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    Lo Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.13
Autonomia finanziaria, demanio e patrimonio

1. Il Comune ha una sua autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio.
2. Assicura le risorse necessarie alle sue attivitā istituzionali e programmatiche e fissa con delibere consiliari le norme relative ai tributi propri, al loro prelievo, agli accertamenti ed alle eventuali esenzioni e risoluzioni.
3. La finanza comunale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, č coordinata con la finanza dello Stato, della Provincia e della Regione.

Indice Statuto