REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ACQUA POTABILE

 

 

CONCESSIONE ED UTILIZZO

 

ART. 1 - Concessione.

 

1) - Il Comune concederà l'acqua potabile dell'acquedotto comu­nale a tutti i cittadini che ne faranno richiesta e per l'uso di seguito  indicato: -  domestico;

-  industriale;

-  esercizi commerciali; -  esercizi pubblici; -  rustici posti al di fuori del centro abitato. -  cantieri di lavoro;

2) La concessione sarà effettuata anche per  immobili posti nel territorio dei Comuni limitrofi ove risulti molto oneroso per l'utente l'allaccio all'acquedotto di quel comune.

3) - La fornitura di acqua per gli annessi rustici, posti all'esterno del centro abitato e non abitati dagli utenti, è concessa solo se il fondo rustico dispone di idoneo locale e la installazione del contatore avvenga in detto locale. Detta con­cessione viene fatta per un consumo annuo massimo di mc. 40.

 

Art. 2 - Allaccio.

 

1) - L'autorizzazione per la effettuazione di nuovi allacci sarà rilasciata dal Sindaco o suo delegato previa presentazione di domanda in bollo.

2) - La somma da versare al Tesoriere comunale viene fissata complessivamente in lire 169.000 cosi' distinte: Lire 100.000 per diritti di allaccio; Lire 50.000  per occupazione di suolo pubblico indipendentemente dalla effettiva consistenza dell'occupazione medesima ai sensi del D.LGS 566/1993. Lire 19.000 per I.V.A.

3) - Al fine di limitare la installazione di tubazioni lungo le aree comunali, l'Amministrazione comunale può autorizzare nuovi allacci dalle reti di distribuzione già esistenti in dette aree anche se precedentemente gli oneri sono stati sostenuti da privati quando:

a) ciò non comporti diminuzione della portata di acqua nelle abitazioni degli utenti;

b) il nuovo utente indennizzi gli originari proprietari dell'al­laccio di una quota parte degli oneri a suo tempo sostenuti, rivalutati ai prezzi tempo per tempo vigenti,  dalla tubazione principale e sino al nuovo punto di diramazione;

c) le operazioni di che trattasi siano ritenute necessarie dal funzionario comunale addetto all'installazione.

4) - Qualora l'effettuazione dell'allaccio e la posa in opera di tubazioni venga realizzata lungo le vie, strade, piazze comuna­li, aree aperte al pubblico o aree comunali comunque denominate, la posa delle tubazioni dovrà avvenire ad una profondità di almeno cm. 60 e su un letto di sabbia di almeno cm. 10. L'utente e' altresì obbligato a costituire presso il Comune Servizio di Tesoreria, mediante versamento sul conto corrente, deposito cau­zionale di lire 300.000 a garanzia del perfetto e completo ripristino della pavimentazione stradale interessata; tale cauzione sarà restituita all'utente alla ultimazione delle opere di ripristino, in caso contrario detta somma verra' utilizzata per la esecuzione dei lavori d'ufficio, senza che l'utente possa avanzare reclami o pretese di rimborso.

5) - L'allaccio deve essere eseguito dal fontaniere comunale o da altra persona munita dell'autorizzazione ad effettuare l'al­laccio rilasciata dal Sindaco. Allacci alla rete idrica comunale effettuati da persone diverse da quelle sopra indicate comporte­ranno la sospensione della fornitura per l'anno in corso nonche' l'applicazione di una ammenda pari al doppio dei diritti di allaccio. Il ripristino della fornitura sara' consentito solo dopo che lo stesso avra' prodotto istanza di ripristino della fornitura con allegata ricevuta del  versamento dell'ammenda e previa verifica delle condutture da parte del funzionario comu­nale addetto. Negli atti del Comune dovrà essere annotato il nome del Funzionario Comunale che ha eseguito l'allaccio;

6) - Sono a totale carico e spese dell'utente tutti gli oneri per la esecuzione delle opere necessarie all'allaccio della rete principale e sino alla saracinesca di arresto posta subito dopo il contatore. Resta a carico del comune l'onere della installa­zione della tubazione ed accessori dalla rete principale fino alla saracinesca posta dopo il contatore.

7) - Il diametro della tubazione, la qualità della stessa e il tipo di contatore dovranno essere indicati dall'idraulico comu­nale incaricato all'installazione. In caso di rifiuto da parte dell'utente di adeguarsi a quanto prescritto, l'idraulico e' tenuto a non procedere all'allaccio.

8) - All'entrata del tubo principale nella cassetta dovranno essere installate n. 2 saracinesche di arresto: una prima ed una dopo il contatore.

9) - E' fatto obbligo ad ogni utente già allacciato alla rete di adeguare il proprio contatore. Tale contatore dovra' essere del tipo omologato secondo le vigenti norme CEE e con lettura diret­ta del consumo ad almeno 4 cifre intere. Il Termine ultimo per l'adeguamento e' il 30.12.1995. Nel caso in cui non siano state compiute le opere di adeguamento entro il termine stabilito, l'adeguamento e la sostituzione dei contatori verra' eseguita d'ufficio e le relative spese, per le utenze interessate,  verranno conteggiate nel ruolo dell'anno 1995.

10) - Ogni contatore dovrà essere munito del sigillo del Comune.

11) - L'utente è personalmente responsabile del sigillo del contatore e la rottura dolosa di esso o qualunque manomissione fatta alla conduttura ed ai meccanismi del contatore comporterà l’applicazione di una ammenda pari al doppio del consumo risul­tante dalla media degli ultimi due anni per quella utenza, ivi compresi, se dovuti,  gli oneri per la fognatura e la depurazio­ne, oltre alla corresponsione di quanto dovuto per il consumo rilevato.

12) - Il funzionario comunale autorizzato al controllo della funzionalità dell'impianto di rete idrica potrà chiedere in qualunque tempo, meno che di notte, di accedere nei luoghi dove sono posti i meccanismi per la misura  per verificare ed even­tualmente proporre le modifiche necessarie. Il rifiuto dell'utente ad effettuare le modifiche eventualmente proposte, dà diritto all'Amministrazione comunale di farle eseguire diret­tamente  con spese a carico dell'utente.

13) - Il Comune non risponderà di eventuali imperfezioni, anoma­lie o inefficienze delle tubazioni poste dopo il misuratore di consumo;

14) - L'idraulico comunale incaricato all'installazione della tubazione e' tenuto all'osservanza scrupolosa di quanto contenu­to nel presente articolo; dell'inosservanza ne rispondera' personalmente;

15) - in caso di rottura delle tubazioni pubbliche da parte di privato dovute a lavori di qualunque natura, l'utente responsa­bile dovrà pagare l'acqua dispersa durante tutto il periodo di lavoro, a tal fine il Funzionario comunale preposto alla ripara­zione per il ripristino dovrà rilasciare all'utente interessato apposita ricevuta dalla quale risulti il consumo presunto della perdita determinato  in funzione della portata della tubazione, della entità della perdita, e dell'eventuale interruzioni dell'erogazione dell'acqua per chiusure. Tale consumo sarà ag­giunto a quello dell'utenza in questione in sede di compilazione del successivo ruolo. La quantità di acqua dispersa accertata, sarà gravata anche della percentuale per scarico fogna e depura­zione.

 

 

Art. 3 - Utilizzo dell'acqua potabile

 

1) - E' vietata, nell'abitato, la messa a dimora di colture e ortaggi il cui sviluppo e propagazione avvenga mediante l'uso diretto di acqua dell'acquedotto comunale.

2) - L'acqua delle fontane pubbliche collegate all'acquedotto comunale deve essere utilizzata esclusivamente come bevanda; eventuali utilizzi per uso domestico sono consentiti solo se l'abitazione dell'interessato e' sprovvista di allaccio alla rete idrica comunale o ne sia stata sospesa l'erogazione.

3) - E' vietato installare ai rubinetti delle fontane pubbliche tubi da giardinaggio o similari da parte di persone diverse dai funzionari comunali.

4) -  E' vietato l'uso dell'acqua delle fontane pubbliche per la pulizia di strumenti per uso agricolo.

5) - E' vietato l'utilizzo dell'acqua a qualsiasi titolo fornita  per il lavaggio di qualsiasi genere di automezzo.

6) - E' vietato il prelevamento dell'acqua dalle utenze domesti­che per l'uso dei cantieri di lavoro a meno che le opere da realizzare non riguardino interventi sull'immobile stesso e di modesta entità.

7) - E' vietato l'uso dell'acqua potabile delle utenze domesti­che per la nuova costruzione di immobili.

8) - E' consentito alle Imprese appaltatrici di lavori pubblici di utilizzare l'acqua dell'acquedotto comunale a presentazione di apposita istanza e previo versamento al Comune dei diritti di allaccio dovuti per le utenze domestiche,  nonché versamento al Comune dell'importo forfettario dell'importo di L. 1.500.000 annue per consumo presunto di acqua e fermo restando che in caso di carenza di approvvigionamento nel periodo dal 1.8 al 30.9 il Sindaco può negare il prelevamento di acqua dall'acquedotto comunale senza che le stesse possano far valere diritti o chie­dere il rimborso per mancato prelievo.

9) - i privati cittadini in possesso di concessione edilizia, possono utilizzare l'acqua dell'acquedotto comunale mediante nuovo allaccio per la relativa costruzione ed in base a tariffa differenziata stabilita dal 5° comma dell'articolo 9; tale tariffa comprende anche il canone per fognatura e depurazione indipendentemente dal loro effettivo uso. Resta ferma la dispo­sizione che in caso di carenza di approvvigionamento si potrà sospendere l'erogazione nel periodo dal 1.8 al 30.9 senza che l'utente possa vantare diritti o pretese di rimborso;

10) - La violazione delle disposizioni contenute nei commi 1-2-3-4-5-6 del presente articolo comportano l'applicazione di una ammenda di lire 100.000 a carico dei trasgressori; la viola­zione dei comma 7-8-9 un'ammenda di lire 500.000

 

Art. 4 - Sospensione temporanea della fornitura.

 

Nel caso di carenza di approvvigionamento di acqua durante il periodo dal 1 agosto al 30 settembre, il Sindaco o un suo dele­gato potrà ordinare la sospensione della erogazione alle utenze poste negli annessi rustici, nonche' alle utenze di cui al comma 8 e 9 dell'articolo precedente, senza che i titolari di tali utenze possano avanzare reclami o pretese di rimborsi o riduzio­ni per mancata erogazione di acqua.

 

Art. 5 - Manutenzione degli impianti

 

1) - I tratti di rete idrica di distribuzione alle utenze sino alla saracinesca di arresto posta dopo il misuratore di consumo sono soggetti alla manutenzione del Comune, ivi comprese ripara­zioni per rotture e guasti.

2) - Qualora per la esecuzione di opere nelle aree di competenza comunale si constatera' deficienza di portata, usura, vetustà, deterioramento o guasti della condotta idrica di distribuzione alle utenze, la indispensabilità dello spostamento della ubica­zione della stessa o si reputerà necessario procedere al rifaci­mento dei nuovi tratti di distribuzione, i relativi oneri sono posti a carico del Comune fino alla riattivazione del servizio alle utenze.

 

 

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

 

Art. 6 - Rilevazione dei consumi

 

1) -  La rilevazione annuale del consumo dell'acqua deve essere effet­tuata dal funzionario comunale addetto nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre dell'anno cui si riferisce; per le utenze in contestazione la procedura dell'accertamento del consumo deve in ogni caso essere ultimata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2) - Alla scadenza del periodo indicato nel comma precedente il funzionario comunale addetto alla rilevazione del consumo di acqua dovrà fare comunicazione al Sindaco dell'avvenuta ultima­zione delle operazioni di che trattasi.

3) - Nel caso in cui non sia possibile procedere alla rilevazio­ne dei consumi entro il termine su indicato  per l'impossibilità ad accedere nelle proprietà private, le utenze interessate verranno gravate di un consumo presunto corrispondente a quello dell'anno precedente; in tal caso nell'anno successivo si proce­derà al relativo conguaglio per il maggiore o minore consumo iscritto a ruolo.

4) - All'atto della lettura il funzionario comunale incaricato dovrà rilasciare all'utente una ricevuta nella quale annoterà il consumo accertato nonché il regolare funzionamento del contato­re;

5) in caso di guasto accertato del contatore, ai fini della determinazione della quantità di acqua consumata, il comune può provvedere per via diretta induttiva alla determinazione del consumo; a tal fine il comune può avvalersi di tutti i dati tecnici e statistici in suo possesso quali:  medie statistiche riferite agli ultimi due anni, numero di  persone presenti nell'insediamento, tipo di attività svolta dall'utente  e tipo di utilizzo dell'acqua.

6) ai fini della determinazione del consumo per via diretta induttiva, lo stesso viene fissato in litri 140 giornalieri a persona;

7) per apparecchio di rilevazione guasto si intende quello che presenta un consumo ragionevolmente abnorme rispetto al consumo medio dell'utenza;

8) nel caso di accertamento del misuratore di consumo guasto nel corso dell'anno, dovrà essere rilasciata all'utente, da parte del funzionario addetto, ricevuta nella quale verrà annotato il consumo determinato per via diretta induttiva dall'inizio dell'anno fino a quel giorno;

9) non si terrà conto di eventuali denuncie di guasti agli appa­recchi di misurazione di consumo prodotte durante il periodo di rilevazione del consumo ove risulti che il consumo annuo di tale apparecchio è maggiore a quello risultante dall'applicazione del consumo diretto induttivo.

10) - In sede di rilevazione del consumo dell'acqua, il funzio­nario comunale preposto dovrà apporre ai misuratori di consumo che ne siano sprovvisti i sigilli del Comune.

11) In caso di mancata rilevazione del consumo di acqua, e ove da ciò ne possa derivare un mancato introito da parte del Comu­ne, il funzionario addetto alle letture ne risponderà personal­mente ivi compresa l'azione risarcitoria del Comune nei suoi confronti.

12 ) - Il funzionario comunale incaricato della rilevazione del consumo dell'acqua è autorizzato ad interrompere la fornitura agli annessi rustici che al momento della rilevazione abbiano superato il limite massimo annuo autorizzato; il ripristino della fornitura sarà effettuato con decorrenza 1 luglio dell'an­no successivo a quello in cui è stata sospesa l'erogazione.

 

Art 7 - Contestazione del consumo

 

1) I titolari delle utenze, entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio della ricevuta di rilevazione del consumo da parte del funzionario comunale, potranno presentare al comune domanda di verifica del consumo accertato da detto funzionario; scaduto tale termine non sarà accolto nessun reclamo e la rela­tiva rilevazione assume carattere definitivo;

2) il funzionario comunale addetto entro 15 giorni dalla data di presentazione del reclamo, provvederà alla verifica della misu­razione e ne rilascerà attestazione all'utente che controfirmerà per accettazione.

3) il comune non risponderà di eventuali manomissioni, rotture o guasti che si siano verificati dal momento della lettura  fino al momento della verifica da parte del funzionario comunale ed in tal caso resterà confermata la prima rilevazione di consumo senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa.

 

Art. 8 - Mancata erogazione dell'acqua.

 

1) - La mancata erogazione dell'acqua per un periodo ininterrot­to fino a giorni 4 per caso fortuito, forza maggiore o per riparazioni della conduttura non darà diritto di rivalsa per danni agli utenti;

2) - per le interruzioni a carattere continuativo superiori a giorni 4, verra detratto da ogni singola fornitura, in sede di riscossione, l'importo corrispondente al consumo di mc. 1 gior­naliero e per tutta la durata dell'interruzione;

3) - ai fini della riduzione del consumo per interruzioni di cui al comma precedente non si tiene conto delle ipotesi di interru­zione indicate nell'art. 3 commi 8 e 9 ed art. 4;

4) - le interruzioni di fornitura di acqua dovranno essere docu­mentate ed accertate dai funzionari comunali incaricati;

5) il funzionario comunale incaricato della rilevazione del consumo è autorizzato ad apportare le eventuali detrazioni al consumo rilevato allegando al ruolo principale il documento comunale che ne attesta l'interruzione munito del visto del sindaco o di un suo delegato;

 

 

TARIFFE

 

Art 9 - Determinazione delle tariffe

 

1) - La G.M. delibera entro il 1 agosto di ogni anno, le tariffe da applicare nell'anno successivo; altrimenti si intendono prorogate quelle in vigore se nel termine su indicato non vengo­no modificate;

 

3) - è esteso al 30 novembre dell'anno, in cui è dovuto il canone il potere di provvedere al riequilibrio delle tariffe ove sia constatato il mancato rispetto delle percentuali di copertu­ra del costo del servizio previsto dalla legge;

4) - nella deliberazione che fissa le tariffe annuali, dovrà essere dato atto del costo complessivo del servizio di acquedot­to sostenuto nell'anno precedente, di quello presunto riferito all'anno in corso e di quello preventivato per l'anno successi­vo;

5) - in sede di definizione delle tariffe dell'acqua annuali dovrà essere fissata quella relativa all'uso di acqua dell'ac­quedotto comunale per i cantieri di lavoro;

6) - In sede di determinazione delle tariffe, per le forniture poste negli annessi rustici al di fuori del centro abitato, dovrà essere fissata apposita maggiorazione della tariffa per il consumo eccedente quello consentito e tale da sconsigliarne il superamento della soglia massima ammessa fermo restando comunque il distacco previsto.

 

 

RUOLI E RISCOSSIONE

 

Art 10 - Formazione dei ruoli

 

1) - Il ruolo sarà formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce e , comunque, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, sarà approvato dalla G.M. e sarà affisso all'Albo pretorio comunale per 15 giorni durante i quali chiunque potrà presentare osservazioni; le osservazioni ed i reclami potranno riguardare soltanto la determinazione dell'im­porto del canone e non potrà riguardare il consumo accertato dal funzionario comunale né la tariffa applicata; trascorso il periodo di pubblicazione il ruolo si considera integralmente accettato e non saranno accettati reclami durante il periodo di riscossione;

2) - l'utente, ove rilevi che il calcolo del canone è avvenuto in modo irregolare può richiedere al comune il rimborso delle somme non dovute, entro il termine massimo di 1 anno dal giorno del versamento;

3) - la riscossione avviene mediante iscrizione in appositi ruoli nominativi; 4) - in sede di approvazione verranno definite le modalità di riscossione del ruolo stesso, stabilendo ove è il caso rateizza­zioni del versamento da parte degli utenti;

 

Art 11 -  Modalità di riscossione.

 

1) Il Comune potrà avvalersi per la riscossione del canone di un concessionario cosi come previsto dalle vigenti leggi o procede­re direttamente alla riscossione mediante il versamento su appositi bollettini di conto corrente postale all'uopo predispo­sti ed intestati al Comune di San mango d'Aquino servizio di tesoreria.

La riscossione diretta avverrà secondo le modalità descritte nell'art. successivo.

 

Art. 12 - Riscossione diretta sul C.C.P.

 

1) - il canone dovrà essere corrisposto al comune entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica dell'avviso di pagamento;

2) - i versamenti che saranno effettuati dal 31° al 60° giorno successivo a quello della notifica, dovranno essere gravati di una soprattassa per mora pari al 5% da calcolare sull'intero importo dell'avviso di pagamento; tale soprattassa è elevata al 20%  se il pagamento avverrà tra il 61° ed il 120° giorno suc­cessivo a quello della notifica.

3) decorsi inutilmente i termini indicati nel comma precedente  il comune provvederà alla riscossione coattiva del complessivo credito dovuto, ivi compresa la soprattassa, mediante ingiunzio­ne emessa dal Sindaco a norma degli artt. 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14/4/1910, n. 639 e successive modificazioni;

4) nel caso di pagamenti rateizzati le norme del presente arti­colo si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate;

5) agli effetti della fissazione del termine di decadenza di riscossione si tiene conto dell'ultima comunicazione comunque notificata all'utente inadempiente;

6) le disposizioni indicate nel presente articolo riguardano tutti i ruoli esecutivi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in toto o in parte ancora da riscuote­re, nonché tutti i successivi ruoli inerenti il servizio di acquedotto e di depurazione e fognatura del comune;

7) agli effetti dell'esatto e puntuale rispetto dell'obligazione tributaria nei confronti del comune da parte dell'utente, la stessa si considera soddisfatta qualora lo stesso ha interamente corrisposto quanto notificato e comprendente complessivamente sia il servizio di fognatura sia il pagamento di quanto dovuto per depurazione;

8) il diritto di riscossione del canone dell'acquedotto e di quanto altro dovuto in relazione al servizio di depurazione e fognatura rappresenta il corrispettivo di un servizio commercia­le in regime di privativa e si prescrive in 10 anni dalla data di notifica a norma dell'art. 2946 del C.C. (Prescrizione ordi­naria);

 

Art 13 - Sospensione della fornitura ai morosi

        

1) - Nel caso di omesso versamento, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 12 commi 1 e 2, all'utente moroso verrà disposta, con ordinanza del Sindaco, la sospensione dell'eroga­zione dell'acqua, a nulla rilevando che l'oggetto della presta­zione (acqua potabile) è bene indispensabile alla vita stessa, in quanto trattandosi di reciproca obbligazione alla prestazione dell'ente deve senz'altro corrispondere il corrispettivo paga­mento del canone da parte dell'utente sulla base del consumo iscritto a ruolo;

2) - non si da luogo al distacco dell'erogazione dell'acqua qualora l'utente dimostri di aver già provveduto al versamento di quanto dovuto come canone e maggiorazione per soprattassa, nel periodo compreso tra il termine della scadenza  indicato nel 2° comma dell'art. 12 ed il momento della effettuazione delle operazioni di distacco ;

3) - non si da luogo al distacco della erogazione dell'acqua qualora l'omesso pagamento riguarda solo la parte relativa alla soprattassa. In tal caso si provvederà ugualmente al recupero di quanto dovuto per soprattassa;

4) - per la riscossione di ruoli o canoni antecedenti al 1991 non si da luogo al distacco dell'erogazione dell'acqua qualora l'utente provveda al versamento della somma dovuta entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di esecutività del pre­sente regolamento. A tal fine dovrà essere dato avviso agli utenti morosi dell'ulteriore scadenza entro la quale gli stessi potranno regolarizzare la posizione moratoria;

5) - non si da luogo al distacco dell'erogazione dell'acqua per le fattispecie indicate nel comma 4° del presente articolo qualora l'utente dimostri di avere già provveduto al versamento di quanto dovuto ed a suo tempo notificato nel periodo compreso tra il termine di scadenza ivi indicato ed il momento dell'ef­fettuazione delle operazioni di distacco maggiorato del 20% per soprattassa;

6) - non si da luogo al distacco della erogazione dell'acqua per fattispecie considerate nel quarto comma del presente articolo qualora l'omesso pagamento riguarda solo ed esclusivamente la soprattassa imposta fermo restando che si provvederà ugualmente al recupero della stessa secondo le modalità indicate nell'art. 14 del presente regolamento;

7) - l’approvvigionamento di acqua potabile da parte degli utenti ai quali è stato disposto il distacco della fornitura avverrà per mezzo delle fontane pubbliche esistenti nell'abitato e che sono ubicate in :

1) P.zza Croce del mulino;

2) Via Leopardi;

3) Piazza I maggio;

4) Corso Cavour;

5) Località Arella;

6) Viale della repubblica;

7) Piazza Municipio;

8) Piazza Matteotti;

9) Via Vittorio Emanuele;

10) Via Piano;

11) Fontana Vecchia;

 

8) - l'ordinanza del Sindaco con la quale viene disposta la sospensione della erogazione dell'acqua alle utenze morose dovrà essere trasmessa al Prefetto della provincia;

9) - il distacco della erogazione dell'acqua alle utenze morose avverrà mediante apposizione di sigillo alla tubazione o al contatore tale da impedire in qualunque modo il prelievo di acqua all'utente inadempiente;

10) - l'effettuazione dell'operazione di sospensione della fornitura di acqua alle utenze morose dovrà essere eseguita dal Funzionario comunale autorizzato dal Sindaco e la forza pubbli­ca, Se richiesta dal funzionario, presterà la sua assistenza per assicurarne la esecuzione e senza pregiudizio delle sanzioni penali nei confronti degli utenti che usino comportamenti, atteggiamenti azioni tali da impedire la effettuazione delle operazioni di distacco della fornitura di acqua;

11) - dell'avvenuta sospensione della erogazione di acqua alle utenze morose il funzionario comunale dovrà darne comunicazione al sindaco;

12) - nel caso di inosservanza da parte del funzionario comunale e degli agenti della forza pubblica, se presenti, a quanto indi­cato nel  comma 10 del presente articolo, gli stessi ne rispon­deranno personalmente;

13) - il riallaccio della fornitura dell'acqua potabile agli utenti ai quali è stato disposto il distacco, avverrà, a seguito di istanza dell'interessato, dopo la sottoscrizione di nuovo contratto di allaccio con il conseguente pagamento dovuto per i nuovi allacci e dopo che il comune avrà provveduto al recupero delle somme non versate maggiorate dell'eventuale soprattassa se dovuta;

 

 

Art. 14 -  Riscossione coattiva.

 

1) - la riscossione coattiva della somma dovuta per canoni scaduti e non versati, ivi comprese le maggiorazioni per soprat­tassa, se dovute, avverrà mediante ingiunzione emessa dal Sinda­co a norma degli artt. 2 e seguenti del T.U. delle disposizione di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14/4/1910, n. 639 e successive modificazioni, vidimata e resa esecutoria dal Pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, e notificata nelle forme della citazione, da un Ufficiale Giudiziario addetto alla Pretura o per il tramite del Messo comunale con spese di notifica, se dovute, a carico dell'utente;

 

 

 

NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

 

Art. 15 - Canone per fognatura e depurazione

 

1) - Il canone relativo al servizio di fognatura è dovuto esclu­sivamente da chi usufruisce del servizio della fognatura medesi­ma e che, pertanto, scarichi le proprie acque negli impianti pubblici di fognatura, prescindendo dalla circostanza che le acqua siano prelevate dall'acquedotto comunale o da altra fonte;

2) - non è dovuto soltanto se l'utente è materialmente e tecni­camente impossibilitato ad allacciarsi alla rete fognante comu­nale;

3) - il canone relativo al servizio di depurazione è dovuto esclusivamente dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque provenienti dagli insediamenti civili;

4) - Detto canone riferito al servizio di fognatura e depurazio­ne è dovuto dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura non confluisca negli impianti centralizzati di depurazione o questi siamo temporaneamente inattivi;

 

Art 16 - Determinazione del volume di scarico.

 

Al fine della determinazione della quota tariffaria, il volume di acqua scaricata è determinato dall' 1/1/94 in misura pari al 100% del volume di quella fornita prelevata o comunque accumula­ta e corrispondente alla quantità risultante dal ruolo del servizio di pubblico acquedotto;

 

 

 

Art. 17 - Riscossione del ruolo di fognatura e depurazione.

La riscossione avviene in un unico ruolo assieme a quello del servizio di pubblico acquedotto con indicazione separata degli importi da riscuotere.

 

 

NORME FINALI

 

Art. 18 - Qualifica di Funzionario comunale.

 

Ai fini della corretta interpretazione di quanto riportato nel presente regolamento nelle parti in cui è riportato il termine "Funzionario comunale", per tale e da intendersi l'impiegato comunale che è predisposto allo svolgimento dell'attività lavo­rativa di che trattasi prescindendo dalla qualifica funzionale di appartenenza.


 

Art. 19 Pubblicazione

 

1) - Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale per la durata di giorni 15 dopo l'adozione della deli­bera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni;

2) - Successivamente, in seguito all'approvazione da parte del Co.Re.Co., sarà nuovamente pubblicato per la durata di ulteriori giorni 15 ed entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo alla scadenza di questa seconda pubblicazione.

3) - Il Segretario comunale inserirà  il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali;

4) - cesseranno alla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le disposizioni precedenti che disciplinavano la medesima materia.

5) - Il presente regolamento dovrà, in ogni momento, essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.

 



INDICE

 

 

 

 

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E DI ESECUTIVITA'

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

 

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO:

 

 

 

CERTIFICA

 

 

 

Che il presente REGOLAMENTO è stato:

 

 

- Adottato con deliberazione Consiliare n.  21  del 28/02/1994

 

- Affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi   

  dal 04/08/1994 al 20/08/1994

 

- Approvato dal CO.RE.CO nella seduta del 29/08/1994

 

- Affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

  dal 07/09/1994 al23/09/1994

 

- Divenuto esecutivo il 01 ottobre 1994

  ( 1° giorno del mese successivo alla seconda pubblicazione.)

 

 


 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                  

 

(f.to Andrea Mazzeo)