Lo  Statuto

Art.1 Art.2 Art.3 Art.4
Art.5 Art.6 Art.7 Art.8
Art.9 Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15 Art.16
Art.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Art. 1        

  È istituita in Pescorocchiano l'associazione   denominata “La Compagnia degli Zanni”; essa è un’associazione culturale senza fini di lucro. In attesa degli espletamenti per quanto fissato dall'Art. 16 del presente Statuto essa è regolata in conformità delle norme previste dalla legislazione italiana in materia di associazioni non riconosciute, secondo l'Art. 26 del Codice civile.                          

L'Associazione “La Compagnia degli Zanni” prende la sua denominazione dal nome con il quale nel dialetto del Cicolano vengono definite il complesso delle maschere di Carnevale. Termine assai significativo perché deriva la sua origine dalla parola latina “sanniones” e perché era ed è tuttora il nome di una maschera della Commedia dell’Arte italiana; è importante sottolineare questi aspetti perché uno dei precipui intendimenti de “La Compagnia degli Zanni” è quello di promuovere il patrimonio spirituale, ideale, culturale e normativo che costituisce l'identità del Cicolano con la profonda convinzione che questa identità, come l’esempio del termine Zanni sta a indicare, da un lato affonda le sue radici nella cultura classica e dall’altra è intimamente collegata con la cultura e con le tradizioni popolari del resto d’Italia e d’Europa. L’ambito territoriale in cui l’Associazione intende sviluppare la sua azione è quello della regione geografica del Cicolano, costituita dai comuni di Pescorocchiano, Borgorose, Fiamignano e Petrella Salto.

 Art. 2        

 Gli scopi de “La Compagnia degli Zanni” sono:

 

 Costituire un punto di incontro e d'informazione tra tutti coloro che intendano approfondire i temi della conoscenza della storia locale, dell'etnografia, della linguistica, della letteratura, del patrimonio culturale dei territori     del Cicolano;

 Favorire la creazione di un patrimonio documentario, su argomenti attinenti al punto precedente, costituito da beni librari, archivistici, audiovisivi e multimediali, per consentirne la più ampia fruizione non soltanto ai soci ma all'intera collettività;

 Svolgere attività continuative per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di cui ha disponibilità, utilizzandolo come strumento di tutta la collettività per la ricerca storica, geografica, etnografica, linguistica e letteraria, nell’intero Cicolano

 Assumere iniziative concrete che mirino ad una migliore conoscenza delle diverse realtà locali, in relazione col resto del mondo, che consentano agli studiosi, ai ricercatori ed a quanti vogliano approfondire le proprie cognizioni, di confrontare le rispettive esperienze, di mettere a punto le strategie di ricerca e le conseguenti metodologie nei diversi campi di applicazione;

 Promuovere l'ideazione di progetti specifici di ricerca documentata su argomenti propria pertinenza, perseguendo il fine del rilievo scientifico delle diverse iniziative, avvertendosi delle collaborazioni interne all'Associazione o esterne, sempre perseguendo il fine della scientificità dei metodi di ricerca e della divulgazione dei concetti e dei risultati degli studi, favorendone lo sviluppo tra le giovani generazioni, attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, degli operatori scolastici, degli istituti scolastici, delle istituzioni preposte alla gestione tecnica e scientifica dei programmi educativi e di quei centri sociali e circoli giovanili, che abbiano cura della formazione umana, culturale e professionale dei loro aderenti;

 Offrire un luogo di confronto anche sulle problematiche di carattere sociale, per l’elaborazione di proposte di interesse locale, interprovinciale e interregionale, che consentano di individuare e valorizzare le risorse umane del Cicolano;

 Costituire un gruppo di persone che compongano una compagnia di ballo, canto e teatro e che organizzino una serie di rappresentazioni a carattere teatrale, comprensive di danze e motivi popolari, per far conoscere, divulgare e apprezzare il patrimonio di stornelli, satire, favole e aneddoti caratteristici della tradizione orale contadina tipica di quest’area e del resto del centro Italia; in particolar modo far rivivere quelli che erano i consueti appuntamenti di festa del mondo rurale come, ad esempio, il “Ballo della Pantasima” o il Carnevale degli Zanni, con l’obiettivo finale di promuovere, in tal maniera, la cultura del Cicolano anche, e soprattutto, all’esterno del territorio della Valle del Salto.

 

 

L'attività de “La Compagnia degli Zanni” si esplica attraverso tutte le iniziative che saranno ritenute idonee a raggiungere gli scopi statutari indicati, quali conferenze e corsi seminariali, convegni, mostre, pubblicazioni, spettacoli, rappresentazioni, la gestione del patrimonio culturale di cui si ha disponibilità per la fruizione collettiva, il collegamento con li mondo della scuola di ogni ordine e grado, e con quelle realtà sociali e culturali in grado di aggregare il mondo giovanile sui temi della formazione.

 Art. 3        

 Possono presentare domanda di ammissione a “La Compagnia degli Zanni” tutti i cittadini italiani e stranieri che intendano impegnarsi alla realizzazione dei fini statutari. La domanda sarà presentata alla presidenza, che la istruirà alla decisione del Consiglio direttivo, contro la quale sarà possibile effettuare ricorso all'Assemblea generale dei soci. Condizione essenziale per far parte dell’Associazione è il pagamento della quota associativa, fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

Non sono ammesse iscrizioni di nuovi soci all’Associazione nei due mesi antecedenti la tenuta di un'assemblea ordinaria. La qualifica di socio si perde quando il Consiglio direttivo constata l’inadempienza agli obblighi statutari o la morosità per un biennio di esercizio finanziario della quota sociale.

 Art. 4        

 Possono far parte de “La Compagnia degli Zanni”, oltre le persone fisiche, le persone Giuridiche o le istituzioni scientifiche, culturali ed amministrative pubbliche o private; in tal caso è socio dell'Associazione il rappresentante legale pro-tempore della persona giuridica o istituzione, fino allo scadere del suo mandato: il suo voto conta per una unità.

Non sussiste incompatibilità tra l’essere iscritto a “La Compagnia degli Zanni” quale rappresentante pro-tempore di una sola istituzione e al tempo stesso essere iscritto a titolo personale. La persona portatrice di tale duplice iscrizione dispone pertanto del diritto di un duplice distinto voto nell'Assemblea generale, non però nel Consiglio direttivo.

Chi, nelle condizioni esposte in questo articolo, viene eletto al Consiglio direttivo, deve, all’atto della sua accettazione, optare tra l’ingresso in esso a titolo personale o in qualità di rappresentante di una istituzione. Non è ammesso, nel corso del mandato, cambiare opzione.

  Art. 5        

  Sono organi dell’Associazione:

 

L’Assemblea generale dei soci;

Il Consiglio direttivo;

Il Presidente;

Il Vicepresidente;

Il Segretario tesoriere.

Art. 6        

 L’Assemblea generale dei soci è l’organo deliberante dell’Associazione “La Compagnia degli Zanni”. Essa si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno, su convocazione del presidente e comunque non oltre i tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il Presidente, sentito il parere del consiglio direttivo, ne ravviserà l’opportunità o, se essa sarà richiesta per iscritto con indicazione degli argomenti da mettere nell’ordine del giorno, da tre membri del Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci.

L’Assemblea generale delibera – salvo quanto disposto dall’Art.8 – a maggioranza semplice dei presenti; gli sci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta, ma nessuno può rappresentare più di altri due soci.

Nei casi determinati dagli Artt.8 e 10 è previsto il voto anche per corrispondenza, da scrutinare in sede di Assemblea generale, per la quale, in tal caso non sono ammesse deleghe aggiuntive da parte di soci che hanno optato per l’esercizio del diritto elettorale per corrispondenza.

 Art. 7        

 L’Assemblea generale dei soci delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sulla nomina e revoca dei soci, sull’entità delle quote sociali annue; approva la relazione e i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Presidente. In caso di negata approvazione dei bilanci consuntivi, da parte dell'Assemblea generale, la decadenza dei Presidente è automatica.

 Essa, infine, elegge i membri del Consiglio direttivo e il Presidente dell'Associazione per la durata indicata dal rispettivi Artt 9 e 10.

 Art. 8        

  Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto; non sono ammesse deleghe su questo argomento, ma Il voto relativo potrà avvenire anche per corrispondenza, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio direttivo in sede di redazione dell'apposito regolamento.

Art. 9        

 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione “La Compagnia degli Zanni”, è presieduto dal Presidente e si compone di cinque o sette membri, eletti dall'Assemblea generale dei soci, per la durata di due anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti.

 All’inizio di ogni biennio, il Consiglio direttivo, alla prima sua seduta, nomina, nel suo seno, il Vicepresidente e un Segretario tesoriere.

Il Consiglio direttivo è legalmente costituito con la presenza di metà più uno dei suoi membri, escluso il Presidente. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nella seduta ordinaria dell'Assemblea generale dei soci, limitatamente all'approvazione della relazione morale e dei bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 10        

 Il Presidente rappresenta “La Compagnia degli Zanni” a tutti gli effetti, dirige l’attività dell’Associazione, presiede l’Assemblea generale e il Consiglio direttivo. È eletto a scrutinio segreto d tutti i soci, votanti per corrispondenza o di persona, nell’Assemblea generale dei soci, incaricata anche di procedere allo spoglio dei voti per corrispondenza. Il suo mandato dura due anni ed è rinnovabile. Allo scadere del suo mandato il Presidente, se non rieletto è comunque, di diritto, membro del Consiglio direttivo.

 Art. 11        

 In assenza del Presidente o in caso di temporanea sua indisponibilità, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente in stretta consultazione con il Segretario tesoriere.

 Art. 12        

 Qualora si renda vacante il posto di Presidente prima dello scadere del suo mandato, ne assume le funzioni il Vicepresidente, che dovrà tenersi in stretta consultazione con il Segretario tesoriere, fino alla adunanza dell’Assemblea generale dei soci, che provvederà in merito.

Qualora si renda vacante un posto di consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo potrà, se lo riterrà opportuno, coprire il detto posto per cooptazione sino alla successiva adunanza dell’Assemblea generale dei soci.


NORME TRANSITORIE

 Art. 13        

 Gli obiettivi stessi che l’Associazione si è voluta dare non possono non implicare un impegno particolare per il superamento di quelle difficoltà che conseguono alla complessità dell'applicazione effettiva dei suoi fini., che richiedono la necessità di una seria e proficua collaborazione dell'Associazione con le varie Istituzioni amministrative locali (Regione Lazio, Provincia di Rieti, VII Comunità Montana Salto-Cicolana, Comune e Pro-Loco di Pescorocchiano) che hanno competenze nell’ambito dell’area territoriale cicolana. Il Consiglio direttivo ha pertanto l'obbligo di effettuare, all'inizio del suo mandato, una programmazione biennale delle manifestazioni che si riterranno opportune per il buon svolgimento dell’attività culturale dell'Associazione, studiando, a tale scopo, le strategie di lavoro migliori e le collaborazioni esterne ritenute indispensabili.

 Art. 14        

 Il presente statuto, esaminato discusso e approvato dall'Assemblea generale dei fondatori dell'Associazione “La Compagnia degli Zanni”, sarà presentato riunione pubblica, da tenersi entro il mese di fungerà da prima Assemblea generale dei soci, per l'elezione del primo Consiglio direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario tesoriere. Nel periodo che va dalla fondazione de “La Compagnia degli Zanni” fino alla elezione del primo Consiglio direttivo, del primo Presidente, del Vicepresidente e del Segretario tesoriere, da parte della prima Assemblea generale dei soci, l'associazione sarà gestita da un Collegio di fondatori - composto di cinque membri - che eleggerà nel suo seno un Presidente pro tempore, un Vicepresidente ed un Segretario tesoriere provvisori. Proclamati i risultati elettorali della prima Assemblea generali dei soci de “La Compagnia degli Zanni”, il Collegio dei fondatori e le sue emanazioni dirette cesseranno le loro funzioni sciogliendosi.

 Art. 15        

 Il Consiglio direttivo effettivo, dando attuazione all’Art. 13 del presente statuto, procederà, nell’ambito delle necessità dell’attività dell’Associazione, alla eventuale proposta di cooptazione di altri due soci nel Consiglio direttivo, se questo sarà reso compatibile con l’ampliamento dei numero dei soci stessi entro l'associazione, e con le necessità che si dovessero prospettare per lo svolgimento dell'attività in ambiti territoriali diversi. La proposta di cooptazione sarà sottoposta alla discussione dell'Assemblea generale ordinaria dei soci, oppure ad un'Assemblea straordinaria specificatamente convocata dal Presidente.

 Art. 16        

 Il carattere di associazione non riconosciuta de “La Compagnia degli Zanni” è temporaneo: è dato mandato al Presidente pro tempore o effettivo, di svolgere tutti gli atti necessari perché essa si trasformi in associazione legalmente riconosciuta ed acquisisca tutti i requisiti indispensabili per poter accedere, in futuro, all'Albo regionale degli istituti culturali, mantenendo le caratteristiche necessarie a tale Iscrizione per tutto il tempo che l'associazione stessa sarà in vita - a proposito del quale non è posto limite - senza snaturarne i fini fondamentali per cui è sorta.

Il Presidente è autorizzato a introdurre nel presente statuto tutte le modifiche che saranno necessarie per il riconoscimento giuridico dell’Associazione, per la sua iscrizione all’Albo suindicato e per Il mantenimento nel tempo di dette caratteristiche istituzionali. 

Art. I 7        

  La sede de “La Compagnia degli Zanni” è fissata temporaneamente - salvo diversa deliberazione dei Collegio dei fondatori o dell'Assemblea generale dei soci - presso la Sala Musica di Pescorocchiano.