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    Lo Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.15
Diritto alla cultura

1. Il Comune favorisce e promuove il diritto dei cittadini alla cultura, cosė come previsto dalla Costituzione, in particolare dall'art. 9, ritenendo la vita culturale un valore irrinunciabile per l'esercizio e lo sviluppo della democrazia. A tal fine, oltre a favorire le iniziative culturali, formative ed informative, promuove e sviluppa:
a) la Biblioteca pubblica, come istituzione culturale dotata di strumenti di informazione e documentazione per garantire il diritto dei cittadini all'informazione libera e pluralistica, alla formazione ed alla cultura;
b) servizi educativi che rendono effettivo per il cittadino l'esercizio del diritto alla formazione culturale permanente;
c) servizi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione delle risorse e dei beni culturali presenti nel proprio territorio nei molteplici aspetti ed espressioni: dal patrimonio artistico e paesaggistico a quello storico ed archivistico.

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