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TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 8 Tutela del patrimonio culturale |
Il Comune sollecita e promuove lo sviluppo delle attivitą culturali, in ogni libera manifestazione e sostiene le attivitą di ricerca e sperimentazione della cultura locale. Promuove iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale del costume e della tradizione locale, incoraggia e favorisce la diffusione di attivitą sociali, sportive e ricreative, anche incentivando la nascita di istituzioni, mediante la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti. |
Indice Statuto |