A seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 127 del 17 maggio 1997
COSA CAMBIA PER 1 CITTADINI
CERTIFICATI
· Tutti i certificati che attestano uno stato permanente (nascita, morte,
diploma, laurea, ecc.) avranno scadenza illimitata.
· I certificati con scadenza
avranno validità sei mesi, non più
tre mesi. Potranno essere presentati
anche se scaduti di validità, qualora
chi li presenta specifichi in fondo che lo stato non è mutato (non c'è bisogno
della firma autenticata).
CARTA DI IDENTITA E DOCUMENTI PERSONALI
· La carta
di identità può essere rinnovata sei
mesi prima della scadenza.
· Le fotografie necessarie per il rilascio di documenti personali possono essere
autenticate direttamente dall'ufficio competente a rilasciare il documento
richiesto dal cittadino.
· Non è più necessaria l'indicazione dello stato civile nei documenti
(celibe, nubile, coniugata/o, vedova/o, tranne il caso in cui sia il diretto
interessato a richiederlo).
· I documenti che richiedono
la firma di più persone possono
essere sottoscritti anche separatamente (cioè in maniera disgiunta).
· Non è più necessario il
nullaosta del Distretto militare per il rilascio del passaporto al cittadino
che non ha svolto il servizio di leva.
· Le pubbliche amministrazioni
non possono più richiedere certificati che attestino dati o qualità
dell'intestatario già contenuti nei documenti personali (es., data di nascita,
cittadinanza, residenza, che sono rilevabili dalla carta d'identità o dal
passaporto).
AUTOCERTIFICAZIONE
Non è più richiesta la firma autenticata per le autocertificazioni
relative a:
· data e luogo di nascita
· residenza
· cittadinanza
· godimento dei diritti
politici
· stato di celibe, coniugato o
vedovo
· stato di famiglia
· esistenza in vita
· nascita dei figlio
· decesso del coniuge o del
genitore
· posizione agli effetti degli
obblighi militari
· iscrizione in albi o elenchi
tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Non è più richiesta la firma autenticata per:
· dichiarazioni relative a
titoli di studio, esito di partecipazioni a concorsi, professione esercitata,
qualità di erede, titolarità di licenze o autorizzazioni amministrative,
ecc. Basterà la semplice sottoscrizione
davanti all'impiegato al quale si consegna l'atto.
· la presentazione delle domande
ai concorsi pubblici.
Non è più previsto il limite di età per i concorsi pubblici (salvo poche eccezioni).
DENUNCE DI NASCITA
Non è più necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un
figlio. La denuncia può essere presentata
entro tre giorni anche presso l'ospedale o la casa di cura in cui è avvenuta la
nascita. Oppure si può presentare entro
dieci giorni presso il comune di nascita o in quello di residenza dei genitori.