A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 127 del 17 maggio 1997

 

NIENTE PIU FILE INUTILI

 

 

COSA CAMBIA PER 1 CITTADINI

 

CERTIFICATI

·    Tutti i certificati che attestano uno stato permanente (nascita, morte, diploma, laurea, ecc.) avranno scadenza illimitata.

·    I certificati con scadenza avranno validità sei mesi, non più tre mesi.  Potranno essere presentati anche se scaduti di validità, qualora chi li presenta specifichi in fondo che lo stato non è mutato (non c'è bisogno della firma autenticata).

 

 

CARTA DI IDENTITA E DOCUMENTI PERSONALI

·    La carta di identità può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.

·    Le fotografie necessarie per il rilascio di documenti personali possono essere autenticate direttamente dall'ufficio competente a rilasciare il documento richiesto dal cittadino.

·    Non è più necessaria l'indicazione dello stato civile nei documenti (celibe, nubile, coniugata/o, vedova/o, tranne il caso in cui sia il diretto interessato a richiederlo).

·    I documenti che richiedono la firma di più persone possono essere sottoscritti anche separatamente (cioè in maniera disgiunta).

·    Non è più necessario il nullaosta del Distretto militare per il rilascio del passaporto al cittadino che non ha svolto il servizio di leva.

·    Le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere certificati che attestino dati o qualità dell'intestatario già contenuti nei documenti personali (es., data di nascita, cittadinanza, residenza, che sono rilevabili dalla carta d'identità o dal passaporto).


 

 

AUTOCERTIFICAZIONE

 

Non è più richiesta la firma autenticata per le autocertificazioni relative a:

·    data e luogo di nascita

·    residenza

·    cittadinanza

·    godimento dei diritti politici

·    stato di celibe, coniugato o vedovo

·    stato di famiglia

·    esistenza in vita                                        

·    nascita dei figlio

·    decesso del coniuge o del genitore

·    posizione agli effetti degli obblighi militari

·    iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.

 

Non è più richiesta la firma autenticata per:

·    dichiarazioni relative a titoli di studio, esito di partecipazioni a concorsi, professione esercitata, qualità di erede, titolarità di licenze o autorizzazioni amministrative, ecc.  Basterà la semplice sottoscrizione davanti all'impiegato al quale si consegna l'atto.

·    la presentazione delle domande ai concorsi pubblici.

 

Non è più previsto il limite di età per i concorsi pubblici (salvo poche eccezioni).

 

 

 

DENUNCE DI NASCITA

 

Non è più necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio.  La denuncia può essere presentata entro tre giorni anche presso l'ospedale o la casa di cura in cui è avvenuta la nascita.  Oppure si può presentare entro dieci giorni presso il comune di nascita o in quello di residenza dei genitori.