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    Lo Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.12
Autonomia statutaria e regolamentare

1. Il Comune nel pieno rispetto del principio di autonomia emana lo Statuto quale fonte normativa dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi della Repubblica. Lo Statuto è suscettibile di modificazioni secondo il procedimento previsto dall'art. 4 - comma 3 - della legge 142/90, modificazioni che possono essere precedute da idonee forme di consultazione popolare quando lo richiedano due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il Comune emana, altresì, norme regolamentari nelle materie di competenza propria, ripartita e delegata secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 142/90 e dall'art. 5 della legge 127/97. Le normative statutarie e quelle regolamentari su materie di esclusiva competenza del Comune sono equiparate ad altre forme di normazione primaria esistenti nell'ordinamento, nei cui rispetti la conseguente attività provvedimentale e deliberativa dell'Ente deve necessariamente conformarsi.
3. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune determina direttamente ed amministra liberamente le proprie entrate.

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