COMUNE
DI CURINGA
"PAESE FIORITO"
Provincia di Catanzaro
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
NELLA ZONA "A"
Introdotta con deliberazione consiliare n. 27 del 26 agosto 1995.
TITOLO V°
Disciplina degli interventi
nella zona "A"
CAPO UNICO
Art. 63
Art. 64 (Tetti)
1. - I tetti devono avere mantp di copertura con tegole di argilla costitute da coppi e canali di tipo tradizionale, caratteristi'~per le forme e le misure irregolari e per la eterogemeit… dei colori.
2. - E' vietato l'impiego di qualsiasi altro prodotto e materiale, compresi i coppi di produzione industriale (tuffi uguali per forma e colore), le tegole tipo "marsigliese", "portoghese" e similari, lastre piane od ondulate o di ogni altro genere.
3. Nei rifacimenti dei manti
di copertura devono essere obbligatoriamente reimpiegate le
tegole originarie, se del tipo
di cui al 1~ comma. In caso di insufficienza gli elementi nuovi
devono fungere da canali, mentre
i vecchi da coppi.
Art. 65 (Canall di gronda, pluviali e scossaline)
1. - I canali di gronda ed i
pluviali devono essere in lamiera metallica, i primi devono avere
forma semicircolare, m‚ntre
i secondi forma circolare.
2. - E' vietato l'impiego di
canali di gronda di altre forme' e materiali e di scossaline di
qualsiasi tipo.
Art. 66 (Cornicioni e linee di gronda)
1. - I comicioni devono essere
conservati scrupolosamente nelle forme e nelle dimensioni
risalenti all'impianto del fabbricato.
In caso di eventuali demolizioni e trasformazioni
avvenute nel corso degli anni
è obbligatorio il ripristino delle forme originarie tipiche del
luogo.
2. - Le linee di gronda non possono
essere alterate a meno che ci• non sia espressamente
previsto nei piani di recupero
o che non si renda indispensabile per ottenere all'intemo dei
fabbricati l'altezza di piano
minima espressamente prevista da norme di legge in materia di
igiene e sanità. In tali
casi i nuovi comicioni devono essere realizzati come previsto dal
comma 1.
Art. 67 (Prospetti)
1. - Le facciate principali devono
essere dotate di tutti gli elementi caratteristici delle originarie costruzioni
della zona. A tale scopo:
a) al dì sopra 'del piano
di spiccato deve essere realizzata una costituita da una fascia orizzontale
alta da 50 a 60 cm;
b) in corrispondenza dei solai
di interpiano devono essere realizzate delle fasce orizzontali
sporgenti (marcapiani) alte
50 cm. di cui cm. 20 al di sopra del piano di calpestio dei solai
stessi o, se esistenti, delle
pensiline;
c) in corrispondenza del tetto,
immediatamente al di sotto del cornicione, deve essere
realizzata una fascia orizzontale
sporgente alta da 30 a 40 cm;
d) agli angoli ed in corrispondenza
dei muri maestri devono. essere realizzate delle fasce
verticali sporgenti aventi larghezza
uniforme compresa fra 40 e 50 cm.
e) in corrispondenza delle mazzette
di balconi e finestre devono essere realizzate delle fasce
verticali sporgenti aventi larghezza
compresa fra 25 e 30 cm. per tutta l'altezza compresa fra
gli elementi di alle lettere
"a" o "b" e "c". Sullo stesso piano delle fasce di cui al presente punto
devono essere riportate le murature comprese fra le stesse (parapetti,
architravi,
velette) in modo da costituire
un unico elemento.
f) in corrispondenza delle mazzette
e degli architravi delle porte devono essere realizate
fasce sporgenti aventi larghezza
compresa fra 25 e 30 cm.
2. - Gli elementi di cui al comma
precedente dovono avere sporgenza uniforme compresa fra
3 e 5 cm.
3. - Gli elementi di cui alle
lettere "d" ed "e" devono recare in sommità (immediatamente al di
sotto degli elementi di cui
alle lettere "b" o "c") una cornice ulteriormente sporgente.
4. - Le murature in pietrame,
di norma, devono essere a faccia vista. Ove necessario devono
essere previsti interventi di
manutenzione mirati alla conservazione ed al ripristino delle
stesse mediante pulitura e stuccatura
dei giunti con malta dello stesso colore di quella
preesistente ed integrazione
di eventuali elementi mancanti. Solo le parti in muratura di
mattoni e quelle in pietrame
che, eccezionalmente, presentano gravi segni di degrado tali da
non consentire la conservazione
ed il ripristino, possono essere intonacate. In ogni caso Š
vietato intonacare le murature
tipiche del luogo, espressione dell'antico artigianato
curinghese, e precisamente:
a) quella realizzata con pietrame
delle cave di "Samboni" (di colore giallognolo) o di fiume
(di colore grigio) c'n integrazioni
("civature") in scaglie di pietra;
b) quella rivestita integralmente
con scaglie di pietra.
5. - Le murature a faccia vista
possono essere protette con materiali sintetici trasparenti e
non soggetti ad ingiallimento
nel tempo.
6. - Se intonacati, le eventuali
pensiline e gli elementi decorativi e costruttivi di cui al comma 1, ad
eccezione della zoccolatura, devono avere colore bianco sia nelle parti
frontali che in quelle costituenti la sporgenza. Le restanti parti intonacate
delle facciate devono essere di colore pastello di tonalità rosa
o giallo paglierino, metre le zoccolature devono essere di colore grigio.
Sono vietati gli intonaci plastici, i graffiati e simili.
7. - Le soglie, i davanzaU ed
i gradini di scale esterne possono essere in marmo bianco di
Carrara, in Travertino, in pietra
serena, o in altra pietra naturale, con esclusione del granito lucido.
E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di rivestimento in marmo o pietra in
corrispondenza delle mazzette e degli architravi di balconi, finestre e
porte.
Art. 68 (infissi)
1. - Gli infissi di balconi e
finestre devono essere a battenti apribili solo verso l'interno e
costituiti da telai di colore
verde bottiglia, vetri e scuri interni di colore bianco perla.
2. - E' vietato l'impiego di
persiane, tapparelle, doppie finestre e pannelli in vetro-cemento.
3. - I materiali da utilizzare
possono essere il legno, l'alluminio preverniciato semplice, a
taglio termico o combinato con
il legno.
4. - Le porte esterne devono
essere di colore verde bottiglia, a battenti apribili solo verso
l'interno e possono essere in
legno o alluminio e contenere bugne ed altri elementi tipici
dell'artigianato tradizionale
del luogo.
Art. 69 (Opere in ferro)
1. - Tutte le ringhiere, i parapetti
e le grate di protezione delle finestre devono essere in ferro lavorato
e pitturato color grigio forgia o canna di fucile.
2. - Tutti gli interventi devono
prevedere preferibilmente il riutilizzo dei manufatti preesistenti,solo
se risalenti all'impianto dell'edificio, e le eventuali nuove opere in
ferro devono riprodurre gli stessi motivi.
3. - Qualora quanto previsto
al precedente comma non possa essere attuato le nuove opere
devono essere realizzate secondo
i modelli tradizionali dell'artigianato curinghese. In
particolare, le richiere di
scale esterne, balconi e terrazze devono essere costituite:
a) da una bordura orizzontale
alta circa 15 cm., formata con elementi decorativi tradizionali in ferro
piegato o battuto od in fusione di ghisa1 posta sia alla base che alla
sommità e per tutto il perimetro;
b) da bastoni verticali di ferro
quadro (a guisa di rombo) posti fra le due bordure di cui alla
lettera "a";
c) da eventuale cerchio contenente
le iniziali del proprietario posto al centro del balcone pi—
importante.
4. - Qualora la lunghezza della
ringhiera richieda la presenza di un sostegno verticale
rompitratta, questo deve essere
ancorato alla base, allungato fino all'altezza di almeno m.
2.20 e collegato al muro con
elemento della stessa sezione ed avente la forma di arco.
Art. 70 (Elaborati)
1. - Le denunce di inizio attività,
le domande di autorizzazione o concessione edilizia relative agli interventi
di cui all'art. 63 devono essere corredate dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica in cui
vengano sufficientemente descritti tutti gli interventi previsti;
b) documentazione fotografica
a colori relativa a tutti i prospetti;
c) disegni sia di rilievo che
di progetto in scala non superiore a 1:50, debitamente quotati e
contenenti le piante di tutti
i piani e del tetto, almeno una sezione longitudinale ed una
trasversale e tutti i prospetti
con l'indicazione degli elementi indicati negli articoli del presente Titolo
V°.
d) disegni dei particolari costruttivi
raffiguranti i cornicioni, le lesene, le comici, i fregi,ringhiere, recinzioni
e simili, in scala non superiore a 1:10.
Art. 71
1. - Si intendono abrogate tutte
le norme del regolamento edilizio eventualmente contrastanti
con quelle contenute nel presente
Titolo V°.