mercati fino ad un massimo del venti per cento dei posteggi già esistenti,

III. Disposizioni riguardanti le aree mercatali ed i posteggi

111,1 Tipologia dei mercati e relative definizioni

I. In generale per mercato si intende Area pubblica o pri­vata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all’esercizio dell’attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.

2, Il mercato può essere definito specializzato o esclusivo quando almeno il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari con una periodicità non superiore al mese.

3. Il mercato è stagionale quando ha una durata non infe­riore a due e non superiore a sei mesi,

4. Per mercato straordinario si intende l’edizione aggiunti­va dì un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazzione dì posteggi e con la presenza degli operatori normal­mente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo anche mediante l’accorpamento degli stessi in uno o più inse­diamenti predeterminati dai comuni e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più dì dodici giornate di mercato straordinario.

5, Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l’operatore sì è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività.

6. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l' attività in tale mercato,

111,2 Individuazione delle aree mercatali

I. L’individuazione delle aree per l’istituzione dì nuovi mercati è decisa dal comune nel rispetto degli indirizzi di cui al paragrafo 11.1,

2. L’istituzione di nuovi mercati o l’adozione di atti che comportino l’aumento dì posteggi superiori alle disponibilità dì cui al paragrafo 11,2 punto I sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta regionale.

3. Il comune determina le aree concernenti i mercati e ne stabilisce:

a) l’ampiezza complessiva;

b) la periodicità;

c) la localizzazione;

d) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie,

e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri dì assegnazione degli stessi.

4. I comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, I comuni possono, altresì, dislocare gli stessi in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fogna­ria;

b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie pre­scritte,

c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

5. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.

111.3 Posteggi

1. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata di dieci anni eccettuata i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell’interessato, Fatti salvo in ogni caso gli effetti della predetta comunicazione, i comuni possono provvedere ad appositi avvisi in vista della scadenza della concessione.

2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato o fiera l’operatore commerciale, persona fisica o società dì persone. può avere in concessione un massimo di due posteggi.

3. L’operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni dì cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologi­che dei posteggi.

4. I posteggi, tutti o parte dì essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, Qualora il titolare del posteggio impieghi uno dì tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbani­stiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5 1 soggetti già concessionari, preliminarmente all’avvio della procedura dì cui all’articolo 5 della presente legge, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. TaI~ modificazione comporta la correlativa rinuncia a lì a concessione del posteggio dì cui il soggetto è già titolare.

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l’espresso consenso del comune.

6. La Giunta regionale stabilisce gli standard dimensionali minimi che i comuni prendono a riferimento per i mercati di nuova istituzione e per quelli potenziati o ampliati ai sensi delle presenti disposizioni.

7, Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre percento dei posteggi mercatali complessiva­mente disponi bili per il settore aliméntare e prodotti orto­floro-frutticoli. Nel caso dì domande superiori alle disponibi­lità tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui al cita­to articolo 5 della presente legge. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno dì effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero dì presenze sul mercato dì cui trattasi, Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi di cui al paragrafo 111,4.

111.4 Decadenza dal posteggio

L’operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno sola­re per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso dì assenza per malattia, gravidanza o servi­zio militare.

2. Per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei g i orni dì mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si veri­fica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell’attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all’interessato dall’organo comunale competente.

4. lì comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione dì oneri a suo ca­rico. In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sosti­tuzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà dì continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

111.5 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati

I. posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, du­rante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti  legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero dì presenze nel mercato dì cui trattasi riferibili all’autorizzazione.A parità di presenze, sì tiene conto della maggior anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. L’assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornal­mente entro l’orario stabilito dal regolamento comunale e sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.

3. L’area in concessione sopraindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolari e della concessione, debitamente autorizzate.

IV. Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere e ad iniziative analoghe

IV. 1 Tipologia delle fiere

1 In generale per fiera od iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il com­mercio su aree pubbliche, in occasione dì particolari ricor­renze, eventi o festività

2. Per fiera specializzata sì intende la manifestazione dove il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari.

3. Per fiera locale si intende la manifestazione dì chi al punto I che riveste un caratteristiche e esclusivamente locale o che sì svolge al fine dì promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri.

4 Sono considerate presenze effettive in una fiera le date in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

5 Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l’operatore è in graduatoria in tale fiera anche se non vi ha svolto l’attività.

IV.2 Aree per le manifestazioni   fieristiche

I  Le aree destinate alle fiere sono individuate dal comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa

2. Il comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

3 Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili

4 Nell’assegnazione dei posteggi sono osservati, nell’ordine, i seguenti criteri dì priorità.

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;

c) anzianità dell’attività dì commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai comuni in subordine a quelli sopra indicati.

A parità dei predetti titoli dì priorità la domanda è valutata in base all’ordine cronologico dì spedizione o di consegna della domanda all’ufficio protocollo.

Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell’operatore ovvero sulla base del comune che ha rilasciato il titolo.

5. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo sogget­to non può avere più dì una concessione dì posteggio nella stessa fiera.

6. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera.

7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo dì lettera raccomandata o presentate al comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.

8. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa all’albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

9. L’assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, durante l’orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al punto 4. -

10. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale posso­no partecipare gli operatori in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 28 d.c.l. decreto legislativo provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti e la disponibilità dei posteggi previsti assegnati secondo i criteri di cui al precedente punto

4.

lì. In deroga a quanto stabilito al punto 7 i comuni possono stabilire una diversa procedura per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere fissando termini unificati per la presentazione delle domande. Salvo che l’operatore non si sia presentato, la domanda per la stessa fiera può avere una validità pluriennale senza necessità di riproposta.

La assegnazione dei posteggi viene effettuata, per ogni edizione della fiera sulla base dei criteri di cui al punto 4.

V. Aree destinate all’attività in forma itinerante e aree private

I. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all’esercizio della attività in forma itinerante di cui all’articolo 2, comma 2 della presente legge

2. Nei comuni con popolazione residente superiore ai

5.000 abitanti, il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo dì cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge può essere consentito solo in apposite aree individuate dal comune in conformità ai criteri di cui al paragrafo 11.1 -

3. 1 comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge e dì cui al punto 2.

4. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963. n 59, e successive modifiche ed integrazioni.

V Aree private

I. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle di­sposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell’assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi.

2. In caso dì più aree messe a disposizione ai sensi del pun­to I hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni i operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

VI Regolamento dei mercati e delle fiere

1. Per l’esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta il relativo regolamento.

2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:

a) la tipologia dei mercati o della fiera;

b) i giorni e l’orario dì svolgimento;

c) la localizzazione e l’articolazione del mercato, compresa l’eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riser­vate al commercio dì generi alimentari;

d) le modalità dì accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita,

e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati,

g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;

h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito dì ristrutturazione o spostamento del mercato;

i) le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività dì vendita

i) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;

k) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità;

I) le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui alla legge 11411998;

m) le modalità di esercizio della vigilanza;

n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge 59/1963;

o) i posteggi riservati ai "battitori" come stabilito dall’ar­ticolo 16 della presente legge.

3. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), n) e o) del punto 2 possono essere inserite nel provvedimento comunale istitutivo del singolo mercato.

VII. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento dì riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.

3 Lo spostamento del mercato, temporaneamente o defnitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dai comuni per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause dì forza maggiore,

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi dì viabilità, traffico o igienico-sanitaria.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese,

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo dì attrezzatura dì vendita

5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l’organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i comuni dispongono ml recupero del mercato in altra data.

VIII. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche

I. Al fine di assicurare un coordinato sistema di monito-raggio riferito all’entità ed alla efficienza della rete distributiva è costituito nell’ambito        dell'osservatorio dì cui all’articolo 7 della L.r. 14/1999, in collaborazione con le C.C.I.A.A., il sistema informativo regionale del commercio su aree pubbliche.

2. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento dì rilascio o di revoca dell’autorizzazione ed ogni modifica del titolo vanno comunicati dal comune alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

3. Entro trenta giorni, i comuni debbono altresì inviare tutte le variazioni relative a sub ingressi, cessazioni, decadenze e rilasci.

4. La Regione, avvalendosi delle C.C.I.A.A., predispone ml calendario regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.

5. A tal fine i comuni, entro ml 30 settembre dì ogni anno, inviano alle C.C.I.A.A. la situazione relativa ai loro mercati e fiere indicando la denominazione, la localizzazione, l’ampiezza delle aree, il numero dei posteggi, la durata, l’orario di apertura e chiusura nell’ipotesi dì mercati, nonché l’assegnatario del posteggio.

6. Il calendario di cui al punto 4 è pubblicato a cura della Regione entro il 31 dicembre dì ogni anno.

                                                                                                                                                 

Si ringrazia per la gentile collaborazione la   

  "Federazione Italiana Venditori Ambulanti"

F.I.V.A.

Home ] Su ]

Inviare a commercio.ambulante@tiscalinet.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.