COMUNE DI VIGGIANO

PROVINCIA DI POTENZA

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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

 

 

TITOLO  I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZATIVI DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMPETENZE DEL CCR   DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 

Ambiti e finalità del regolamento

Art.   8

Diritto di iniziativa

Art. 11

Istanze, petizioni e proposte Art. 14 Entrata in vigore

Art. 2 

Durata in carica e composizione Art.   9 Ordinamento delle adunanze Art. 12 Appelli e mozioni

Art. 3

Requisiti di eleggibilità Art. 10 Verbale delle adunanze Art. 13 Effetti degli atti

Art. 4 

Modalità di elezione

Art. 5

Operazioni di voto e scrutinio

Art. 6

Sede delle adunanze

Art. 7

Presidenza del C.C.R.

 

 

 

TITOLO  I

PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZATIVI

 

                                                                                    

Art. 1

 

AMBITI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

 

 

Il presente Regolamento che riflette ed esprime bisogni educativi e di formazione dell’uomo e del cittadino contemplati dalla normativa scolastica ad ogni livello, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’articolo 11 dello Statuto Comunale, per l’esercizio dei diritti affermati dall’articolo 18 della Costituzione.

 

 

 

Art. 2

 

DURATA IN CARICA E COMPOSIZIONE

 

IL Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica per il periodo di anni uno, dal 1° ottobre al 30 settembre. Al rinnovo del Consiglio si procede con le modalità previste dal successivo articolo 4. il numero dei componenti è stabilito in n. 2 consiglieri per ogni classe.

 

 

 

Art. 3

 

REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

 

Possono essere eletti tutti i ragazzi che risultino regolarmente iscritti e frequentanti le classi IV e V Elementare e la Scuola Media Inferiore residenti nel Comune di Viggiano. Il possesso di tali requisiti è comprovato dagli elenchi degli iscritti forniti annualmente dalla competente autorità scolastica.

 

 

   

Art. 4

 

MODALITÀ DI ELEZIONE

 

Al fine di garantire un’equa rappresentatività del Consiglio, ogni classe elegge i propri consiglieri nel numero previsto dal precedente articolo 2.

Le elezioni per la designazione dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono effettuate entro il mese di settembre di ciascun anno, compatibilmente con le esigenze didattiche, previo accordo e con la collaborazione della competente autorità scolastica.

Al fine di rendere il più agevole possibile l’esercizio del voto e, contestualmente, intralciare il meno possibile la normale attività didattica, l’Amministrazione Comunale fornisce le schede di votazione predisposte e tutto il materiale eventualmente necessario.

In ogni scheda è possibile indicare al massimo un numero di preferenze pari ai consiglieri da eleggere e risultano eletti i nominativi che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto chi farebbe parte per la prima volta del consiglio. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in caso di parità risulta eletto il più giovane di età, fatte salve eventuali rinunce.

In caso di rinuncia durante il mandato, subentrerà il primo dei non eletti della stessa classe.

 

 

 

Art. 5

 

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

 

Nel giorno stabilito per le votazioni s’insedia il seggio elettorale composto da un rappresentante del corpo docente, un rappresentante degli uffici dell’Istituto comprensivo e un rappresentante degli alunni, che assistono a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. Verbalizza un dipendente comunale incaricato dal segretario comunale.

Una volta esperite le formalità di voto, le schede sono scrutinate dai componenti del seggio elettorale. Al termine dello scrutinio è redatto apposito verbale, che unitamente alle schede scrutinate, sono trasmessi al segretario comunale.

Delle operazioni di scrutinio effettuate è redatto apposito verbale a cura dell’incaricato del segretario comunale, il quale, al termine di tutte le operazioni, comunica le risultanze e l’esito al Sindaco.

La comunicazione di avvenuta elezione è effettuata direttamente dal Sindaco con nota scritta entro tre giorni dalla comunicazione del segretario comunale.

 

 

 

Art. 6

 

SEDE DELLE ADUNANZE

 

Le adunanze del Consiglio Comunale dei Ragazzi si tengono di norma nella Sala del Consiglio presso la sede comunale o, a richiesta, presso la sede delle scuole. In caso di indisponibilità o inagibilità della sede comunale, le adunanze sono tenute in luoghi comunque ritenuti idonei. La sede e il luogo sono in ogni caso indicati nell’avviso di convocazione.

 

 

 

Art. 7

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

 

Nella prima seduta utile, che è convocata dal Sindaco entro sette giorni dalla data di trasmissione dell’esito della votazione, i consiglieri eletti procedono all’elezione del Sindaco dei ragazzi, mediante votazione su schede predisposte dall’Amministrazione comunale.

Nella scheda si potrà indicare un solo nominativo e risulta eletto chi ottiene la maggioranza più uno dei voti dei consiglieri eletti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in sedute diverse. Dopo tre votazioni infruttuose, il Consiglio comunale dei ragazzi è sciolto e si procede a nuove elezioni.

Le adunanze fino all’elezione del Sindaco dei ragazzi sono presiedute dal Sindaco o suo delegato.

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

 

Art. 8

 

DIRITTO DI INIZIATIVA

 

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Questi, singolarmente o d’accordo tra più componenti, hanno facoltà di proporre al Sindaco dei ragazzi iniziative concernenti le materie del Consiglio da mettere in discussione.

Le proposte da discutere vengono trasmesse al Sindaco unitamente alla richiesta di convocazione del Consiglio comunale dei ragazzi. Il Sindaco, entro sette giorni dalla richiesta, impartisce agli Uffici comunali le direttive affinché si proceda alla convocazione del Consiglio.

L’amministrazione comunale ha cura di pubblicizzare adeguatamente la convocazione delle sedute del Consiglio comunale dei ragazzi sia attraverso manifesti che mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Copia dell’avviso è inoltre affissa in ciascun plesso scolastico.

 

 

 

Art. 9

 

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

 

Considerate le finalità costitutive dell’organo, la natura degli adempimenti e le prerogative spettatigli, le adunanze del Consiglio comunale dei ragazzi non sono sottoposte a particolari formalità, non sono previste adunanze in seconda convocazione, né a carattere straordinario.

Neppure sono richieste formalità particolari per gli argomenti in discussione, quali i termini di deposito di atti. Alle adunanze del Consiglio comunale dei ragazzi è prevista la presenza, su richiesta del Sindaco dei ragazzi, del Sindaco o di un assessore.

 

 

Art. 10

 

VERBALE DELLE ADUNANZE

 

Le risultanze delle sedute sono riportate in apposito verbale documentante la volontà espressa. Il verbale è redatto da un dipendente dell’Amministrazione comunale individuato dal Segretario comunale. copia di ogni verbale è inoltre trasmessa al Sindaco e alla competente autorità scolastica.

Le decisioni del Consiglio comunale dei ragazzi sono assunte col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

 

 

   

TITOLO III

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

 

Art. 11

 

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

 

In conformità allo Statuto ed ai motivi istitutivi dello stesso, il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF, oltre a tutte le altre attività di prevalente interesse giovanile.

   

 

Art. 12

 

APPELLI E MOZIONI

 

Oltre alle materie di cui all’articolo precedente, il Consiglio Comunale dei ragazzi può approvare appelli e mozioni proposti da Enti, Associazioni e Organizzazioni anche internazionali, rivolte in particolare a favorire l’adozione di provvedimenti a tutela delle popolazioni maggiormente sottoposte a privazione dei diritti fondamentali della persona, soprattutto contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

   

 

Art. 13

 

EFFETTI DEGLI ATTI

 

Gli atti approvati dal Consiglio Comunale dei ragazzi sono comunicati al Sindaco per gli adempimenti di competenza dell’Amministrazione Comunale.

Se all’esame degli atti trasmessigli emerge la necessità di interventi specifici, il Sindaco assegna le relative istanze, proposte e appelli all’Organo collegiale o al Funzionario competente, che adotta, entro dieci giorni, motivata decisione in merito, comunicandola anche al Sindaco dei ragazzi.

   

 

 

 

   

TITOLO IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 14

 

ENTRATA IN VIGORE

 

 

Il presente regolamento, resa esecutiva la delibera di approvazione, entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.

Copia dello stesso è inviata alla competente autorità scolastica ed a tutti i plessi scolastici del comune.

È depositata nella sala delle adunanze durante le riunioni del Consiglio ed è consegnata ai consiglieri eletti.

 

 

 

PROGETTO

NOI...GIORNALISTI:

Cronaca dell'insediamento del Consiglio

Cronaca della seconda seduta: l'elezione del Sindaco

RELAZIONE PROGRAMMATICA

I FESTEGGIAMENTI DEL NEO-SINDACO

 

 

Le attività scolastiche

Scuola Elementare

Scuola Media