Legge Reg. n. 15

L'associazione

commercio-ambulante

è lieta di invitarvi alla visita del sito:

www.commercio-ambulante.com

      

 

 

vuoi fare della pubblicità?

inserire i tuoi annunci economici?

approfittane subito!!!

 

 

 

 

vuoi collaborare per la crescita di questo sito?   invia una e-mail a: criro@criro-accessorimoda.com 

 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia I° Suppl. Ordinario al n. 12 - 24 marzo 2000 (BUR20000242) 14211

LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000 — N. 15

Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/98 e "Primi indirizzi regionali dl programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge regionale

ART.1
(Finalità)

I. La presente legge disciplina l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del Titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. Nelle disposizioni che seguono il d.lgs. 114/1998 è indi­cato con la denominazione "decreto legislativo".

ART. 2

(Modalità di esercizio dell’attività)

I - Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su

posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi a tra area purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tem­po strettamente necessario per effettuare le operazioni di ven­dita.

3. L’esercizio dell’attività di cui al comma I, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di per­sone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Con­dizione per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei re­quisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo.

4. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma I, lettera a) del d.lgs. abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma I, lettera· -b) del d.lgs. abilita i titolari della stessa anche alla partecipa­zione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché.nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrat­tenimento o svago. AI medesimo operatore commerciale, per­sona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo.

ART 3

(Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività)

I L’attività del commercio sulle aree pubbliche è subordi­nata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative dì cui all’articolo 4.

2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma iti­nerante può essere oggetto dì limitazioni e divieti per com­provati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi dì pubblico interesse.

3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l’e­sercizio dell’attività dì commercio su aree pubbliche stabiliti all’unico fine di creare zone dì rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato limitato o sottoposto a condizio­ni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette te­nendo in debito conto gli operatori che svolgono l’attività al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territo­rio comunale.

5. L’esercizio del commercio disciplinato dalle presenti disposizioni nelle aì-ee del demanio lacuale regionale è soggetto a nulla osta da parte delle competenti autorità regionali che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l’attività al momento dell’entrata in vigore della pre­sente legge.

6. Durante lo svolgimento dì un mercato o dì una fiera il comune interdisce il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

7. Il titolare dell’autorizzazione dì cui all’articolo 2, comma

4, può esercitare l’attività in forma itinerante solamente nei giorni in cui non è concessionario di posteggio.

ART. 4

(Funzioni regionali)

I. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera gli indirizzi generali ai quali i comuni si attengono per la programmazione del commercio su aree pubbliche.

2. Gli indirizzi generali di cui al comma I prevedono:

a) la determinazione delle aree mercatali, fieristiche e di quelle per l’esercizio del commercio in forma itinerante;

b) le modalità per l’istituzione, la soppressione e lo spo­stamento dei mercati che sì svolgono quotidianamente o a cadenza diversa;

c) le modalità per l’istituzione dei mercati destinati a mer­ceologie esclusive;

d) le carattcristiche tipologiche delle fiere e le modalità di partecipazione alle medesime;

e) gli obiettivi dì presenza e dì sviluppo delle aree mercatali esistenti, compreso il numero dei posteggi da designare all’attività;

1) il monitoraggio della rete distributiva e adeguate moda­lità di informazione degli operatori e dei consumatori

3. lì consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, verificata la potenzialità del commercio su aree pubbliche an­che in relazione alle altre forme distributive, alla propensione al consumo della popolazione residente Fluttuante ed alla qualità del servizio da rendere al consumatore, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e dì sviluppo delle aree mercatali di cui al comma 2. lettera e).

4. Per l’espletamento delle funzioni dì cui al comma 2, let­tera f) la Regione si avvale delle camere di commercio, indu­stria, artigianato, agricoltura (CCIAA).

ART. 5

(Autorizzazioni su posteggi dati in concessione)

I. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione prevista dall’articolo 28, comma I, lettera a) del decreto legislativo è rilasciata dal comune sede del posteggio.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione dì cui al comma

1, il comune trasmette alla giunta regionale, per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati concernenti i po­steggi da assegnare in concessione. Tale pubblicazione viene effettuata con cadenza mensile.

3. Entro il termine dì sessanta giorni dalla pubblicazione

gli interessati presentano al comune la domanda per il rila­scio dell’autorizzazione comunale con le indicazioni del po­steggio, dì cui si richiede la concessione.

4. Nella domanda l’interessato dichiara ed indica:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti dì cui all’articolo 5 del decreto legislativo;

c) di non possedere più dì una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;

d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimen­to, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;

e) il settore o i settori merceologici.

5. Nella formulazione della graduatoria il comune sì attie­ne, nell’ordine, ai seguenti criteri dì priorità:

a) maggior numero di presenze maturate nell’ambito del singolo mercato;

b) anzianità di registro delle imprese;

c) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

6 A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valu­tata in base all’ordine cronologico di spedizione o dì consegna della domanda.

7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione del­le domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune en­tro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta i-stanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici gior­ni e l’esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

8 L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

9. 1 posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 6

(Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)

1. L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante dì cui all’articolo 28, comma I. lettera b) del decreto legislativo è rilasciata dal comune di residenza dell’operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.

2. Il comune che riceve una domanda che non è dì sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente trami­te raccomandata.

3. Nella domanda l’interessato dichiara:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale:

b) il possesso dei requisiti dì cui all’articolo 5 dcl decreto legislativo;

c) il settore o i settori merceologici;

d) di non possedere altra autorizzazione in forma itine­rante.

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l’istruttoria delle domande dì rilascio della autorizzazione.

5. La domanda dì rilascio dell’autorizzazione si intende ac­colta qualora il comune di residenza non comunichi all’inte­ressato il provvedimento dì diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

ART. 7

(Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione)

I. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di. morte, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo.

2. La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa

comunicazione del reintestatario e contestuale autocertifica­zione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’atti­vità commerciale. La concessione del posteggio segue la ces­sione dell’azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a voltu­rarla.

3. La reintestazione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.

4. lì trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli dì priorità del dante causa relativi all’autorizzazione ceduta

5 Il subentrante in possesso dei requisiti dì cui all’articolo

5 del decreto legislativo deve comunicare l’avvenuto subing esso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto dì esci-citare l’attività del dante causa, salvo pologa di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. lì subentrante per causa di morte ha comunque la facol­tà di continuare provvisoriamente l’attività fino alla regolariz­zazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini dì decadenza.

ART. 8

(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)

I. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni dì calendario,

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposi­zioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stes­sa violazione p almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. lì Sindaco revoca l’autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno so­lare per periodi di tempo complessivamente superiori a quat­tro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare:

c) qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 dcl decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualo­ra entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

Art. 9

(Indirizzi in materia di orari)

I. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:

a) l’esercizio dell’attività può essere effettuata in fasce o-rie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima dì articolazione dell’orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;

c) è vietata l’istituzione di mercati che si svolgono in gior­nate domenicali o festive;

· d) sono fatti salvi i mercati istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si effettuano nelle giornate domenicali o festive;

e) è fatto divieto dì effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;

Q limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell' area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubbli­co interesse;

g) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia dì oraìì degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui al Titolo IV del decreto legislativo.

ART. 10 ·

(Forme di consultazione delle parti sociali)

I. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presie­duta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli u­tenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e del co­mune interessato.

2, Nei comuni con popolazione residente inferiore a 1 5000 abitanti può essere istituita la commissione dì cui al comma I Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sento­no obbligatoriamente le associazioni dì cui al comma I sulle questioni dì cui comma 4.

3, Le commissioni dì cui ai commi I e 2 sono nominate dal Sindaco I criteri dì designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabilite dal Sindaco sentiti i soggetti dì cui al comma 4. Le commissioni sono sentite in riferimento

a) alla programmazione dell’attività;

b) alla definizione dei criteri generali per la determinazio­ne delle aree da destinarsi all' eserci zio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi:

c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrut­turazione dei mercati e delle fiere;

d) alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei po­steggi e dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico;

e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l’attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 11

(Finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

1. La giunta regionale disciplina con apposita convenzio­ne, che prevede gli oneri a carico della Regione, le funzioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera O svolte dalle CCIAA. -

ART. 12

(Norma finanziaria)

I. Per le spese di monitoraggio della rete distributiva e per l’informazione degli operatori e dei consumatori tramite ap­posita convenzione con le CCIAA, come previsto all’articolo 4, comma 2, lettera O, e comma 4 ed all’articolo lì, è autoriz­zata per l’anno 2000, la spesa di L. 150.000,000

2, All’onere di L. 150.000.000 di cui al comma 1, si provve­de mediante corrispondente riduzione della dotazione finan­ziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l’adempimento dì funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al ca~.5.2.1 1546, utilizzando all’uopo gli stanziamenti previ­sti al a voce 3.6.1,1.9045 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.

3. Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti dal comma 1 si provvederà a decorrere dall’esercizio finan­ziario 2001 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'articolo 22, comma I della I r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’eser­cizio finanziario 2000 è apportata la seguente variazione,

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3,4 2,1,4961 ‘<Spese per l’Osservatorio per il monitorag­gio dell’entità e dell’efficienza della rete distributiva" è incre­mentata di l. 150 000.000.

· ART.13
(Diritti acquisiti)

Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commer­cio su aree pubbliche, i diritti acquisiti all’entrata in vigore della presente legge.

2, Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della pre­sente legge gli operatori concessionari di posteggi mercatali che non hanno presentato la domanda di conversione e non hanno ottenuto la riassegnazione del loro o di altro posteggio, secondo la p predigente normativa regionale. possono inoltrare domanda al comune competente per ottenere una nuova au­torizzazione e, se possibile, la riassegnazione, del medesimo posteggio già avuto in concessione o l’assegnazione di altro posteggio. In tal caso non si applicano le procedure ed i crite­ri di assegnazione di cui alle presente legge.

ART 14

(Disposizioni per le camere dì commercio, industria,

artigianato ed agricoltura)

1, Le CCIAA procedono entro il termine dì centottanta giorni dalla data d’entrata in vigore della presente legge al completamento delle attività convenzionalmente stabilite a seguito della delega di funzioni di cui alla l.r, 20aprile 1995, n 25 "Norme e direttive per l’esercizio del commercio su aree pubbliche’.

2, Entro il termine di cui al comma I le CCIAA trasmettono

a) ai comuni sede del posteggio o dei posteggi, nel caso dì autorizzazione non frazionata, la documentazione riguar­dante le autorizzazioni di cui all’articolo 1. comma 2. lettera B) della legge 28 marzo 1991, n, 112 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";

b) ai comuni di residenza, compresi quelli dì altre regio­ni, la documentazione riguardante le autorizzazioni dì cui all'articolo 1. comma 2, lettera C) della legge 112/1991:

c) ai comuni di residenza, compresi quelli dì altre regioni, le domande di autorizzazione dì cui all’articolo 1, comma 2 lettera C) della legge 112/1991 che sono pervenute dopo la data dì entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo,

ART 15

(Disposizioni per i comuni)

1, 1 comuni procedono, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni dì cui all’articolo I. com­ma 2, lettera B) della legge 112/1991 relativamente al posteg­gio o ai posteggi di propria competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento de a documentazione di cui all’articolo 14, comma 2,

2. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente nor­mativa sono convertite nelle tipologie autorizzative previste dall’articolo 28 del decreto legislativo con presa d’atto del co­mune dì residenza o del comune sede del posteggio, Per i resi­denti fuori regione le autorizzazioni di cui all’articolo I, com­ma 2, lettera C) della legge 112/1991 sono convertite dal co­mune dì residenza.

3, Fino all’emanazione degli indirizzi regionali di cui all’ar­ticolo 4 i comuni non possono adottare provvedimenti che comportano aumenti o diminuzioni dì posteggi nei mercati

ART. 16

(Attività con il sistema del battitore")

I I posteggi utilizzati dagli operatori che esercitano l’atti­vità con il sistema del "battitore". non ancora assegnati in concessione al momento dell’entrata in vigore della presente legge, devono essere riservati ai predetti operatori. Entro ses­santa giorni dalla pubblicazione della presente legge la giunta regionale procede alla individuazione dei posteggi dì cui trat­tasi e degli operatori esercitanti l’attività con il sistema del "battitore",

2, Gli operatori di cui al comma I occupano i predetti posteggi. a titolo dì assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni inteessatì

3 Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi destinati ai ‘<battitori" con le modalità dì cui al comma I non possono modificare la destinazione degli stessi,

4. 1 comuni non possono destinare nuove aree mercatali per l’esercizio dell’attività del battitore,

5, Le aree di cui sopra possono essere riassegnate dai co­muni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni re­gionali, solo qualora gli operatori "battitori< rinunciano al posteggio o non utilizzano lo stesso per periodi complessiva­mente superiori a dodici mesi in ciascun anno solare

ART, 17

(Primi indirizzi regionali dì programmazione

del commercio al dettaglio su aree pubbliche)

1, In sede di prima applicazione gli indirizzi di cui all’arti­colo 4 sono approvati con la presente legge nel testo di cui all’allegato A

ART. 18

(Abrogazione)

I, E abrogata la I r. 20aprile 1995, n. 25 concernente "Norme e direttive per l’esercizio del commercio su aree pubbliche".

2, Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni asz,unte a sensi della suddetta legge sul capitolo 3.6,3.1.3878

· ‘Spese per la delega alle camere dì Commercio, Industria. Artigianato, Agricoltura in materia dì commercio su aree pubbliche

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino uf­ficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osserx aria e farla osser­vare come legge della Regione lombarda,

Milano, 21 marzo 2000

Roberto Formigonì

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 feb­braio 2000 e vistata dal commissario del governo con notadel 15 marzo 2000, proti. n, 20602/539).

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione la   

  "Federazione Italiana Venditori Ambulanti"

F.I.V.A.

Home ] Su ]

Inviare a commercio.ambulante@tiscalinet.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.