Decreto
legislativo 114
Titolo X -
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
ARTICOLO 27 Definizioni
1.Ai fini del presente titolo si intendono: a) per
commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al
dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle
aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private
delle quali il Comune abbia la disponibilità,attrezzate o meno, coperte o
scoperte; b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese
quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e
ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico; c) per
posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il
Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore
autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; d) per mercato,
l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità,
composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio
dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del
mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione
di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi; e) per fiera,
la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti
sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la
disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree
pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f)
per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è
presentato in tale mercato e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o
meno svolgere l’attività; g) per presenze effettive in una fiera, il
numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato in tale
fiera.
ARTICOLO 28 Esercizio dell’attività
1.Il commercio sulle aree pubbliche può essere
svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi
area purché in forma itinerante. 2. L’esercizio dell’attività di cui
al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone
fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme
vigenti. 3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita
sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata,
in base alla normativa emanata dalla Regione, dal sindaco del Comune sede
del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito
del territorio regionale. 4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è
rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel
quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al
domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per
motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago. 5.
Nella domanda l’interessato dichiara: c) di essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5; d) il settore merceologico e, qualora
non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva,il posteggio del
quale chiede la concessione. 6. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si
svolgono sia nell’ambito della Regione cui appartiene il Comune che l’ha
rilasciata, sia nell’ambito delle altre Regioni del territorio
nazionale. 7. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei
requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione
alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo
autorizzatorio. 8. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei
prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che
tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i
requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal ministero della Sanità
con apposita ordinanza. 9. L’esercizio del commercio disciplinato dal
presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta
da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e
condizioni per l’accesso alle aree predette. 10. Senza permesso del
soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree
pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. 11. I
posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa
concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo
di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad
esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto
numero di presenze nel mercato di cui trattasi. 12. Le Regioni, entro un
anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme
relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente
articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la
sospensione nei casi di cui all’articolo 29, nonché la reintestazione
dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività per atto tra
vivi o in caso di morte e i criteri per l’assegnazione dei posteggi. Le
Regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma
restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi. 13. Le
Regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli
interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di
distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma
3 del presente decreto, della densità della rete distributiva e della
popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i Comuni
si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei
posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività, per l’istituzione,
la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono
quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l’istituzione di
mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le
caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di
partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della
priorità nell’assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di
presenze effettive. 14. Le Regioni, nell’ambito del loro ordinamento,
provvedono all’emanazione delle disposizioni previste dal presente
articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti
locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio. 15. Il Comune, sulla base delle
disposizioni emanate dalla Regione stabilisce l’ampiezza complessiva
delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, nonché le
modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di
assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la
vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da
rendere ai consumatori i Comuni possono determinare le tipologie
merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere. 16. Nella
deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree
aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio
del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a
condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette.
Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per
motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi
di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali
per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio, il
termine comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte
ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche ed integrazioni. 17.Al fine di valorizzare e
salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane
ed insulari, le regioni e i Comuni possono stabilire particolari
agevolazioni, fino all’esenzione, per i tributi e le altre entrate di
rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in
comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone
periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori
dimensioni. 18.In caso di inerzia da parte del Comune, le regioni
provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano
in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.
ARTICOLO 29 Sanzioni
1.Chiunque eserciti il commercio sulle aree
pubbliche senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio
previsto dalla autorizzazione stessa nonché senza l’autorizzazione o il
permesso di cui all’articolo 28 commi 9 e 10 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000 e con la confisca della attrezzature e della merce. 2.Chiunque
violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio
sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all’articolo
28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 3.In caso di particolare gravità o di
recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell’attività di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si
verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in
un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione. 4.L’autorizzazione è revocata: a)nel caso in cui il titolare
non inizia l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto
rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b)nel caso di
decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del
medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente
superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare; c)nel caso in cui il titolare non risulti
più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2. 5.Per le
violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il
sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità
pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da
ordinanze ingiunzioni di pagamento.
ARTICOLO 30 Disposizioni
transitorie e finali
1.I soggetti che esercitano il commercio sulle aree
pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli
altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse
non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo. 2.Fino
all’emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 28
continuano ad applicarsi le norme previgenti. 3.Sono fatti salvi i diritti
acquisiti dagli operatori prima dell’entrata in vigore del presente
decreto e delle disposizioni attuative di cui all’articolo 28. 4.La
disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori
diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche
la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59
e successive modificazioni e integrazioni, salvo che per le disposizioni
relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività
in forma itinerante. 5.Resta salvo il divieto di vendere sulle aree
pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle
poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui
all’articolo 176, comma 1, regolamento per l’esecuzione del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni, nonché il
divieto di vendere o esporre armi esplosive od oggetti preziosi. È
abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello
della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei
requisiti igienico-sanitari. 6.Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n.
112 come modificata dalle legge 15 novembre 1995, n. 480 e dalla legge 25
marzo 1997, n. 77, l’articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il Dm
4 giugno 1993, n. 248 come modificato dal Dm 15 maggio 1996, n. 350. È
soppressa la voce 62 della tabella c) allegata al Dpr 26 aprile 1992, n.
300, come modificata ed integrata dal Dpr 9 maggio 1994, n 407.