Comportamento sull’attraversamento PPLL fuori servizio e/o impresenziati.

Normative che regolamentano il comportamento sull’attraversamento dei PPLL.

Articolo 65 del DPR 11 luglio 1980, n.753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Art. 44 del D. L.vo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice Stradale) - Passaggi a Livello

Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi e acustici nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

Articolo 147 D. L.vo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice Stradale) - Comportamento ai passaggi a livello.

3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;

siano in movimento di apertura le semibarriere;

siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art.44, comma 2 e dal regolamento di cui al comma 3 dello stesso articolo;

siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere, previsti dal medesimo articolo.

Quindi in tutti gli altri casi, p.e. con le barriere aperte o con SOA spenti, gli utenti POSSONO passare. Pertanto gli utenti devono essere tutelati con la presenza dei cavalletti

Articolo 184 DPR 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento attuativo del Nuovo Codice della Strada)

(Art. 44 Codice Stradale) - Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello.

In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall’addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l’insorgere dell’avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l’apposizione delle protezioni suindicate, l’esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.

Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della semibarriera libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.

Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, senza onere per l’eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:

croce di s. Andrea se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;

croce di s. Andrea e segnale fermarsi e dare precedenza posti sullo stesso sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario;

croce di s. Andrea e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità è insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.

4. La croce di s. Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimità del binario; è semplice se la ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o più binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), è opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).

5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semi barriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.

6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce ivi in transito.

7. Per assicurare in ogni caso la visibilità, i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4, possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.

8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo regolamentare per l’esercizio ferroviario.

Articolo 43 del Codice Penale - Elemento psicologico del reato.

Il delitto: ...

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. ...

Articolo 589 del Codice Penale - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni...

Articolo 437 del Codice Penale - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 32. Costituzione -

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Articolo 2087 del Codice Civile - Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Articolo 9 della L. 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori) - Tutela della salute e dell'integrità fisica.

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

R.D. 8 gennaio 1931, n.148 - Artt. 41,42,44,45 dell'All.to A.:

Tali articoli riguardano le disposizioni disciplinari, comminate al personale treni, nel caso in cui si provoca disservizio e/o danni a persone o cose, e sono variegate a secondo della gravità del fatto commesso (N.d.A.).

Articolo 51 del Regolamento Segnali - Passaggi a livello.

Passaggi a livello custoditi non protetti da segnali.

1. I passaggi a livello custoditi (Art. 25 R.C.T. comma 4) possono essere protetti da segnali lato treno od essere privi di tale protezione.

2. Un macchinista di un treno che si avvicina ad un passaggio a livello, non protetto da segnali, lato treno, prima di impegnarlo, deve accertarsi della presenza del guardiano, il quale a sua volta deve segnalare la sua presenza nei modi prescritti dall'art.50.

Quando il macchinista non riesce ad accertarsi della presenza del guardiano del P.L., deve considerare il P.L. stesso aperto al transito stradale e di conseguenza arrestare la marcia del treno in prossimità del P.L., senza impegnarlo, fischiare ripetutamente e successivamente transitarvi con precauzione.

Il treno, superato con la testata il P.L., può riprendere regolarmente la marcia.

3. Quando un treno riceve in cedola l'avviso che un passaggio a livello è temporaneamente incustodito, deve osservare le norme di cui al comma 2.

 

Articolo 52 del Regolamento Segnali - Passaggi a livello protetti da segnali.

1. I passaggi a livello, se compresi fra i segnali di stazione, sono protetti dagli stessi segnali.

Pertanto, se un treno parte odo entra da o in una stazione con i segnali disposti a via impedita, anche se l'ingresso avviene con i segnali di chiamata a bianco fisso od a bianco lampeggiante, deve sui P.L. suddetti osservare le modalità di cui all'art. 51 comma 2, a meno che i passaggi a livello siano presenziati ed il guardiano segnali il libero passaggio. ...

8. Segnali di protezioni - Aspetti e norme di rispetto.

a) Spento o giallo fisso: P.L. con barriere aperte, o con protezione luminose acustiche non funzionanti o funzionanti in modo irregolare.

Il treno deve arrestare la marcia in prossimità del P.L., senza impegnarlo, fischiare ripetutamente e successivamente transitare sul P.L. con precauzione.

Superata con la testata il P.L., può riprendere la marcia regolarmente.

N.B.: Come si può notare, l'art. 25 del Regolamento Circolazione Treni, l'art.51 del Regolamento Segnali, l'OdS n.52/1987, le prescrizioni dei C.S. presenti sulla G17 e quant'altro si riferisce alla vecchia normativa dell'attraversamento dei PP.LL. adottati in Azienda non sono stati modificati adeguandoli a quanto previsti dal DPR 11 luglio 1980, n.753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che all'articolo 65 impone l'obbligo di attenersi al D. L.vo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e DPR 16 dicembre 1992, n.495 (che disciplina tra l'altro le segnalazioni dei PP.LL.) le quali dettano norme di comportamento più rigide.

E' chiaro che l'impresenziamento o l'inefficienza dei PP.LL. comporta una maggiore probabilità di errore per il personale treno.

Ricordate inoltre che non esiste nessun OdS che obbliga all’attraversamento dei PPLL impresenziati a causa dello sciopero dei guardabarriere, pertanto anche in caso di un solo PL impresenziato è dovere evitare l’attraversamento per garantire la sicurezza e prevenire incidenti.

Uniformando il nostro comportamento, metteremo in condizione l'azienda ad attenersi alle leggi e a revisionare i regolamenti interni.

Suggerimenti sul comportamento da tenere in caso di PPLL guasto e/o impresenziato.

quando un PL con barriere è presenziato ma va fuori servizio, il guardiano dovrà collocare su ambo i lati della strada i cavalletti non essendo in grado da solo a fermare i flussi di auto provenienti dalle due direzioni;

se va fuori servizio un PL con barriere non presenziato o un SOA si deve dare tempo all'Azienda (max due ore) per far presenziare tale PL munendolo di cavalletti (quindi i Macchinisti , Capitreno e Conduttori che vengono a conoscenza di tali PPLL f.s. devono far avvisare il C.S. e far annotare l’anomalia sulla Cedola e sul Bollettino di Trazione e devono comunicare appena possibile ai coordinatori/delegati sindacali e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di far rimuovere l'anomalia o far presenziare tali PPLL).

Nota Bene : L’ipotesi prospettata e cioè "dare tempo all’Azienda di intervenire sul PL guasto" potrebbe non essere considerata e quindi rifiutare l’attraversamento del PL guasto, nel caso in cui il PL in questione è talmente pericoloso, sia per la scarsa visibilità che per l’intensità del traffico veicolare e pedonale, che neanche la marcia a vista darebbe garanzia di sicurezza per l’incolumità degli utenti della strada, dei viaggiatori e del personale stesso. In tal caso si richiederà l’immediato presenziamento o da parte di personale aziendale ( p.e. guardabarriere di un vicino PL, personale di stazione per i PL di stazione e di Fermata ecc.) o anche a cura delle forze dell’ordine locali (Polizia, CC, Vigili urbani).

in caso di sciopero dei guardabarriere o delle guardie di fermata, l'Azienda alla partenza del treno (o durante la marcia qualora lo sciopero iniziasse dopo la partenza del treno) è tenuta a limitare la corsa fino alla stazione precedente il PL impresenziato, se ciò non si verifica, la limitazione avverrà a cura del personale treni scrivendo sulla cedola orario quanto appresso riportato.

In caso di impresenziamento per sciopero del personale:

Il sottoscritto macchinista e/o capotreno del treno n. ____ limita la corsa alla stazione di __________________ per mancanza di sicurezza sul PL _______________________ progressiva Km __________ situato tra le stazioni di ____________________________ e di ____________________________ a causa dell'impresenziamento del PL da parte del personale di guardia assente per sciopero.

La limitazione di corsa è quindi necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada, della clientela e del personale in servizio sul treno.

Se verrà impartito un ordine di attraversamento del PL impresenziato, al precedente fono aggiungere la frase:

Pertanto a norma dell'art.65 del DPR 753/80, degli artt.44 e 147 del Codice Stradale, degli artt.43 e 589 del C.P. il sottoscritto non può eseguire l'ordine impartito perché vietato dalle normative vigenti e dal Codice Penale.

 

In caso di PL (con barriere o SOA) guasto e impresenziato:

Il sottoscritto macchinista e/o capotreno del treno n. ____ limita la corsa alla stazione di __________________ per mancanza di sicurezza sul PL _______________________ progressiva Km __________ situato tra le stazioni di ____________________________ e di ____________________________ a causa del guasto e impresenziamento del PL stesso.

La limitazione di corsa è quindi necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada, della clientela e del personale in servizio sul treno.

Se verrà impartito un ordine di attraversamento del PL guasto e impresenziato, aggiungere la frase:

Pertanto a norma dell'art.65 del DPR 753/80, degli artt.44 e 147 del Codice Stradale, degli artt.43 e 589 del C.P. il sottoscritto non può eseguire l'ordine impartito perché vietato dalle normative vigenti e dal Codice Penale.

Napoli, 30 giugno 1999 PdM e PV