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vuoi collaborare per la crescita di questo sito? invia una e-mail a: criro@criro-accessorimoda.com Ordinanza Ministero della Sanità 2 marzo 2000 (G.U. 56 dell’8 marzo 2000) – Illustrazione e commento delle disposizioni ivi previste.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Commento La presente comunicazione intende illustrare e commentare sotto il profilo squisitamente tecnico le disposizioni in essa contenute fatta salva ogni iniziativa di carattere sindacale sul tema degli adempimenti. * * *
Il comma 1 ricomprende nel campo di applicazione dell’Ordinanza sia le aree in quanto tali e laddove si svolga il commercio di prodotti alimentari, sia i posteggi intesi come porzione di area e quindi singoli oppure isolati oppure riuniti in mercati o fiere, sia le attrezzature utilizzate per la vendita e cioè i banchi fissi (stabili) gli automarket (negozi mobili) i banchi temporanei. Il comma 2 richiama le definizioni contenute nell’art. 27 del D.Lgs. 114/98 e cioè le nozioni di area pubblica (comma 1, lettera b), posteggio (comma 1, lettera c), mercato (comma 1, lettera d) e fiera (comma 1, lettera e).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rispetto all’O.M. 26 giugno 1995 e soprattutto rispetto alla legislazione corrente e consolidata, l’Ordinanza non introduce, a livello di campo di applicazione, novità rilevanti se non la classificazione più precisa delle aree mercatali (si vedranno successivamente gli adempimenti richiesti) e la distinzione opportuna in merito alle attività di somministrazione, nel senso che è sempre consentito il consumo diretto mentre l’utilizzo di impianti e attrezzature per il consumo sul posto fa configurare l’ipotesi della somministrazione riconducibile alla legge 287/91 ancorchè svolta su aree pubbliche. Questo aspetto riguarderà soprattutto i chioschi isolati. È anche opportuno aggiungere che nella fattispecie dei mercati in sede propria rientrano i mercati coperti, semicoperti e su area appositamente attrezzata ma non i mercati, specialmente quelli periodici, che ancorchè si svolgono in luoghi predisposti o dedicati non ne presuppongono un utilizzo in forma esclusiva.
Il comma 1 ha una valenza di ordine generale nel senso che le aree (tutte le aree, comprese quelle adibite a posteggi isolati o a luoghi di sosta) devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche. Si tratta di una enunciazione di principio apparentemente innocua ma che potrebbe innescare pesanti problemi perché non specifica un minimo di condizioni e lascia dunque al giudizio esclusivo delle Autorità sanitarie la considerazione sul "mantenimento delle idonee condizioni". Il comma 2 è riferito alle aree in cui si svolgono i mercati in sede propria (art. 1 comma 2 lettera b) con frequenza quotidiana. Queste aree debbono avere, oltre ai requisiti generali di cui al precedente comma, le seguenti caratteristiche:
Il comma 3 consente di applicare le caratteristiche di cui al comma 2 alle sole porzioni di aree dove insistono i posteggi food se riuniti in uno o più spazi ben individuati, ovviamente per i mercati in sede propria. Il comma 4 affida la responsabilità della funzionalità igienica degli spazi comuni al Comune o al soggetto gestore del mercato che si debbono far carico della manutenzione, della potabilità delle acque, della pulizia, della disinfezione e disinfestazione, della raccolta e dell’allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è invece responsabile delle medesime incombenze per il proprio posteggio. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Non v’è dubbio che l’Ordinanza 2000 appare, sotto il profilo delle caratteristiche, nettamente diversa da quella 1995. Mentre infatti, l’art. 1 del previgente ordinamento poteva sembrare più restrittivo e articolato per le aree dove insistono mercati all’aperto, il comma 1 dell’O.M. 2000 – pur lasciando uno spazio di forte discrezionalità nel giudizio e nel’accertamento del mantenimento di condizioni igienico-sanitarie idonee – stabilisce un livello minimale di garanzia. Ben più pesante si configura invece la situazione dei mercati in sede propria o fissi dove i requisiti delle reti e degli allacci – comuni e singoli – e dei servizi igienici diventano obbligatori e cogenti sia per il mercato che per il singolo operatore. Se poi correliamo queste disposizioni con il comma 1 del successivo art. 11 (obbligo di adeguamento entro tre anni) avremo una situazione di forte rischio per questo genere di mercati.
Il comma 1 prescrive i requisiti che debbono avere le costruzioni di carattere stabile (art. 1 comma 2 lett. d) e cioè dei banchi fissi per la vendita di prodotti alimentari. Esse sono:
Il comma 2 prescrive ulteriori requisiti in caso di vendita di prodotti alimentari deperibili (e cioè di qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione):
Il comma 3 prevede che il banco di vendita della costruzione stabile abbia caratteristiche idonee sotto l’aspetto igienico sanitario in relazione ai prodotti esposti e venduti. I prodotti debbono comunque essere protetti da schermi alti almeno 30 centimetri rispetto al piano di vendita e con altri 30 cm. di profondità. QUESTE PROTEZIONI NON SONO RICHIESTE PER I PRODOTTI ALIMENTARI NON DEPERIBILI, CONFEZIONATI E NON, E PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI. Il comma 4 prevede che l’autorizzazione (si presuppone quella amministrativa) per il commercio di carni fresche, prodotti della pesca e molluschi sia subordinata alla verifica dei requisiti previsti dal successivo art. 6 (e quindi di ulteriori prescrizioni). Il comma 5 salva e sana la situazione dei banchi fissi esistenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza limitatamente all’altezza utile interna (2,7 metri), all’altezza delle pareti rivestite (2,0 metri), agli schermi di protezione orizzontale e verticale (30 centimetri). Detti valori sono infatti obbligatori a partire dalla data di entrata in vigore dell’O.M. per le installazioni che saranno poste in essere successivamente. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Oltre ad apparire pesante in rapporto alle attuali situazioni dei mercati fissi, la norma pone una serie di problemi soprattutto per i banchi fissi posti fuori dei mercati (i chioschi permanenti) in relazione alle necessità di allacciamento in rete e in rete e in relazioni alle altezze, anche se per queste ultime vi è una sanatoria. E’ apprezzabile la deroga per i prodotti non deperibili e per i prodotti ortofrutticoli ma, in senso generale, le caratteristiche richieste per le costruzioni stabili postulano una forte difficoltà nello sviluppo delle imprese considerato che attrezzature del genere richiederanno forti investimenti tanto degli operatori che degli Enti Locali con il rischio di avere si mercati-modello ma meno mercati.
Il comma 1 determina le caratteristiche degli automarket adibiti all’esercizio del commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche. In linea generale quasi tutte le caratteristiche sono già previste dagli attuali mezzi e comunque, oltre ai requisiti di cui al capitolo III dell’allegato al D.Lgs. 155/97, gli autonegozi debbono avere i seguenti requisiti:
Il comma 2 STABILISCE CHE I REQUISITI PRECEDENTEMENTE DESCRITTI NON SIANO RICHIESTI E NECESSARI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E DEI PRODOTTI ALIMENTARI NON DEPERIBILI. Il comma 3 prevede che l’interno delle strutture sia periodicamente sottoposto a trattamenti igienici e che i prodotti debbano essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. Il comma 4 in analogia al comma 4 dell’art. 3 stabilisce che l’autorizzazione per la vendita con autonegozi di carni fresche, prodotti della pesca e molluschi sia subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal successivo articolo 6. Il comma 6 salva e sana la situazione degli autonegozi esistenti limitatamente ai valori di altezza del vano interno e del piano di vendita, i cui valori si applicano ai mezzi di nuova costruzione e cioè a tutti gli autonegozi immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza.
Il comma 1 stabilisce che – ferma restando l’osservanza della normativa igienica di carattere generale – i banchi amovibili o temporanei e cioè le normali attrezzature di banco per l’esposizione e la vendita non riferibili all’autonegozio o al banco fisso, abbiano i requisiti seguenti:
Il comma 2 prevede che i REQUISITI PRECEDENTEMENTE DESCRITTI NON SIANO APPLICABILI AI BANCHI DI VENDITA DI PRODOTTO ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E DI PRODOTTI ALIMENTARI NON DEPERIBILI. In ogni caso questo genere di prodotti non può essere collocato a terra bensì in idonei contenitori posti ad almeno 50 centimetri di altezza dal suolo. Il comma 3 stabilisce che – salvo il rispetto delle norme di cui al successivo articolo 6 – sui banchi amovibili NON POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI I PRODOTTI DEPERIBILI E LE CARNI FRESCHE. Gli stessi banchi non possono essere utilizzati per la preparazione (alla vendita) dei prodotti della pesca. Il comma 4 , in analogia a disposizioni precedenti, rinvia all’art. 6 per ulteriori requisiti relativi alla vendita di prodotti della pesca e dei molluschi sui banchi amovibili. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rispetto al previgente ordinamento non è prescritto molto di nuovo. E tuttavia il complesso delle disposizioni pregiudica di fatto una ulteriore utilizzazione di questo genere di attrezzature per la vendita di prodotti che non siano ortofrutticoli o alimentari non deperibili. Non va peraltro dimenticato che anche per questi banchi vige l’obbligo di un adeguato sistema protettivo da possibili contaminazioni e, anche se non specificato, appare intuibile il richiamo alle disposizioni del comma 3 dell’art. 3 (schermi di almeno 30 cm.).
Si premette che le prescrizioni dettate dall’articolo SONO AGGIUNTIVE rispetto a tutto quanto precedentemente illustrato. Esse riguardano specificatamente I LUOGHI di vendita nonché I PRODOTTI e LE CONDIZIONI. Oltre alla normativa generale l’art. 6 SUBORDINA la vendita dei prodotti seguenti a condizioni determinate e particolari nel modo seguente.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Si soggiunge che per la vendita delle carni è necessaria l’autorizzazione ex R.D. 3298/1928 e successive modifiche e integrazioni. Si ricorda anche che sui banchi temporanei è vietata la vendita delle carni. Una postilla merita la questione del disosso finora vietato: rispetto al previgente ordinamento adesso è consentito sullo stesso punto di vendita purché non sia effettuato direttamente sul banco e che si svolga in un settore ben delimitato e non connesso con l’ambiente esterno. Nelle operazioni di sezionamento non rientrano le operazioni in qualche modo funzionali alla vendita come il taglio del prodotto e la macinatura mentre anche la preparazione dei prodotti carnei deve avvenire nel settore separato.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Non v’è dubbio alcuno sulla estrema difficoltà di carattere tecnico delle prescrizioni per i prodotti di gastronomia e, fra l’altro, l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria ex L. 283/62 (che è altra cosa rispetto al N.O.S.) non incentiva certamente questo genere di attività. Rispetto alle bozze circolanti e sulle quali le OO.SS. avevano espresso i loro pareri manca inspiegabilmente un concetto di attività accessorie alla vendita secondo il quale altre erano le operazioni di trasformazione, altre le operazioni di mera preparazione. L’interpretazione delle disposizioni di questo paragrafo appare quindi incerta e difficile e la prima impressione che se ne ricava è fortemente negativa. Sulla base di una tale interpretazione le operazioni di preparazione dei prodotti della gastronomia cotti sembrerebbe consentita alle sole costruzioni stabili mentre nei negozi mobili sarebbe consentita la sola attività di cottura.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Per questo genere di prodotti valgono, in linea generale, le osservazioni rese per i prodotti di gastronomia cotti. Si ricorda tuttavia che in linea di principio è possibile l’utilizzo dei banchi temporanei a condizione che non si effettuino operazioni di preparazione e che siano rispettati i requisiti prescritti dai punti da 1 a 6.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A nostra opinione la norma di cui al punto 2 appare illegittima perché non suffragata da idonee motivazioni e in presenza di condizioni di igienicità già prescritte dal punto 1. A meno che la disposizione riguardi la forma di vendita (e non il tipo di autorizzazione amministrativa) tanto che (vedi precedente articolo 5 comma 4) ne è consentita la vendita su banchi temporanei. Ma anche in questo caso non si ravvisano gli elementi ostativi.
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Il comma 2 stabilisce che la vendita in forma itinerante dei funghi freschi allo stato sfuso sia vietata (ed anche questa disposizione appare di dubbia legittimità). E’ evidente che vanno riproposte le stesse osservazioni del paragrafo D. Il comma 3 riguarda la vendita di pane sfuso nei banchi fissi e negli autonegozi. Essa è consentita in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 3 comma 3 (e cioè caratteristiche idonee e schermo di protezione). Negli altri banchi la vendita del pane è consentita soltanto se preconfezionata. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L’Arte Bianca (settimanale dei Panificatori) di lunedì 20 marzo scorso titola la prima pagina considerando questo comma come una "importante vittoria federale" e spiega che queste righe "sintetizzano il successo di una azione che ha impegnato a lungo" la loro Federazione. Francamente non si capisce di che cosa debbano vantarsi o gloriarsi i Panificatori. Appariva logico ed evidente che il pane dovesse essere venduto in presenza di requisiti igienico sanitari. Ora sappiamo che, per venderlo, occorre un banco di esposizione avente caratteristiche non particolari ma normali (confronta quanto illustrato nell’art. 3 comma 3). E per questo bisognava formare una Commissione speciale con tanto di responsabile di ufficio legislativo, ufficio giuridico ed ex deputati? Agli ambulanti importava poter vendere il pane. Al di là di questo per misurare bene il grado di "vittoria" dei Panificatori (e ci scusino questa polemica ma sembrava che tutti i guai dei Panificatori venissero dagli ambulanti come si poteva ben vedere dai cartelli esposti durante le manifestazioni contro la bozza del Decreto Bersani) riportiamo integralmente il testo della bozza originariamente presentata: "La vendita del pane su aree pubbliche è soggetta alle seguenti condizioni:
Il comma 4 prevede che l’esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, nonché di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti elettrica e idrica. La bagnatura dei prodotti ortofrutticoli deve comunque avvenire con acqua potabile.
Il comma 1 , oltre a richiamare i requisiti di cui al D.Lgs. 155/97, subordina l’esercizio dell’attività di somministrazione al rispetto dei requisiti seguenti:
Il comma 2 prevede che la preparazione dei piatti al consumo nonché delle operazioni di assemblaggio degli ingredienti e comunque di tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni siano effettuate in settori o spazi separati con modalità atte a prevenire la contaminazione microbica. I prodotti preparati debbono essere adeguatamente protetti da contaminazioni e conservati, se necessario a temperatura, anche nei banchi aventi i requisiti di cui al precedente art. 3 comma 3. Il comma 3 stabilisce che, qualora l’attività non disponga dei locali di cui al comma 1 lettera a) (cucina e laboratori), sono comunque richiesti i requisiti generici previsti dagli articoli 3 (costruzioni stabili) e 4 (negozi mobili). In questo caso può essere esplicitata solo l’attività di somministrazione di bevande espresse preparate con attrezzature da banco, di alimenti e bevande in confezioni, di alimenti prodotti in laboratori autorizzati. Il comma 4 prevede, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 2, appositi settori o spazi attrezzati in caso di preparazione di alimenti che comportano una elevata manipolazione. Il comma 5 richiede e prevede appositi spazi in regola con le norme in materia di aspirazioni di gas, vapori e fumi in caso di trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Senza entrare nel merito delle disposizioni previste dall’Ordinanza è opportuno fare un richiamo preliminare alla distinzione fra attività di somministrazione vera e propria e consumo immediato sul posto che esclude le attrezzature finalizzate all’attività di somministrazione. Rispetto al previgente ordinamento per le attività svolte in assenza di locali è ipotizzata una maggiore restrizione nel senso che pare esclusa ogni fase di preparazione del prodotto destinato al consumatore finale. Se così realmente fosse entrano a rischio tutta una serie di attività.
Sotto alcuni aspetti questo articolo rappresenta la vera e reale novità rispetto all’ordinamento previgente e costituisce – tenuto conto dei fattori burocratici connessi – il limite più evidente dell’intera Ordinanza. Il comma 1 subordina le attività di preparazione e di trasformazione di alimenti e bevande (non quelle di vendita) al preventivo rilascio da parte dell’organo competente dell’autorizzazione sanitaria prevista dalla legge 283/62 che deve indicare espressamente la specializzazione merceologica dell’attività. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Si evidenzia un problema immediato di correlazione fra la normativa del D.Lgs. 114/98 (che stabilisce soltanto "il" settore merceologico alimentare) e quella prevista dalle norme sanitarie (che invece prevedono la "specializzazione"), laddove, quando l’attività implichi la preparazione e la trasformazione, occorre un diretto riferimento all’oggetto trattato. Ora, l’art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283, prescrive che l’esercizio di stabilimenti e laboratori di produzione, di preparazione, di confezionamento nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari sia subordinato ad autorizzazione sanitaria mentre l’esercizio di sola vendita non ne è soggetto e del resto la menzione di tale adempimento non compare negli articoli 3 (costruzioni stabili), 4 (negozi mobili) e 5 (banchi temporanei), a livello – cioè – di attrezzature. Al contrario l’art. 6 (prescrizioni particolari), nei paragrafi b. 2 (prodotti di gastronomia) c. 5 (prodotti della pesca), richiama l’obbligo della autorizzazione in relazione all’attività, all’ubicazione e al controllo delle emissioni di fumi e vapori. Il problema torna così a monte: che cosa si intende precisamente per preparazione o trasformazione? Il comma 2 stabilisce che per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa nonché di quella sanitaria, l’Autorità sanitaria competente per territorio effettui gli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti previsti e prescritti. È fatto obbligo di indicare nella domanda (anche per il nulla osta sanitario) le modalità di conservazione e condizionamento degli alimenti e il luogo di ricovero del mezzo. Il comma 3 prevede che l’autorizzazione di cui all’art. 2 (sanitaria o amministrativa?) per i negozi mobili indichi l’indirizzo di ricovero del mezzo e l’indirizzo dei locali di deposito durante i periodi di non attività. Il comma 4 rinvia le caratteristiche dei depositi a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/80. Il comma 5 stabilisce che i negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1, lettere c) impianto idraulico di attingimento, d) impianto idraulico di scarico, e) impianto elettrico allacciato oppure autoalimentato possono effettuare l’attività esclusivamente nelle aree dotate di allacciamenti idrici, fognari ed elettrici accessibili da parte di ciascun veicolo. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Pur ricordando che, in genere, gli autonegozi possiedono le caratteristiche in oggetto – almeno in via generale – non si capisce la "ratio" delle norme se riferita, per esempio, ad autonegozi che vendono prodotti alimentari non deperibili né si ravvisa una specifica norma di collegamento con le disposizioni transitorie. Il comma 6 introduce una norma, assai discutibile, secondo la quale l’utilizzo del generatore autonomo di energia è da intendersi non alternativo ma subordinato all’assenza di rete. Il che equivale a dire che laddove c’è disponibilità di allaccio elettrico non si può utilizzare il generatore. Il comma 7 rinvia, per ciò che concerne il personale addetto (ivi inclusi i titolari), alle disposizioni di cui agli articoli 37 (libretto di idoneità sanitaria) e 42 (igiene, abbigliamento e pulizia del personale) del D.P.R. 327/80.
La disposizione richiama l’applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. 155/97 anche nel commercio su aree pubbliche, in particolare per quanto riguarda le attività, i principi e le procedure di autocontrollo.
La disposizione stabilisce che, in linea generale, le attività di vigilanza e controllo siano svolte dagli organismi istituzionalmente preposti (e cioè in primo luogo le UU.SS.LL. e quindi gli uffici comunali di igiene e sanità). Il comma 2 aggiunge agli organismi istituzionali anche il Comando Carabinieri (e quindi i NAS). Gli atti amministrativi compilati dal personale di controllo seguono le procedure stabilite dalla L. 283/62 e relativo regolamento di esecuzione.
Si premette in linea generale che, mentre le disposizioni transitorie appaiono piuttosto chiare sia per quanto riguarda le aree che per ciò che concerne le attrezzature, qualche dubbio permane per le prescrizioni particolari previste dall’art. 6. Tuttavia il richiamo contenuto nel comma 1 dell’art. 11 e la concatenazione del comma 4 dell’art. 3, del comma 4 dell’art. 4 e del comma 4 dell’art. 5 con lo stesso art. 6 inducono a ritenere che anche per le prescrizioni particolari sono previsti termini di adeguamento. I termini di adeguamento alle disposizioni previste dall’Ordinanza sono così stabiliti MERCATI QUOTIDIANI
ATTREZZATURE Sia le costruzioni stabili (art. 3 banchi fissi o chioschi isolati permanenti) che i negozi mobili (art. 4) che i banchi amovibili (art. 5 banchi temporanei) debbono adeguarsi ai requisiti prescritti dall’Ordinanza entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore (e cioè entro il 23 settembre 2001). ENTRATA IN VIGORE L’Ordinanza è stata pubblicata nella G.U. n. 56 dell’8 marzo 2000 e, non essendo stata dichiarata urgente, è entrata in vigore il 23 marzo 2000. * * * Come già osservato nella ns. circ. 18/2000 il primo giudizio non è certamente positivo, anzi crescono i motivi di preoccupazione per le conseguenze che l’Ordinanza implica e presuppone. Spetta ora agli Organi federali una idonea azione per avere correttivi e aggiustamenti. Gli uffici della F.I.V.A. (Rag. Presti) restano a disposizione per approfondimenti e chiarimenti. I migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE (dott. Armando Zelli)
Attesa la delicatezza della materia si ritiene opportuno riportare di seguito i riferimenti legislativi richiamati dalle disposizioni dell’Ordinanza. L. 30 aprile 1962 n. 283 (G.U. 139 del 16.06.1992) recante "Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari: ART. 2 (ALL. 1); ART. 8 (ALL. 2); ART. 14 (ALL. 3). D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 (G.U. 16.07.1980 n. 139) recante "Regolamento di esecuzione della legge" ART. 25 (ALL. 4); ART. 31 (ALL. 5); ART. 37 (ALL. 6); ART. 42 (ALL. 7); ART. 43 (ALL. 8); ART. 49 (ALL. 9); ART. 51 (ALL. 10); ART. 65 (ALL. 11); ART. 66 (ALL. 12); ALLEGATO B (ALL. 13); ALLEGATO C (ALL. 14). D.LGS. 3 marzo 1993 n. 123 (G.U. 97 del 27.04.1993) recante "Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari". D.LGS. 26 maggio 1997 n. 155 (G.U. Suppl. Ord. 136 del 13.06.1997) recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari" ART. 2 (ALL. 15); ART. 3 (ALL. 16); ART. 8 (ALL. 17); ALLEGATO (CAP. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) (ALL. 18). D.LGS. 26 maggio 1997 n. 156 (G.U. Suppl. Ord. 136 del 13.06.1997) recante "Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari". |
Si ringrazia per la gentile collaborazione la "Federazione Italiana Venditori Ambulanti" Inviare a commercio.ambulante@tiscalinet.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web. |