COMUNE DI CURINGA

"PAESE FIORITO"
Provincia di Catanzaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

NELLA ZONA "A"
 
 
 


 
 
 
 

Introdotta con deliberazione consiliare n. 27 del 26 agosto 1995.







 
 

TITOLO V°
Disciplina degli interventi nella zona "A"

CAPO UNICO

Art. 63

1. - Nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera "A" dell'art. 2 del D.M. 2.4.1968, gliinterventi ammessi sugli edifici esistenti e realizzati in muratura, soggetti a denuncia di inizio attività o a rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, devono essere obbligatoriamente mirati al recupero delle forme architettoniche originarie tipiche del luogo e descritte nei successivi articoli, dal 64 a 69.

Art. 64 (Tetti)

1. - I tetti devono avere mantp di copertura con tegole di argilla costitute da coppi e canali di tipo tradizionale, caratteristi'~per le forme e le misure irregolari e per la eterogemeit… dei colori.

2. - E' vietato l'impiego di qualsiasi altro prodotto e materiale, compresi i coppi di produzione industriale (tuffi uguali per forma e colore), le tegole tipo "marsigliese", "portoghese" e similari, lastre piane od ondulate o di ogni altro genere.

3. Nei rifacimenti dei manti di copertura devono essere obbligatoriamente reimpiegate le
tegole originarie, se del tipo di cui al 1~ comma. In caso di insufficienza gli elementi nuovi
devono fungere da canali, mentre i vecchi da coppi.

Art. 65 (Canall di gronda, pluviali e scossaline)

1. - I canali di gronda ed i pluviali devono essere in lamiera metallica, i primi devono avere
forma semicircolare, m‚ntre i secondi forma circolare.

2. - E' vietato l'impiego di canali di gronda di altre forme' e materiali e di scossaline di
qualsiasi tipo.

Art. 66 (Cornicioni e linee di gronda)

1. - I comicioni devono essere conservati scrupolosamente nelle forme e nelle dimensioni
risalenti all'impianto del fabbricato. In caso di eventuali demolizioni e trasformazioni
avvenute nel corso degli anni è obbligatorio il ripristino delle forme originarie tipiche del
luogo.

2. - Le linee di gronda non possono essere alterate a meno che ci• non sia espressamente
previsto nei piani di recupero o che non si renda indispensabile per ottenere all'intemo dei
fabbricati l'altezza di piano minima espressamente prevista da norme di legge in materia di
igiene e sanità. In tali casi i nuovi comicioni devono essere realizzati come previsto dal
comma 1.

Art. 67 (Prospetti)

1. - Le facciate principali devono essere dotate di tutti gli elementi caratteristici delle originarie costruzioni della zona. A tale scopo:
a) al dì sopra 'del piano di spiccato deve essere realizzata una costituita da una fascia orizzontale alta da 50 a 60 cm;

b) in corrispondenza dei solai di interpiano devono essere realizzate delle fasce orizzontali
sporgenti (marcapiani) alte 50 cm. di cui cm. 20 al di sopra del piano di calpestio dei solai
stessi o, se esistenti, delle pensiline;

c) in corrispondenza del tetto, immediatamente al di sotto del cornicione, deve essere
realizzata una fascia orizzontale sporgente alta da 30 a 40 cm;

d) agli angoli ed in corrispondenza dei muri maestri devono. essere realizzate delle fasce
verticali sporgenti aventi larghezza uniforme compresa fra 40 e 50 cm.

e) in corrispondenza delle mazzette di balconi e finestre devono essere realizzate delle fasce
verticali sporgenti aventi larghezza compresa fra 25 e 30 cm. per tutta l'altezza compresa fra
gli elementi di alle lettere "a" o "b" e "c". Sullo stesso piano delle fasce di cui al presente punto devono essere riportate le murature comprese fra le stesse (parapetti, architravi,
velette) in modo da costituire un unico elemento.

f) in corrispondenza delle mazzette e degli architravi delle porte devono essere realizate
fasce sporgenti aventi larghezza compresa fra 25 e 30 cm.

2. - Gli elementi di cui al comma precedente dovono avere sporgenza uniforme compresa fra
3 e 5 cm.

3. - Gli elementi di cui alle lettere "d" ed "e" devono recare in sommità (immediatamente al di
sotto degli elementi di cui alle lettere "b" o "c") una cornice ulteriormente sporgente.

4. - Le murature in pietrame, di norma, devono essere a faccia vista. Ove necessario devono
essere previsti interventi di manutenzione mirati alla conservazione ed al ripristino delle
stesse mediante pulitura e stuccatura dei giunti con malta dello stesso colore di quella
preesistente ed integrazione di eventuali elementi mancanti. Solo le parti in muratura di
mattoni e quelle in pietrame che, eccezionalmente, presentano gravi segni di degrado tali da
non consentire la conservazione ed il ripristino, possono essere intonacate. In ogni caso Š
vietato intonacare le murature tipiche del luogo, espressione dell'antico artigianato
curinghese, e precisamente:
a) quella realizzata con pietrame delle cave di "Samboni" (di colore giallognolo) o di fiume
(di colore grigio) c'n integrazioni ("civature") in scaglie di pietra;
b) quella rivestita integralmente con scaglie di pietra.
5. - Le murature a faccia vista possono essere protette con materiali sintetici trasparenti e
non soggetti ad ingiallimento nel tempo.
6. - Se intonacati, le eventuali pensiline e gli elementi decorativi e costruttivi di cui al comma 1, ad eccezione della zoccolatura, devono avere colore bianco sia nelle parti frontali che in quelle costituenti la sporgenza. Le restanti parti intonacate delle facciate devono essere di colore pastello di tonalità rosa o giallo paglierino, metre le zoccolature devono essere di colore grigio. Sono vietati gli intonaci plastici, i graffiati e simili.
7. - Le soglie, i davanzaU ed i gradini di scale esterne possono essere in marmo bianco di
Carrara, in Travertino, in pietra serena, o in altra pietra naturale, con esclusione del granito lucido. E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di rivestimento in marmo o pietra in corrispondenza delle mazzette e degli architravi di balconi, finestre e porte.

Art. 68 (infissi)

1. - Gli infissi di balconi e finestre devono essere a battenti apribili solo verso l'interno e
costituiti da telai di colore verde bottiglia, vetri e scuri interni di colore bianco perla.
2. - E' vietato l'impiego di persiane, tapparelle, doppie finestre e pannelli in vetro-cemento.
3. - I materiali da utilizzare possono essere il legno, l'alluminio preverniciato semplice, a
taglio termico o combinato con il legno.
4. - Le porte esterne devono essere di colore verde bottiglia, a battenti apribili solo verso
l'interno e possono essere in legno o alluminio e contenere bugne ed altri elementi tipici
dell'artigianato tradizionale del luogo.

Art. 69 (Opere in ferro)

1. - Tutte le ringhiere, i parapetti e le grate di protezione delle finestre devono essere in ferro lavorato e pitturato color grigio forgia o canna di fucile.
2. - Tutti gli interventi devono prevedere preferibilmente il riutilizzo dei manufatti preesistenti,solo se risalenti all'impianto dell'edificio, e le eventuali nuove opere in ferro devono riprodurre gli stessi motivi.
3. - Qualora quanto previsto al precedente comma non possa essere attuato le nuove opere
devono essere realizzate secondo i modelli tradizionali dell'artigianato curinghese. In
particolare, le richiere di scale esterne, balconi e terrazze devono essere costituite:
a) da una bordura orizzontale alta circa 15 cm., formata con elementi decorativi tradizionali in ferro piegato o battuto od in fusione di ghisa1 posta sia alla base che alla sommità e per tutto il perimetro;
b) da bastoni verticali di ferro quadro (a guisa di rombo) posti fra le due bordure di cui alla
lettera "a";
c) da eventuale cerchio contenente le iniziali del proprietario posto al centro del balcone pi—
importante.
4. - Qualora la lunghezza della ringhiera richieda la presenza di un sostegno verticale
rompitratta, questo deve essere ancorato alla base, allungato fino all'altezza di almeno m.
2.20 e collegato al muro con elemento della stessa sezione ed avente la forma di arco.

Art. 70 (Elaborati)

1. - Le denunce di inizio attività, le domande di autorizzazione o concessione edilizia relative agli interventi di cui all'art. 63 devono essere corredate dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica in cui vengano sufficientemente descritti tutti gli interventi previsti;
b) documentazione fotografica a colori relativa a tutti i prospetti;
c) disegni sia di rilievo che di progetto in scala non superiore a 1:50, debitamente quotati e
contenenti le piante di tutti i piani e del tetto, almeno una sezione longitudinale ed una
trasversale e tutti i prospetti con l'indicazione degli elementi indicati negli articoli del presente Titolo V°.
d) disegni dei particolari costruttivi raffiguranti i cornicioni, le lesene, le comici, i fregi,ringhiere, recinzioni e simili, in scala non superiore a 1:10.

Art. 71

1. - Si intendono abrogate tutte le norme del regolamento edilizio eventualmente contrastanti
con quelle contenute nel presente Titolo V°.
 
 


Ufficio Tecnico
 
 

Indietro