Comune di Curinga


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Il ricorso al verbale.
Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada
 
perché si presenta un ricorso   quando si presenta
a chi si presenta   cosa fa il Prefetto
  Il ricorso al Giudice di pace
Perché si presenta un ricorso
Ecco i motivi più frequenti per i quali si presenta un ricorso:

- il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione;
- la targa del veicolo è errata;
- il tipo di veicolo indicato è errato;
- non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
- le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte (con esclusione degli errori lievi);
- si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell’infrazione.

Inoltre si può presentare ricorso quando l’interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.

Quando si presenta

Se si presenta al Prefetto:

- Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

Se si presenta al Giudice di Pace:

- Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

È inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che i Vigili lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale consegnato a domicilio).

A chi si presenta

  • Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

  • Il ricorso può essere consegnato direttamente o inviato tramite fax o raccomandata A.R.(conservare la ricevuta dell’invio).

    In alternativa il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice di pace di Maida o Lamezia Terme nel termine di 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata.

    Cosa fa il Prefetto

    1. può accoglierlo: in questo caso emette una Ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all'Ufficio contravvenzioni della polizia municipale;

    2. può respingerlo: in questo caso emette una Ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza.
    L’interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 se risiede all’estero.

    In caso l'interessato non abbia, entro 210 giorni, ricevuto l'rdinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto.

    L’organo che ha emesso la multa ha 30 giorni di tempo per emettere le sue controdeduzioni al ricorso e trasmetterle al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, emetterà l’ordinanza di archiviazione, nel caso il ricorso venga accolto, in caso contrario un'ingiunzione di pagamento.

    Il ricorso al Giudice di pace

    A partire dal 15 gennaio 2000, con l'entrata in vigore del Decreto L.vo n° 507/99, si può presentare ricorso oltre che al Prefetto direttamente al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata.

    In questo caso bisogna sapere che:

    Si può ricorrere al Giudice di pace anche per le pene accessorie disposte con ordinanza o ingiunzione (ad esempio: ritiro della patente o sequestro del veicolo).
     

    Contravvenzioni

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