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Il ricorso al verbale.Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada
perché si presenta un ricorso | quando si presenta | |||
a chi si presenta | cosa fa il Prefetto | |||
Il ricorso al Giudice di pace |
Perché si presenta un ricorsoEcco i motivi più frequenti per i quali si presenta un ricorso:
- il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni
dalla data di accertamento dell’infrazione;
- la targa del veicolo è errata;
- il tipo di veicolo indicato è errato;
- non riporta le modalità di presentazione del
ricorso;
- le generalità del trasgressore o del proprietario
del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte (con esclusione degli
errori lievi);
- si riferisce a un veicolo venduto prima della data
dell’infrazione.
Inoltre si può presentare ricorso quando l’interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.
È inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che i Vigili lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale consegnato a domicilio).Se si presenta al Prefetto:
- Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.Se si presenta al Giudice di Pace:
- Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.
In alternativa il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice di pace di Maida o Lamezia Terme nel termine di 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata.
1. può accoglierlo: in questo caso emette una Ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all'Ufficio contravvenzioni della polizia municipale;
2. può respingerlo: in questo caso emette una Ordinanza di pagamento
per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese
di procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
notifica dell'Ordinanza.
L’interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro la
decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 se risiede all’estero.
In caso l'interessato non abbia, entro 210 giorni, ricevuto l'rdinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto.
L’organo che ha emesso la multa ha 30 giorni di tempo per emettere le sue controdeduzioni al ricorso e trasmetterle al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, emetterà l’ordinanza di archiviazione, nel caso il ricorso venga accolto, in caso contrario un'ingiunzione di pagamento.
A partire dal 15 gennaio 2000, con l'entrata in vigore del Decreto L.vo n° 507/99, si può presentare ricorso oltre che al Prefetto direttamente al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata.
In questo caso bisogna sapere che:
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