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TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art.13 Autonomia finanziaria, demanio e patrimonio |
1. Il Comune ha una sua autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio. 2. Assicura le risorse necessarie alle sue attivitā istituzionali e programmatiche e fissa con delibere consiliari le norme relative ai tributi propri, al loro prelievo, agli accertamenti ed alle eventuali esenzioni e risoluzioni. 3. La finanza comunale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, č coordinata con la finanza dello Stato, della Provincia e della Regione. |
Indice Statuto |